Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-07-2012, n. 12125 Contributi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17 marzo 2007 la Corte d’Appello di Campobasso ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso del 26 settembre 2005 con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta da A.E.P. avverso la cartella esattoriale notificatagli il 24 giugno 2004 ed emessa dalla S.R.T. s.p.a. società concessionaria del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Campobasso, per il pagamento della complessiva somma di Euro 77.567,24 a titolo di contributi previdenziali non versati e relativi agli anni dal 1998 al 2003, oltre alle connesse somme aggiuntive. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia considerando che l’I.N.P.S. aveva assolto all’onere probatorio relativo ai contributi oggetto della cartella esattoriale opposta tramite la produzione del verbale del Nucleo Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Campobasso del 25 giugno 2003 e dal prospetto allegato A/2, documenti dai quali risultano analiticamente i nominativi dei singoli lavoratori, i periodi cui si riferiscono le omissioni contributive, l’ammontare delle quote orarie e le maggiorazioni previste dal CCNL di categoria e riferibili al lavoro notturno e le ore effettivamente svolte risultante dalle buste paga emesse dalla ditta. La Corte ha pure considerato che nel monte ore di lavoro doveva essere considerato, non solo il tempo necessario per l’esecuzione del programma "ritiro polli", ma anche il tempo necessario per lo spostamento da un capannone ad un altro, con il conseguente superamento delle otto ore di lavoro giornaliero e la necessità del lavoro notturno con le maggiorazioni di cui al CCNL di categoria. La Corte ha pure considerato che l’ A. nell’atto di opposizione aveva svolto solo generici rilievi senza specifiche contestazioni al contenuto della pretesa creditoria contributiva.

L’ A. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

Resiste con controricorso l’I.N.P.S. in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti S.C.C.I. s.p.a..

L’ A. ha presentato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione dell’art. 2697 cod. civ., art. 24 Cost., L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 7 e art. 414 cod. proc. civ., motivazione illogica, contraddittoria e insufficiente. In particolare si deduce che il calcolo delle ore con le relative maggiorazioni ai fini contributivi, contenute nell’allegato A/2, non proverebbe il credito contributivo in mancanza di precisi riferimenti al lavoro effettivamente svolto dai dipendenti dell’azienda.

Con il secondo motivo si assume motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria su punto decisivo e falso presupposto con riferimento al mancato rispetto dei parametri retributivi previsti dal CCNL di categoria e che non risulterebbe provato dal suddetto allegato A/2.

Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame di punti decisivi, travisamento dei fatti, motivazione illogica, contraddittoria ed insufficiente con riferimento al calcolo del lavoro notturno sulla base delle risultanze istruttorie e, soprattutto, della documentazione relativa al programma "ritiro polli" della ditta Solagrital, e dalla quale risulta, come pure affermato nella stessa sentenza impugnata, che la durata del lavoro notturno non aveva superato le otto ore giornaliere, mentre lo spostamento da uno stabilimento ad un altro non avrebbe comportato un impegno orario quale quello considerato.

Con il quarto motivo si assume motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria, falso presupposto, violazione e falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ. e L. n. 241 del 1990, art. 3. Si contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata relativa alla genericità della contestazione affermandosi la puntuale lamentela riguardante la specificazione dei fatti posti a fondamento della pretesa contributiva, e si lamenta l’accertamento probatorio effettuato sulle circostanze controverse.

Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c. e illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorrente si duole che la corte di merito abbia ritenuto ampiamente provati gli accertamenti effettuati dagli ispettori spiccando invece, in violazione del citato art. 2700 c.c., la mancanza di valenza probatoria privilegiata dell’orario di lavoro dichiarato dai dipendenti; la gratuità del conferimento di valore di presunzione allo svolgimento di lavoro notturno; la sterilità del riferimento, come parametro di calcolo delle dette maggiorazioni contributive, alle retribuzioni previste dalla contrattazione collettiva, in mancanza dell’accertamento sul presupposto dell’applicabilità di dette maggiorazioni, costituito dalla prova dello straordinario notturno.

Con il sesto motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 414 e 416 cod. proc. civ., L. n. 241 del 1990, art. 3 e illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione. Il ricorrente si duole che la corte di merito abbia desunto l’acquiescenza dalla genericità dei rilievi dalle non specifiche contestazioni nell’atto di opposizione, non solo non ravvisabili in alcun modo ma trascurando di considerare le carenze del verbale ispettivo, ove non risultava neanche specificata la fonte normativa delle pretese e la puntuale impugnazione anche con riferimento alle carenze di incompletezza del predetto verbale di accertamento.

