T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 04-02-2011, n. 232 Vincoli

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di Valderice e poi approvato dalla Regione Sicilia, in uno al regolamento edilizio e alle prescrizioni esecutive, nella parte in cui hanno reiterato la localizzazione di una strada sull’area di proprietà del ricorrente.

Le censure sollevate con l’impugnativa vertono su un asserito eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, carenza di motivazione, nonchè violazione dell’art. 39 del d.P.R. n° 327/2001 per la mancata previsione di indennizzo contestualmente alla reiterazione del vincolo.

Il ricorso è infondato.

Appaiono dirimenti i principi di diritto emersi nella doppia sede giurisprudenziale costituzionale e amministrativa, muovendo dalle fondamentali statuizioni della sentenza n° 179 del 20 maggio 1999 della Corte Costituzionale, che ha escluso l’illegittimità ipso iure della reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio in vista del compimento di un’opera pubblica "ove persistano o sopravvengano situazioni che ne impongano la realizzazione anche se per differenti finalità", purchè il provvedimento di reiterazione sia assistito "da una congrua e specifica motivazione sull’attualità della previsione, con nuova e adeguata comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti e con giustificazione delle scelte urbanistiche di piano tanto più dettagliata e concreta quante più volte viene ripetuta la reiterazione del vincolo".

Sulla consistenza della motivazione necessaria per dar conto della legittimità della scelta di reiterazione del vincolo espropriativo in seguito alla sua scadenza, è intervenuta l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha ritenuto doversi distinguere a seconda delle enucleate circostanze:

"a) se la reiterazione riguardi o meno una pluralità di aree, nell’ambito della adozione di una variante generale o comunque riguardante una consistente parte del territorio comunale;

b) se la reiterazione riguardi soltanto una parte delle aree già incise dai vincoli decaduti, mentre per l’altra parte non è disposta la reiterazione, perché ulteriori terreni sono individuati per il rispetto degli standard;

c) se la reiterazione sia stata disposta per la prima volta sull’area in questione.

Quanto al profilo sub a), vanno distinti i casi in cui la reiterazione del vincolo riguardi un’area ben specificata (per realizzare una singola opera pubblica o per soddisfare i prescritti standard sui servizi pubblici o sul verde pubblico), da quelli in cui la reiterazione riguardi una pluralità di aree per una consistente parte del territorio comunale, a seguito della decadenza di uno strumento urbanistico generale che abbia disposto una molteplicità di vincoli preordinati all’esproprio (necessari per l’adeguamento degli standard, a seguito della realizzazione di ulteriori manufatti).

Infatti, quando sono reiterati "in blocco" i vincoli decaduti già riguardanti una pluralità di aree, la sussistenza di un attuale specifico interesse pubblico risulta dalla perdurante constatata insufficienza delle aree destinate a standard (indispensabili per la vivibilità degli abitati), mentre l’assenza di un intento vessatorio si evince dalla parità di trattamento che hanno tutti i destinatari dei precedenti vincoli decaduti". (Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 24 maggio 2007 n° 7).

Il caso in esame ricade nelle ipotesi sub a) e c), di reiterazione, per la prima volta, del vincolo "in blocco" per l’area già interessata dalla prima imposizione, allo scopo, esplicitato nell’apparato motivazionale dell’impugnato decreto di approvazione del P.R.G., di consentire il completamento di un’infrastruttura, la strada di collegamento da località Fico fino a Crocevie, già parzialmente eseguita, la cui approvazione era stata deliberata in data 5/8/1988 e confermata con le impugnate previsioni di piano.

Non si ravvisano anomalie funzionali, atteso che per espressa scelta pianificatoria, il P.R.G. ha riproposto il modello insediativo del precedente strumento urbanistico, nel dichiarato intento di confermare e portare a compimento la struttura urbana e la viabilità di collegamento tra i principali agglomerati dell’agro, senza in alcun modo introdurre differenziazioni tra proprietari di aree già sottoposte a vincolo per la realizzazione della strada di cui si tratta, nessuna delle quali risulta essere stata estromessa dal progetto, nè dal completamento dell’opera e senza incidere su situazioni consolidate o su affidamenti mai sorti.

