T.A.R. Puglia Bari Sez. I, Sent., 22-09-2011, n. 1376 Concorso Contratto di appalto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con delibera del 16 luglio 2008, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata ha indetto una procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari non pericolosi, di importo annuale a base di gara pari ad euro 400.000, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Pervenute quattro offerte, la P. s.a.s. di M.L. & C. è risultata prima in graduatoria ed aggiudicataria, con il punteggio complessivo di 95,47 (di cui: 47 per l’offerta tecnica e 48,47 per l’offerta economica); l’odierna ricorrente E. s.r.l. si è classificata seconda, con il punteggio complessivo di 95,00 (di cui: 45 per l’offerta tecnica e 50 per l’offerta economica).

Avverso gli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva, disposta dall’Istituto con deliberazione n. 12 del 20 gennaio 2009, la E. s.r.l. deduce motivi così riassumibili:

1) violazione dell’art. 1, commi 65ss., della legge n. 266 del 2005, violazione della delibera del 24 gennaio 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, incompetenza ed eccesso di potere per contraddittorietà: la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere la società aggiudicataria e gli altri concorrenti, che avrebbero versato il contributo all’Autorità per un importo uguale a quello richiesto dal capitolato di gara ma inferiore a quello previsto dalla legge (euro 20 anziché euro 70), su conto corrente diverso da quello indicato dall’Autorità;

2) violazione del principio di imparzialità ed eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione, ingiustizia manifesta e sviamento: la commissione di gara avrebbe ingiustamente attribuito, per la voce "campionatura", il punteggio massimo di 10/10 all’aggiudicataria ed il punteggio di 8/10 alla ricorrente, a causa dell’asserita mancanza dell’etichettatura prevista dalla legge;

3) violazione dell’art. 83 del d. lgs. n. 163 del 2006 ed eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d’istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento: la commissione di gara avrebbe ingiustamente valutato le offerte tecniche, anche con riguardo alla voce "descrizione del servizio", per la quale ha assegnato il punteggio di 15/20 sia alla ricorrente che all’aggiudicataria, ed alla voce "campionatura", per la quale ha assegnato all’aggiudicataria il punteggio massimo di 10/10 ed alla ricorrente il punteggio di 8/10.

L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata si è costituito ed ha replicato a tutte le censure svolte dalla ricorrente, chiedendone il rigetto.

Si è costituita anche la controinteressata P. s.a.s. di M.L. & C., che ha svolto difese in merito ai motivi dedotti con il ricorso principale ed ha altresì notificato ricorso incidentale, volto a dimostrare l’illegittimità del giudizio formulato dalla commissione di gara sull’offerta della E. s.r.l., in relazione alla voce "campionatura": a suo dire, tutte le tipologie di contenitori proposti dalla società ricorrente sarebbero state prive della etichettatura prescritta dalla legge, motivo per il quale la commissione avrebbe dovuto assegnarle un punteggio pari a zero, anziché il punteggio di 8/10.

Questa Sezione ha respinto l’istanza di sospensiva, con ordinanza n. 227 del 22 aprile 2009, confermata in appello dalla Sesta Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n. 3613 del 15 luglio 2009.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 6 luglio 2011, nella quale la causa è passata in decisione.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, la E. s.r.l. deduce violazione dell’art. 1, commi 65ss., della legge n. 266 del 2005, nonché violazione della delibera del 24 gennaio 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, affermando che l’Amministrazione procedente avrebbe dovuto escludere dalla gara la P. s.a.s. di M.L. & C. e gli altri concorrenti, che avrebbero allegato all’offerta ricevute di pagamento del contributo versato all’Autorità in misura corrispondente a quella prescritta dal capitolato di gara (euro 20) ma inferiore a quella prevista dalla legge (euro 70), per di più su conto corrente diverso da quello indicato dall’Autorità.

Il motivo è infondato.

