Cass. civ. Sez. I, Sent., 15-04-2011, n. 8764 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 15 febbraio 2008, la Corte d’appello di Salerno ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento di Euro 14.000,00, con gli interessi legali dalla domanda, a favore di ciascuno dei ricorrenti, E., F., C. e G. G., a titolo di equa riparazione per l’eccessiva durata di una controversia ereditaria, nella quale erano state proposte anche domande di simulazione e di dichiarazione giudiziale di paternità, cominciata nel 1976 e terminata nel 2006, davanti al Tribunale di Catanzaro. La corte ha respinto invece la domanda di riparazione dei danni patrimoniali, essendo quelli allegati dai ricorrenti valutabili solo in sede di merito, e tenuto conto dell’insufficiente allegazione probatoria.

Per la cassazione di questo decreto, non notificato, ricorrono i signori G. con atto notificato il 21 novembre 2008, per un unico motivo.

L’amministrazione non ha svolto difese.
Motivi della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, posto sotto la rubrica dell’insufficiente e contraddittoria motivazione, si censura il rigetto della domanda relativa ai danni patrimoniali. Si deduce che il danno lamentato è costituito dal mancato godimento degli immobili attribuito ai ricorrenti all’esito del giudizio, ma che secondo la stessa corte territoriale doveva essere loro consentito quattordici anni prima, nonchè dal ritardato conseguimento del conguaglio.

Il motivo è infondato. La corte territoriale ha giudicato che i danni patrimoniali in questione dovessero essere fatti valere all’interno del giudizio presupposto, inerendo al regolamento dei rapporti tra i partecipanti alla comunione ereditaria. La corte ha inoltre rilevato che l’allegazione probatoria dei ricorrenti era insufficiente. Non sussiste pertanto il lamentato difetto di motivazione, mentre la ratio decidendi non è toccata dal ricorso, che deve conseguentemente essere respinto. In mancanza di difese svolte dall’amministrazione non v’è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-05-2011, n. 10621 Contributi

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Svolgimento del processo

1. L’odierna parte intimata "otteneva dal Tribunale di Campobasso, nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, odierna ricorrente, decreto ingiuntivo relativo alle somme trattenute in busta paga a titolo di contributi previdenziali in pendenza della sospensione del versamento per effetto della normativa emergenziale successiva al sisma che aveva colpito il Molise nell’anno 2002 ( O.P.C.M. n. 3253 del 2002 e successive ordinanze di integrazione e proroga).

2. Il Tribunale di Campobasso rigettava l’opposizione svolta dalla p.a. (la quale aveva sostenuto l’applicabilità della normativa ai soli datori di lavoro privati) e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’Appello di Campobasso, che, con la sentenza qui impugnata, osservava che:

– doveva ritenersi l’applicabilità della disposta sospensione del versamento dei contributi anche per la categoria dei lavoratori pubblici, siccome essi pure colpiti dal disagio conseguente agli eventi sismici;

– a non diversa soluzione conduceva la norma di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. n. 290 del 2006, di interpretazione autentica della L. n. 225 del 1992 in quanto: a) l’ O.P.C.M. n. 3253 del 2002 era stata emanata anche in base al D.L. n. 245 del 2002, convertito in L. n. 286 del 2002, non oggetto di interpretazione autentica; b) la norma interpretativa non aveva preso in considerazione il diritto alla sospensione per i dipendenti, avendo disciplinato soltanto il diritto alla sospensione dei datori di lavoro.

3. Di tale sentenza la p.a. domanda la cassazione con cinque motivi.

La parte intimata non ha svolto difese.

Motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. L’Amministrazione ricorrente denuncia, col primo motivo, la violazione della O.P.C.M. n. 3253 del 2002, assumendo la sua riferibilità soltanto ai datori di lavoro del settore privato, così come chiarito dal Legislatore con la norma interpretativa di cui al D.L. n. 263 del 2006, art. 6. Aggiunge, con gli altri motivi, che la Corte di merito ha omesso di pronunciare, o comunque di motivare, in ordine all’eccezione con cui la P.A. aveva dedotto di avere versato i contributi in base alle specifiche istruzioni dell’INPDAP, si che tale versamento, ai sensi dell’art. 1189 c.c., aveva avuto efficacia pienamente liberatoria; deduce, infine, in via subordinata, che la sospensione dell’obbligo di versamento dei contributi non poteva estendersi alla fase della trattenuta operata dal datore di lavoro sulla quota spettante al dipendente.

