T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 3244

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I sig.ri O.B., B.C., R.M., D.D., L.G.F., A.P., M.M.V. e la società La P. s.n.c. di M.E. e E. & C. impugnano la deliberazione n. 21 del 29.5.2007 con cui il Consiglio Comunale di Garbagnate Monastero ha approvato il piano di governo del territorio.

Queste le censure dedotte:

– violazione e mancata applicazione dell’art. 13, l. reg. Lombardia n. 12/2005; violazione e falsa applicazione dell’art. 2, l. reg. Lombardia n. 12/2005, e cioè dei principi di pubblicità e trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti urbanistici, del principio di partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni, del principio di possibile integrazione del contenuto della pianificazione da parte dei privati;

– violazione e mancata applicazione dell’art. 49, d.lgs. n. 267/2000 per omessa espressione del parere di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio e del parere di regolarità contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 4, l. reg. Lombardia n. 12/2005 in relazione alla delibera del consiglio regionale della Lombardia n. VIII/351 del 13.3.2007, della direttiva CEE n. 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, ed al d.lgs. n. 152/2006;

– violazione e falsa applicazione dell’art. 9, l. reg. Lombardia n. 12/2005 in relazione al contenuto del piano dei servizi;

– eccesso di potere, travisamento dei fatti, errata valutazione dello stato dei luoghi in relazione all’osservazione presentata dal sig. O.B. e alle controdeduzioni formulate dall’amministrazione comunale a sostegno del rigetto delle medesime;

– eccesso di potere, travisamento dei fatti, erronea valutazione dello stato dei luoghi in relazione all’osservazione presentata dai sig.ri B.C. e R.M. ed alle controdeduzioni formulate dall’amministrazione a sostegno del rigetto delle medesime;

– eccesso di potere, errata valutazione dello stato dei luoghi, errore materiale nella perimetrazione del piano attuativo 21 in relazione alla proprietà del sig. L.G.F.;

– eccesso di potere, carenza di motivazione in relazione alla previsione del p.g.t. che ha inserito il lotto di terreno confinante con l’immobile di proprietà del sig. D.D. in un piano attuativo (P.A.8) ed ha quindi portato al mutamento di destinazione da agricola a residenziale; violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 11, l. reg. Lombardia n. 12/2005;

– eccesso di potere, carenza di motivazione in relazione all’osservazione presentata dalla società La P. s.n.c.;

– i sig.ri A.P. e M.M.V., in qualità di consiglieri comunali del Comune di Garbagnate Monastero, deducono il vizio di violazione e mancata applicazione dell’art. 11, c. 1, lett. b) dello Statuto Comunale pubblicato sul b.u.r.l. il 24.12.2001 nonché dell’art. 11, c. 9 del regolamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione n. 62 del 21.11.1995; violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di motivazione.

L’amministrazione comunale intimata si è costituita in giudizio e, oltre a dedurre l’infondatezza nel merito della domanda, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo per la disparità delle situazioni giuridiche dei ricorrenti e la mancata sottoscrizione della procura alle liti da pare dei sig. P., V. e F..

Si è costituito in giudizio il controinteressato M.C., il quale, oltre a chiedere il rigetto nel merito del ricorso, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.

Hanno proposto intervento ad opponendum i sig.ri A.C. e E.M..

All’udienza del 20 ottobre 2011, il ricorso è stato ritenuto per la decisione.

L’eccezione – sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente – di inammissibilità del ricorso collettivo è fondata.

Per costante giurisprudenza, ai fini della ammissibilità del ricorso collettivo – che deroga al principio secondo il quale ogni domanda proposta al giudice amministrativo deve essere fatta valere dal singolo titolare della situazione giuridica soggettiva con separate azioni – occorre che vi sia identità di situazioni sostanziali e processuali e cioè che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 24 agosto 2010, n. 5928).

Tali presupposti non ricorrono nel caso in esame: non sussiste, invero, omogeneità delle posizioni giuridiche dei ricorrenti – ciascuno ha, difatti, un interesse all’annullamento del piano di governo del territorio differente rispetto a quello fatto valere dagli altri – né identità dei motivi di ricorso: escludendo i primi quattro motivi, comuni a tutti i ricorrenti, la deliberazione di approvazione del p.g.t. è, difatti, censurata per ragioni riconducibili, di volta in volta, solo ad alcuni di essi.

