T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 15-06-2011, n. 1551

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I) La ricorrente, proprietaria di immobili nel Comune di Cinisello Balsamo, adibiti a magazzini e serre, ha presentato nel corso del 2004 una domanda di condono per opere interne di trasformazione e opere di ampliamento realizzate su detti immobili.

Il Comune con provvedimento prot. 29604, comunicava il diniego del permesso di costruire in sanatoria, in quanto l’ampliamento ricade in zona di rispetto cimiteriale.

Seguiva poi l’ordine di demolizione delle opere.

Avverso i due provvedimenti venivano proposti due distinti ricorsi, rispettivamente i nn. 2136 del 2008 e n. 2387 del 2008.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato chiedendo il rigetto dei ricorsi.

Con ordinanza n. 1714 del 20 novembre 2008 la domanda cautelare, presentata nel ricorso 2387/2008, veniva accolta, limitatamente all’ordine di demolizione delle opere interne di trasformazione..

Nella memoria del 16 marzo 2011, depositata in vista dell’udienza di merito, i difensori della ricorrente hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in quanto per le opere di trasformazione è stato ottenuto il titolo sanante, mentre le opere di ampliamento sono state demolite.

La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse veniva confermata a verbale durante l’udienza pubblica.

All’udienza del 5 maggio 2011 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione dal Collegio.

II) Deve disporsi la riunione dei ricorsi, sussistendone i presupposti di connessione oggettiva e soggettiva.

Preso atto di quanto sopra, nonché delle dichiarazioni a verbale rese dai difensori delle parti, i ricorsi vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Su accordo delle parti le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 04-07-2011, n. 1748 Edilizia popolare ed economica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 19 maggio 2005, la ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe deducendo: – di essersi trasferita con la propria famiglia (compagno e figlia) presso l’abitazione del sig. R. SAVERIO, assegnatario dell’alloggio "E.R.P." sito in Milano Largo Boccioni n. 10, allo scopo di prestargli assistenza in quanto malato, ottenendo dal marzo 2002 la residenza anagrafica; – di aver continuato ad abitare presso tale appartamento anche dopo che il sig. R. era deceduto nel gennaio 2004; – di aver formulato, nel settembre 2004, domanda di emergenza abitativa; – di aver ricevuto la notifica del decreto di rilascio in questa sede impugnato.

Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale di annullare il provvedimento impugnato in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza resa in camera di consiglio del 25 maggio 2005, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo insussistente il fumus boni iuris.

Sul contraddittorio così istauratosi, all’udienza del 16 giugno 2011, la causa è stata discussa e decisa con sentenza definitiva.

2. Il Collegio, confermando quanto sostenuto in sede cautelare, ritiene che il ricorso non possa essere accolto per i seguenti motivi. Sono utili, preliminarmente, alcuni spunti ricostruttivi.

2.1. In via ordinaria, l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica presuppone la partecipazione ad una procedura concorsuale regolata mediante apposito bando debitamente pubblicato. In deroga al suddetto principio, la Legge Regionale Lombardia n. 28 del 1990 (modificazioni ed integrazioni alla Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 91 concernente la disciplina dell’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) consentiva di assegnare alloggi in favore dei soggetti colpiti da provvedimento esecutivo nella percentuale massima del 30%.

2.2. In particolare, l’art. 46 (applicabile ratione temporis sebbene abrogato in forza del combinato disposto dell’articolo 31 del R. Reg. Lombardia n. 4 del 02042003 e L. Reg. Lombardia 3042001 n.6) stabiliva che, in deroga a quanto previsto dall’art. 10 della L. R. 5 dicembre 1983, n. 91, qualora non fossero reperibili alloggi sufficienti a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari nei confronti dei cui componenti sia stata emessa sentenza esecutiva di sfratto, i Comuni potevano riservare una quota di alloggi, non superiore al 30% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini, per i nuclei familiari suddetti e per i quali la data di rilascio dell’alloggio fosse anteriore alla presumibile data di soddisfacimento della domanda. La quota riservata, sommata alle quote previste dal primo e secondo comma dell’art. 10, della LR 5 dicembre 1983, n. 91 non poteva comunque eccedere complessivamente il 50% degli alloggi da assegnarsi annualmente alla generalità dei cittadini. Le assegnazioni avvenivano secondo le modalità previste dall’ottavo comma dell’art. 10 della LR 5 dicembre 1983, n. 91.

