T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 25-11-2011, n. 1651Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente agisce con la procedura di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. contro il comportamento inerte tenuto dall’amministrazione degli Interni sulla domanda che egli aveva presentato il 9. 6. 2008 volta ad ottenere la cittadinanza italiana;

– il ricorso è notificato il 15. 7. 2011 ed è ricevibile, in quanto se al termine di conclusione del procedimento amministrativo non si applica la sospensione feriale (quindi, nel caso in esame esso è scaduto il 9. 6. 2010, e da quella data è iniziato a decorrere il termine per la notifica del ricorso), essa però si applica al termine annuale per presentare il ricorso sul silenzio, cui – attesa la sua natura di termine processuale – è applicabile la sospensione feriale (ne consegue che il termine per la notifica del ricorso scadeva il 24. 7. 2010);

– nel merito, il ricorrente deduce che il comportamento omissivo tenuto sarebbe illegittimo in quanto il Ministero degli Interni sarebbe obbligato a provvedere sull’istanza del privato;

– questa deduzione è corretta, in quanto nel caso di specie, il ricorrente ha provato in giudizio di aver presentato la domanda di cittadinanza il 9. 6. 2008;

– per il procedimento amministrativo attivato dall’interessato l’art. 3, d.P.R. 18 aprile 1994 n. 362 e la tabella A del d.m. n. 284 del 1993 prevedono un termine di conclusione di 730 giorni. Il termine è pertanto scaduto il 9. 6. 2010;

– l’amministrazione non ha provveduto entro il termine; in giudizio è stata, pertanto, dimostrata l’esistenza dell’obbligo di provvedere, e conseguentemente, l’illegittimità del comportamento inerte tenuto dalla pubblica amministrazione a fronte di un obbligo di provvedere sulla istanza del privato. Va ordinato, pertanto, ex art. 117, co. 2, c.p.a. all’ amministrazione resistente di rispondere con provvedimento espresso alla istanza presentata dal privato (fermo restando il potere della stessa di decidere nel merito se l’istanza volta ad ottenere la cittadinanza è fondata, versandosi nell’ambito di attività amministrativa connotata da ampia discrezionalità nel contenuto del provvedimento da adottare);

– spese con la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso, e per l’effetto, ordina al Ministero dell’Interno di provvedere, con atto espresso e motivato, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione della presente sentenza, sull’istanza presentata dal ricorrente il 9. 6. 2008.

SPESE a carico dell’amministrazione determinate in euro 500, oltre iva e cpa.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-07-2011) 11-11-2011, n. 41075

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

a) Con sentenza del 7.10.2010 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza del Tribunale di Cagliari, resa in data 2.5.2008, con la quale C.A. era stato condannato alla pena di mesi 6 di arresto ed Euro 45.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c) per aver realizzato un tetto ed una copertura di veranda con solaio inclinato in totale difformità del permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale (capo a) e per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 per aver realizzato nello stesso immobile un vano scala esterno in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione; pena sospesa e non menzione. Rilevava, preliminarmente, la Corte che gli abusi edilizi si erano protratti fino all’1 marzo 2006, quando si era proceduto al sequestro, per cui solo da tale data era cessata la permanenza del reato.

Assumeva poi la Corte, in relazione al vano scala, che, dalla deposizione dell’assistente capo Co. e dalla mancata menzione dell’opera nella richiesta di variante presentata l’11.6.2004 si evinceva che l’opera medesima era stata realizzata in epoca prossima all’accertamento, effettuato dal Corpo Forestale il 7.4.2004, per cui era inapplicabile la disciplina del condono edilizio ex L. n. 326 del 2003. In ogni caso l’intervento abusivo non era condonabile perchè realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e non potendo essere configurato come restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria.