Il primo motivo è inammissibile per la pluralità dei quesiti di diritto proposto. Questa Corte ha avuto già modo di affermare che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di violazione di legge o di contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 3, deve contenere, in ossequio al disposto dell’art. 366 bis cod. proc. civ., almeno un quesito per ogni motivo o censura; tuttavia, la frammentazione di un unico motivo in una pluralità di quesiti non determina di per sè l’inammissibilità del ricorso, allorquando il giudice sia in grado di ridurre ad unità i quesiti formulati, attraverso una lettura che sia agevole ed univoca, per la chiarezza del dato testuale. Il rapporto corrente fra il motivo del ricorso ed il relativo quesito è assimilabile a quello che intercorre fra motivazione e dispositivo della sentenza, dovendo la decisione rapportarsi al motivo che sorregge il quesito, in termini analoghi a quelli che caratterizzano la valutazione della corrispondenza tra motivazione e dispositivo della sentenza. Nel caso in esame appare eccessivamente arduo ridurre ad unità la pluralità dei quesiti formulati che comunque fanno tutti riferimento a valutazioni di fatto ed a prove documentali neppure allegate o riportate per cui il motivo difetta anche di autosufficienza.

Il secondo ed il terzo motivo sono pure infondati in quanto si riferiscono a circostanze di fatto valutate dal giudice di merito, quali il CCNL di categoria, l’allegato al verbale ispettivo, il programma di lavoro con le ore necessarie per eseguire determinate operazioni, non verificabili in quanto non riportate nel ricorso che, anche in questo caso, difetta del requisito dell’autosufficienza.

Il quarto motivo è inammissibile. Osserva il collegio che le critiche mosse dal ricorrente alla decisione di inammissibilità della prova testimoniale non possono essere valutate dalla Corte in applicazione del principio di diritto, assorbente ogni altra questione, secondo il quale, quando sia denunziato, con il ricorso per Cassazione, un vizio di motivazione della sentenza sotto il profilo della mancata ammissione di un mezzo istruttorio, il ricorrente ha l’onere, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, la loro rilevanza, i soggetti chiamati a rispondere e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla decisività della prova testimoniale non ammessa sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (ex multis, Cass.nn. 9748/2010, 5479/2006, 19138/2004, 9290/2004). Tali indicazioni, nella fattispecie, non sono state fornite dal ricorrente limitatosi a dolersi dell’ immotivato rigetto della richiesta di prova orale sui tempi reali di lavoro e di spostamento tra i capannoni, sempre inferiori alle otto ore e ad enunciare solo nelle conclusioni del ricorso per cassazione, la qualità del teste non ammesso dal giudice del merito (un rappresentante Solagrital, poi ARENA, la cooperativa che predisponeva giornalmente il programma di ritiro polli).

Il quinto motivo è inammissibile per un verso per la pluralità dei quesiti di diritto ex art. 366 bis cod. proc. civ. di cui si è detto sopra, per altro verso è infondato in quanto verte su circostanze di fatto contestandosene la valutazione operata dal giudice del merito, in modo inammissibile in sede di legittimità.

Il sesto motivo è inammissibile contenendo un quesito di diritto non idoneo, contenendo una petizione di principio e si risolve nella enunciazione in astratto delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito (in tal senso v. fra le altre Cass. 4 gennaio 2011 n. 80 e Cass. 29 aprile 2011 n. 9583). Il quesito di diritto, richiesto a pena di inammissibilità del relativo motivo, in base alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, deve infatti essere formulato in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (v. ad es. Cass. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36), dovendosi pertanto ritenere come inesistente un quesito generico e non pertinente. In particolare "deve comprendere l’indicazione sia della "regola iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo" e "la mancanza anche di una sola delle due suddette indicazioni rende il ricorso inammissibile" (v. Cass. 30 settembre 2008 n. 24339). Del resto è stato anche precisato che "è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie" (v. Cass. S.U. 30 ottobre 2008 n. 26020), dovendo in sostanza il quesito integrare (in base alla sola sua lettura) la sintesi logico-giuridica della questione specifica sollevata con il relativo motivo (cfr. Cass. 7 aprile 2009 n. 8463).

