Cons. Stato Sez. VI, Sent., 19-01-2011, n. 369 Notifica per pubblici proclami Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Gli odierni ricorrenti hanno impugnato la sentenza n. 11277/2009, con la quale il T.a.r. Lazio ha dichiarato improcedibile il ricorso n. 2016/2006 in ragione dell’asserita perentorietà del termine assegnato dal Collegio per il deposito della prova di avvenuta integrazione del contraddittorio (per pubblici proclami) nei confronti dei controinteressati.

Nel merito, i ricorrenti hanno riproposto i motivi di primo grado non esaminati dal T.a.r., lamentando, in particolare, la mancata attribuzione dei 15 punti previsti dal bando per il personale coinvolto nelle iniziative di riorganizzazione dei servizi, attraverso la sperimentazione ai sensi degli artt. 36 e 41 c.c.n.l.

Si è costituito in giudizio l’I.N.P.S., subentrato all’IPOST, insistendo per il rigetto del ricorso.

All’udienza del 16 novembre 2010 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2,. Il motivo con cui si contesta la dichiarazione di improcedibilità del ricordo di primo grado è fondato.

A prescindere dalla natura perentoria o meno del termine in esame, nel caso di specie risultano certamente sussistenti i presupposti per concedere il beneficio dell’errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a. (applicabile anche a giudizi pendenti).

Da un lato, infatti, sulla natura della perentorietà del termine assegnato dal Tribunale amministrativo per il deposito della prova dell’avvenuta notifica per pubblici proclami esisteva una situazione di oggettiva incertezza interpretativa, in considerazione del fatto che:

a) l’ordinanza non qualificava quel termine come perentorio, né prevedeva conseguenze in caso di mancato rispetto del medesimo;

b) in base all’art. 152, comma 2, c.p.c., i termini previsti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li qualifichi perentori;

c) l’art. 16 d.P.R. n. 642/1907 non riconosceva natura perentoria a tale termine;

d) l’art. 52, comma 1, c.p.a., stabilisce ora che i termini assegnati dal giudice sono perentori, salvo diversa previsione, ma la norma è sopravvenuta rispetto ai fatti di causa (perché entrata in vigore solo il 16 settembre 2010).

A ciò deve aggiungersi la circostanza che nel caso di specie veniva in considerazione una notifica per pubblici proclami, che avviene mediante pubblicazione per estratto di un sunto del ricorso nella G.U.R.I.. e non attraverso il recapito di una copia cartacea dell’atto a ciascun controinteressato. Mancando fisicamente un ricorso cartaceo da depositare con la relata di notifica, si crea un ulteriore elemento di incertezza in ordine alla possibilità di applicare la regola che prescrive il deposito della prova della notifica, al caso in cui la notifica avvenga mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: a rigore, infatti, in questo caso, manca la notifica del ricorso da depositare.

Alla luce delle considerazioni che precedono, vi sono obiettive ragioni per concedere il beneficio dell’errore scusabile e, dunque, per riformare la sentenza del T.a.r.. laddove ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso.

3. Ai fini della decisione del merito, risulta, invece, necessario disporre una istruttoria al fine di approfondire alcuni aspetti rilevanti che non sono stati sufficientemente chiariti nel corso del giudizio.

Occorre, in particolare, acquisire dall’Amministrazione resistente una dettagliata relazione che illustri, e soprattutto documenti, le ragioni per le quali agli odierni appellanti non sono stati assegnati i 15 punti previsti dal bando per il personale coinvolto nella sperimentazione.

Il relativo deposito dovrà avvenire, presso la Segreteria della Sezione, entro il termine indicato nel dispositivo.

Ogni ulteriore statuizione resta riservata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), non definitivamente pronunciando sull’appello (n. 2031/2010), come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara procedibile il ricorso 2016 del 2006.

Riservata ogni ulteriore statuizione, dispone l’istruttoria di cui in motivazione assegnando all’I.N.P.S. il termine di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, per il deposito presso la segreteria della Sezione della relazione istruttoria e dei relativi documenti.

