Cassazione civile sez. II sentenza 06.08.2010 n. 18457 Contravvenzione, circolazione stradale, pagamento in misura ridotta, ricorribilita’ (2010-10-28)

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’U.T.G. – PREFETTURA DI VITERBO impugna la sentenza n. 3567/2005 del Giudice di Pace di VITERBO, del 13/12/05, depositata il 24/12/2005, con la quale veniva accolta l’opposizione proposta dall’odierno intimato, P.V., all’ordinanza – ingiunzione n. 18792/05 relativa alla sospensione della patente di guida per mesi uno disposta come sanzione accessoria al verbale di contravvenzione n. **** della Polizia Stradale di Viterbo per la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9. 2. – Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione, ritenendo illegittima la contestazione della violazione posta a fondamento della sospensione della patente, annullava il provvedimento impugnato nonchè il verbale d’accertamento della violazione disponendo la restituzione della somma pagata per la sanzione di cui al verbale medesimo in favore di tale C.V., presumibilmente la proprietaria del veicolo.

3. Parte ricorrente lamenta con l’unico motivo la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 9, e dell’art. 112 c.p.c. L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23 e art. 2700 Cod. civ. per aver il Giudice di Pace annullato la contestazione della violazione, sulla base della quale era stata disposta la sospensione della patente, in assenza di specifica opposizione sul punto, avendo anzi la parte ricorrente espressamente affermato di aver provveduto al pagamento della relativa sanzione.

4. Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

5. Attivata la procedura ex articolo 375 c.p.c. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.

6. Il ricorso è fondato e va accolto.

Come risulta dalla sentenza in esame, non impugnata incidentalmente per omessa pronunzia su altri motivi d’opposizione, il P. aveva dedotto a sostegno della domanda la sola circostanza d’essere un insegnante e padre d’un figlio malato, per cui la sospensione della patente gli avrebbe comportato seri problemi di lavoro e familiari. Il Giudice di Pace, in assenza di specifica opposizione sul punto, ha annullato il verbale d’accertamento della violazione ex art. 142 C.d.S., comma 9 n. (OMISSIS), per assunta illegittimità della contestazione differita, disposto la restituzione ad un terzo estraneo al giudizio della somma versata a titolo di pertinente oblazione ed annullato, di conseguenza, l’ordinanza di sospensione della patente, sanzione accessoria di tale violazione. Sussiste sotto plurimi profili la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultra ed extra petizione.

Anzi tutto, il giudice a quo, erroneamente interpretando il principio per cui nel giudizio d’opposizione a sanzione amministrativa la cognizione è estesa all’intero rapporto, ha ritenuto che questo, limitato nella specie all’accertamento della sola legittimità (ma il motivo d’opposizione era piuttosto inteso a far valere ragioni ostative all’opportunità, giuridicamente irrilevanti) dell’irrogazione della sanzione accessoria, comprendesse anche quello relativo alla legittimità dell’accertamento della violazione cui detta sanzione accedeva, rimasto, invece, del tutto estraneo alla causa petendi ed al petitum dell’opposizione.

Ora, è pacifico che l’opposizione al verbale di contestazione di violazione del codice della strada, ai sensi degli artt. 204 bis dello stesso C.d.S. e della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23 configura l’atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile dinanzi al G.d.P., di un giudizio d’accertamento sulla legittimità della pretesa punitiva della P.A., il cui oggetto è delimitato, per l’opponente, dalla "causa petendi" fatta valere con l’opposizione stessa, sicchè il giudice non può rilevare d’ufficio vizi diversi da quelli dedotti dal medesimo opponente, entro i termini di legge, con il suddetto atto introduttivo (da ultimo, Cass. 18.1.10 n. 656 e richiami ivi); tanto meno può estendere il proprio potere decisionale alla valutazione della legittimità d’un atto amministrativo estraneo al thema decidendum neppure indirettamente dedotta e contestata nella sua valenza di atto presupposto, tra l’altro divenuto in precedenza inoppugnabile, e disporre d’un oggetto e nei confronti d’un soggetto comunque estranei al giudizio.

In materia di violazioni al codice della strada, infatti, il c.d. "pagamento in misura ridotta" di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di chi ad esso sia tenuto in quanto autore della violazione o proprietario del veicolo, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento. L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la "condictio indebiti" e "actio damni" riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa (e pluribus, Cass. 19.3.07 n. 6382).