L’art. 30 del capitolato di gara prescriveva, in modo erroneo, il versamento da parte dei concorrenti del contributo in favore dell’Autorità di vigilanza nella misura di euro 20 sul conto corrente postale n. 871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato.

Con comunicazione del 4 novembre 2008, inviata a tutte le ditte che avevano effettuato il versamento attenendosi alle indicazioni della lex specialis di gara, l’Istituto ha opportunamente consentito la regolarizzazione dei pagamenti, oltre il termine per la presentazione delle offerte (scaduto il 29 settembre 2008).

Ad avviso del Collegio, la circostanza che la società aggiudicataria abbia inizialmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante, nel bando di gara, non può andare in danno della stessa, se la clausola del bando si rivela non esattamente conforme alle prescrizioni normative in materia di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità di vigilanza, dovendo prevalere in tal caso, a fronte di un’obiettiva incertezza ingenerata dagli atti di gara, il principio del favor partecipationis e quello di tutela del legittimo affidamento.

Come è noto, il principio di tutela dell’affidamento ingenerato dall’Amministrazione con propri atti o comportamenti è affermato nell’ordinamento comunitario (cfr., tra molte, Corte Giust. CE, sent. 19 maggio 1983, C289/81, Mavridis; Id., sent. 8 giugno 2000, C396/98, Grundstuckgemeinschaft; in tema di affidamento indotto dalla formulazione degli atti di gara, cfr. la nota Corte Giust. CE, sent. 27 febbraio 2003, C327/00, Santex) quale corollario del generale principio di certezza del diritto nonché, secondo diversa ricostruzione, quale espressione del generale obbligo di comportarsi lealmente e secondo buona fede all’interno del rapporto giuridico.

Nel nostro ordinamento, sul piano costituzionale, la dottrina e la giurisprudenza ne hanno individuato il fondamento negli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, quale espressione rispettivamente del dovere di solidarietà, del principio di uguaglianza e ragionevolezza, del principio di imparzialità (cfr. Corte cost., sent. 4 novembre 1999 n. 416).

Il principio si traduce in un limite all’adozione di provvedimenti negativi o sfavorevoli, in presenza di un contegno tenuto dall’Amministrazione che sia idoneo a suscitare falsi affidamenti.

Nelle ipotesi di equivocità delle prescrizioni del bando di gara, la tutela del legittimo affidamento impone che si dia alla lex specialis una lettura idonea a salvaguardare la posizione dei concorrenti in buona fede, dispensandoli dal dover ricostruire, attraverso indagini integrative, ulteriori ed inespressi significati della volontà della stazione appaltante, che vanifichino il principio di massima partecipazione e l’interesse pubblico all’individuazione della migliore offerta (cfr. in tal senso Cons. Stato, sez. V, 28 maggio 2009 n. 3320; TAR Puglia, Bari, sez. I, 8 giugno 2011 n. 842).

Da ultimo, alle riferite conclusioni è pervenuta in sede precontenziosa anche l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, in relazione a fattispecie pressoché identica alla presente, affermando il principio secondo il quale, ove la stazione appaltante non abbia provveduto tempestivamente a rettificare l’importo del contributo, non può farsi ricadere tale negligenza in capo ai partecipanti alla gara, i quali hanno considerato il bando quale criterio esclusivo di orientamento circa l’importo effettivo da versare (così A.V.C.P., parere 21 maggio 2008 n. 164).

Per quanto detto, il motivo è infondato.

2. Il secondo ordine di censure, ulteriormente sviluppato con i motivi aggiunti notificati in corso di causa, attiene invece alle valutazioni effettuate dalla commissione di gara in ordine alle offerte tecniche ed ai relativi punteggi numerici.