In conclusione, stante la disomogeneità delle posizioni soggettive dedotte in giudizio, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 (cinquemila/00) – di cui 4000,00 (quattromila/00) a favore del Comune di Garbagnate Monastero e 1.000,00 (mille/00) a favore del controinteressato – oltre oneri di legge.

Compensa le spese nei confronti degli interventori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-11-2011) 01-12-2011, n. 44616

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15/2/2011, la Corte di appello di Napoli, confermava la sentenza del Tribunale di Avellino, in data 22/11/2007, che aveva condannato C.E. alla pena di anni tre di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di ricettazione di un autocarro, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.

La Corte territoriale respingeva le censure mosse con l’atto d’appello e confermava le statuizioni del primo giudice, ritenendo accertata la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati a lui ascritti, ed equa la pena inflitta.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato personalmente, sollevando un unico motivo di gravame con il quale deduce la violazione dell’art. 178 cod. proc. pen., lett. c), per omessa notifica al difensore di fiducia dell’udienza di trattazione. Al riguardo rappresenta che all’udienza del 22/9/2010, il proprio difensore, avv. Anna Caserta, eccepiva l’irritualità della notifica del decreto di citazione all’imputato internato presso la casa di lavoro di Sulmona. Accogliendo l’eccezione, la Corte rinviava il procedimento all’udienza dell’11/2/2011, rendendone edotto il difensore. Quindi il processo subiva un rinvio d’ufficio all’udienza del 15/2/2011, del quale non veniva dato avviso all’avv. Caserta, essendo l’avviso erroneamente notificato al precedente avvocato di fiducia.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Dalla lettura dei verbali d’udienza emerge che all’udienza del 28/9/2010, presente il difensore, avv. Anna Caserta, la Corte ordinò il rinnovo della notifica del decreto di citazione all’imputato detenuto, disponendo il rinvio all’udienza dell’11/2/2010. Senonchè l’udienza successiva si è svolta il 15/2/2010 e non risulta che sia stato dato avviso dello spostamento dell’udienza al difensore, avv. Caserta, che a tale udienza non ha partecipato.

Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 300

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Svolgimento del processo

Espone il ricorrente, incorporato nella Aeronautica militare:

di avere commutato la ferma di leva obbligatoria in quella prolungata triennale (determinazione del 21/4/1994);

successivamente, al compimento del terzo mese di ferma di leva, di avere conseguito il grado di Aviere Scelto;

di essere stato ammesso, solo in data 5 luglio 1996, alla valutazione di avanzamento al 1^ grado di Aviere e di Sergente a decorrere, rispettivamente, dal 2 ottobre 1994 e dal 3 maggio 1995 essendo venuto a cadere l’impedimento per l’avanzamento segnalato dall’amministrazione (esistenza di carichi pendenti);

di essere stato valutato, in data 8 luglio 1006, e così promosso al grado di 1^ Aviere con effetti dal 2 ottobre 1994;

di non essere stato dichiarato idoneo, contestualmente, al grado di sergente che sarebbe maturato il 3 maggio 1995.

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato:

il foglio n. 82311 del 19 settembre 1996 e la determinazione ministeriale n. 0755 in pari data, con cui il ministero della difesa lo ha collocato in congedo dal 20 settembre 1996 a seguito di proscioglimento d’autorità dalla ferma triennale a decorrere dall’8 luglio 1996;

il presupposto giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore pronunciato dalla commissione d’avanzamento in pari data;

chiedendo, in subordine, di percepire il premio di congedamento.

Ha al riguardo dedotto, con i motivi di ricorso, violazione dell’art. 9 della L. n. 212/1983, eccesso di potere, violazione dell’art. 40, c. 1°, lett. e) del D.Lvo n. 196/1995, mancata applicazione dell’art. 36, c. 4°, L. n. 958/1986 nonché violazione dell’art. 40, 1° e 3° comma della L. n. 958/1986 lamentando quanto segue:

a)le pendenze penali imputate al ricorrente, tutte di lieve entità e risoltesi con l’archiviazione o non luogo a procedere, erano preesistenti all’arruolamento e già note all’amministrazione, per cui non potevano assolutamente condizionare ex post i giudizi di idoneità all’avanzamento;

b)le motivazioni della commissione di avanzamento circa l’inidoneità al grado di sergente si fondano su fatti disciplinari ed ammonimenti che non sussistevano alla data di riferimento della valutazione di promozione a Sergente del 3 maggio 1995, ma che sono tutti successivi a questa data e perciò ultronei;

c)illegittimamente l’amministrazione non ha ammesso il ricorrente al compimento della ferma contratta violando il suo diritto permanere in servizio fino al 2 marzo 1997;

In via subordinata, in caso di mancato accoglimento dei primi due motivi di ricorso (proscioglimento d’autorità; mancato compimento della ferma contratta), il ricorrente chiede la corresponsione del premio di congedamento.