A tal riguardo, giova rammentare che all’epoca dell’intervenuta approvazione del P.R.G. impugnato, il ricorrente aveva già ricevuto il diniego dell’istanza di concessione edilizia dal medesimo avanzata per la realizzazione di due fabbricati da destinare a civile abitazione sull’area di sua proprietà, diniego che ha superato il vaglio giurisdizionale sia in primo grado (T.A.R. Sicilia, 28 settembre 2005, n° 1647) che in appello (CGA, 14 settembre 2007, n° 815), con conseguente formazione di un giudicato preclusivo rispetto a qualsivoglia aspettativa qualificata o affidamento in ordine ad una diversa destinazione urbanistica da quella effettivamente impressa, incompatibile con la finalità edificatoria.

Per tali ragioni, in considerazione dell’adeguatezza della motivazione in ordine all’attualità dell’interesse pubblico al completamento dell’infrastruttura, nonché avuto riguardo alla mancanza di censure rivolte a lamentare un’ipotetica disparità di trattamento, o un’illegittima compressione del diritto di proprietà sotto il profilo del lasso di tempo per il quale il vincolo espropriativo si sarebbe protratto prima del completamento dell’opera, la domanda di annullamento degli atti impugnati non può essere accolta (Cons. Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2008, n° 6605; CGA, 19 dicembre 2008, n° 1113; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 31/07/2008, n 1024; T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, 16/06/2008, n. 5881; T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. I, 10/12/2007, n. 3349; Cons. Stato, Sez. IV, 30/05/2007, n. 2777).

Residua l’esame del motivo con il quale si lamenta la mancata previsione indennitaria in uno alla reiterazione del vincolo, nonchè il vaglio della domanda di risarcimento dei danni patiti ovvero di riconoscimento del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n° 327/2001.

In seguito al recepimento, nel T.U. esproprio, del monito rivolto al legislatore dalla Corte Costituzionale, con la citata sentenza n° 179/1999, è stato previsto, dall’art. 39, invocato dal ricorrente, l’obbligo di indennizzo "nel caso di reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio o sostanzialmente espropriativo", da commisurarsi "all’entità del danno effettivamente prodotto".

Ne deriva che ogni pretesa alla rifusione di danni patiti in conseguenza dell’attività ablatoria legalmente espletata dalla P.A., non vertendosi in tema di esproprio indiretto o di occupazione sine titulo, dev’essere ricondotta nella fattispecie indennitaria, pena un’inammissibile duplicazione di attribuzioni patrimoniali spettanti al privato a titolo di danno.

La domanda risarcitoria dev’essere, pertanto, riqualificata come domanda di indennizzo da attività lecita, rientrando la relativa pretesa sotto la sfera di applicazione del menzionato art. 39 del d.P.R. n° 327/2001.

Posto tale chiarimento preliminare, va osservato che la regola dell’indennizzabilità della reiterazione dei vincoli espropriativi, da ultimo ribadita con sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2007 n 314, dev’essere letta alla luce dei principi generali enunciati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 24 maggio 2007 n° 7, che il Collegio condivide e intende in questa sede richiamare, per i quali, ai fini della verifica di legittimità degli atti dei procedimenti di adozione e approvazione di uno strumento urbanistico, contenente un vincolo preordinato all’esproprio, non rileva la previsione della spettanza di un’indennità, fermo restando il diritto del proprietario di ottenere l’indennizzo commisurato all’entità del danno effettivamente prodotto, costituendo questa una questione di carattere patrimoniale (che però presuppone la conclusione del procedimento di pianificazione), devoluta alla cognizione della giurisdizione civile.