In sintesi:

– per la voce "campionatura", la commissione avrebbe ingiustamente attribuito il punteggio massimo di 10/10 all’aggiudicataria ed il punteggio di 8/10 alla ricorrente, a causa dell’asserita mancanza, nell’offerta di quest’ultima, dell’etichettatura prevista dalla legge;

– anche con riguardo alla voce "descrizione del servizio", la commissione avrebbe ingiustamente equiparato le due offerte tecniche, assegnando l’identico punteggio di 15/20 sia alla ricorrente che all’aggiudicataria, sebbene quest’ultima avesse fornito indicazioni generiche ed incomplete riguardo alla tenuta dei registri, al numero degli operatori ed al "consulente ADR".

Anche per tale parte il ricorso è infondato.

Quanto al primo dei profili contestati, deve rilevarsi che l’art. 6.2. del capitolato di gara prevedeva l’attribuzione di un massimo di 10 punti per la voce "campionatura" e rinviava, per le specifiche tecniche, al successivo art. 7.

L’art. 7 del capitolato di gara prescriveva espressamente, per lo svolgimento del servizio, la fornitura di idonei contenitori in funzione delle diverse tipologie di rifiuti sanitari, di colore diverso e recanti le scritte "IZS – Rifiuti Speciali Sanitari", "IZS – Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio chimico allo stato liquido" e "IZS – Rifiuti Sanitari Pericolosi a rischio chimico allo stato solido".

Assumeva dunque diretta rilevanza, anche ai fini dell’attribuzione dei punteggi, l’etichettatura della campionatura dei contenitori.

Nella seduta di gara del giorno 11 dicembre 2008, la commissione ha constatato l’assenza dell’etichettatura su alcuni dei contenitori per rifiuti pericolosi offerti dalla E. s.r.l. (cfr. pag. 4 del verbale) ed ha, conseguentemente, assegnato alla stessa il punteggio di 8/10, inferiore a quello massimo consentito dal capitolato. Nella stessa seduta, la commissione ha invece assegnato il punteggio di 10/10 all’odierna controinteressata, la cui campionatura è stata giudicata del tutto conforme alle specifiche tecniche allegate al bando.

Quanto, poi, alla voce "descrizione del servizio", la commissione di gara ha legittimamente considerato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, la messa a disposizione da parte dell’aggiudicataria P. s.a.s. di M.L. & C. di un "consulente ADR" a tempo pieno, ossia di un esperto per la sicurezza del trasporto di merci pericolose, ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. n. 35 del 2010 (di recepimento ed attuazione della direttiva comunitaria 2008/68/CE).

Sul punto, anche l’art. 7.2. del capitolato di gara assegnava rilevanza al rispetto delle "norme ADR".

La difesa della società aggiudicataria ha peraltro provato, in corso di causa, l’esistenza del rapporto contrattuale con il consulente, prof. Onofrio Laricchiuta (cfr. i docc. 3 e 4, depositati il 15 giugno 2011).

Né può ritenersi, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, che l’offerta tecnica dovesse contenere l’analitica descrizione dei registri di carico e scarico e delle modalità di compilazione dei formulari.

Allo stesso modo, il bando di gara non prescriveva un numero preciso di operatori da impiegare nello svolgimento del servizio, né richiedeva di mettere a disposizione più di un automezzo per il trasporto delle carcasse di animali. Le indicazioni formulate dalla società aggiudicataria, nella relazione tecnica allegata all’offerta, appaiono pertanto sufficienti a giustificare il giudizio positivo espresso dalla commissione.

Alla luce di tutti gli aspetti fin qui esaminati, può trovare senz’altro applicazione il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui il giudizio comparativo operato nelle gare d’appalto, caratterizzate dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dall’opinabilità dell’esito della valutazione, sfugge al sindacato intrinseco del giudice amministrativo, se non vengono in rilievo specifiche contestazioni circa la plausibilità dei criteri valutativi o circa la loro manifesta violazione (che nella specie, ad avviso del Collegio, non è ravvisabile), non essendo ammissibile che il ricorrente vi contrapponga le proprie valutazioni di parte sulla qualità dei rispettivi progetti tecnici (così, da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011 n. 1464).

Anche per tale parte, dunque, il ricorso deve essere respinto.