Rinvia per il prosieguo all’udienza del 29 marzo 2011.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 28-10-2010) 09-02-2011, n. 4654 Ricorso

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Svolgimento del processo

1. Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha confermato il decreto di sequestro preventivo, ricorre la difesa di M. P.A., amministratore della SE.TE.CO Srl lamentando l’omessa, contraddittoria ed illogica motivazione del provvedimento impugnato.

1.1 In particolare la ricorrente si duole che il Tribunale non abbia rilevato l’assenza del fumus commissi delicti, argomentando sulla base di un esplicito richiamo alle precedenti ordinanze confermative delle misure custodiali personali ed abbia giustificato il proprio intervento solo in base all’astratta ipotizzabilità della fattispecie delittuosa senza approfondire l’indagine sulla reale fondatezza dell’accusa ed escludendo l’opportunità di una verifica degli indizi del fatto, senza avvedersi che la M. non è soggetto indagato e senza valutare gli elementi addotti dalla difesa.

Tutto ciò, a parere del ricorrente, contrasta con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che intende che il fumus commissi delicti vada individuato alla stregua della congruità degli elementi rappresentati. Il Tribunale non ha tenuto conto che i progetti della SE.TE.CO Srl erano caratterizzati da una tempistica peculiare, che li differenzia da tutti gli altri pure esaminati per l’indagine, e che sul conto corrente in sequestro non erano stati versati i corrispettivi per i progetti. Anche la relazione diretta, immediata e strumentale tra il denaro sequestrato ed il reato di cui costituisce provento illecito non è stata puntualizzata dal Tribunale. A tal proposito il Tribunale si è limitato ad affermare apoditticamente che il nesso pertinenziale tra somma di denaro e reato esiste e che le somme in sequestro sono solo la minima parte del provento di quest’ultimo.

1.2 Il ricorrente lamenta anche che il provvedimento impugnato conclude la motivazione evocando la confisca obbligatoria del denaro ma omette di rilevare che la SE.TE.CO è soggetto terzo rispetto al reato e che la confisca non può essere disposta a carico di soggetti estranei al reato.
Motivi della decisione

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

2.1 Sembra opportuno ricordare, anzitutto, che contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo (ma per effetto del rinvio operato dall’art. 257 c.p.p. alla disposizione anzidetta il discorso vale anche per il sequestro probatorio) il ricorso è ammesso solo per "violazione di legge" ( art. 325 c.p.p., comma 1), per censurare, cioè, "errores in indicando" o "errores in procedendo" ( art. 606 c.p.p., lett. B e C) commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenza radicalmente viziata. Va ancora precisato che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge solo quando l’apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento o manchi del tutto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo investito del procedimento (ex plurimis: SS.UU. 13.2.2004, F.; SS.UU. 28.5.2003, P. SS. UU, Sentenza n. 25932 del 2008 – Rv. 239692).

2.2 La ricorrente si è limitata a criticare la motivazione adducendone la carenza e la illogicità, vizi questi ultimi non riconducibili alla nozione di "violazione di legge" secondo la definizione data dalla Corte Suprema, che questo collegio condivide e fa propria.

2.3 Anche quando, come nel caso dell’ultima censura, la ricorrente lamenta la mancata precisazione della terzietà della società SE.TE.CO, va rilevato che la doglianza è manifestamente infondata perchè in realtà il Tribunale ha compiutamente motivato in ordine alla non coincidenza del concetto di terzietà con quello di estraneità al reato affermando la non estraneità al reato delle società che erano amministrate dai coindagati nello stesso reato associativo e che si sono arricchite con il denaro pubblico distratto.

2.4. Come la stessa ricorrente ha rilevato, il richiamo alla confisca obbligatoria è stato formulato dal GIP come semplice obiter dictum ovvero richiamo ad una cogente disposizione di legge, che, allo stato, non si correla nè lo potrebbe in alcun modo, a determinazioni e richieste non formulate dal P.M. sicchè è del tutto pretestuoso e carente di interesse farne oggetto di specifica censura.

3. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

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Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-02-2011) 25-02-2011, n. 7483 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo

– che con il provvedimento di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como respinse la richiesta di tale Z.J. volta ad ottenere, ai sensi dell’art. 175 c.p.p., comma 2, la rimessione in termini per l’eventuale opposizione ad un decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 474 c.p., divenuto esecutivo il 30 settembre 2006, osservando che detta richiesta, presentata il 22 marzo 2010, era da considerare tardiva, dal momento che, come risultava dagli atti, fin dal 9 marzo 2009 il condannato aveva dato incarico ai suoi difensori di chiedere copia del suddetto decreto, indicato con gli estremi della pronuncia e della data di acquisita irrevocabilità, con ciò dimostrando di averne avuto, fin da quel momento, compiuta conoscenza;

– che avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del condannato, denunciando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità sull’assunto, in sintesi e nell’essenziale, che non si sarebbe potuta considerare conoscenza effettiva del decreto penale quella che aveva ad oggetto soltanto gli estremi del provvedimento, comunicati al difensore perchè questi potesse chiederne copia.
Motivi della decisione

– che, secondo il principio più volte affermato da questa Corte, la "effettiva conoscenza del provvedimento", ai fini della decorrenza del termine previsto dall’art. 175 c.p.p., comma 2 bis, postula non soltanto che l’interessato abbia acquisito precisa cognizione degli estremi (autorità, data ed oggetto) del provvedimento stesso, ma anche che tale cognizione risulti "collegata alla comunicazione di un atto formale che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui essa è stata acquisita (in tal senso: Cass. 2, 22 gennaio – 11 febbraio 2010 n. 5443, Sadraoui, RV 246436; Cass. 4, 19 giugno-12 settembre 2006 n. 29977, Hudorovic, RV 235238; Cass. 1, 9 maggio – 13 giugno 2006 n. 20036, El Aidoudi, RV 233864; Cass. 2, 23 giugno – 8 luglio 2005 n. 25041, Bellici, RV 231887);

– che la seconda di dette condizioni non appare desumibile dal testo del provvedimento impugnato, affermandosi soltanto, in esso, che dall’incarico conferito dal ricorrente al suo difensore di chiedere copia del decreto penale divenuto irrevocabile, risultava la conoscenza degli estremi di tale decreto, senza che risulti specificato da quale fonte essa fosse derivata;

– che, pertanto, apparendo il ricorso meritevole di accoglimento, deve darsi luogo ad annullamento del provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como, il quale, ove ritenga di confermare la precedente decisione, dovrà aver cura di non disattendere il principio di diritto dianzi ricordato.
P.Q.M.

La Corte annulla il provvedimento impugnato con rinvio, per nuovo esame, al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-10-2010) 09-03-2011, n. 9414 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 30/5/2008 la Corte di Appello di Reggio Calabria, rigettava l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da S.V..

Questi, arrestato per D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ed altri reati in data 14/2/2002, era stato liberato il 14/11/2002 e successivamente assolto con formula piena dal G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria con sentenza del 9/11/2003, resa in sede di rito abbreviato, divenuta esecutiva il 11/7/2005.

L’assoluzione era stata motivata sulla base della assenza di prove a carico, a seguito della declaratoria di inutilizzabilita delle intercettazioni, captate in base ad un decreti autorizzativi illegittimi.

Riteneva la Corte che, in sede di giudizio di riparazione, il contenuto di dette intercettazioni erano un utile materiale probatorio, in quanto all’atto della emissione della misura le intercettazioni erano state pienamente utilizzate per la ricerca latitanti, solo successivamente era stata rilevata la loro patologia.

Pertanto nessun provvedimento aveva accertato la illegittimità del titolo custodiale.

Dalle captazioni emergeva la colpa grave del ricorrente, ostativa al riconoscimento dell’equo indennizzo, perchè coinvolto nella associazione criminale del padre, S.S., latitante.

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del S., deducendo la violazione di legge, per avere il giudice di merito basato la decisione su intercettazioni dichiarate inutilizzabili e la insufficienza della motivazione, laddove la colpa grave non era desumibile da altri elementi di prova.