In applicazione dei suindicati principi di diritto, il ricorso dev’essere respinto per infondatezza quanto alla domanda di annullamento e dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione quanto alla domanda di accertamento della spettanza o meno di un indennizzo, per essere tale ultima domanda attribuita alla giurisdizione ordinaria.

Sussistono giusti motivi, attesa la natura della controversia, per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, quanto alla domanda di annullamento degli strumenti urbanistici impugnati e lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione quanto alla domanda di accertamento della spettanza di un indennizzo.

Indica il giudice ordinario quale autorità giurisdizionale munita di giurisdizione sulla domanda concernente la spettanza dell’indennizzo.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 24-02-2011, n. 1213 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con l’atto introduttivo di primo grado, seguito da motivi aggiunti, l’odierno appellante denunziava la sua mancata ammissione alla fase del percorso formativo di cui al corsoconcorso per il passaggio tra le aree -da B1, B2, B3 a C1- bandito dal Direttore Centrale dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 139326 del 26/7/2001, lamentando l’erronea attribuzione del giusto punteggio invece spettantegli per titoli e servizi e, quindi, di dover essere collocato in posizione migliore ed utile.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, con la sentenza gravata, ha dichiarato l’azione proposta dal ricorrente originario, in parte inammissibile perché il deducente non si sarebbe dovuto limitare a contestare genericamente in memoria l’erroneità delle valutazioni operate dalla commissione in relazione ai singoli titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, ma avrebbe dovuto impugnare i relativi atti a mezzo di motivi aggiunti, mentre quelli proposti riguardavano la graduatoria di rettifica e non si riferivano agli apprezzamenti di detta commissione; nella residua parte l’ha invece respinta siccome infondata, in quanto il punteggio attribuito dalla commissione sarebbe conseguenza vincolata dei criteri fissati in modo rigido e predeterminato dal bando, specie relativamente alla valutazione del periodo di servizio non di ruolo prestato dall’interessato.

2.- L’appellante, con il gravame in esame e tramite due mezzi di censura, ha chiesto che il ricorso di primo grado sia accolto, da un lato, contestando la necessità ritenuta dai primi giudici di dover impugnare anche la dettagliata relazione depositata dall’Amministrazione a chiarimento delle "ragioni dell’attribuzione dei punteggi" quando era già oggetto d’impugnazione principale l’omessa considerazione, quale esperienza professionale, dell’intero servizio prestato nell’Amministrazione, e, dall’altro, sostenendo che il bando non preveda affatto un diseguale trattamento tra l’esperienza professionale maturata in ruolo o fuori ruolo.

L’Amministrazione appellata si è costituita in giudizio per resistere, eccependo nella memoria la non equiparabilità, ai fini valutativi dell’esperienza professionale, di un’attività lavorativa precaria non prestata nelle specifiche posizioni economiche.

Con la decisione n. 3674 assunta nella Camera di Consiglio del 5 marzo 2010 la Sezione ha disposto integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, adempimenti ritualmente osservati.

L’appellante ha ulteriormente illustrato le proprie tesi come da memoria depositata il 28 ottobre 2010, che si presenta tuttavia novativa nella parte in cui chiama in causa la nota questione della preferenza accordata in tale corsoconcorso ai concorrenti con qualifica B3.

All’udienza del 9 novembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

3.- L’appello dev’essere respinto e la sentenza va confermata.

Infatti, a prescindere da ogni preclusione -come sollevata dalla decisione gravata o relativa all’ampliamento del tema del decidere- la pretesa sostanziale dedotta, inerente il giusto punteggio spettante con specifico riguardo alla valutazione dei servizi non di ruolo, è da ritenere infondata nel merito.