3. L’infondatezza del ricorso principale consente di dichiarare improcedibile, per difetto d’interesse, il ricorso incidentale proposta da P. s.a.s. di M.L. & C. e volto a contestare il punteggio assegnato alla E. s.r.l., in relazione alla voce "campionatura".

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, che tiene conto del valore dell’appalto e dell’attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.

Condanna la E. s.r.l. al pagamento delle spese processuali in favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata e di P. s.a.s. di M.L. & C., a ciascuno nella misura di euro 10.000 (diecimila) oltre i.v.a., c.a.p. ed accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 18-10-2011, n. 5596 Zone sismiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. F. M., nella qualità di amministratore del condominio di via S. Giacomo N. 3. in Castellammare di Stabia, ed il sig. E. P., in qualità di comproprietario del suddetto condominio, hanno riferito quanto segue:

– a seguito del sisma del 1980, l’edificio sito in Castellammare di Stabia, alla V. S. G. N. 3., riportato in catasto al foglio 12, particelle nn. 136 e 137, venne danneggiato in modo talmente grave da essere oggetto di ordinanza sindacale di sgombero n. 107/1981;

– per l’immobile venne presentato un progetto finalizzato alla "verifica della non convenienza economica della riparazione", approvato dalla Commissione edilizia, istituita ex art. 14 della L. n. 219/1981, nella seduta del 6 luglio 1989;

– a seguito del crollo di un’intera ala dell’edificio ed in ottemperanza all’ordinanza sindacale n. 176 del 6 maggio 1998, il sig. E. P., all’epoca amministratore del condominio, fece demolire il corpo di fabbrica, con esclusione del solo piano terra;

– con delibere n. 133 del 30 novembre 1998 e n. 97 del 7 novembre 2002, il Consiglio comunale di Castellammare di Stabia approvò l’intervento di ristrutturazione urbanistica di vari fabbricati ricadenti nelle zone di piano di recupero, tra cui l’edificio in questione, per il quale era prevista una sagoma diversa con relativo arretramento, per consentire il rispetto delle norme sismiche;

– veniva quindi presentato il progetto definitivo di demolizione dell’intero fabbricato e di ricostruzione, approvato dalla Commissione tecnica comunale ex art. 14 L. n. 219/1981 nella seduta del 27 gennaio 2004, e dalla Commissione edilizia integrata ai sensi della L.R. n. 10 del 23 febbraio 1982, nella seduta del 27 maggio 2004;

– in data 28 luglio 2004, il dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia rilasciava l’autorizzazione ambientale, che veniva tuttavia annullata in data 8 ottobre 2004 dalla Soprintendenza con il decreto in epigrafe impugnato, in quanto: "(…) il nuovo edificio, da localizzare in posizione differente dal preesistente manufatto, ha una tipologia costruttiva, configurazione e caratteri architettonici, completamente avulsi dal contesto edilizio storico ed in contrasto con le disposizioni di cui all’art. 25 e 26 del vigente P.U.T. che prevede che la ricostruzione deve essere realizzata secondo una tipologia, configurazione e volumetria identica a quella preesistente. Si evidenzia, tra l’altro, che la delocalizzazione dell’immobile comporterebbe la modifica dei rapporti di cortina nel centro storico e inciderebbe negativamente sulle vedute prospettiche godibili dalla strada".

2. La sentenza impugnata ha annullato il decreto del Soprintendente, in accoglimento del ricorso n. 14070 del 2004.

3. Il giudice di primo grado ha ritenuto fondato il dedotto vizio di eccesso di potere.

4. Propone appello l’amministrazione statale chiedendo, in riforma della sentenza, il rigetto del ricorso di primo grado.