L’Avvocatura Generale dello Stato si è ritualmente costituita in giudizio in difesa dell’intimata Amministrazione.

Con ordinanza collegiale n. 303 del 27 gennaio 1997 è stata accolta l’istanza incidentale di sospensione fino al 3 marzo 1997, limitatamente alla richiesta in via subordinata avanzata in camera di consiglio dal difensore del ricorrente.

Alla pubblica udienza del 3 dicembre 2010 il Collegio ha ritenuto la causa a decisione.
Motivi della decisione

Con il gravame in esame il ricorrente reclama l’annullamento del provvedimento con cui il medesimo è stato prosciolto d’autorità dalla ferma triennale per inidoneità al grado superiore, lamentandone, in sostanza, il difetto di motivazione, la violazione di legge, la carenza dei presupposti nonché il travisamento dei fatti.

L’amministrazione ha adottato l’impugnata determinazione n. 0755/1996 sulla base del verbale della competente commissione di avanzamento "dal quale si evince che la S.V. (id est, il ricorrente) è stata giudicata non idonea all’avanzamento al grado di sergente a causa del continuo e progressivo decadimento del giudizio complessivo evidenziato dalle numerose sanzioni disciplinari inflitteLe unitamente alla mancanza di reazione agli ammonimenti dei superiori che fa ritenere non sussistenti le garanzie di maturazione quale sottufficiale dell’A.M.".

In punto di fatto, consta, dalla versata documentazione, che il ricorrente è stato destinatario, tra il 24 maggio 1995 ed il 17 agosto dello stesso anno, di cinque provvedimenti disciplinari.

L’interessato sostiene che tutti questi provvedimenti sono ultronei in quanto posteriori al periodo di valutazione per l’avanzamento al grado di sergente (3 maggio 1995); sicché, illegittimamente l’amministrazione ne ha tenuto conto ai fini del giudizio valutativo ed altrettanto illegittimamente, in via derivata, l’amministrazione ha adottato la successiva determinazione n. 0755/1996 basandosi su quell’unico, errato presupposto.

All’udienza del 3 dicembre 2010, il difensore del ricorrente dichiara a verbale che il suo assistito non ha più interesse alla coltivazione della prima domanda di ricorso (annullamento del giudizio di non idoneità) volendo concentrare il gravame sulle avanzate istanze patrimoniali.

In disparte quanto sopra dichiarato, il ricorso s’appalesa, nel suo complesso, comunque infondato

Come seguono le considerazioni del Collegio.

La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante norme, tra le altre, sull’avanzamento dei sottufficiali dell’Esercito, prevede all’art. 9 le cause di proscioglimento degli arruolati, tra cui, per le ipotesi di proscioglimento d’autorità, è contemplata espressamente – alla lettera c) – l’inidoneità al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti.

Appare evidente come alla ricorrenza della rilevata causa all’Amministrazione non residua alcun margine valutativo in ordine agli effetti discendenti dalla conseguita inidoneità all’avanzamento al grado superiore, avendo la legge predeterminato alla ricorrenza di detto presupposto, quale indefettibile conseguenza, il proscioglimento d’autorità.

Sotto questo profilo, dunque, l’amministrazione agisce in vincolata applicazione di norma di legge e di cui alla circolare del 15 settembre 1993.

Si tratta, allora, di indagare sulla legittimità dell’atto presupposto, peraltro contenuto in uno in quello avversato, e relativo alla causa di proscioglimento, non avendo conseguito il ricorrente l’idoneità all’avanzamento al grado superiore.

Con riguardo alla prima censura di ricorso, il Collegio osserva – evincendosi de plano dalla documentazione in atti – che le pendenze penali imputate al ricorrente non sono entrate a far parte del giudizio valutativo e della successiva determinazione di proscioglimento d’autorità dalla ferma. Tanto chiaramente si evince, per tabulas, dalla versata documentazione. Da cui, l’infondatezza della relativa doglianza.

In ordine alla seconda censura, soccorre, sotto il delineato profilo, l’art. 11, D. Lvo. 12 maggio 1995, n. 196, applicabile ratione temporis alla fattispecie in controversia, che in tema di avanzamento dei volontari in ferma breve, prevede il conseguimento al grado superiore previo giudizio di idoneità.