Per quanto in questa sede rilevante, il bando relativo al corsoconcorso di specie prevede, all’art. 3, quali titoli valutabili per la formazione della graduatoria per l’ammissione al corso formativo:

a) Esperienza professionale maturata, nel Ministero delle Finanze, nelle qualifiche che danno diritto a concorrere (massimo punti 22)

– per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato in B2 e B1………………………………………………………………punti 1

– per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato in B3 e B3S………………………………………………………….punti 1,5

b) Anzianità di servizio (massimo punti 3)

– per ciascun anno di servizio o periodo superiore al semestre maturato nella P.A……………………………………………………………..punti 0,25

Ne consegue la evidente erroneità della tesi sostenuta dall’appellante circa una intrinseca equivalenza tra esperienza professionale (lett. a) ed anzianità di servizio (lett. b), sicchè correttamente la commissione ha attribuito per i periodi di servizio non di ruolo prestati dal ricorrente punti 0, 25 ad anno e punti 1 per i periodi di servizio svolti dal medesimo nella specifica area B: invero, se la prospettazione fosse esatta, da un punto di vista prettamente logico dovrebbe concludersi per l’inutilità della suestesa distinzione lavorativa e diversa articolazione di punteggi.

Viceversa, come già affermato da questo Consiglio (IV, 12 febbraio 2010 n. 788), i difformi punteggi previsti per ciascun anno di servizio nelle posizioni economiche dell’area B o genericamente nelle attività di servizio a prescindere se prestate in posizione di ruolo e non, tendono a valorizzare adeguatamente la differente professionalità acquisita dai dipendenti concorrenti, con la pienezza e continuità d’impiego proprie di tale tipo di servizio maturato nelle specifiche qualifiche richieste.

In questo quadro, il principio di diritto applicabile è esattamente opposto a quello ventilato dall’appellante, e cioè: l’assimilazione al servizio di ruolo di quello preruolo quale requisito di ammissione a procedure concorsuali è possibile soltanto se prevista espressamente (VI, 19 ottobre 2009 n. 6384).

4.- Conclusivamente, poiché il bando tiene distinte le prestazioni di servizio sotto i momenti dell’esperienza e dell’anzianità, così escludendo in radice qualsiasi assimilazione in chiave interpretativa tra i due tipi di servizio regolati ai fini della valutazione dei titoli di servizio per l’ammmissione al corso formativo, l’appello va respinto con conferma della sentenza impugnata.

Tuttavia, le spese di lite relative all’odierno grado possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello, come in epigrafe proposto, e, per l’effetto, conferma la sentenza del TAR Campania oggetto d’impugnazione.

Compensa integralmente tra le parti le spese di lite relative al grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 08-03-2011, n. 2106 Abilitazione all’insegnamento

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano gli atti indicati in epigrafe d esclusione dalla sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria classe A036 deducendo:

l’ ILLEGITIIMITA’ DERIVATA

del presente atto impugnato, adottato in applicazione della O.M. n. 153 del 15/6/1999 nella parte in cui ha escluso la validità del servizio prestato nell’insegnamento della religione cattolica ai fini dell’ammissione alla sessione riservata con la stessa indetta, per vizi attinenti alla predetta O.M. n. 153 impugnata avanti a questa stessa Sezione con ricorso n.ro14624/99

Si costituisce in giudizio l’Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

A tale riguardo osserva il Collegio che il ricorso si appalesa manifestamente infondato, poggianti le sollevate doglianze, per illegittimità derivata dall’atto presupposto di cui alla O.M. n. 153 del 15/6/1999, sull’erroneo presupposto dell’impugnazione della predetta O.M. da parte della ricorrente con ricorso n.ro14624/99.

Nel ricorso n.ro14624/99 la sig. C.R., infatti, non risulta ricompressa tra i ricorrenti e lo stesso gravame avverso la già citata O.M. risulta definito con sentenza reiettiva di questa Sezione n.12337/03

In tale situazione non resta al Collegio che respingere il ricorso indicato in epigrafe per mancanza di specifiche doglianze avverso l’atto applicativo impugnato in questa sede.