Quanto alla realizzazione del tetto ed alla copertura della veranda, le questioni prospettate avrebbero avuto rilevanza solo in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, essendo pacifico che il condono ambientale ai sensi della predetta legge non estingue il reato edilizio. L’effetto estintivo non operava, però, neanche in relazione al reato di cui all’art. 181, non avendo il C. usufruito del procedimento previsto dalla L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 39 e non potendosi applicare neppure la disposizione di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter, non trattandosi certamente di un "abuso minore". 2) Ricorre per cassazione C.A., a mezzo del difensore, denunciando, con il primo motivo, l’esercizio da parte della Corte di una potestà riservata dalla legge ad organi amministrativi, nonchè il vizio di motivazione.

La Corte territoriale, nel ritenere inapplicabile il condono ex L. n. 326 del 2003 "ratione temporis", non ha preso in considerazione la memoria ed i documenti depositati in data 6.5.2010 ed acquisiti con ordinanza 8.7.2010. Il C. in altro procedimento era stato imputato del reato di cui all’art. 483 c.p. (per aver dichiarato nell’istanza di condono edilizio che la struttura del vano-scala era stata ultimata in data 30.3.2003, mentre nell’istanza di variante in data 11.6.2004, non vi era alcun riferimento a tale vano, nè alla chiusura dei balconi, nè al vano con copertura inclinata). Da tale contestazione, però, il C. era stato mandato assolto, con sentenza 4.11.2009, irrevocabile il 22.1.2010. La Corte di merito ha confermato la condanna dei prevenuto, tenendo non applicabile la concessione in sanatoria, non essendo stato realizzato il vano in epoca antecedente al 30.3.2003, senza tener conto del giudicato che si era formato sul punto.

Quanto all’esistenza del vincolo di inedificabilità, la Corte territoriale non ha tenuto conto che si trattava di un intervento di modesta entità che non comportava aumento di cubatura (volume tecnico non computabile in termini di superficie e volume anche ai sensi della L.R. n. 8 del 2004).

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione alla L. n. 42 del 2004, art. 181 e L. n. 308 del 2004, avendo erroneamente la Corte di merito ritenuto non applicabile, non solo il condono ambientale (decisione pur con qualche riserva condivisibile), ma neppure il disposto dell’art. 181, come modificato dalla L. n. 308 del 2004. 3) Il ricorso è manifestamente infondato.

3.1) Va ricordato che è ormai pacifico (a partire dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte del 21.12.1993, ric. Borgia) che il giudice penale, nel valutare la sussistenza o meno della liceità di un intervento edilizio, deve verificarne la conformità a tutti i parametri di legalità fissati dalla legge, dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione edificatoria. Il giudice, quindi, non deve limitarsi a verificare l’esistenza ontologica del provvedimento amministrativo autorizzazione ma deve verificare l’integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell’interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela" (nella specie tutela del- territorio). E’ la stessa descrizione normativa del reato che impone al giudice un riscontro diretto di tutti gli elementi che concorrono a determinare la condotta criminosa, ivi compreso l’atto amministrativo (cfr. Cass. pen. sez. 3 21.1.1997 – Volpe ed altri). Non sarebbe infatti soggetto soltanto alla legge ( art. 101 Cost.) un giudice penale che arrestasse il proprio esame all’aspetto esistenziale e formale di un atto sostanzialmente contrastante con i presupposti legali (Cass. pen. sez. 3 2.5.1996 n. 4421 – Oberto ed altri). Tutti tali condivisibili principi sono stati ribaditi da Cass. sez. 3 n. 11716 del 29.1.2001. 3.1.1) La Corte territoriale ha ritenuto che la concessione in sanatoria non potesse produrre effetto estintivo, trattandosi di opera non condonabile, sia "ratione temporis" sia perchè realizzata in zona vincolata.

3.1.1.1) Quanto al primo profilo non vi è stata alcuna violazione del precedente giudicato.