7. Il ricorso va, dunque, accolto e il provvedimento impugnato cassato.

Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c. atteso che l’unico motivo d’opposizione risultante dall’impugnata sentenza risulta privo di giuridica rilevanza non facendovisi rilevare ragioni d’illegittimità del provvedimento opposto, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta.

8. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE

accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata.

Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400,00 Euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 20807 del 2011 Chiede danaro per far recuperare a due coniugi la loro auto rubata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

In fatto

La Corte di appello di Catania, con sentenza in data 11/6/2010, confermava la sentenza del Tribunale di Catania in data 26/4/2001, appellata da P. G.,dichiarato colpevole di estorsione, in concorso con ignoti, per aver preteso dai coniugi S. – F. una somma da pagare per rientrare in possesso della loro autovettura rubata da ignoti e condannato, concesse le attenuanti generiche, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione, con le pene accessorie di legge.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo i seguenti motivi:
a) violazione di legge in relazione all’articolo 192 c.p.p. avendo la Corte territoriale fondato la responsabilità dell’imputato solamente sulle dichiarazioni di una delle persone offese dal reato (teste S.), nonostante l’incoerenza delle sue affermazioni e le discrasia insussistenti con le deposizioni di altri testi;
b) difetto di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato contestato, mancando ogni violenza o minaccia, essendosi limitato il ricorrente a svolgere un ruolo di intermediazione nell’esclusivo interesse della vittima, condotta non penalmente rilevante;
c) difetto di motivazione con riferimento al reato contestato, in relazione all’articolo 379 c.p., ritenendo potersi configurare, tutt’al più, il meno grave reato di favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), in mancanza dell’elemento psicologico del reato di estorsione;
d) violazione di legge non avendo la Corte territoriale rilevato l’intervenuta prescrizione del reato, commesso in data 10/12/1996