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, mentre va disattesa la richiesta di esenzione in quanto l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in materia di spese del giudizio, si applica solo alle controversie concernenti prestazioni dovute all’assicurato che abbiano una ontologica caratterizzazione previdenziale, in quanto dirette a rimuovere una situazione di difficoltà del lavoratore, mentre si applica la disciplina generale sulle spese giudiziali in riferimento a crediti di altra natura.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 40,00 per esborsi, oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-08-2012, n. 14204

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Svolgimento del processo
Gli attuali ricorrenti erano stati collocati in Cigs dal datore di lavoro, società XXX per cento srl, per il periodo dal 2.9.91 al 16.6.94; il provvedimento di collocazione in Cigs era stato poi revocato dal Ministero del lavoro per la mancanza di un valido rapporto di lavoro con detta società, dichiarata successivamente fallita il 10.3.93; i lavoratori erano stati quindi cancellati dalle liste di mobilità, cui erano stati iscritti dopo che il curatore fallimentare aveva dato luogo alla procedura ai sensi della L. n. 223 del 1991. Con ricorso al Tribunale di Napoli, i lavoratori chiamavano in causa l’Inps per ottenere l’accertamento del diritto alla copertura contributiva per il periodo 2.9.91 – 16.6.94, nonchè la revoca del provvedimento di sospensione dalle liste di mobilità ed il risarcimento dei danni subiti per il mancato inserimento nelle liste degli LSU. Il Tribunale adito, nel contraddittorio con l’Inps, dichiarava la validità del rapporto di lavoro presso laXXX srl e dichiarava altresì il difetto di giurisdizione dell’AGO in relazione a tutte le conseguenze dell’annullamento del provvedimento di collocazione in Cigs.
Su impugnazione dei soccombenti, la statuizione veniva confermata dalla locale Corte d’appello.
La Corte rilevava che i lavoratori avevano collegato la omissione contributiva all’intervenuto fallimento, invocando la L. n. 153 del 1969, art. 39 e il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 3, ossia le disposizioni che assicurano la copertura previdenziale nei casi di fallimento dell’impresa. Dette disposizioni non si attagliavano però al caso di specie, giacchè l’omissione contributiva non era correlata al fallimento, ma all’annullamento della collocazione in Cigs, che aveva impedito il riconoscimento della contribuzione figurativa connessa. Non avendo i lavoratori impugnato il provvedimento di revoca della Cigs, la contribuzione figurativa non poteva che essere annullata. Peraltro, il periodo Cigs dal 2.9.91 al 30.8.92 precedeva il fallimento, mentre successivamente, e fino al 10.3.93, data in cui la società era stata dichiarata fallita, i lavoratori erano stati sospesi dalla prestazione lavorativa.
Inconferenti erano poi le altre argomentazioni degli appellanti sull’obbligo del datore di corrispondere le retribuzioni nel periodo in cui la Cigs era stata revocata, perchè tale obbligo avrebbe fatto capo al datore di lavoro. Infine la Corte escludeva ogni responsabilità dell’Inps per la mancata iscrizione nelle liste di mobilità e quindi per il conseguente mancato invio degli appellanti ai lavori socialmente utili.
Avverso detta sentenza i lavoratori propongono ricorso con un unico complesso motivo. Resiste l’Inps con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo i ricorrenti denunziano violazione della L. n. 153 del 1969, art. 39 e del D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 3, nonchè difetto di motivazione, per avere omesso l’applicazione di dette disposizioni, sull’errato rilievo che l’omissione contributiva della società datrice di lavoro non era che la conseguenza del provvedimento di revoca della collocazione in Cigs che i lavoratori non avevano impugnato.
Il ricorso è fondato.
1. Non è qui in discussione la revoca del provvedimento di collocazione in Cigs, e quindi la questione di giurisdizione, mentre oggetto di causa è se, durante il periodo in cui la collocazione in Cigs è stata revocata (2.9.91 al 16.6.94) i ricorrenti abbiano diritto alla copertura contributiva da parte dell’Inps, tenendo conto del fatto che il datore di lavoro è stato dichiarato fallito il 10.3.93.
Si rileva in primo luogo che, a seguito dell’annullamento, da parte del Ministero del lavoro, del provvedimento di collocazione in Gigs, si ripristinava indubbiamente l’obbligo del datore di lavoro di consentire l’espletamento della prestazione lavorativa e l’obbligo di pagamento delle retribuzioni, nonchè l’obbligo connesso di pagare la contribuzione.
Infatti, non essendovi mai stata questione sulla esistenza di una impossibilità sopravvenuta, che il datore avrebbe dovuto dimostrare, non vi è dubbio che gravava sul medesimo l’obbligo sia del pagamento delle retribuzioni, sia della relativa contribuzione, per tutto il periodo di sospensione per la Cigs successivamente revocata (o non prorogata come si assume in ricorso). Non vi è dubbio quindi che, nel caso in esame, per detto periodo, 2.9.91 – 16.6.94, vi sia stata una scopertura contributiva la cui responsabilità è da ascriversi al datore di lavoro.