In primo luogo, va osservato come il giudizio di avanzamento al grado superiore non abbia carattere automatico, dovendo essere necessariamente preceduto dalla valutazione dell’idoneità allo stesso avanzamento.

Ciò significa, che la permanenza del militare a compiere il servizio di ferma triennale presuppone la meritevolezza al conseguimento del grado superiore da valutarsi con giudizio discrezionale alla stregua del comportamento dal medesimo osservato.

Ciò premesso, va considerato che se determinati fatti, tra i quali pacificamente vanno annoverati anche i procedimenti disciplinari e/o penali, possono legittimare la sospensione del procedimento di valutazione del sottufficiale ai fini della sua progressione in carriera, a maggior ragione si deve tener conto di essi e delle sanzioni irrogate a conclusione di detti procedimenti. La disposizione si giustifica tenendo conto della necessità di garantire la progressione in carriera dei soli militari meritevoli dell’avanzamento e della scissione temporale che esiste tra il procedimento di valutazione ed i provvedimenti che in concreto dispongono il conseguimento del grado superiore (cfr C.d.S., sez. IV, 19/11/2009, n. 7271).

Appare utile puntualizzare che il provvedimento impugnato ha considerato decisiva la condotta in servizio del militare. Ed invero, i motivi che hanno portato al divisato giudizio sono strettamente connessi allo status di militare ed il comportamento palesato dal ricorrente, aggravato dalla "mancanza di reazione agli ammonimenti dei superiori", ha fatto non implausibilmente ritenere – mediante un apprezzamento di valore immune da vizi logici e/o di ragionevolezza – "non sussistenti le garanzie di maturazione quale sottufficiale dell’A.M."

Legittimamente, pertanto, la commissione ha considerato pertinenti anche gli elementi di fatto, significativi per la valutazione del sottufficiale, ma sopravvenuti rispetto al momento finale del periodo preso in considerazione ai fini dell’avanzamento.

Va richiamata, in proposito, la disposizione di cui all’art. 11, c. 2^ del D.Lvo n. 196 del 1995, norma che espressamente prevede che "Le commissioni esprimono il giudizio di idoneità sulla base della documentazione personale, valutando i risultati dei corsi espletati o in svolgimento e le capacità attitudinali dimostrate".

Siffatte capacità attitudinali non possono non essere apprezzate che con riferimento a tutte le circostanze, i fatti e gli elementi desunti dal comportamento tenuto dal militare quali obbiettivamente esistenti al momento della valutazione trattandosi di rendere un giudizio (di idoneità) non solo storico, bensì, anche prognostico sull’attitudine del militare a ricoprire il grado superiore cui corrisponde l’assunzione di maggiori responsabilità istituzionali e verso l’esterno. E’ evidente che a tali fini la commissione non può prescindere dai fatti sopravvenuti che incidono negativamente sulla meritevolezza del militare ovvero sulle garanzie di maturazione del medesimo.

In punto di fatto, l’insufficiente rendimento è suffragato dall’esame dello stato di servizio, da cui emerge, tra l’altro, l’irrogazione al militare di ben cinque sanzioni disciplinari, riferite, peraltro, a breve arco temporale (24 maggio – 17 agosto 1995) per mancanze relative al servizio; le quali, seppur riferite ad un periodo successivo a quello di pertinenza della valutazione, confermano – sotto il profilo teleologico, alla stregua di quanto sopra argomentato – la non illogicità e/o impalusibilità della motivazione riportata nella determinazione del 19 settembre 1996.

Il provvedimento originariamente avversato s’appalesa, pertanto – in disparte la dirimente declinazione di interesse palesata dal ricorrente -, immune dalle dedotte censure risultando la motivazione ed i presupposti di fatto e di diritto idoneamente supportati dalle risultanze dallo stato di servizio del ricorrente, dal quale emerge con ogni evidenza la coerenza del giudizio di non idoneità con gli stessi precedenti di carriera.

Occorre, a questo punto, scrutinare la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione alla riammissione in servizio del ricorrente, da costui richiesta ai sensi dell’art. 36 della legge n. 958/1986 ai fini del compimento della ferma contratta. L’amministrazione ha denegato la riammissione in quanto "la normativa (…) è stata abrogata dall’art. 40 del D.Lvo 12 maggio 1995, n. 196".

L’interessato sostiene che illegittimamente l’intimata amministrazione ha applicato al caso di specie la sopravvenuta disposizione senza considerare la circostanza che la pronuncia di inidoneità era riferita alla data del 3 maggio 1995, quando ancora era in vigore l’art. 36 della legge n. 958/1986.