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile
1) In ordine logico va esaminato, preliminarmente il motivo concernente la prescrizione del reato contestato di estorsione che si prescrive in quindici anni. Intatti, in forza dell’ art. 10, III comma della Legge 05/12/2005 n. 251 al presente processo – già pendente presso questa Suprema
Corte all’atto di entrata in vigore della nuova legge sulla prescrizione – si applicano i termini prescrizionali previsti dal vecchio articolo 157 del codice penale. Quindi essendo la pena prevista per il reato contestato quella di 10 anni, in forza anche delle concesse attenuanti generiche, la prescrizione è di dieci anni aumentata a quindici per effetto degli eventi interruttivi e tale termine si matura – a far data dal fatto e cioè dal dicembre 1998, al dicembre 2011, anche senza tener conto di eventuali cause di sospensione della prescrizione.
Sul punto questo Supremo Collegio ha costantemente affermato il principio, condiviso dal Collegio, che in tema di prescrizione del reato, la disciplina transitoria prevista dal terzo comma dell’art. 10 L. 5 dicembre 2005, n. 251, nella parte in cui esclude per i processi già pendenti l’applicabilità dei termini che risultino più brevi per effetto delle nuove disposizioni, va interpretata nel senso che l’esclusione investe tutte le disposizioni che comunque comportino una abbreviazione dei termini. (Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 14/02/2007 Ud. – dep. 16/04/2007 – Rv. 236813).
2) Con riferimento al primo motivo di ricorso, è indiscusso nella giurisprudenza di questa Corte che a base del libero convincimento del giudice possono essere poste le dichiarazioni della parte offesa (Cass., sez. 3, 5 marzo 1993, Russo, m. 193862; Cass., sez. 4, 26 giugno 1990, Falduto, n. 185349) che, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere anche da sola assunta come fonte di prova, ove venga sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva (Cass., sez. 1, 28 febbraio 1992, Simbula, n. 189916; Cass., sez. 6, 20 gennaio 1994, Mazzaglia, n. 198250; Cass., sez. 2, 26 aprile 1994, Gesualdo, n. 198323; Cass., sez. 8, 30 novembre 1994, Numelter, n. 201251; Cass., sez. 3, 20 settembre 1995, Azingoli, n. 203155), non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (Cass., sez. 6, 20 gennaio 1994 Patan, n. 197386, Cass., sez. 4, 29 gennaio 1997, Benfatti n. 206985, Cass., sez. 6, 24 febbraio 1997, Orsini, m. 208912, Cass., sez. 2, 13 maggio 1997 Di Candia n. 208229, Cass. 11 luglio 1997, Bello, m. 208581, Cass. sez. 3, 26 novembre 1997 Caggiula m. 209404). A tali dichiarazioni, invero, non si applicano le regole di cui all’art. 192 c.p.p,. commi 3 e 4, che riguardano le propalazioni dei coimputati nel medesimo reato o di imputati in procedimenti connessi o di persone imputate di un reato collegato e che presuppongono l’esistenza di altri elementi di prova unitamente ai quali le dichiarazioni devono essere valutate per verificarne l’attendibilità.
Nel caso di specie i Giudici di merito hanno sottoposto ad attento controllo le dichiarazioni della vittima, valutate nel contesto delle emergenze processuali, segnatamente evidenziando come le discordanze, rispetto la deposizione della moglie, erano spiegabili, oltre che con il lungo periodo di tempo trascorso dai fatti, con l’intento di non nuocere alla posizione processuale del ricorrente nei cui confronti entrambi i coniugi non avevano alcun risentimento, oltre a non essersi resi conto del disvalore della condotta dell’imputato.
La S., peraltro, all’udienza del 26/4/2001, ha confermato la veridicità di quanto da lei riferito in ordine ai fatti in occasione della denuncia ai carabinieri, a distanza di non molto tempo dai fatti.
L’utilizzazione della fonte di prova è stata, quindi, condotta dai Giudici del merito nella corretta osservanza delle regole di giudizio che disciplinano la valutazione della testimonianza delle persone offese dal reato e con adeguata motivazione, che si sottrae a censura in questa sede.
3) Con riferimento agli ulteriori motivi di ricorso va precisato che costituisce estorsione la condotta di colui, anche persona diversa dal ladro, che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro per fargli ottenere la restituzione dell’auto rubata.
Con riferimento alla dedotta mancanza di violenza o minaccia, va osservato che ai fini della configurabilità del delitto di estorsione occorre avere riguardo ad ogni elemento che possa influire nel determinare la coartazione dell’altrui volontà, e quindi anche alle condizioni di tempo e di luogo in cui si verificano le minacce, le quali possono essere anche larvate, indirette e figurate purchè
siano ritenute idonee a coartare la volontà delle persone offese.
Richiedere una somma di denaro al fine di far ottenere al derubato la restituzione della propria autovettura sottratta da ignoti costituisce condotta idonea a configurare la minaccia che concretizza il delitto di cui all’art. 629 cod. pen., essendo idonea a coartare la libertà psichica delle persone offese in quanto la vittima subisce gli effetti di una minaccia implicita, e cioè quella della mancata restituzione del bene in mancanza del versamento della richiesta di denaro a compenso dell’attività di intermediazione svolta (Sez. 2, Sentenza n. 4565 del 02/1212004 Ud. (dep. 08/02/2005 ) Rv. 230908), Sez. 6, Sentenza n 45644 del 04/11/2009 Cc. (dep. 26/11/2009) Rv. 245480)
Sussiste anche la idoneità della minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione, dovendo essere valutata con giudizio ex ante e cioè nella obiettiva capacità di porre in essere un attacco alla libertà psichica delle vittima, in conseguenza, viene a trovarsi in stato di costrizione morale.
La Corte territoriale ha escluso che l’imputato abbia fatto da semplice intermediario tra gli autori del furto e le persone offese, nell’esclusivo interesse di quest’ultimo, in forza delle seguenti circostanze: 1) offerta di “aiuto” senza previa richiesta; 2) immediato contatto del ricorrente con gli autori del furto; 3) conduzione diretta della trattativa e riscossione della somma estorta con modalità incalzanti, recandosi personalmente, in ore notturne, nell’abitazione delle parti offese, con le quali non vi erano particolari rapporti di amicizia, escludendo la Corte la configurabilità del reato di favoreggiamento reale che può essere individuato solo ove l’autore non avesse concorso nel reato di estorsione.
È appena il caso di aggiungere che l’esattezza delle suddette valutazioni, non può formare oggetto di contestazione in sede di legittimità, essendo notoriamente preclusi alla Corte di legittimità l’esame degli elementi fattuali e l’apprezzamento fattone dal giudice del merito al fine di pervenire al proprio convincimento. In conclusione si tratta di reiterazione delle difese di merito ampiamente e compiutamente disattese dai giudici di secondo grado, oltre che censura in punto di fatto della sentenza impugnata, inerendo esclusivamente alla valutazione degli elementi di prova ed alle scelte delle ragioni ritenute idonee a giustificare la decisione, cioè ad attività che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto, come nel caso in esame, da adeguata e congrua motivazione esente da vizi logico giuridici. Ciò posto, ritiene il Collegio che è stato fatto buon governo da parte della Corte di merito della norma incriminatrice.
Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
Ai sensi dell’articolo 616 cod, proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Depositata in Cancelleria il 25.05.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-02-2011, n. 4060 Licenziamento disciplinare per giusta causa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Palermo, con sentenza del 30.4.2004 aveva respinto il ricorso proposto da P.P. inteso alla declaratoria della illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli da Poste Italiane ai sensi degli artt. 52 e 56, comma 6, del CCNL ed alla reintegrazione nel posto di lavoro (in qualità di capo turno e quindi di incaricato di pubblico servizio, aveva alterato in parte un atto vero, costituito dalle risultanze di Bilancio del movimento e delle corrispondenze, raccomandate assicurate e dei pacchi, relativo al giorno 28.5.1997, modificando la cifra 1427 in 1426, la cifra 804 in 803, quella 820 in 819, con consapevolezza della obbligatorietà di redazione del verbale relativo al mod. 13 di cui risultava, da parte sua, omesso il compimento). Il relativo procedimento penale era stato definito con sentenza ex art. 444 c.p.p., con la quale era stata applicata la pena di sei mesi di reclusione, con sospensione condizionale della pena.