L’assoluzione del C. dai diverso reato di cui all’art. 483 non ha alcuna incidenza in ordine alla ritenuta sussistenza del reato edilizio. Peraltro l’assoluzione dal reato di falso era intervenuta, come risulta dalla stessa motivazione della sentenza riportata nel ricorso, perchè la mancata indicazione nella richiesta di variante del vano scala, di per sè, in assenza di qualsiasi altro elemento, non consentiva di ritenere che il C. avesse dichiarato il falso nell’affermare che l’opera era stata realizzata in data anteriore ai 30 marzo 2003. La sentenza irrevocabile non aveva, quindi, in alcun modo, accertato che l’opera fosse stata realizzata entro il 31.3.2003. La Corte di merito ha ritenuto che l’opera fosse stata realizzata successivamente a tale data sulla base anche della testimonianza dell’assistente capo Co., che confortava le risultanze della richiesta di variante.

E non c’è dubbio che "In tema di condono edilizio previsto dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32, conv. con modif. in L. 30 novembre 2003, n. 326; ove il reato sia stato accertato in data successiva al 31.3.2003, termine utile ai fini della condonabilità dell’opera, è onere dell’imputato che invoca l’applicazione della speciale causa estintiva provare che l’opera sia stata ultimata entro il predetto termine, fermo restando il potere-dovere del giudice di accertare la data effettiva del completamento dell’opera abusivamente eseguita" (cfr. Cass. sez. 3 n. 12919 del 20.2.2008; conf. Cass. sez. 3 n. 13071 del 19.10.1999).

3.1.1.2) In ogni caso l’opera non era condonabile perchè realizzata in zona sottoposta a vincolo.

Le opere abusive eseguite in aree sottoposte a vincolo ambientale, paesistico, idrogeologico possono, infatti, ottenere la sanatoria ai sensi della L. n. 326 del 2003, art. 2 solo per gli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria).

Questa Corte ha costantemente affermato che "in tema di abusi edilizi commessi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la disciplina dettata dal D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 32 (conv. con modif. in L. 24 novembre 2003, n. 326) esclude del tutto l’applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre, per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alla norme urbanistiche ovvero alla prescrizioni degli strumenti urbanistici" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 3 n. 35222 dell’11.4.2007). La Corte territoriale, con accertamento argomentato ed immune da vizi logici, ha rilevato che non si era in presenza di un intervento "minore". A prescindere da ogni questione in ordine all’esistenza di un aumento di cubatura, non è contestabile, infatti, che: a) la copertura di un vano scala determina una modificazione del prospetto e del profilo dell’edificio; b) coprire una scala con una struttura edilizia che la inglobi non costituisce nè un intervento di restauro e risanamento conservativo e neppure di manutenzione straordinaria.

3.2) Correttamente poi la Corte territoriale ha ritenuto che l’autorizzazione paesaggistica non estinguesse il reato ambientale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 e tanto meno il reato edilizio di cui al capo b.

La L. n. 308 del 2004, art. unico, comma 37 ha introdotto una ipotesi di sanatoria per lavori abusivi compiuti, in zone sottoposte a vincolo, entro il 30 settembre 2004, sempre che intervenga ex post l’accertamento di compatibilità paesaggistica.

La norma non prevede alcuna esclusione in relazione all’entità dell’abuso ("lavori compiuti su beni paesaggistici") – cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 15946 del 5.4.2006 -, ma subordina la sanatoria alla condizione che: a) le tipologie edilizie realizzate ed i materiali utilizzati, anche se diversi da quelli indicati nell’eventuale autorizzazione, rientrino tra quelli previsti ed assentiti dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati compatibili con il contesto paesaggistico; b) i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 167 maggiorata da un terzo alla metà ed una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata dall’autorità amministrativa competente. Lo stesso ricorrente ha finito per riconoscere che non ricorrevano le condizioni per l’applicabilità del "condono ambientale" di cui alla L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 37 (cfr. pag. 6 ricorso).