Spese compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma (Sezione 3^ bis), definitivamente pronunciandosi sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-06-2011, n. 13086 Imposte

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 119/05, notificata il 16.1.06, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano 5 avverso la decisione di primo grado, con la quale l’amministrazione finanziaria era stata condannata al rimborso della somma di Euro 8.055,09 a favore della SOCMEPA s.r.l., a titolo di restituzione della tassa di concessione governativa indebitamente versata per le annualità di imposta 1988- 1992. 2. Il giudice di appello – confermando la sentenza di prime cure – riteneva, invero, illegittimo il silenzio-rifiuto dell’amministrazione sull’istanza della contribuente di rimborso di detta somma, considerando irrilevante la mancata iscrizione, nel bilancio finale di liquidazione, del credito di imposta suindicato.

3. Per la cassazione della sentenza n. 119/05, hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate articolando un unico motivo. L’intimata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente.

1.1. Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale – deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Premesso quanto precede, e passando all’esame dei motivi di ricorso, va rilevato che, con l’unica censura proposta, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2453 e 2424 c.c., nonchè l’omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia.

2.1. Ritiene, invero, l’amministrazione ricorrente che il diniego di rimborso del credito erariale, opposto alla società contribuente per non essere stato il credito in questione inserito nel bilancio finale di liquidazione, avrebbe dovuto essere considerato, dalla CTR della Lombardia, del tutto legittimo, dovendo tutti i crediti, compresi quelli di imposta, risultare dal predetto bilancio, perchè l’Ufficio finanziario possa verificarne la spettanza e procedere al rimborso.

2.2. D’altro canto, ad avviso della ricorrente, il credito in discussione doveva considerarsi – al contrario di quanto sostenuto dalla contribuente – del tutto certo e liquido, e quindi riportabile in bilancio, considerato che le tasse di concessione governativa erano state dichiarate incompatibili con la normativa comunitaria, e pertanto rimborsabili dallo Stato, dalla Corte di Giustizia Europea, fin dalla pronuncia del 20.4.93.

Sicchè del tutto erroneamente – a parere dell’amministrazione ricorrente – i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, avrebbero accolto la domanda di rimborso proposta dalla SOCMEPA s.r.l., ad onta del mancato inserimento del credito di imposta da questa vantato nel bilancio finale di liquidazione.

2.3. Inoltre, sempre ad avviso della ricorrente, l’obbligo in parola sarebbe confermato anche dal D.M. 26 febbraio 1992, art. 5, che disciplina i rimborsi dell’IVA, e che condiziona la restituzione dell’imposta indebitamente versata – per le società in liquidazione e cancellate dal registro delle imprese – all’inserimento del relativo credito nel bilancio finale di liquidazione, depositato presso la cancelleria del tribunale.

3. La censura suesposta, a giudizio della Corte, si palesa del tutto infondata e va, pertanto, disattesa.

3.1. Va rilevato, infatti, che la materia del contendere, nei gradi di merito, si è incentrata sulla richiesta, proposta dalla società SOCMEPA s.r.l., di rimborso della tassa di concessione governativa per l’iscrizione della società nel registro delle imprese, per ogni anno solare successivo all’iscrizione (tassa prevista dal D.L. n. 853 del 1984, art. 3, convertito in L. n. 17 del 1985), e sulla legittimità, o meno, del conseguente silenzio rifiuto opposto dall’amministrazione finanziaria alla società contribuente.