2.3. Una ulteriore riserva era prevista dall’art. 10 della L.R. n. 28 del 1990 cit. (che aveva sostituito l’art. 10 della L.R. 5 dicembre 1983, n. 91 ed anch’essa applicabile ratione temporis). Quest’ultima prevedeva, al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari per necessità di pubblica utilità, per la realizzazione di programmi di risanamento edilizio e, in genere, per far fronte a situazioni di fabbisogno abitativo di particolare e documentata rilevanza sociale, anche con riferimento al fenomeno dell’immigrazione extracomunitaria, la possibilità per il Comune di riservare una quota di alloggi, non superiore al 20% degli alloggi da assegnare annualmente alle generalità dei cittadini, situati nel proprio ambito comunale, e da utilizzarsi per esigenze presenti nell’ambito territoriale del bando di concorso. Il Comune poteva inoltre riservare, su motivata richiesta dell’ente gestore, una quota di alloggi anche eccedente a quella prevista dal precedente primo comma e in misura non superiore al 5% degli alloggi da assegnare annualmente alla generalità dei cittadini: a) per gli interventi previsti dall’art. 31 della Legge 5 agosto 1977, n. 457, che comportino il trasferimento degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; b) per i soggetti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente art. 7, primo comma, n. 2), lett. c). I beneficiari degli alloggi riservati dovevano possedere i requisiti di cui all’art. 2 legge n. 28 cit. pur non avendo partecipato al bando di concorso. Per i soggetti in questione il possesso dei requisiti per l’accesso non era richiesto ove si trattasse di garantire la sistemazione in alloggi adeguati sotto il profilo igienicosanitario di soggetti con patologie croniche invalidanti a prognosi infausta e che necessitassero di assistenza sanitaria domiciliare, o si trattasse di sistemazione provvisoria non eccedente la durata di due anni dal momento della consegna dell’alloggio all’interessato, nel caso di riserva conseguente a dichiarazione di pubblica calamità da parte delle autorità competenti, ovvero conseguente a gravi esigenze di ordine pubblico, ovvero nel caso di sistemazione di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche. Le assegnazioni dovevano essere effettuate sulla base di un regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Comunale.

2.4. Dunque, mentre la procedura extrabando prevedeva una riserva di posti per soggetti che versino in particolari situazioni di emergenza abitativa, sempreché tali soggetti siano in possesso dei requisiti per accedere agli alloggi di E.R.P. (così il comma 4 dell’art. 10 della l.r. n. 28/1990), la disciplina di cui all’art. 10, comma 6, consentiva di attivare una procedura di assegnazione a favore di soggetti non in possesso dei requisiti per accedere a detti alloggi, in casi particolari e cioè: – ove si tratti di garantire un alloggio adeguato sotto il profilo igienico – sanitario a soggetti con patologie croniche invalidanti con prognosi infausta, i quali abbiano necessità di assistenza sanitaria domiciliare; – o si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni dal momento della consegna dell’alloggio all’interessato; – o nel caso di riserva conseguente a dichiarazione di pubblica calamità, da parte delle competenti autorità, o conseguente a gravi esigenze di ordine pubblico; – o, ancora, laddove si tratti di nuclei familiari espulsi da immobili espropriati per la realizzazione di opere pubbliche. Come si vede dalle fattispecie elencate, si trattava di ipotesi eccezionali, sottoposte a un regime di ulteriore deroga rispetto a quello di assegnazione extrabando ex art. 10 cit., a propria volta derogatorio (perché basato sulla riserva di posti) rispetto al bando ordinario.

3. Nel caso di specie, è pacifica tra le parti (e, quindi, non forma oggetto dal "thema probandum") la circostanza che la ricorrente (con i suoi familiari) ha convissuto per diverso tempo nell’abitazione ERP di cui era assegnatario il sig. R. senza aver ricevuto alcuna autorizzazione da parte dell’amministrazione (come, invece, richiesto dall’art. 20 l. reg. 1/2004). La ricorrente, tra l’altro, non ha dedotto e neppure dato prova della sussistenza del requisito della convivenza non inferiore a tre anni, indefettibilmente richiesto ai fini del subentro (art. 20, comma 4, l. reg. 1/2004).