5. Il provvedimento della Soprintendenza annullava l’autorizzazione paesistica perché il nuovo edificio, da localizzare in posizione differente dal preesistente manufatto, ha una tipologia costruttiva, configurazione e caratteri architettonici, completamente avulsi dal contesto storico edilizio ed in contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 25 e 26 del vigente P.U.T. che prevede che la ricostruzione deve essere realizzata secondo una tipologia, configurazione e volumetria identica a quella preesistente.

La delocalizzazione dell’immobile comporterebbe la modifica dei rapporti di cortina nel centro storico e inciderebbe negativamente sulle vedute prospettiche godibili dalla strada.

Nel suo atto d’appello, l’Amministrazione ha riportato il contenuto dell’atto della Sovrintendenza ed ha dedotto che essa non sarebbe affetta dal vizio rilevato dal TAR.

Gli appellati hanno formulato un atto di appello incidentale, con cui hanno riproposto le originarie censure non accolte dal TAR, ed hanno depositato il certificato di agibilità dell’immobile, nel frattempo ultimato.

6. Ritiene la Sezione che l’appello principale vada respinto e che la sentenza gravata vada confermata.

Il richiamo agli articoli 25 e 26 del P.U.T. (piano urbanistico territoriale dell’area sorrentinoamalfitana), approvato con legge della Regione Campania 27 giugno 1987, N. 3., comporta che la medesima amministrazione riconosce che tali norme sono applicabili alla fattispecie.

Orbene l’art. 25 cit. dispone, per quel che qui interessa, che "la progettazione degli interventi edilizi deve essere di elevato impegno culturale e deve essere coerente con la filosofia dell’insediamento umano nel contesto storicoambientale dell’area".

Il successivo articolo 26 statuisce che "per la nuova edificazione dell’area, la tipologia edilizia deve tener conto, in senso culturale, della logica costruttiva antica cercando di interpretare il rapporto che si instaurava tra l’edilizia e l’ambiente circostante in conseguenza della tecnologia costruttiva, dei materiali e delle esigenze umane nel rispetto della morfologia dell’area e delle risorse agricole. I materiali devono essere usati in senso naturale e devono rivalutare l’alta tradizione artigianale delle maestranze locali. Sono da bandire pertanto nell’area quei materiali che derivano direttamente da una standardizzazione a livello industriale che, per contenere i costi porta al più basso livello l’impegno culturale e tecnologico". La norma, poi, specifica i tipi di materiali da escludersi, come gli intonaci plastici, le pitture sintetiche o chimiche, gli infissi in metallo o in plastica, et cetera.

Dalle norme or ora richiamate non emerge in alcun modo che la ricostruzione dell’immobile dovesse avvenire in maniera "identica" al precedente. L’amministrazione avrebbe quindi dovuto indicare altre ragioni per disporre l’annullamento della rilasciata autorizzazione.

Anche l’ulteriore ragione d’annullamento, relativo alla delocalizzazione, non è null’altro se non una specificazione del presupposto precedente. Se, come assume la Soprintendenza, la costruzione deve essere identica alla precedente, la delocalizzazione costituisce una violazione del vincolo di esatta corrispondenza, che, come si è visto, non sussiste in alcun modo.

D’altro canto solo l’incidenza negativa sulle vedute prospettiche godibili dalla strada potrebbe giustificare l’annullamento del provvedimento comunale. Ma di tale incidenza non viene indicata la misura (che dalle foto depositate neppure risulta evidente ictu oculi), cosicché una lieve e non precisata limitazione del beneficio della collettività non può sacrificare la pretesa degli appellati alla ricostruzione dell’immobile.

L’appello principale va pertanto respinto, mentre quello incidentale va dichiarato improcedibile per carenza di interesse, con compensazione delle spese del secondo grado di giudizio per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando nel giudizio n. 7882 del 2006, come in epigrafe proposto, rigetta l’appello principale e dichiara improcedibile quello incidentale.