Ciò posto, osserva la Corte che il diritto della SOCMEPA s.r.l. al rimborso di detta tassa, per gli anni dal 1988 al 1992, prescinde del tutto – contrariamente a quanto assume l’amministrazione ricorrente – dall’iscrizione del relativo credito di imposta nel bilancio finale di liquidazione. Ed invero, la tassa di concessione governativa suindicata è da considerarsi, senza dubbio, illegittima, in quanto contrastante con la direttiva CEE n. 335/69, e successive modificazioni (cfr. Cass. 15259/00), direttiva direttamente ed immediatamente applicabile – secondo un orientamento consolidato di questa Corte (Cass. 13849/04, 5480/04, 16876/03) – nell’ordinamento nazionale, poichè avente un contenuto positivo, chiaro, preciso e dettagliato (c.d. direttiva self executing). Ne discende che il giudice nazionale, e del pari la pubblica amministrazione, sono, in ogni caso, obbligati a non applicare la normativa interna contrastante con la predetta direttiva, atteso che quest’ultima presenta i caratteri suindicati, essendo cioè, la medesima del tutto incondizionata e precisa, e quindi tale da non richiedere neppure attività alcuna di adeguamento del diritto interno a quello comunitario (Cass. 12716/04, 18276/04, 3553/09).

E’ del tutto evidente, pertanto, a parere della Corte, che in presenza di una siffatta direttiva, e del conseguente obbligo dell’amministrazione di riconoscere il rimborso richiesto dal contribuente, rilevanza alcuna può assumere l’omessa indicazione di detto credito di imposta nel bilancio finale di liquidazione. Tale omissione formale non può, per vero, di certo inficiare il diritto di credito del contribuente al rimborso delle somme corrisposte, essendo tale diritto fondato su disposizioni comunitarie cogenti.

3.2. Nè può condividersi l’assunto della ricorrente, secondo la quale il credito in discussione doveva considerarsi – al contrario di quanto sostenuto dalla contribuente – del tutto certo e liquido, e doveva, dunque, essere riportato in bilancio, al fine di consentire all’amministrazione di verificarne la spettanza e procedere al rimborso. E tale certezza e liquidità del credito discenderebbero, a parere dell’amministrazione, proprio dal fatto che le tasse di concessione governativa sono incompatibili con la normativa comunitaria, e pertanto certamente rimborsabili dallo Stato.

Senonchè, osserva – per contro – la Corte che la restituzione dell’imposta non dovuta e già pagata dal contribuente non discende in via automatica – come dedotto dalla ricorrente – dalla contrarietà del tributo alla normativa comunitaria, essendo comunque necessario il riconoscimento del rimborso da parte dell’amministrazione, tenuta ad applicare tale normativa. In ipotesi di mancata spontanea applicazione della disposizione comunitaria cogente da parte dell’amministrazione, pertanto, – come è accaduto nel caso concreto – si renderà, in alternativa, indispensabile la proposizione di un’azione di ripetizione da parte del contribuente, al fine di ottenere il rimborso di quanto versato in adempimento della normativa interna, che lo stesso giudice dovrà provvedere a disapplicare, poichè confliggente con il diritto comunitario imperativo (cfr. Cass. 16876/03, 15259/00).

3.3. E neppure giova all’amministrazione finanziaria, ad avviso della Corte, invocare, a sostegno dell’obbligo di iscrizione del credito in parola nel bilancio di liquidazione, il disposto del D.M. 26 febbraio 1992, art. 5, che disciplina i rimborsi dell’IVA, e che condiziona la restituzione dell’imposta indebitamente versata – per le società in liquidazione e cancellate dal registro delle imprese – all’inserimento del relativo credito nel bilancio finale di liquidazione.

Ed invero, pure a prescindere dal rilievo che tale disposizione concerne un’imposta (l’IVA) diversa da quella in discussione nel presente giudizio (tassa di concessione governativa), va osservato che tale obbligo non può ritenersi più operativo neppure in materia di IVA, non essendo stato convertito in legge il D.L. n. 47 del 1992, del quale il menzionato D.M. costituisce attuazione (cfr. Cass. 27951/09).

4. Per tutte le ragioni che precedono, pertanto, il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate non può che essere rigettato.

5. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’intimata.
P.Q.M.

La Corte di Cassazione;

dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze; rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; nulla per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.