2. Ferma quindi l’esistenza della omissione contributiva a carico della società datrice di lavoro, occorre valutare gli effetti che su di essa ha prodotto la dichiarazione di fallimento del 10 marzo 1993 in capo alla società datrice di lavoro.
In proposito si rileva che il legislatore ha apprestato strumenti per ovviare alla omissione contributiva posta in essere da azienda fallita, e lo la fatto in un primo tempo con la L. n. 153 del 1969, art. 39 che recita "Nei casi di fallimento…. Allorchè si verifichino omissioni contributive nell’AGO, è consentito l’accredito dei relativi contributi non prescritti, in favore dei lavoratori interessati, mediante prelievo delle somme corrispondenti ai contributi base e di adeguamento, dalle riserve delle rispettive gestioni".
Questa disposizione consentiva quindi, nei casi di omissione contributiva di azienda fallita, l’accreditamento, da parte dell’Inps, dei contributi non versati, purchè non fossero prescritti.
3. Maggior tutela è stata approntata dal D.Lgs. n. 80 del 1992, di attuazione della direttiva CEE in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, perchè la garanzia prevista dalla precedente legge è stata estesa anche ai contributi prescritti. L’art. 3 del decreto legislativo citato prevede infatti che "1. Nel caso in cui il datore di lavoro sottoposto ad una delle procedure di cui all’art. 1, comma 1, abbia omesso, in tutto o in parte, di versare i contributi per l’assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione, il lavoratore interessato, a condizione che non vi sia stata costituzione della rendita vitalizia ai sensi della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, e il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito a una delle procedure indicate, può richiedere al competente istituto di previdenza e assistenza obbligatoria che ai fini del diritto e della misura della prestazione vengano considerati come versati i contributi omessi e prescritti. 2. Per poter conseguire la prestazione di cui al comma 1 il lavoratore e1 tenuto a fornire all’istituto competente documenti di data certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonchè la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore medesimo qualora tale misura sia assunta come base per il calcolo della prestazione pensionistica. Quando non sia possibile fornire la prova della misura della retribuzione si fa riferimento ai minimi salariali previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore. 3. L’istituto ha azione di regresso nei confronti del datore di lavoro inadempiente per l’equivalente della riserva matematica che a norma della L. 12 agosto 1962, n. 1338, art. 13, sarebbe stata necessaria per garantire la contribuzione omessa e prescritta. 4. La garanzia prevista dalle disposizioni che precedono opera nei confronti degli obblighi contributivi inerenti periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo".
4. Invero nè la disposizione nel 1989, nè il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 3 sopra riportato prevede che la omissione contributiva debba essere connessa e dipendente dal fallimento, mentre è sufficiente che l’omissione vi sia stata e che il datore di lavoro obbligato sia stato dichiarato fallito. E’ quindi errato il rilievo della sentenza impugnata che rigetta la domanda di accredito dei contributi sul rilievo che l’omissione dipendeva da una causale specifica, ossia dal fatto che non era stato impugnato dai lavoratori il provvedimento che aveva revocato la collocazione in Cigs. In altri termini, quando l’azienda datrice di lavoro viene dichiarata fallita, restano irrilevanti le ragioni che hanno determinato l’omissione contributiva, e quindi non rileva che, nella specie, la omissione fosse dipendente dalla revoca della collocazione in Cigs e che i lavoratori non avessero impugnato il relativo provvedimento.
5. I lavoratori, invero, hanno sempre invocato le due norme sopra citate (cfr. pag. 3 sentenza), che la sentenza impugnata ha erroneamente omesso di applicare.
Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla medesima Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale provvedere alla applicazione delle disposizioni citate (L. n. 153 del 1969, art. 39 per i contributi non prescritti e D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 30 per i contributi prescritti) tenendo conto che il D.Lgs. n. 80 del 1992 opera solo per i contributi omessi concernenti il periodo successivo alla sua entrata in vigore e che entrambe le disposizioni attengono alla copertura contributiva solo per i periodi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione civile 9612/2009 Contratto atipico di parcheggio: sorge l’obbligo di custodia?