Spese compensate del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 28-09-2011) 11-10-2011, n. 36738 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza con cui in data 1.3-3.5.2011 il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza cautelare custodiale emessa dal locale GIP il 14.1.2011 nei confronti del cittadino albanese M.E., per le imputazioni provvisorie di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e traffico di stupefacenti, ricorre per cassazione il difensore fiduciario del M., con questi motivi:

– violazione dell’art. 309 c.p.p., commi 5 e 10, art. 293 c.p.p., comma 3 e art. 291 c.p.p., e quindi inefficacia della misura, perchè non sarebbero state trasmesse al Riesame, e messi a disposizione della difesa, le trascrizioni delle conversazioni richiamate nell’ordinanza genetica e poi dallo stesso Tribunale, mancando anche i soli brogliacci, sicchè il ricorrente avrebbe avuto cognizione solo degli estremi delle conversazioni e di stralci del loro contenuto, rimanendo privo delle conseguenti possibilità di complessiva valutazione probatoria, in situazione di evidente disparità tra le parti; irrilevante sarebbe il richiamo dell’ordinanza impugnata alla disciplina dell’art. 268 c.p.p., anche perchè l’accesso alle registrazioni non avrebbe comunque essere tempestivamente soddisfatto; in ogni caso altrimenti la valutazione del GIP sarebbe stata parziale;

– violazione dell’art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c e art. 268 c.p.p., comma 2, mancando nel verbale delle operazioni l’indicazione del nominativo dell’interprete di lingua albanese che aveva tradotto le conversazioni intercettate, il che impediva l’apprezzamento sull’affidabilità della traduzione, non evincibile dalla coerenza interna delle frasi risultanti dalla stessa;

– violazione dell’art. 273 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74 e art. 309 c.p.p., comma 9, perchè il Tribunale avrebbe ignorato le deduzioni difensive a sostegno della conclusione dell’estraneità di E. all’attività criminale riconducibile al solo fratello El., essendo le dichiarazioni di M. irrilevanti, contraddittorio il richiamo al contenuto del promemoria con l’indicazione dei "capi", omessa la risposta all’incertezza sull’individuazione proprio nel ricorrente del R. o Ro. delle conversazioni; in particolare quanto alla contestazione sub art. 74, tenuto conto dell’unico quantitativo di droga in questione e del limitato tempo di intervento del ricorrente, dopo l’arresto del fratello;

– vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, per l’incensuratezza e l’intervento occasionale solo a seguito dell’arresto del fratello ed in un contesto di disarticolazione dai sodali dell’associazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è manifestamente infondato. Differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, anche dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 336/2008 (che consente al destinatario di misura cautelare personale di ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate utilizzate ai fini dell’adozione delle misure cautelari, anche se non depositate) e delle Sezioni unite di questa Corte n. 20300 del 22.4 – 27.5.2010 Lasala, non vi è alcun obbligo di trasmissione da parte del p.m., anche in esito ad eventuale richiesta della difesa, dei brogliacci o dei files audio; nè vi è alcun obbligo generale e generico del Tribunale per il Riesame di acquisire tali atti e di ascolto dei files audio (Sez. 6, sent. 37014 del 23.9-15.10.2010).

Egualmente per quanto riguarda le trascrizioni grafiche. La Corte costituzionale ha infatti affermato il – diverso – diritto del difensore ad ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate E la sentenza delle Sezioni unite ha inteso affrontare le problematiche concrete poste dall’affermazione di quel principio, risolvendole nel senso che ove la parte abbia tempestivamente richiesto al p.m. i files audio e non li abbia ottenuti, senza una spiegazione del p.m. la cui fondatezza è esaminabile dal giudice del Riesame, quest’ultimo, in conseguenza della nullità generale a regime intermedio intervenuta nel procedimento di acquisizione della prova, non può utilizzare per la decisione le conversazioni intercettate i cui files audio erano stati richiesti (Sez. 6, sent. 24.6 – 1.9.2010 in proc. Vinci). In particolare, quindi, la sentenza Lasala non ha innovato la giurisprudenza consolidata di questa Corte suprema, secondo cui è sufficiente la trasmissione, da parte del p.m., di una documentazione sommaria ed informale, che dia conto del contenuto delle conversazioni quale riferito allo stato della richiesta negli atti di polizia giudiziaria (e non solo nei ed brogliacci, rilevando anche note o notizie di reato articolate che, comunque, appunto riferiscano anche sinteticamente i contenuti delle conversazioni, con una sommaria trascrizione o un riferimento riassuntivo: Sez. 6, sent.