Con sentenza del 10.5.2006, la Corte di Appello di Palermo rigettava l’appello e confermava la decisione impugnata dal P..

Assumeva, in sintesi, la Corte territoriale che era rimasta del tutto sfornita di prova la circostanza che la dichiarazione di responsabilità relativa alle effettuate variazioni sarebbe stata effettuata con l’assenso di capi turno e che, peraltro, la circostanza era comunque inidonea ad escludere la responsabilità del dipendente, essendo i fatti addebitati documentalmente e debitamente provati. Rilevava che la sentenza di patteggiamento, pur non potendo considerarsi quale ammissione di responsabilità, era indicativa della volontà dell’imputato di rinunziare a far valere la propria innocenza e che l’episodio era tale da rivelarsi idoneo a recidere il vincolo fiduciario, ai sensi dell’art. 54 c.c.n.l..

Propone ricorso per cassazione il P., affidando l’impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso la società, che ha depositato anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Il ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2119 c.c., dell’art. 7 dello statuto dei lavoratori ed, infine, degli artt. 52 e 54 c.c.n.l..

Assume che dall’istruttoria era emersa l’assoluta insussistenza di atti posti in essere dal ricorrente con dolo, atti a legittimare l’adozione del licenziamento senza preavviso ex art. 54, n. 6, prima parte, CCNL e che, pertanto, in mancanza degli elementi, soggettivo ed oggettivo, del dolo e del profitto, che caratterizzano un fatto reato, non potevano reputarsi condivisibili le conclusioni dei giudici del merito sotto i profili censurati.

Rileva che l’elencazione dei comportamenti vietati e sanzionabili, contenuta nel contratto collettivo nazionale di riferimento, è di carattere tassativo e che nell’art. 54 CCNL è previsto che le mancanze non specificamente indicate nella elencazione sono sanzionabili con i provvedimenti di cui all’ari. 52 CCNL (sanzioni conservative).

Pone, a conclusione della parte argomentativa della censura, quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c. relativo alla mancanza di sentenza penale passata in giudicato.

Con il secondo motivo il ricorrente si duole della insufficienza e contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5).

Evidenzia l’inidoneità dei fatti contestati ad incidere sulla corretta funzionalità dell’ufficio ed a creare conseguenze pregiudizievoli al datore di lavoro Poste Italiane s.p.a., stante il successivo rinvenimento del plico smarrito; l’inidoneità dei fatti a ledere il rapporto fiduciario per la prosecuzione del rapporto.

Richiama il principio di gradualità e proporzionalità della sanzione e rimarca il mancato accertamento del nesso causale tra fatto contestato e conseguenze pregiudizievoli causate al datore di lavoro.

