T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 09-11-2011, n. 2700

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Questura ha respinto l’istanza di permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente in quanto: la medesima sarebbe indagata per aver fornito documentazione falsa al fine di ottenere il permesso di soggiorno; il rapporto di lavoro domestico concluso con un datore di lavoro che è titolare di un permesso di soggiorno per lavoro domestico non sarebbe ritenuto idoneo a costituire un valido rapporto di lavoro; la ricorrente non avrebbe un reddito sufficiente.

Contro il suddetto atto la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

I) Violazione di legge ed eccesso di potere in quanto la ricorrente non sarebbe indagata ed il rapporto di lavoro dichiarato sarebbe sufficiente a costituire una sopravvenienza favorevole alla ricorrente. Per quanto attiene al profilo economico sostiene di aver dichiarato redditi sufficienti e che comunque il parametro dell’assegno sociale non sarebbe sufficiente a stabilire il reddito minimo.

Alla camera di consiglio del 8 novembre 2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione previo avviso alle parti.

2. Il ricorso è infondato.

In particolare deve ritenersi che la presentazione di un contratto di soggiorno e di un rapporto di lavoro domestico con un datore di lavoro che a sua volta ha un titolo di soggiorno per lavoro domestico sia fittizio. Infatti è del tutto irragionevole che una persona che svolge lavoro domestico ne assuma un’altra per svolgere il medesimo lavoro presso la sua abitazione.

A ciò si aggiunge che il rapporto di lavoro è sorto dopo la decisione dell’amministrazione e quindi non può essere preso in considerazione ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato.

Per quanto riguarda la determinazione del reddito sufficiente, il parametro è stato in genere rinvenuto nell’assegno sociale, in base al richiamo (specificamente riguardante il ricongiungimento familiare) di cui all’art. 29 comma 3 lett. b); analogo richiamo è contenuto nell’art. 16 comma 3 lett. b) del Regolamento a proposito dei requisiti per ottenere la carta di soggiorno e deve ritenersi criterio di per sé sufficiente (TRGA Trento 15/3/2005 n. 83; TAR L’Aquila 2/3/2004 n. 190; e anche TAR Bologna I 21/3/2003 n. 261; 11/3/2003 n. 230; 13/2/2003 n. 106).

In definitiva quindi il ricorso va respinto.

Sussistono comunque giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-09-2011) 26-10-2011, n. 38829

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza 26 febbraio 2010 la Corte di appello di Messina dichiarava la propria incompetenza a conoscere, quale giudice dell’esecuzione, l’istanza avanzata da L.M.P., con cui si chiedeva l’estinzione della pena (di un anno di reclusione, risultante da conversione della libertà controllata) infintagli con la sentenza di condanna della Corte di appello di Reggio Calabria in data 11 giugno 1990, definitiva in relazione alla sua posizione il 16 luglio 1990.

Osservava che, nonostante la sentenza indicata fosse stata annullata con rinvio dalla Cassazione per altro imputato e che quel procedimento di merito si fosse concluso con sentenza della Corte di appello di Messina, a carico del L. risultava pronunziata altra sentenza dalla Corte di appello di Reggio Calabria in data 26 luglio 1990, divenuta irrevocabile per ultima, che comportava la competenza di tale Corte.

2. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Reggio Calabria propone conflitto osservando che la Corte di appello di Messina s’era basata su di un’annotazione provvisoria del certificato del casellario, ma che dagli accertamenti effettuati, consacrati da attestazione della cancelleria della stessa Corte di appello di Reggio Calabra, era risultato che nessuna sentenza in data 26 luglio 1990 era stata mai pronunziata da quella Corte di appello nei confronti del L.. L’ultima condanna coincideva dunque con quella inferta al L. dal Tribunale di Reggio Calabria in data 25 maggio 1987, avverso la quale il L. aveva proposto appello dichiarato inammissibile con la sentenza 11 giugno 1990 della Corte di appello della medesima città, e il giudice dell’esecuzione era da individuare, ai sensi dell’art. 665 c.p.p., nella Corte di appello di Messina perchè quella stessa sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria era stata annullata nei confronti di taluno dei coimputati con rinvio alla Corte di appello di Messina, che aveva quindi definito il procedimento.

Motivi della decisione

1. Sussiste materia di conflitto ai sensi dell’art. 28 c.p.p. giacchè entrambe le Corti di appello hanno ricusato la competenza di giudice dell’esecuzione in relazione alla posizione di L. M.P..

Il conflitto va risolto dichiarando la competenza della Corte di appello di Messina.