49541 del 26.11.2009 e la stessa sentenza Lasala, paragrafo 5.0).

Nè le oggettive difficoltà connesse alla ristrettezza dei tempi possono rilevare per imporre soluzioni alternative a quelle indicate dal legislatore e dalla giurisprudenza richiamata. E’ l’intero istituto del "riesame" che sconta la necessaria sommarietà della cognizione avendo il legislatore, senza manifesta irrazionalità, privilegiato la tempestività sulla completezza della verifica, del resto non incongrua alla natura propria di primo immediato controllo, che lascia poi del tutto impregiudicata ogni successiva iniziativa delle parti anche, ad esempio, in termini di richiesta di revoca basata sulla evidenziazione di materiale probatorio non già espressamente valutato.

Anche il secondo motivo in rito è manifestamente infondato. Per ribadita giurisprudenza di questa Corte, infatti, la traduzione costituisce attività e momento ulteriore e distinto dalla mera operazione di intercettazione, sicchè l’omessa indicazione del nominativo dell’interprete nel verbale delle operazioni, redatto ex art. 268.2 c.p.p., non ne determina alcuna nullità (Sez. 6, sent.

24141/2008; Sez. 6, sent. 30783/2007; l’apparente diversa conclusione di Sez. 1, sent. 12954/2008 riguarda contesto procedimentale nel quale era comunque assorbente la tardività dell’eccezione).

Oltretutto, in ogni caso l’eventuale nullità del verbale delle operazioni (salvo il caso dell’inesistenza) non determina l’inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate secondo l’autorizzazione giudiziale (Sez. 1, sent. 8836/2010; Sez. 6, sent.

30783/2007; Sez. 4, sent. 49306/2004).

Il terzo motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale di Catania spiega in modo del tutto congruo agli atti probatori che richiama perchè quel R. – R. delle conversazioni determinanti è certamente l’odierno ricorrente (in particolare pag. 10, ultimi tre paragrafi), evidenzia il ruolo di consapevole essenziale apporto recato alle attività dell’associazione dopo l’arresto del fratello (essendo da subito indicato dai precedenti sodali come referente informato e competente, come si dimostra, per risolvere le questioni in quel momento aperte ed essenziali – pag. 8 – anche tentando di imporre la propria strategia di attesa; la questione del tempo di inserimento rilevando per eventuali fini sanzionatoli ma non per sè ad escludere l’adesione associativa a fronte – come allo stato senza manifesta illogicità ritenuto dal Tribunale – di elementi di fatto che attestino consapevolezza ed efficienza rispetto ai fini ed ai contenuti associativi), nonchè le ragioni per ritenere anche un pregresso inserimento nell’attività illecita (pag. 6/7, dove si prescinde dalle dichiarazioni di M. confrontandosi invece con le risultanze oggettive delle conversazioni intercettate ed elaborandolo sul piano logico in modo non incongruo al contenuto);

sicchè, in definitiva, la censura difensiva allo stato anche si risolve nella sollecitazione ad un diverso apprezzamento di merito, precluso in questa sede.

Il quarto motivo è inammissibile perchè diverso da quelli consentiti, risolvendosi in censura di merito a fronte della specifica articolata valutazione operata dal Tribunale a pag. 11.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2012, n. 6043 Invalidi civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza emessa in data 21.6.06, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Mistretta accoglieva la domanda proposta da S. C., nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’INPS, diretta all’accertamento dello stato di invalido civile allo scopo di ottenere l’indennità di accompagnamento, che riconosceva a partire da gennaio 2006 e condannava l’Istituto di previdenza a pagare la prestazione da tale data con interessi e rivalutazione come per legge e compensava le spese del giudizio, ponendo a carico dell’INPS e del Ministero quelle di consulenza.