Osserva la Corte, con riguardo al primo dei motivi del ricorso, che è principio più volte enunciato da questa Corte quello secondo il quale l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, ha valenza meramente esemplificativa e non esclude, perciò, la sussistenza della giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento dei lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, alla sola condizione che tale grave inadempimento o tale grave comportamento, con apprezzamento di fatto del giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore (cfr., tra le tante, Cass 16 marzo 2004 n. 5372, Cass 18.8.2004 n. 16260). E’ stato, più specificamente, anche osservato che la nozione di giusta causa è nozione legale e il giudice non è vincolato alle previsioni di condotte integranti giusta causa contenute nei contratti collettivi e che, tuttavia, ciò non esclude che ben possa il giudice far riferimento ai contratti collettivi e alle valutazioni che le parti sociali compiono in ordine alla valutazione della gravità di determinati comportamenti rispondenti, in linea di principio, a canoni di normalità; che il relativo accertamento va, però, operato caso per caso, valutando la gravità in considerazione delle circostanze di fatto e prescindendo dalla tipologia determinata dai contratti collettivi, sicchè il giudice può escludere che il comportamento costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato come tale dai contratti collettivi, solo in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato (cfr. in tal senso Cass 14.2.2006 n. 2906).

Orbene, nella ipotesi la Corte del merito correttamente ha ritenuto che i fatti contestati integrassero la previsione di all’art. 54 CCNL, il quale prevede l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento, tra l’altro, nell’ipotesi in cui il dipendente abbia dolosamente alterato, falsificato o sottratto documenti, registri o atti della società o ad essa affidati, al fine di trarne profitto.

Nè può sostenersi, come meglio specificato anche nel quesito di diritto formulato, che la irrogazione della sanzione del licenziamento sia preclusa in assenza di sentenza penale passata in cosa giudicata. Al riguardo è opportuno richiamare il principio recentemente enunciato da questa Corte, alla cui stregua, benchè la sentenza pronunciata a norma dell’art. 444 c.p.p., che disciplina l’applicazione della pena su richiesta dell’imputato, non sia tecnicamente configurabile come una sentenza di condanna, anche se è a questa equiparata a determinati fini, tuttavia, nell’ipotesi in cui una disposizione di un contratto collettivo faccia riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato, ben può il giudice di merito, nell’interpretare la volontà delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, ritenere che gli agenti contrattuali, nell’usare l’espressione "sentenza di condanna", si siano ispirati al comune sentire che a questa associa la sentenza c.d. "di patteggiamento" ex art. 444 c.p.p., atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l’accusa dell’onere della relativa prova in cambio di una riduzione di pena (cfr, in tali termini Cass. 21 aprile 2010 n. 9458). A maggior ragione, pertanto, nella specie – tenuto conto del mancato riferimento nella previsione contrattuale a sentenza penale di condanna – deve valere il principio appena richiamato.

Ai fini della valutazione della legittimità del licenziamento, è da evidenziare che:

1) è necessario accertare se, in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso frate parti, ed alla qualità ed al grado di fiducia che il rapporto comporta, la specifica mancanza risulti oggettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave, così da farla venir meno, la fiducia che il datore ripone nel proprio dipendente, senza che possa assumere rilievo l’assenza o la modesta entità del danno patrimoniale subito dal datore (Cass. 23 aprile 2004 n. 7724; Cass. 23 aprile 2002 n. 5943);

2) l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza d’un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero di un comportamento tale che non consenta la prosecuzione del rapporto di lavoro (Cass. 24 luglio 2006 n 16864; Cass. 25 febbraio 2005 n. 3994);

3) la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e la qualità del rapporto, la qualità ed il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l’entità della violazione commessa e l’intensità dell’elemento soggettivo) è funzione del giudice del merito, che, adeguatamente motivata, in sede di legittimità è insindacabile (ex plurimis; Cass. 25 febbraio 2005 n. 3994);

4) "sul piano probatorio, premesso che l’elemento soggettivo è necessaria parte di ogni atto umano, se all’integrazione dei fatti giuridicamente legittimanti il licenziamento è necessario il dolo, l’onere datoriale di provare la sussistenza dei fatti si estende alla prova del dolo; e pertanto, ai fini della legittimità del licenziamento, la prova della sussistenza del fatto nella sua mera materialità è insufficiente".

Nel caso in esame, la corte territoriale ha specificamente ed analiticamente valutato gli incontroversi fatti dedotti in controversia. Ed, in particolare, ha ritenuto che fossero sussistenti elementi idonei a dedurre il dolo, quale fattore necessario e determinante ai fini dell’illecito addebitato, atteso che ha valutato la condotta del lavoratore anche dal punto di vista soggettivo, evidenziando che non era risultato provato che altri dipendenti fossero stati messi al corrente della falsificazione, effettuata per il mancato rinvenimento del plico postale, e che in ogni caso la circostanza sarebbe valsa unicamente a determinare a titolo di concorso, conseguenze pregiudizievoli anche nei confronti dei predetti, ma non certo ad escludere la responsabilità del P..