3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Sul tema della possibilità di porre a fondamento della decisione del giudizio riparatorio intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo penale si erano negli anni consolidati due orientamenti giurisprudenziali: uno che risolveva il quesito in modo positivo, l’altro in maniere negativa.

Secondo il primo indirizzo, l’inutilizzabilità delle intercettazioni dichiarata nel giudizio di cognizione per sanzionare un vizio formale del decreto autorizzativo delle captazioni, non impediva al giudice investito della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione di trarre dalle conversazioni intercettate elementi di valutazione circa l’esistenza, nel comportamento dell’imputato, del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione.

Invero, l’inutilizzabilità concerne esclusivamente la formazione della prova nel giudizio di cognizione e non riguarda la condotta del soggetto interessato dal punto di vista fattuale e storico, nella cui prospettiva deve invece essere svolta la valutazione sull’ingiustizia o meno della detenzione subita (Cass. n. 25574/08, ric. Piazzolla, rv. 239612).

Secondo l’orientamento negativo, l’inutilizzabilità delle intercettazioni, sulla base delle quali è stato emesso un provvedimento cautelare, dichiarata nel giudizio di merito comportava il divieto di trarre da tali atti d’indagine elementi dimostrativi del dolo o della colpa grave ostativi al successivo riconoscimento del diritto dell’imputato alla riparazione per l’ingiusta detenzione (Cass. n. 21069/08, ric. Bratto, rv. 239611).

Per dirimere il contrasto sono intervenute le Sezioni Unite che, con sentenza n. 1153 del 30/10/2008 c.c. (dep. 13/01/2009, ric. Racco, Rv. 241667), hanno aderito all’indirizzo interpretativo più restrittivo, affermando che la inutilizzabilità patologica delle intercettazioni riverbera i suoi effetti negativi anche nel giudizio di riparazione.

Vero è che, come noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l’equa riparazione, è connotato da totale autonomia, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti.

Ciò però non può consentire di ritenere utilizzabili nella procedura riparatoria atti probatori assunti in violazione di precise disposizioni di legge.

Invero questa Corte (cfr. sent. n. 29688/07, ric. Muscolino, rv.

236670) ha già avuto modo di evidenziare che l’art. 271 c.p.p. espressamente fa divieto di utilizzazione delle intercettazioni, qualora queste siano state assunte fuori dai casi consentiti od in violazione delle disposizioni che le regolano. Infatti, in tali casi si è in presenza di violazione di regole poste a garanzia della segretezza e della libertà delle comunicazioni, costituzionalmente presidiata e cioè della libertà dei cittadini ( art. 15 Cost.), che la stessa Corte Costituzionale ha ritenuto debba essere assicurata attraverso il rispetto di precise disposizioni, avuto riguardo alla particolare invasività del mezzo della intercettazione telefonica o ambientale, attinenti pure alla loro esecuzione presso impianti della Procura della Repubblica, con una deroga in casi eccezionali specificamente motivati (v. Corte Costituzionale 19.7.2000 n. 304).

Ciò significa che le intercettazioni che non rispettano quelle regole sono illegali (al di la della sanzione che il legislatore denomina inutilizzabilità) e non sono utilizzabili in alcun modo e non solo nell’ambito del processo penale. La "illegalità" delle intercettazioni rende quindi non valutabile quella prova in qualsiasi tipo di procedimento; può quindi affermarsi il principio di diritto per cui le intercettazioni, se illegali, non possono essere utilizzate neppure nel procedimento di riparazione, poichè la utilizzabilità di una prova, anche se diversa da quella propria del processo penale e se assunta con forme diverse da quelle stabilite dal codice di procedura penale, pur se ammessa in linea di principio in procedimenti diversi da quello del giudizio ordinario di cognizione, non è mai possibile se si tratti di una prova illegale, assunta in violazione dei diritti dei cittadini garantiti dai principi costituzionali.

Ne consegue che le intercettazioni, per quanto sopra detto, non possono costituire idoneo mezzo di convincimento del giudice dell’equo indennizzo. Il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., lett. a), con rinvio allo stesso giudice che si atterrà al principio di diritto sopra indicato.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria.

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