Avverso tale decisione, con ricorso depositato il 2.3.07 proponeva appello la S., deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado basata su una relazione di consulenza medico-legale superficiale, che aveva ritenuto che le patologie da cui era affetta fossero invalidanti con necessità di accompagnamento solo a far data da gennaio 2006, epoca della visita medico-legale – e non a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa.

Concludeva perchè, in riforma della sentenza impugnata, la Corte volesse dichiarare la esistenza del diritto all’indennità di accompagnamento con la chiesta decorrenza e, comunque, da data antecedente all’accertamento medico espletato, previa disponenda consulenza tecnica, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

Si costituiva il Ministero dell’Economie e delle Finanze contestando la fondatezza dell’appello ed evidenziando che la sentenza di primo grado si era basata su una relazione di consulenza del tutto ineccepibile, in quanto le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano state adottate dopo aver sottoposto ad accurata visita il ricorrente, e concludeva per il rigetto dell’appello con vittoria di spese.

Con sentenza dell’8 ottobre-16 novembre 2009, l’adita Corte d’appello di Messina, disposto il rinnovo della ctu, in parziale accoglimento del gravame, dichiarava, sulla base della espletata consulenza, che la S. era invalida con diritto all’indennità di accompagnamento dall’1 giugno 2005 con conseguente condanna dell’INPS a corrispondere la relativa prestazione da tale data con accessori, dichiarando compensate tra l’appellante S. e l’INPS metà delle spese del grado, e ponendo la restante parte, liquidata già ridotta in Euro 750,00 a carico dell’Istituto, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario; condannava, inoltre, l’INPS al pagamento delle spese di ctu e dichiarava compensate le spese tra le altre parti.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre S.C. con tre motivi. Resiste l’INPS con controricorso.

Il Ministero non si è costituito.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso la S., denunciando anomalie nel processo logico che aveva condotto alla decisione, sub specie di omissione contraddittorietà, lacunosità in più parti della sentenza impugnata, circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, lamenta che, in considerazione delle specifiche domande poste in prime e seconde cure, aventi ad oggetto il diritto all’indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa e, o da diversa accertanda, il Giudicante di secondo grado avrebbe dovuto statuire in ordine alla decorrenza dell’indennità di accompagnamento non solo dalla data prevista nella sentenza impugnata successiva alla data della domanda amministrativa, ossia dall’1 giugno 2005, come accertato dal ctu di seconde cure, ma anche in ordine alla decorrenza della suindicata prestazione dalla data della domanda amministrativa, come parimenti accertato dal CTU di secondo grado.

Sul punto -osserva la ricorrente-, nonostante il CTU di seconde cure avesse espressamente riconosciuto che "… Tali infermità valutate in riferimento a quanto esposto precedentemente producono una invalidità del 100% nella ricorrente cui compete il diritto all’indennità di accompagnamento dal 5.05.2003 al 31.12.2003 (epoca in cui la periziando si è sottoposta a cicli di chemio e radioterapia …") nessuna statuizione nè alcun riconoscimento della relativa prestazione economica (indennità di accompagnamento) per il periodo suddetto era stato operato nella sentenza d’appello.

Il motivo è fondato, poichè nessuna argomentazione ha adottato il Giudice d’appello volta ad escludere il diritto richiesto per il periodo 5/5/2003-31/12/2003, pur ritenuto sussistente dal nominato consulente.

L’accoglimento di tale motivo assorbe le questioni riguardanti la regolamentazione delle spese dei due gradi di giudizio di merito, prospettata con i restanti due motivi.

Va, pertanto, cassata l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la regolamentazione della spese del presente giudizio, ad altra Corte d’appello come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.