2. E’ pacifico difatti (ne danno atto entrambi i giudici in conflitto) che la condanna di L.M.P. pronunziata dal Tribunale di Reggio Calabria era stata confermata da sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria, annullata con rinvio alla Corte di appello di Messina per altri imputati.

Ed è principio oramai consolidato che la regola dell’unicità del giudice dell’esecuzione richiede che, in casi come questo, anche per l’imputato non ricorrente competente per l’esecuzione è il giudice del rinvio.

D’altronde non era codesto principio ad essere contestato dalla Corte di appello di Messina, bensì, in fatto, la circostanza che la sentenza 25.5.1987 confermata dalla Corte di appello l’11 giugno 1990 e divenuta definitiva il 16 luglio 1990, fosse l’ultima, assumendosi l’esistenza di successiva sentenza definitiva il 26 luglio 1990.

Ne consegue che, appurato che nessuna diversa e successiva sentenza nei confronti di L.M.P. è stata pronunziata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, dopo quella oggetto di annullamento con rinvio, per i coimputati, a Messina, la competenza a decidere quale giudice dell’esecuzione appartiene, anche per il L., alla Corte di appello di Messina.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di appello di Messina, cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-05-2012, n. 7836

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Roma C.B. conveniva in giudizio l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), di cui era stato dipendente fino all’anno 2000, per ottenere il ricalcolo dell’indennità di anzianità (i.d.a.) e del trattamento di fine rapporto (t.f.r.), degli importi di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonchè della retribuzione del periodo feriale, con inclusione nella base di calcolo dei compensi percepiti per lavoro straordinario continuativamente prestato.

2.- Costituitosi in giudizio l’Istituto eccepiva la prescrizione quinquennale e chiedeva il rigetto della domanda, assumendo che l’accordo aziendale 22.6.74 e la contrattazione collettiva applicabile impedivano il computo del compenso per lavoro straordinario, proponendo altresì domanda riconvenzionale per ottenere la compensazione di quanto eventualmente riconosciuto con quanto dall’Istituto stesso corrisposto in adempimento del detto accordo aziendale.

3.- Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, dichiarando il diritto al ricalcolo dell’i.d.a. e del t.f.r. fino all’1.10.92 e rigettava la riconvenzionale. Proponevano appello il lavoratore in via principale e la s.p.a. Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, succeduta all’IPZS, in via incidentale, entrambi ribadendo le posizioni già assunte nel giudizio di primo grado. La Corte di appello di Roma con sentenza 23.11.09 accoglieva parzialmente l’impugnazione principale e rigettava l’incidentale, dichiarando che il compenso dello straordinario doveva essere computato nella base di calcolo del t.f.r. fino alla cessazione del rapporto e condannando IPZS al pagamento delle relative differenze. Rigettava, invece, la domanda di ricalcolo degli istituti collaterali per intervenuta prescrizione.

4.- Questa sentenza è impugnata per cassazione da s.p.a. IPZS. Risponde C. con controricorso.

Motivi della decisione

5.- Parte ricorrente, premesso che il ricorso concerne il diritto all’inserimento del compenso per il lavoro straordinario nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto deduce un solo motivo di ricorso, con cui lamenta violazione delle norme degli artt. 21 e 34 del CCNL grafici 1992 ed errata interpretazione in relazione agli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchè violazione dell’art. 2120 c.c..

Il computo del lavoro straordinario ai fini del ricalcolo del t.f.r. deve essere limitato all’ottobre 1992, atteso che in base al CCNL del 1992 (in vigore dall’1.11.92) è da escludersi la computabilità dello straordinario, per volontà delle parti espressa in sede di esercizio di autonomia collettiva. Infatti l’art. 21 del CCNL 1992, sotto la rubrica "Nomenclatura", nel prevedere che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale", reca l’aggiunta delle parole "nell’orario normale", non presenti nel corrispondente articolo del CCNL 1989 (in tutto identico, salvo che per tali parole), il che manifesterebbe l’intento dei contraenti di escludere l’incidenza di quanto percepito fuori dall’orario normale nel calcolo del t.f.r. Della formulazione di questa norma il giudice avrebbe dovuto tener conto nell’interpretazione dell’art. 34 dello stesso CCNL 1992, per il quale il t.f.r. si calcola "sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5" (comma 1).

6.- Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

7.- L’art. 34 del CCNL 1.11.92 del personale dipendente delle aziende grafiche ed affini, applicabile al personale IPZS, prevede che il lavoratore "ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari alla retribuzione per l’anno stesso divisa per 13,5" (comma 1).