Ineccepibilmente ha ritenuto, infine, la Corte di merito che non potesse operare, neppure, l’effetto estintivo di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 ter (aggiunto dalla L. n. 308 del 2004, art. 1, comma 36, lett. c)), stante la tipologia dell’abuso. Tale norma ha previsto una valutazione postuma della compatibilità paesaggistica, sia pure a limitati casi. Stabilisce, infatti, che "ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 167, qualora l’autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1 quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: 1) per il lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 2) per l’impiego di materiali in difformità dell’autorizzazione paesaggistica;3) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3".

La Corte territoriale ha rilevato, invero, che l’intervento realizzato consisteva nella copertura di una veranda (o patio come definito nell’autorizzazione paesaggistica) che comportava la realizzazione di nuova volumetria.

3.3) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

3.3.1) L’inammissibilità del ricorso preclude, poi, ogni possibilità di far valere e rilevare d’ufficio, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata. Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005 – Bracale), L’intrinseca incapacità dell’atto invalido di accedere davanti al giudice dell’impugnazione viene a tradursi, invero, "in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-06-2012, n. 10169 Avviso di accertamento

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Svolgimento del processo

La controversia concerne l’impugnazione di una serie di avvisi di accertamento ai fini IVA, IRPEG ed IRAP relativamente ad una attività di acquisto di autoveicoli di provenienza estera (cessioni intracomunitarie) da società intermediarie e successiva rivendita realizzando un meccanismo contabile di fatturazioni soggettivamente inesistenti nel quadro di una "frode carosello": Ulteriore contestazione mossa dall’amministrazione, ma successivamente abbandonata, era quella relativa a certi "bonus straordinari" versati ad agenti o ad altri intermediari.

La Commissione adita accoglieva il ricorso della società contribuente, ma la decisione era riformata in appello, con la sentenza in epigrafe che dava atto anche della rinuncia dell’Ufficio alla pretesa relativa ai c.d. "bonus qualitativi", avverso la quale la società contribuente propone ricorso per cassazione con tredici motivi. L’amministrazione non ha notificato controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso, salvo l’ultimo che deve essere considerato separatamente, rappresentano una "artificiale" parcellizzazione di una sostanzialmente unica censura che investe, sotto il profilo del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la sentenza impugnata sul punto relativo alla natura di "cartiere" delle società interposte e al carattere "evasivo" della società contribuente sulla base delle prove presuntive addotte dall’amministrazione e ritenute, dalla parte ricorrente, non assistite dai requisiti di gravità, sufficienza e concordanza, nonchè sulle conseguenze che da tanto sono state dedotte quanto alla affermata indetraibilità dell’IVA (con violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19) e alla ritenuta indeducibilità dei costi (con violazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis).

Per valutare la fondatezza o infondatezza del complesso delle censure articolate nel ricorso (molte delle quali si palesano inammissibili quali istanze per una mera revisione del giudizio di merito e per difetto di autosufficienza), va rilevato che la sentenza impugnata, con analitico approfondimento di tutti gli elementi della fattispecie sottoposta al suo esame, ha accertato in fatto, con congrua motivazione, l’esistenza di una ipotesi di "frode carosello" in un quadro probatorio tanto grave da far concludere il giudice per un comportamento della società contribuente che, al di là di fatture e di operazioni soggettivamente inesistenti, si sostanzia in un comportamento globalmente fraudolento nel suo insieme, che si traduce in un pregiudizio per l’erario per effetto del versamento di una minore imposta, nonchè in un vulnus alla correttezza e alla regolarità commerciale e del mercato, realizzato per effetto dell’abuso di circostanze a sè favorevoli. Contrariamente a quanto la società ricorrente dimostra di credere il giudice d’appello ha verificato la sussistenza di un comportamento fraudolento più grave di quello originariamente ipotizzato dall’amministrazione finanziaria, spiegandone efficacemente e compiutamente le ragioni:

sicchè non vi è stata omissione di pronuncia, bensì rigetto implicito della contraria ipotesi avanzata, nè vi è stata violazione di legge o inadeguatezza della motivazione. Punto centrale resta la prova che il contribuente, a fronte di operazioni inesistenti, è tenuto a dare (anche secondo l’orientamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia) della propria buona fede (e che nel caso il giudice ha ritenuto non sia stata data).