3.1. Come più volte ricordato dal Collegio, l’occupazione e il godimento di fatto di alloggi popolari ed economici in mancanza di un provvedimento di assegnazione non può dare luogo ad alcun valido ed efficace rapporto tra l’ente proprietario o gestore dell’immobile e l’occupante, onde il provvedimento di rilascio intimato all’occupante abusivo è atto essenzialmente vincolato correttamente motivato sulla scorta del solo suo presupposto applicativo.

In disparte l’esatta configurazione e precettività del diritto sociale all’abitazione, la norma in questione, sanzionando il divieto di farsi ragione da sé con lesione dell’altrui, ripropone un principio fondante lo Stato di diritto e non sembra porsi in irrimediabile contrasto con il quadro dei valori solidaristici di cui è intessuto l’ordinamento giuridico anche sovranazionale dal momento che (riprendendo qui l’insegnamento della Corte Costituzionale, sentenza 24 gennaio 1992 n. 16) non si può non rilevare che una normativa consolidante situazioni di fatto costituitesi illegalmente a danno di assegnatari già individuati in pubbliche graduatorie, è di per sé causa di ben più gravi e durature tensioni sociali, oltre che esempio di diseducazione civile, dimostrandosi ai cittadini rispettosi delle leggi che essi, anziché tutelati, sono spogliati delle loro spettanze a favore di chi, anche se spinto dall’impulso di soddisfare l’esigenza fondamentale dell’abitazione ha violato la legge.

3.2. In definitiva, stante l’occupazione sine titulo dell’alloggio pubblico, il presupposto dell’art. 24, comma 2, reg. reg. n. 1 del 2004 è, pertanto, pacificamente integrato.

4. Con riguardo, poi, alla domanda di assegnazione straordinaria, in data 1317 maggio 2005 è intervenuto decreto di rigetto (cfr. doc. 6 allegazione resistente); tale atto, secondo quanto dedotto dall’amministrazione resistente (ed in ciò non contraddetta da controparte), è rimasto inoppugnato.

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, attesa la condizione di disagio abitativo comunque documentata dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso e compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-04-2011) 14-07-2011, n. 27757

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– 1 – Con decreto del 18 agosto 2009, il magistrato di sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibile l’istanza di gratuito patrocinio avanzata da D.C.S. in relazione al procedimento di sorveglianza da questi avviato per essere ammesso al beneficio della liberazione anticipata.

Con ordinanza del 17 novembre 2009, il presidente del Tribunale di sorveglianza di Bari ha respinto l’opposizione proposta, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99, nell’interesse dello stesso D.C..

Nel motivare tale provvedimento, il giudicante ha osservato che l’art. 75 del richiamato D.P.R., nell’individuare l’ambito di applicazione del patrocinio a spese dello stato con riguardo al procedimento di sorveglianza, ha stabilito che lo stesso può applicarsi solo ai procedimenti relativi alle misure di sicurezza ed a quelli di competenza del tribunale di sorveglianza. Sarebbe quindi escluso, secondo il giudicante, il procedimento avente ad oggetto l’istanza di liberazione anticipata – in relazione alla quale è stato chiesto, nel caso di specie, il gratuito patrocinio – in quanto di competenza del magistrato, non del tribunale di sorveglianza.

Avverso tale decisione ricorre personalmente D.C.S., denunciano la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, e art. 24 Cost..

Il ricorrente sostiene che l’ordinanza impugnata viola il disposto del richiamato art. 75, per come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 139 del 1998 e da questa stessa Corte, che hanno riconosciuto l’applicabilità del beneficio in questione anche ai procedimenti che si svolgono davanti al magistrato di sorveglianza.

– 2 – Il ricorso è fondato.

In realtà, già con la sentenza n. 139 del 23.4.1998, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 217 del 1990, art. 15, (dal contenuto identico al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 75, che ha sostituito detta legge), nella parte in cui, secondo l’interpretazione del remittente, non prevederebbe il gratuito patrocinio per tutti i procedimenti che si svolgono davanti al magistrato di sorveglianza, ha affermato che detta norma, richiamando la "fase di esecuzione" ha evidentemente inteso riferirsi ai procedimenti che si svolgono davanti a tutti gli organi di giurisdizione chiamati ad esercitare attività di esecuzione. Ivi compreso il magistrato di sorveglianza, anche perchè non vi sarebbero ragioni per escludere l’accesso al patrocinio gratuito ai procedimenti che si svolgono davanti allo stesso magistrato, in attuazione della garanzia prevista dall’art. 24 Cost..