Lo stesso art. 34, al comma 3, prevede che "per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme della L. 29 maggio 1982, n. 297".

Quanto alle modalità di calcolo della "retribuzione" rilevante ai fini del t.f.r., deve considerarsi che l’art. 2120 c.c. prevede sul piano generale che la retribuzione annua abbia carattere onnicomprensivo e comprenda "tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese", facendo tuttavia salva la "diversa previsione dei contratti collettivi" (comma 2). La norma generale, in altre parole, riconosce alle parti contrattuali in sede di autonomia negoziale collettiva la facoltà di stabilire eccezioni alla regola generale della onnicomprensività della retribuzione annua da prendere in considerazione.

Deve a questo riguardo considerarsi che l’art. 21 del contratto collettivo dei grafici 1.11.92, applicabile nel caso di specie, prevede che "retribuzione è quanto complessivamente percepito dal quadro, dall’impiegato e dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale". Dal confronto con il testo negoziale attinente la stessa definizione di retribuzione contenuto nel precedente contratto collettivo del 1989, risulta aggiunta l’espressione "nell’orario normale", che era assente nella precedente formulazione.

All’esito del raccordo tra tali norme ed in ossequio al canone ermeneutico imposto dall’art. 1363 c.c., secondo cui l’intenzione delle parti contrattuali va condotta esaminando le clausole contrattuali le une per mezzo delle altri, in modo da attribuire alle clausole stesse il senso che risulta dal complesso dell’atto (Cass. 5.06.09 n. 13083, Cass. 5.6.04 n. 10721 ed altre conformi), deve pervenirsi alla conclusione che solo dall’1.11.92 (data di entrata in vigore del contratto) è operante la norma dell’art. 21 che fissa la base di calcolo del t.f.r. con riferimento alla retribuzione percepita per la "prestazione lavorativa, nell’orario normale", con esclusione quindi dei compensi riferiti al lavoro straordinario (in questo senso, in forza dello stesso percorso argomentativo, v. tra le altre Cass. 6.02.08 n. 2781 e 13.01.10 n. 365). Per il periodo precedente, prima che fosse adottata la nuova formulazione della norma, in cui l’art. 21 individuava la retribuzione con generico riferimento a quanto percepito per la prestazione lavorativa, invece, detta base di calcolo ricomprendeva anche il compenso per lavoro straordinario continuativo.

In questi termini, dunque, il motivo è fondato.

8.- In conclusione, fondato il motivo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale, tenuto conto che il compenso per lavoro straordinario è ricomprensibile nella base di calcolo del t.f.r. solo fino al 31.10.92, procederà a nuovo esame della controversia, provvedendo, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-01-2012, n. 124 U. S. L. trattamento economico

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in esame, il dottor G.V. ha chiesto – previa disapplicazione degli atti amministrativi (di segno positivo o negativo) con esso contrastanti – l’accertamento del diritto a percepire il trattamento economico proprio dell’"Aiuto" di Ostetricia e Ginecologia: di cui avrebbe espletato le funzioni (superiori a quelle connesse alla sua qualifica di appartenenza) dal maggio dell’84 al dicembre dell’88.

All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza del 16.11.2011, il Collegio – trattenuto il predetto ricorso in decisione – ne constata la sostanziale infondatezza.

Nulla di quanto addotto dall’interessato a sostegno delle sue tesi vale – infatti – a smentire la veridicità dell’unico dato rilevante ai fini della soluzione della presente controversia: il non esser stato in grado – l’interessato stesso – di provare che le funzioni di cui è causa sono state svolte in esecuzione di un provvedimento emesso dall’organo (nel caso di specie: il Comitato di Gestione della Asl) competente ad esprimere la volontà cogente dell’Ente; e ad impegnarne, conseguentemente, la responsabilità.

Ed essendo noto (al riguardo) che – ai fini di cui trattasi – è presupposto necessario (non solo la vacanza del posto in organico: ma anche, e soprattutto) l’esistenza di un provvedimento formale di nomina (che non può certo esser confuso con un semplice ordine di servizio: impartito da un dirigente della singola struttura sanitaria), il Collegio non può che concludere per l’infondatezza della proposta azione cognitoria.

Non si ravvisano (peraltro) i presupposti per far luogo ad una pronuncia sulle spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

-rigetta il ricorso indicato in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 16 novembre 2011, con l’intervento dei magistrati:

Giancarlo Luttazi, Presidente FF

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

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