Anche in relazione alla omessa considerazione dell’ulteriore elemento del profitto, lo stesso è stato individuato in qualunque utilità o giovamento conseguibile attraverso una determinata condotta (nella specie rappresentata dall’intento di evitare il rischio di sanzioni disciplinari per il mancato rinvenimento del plico postale smarrito) e, pertanto, sotto qualsiasi dei profili oggetto di censura la decisione risulta correttamente motivata, avendo valutato la proporzionalità ed adeguatezza della sanzione rispetto ad un comportamento ritenuto idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, specie in considerazione delle mansioni svolte dal P., connotate da notevole affidamento per la funzione di incaricato di pubblico servizio espletata nelle operazioni di registrazione e compilazione dei modelli prescritti.

Le considerazioni svolte sono idonee a palesare l’infondatezza anche del secondo motivo di censura coni il quale si contesta genericamente la valutazione compiuta dal primo giudice quale emerge dalla motivazione, senza indicare i punti ed i passaggi argomentativi affetti dai vizi denunziati, se non contestandosi genericamente l’idoneità dei fatti ad incidere sulla corretta funzionalità dell’ufficio, a creare conseguenze pregiudizievoli per il datore – essendo stato il plico poi rinvenuto -, a ledere il vincolo fiduciario e la mancata applicazione alla fattispecie del principio di gradualità e proporzionalità.

Al riguardo deve evidenziarsi che questa Corte ha ripetutamente ribadito il principio secondo cui, in caso di licenziamento per giusta causa, ai fini della proporzionalità fra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione ogni comportamento che, per la sua gravità, sia suscettibile di scuotere la fiducia del datore di lavoro e di far ritenere che la continuazione del rapporto si risolva in un pregiudizio per gli scopi aziendali, dovendosi ritenere determinante, a tal fine, l’influenza che sul rapporto di lavoro sia in grado di esercitare il comportamento del lavoratore che denoti una scarsa inclinazione ad attuare diligentemente gli obblighi assunti, conformando il proprio comportamento ai canoni di buona fede e correttezza. Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva non sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro (cfr., da ultimo Cass. 26 luglio 2010 n. 17514).

Ribadendo un indirizzo giurisprudenziale costante – proprio in una fattispecie riguardante l’illegittimità di un licenziamento – questa Corte ha statuito che è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione per vizio di motivazione qualora esso intenda far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito di discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice di merito e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi de dedotto vizio. In caso contrario, infatti, tale motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e perciò in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., da ultimo, ex plurimis, Cass. 26 marzo 2010 n. 7394).

Per concludere, il ricorso va rigettato e va confermata la sentenza impugnata, per essere la stessa supportata da una motivazione che, oltre ad essere congrua e priva di salti logici, ha fatto corretta applicazione della normativa applicabile alla fattispecie in esame.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, liquidate in Euro 29,00 per esborsi, Euro 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-03-2011, n. 6302 Carriera inquadramento Ente sviluppo agricolo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Palermo, riformando la sentenza del primo giudice, ha rigettato la domanda degli odierni ricorrenti, dipendenti dell’ESA- Ente di sviluppo agricolo, volta ad ottenere l’inquadramento nella qualifica di dirigente di terza fascia, istituita dalla L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10 (art. 6, comma 1).

La Corte, premesso che il regolamento concernente la disciplina giuridica ed economica del personale dell’ente, conformemente a quanto stabilito dalla L. 10 agosto 1965, n. 21, art. 28, di trasformazione dell’ERAS-Ente per la riforma agricola in Sicilia nell’attuale ESA, aveva fatto rinvio alle disposizioni per i dipendenti civili dello Stato, ha osservato che l’assetto delle carriere del personale dell’ente, e di quelle direttiva e dirigenziale in particolare, si era via via omologato a quello delle carriere statali, risultando pertanto essenzialmente diverso rispetto all’ordinamento del personale regionale; la L.R. n. 10 del 2000, at.