Quel che la ricorrente insiste nel ritenere una parte "debole" della sentenza impugnata – e cioè, l’affermazione che: Questa Commissione non parlerebbe tanto di fatture e di operazioni soggettivamente inesistenti, bensì di un comportamento globalmente fraudolento nel suo insieme, che si traduce in un pregiudizio per l’erario…. – è, invece, un elemento "forte" della decisione, in quanto, come già rilevato, esprime il convincimento, raggiunto dal giudice d’appello, sulla sussistenza di un quadro indiziario di tale capacità probante, da eccedere la dimostrazione persuasiva, dell’esecuzione di singole "operazioni inesistenti", per far emergere un più complessivo sistema fraudolento, nel quale sarebbe impossibile negare la consapevolezza della società contribuente nella partecipazione alla "frode". E analiticamente il giudice spiega come siffatte conclusioni fossero giustificate dall’assenza di una qualsiasi convincente spiegazione dell’intera operazione, in particolare in ordine alla necessità dell’interposizione di altre società peraltro prive di mezzi e strutture sufficienti per organizzare operazioni di acquisto e rivendita di autoveicoli della dimensione quantitativa di quelle realizzate grazie alla Baiauto S.p.A. -, e dalla qualità di operatore qualificato di quest’ultima che, attraverso l’intervento di funzionari esperti nel settore, ben difficilmente poteva non conoscere a quali obiettivi potesse mirare la presenza di un terzo intermediario dell’operazione. Tanto più che si trattava di un terzo privo di quelle caratteristiche proprie necessarie per realizzare l’operazione stessa e fonte, comunque, di ulteriori ed evitabilissimi costi. Sicchè la sentenza impugnata si dimostra adeguatamente motivata e riesce ad illuminare efficacemente le ragioni per le quali il giudice ha ritenuto nella specie la gravità, precisione e concordanza del quadro indiziario. Nè la ricordata affermazione del giudice di merito si presta ad essere interpretata come una violazione del precetto di dovuta corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nè come una terza via "a sorpresa" eletta dal giudice per risolvere le questioni sottopostegli: si tratta, in verità, di una semplice enunciazione dell’efficacia probante del quadro indiziario teso a dimostrare, come necessario e come possibile mediante l’utilizzo di presunzioni semplici dotate del requisito di gravità, precisione e concordanza, gli elementi di fatto della frode, attinenti il cedente, ovvero la sua natura di "cartiera", la inesistenza di una struttura autonoma operativa, il mancato pagamento dell’IVA come modalità preordinata al conseguimento di un utile nel meccanismo fraudolento e in secondo luogo, la connivenza nella frode da parte del cessionario, ossia elementi obiettivi tali da porre sull’avviso qualsiasi imprenditore onesto e mediamente esperto sull’inesistenza sostanziale del contraente (v. Cass. n. 10414 del 2011). Questo e non più di questo è il senso dell’affermazione, a torto criticata, che il giudice d’appello pone a fondamento della sua decisione.

Tanto premesso deve essere valutato separatamente, quanto alle conseguenze dell’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, il profilo relativo alla indetraibilità dell’IVA da quello relativo al profilo della indeducibilità dei costi.