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Con ricorso notificato il 2 maggio 2008 C.A. ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 15 marzo 2007 dalla Corte d’Appello di Milano, confermativa della sentenza del Tribunale, che aveva respinto la domanda di risarcimento danni per il furto dell’autovettura svolta nei confronti di Lombardia Parcheggi S.p.A., la quale aveva chiamato in giudizio la Interunfall Versicherung Aktiengesellschaft per esserne tenuta indenne.

La Lombardia Parcheggi S.r.l. (già S.p.A.) ha resistito con controricorso, mentre l’Interunfall Versicherung Aktiengesellschaft non ha espletato attività difensiva.

2 – Il ricorrente denuncia con il primo motivo violazione e falsa applicazione dell’art. 1366 c.c. in relazione al successivo art. 1766 c.c., avendo la Corte d’Appello erroneamente inquadrato la fattispecie de quo nello schema del contratto di locazione e con il secondo violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 149 bis c.p.c., avendo la Corte d’Appello erroneamente statuito l’idoneità del consenso tacito dell’utente al fine della limitazione della responsabilità ex recepto del gestore dell’autorimessa.

Conseguentemente formula un primo quesito con cui chiede di stabilire se trovino applicazione le norme del contratto di deposito di cui all’art. 1766 c.c. segg., nel caso di prestazione di servizi di parcheggio presso un’autorimessa chiusa, con meccanismi di accesso e di uscita automatizzati, in assenza di sistemi di identificazione e di controllo dei veicoli e di personale appositamente incaricato della custodia dei medesimi, in presenza di regolamento affisso in tutti i luoghi di transito dell’autorimessa (entrata, uscita, scale, ascensori, cassa) in cui si dia atto dell’assenza dell’obbligo di custodia in capo al gestore.

Inoltre, con il secondo quesito, chiede di affermare che la clausola con la quale il gestore di un’autorimessa escluda l’obbligo di custodia dei veicoli o limiti la propria responsabilità in caso di furto o di danneggiamento, inserita nelle condizioni generali di fruizione del servizio di parcheggio, ha natura vessatoria ed è quindi nulla o inefficace se non approvata specificamente per iscritto.

3. – Questa stessa sezione (Cass. sez. 3^, n. 3863 del 2004) ha già dato adeguata e condivisibile risposta alle questioni sollevate statuendo che oggetto del contratto di parcheggio meccanizzato (ricorrente nell’ipotesi in cui sussiste la predisposizione di un’area di parcheggio di veicoli, alla quale si accede attraverso sistemi automatici e sono previsti sistemi automatici di pagamento della prestazione e prelievo del veicolo), che è contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento alle norme relative al deposito, è la messa a disposizione di uno spazio insieme alla custodia del veicolo, atteso che l’offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’immissione del veicolo nell’area, ingenera l’affidamento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio, che escludano un obbligo di custodia, poichè – per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude – è legittimo ritenere che tale conoscenza sfugga all’utente.

La Corte territoriale ha criticato questi principi che, invece, vanno ribaditi, ma, con accertamento di merito non censurato in questa sede (il ricorrente non ha contestato il vizio di motivazione), ha affermato che nel caso specifico l’offerta al pubblico era visibilmente e adeguatamente manifestata quanto al suo oggetto, che era chiaramente precisato che oggetto dell’offerta era soltanto l’area di sosta e, soprattutto, ha fatto leva sulla circostanza che il C. si fosse rivolto alla persona addetta alla cassa manifestando i suoi timori per un possibile furto e ricevendone l’invito, rimasto inascoltato, a parcheggiare l’auto in uno spazio vicino alla cassa. Da ciò la Corte territoriale ha inferito la piena consapevolezza del ricorrente di avere introdotto l’auto in un parcheggio privo del servizio di custodia.

4. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria e ha chiesto d’essere ascoltato in camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione; la relazione ha già enunciato i principi giuridici che regolano la materia e ha riconosciuto che la Corte territoriale non si è attenuta ad essi; è però decisiva la considerazione che essa ha insindacabilmente accertato in linea di fatto che il C. fosse consapevole di avere introdotto il veicolo in un parcheggio privo del servizio di custodia;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; spese compensate sussistendone giusti motivi;

visti gli artt. 380 – bis e 385 c.p.c..

P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2009

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione Civile, Sez. Lav., 22 giugno 2011, n. 13681 Lavoro, infortunio, risarcimento, quantificazione, danno biologico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Fatto

Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Bergamo, depositato in data 20.12.2001, Caio, premesso di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze di Tizio, titolare della ditta individuale " Ri. Pi. Ga. di. Tizio ", esponeva di aver subito in data (Omissis) un grave infortunio sul lavoro mentre era intento a pulire la macchina affettatrice, a seguito del quale aveva riportato l’amputazione delle falangi distali del 2 e 3 dito nonchè l’asportazione traumatica del letto ungueale del 4 dito della mano destra, e di essere stato successivamente licenziato per superamento del periodo di comporto.

Chiedeva la condanna della datrice di lavoro al risarcimento del danno biologico e morale conseguente all’infortunio occorsogli e la declaratoria della illegittimità de licenziamento con condanna della convenuta alla riassunzione o al risarcimento del danno.

Istauratosi il contraddittorio la Fr. contestava quanto dedotto dal ricorrente e chiedeva comunque la chiamata in causa dell’Inail e della Compagnia di assicurazioni BP. As. s.p.a. dalla quale intendeva essere manlevata nell’ipotesi di condanna per l’infortunio suddetto.