6 nella parte in cui istituisce nell’amministrazione regionale e negli enti da essa vigilati o controllati una terza fascia dirigenziale prevedendo che in essa sia inquadrato il personale con qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato, deve essere letto alla luce dell’art. 1 della citata legge; pertanto, considerato che da un lato il comma 1 di tale articolo prevede che le disposizioni della stessa legge disciplinano anche i rapporti di lavoro e di impiego degli enti pubblici sottoposti a vigilanza e/o controllo della regione, ma dall’altro il comma 3 stabilisce che gli enti anzidetto si adeguano, anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano, al regime giuridico fissato nel titolo primo della legge adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure previste da specifiche leggi regionali, si deve ritenere che negli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione l’operatività della disposizione istitutiva della terza fascia dirigenziale non può prescindere dalla previa emanazione del regolamento di organizzazione indicato in tale comma, ossia dallo strumento tecnico previsto per consentire l’adeguamento dell’ordinamento interno degli enti ai nuovi principi.

Questa interpretazione – secondo la Corte territoriale – è anche la più conforme alla ratio legis, il cui scopo è quello di consentire a ciascun ente, nel rispetto della propria autonomia statutaria e regolamentare, la recezione del nuovo regime con gli adattamenti indispensabili in relazione alla propria concreta situazione, senza automatiche trasposizioni delle norme sulla dirigenza regionale, le quali, per le peculiarità di ciascuno degli enti sotto il profilo dell’organico delle diverse qualifiche e del numero e graduazione delle posizioni dirigenziali, sarebbero produttive di effetti negativi sul piano organizzativo. In ogni caso – secondo la Corte di merito – anche a ritenere, come aveva fatto il primo giudice, che la fonte regolamentare possa disporre solo in ordine all’organizzazione degli uffici e alle relative dotazioni organiche, il suo intervento costituirebbe in ogni caso presupposto per l’inquadramento del personale nella cosiddetta terza fascia dirigenziale, non potendosi prescindere a tal fine dalla individuazione degli uffici di livello dirigenziale e dalla determinazione dell’organico dei dirigenti, pena l’attribuzione della qualifica dirigenziale ad un numero rilevante di soggetti senza preventiva verifica del fabbisogno organico, in relazione al numero ed al livello delle posizioni dirigenziali necessario per il perseguimento dei fini dell’ente, in palese contrasto con l’art. 97 Cost., come già segnalato, del resto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nel parere reso sullo schema di regolamento di organizzazione deliberato dal consiglio di amministrazione dell’ente, nel quale era prevista l’istituzione della terza fascia dirigenziale ad esaurimento e l’accesso alla medesima del personale direttivo. La Corte d’appello ha ancora notato che l’equiparazione dei dipendenti dell’ente, appartenenti all’area C, ai dirigenti amministrativi o tecnici dell’amministrazione regionale, disposta nelle tabelle di equiparazione approvate nel 2000 dal Consiglio di amministrazione dell’ente e poi recepite nel D.P.R. Siciliana n. 70 del 2001, non poteva avere rilievo ai fini di una decisione favorevole ai dipendenti, poichè tali tabelle, previste dalla L.R. n. 6 del 1997 allo scopo di impedire che il trattamento giuridico ed economico del personale degli enti vigilati fosse superiore a quello dei dipendenti regionali, non potevano travalicare tale specifica finalità di contenimento degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale, determinando anzi effetti contrari alla stessa. Da ultimo, la Corte ha sottolineato che l’interpretazione del primo giudice avrebbe determinato l’attribuzione di una qualifica dirigenziale in senso pieno a dipendenti appartenenti all’ex camera direttiva, poi inquadrati nell’area C del contratto di comparto, al di fuori di qualsiasi meccanismo di carattere selettivo o concorsuale, in palese contrasto con la regola del pubblico concorso più volte indicata dalla Corte costituzionale come derogabile solo in particolari situazioni che ne dimostrino la ragionevolezza, non configurabile peraltro nel caso di disposizioni che prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori.

2. I ricorrenti chiedono la cassazione di questa sentenza con quattro motivi. La p.a. resiste con controricorso dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione della L.R. n. 10 del 2000, artt. 1 e 6. Si sostiene che la omessa o ritardata emissione del regolamento di esecuzione relativo all’applicazione della predetta disposizione normativa non può comportare la inoperatività di quest’ultima, nè il comportamento inerte della p.a. può determinare effetti pregiudizievoli nei confronti dei soggetti titolari di un diritto.

2. Con il secondo motivo di ricorso è denunziata violazione della L.R. n. 21 del 1965, art. 2. Si sostiene che il regolamento era stato comunque adottato ed era pienamente valido, per decorso del termine entro il quale l’organo di controllo avrebbe potuto annullarlo.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. n. 6 del 1997, art. 31 e della L.R. n. 10 del 2000, art. 6. Si deduce che, in realtà, quest’ultima disposizione era di immediata efficacia, potendosi attuare la equiparazione con il personale regionale in base alle tabelle di cui all’art. 31 cit., erroneamente non valorizzate dal giudice d’appello ai fini in esame.