2. La censura relativa alla inapplicabilità della O.P.C.M. è fondata (rimanendo così assorbite le altre censure) alla stregua del principio di diritto enunciato da questa Corte in analoghe controversie, da ribadire in questa sede: "L’ O.P.C.M. 29 novembre 2002, n. 3253, art. 7, comma 1, – che prevede la sospensione dei versamenti di contributi previdenziali per i soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 – va interpretato alla stregua del disposto del D.L. 9 ottobre 2006, n. 263, art. 6, comma 1 bis, convertito in L. 6 dicembre 2006, n. 290 e, pertanto, come riferibile soltanto ai datori di lavoro privati, essendo finalizzata la disciplina alla liberazione di risorse economiche da destinare al sostegno delle attività imprenditoriali e non anche all’incremento delle retribuzioni dei pubblici dipendenti" (cfr. Cass. n. 4526, 4669, 4673 del 2011, e altre conformi).

3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata e, non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la revoca del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto della domanda azionata. Le incertezze ermeneutiche relative alla portata della normativa di riferimento, che hanno condotto all’adozione di un’interpretazione autentica, consigliano la compensazione delle spese relative all’intero processo.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la impugnata sentenza e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto e rigetta la domanda; compensa le spese dell’intero processo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19-01-2011) 25-03-2011, n. 11981

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Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha respinto i motivi di impugnazione avverso la sentenza che aveva condannato i tre appellanti per i reati di esercizio abusivo della caccia e di introduzione di armi e munizioni all’interno del Parco Naturale Regionale previsti dalla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. d) e dalla L. n. 394 del 1991, art. 11, comma 3, lett. f).

In particolare:

a) ha escluso che la mancanza di segnali o cartelli che delimitino i confini del Parco escluda l’esistenza della responsabilità penale, posto che deve confermarsi la costante giurisprudenza di legittimità secondo cui è sufficiente che la carta topografica relativa ai confini sia stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale e dunque conoscibile;

b) ha accertato, in punto di fatto, che i cacciatori, abitanti nella zona, avevano raggiunto con un gommone alcuni isolotti posti in un invaso d’acqua, notoriamente collocati all’interno dei confini del Parco.

Avverso tale decisione i ricorrenti propongono un duplice profilo di censura, lamentando violazione di legge in relazione all’art. 5 c.p. e lamentando vizio di motivazione. Si sarebbe in presenza di errore scusabile della legge a seguito delle incertezze e degli aspetti di equivocità conseguenti alla vigenza del "Piano faunistico venatario".
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il contenuto delle censure impone alla Corte di richiamare i principi che fissano i limiti di controllo del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito, così come fissati in modo condivisibile dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n. 2120, del 23 novembre 1995-23 febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni Unite hanno definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (n. 47289 del 2003, Petrella, rv 226074). Appare, poi, alla Corte del tutto convincente la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui è "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (fra tutte: Sezione Sesta Penale, sentenza n. 22256 del 26 aprile – 23 giugno 2006, Bosco, rv 234148).

L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di rilevare che i giudici di merito, con motivazione logica e immune da vizi, hanno ritenuto concluso sulla base di circostanza di fatto che i ricorrenti non potevano essere all’oscuro della circostanza che la zona di caccia raggiunta con natanti si trovava ben all’interno dei confini dell’area protetta. Tale conclusione priva di ogni rilevanza anche la censura in ordine alla lamentata violazione dell’art. 5 c.p., che si fonda sulla esistenza di un errore scusabile, errore escluso dai giudici di merito con giudizio di fatto non riesaminabile in sede di legittimità.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, nonchè ciascuno di essi al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 14827 Imposta regionale sulle attivita’ produttive

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La CTR della Lombardia ha accolto l’appello di F.D. R. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avente ad oggetto la domanda del contribuente di rimborso dell’IRAP per gli anni del 1998 al 2001. Ha motivato la decisione ritenendo che ricorressero i presupposti per l’esenzione dall’imposta.

Ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente si è costituito con controricorso.

Con il primo motivo l’Agenzia delle Entrate deduce l’inammissibilità della domanda avendo la contribuente fruito del condono tombale per le medesime annualità.

Il motivo è fondato. Ha ritenuto questa Corte con sentenza n. 21719/09 ha affermato: Con riferimento alla definizione automatica prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d’imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza dei relativo presupposto (nella specie, IRAP.): il condono, infatti, in quanto volto a definire "transattivamente" la controversia in ordine all’esistenza di tale presupposto, pone il contribuente di fronte ad una libera scelta tra trattamenti distinti e che non si intersecano tra loro, ovverosia coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo se del caso il rimborso delle somme indebitamente pagate, oppure corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, ma senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria.

L’altro motivo è assorbito.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della ricorrente.

In ordine alle spese la circostanza, che la giurisprudenza sulla questione decisa si sia consolidata in data successiva al ricorso per cassazione, è motivo per compensarle per l’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo del contribuente, compensa le spese dell’intero giudizio.

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