Autorizzata la chiamata in giudizio si costituiva l’Inail resistendo alla domanda ed esercitando al contempo azione di regresso nei confronti della Fr. .

E si costituiva altresì la BP. As. s.p.a. opponendosi alla domanda di manleva sul rilievo della inoperatività della copertura assicurativa, espressamente limitata ai danni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11 e non comprendente il danno biologico e morale.

Con sentenza n. 217/05 del 23.3.2005 il Tribunale adito accertava la responsabilità esclusiva della datrice di lavoro nella causazione del sinistro, condannando la stessa al risarcimento del danno; dichiarava la illegittimità del disposto licenziamento con condanna della Fr. al risarcimento del danno nella misura di 2,5 mensilità della retribuzione globale di fatto; accoglieva la domanda di rivalsa proposta dall’Inail; assolveva la Compagnia di assicurazioni dalla domanda di manleva in relazione a quanto dovuto dalla datrice di lavoro al dipendente per danno morale e biologico.

Avverso tale sentenza proponeva appello la Fr. lamentandone la erroneità in relazione alla affermazione di responsabilità della stessa nella causazione dell’infortunio, all’ammontare del risarcimento concesso, alla statuizione relativa alla rivalsa dell’Inail, alla mancata condanna della Compagnia di assicurazione alla manleva nonchè alla illegittimità del licenziamento; e proponeva altresì appello incidentale il lavoratore lamentando l’erroneità dell’impugnata sentenza sotto altri profili.

La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 28.9 – 29.12.2006, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Fr., condannava la Compagnia di assicurazione a tenere indenne la predetta appellante da quanto dovuto al lavoratore in conseguenza dell’infortunio dallo stesso subito; confermava nel resto l’impugnata sentenza.

Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione la BP. As. s.p.a. (già BP. As. s.p.a.) con un motivo di impugnazione.

Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva. La ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

Diritto

Col proposto ricorso la società assicuratrice lamenta violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11 anche in relazione all’articolo 1362 c.c.

In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale, nell’interpretare la clausola di cui all’articolo 90/b delle condizioni generali della polizza di assicurazione, intervenuta tra la BP. As. s.p.a. (ora BP. As. s.p.a.) ed il ristorante Pi. Ga. di. Tizio , secondo cui "la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 10 e 11 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti", aveva ritenuto che la comune volontà delle parti, in presenza di un quadro normativo di riferimento in tema di responsabilità civile del datore di lavoro per danno biologico e danno morale in forte evoluzione, fosse nel senso di coprire, con la polizza assicurativa stipulata, anche la responsabilità civile del datore di lavoro per tali ipotesi di danno.

E pertanto la motivazione della Corte territoriale si appalesava censurabile laddove pretendeva di individuare il contenuto della volontà delle parti non secondo una valutazione oggettiva dei dati del contratto, ma secondo una interpretazione della clausola che andava oltre la comune volontà delle parti, e che attribuiva esclusivo rilievo all’evoluzione giurisprudenziale delle norme di legge cui il contratto stesso rinviava.

Il ricorso è fondato.

Osserva innanzi tutto il Collegio che la ricorrente ha ottemperato al disposto dell’articolo 366 bis c.p.c., applicabile nella fattispecie ratione temporis, avendo, sia pure sotto forma interrogativa, esposto il quesito di diritto posto all’attenzione di questa Corte.

Orbene, il motivo proposto si fonda, essenzialmente, sulla interpretazione dell’articolo 90/b del contratto in parola.

Posto ciò, è necessario innanzi tutto ricordare che, secondo un principio costituente diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte (v., fra le molte pronunce, Cass. sez. 1, 24.6.2008 n. 17088; Cass. sez. lav. 13.6.2008 n. 16036; Cass. sez. lav. 12.6.2008 n 15795; Cass. sez. 1, 22.2.2007, n. 4178), l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realtà storica e obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed è censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, qualora quella adottata sia contraria a logica e incongrua, tale, cioè, da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione. Il sindacato di questa Corte non può, dunque, investire il risultato interpretativo in sè, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito.

Argomentando da questi rilievi la giurisprudenza di questa Corte ha rilevato che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi, in sede di legittimità, del fatto che sia stata privilegiata l’altra.

Specularmente, per come parimenti rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione, in punto di interpretazione del contratto, deve emergere dall’esame del ragionamento e degli argomenti svolti dal giudice del merito, e non dalla possibilità di un diverso significato attribuibile al negozio, nè deve riguardare l’apprezzamento del significato delle clausole del contratto, ma solo la coerenza formale, ossia l’equilibrio dei vari elementi che costituiscono la struttura argomentativa (cfr., ex plurimis, Cass. sez. 1, 2.5.2006 n. n. 10131; Cass. sez. 3, 21.4.2005 n. 8360; Cass. sez. 3, 25.2.2005 n. 4063; Cass. sez. 3, 6.8.2004 n. 15197; Cass. sez. 3, 19.7.2004 n. 13344; Cass. sez. 3, 17.7.2003 n. 11193).