4. Il quarto motivo denuncia violazione degli art. 1, 4 e 12 preleggi. Si deduce che la Corte d’appello, nell’interpretare la normativa qui rilevante, ha erroneamente dato prevalenza a disposizioni regolamentari rispetto a quelle di una norma primaria, quale la L.R. n. 10 del 2000, art. 6 il cui significato letterale era univoco e autosufficiente e non poteva essere travisato in base a considerazioni di mera opportunità. 5. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi, sono infondati in ognuno dei profili così evidenziati.

5.1. La L.R. Sicilia 15 maggio 2000, n. 10, nell’art. 1, comma 1, stabilisce che le disposizioni da essa introdotte "disciplinano l’organizzazione degli uffici dell’amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione". Il comma 3 dell’articolo in esame dispone a sua volta, per quanto interessa,che "gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione". L’oggetto della materia regolamentare coincide con l’intero ambito di quella regolata dal titolo primo della legge, espressamente richiamato. In tale titolo rientra l’art. 6, concernente l’ordinamento della dirigenza. Ai regolamenti di organizzazione previsti nel comma 3 è consentito in tale materia di derogare alle disposizioni di legge che specificamente disciplinano gli enti di cui al comma 1. L’art. 6, per ciò che rileva, dispone nel comma 1 che: "1. Nell’amministrazione regionale e negli enti di cui all’art. 1 la dirigenza è ordinata in unico ruolo articolato in due fasce. In relazione al livello di professionalità e di responsabilità la distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge". 5.2. Come questa Corte ha già precisato in analoga controversia (cfr. Cass. n. 11245 del 2010), il testo del menzionato art. 1, comma 3, della legge in esame, prevedendo l’adeguamento degli enti regionali alla nuova disciplina, implica, quale regola generale, la non immediata applicazione della stessa e la necessità che essa venga adattata alle peculiarità dei singoli enti. Diversamente, del resto, non si intenderebbe l’attribuzione al regolamento del potere di disporre in deroga a norme ad esso sovraordinate. D’altra parte, l’art. 6 prevede, in termini generali, l’istituzione della terza fascia dirigenziale sia nell’amministrazione regionale che negli enti di cui all’art. 1, ma non contiene alcun elemento testuale che induca a ritenere derogata, con riguardo a detta materia, la disposizione di cui all’art. 1, comma 3. Nè può ritenersi che l’applicazione dell’art. 6, comma 1, debba esser considerata indipendente dalla emanazione delle norme regolamentari di cui all’art. 1, comma 3, per l’espressa previsione della natura organizzativa di queste ultime. Al contrario, è proprio tale natura a renderle necessarie, visto che senza di esse potrebbero aversi inquadramenti del tutto scollegati rispetto al disegno organizzativo dell’ente e in particolare alle determinazioni in materia di organico, con violazione palese del principio del buon andamento dell’amministrazione, fissato dall’art. 97 Cost.

5.3. La necessità della regolamentazione, così esplicitata dalla norma, esclude la utilizzabilità delle tabelle di equiparazione di cui alla L.R. n. 6 del 1997, art. 31 cui la decisione impugnata ha correttamente attribuito un ambito di efficacia limitato ai meri profili economici e, in particolare, alla previsione di "tetti" retributivi.

5.4. La sentenza impugnata ha anche ricostruito, mediante una analitica ricognizione, le vicende connesse all’esercizio del potere regolamentare da parte dell’ente, successivamente all’entrata in vigore della L.R. n. 10 del 2000, essendone emerse, per quanto interessa in questa sede, la iniziale emissione del regolamento organizzativo e la sua successiva reiterazione – connessa alla mancata approvazione degli organismi regionali – che dimostrano, anche sul piano dell’effettività, l’assenza di alcun automatismo dell’inquadramento previsto dalla legge e l’esercizio, da parte della p.a., anche in sede di autotutela (a prescindere, quindi, dalla tardività, o meno, del parere dell’organo di controllo in relazione alla prima delibera adottata dall’ESA nel 2001), del potere-dovere di provvedere, mediante regolamento, all’adeguamento organizzativo previsto dal legislatore regionale.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Si compensano le spese del giudizio di cassazione in ragione della complessità della questione e del formarsi recente della giurisprudenza sopra richiamata.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.