Quanto al primo profilo, non può esservi dubbio, sulla scorta del costante orientamento di questa Corte, che quanto affermato dalla sentenza impugnata in tema di sussistenza nella fattispecie di operazioni soggettivamente inesistenti, non può costituire una violazione della sesta direttiva CEE relativamente alla indetraibilità dell’imposta. In tema di IVA ha stabilito questa Corte, nelle c.dfrodi carosello" – fondate sul mancato versamento dell’imposta incassata da società "cartiere" a seguito di acquisti intracomunitari, o altrimenti esenti, e successive rivendite anche attraverso l’interposizione di una o più società filtro (buffers) – il meccanismo dell’operazione e gli scopi che la stessa si propone (acquisizione di materiali a prezzi più contenuti al fine di praticare prezzi di vendita più bassi, con alterazione a proprio favore del libero mercato), fanno presumere la piena conoscenza della frode e la consapevole partecipazione all’accordo simulatorio del beneficiario finale, con la conseguenza che, in applicazione del relativo principio sancito dall’art. 17 della direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, l’IVA assolta dal medesimo beneficiario nelle operazioni commerciali con la società filtro non è detraibile ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 le predette operazioni siano state effettivamente compiute e le relative fatture, al pari dell’intera documentazione contabile, sembrino perfettamente regolari (Cass. n. 867 del 2010). Nel caso di specie, come si è già rilevato, il giudice di merito, con congrua motivazione, ha accertato che nel giudizio non è stata conseguita la prova della "buona fede" della società contribuente, anzi che vi sono convincenti indizi della consapevolezza del carattere delle operazioni da parte di detta società.

Quanto al secondo profilo, quello relativo alla indeducibilità dei costi rispetto al quale viene dedotta la violazione della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis occorre tener conto della modifica apportata alla predetta disposizione con il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 1. Detta norma prevede che la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis sia sostituito dal seguente: Nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale. Qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi. A norma del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 3: Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in luogo di quanto disposto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4 bis previgente, anche per fatti, atti o attività posti in essere prima dell’entrata in vigore degli stessi commi 1 e 2, ove più favorevoli, tenuto conto anche degli effetti in termini di imposte o maggiori imposte dovute, salvo che i provvedimenti emessi in base al comma 4- bis previgente non si siano resi definitivi; resta ferma l’applicabilità delle previsioni di cui al periodo precedente ed ai commi 1 e 2 anche per la determinazione del valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. La relazione al disegno di legge di conversione del decreto all’esame del Parlamento spiega lo scopo della norma con la volontà del legislatore di inibire in modo inequivoco la deducibilità dei componenti negativi di reddito direttamente connessi al compimento delle fattispecie di reato più gravi, evitando che tale indeducibilità possa essere letta come una sanzione impropria, venendo invece la stessa inquadrata come regola generale nell’ambito della determinazione del reddito imponibile. Venendo a quel che più interessa la fattispecie che si discute nella presente controversia, la ricordata relazione al disegno di legge di conversione, afferma:

Per effetto di questa disposizione, l’indeducibilità non trova applicazione per i costi e le spese esposti in fatture o altri documenti aventi analogo rilievo probatorio che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, ferme restando le regole generali in materia di detrazione della relativa imposta sul valore aggiunto di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e in tema di deduzione previste dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; pertanto, ove del caso, l’indeducibilità dei costi rappresentati in documenti emessi da soggetti che in tutto o in parte non hanno effettivamente posto in essere l’operazione, sarà, comunque, rilevabile per effetto delle altre disposizioni normative eventualmente applicabili e connesse ai requisiti generali di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità dei componenti negativi.

Ciò significa che ai soggetti terzi – alla cui categoria appartiene la società contribuente nel caso di spese – coinvolti nelle frodi carosello non è più contestabile, alla luce della nuova norma, la deducibilità dei costi, in quanto i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente per commettere il reato ma, nella maggior parte dei casi, per essere commercializzati, venduti. Sicchè non è più sufficiente il coinvolgimento (anche consapevole) dell’acquirente in operazioni che siano fatturate da soggetto diverso dall’effettivo venditore perchè non siano deducibili, ai fini delle imposte sui redditi, i costi relative alle predette operazioni. Resta comunque aperto il problema della concreta deducibilità dei costi in relazione ai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità: ma di un siffatto accertamento non vi è traccia nel giudizio. Pertanto sotto questo profilo il ricorso è da accogliere con la conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito perchè esamini nuovamente la questione concernente la deducibilità dei costi alla luce del seguente principio di diritto: In tema di imposte sui redditi, a norma della L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis nella formulazione introdotta con il D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1 sono deducibili per l’acquirente dei beni i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti, per il solo fatto che essi sono sostenuti nel quadro di una cd. "frode carosello", anche per l’ipotesi che l’acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che si tratti di costi che a norma del TUIR siano in contrasto con i principi effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