Alla luce di tali principi il motivo all’esame si appalesa fondato, ove si osservi che la regola che riserva al giudice di merito l’interpretazione dell’accordo trova il limite della coerenza logica del ragionamento e degli argomenti svolti dal decidente, coerenza che si sostanzia nel rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale.

Rileva invero il Collegio che, in tema d’interpretazione del contratto, la volontà delle parti – da intendersi quale volontà esteriormente riconoscibile – dev’essere desunta dal senso letterale delle parole utilizzate e dalla loro comune intenzione (articolo 1362 c.c., comma 1), quale emerge dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto (comma 2) e dalla lettura complessiva del contratto le cui "clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto" (articolo 1363 c.c.).

Con la ulteriore precisazione che, se pur è vero che a norma dell’articolo 1362 c.c. l’interpretazione della norma contrattuale richiede la determinazione della comune intenzione delle parti, come trasfusa nel contratto stesso e quale risulta da loro comportamento complessivo, l’elemento basilare per l’accertamento di tale comune intenzione è fornito da senso letterale delle parole usate; e pertanto, in presenza di dichiarazione bilaterale o plurilaterale, siffatta comune intenzione delle parti non può prescindere dalla formulazione letterale della dichiarazione medesima, e quindi dal senso letterale delle parole che tale dichiarazione compongono.

Tutte le altre norme di ermeneutica contrattuale sono applicabili solo se si determinano situazioni peculiari (ad esempio laddove vengano usate espressioni generali o indicazioni esemplificative) o quando, applicati i criteri dettati dagli articoli precedenti, le previsioni contrattuali conservano ambiguità non risolte (per espressa previsione degli articoli 1367 – 1370, le regole contenute in tali norme operano solo se, applicati i criteri degli articoli 1362 – 1366, le clausole rimangono ambigue, dubbiose, oscure). In via ulteriormente sussidiaria e del tutto residuale si può ricorrere alle regole finali fissate dall’articolo 1371.

Orbene, nel caso in esame la Corte territoriale ha ritenuto che la formulazione della clausola di cui all’articolo 90/b delle condizioni generali della polizza di assicurazione, secondo cui "la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, non potesse prescindere dalla valutazione dei contenuti nuovi di cui andava arricchendosi la valutazione del danno alla persona, con la inclusione nella responsabilità civile del datore di lavoro anche del danno morale e del danno biologico. Ed ha ritenuto di conseguenza che la portata normativa di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11 si era ampliata fino a comprendere, alla stregua della evoluzione giurisprudenziale in tema di risarcimento del danno morale e del danno biologico, tale ipotesi di danno; ed invero, "facendo applicazione di tali principi nella fattispecie e tenendo presente che la polizza assicurativa è stata stipulatasi quando la problematica della risarcibilità o meno del danno biologico era già da tempo sul tappeto ed era stata già chiarita dalla Corte Costituzionale (sent. N. 485/91), se ne può fondatamente ricavare che le parti, nel richiamare, all’articolo 90 della polizza, la disciplina dell’articolo 10 anzidetto, senza limitazione alcuna, abbiano inteso riferirsi anche alla responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico sofferto dai dipendenti, come, del resto, è confermato più oltre, ove, nell’indicare espressamente i danni non compresi nella garanzia assicurativa, nulla si dice in ordine al danno biologico ed al danno morale".

Rileva il Collegio che l’iter argomentativo della Corte territoriale non appare coerente alle regole codicistiche sopra indicate, previste in tema di ermeneutica contrattuale.

Non si vede invero, come a fronte della assolutamente chiara previsione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11 richiamati nel contratto in questione, la garanzia assicurativa prevista da tali norme potrebbe operare non già all’interno del sistema dei due articoli ora citati, bensì – in definitiva – nell’ambito più ampio della responsabilità civile per fatto colposo, ai sensi dell’articolo 2043 (e quindi dell’articolo 2059) cod. civ.

Ed invero la Corte territoriale non indica significativi dati extratestuali utili per la individuazione, nel contratto in questione, della comune volontà delle parti, essendosi limitata ad evidenziare elementi di significato neutro rispetto a tale finalità, quale il fatto che all’epoca del contratto di assicurazione fosse già da tempo sul tappeto la problematica della risarcibilità o meno del danno biologico e fosse stata tale problematica già affrontata e chiarita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 485/91, pervenendo ad una lettura della clausola in questione ritenuta da questa Corte, in fattispecie analoghe, non coerente con il tenore letterale della normativa di cui al decreto presidenziale predetto, che – per come detto – costituisce il primo e fondamentale dato significativo della comune volontà delle parti (Cass. sez. lav., 2.7.2010 n. 15793).