Interpretazione, peraltro, che è stata in seguito ribadita da questa stessa Corte (Cass. n. 42852/08).

Il provvedimento impugnato deve essere, quindi, annullato, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari per nuovo esame della questione alla luce dei principi sopra richiamati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bari.

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Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-12-2011, n. 28110 Passaggio ad altra amministrazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) chiede l’annullamento della sentenza di appello, che ha affermato il diritto della parte intimata, trasferita al Ministero, al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza.

La medesima questione è stata già decisa da Cass. 12 ottobre 2011, n. 20980, cui si rinvia per una motivazione più analitica. In estrema sintesi, deve rilevarsi quanto segue.

La controversia concerne il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) della scuola trasferito dagli enti locali al Ministero in base alla L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 8.

Tale norma fu oggetto di un vasto contenzioso concernente, specificamente, l’applicazione che della stessa venne data dal D.M. Pubblica Istruzione 5 aprile 2001, che recepì l’accordo stipulato tra l’ARAN e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in data 20 luglio 2000. Le controversie giudiziarie riguardarono in particolare la possibilità di incidere, su di una norma di rango legislativo, da parte di un accordo sindacale poi recepito in D.M..

La giurisprudenza si orientò in senso negativo, sebbene con percorsi argomentativi diversi (ex plurimis, Cfr. Cass., 17 febbraio 2005, n. 3224; 4 marzo 2005, n. 4722, nonchè 27 settembre 2005, n. 18829).

Intervenne il legislatore, dettando la L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218 (Finanziaria del 2006), che recepì, a sua volta, i contenuti dell’accordo sindacale e del D.M.. Il legislatore elevò, quindi, a rango di legge la previsione dell’autonomia collettiva.

Si sostenne, da un lato, che tale norma non avesse efficacia retroattiva e, dall’altro, che se dotata di efficacia retroattiva, fosse incostituzionale sotto molteplici profili. Entrambe le posizioni sono stata giudicate non fondate. L’efficacia retroattiva è stata affermata da questa Corte (per tutte, S.U., 8 agosto 2011, n. 17076) e dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del 2007).

L’incostituzionalità è stata esclusa in quattro interventi del giudice delle leggi (Corte cost. n. 234 e n. 400 del 2007; n. 212 del 2008; n. 311 del 2009). Per tali motivi, ricorsi di contenuto analogo a quello qui considerato, sono stati respinti (cfr. per tutte, Cass., 9 novembre 2010, n. 22751).

Questo approdo deve ora essere integrato con quanto statuito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande sezione) con la sentenza 6 settembre 2011 (procedimento C- 108/10), emessa su domanda di pronuncia pregiudiziale in merito all’interpretazione della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE. La Corte ha risposto a quattro questioni poste dal Tribunale di Venezia. La prima consisteva nello stabilire se il fenomeno successorio disciplinato dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 costituisca un trasferimento d’impresa ai sensi della normativa dell’Unione relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori. La soluzione è affermativa ("La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti, in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di detto Stato membro").

Con la seconda e la terza questione si chiedeva alla Corte di stabilire: -se la continuità del rapporto di cui all’art. 3, n. 1 della 77/187 deve essere interpretata nel senso di una quantificazione dei trattamenti economici collegati presso il cessionario all’anzianità di servizio che tenga conto di tutti gli anni effettuati dal personale trasferito anche di quelli svolti alle dipendenze del cedente (seconda questione);

-se tra i diritti del lavoratore che si trasferiscono al concessionario rientrano anche posizioni di vantaggio conseguite dal lavoratore presso il cedente quale l’anzianità di servizio se a questa risultano collegati nella contrattazione collettiva vigente presso il cessionario, diritti di carattere economico (terza questione). Il dispositivo della decisione è: "quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo. E’ compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale, si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo".

Il giudice nazionale è quindi chiamato dalla Corte di giustizia ad accertare se, a causa del mancato riconoscimento integrale della anzianità maturata presso l’ente cedente, il lavoratore trasferito abbia subito un peggioramento retributivo.