Con l’undicesimo motivo, la ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sulla richiesta di disapplicazione (o, subordinatamente, di riduzione) delle sanzioni. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Nella sentenza impugnata manca qualsiasi riferimento ad una sollevata eccezione di disapplicazione delle sanzioni e alle relative ragioni legittimanti: nel ricorso non sono chiariti questi punti, se non attraverso un richiamo ad una richiesta, genericamente formulata, di disapplicazione delle sanzioni, senza esporre quali fossero state le motivazioni addotte dalla società contribuente a sostegno della richiesta stessa. E tanto non basta, in particolare alla luce della perplessa esposizione del motivo di ricorso che si muove tra una disapplicazione che sarebbe dovuta sulla base di una non meglio chiarita incertezza delle condizioni di applicabilità della normativa (quale?) ed una supposta riduzione che sarebbe consequenziale alla parziale estinzione della controversia in ordine ai bonus.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto nei limiti di cui alla surriportate motivazioni e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 13 marzo – 25 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 21-09-2012) 16-11-2012, n. 44938

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 15 novembre 2010, ha parzialmente confermato, rimodulando soltanto la pena a cagione dell’esclusione di un’aggravante, la sentenza del Giudice di pace di Brescia del 1 luglio 2009 che aveva condannato alla pena di giustizia N.G. per i delitti di ingiuria e lesioni personali in danno di Z.M., oltre al risarcimento del danno.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando quale unico motivo la violazione dell’art. 606 cod. proc. pen., lett. e) sotto il profilo della mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull’affermazione della penale responsabilità.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è affetto da inammissibilità per un duplice ordine di motivi.

2. In primo luogo, perchè le doglianze dell’odierno ricorrente riproducono quasi integralmente quelle proposte in sede di appello e disattese dal Giudice di merito con motivazione del tutto logica ed ispirata ai principi della materia.

In particolare, il Tribunale ha ribadito quanto già correttamente affermato dal primo Giudice in tema di valutazione e attendibilità sia delle dichiarazioni delle parti lese che delle deposizioni testimoniali per cui, non risultando la motivazione del Giudice di appello manifestamente illogica, non può essere tacciata dei lamentato vizio di cui all’art. 606 cod. proc. pen., lett. e).

In secondo luogo perchè, come ribadito costantemente da questa Corte (v. a partire da Sez. 6^ 15 marzo 2006 n. 10951 fino di recente a Sez. 5^ 6 ottobre 2009 n. 44914), pur dopo la nuova formulazione del suddetto art. 606 cod. proc. pen., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, articolo 8, il sindacato del Giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia:

a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;

b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell’applicazione delle regole della logica;

c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;

d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per Cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante.

Ogni giudizio, infatti, implica l’analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l’individuazione, nel loro ambito, di quei dati che – per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un’unica spiegazione – sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del Giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento.

E’, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione.

Il Giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo".

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi – anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso – in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del Giudice.

Al Giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal Giudice per giungere alla decisione.

Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il ricorrente offre una completa rilettura dell’istruttoria dibattimentale tentando di avvalorare le proprie già espresse asserzioni defensionali senza, peraltro, riuscire nell’intento di dimostrare la lamentata illogicità di una motivazione, al contrario, sorretta da adeguati riscontri.

3. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.