Nè può omettersi di rilevare che parimenti non condivisibile si appalesa l’assunto della Corte di merito circa l’insussistenza dell’aggravamento del rischio, ove si osservi che la necessaria correlazione del premio con il rischio non può tollerare un’alea ulteriore, rappresentata dalla evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria che in qualche modo possa incidere sulla natura e sull’entità dell’oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e, di riflesso, sul contenuto della garanzia pattuita a carico della società che ha stipulato la polizza (Cass. sez. lav., 10.3.2004 n. 4920).

E che l’impugnata sentenza si presti alle censure contenute nel proposto ricorso, proprio sul piano nel quale è consentito il vaglio di legittimità da parte della Corte di Cassazione, emerge altresì dal rilievo, più volte evidenziato da questa Corte (Cass. sez. lav., 21.12.2010 n. 25860; Cass. sez. lav., 2.7.2010 n. 15793; Cass. sez. lav., 5.5.2010 n. 10834; Cass. sez. lav., 18.3.2004 n. 5507; Cass. sez. lav., 10.3.2004 n. 4920; Cass. sez. lav., 29.7.2003 n. 11679; Cass. sez. lav., 29.9.1998 n. 9730), che le indennità previste dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 sono esclusivamente connesse e commisurate alle conseguenze infortunistiche sull’attitudine al lavoro dell’assicurato, mentre nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la menomazione psico – fisica altrimenti comporta per il soggetto, sicchè il danno biologico, in sè considerato, resta completamente fuori dal sistema risarcitorio previsto dagli articoli 10 ed 11 citati; e la fondatezza delle censure svolte avverso l’impugnata sentenza emerge ulteriormente dal rilievo che, in difetto di una espressa manifestazione di volontà delle parti, intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche al danno biologico, i richiamo esplicito al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articoli 10 e 11 comporta la necessità per l’interprete di limitare il rischio assicurato esclusivamente alle prestazioni rientranti nell’ambito di operatività di detta norma (in tal modo dettando il principio inverso a quello ritenuto alla Corte di merito nell’impugnata sentenza, laddove veniva ravvisata l’esistenza di una conferma della estensione della polizza anche alla responsabilità del datore di lavoro per il danno biologico nella mancata esplicita esclusione, pur a fronte del richiamo alla disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 10 di tale ipotesi di responsabilità dalla garanzia assicurativa).

Parimenti non può omettersi di evidenziare che questa Corte ha, a più riprese, rilevato che il richiamo, nella clausola contrattuale, degli articoli 10 ed 11 citati, non può essere considerato alla stregua di un "rinvio formale", che tenga conto delle diverse interpretazioni di tali norme succedutesi nel tempo, atteso che nel caso di polizza assicurativa, la copertura garantita non può essere variata nel corso del rapporto, a seconda delle mutevoli interpretazioni giurisprudenziali o dottrinali (Cass. sez. lav, 5.10.2007 n. 20890; Cass. sez. lav., 10.3.2004 n. 4920; Cass. sez. lav., 29.9.1998 n. 9730).

Ritiene pertanto il Collegio, alla stregua delle considerazioni svolte, che il percorso motivazionale adottato dalla Corte territoriale relativo alla interpretazione della polizza assicurativa in questione si appalesa non conforme alle regole di ermeneutica contrattuale sopra indicate; e si appalesa altresì non conforme al costante orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, in base alla disciplina dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, per il periodo sottratto, ratione temporis, al disposto del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13 (che ha ricondotto il danno biologico nella copertura assicurativa obbligatoria), l’ambito della copertura assicurativa in caso di infortunio sul lavoro riguarda unicamente il danno patrimoniale collegato alla riduzione della capacità lavorativa, e non anche il danno alla salute o biologico ed il danno morale, entrambi di natura non patrimoniale: sicchè il danno biologico ed il danno morale, in sè considerati, restano completamente fuori dal sistema risarcitorio previsto dalle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 precedentemente citate, salva diversa espressa manifestazione di volontà delle parti intesa ad estendere il rischio coperto dalla polizza anche ai danni testè detti (Cass. sez. lav., 21.12.2010 n. 25860).

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto.

Si impone di conseguenza la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio della causa per un nuovo esame, alla stregua delle osservazioni in precedenza svolte, ad altro giudice di appello, designato nella Corte d’Appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano.

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