La censura è infondata.

L’art. 36, c. 4 della legge 24/12/1986, n. 958 stabiliva che "Il personale di cui al presente articolo, qualora non risulti idoneo al conseguimento dei gradi o delle qualifiche di cui al comma 1, può chiedere di restare in servizio per un altro anno oltre al compimento della ferma contratta". Questa disposizione è stata espressamente abrogata dall’art. 40, c. 1, lett. e) del D.Lvo 12 maggio 1995 n. 196. A sua volta, le disposizioni del citato decreto 196/1995 si applicano, giusta art. 42, a decorrere dal 1 settembre 1995.

Nel caso di specie, la domanda dl ricorrente è stata avanzata all’amministrazione il 15 novembre 1996, allorquando l’art. 36, c. 4, della L. n. 958/1986 non era più in vigore. Il diritto azionato dal Caldarola non può, pertanto, trovare copertura nella evocata fonte paradigmatica di riferimento. A nulla rileva la circostanza che il giudizio di inidoneità risalisse al 3 maggio 1995 non potendo, il ricorrente, far rivivere, ora per allora, un diritto ormai espunto dall’ordinamento giuridico e, perciò, non più esercitabile in quanto fuoriuscito, per fatto di legge, dalla propria sfera di disponibilità.

In disparte quanto sopra, va considerato, in via tranciate, che il ricorrente aveva inoltrato, in data 26 settembre 1995, domanda di commutazione della ferma prolungata in ferma breve chiedendo l’applicazione, nei propri confronti, delle norme del D.Lvo n. 196/1995 (circostanza evidenziata dall’amministrazione e rimasta inconfutata).

Il ricorrente, ha chiesto, in subordine, la corresponsione del premio di congedamento.

L’art. 40 della legge 24/12/1986, n. 958 dispone che "Ai graduati e militari in ferma di leva prolungata all’atto del congedamento è corrisposto un premio pari a due volte l’ultima paga mensile percepita per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio prestato". Ha titolo, dunque, a percepire il cd. premio di congedamento il militare che al termine della ferma contratta viene collocato in congedo. Il ricorrente ha contratto la ferma prolungata triennale.

Sennonché, egli è stato collocato in congedo, a seguito del proscioglimento d’autorità, ben prima che venisse a maturazione il triennio di ferma contratta. Da cui, l’inesistenza del presupposto di fatto per fare applicazione alla fattispecie dell’invocata disposizione normativa senza che rilevi, nella circostanza, l’ulteriore permanenza in servizio del ricorrente siccome avvenuta su ordine dell’autorità giudiziaria in esecuzione (non spontanea) dell’ordinanza collegiale a suo tempo emanata.

In conclusione, il ricorso in esame è in parte improcedibile, con riferimento alla domanda di annullamento del giudizio di non idoneità, e per il resto infondato mentre le spese di giudizio, in considerazione dell’originario, incerto quadro normativo originario di riferimento, possono trovare eccezionalmente compensazione tra le parti.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile e per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 01-02-2013) 14-02-2013, n. 7331

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 20/12/2011, la Corte di appello di Catanzaro confermava la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme che aveva dichiarato A.G. della contravvenzione di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, e, previa concessione delle attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di giorni venti di arresto ed Euro 100,00 di ammenda, con i benefici di legge.

Il reato era stato contestato in relazione al rinvenimento da parte dei Carabinieri di un coltello nell’autovettura dell’imputato. La Corte rilevava che il coltello era stato trovato in ora notturna e in zona isolata in un vano allocato tra i sedili anteriori e, quindi, immediatamente disponibile per il conducente. L’imputato aveva giustificato l’agitazione osservata dai militari con la sua necessità di assumere una bustina di medicinale: ma ciò era inverosimile, in quanto egli era appena uscito da una pizzeria, dove avrebbe potuto assumerla e tenendo conto che, nell’autovettura, non era stato rinvenuto liquido per sciogliere la medicina; la Corte riteneva, poi, irragionevole la giustificazione addotta dell’utilizzo del coltello per collegare la cassa anteriore mal funzionante allo stereo; riteneva, ancora, che la funzionalità multiuso del coltello non ne legittimava il porto ingiustificato fuori dall’abitazione.

Secondo la Corte, trattandosi di arma da punta e da taglio, non era concedibile l’attenuante del caso di lieve entità.