In motivazione la Corte rileva che, una volta inquadrato nel concetto di trasferimento d’azienda e quindi assoggettato alla direttiva 77/187, al trasferimento degli ATA si applica non solo il n. 1 dell’art. 3 della direttiva, ma anche il n. 2, disposizione che riguarda segnatamente l’ipotesi in cui l’applicazione del contratto in vigore presso il cedente venga abbandonata a favore di quello in vigore presso il cessionario (come nel caso in esame). Il cessionario ha diritto di applicare sin dalla data del trasferimento le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo per lui vigente, ivi comprese quelle concernenti la retribuzione (punto n. 74 della sentenza). Ciò premesso, la Corte sottolinea che gli stati dell’Unione, pur con un margine di elasticità, devono attenersi allo scopo della direttiva, consistente "nell’impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento" (n. 75, il concetto è ribadito al n. 77 in cui si precisa che la direttiva "ha il solo scopo di evitare che determinati lavoratori siano collocati, per il solo fatto del trasferimento verso un altro datore di lavoro, in una posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano precedentemente").

Quindi, nella definizione delle singole controversie, è necessario stabilire se si è in presenza di condizioni meno favorevoli. A tal fine, il giudice del rinvio deve osservare i seguenti criteri.

1. Quanto ai soggetti la cui posizione va comparata, il confronto è con le condizioni immediatamente antecedenti al trasferimento dello stesso lavoratore trasferito (così il n. 75 e, al n. 77, si precisa "posizione sfavorevole rispetto a quella di cui godevano prima del trasferimento". Idem nn. 82 e 83). Al contrario, non ostano eventuali disparità con i lavoratori che all’atto del trasferimento erano già in servizio presso il cessionario (n. 77).

2. Quanto alle modalità, si deve trattare di peggioramento retributivo sostanziale (così il dispositivo) ed il confronto tra le condizioni deve essere globale (n. 76: "condizioni globalmente meno favorevoli"; n. 82: "posizione globalmente sfavorevole"), quindi non limitato allo specifico istituto, ma considerando anche eventuali trattamenti più favorevoli su altri profili, nonchè eventuali effetti negativi sul trattamento di fine rapporto e sulla posizione previdenziale.

3. Quanto al momento da prendere in considerazione, il confronto deve essere fatto all’atto del trasferimento (nn. 82 e 84, oltre che nel dispositivo: "all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza").

La quarta ed ultima questione posta dal Tribunale di Venezia atteneva alla conformità della disciplina italiana e specificamente della Legge Finanziaria del 2006, art. 1, comma 218, all’art. 6, n. 2 TUE in combinato disposto con l’art. 6 della CEDU e artt. 46, 47 e art. 52, n. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, come recepiti nel Trattato di Lisbona. La Corte, dando atto della pronunzia emessa il 7 giugno 2011 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha statuito che "vista la risposta data alla seconda ed alla terza questione, non c’è più bisogno di esaminare se la normativa nazionale in oggetto, quale applicata alla ricorrente nella causa principale, violi i principi" di cui alle norme su indicate.

La sentenza della Corte di giustizia incide sul presente giudizio. In base all’art. 11 Cost. e all’art. 117 Cost., comma 1, il giudice nazionale e, prima ancora, l’amministrazione, hanno il potere-dovere di dare immediata applicazione alle norme della Unione europea provviste di effetto diretto, con i soli limiti derivanti dai principi fondamentali dell’assetto costituzionale dello Stato ovvero dei diritti inalienabili della persona, nel cui ambito resta ferma la possibilità del controllo di costituzionalità (cfr., per tutte, Corte cost. sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 536 del 1995 nonchè, da ultimo, sentenze n. 284 del 2007, n. 227 del 2010, n. 288 del 2010, n. 80 del 2011). L’obbligo di applicazione è stato riconosciuto anche nei confronti delle sentenze interpretative della Corte di giustizia (emanate in via pregiudiziale o a seguito di procedura di infrazione) ove riguardino norme europee direttamente applicabili (cfr. Corte cost. sentenze n. 113 del 1985, n. 389 del 1989 e n. 168 del 1991, nonchè, sull’onere di interpretazione conforme al diritto dell’Unione, sentenze n. 28 del 2010 e n. 190 del 2000).

Ciò comporta che il ricorso per cassazione del Ministero che denunzia violazione del complesso normativo costituito dalla L. n. 124 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 218, deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al giudice di merito, il quale, applicando i criteri di comparazione su indicati, dovrà verificare, in concreto e nel caso specifico la sussistenza, o meno di un peggioramento retributivo sostanziale all’atto del trasferimento ed accogliere o respingere la domanda del lavoratore in relazione al risultato di tale verifica. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla medesima Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese.

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