2. Ricorre per cassazione A.G., deducendo l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione.

La Corte territoriale aveva confermato in maniera acritica la sentenza di primo grado, evidenziando lo stato di agitazione dell’imputato all’atto del controllo dei Carabinieri, stato che derivava dalla necessità di assumere un medicinale, e ritenendo inverosimile la giustificazione addotta dall’imputato per la presenza del coltello nel vano portaoggetti dell’autovettura (necessità di collegare la cassa mal funzionante dell’automezzo con lo stereo): in realtà, trattandosi di coltellino multiuso, lo stesso veniva portato nel mezzo non per uno scopo preciso, ma per l’utilità che poteva avere nel corso della giornata, cosicchè il giustificato motivo è insito nella natura stessa dello strumento.

Il ricorrente segnalava che la Corte avrebbe potuto riconoscere l’attenuante di lieve entità, attesa la natura dell’arma e avrebbe dovuto, comunque, assolvere l’imputato, quanto meno ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

Motivi della decisione

1. Il motivo attinente il vizio di motivazione è manifestamente infondato: la Corte ha esaminato tutte le circostanze del fatto, le giustificazioni addotte dall’imputato e i motivi di appello, esprimendo le sue valutazioni con motivazione del tutto logica e in nessun modo contraddittoria rispetto ad altri atti del processo.

2. Altrettanto infondata è la tesi secondo cui, poichè il coltello portato fuori dall’abitazione era un coltellino "multiuso", la giustificazione per il porto è insita nella natura dell’oggetto, utilizzandolo il possessore a seconda delle necessità che si presentano: si tratta di coltello per il cui porto la legge non formula alcuna eccezione al divieto, salvo il caso di giustificato motivo.

Il motivo, però, non può essere astratto e generico; infatti il "giustificato motivo" del porto degli oggetti di cui al L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 2, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento, alla normale funzione dell’oggetto, (da ultimo Sez. 1, n. 4498 del 14/01/2008 – dep. 29/01/2008, Genepro, Rv. 238946).

3. Fondato è, invece, il motivo attinente la mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità, provvedimento che la Corte territoriale motiva solo in punto di diritto.

Questa Corte ha affermato ripetutamente che la circostanza attenuante di cui alla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, comma 3, è applicabile al porto di tutte le armi improprie, indicate nel secondo comma del citato art. 4, posto che tali armi sono comprese nella espressione "oggetti atti ad offendere". (Sez. 1, n. 12915 del 01/03/2012 – dep. 05/04/2012, P.G. in proc. Corso, Rv. 252272; Sez. U, n. 861 del 27/11/1982 – dep. 01/02/1983, Paola Andrea, Rv.

157193).

Si è, infatti, osservato che la L. n. 110 del 1975, pur modificando profondamente la regolamentazione delle armi, ha tuttavia lasciato inalterata la tradizionale distinzione tra armi proprie da un lato – quelle cioè da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona – e armi improprie dall’altro, costituite da oggetti che, pur avendo una diversa e specifica destinazione, possono tuttavia servire, per caratteristiche strutturali o in dipendenza di determinate circostanze di tempo o di luogo, per l’offesa delle persone.

La stessa legge ha anche operato, in questa summa divisio, un ampliamento della nozione delle predette due categorie, comprendendo in quella di armi proprie, di cui all’art. 4, comma 1, non solo gli strumenti da punta o da taglio la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona (R.D. n. 635 del 1940, art. 45, che ha approvato il regolamento per l’esecuzione del cit. T.U. n. 773 del 1931 delle leggi di pubblica sicurezza), ma anche mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente e noccoliere, e nella nozione di armi improprie contemplate dall’art. 4, comma 2, non solo i bastoni muniti di puntale e gli strumenti da punta o da taglio atti a offendere (art. 45, comma 2, reg. citato), ma anche mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e qualsiasi altro strumento, non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, "chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona".

In tal modo le due specie di strumenti diversi indicate nell’art. 4, comma 2 sono ricomprese nell’unica categoria di armi improprie, perchè sia l’una che l’altra contemplano oggetti o strumenti solo occasionalmente offensivi per la persona.

Pertanto l’attenuante di cui all’art. 4, comma 3 è applicabile a tutte le armi improprie indicate nel comma 2 dello stesso articolo, e non ai soli oggetti atti a offendere.

La sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio limitatamente all’attenuante del fatto di lieve entità: resta comunque affidato al giudice di merito l’accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti giustificativi dell’attenuante in discorso, alla luce delle caratteristiche dell’oggetto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’attenuante del fatto di lieve entità e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro; dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013

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