T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 29-04-2011, n. 392 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

"la riserva alla giurisdizione del giudice amministrativo delle controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, operata dall’art. 63 T.U. 165/2001, non può considerarsi estesa a ricomprendere l’azione di chi rivendica la spettanza di un determinato posto di lavoro sulla base della ritenuta priorità dello scorrimento della graduatoria in cui sia risultato idoneo e non utilmente collocato; a tale conclusione si perviene ugualmente sia che si voglia percorrere la strada del criterio "classico" di riparto, imperniato sulla natura della situazione giuridica fatta valere, sia che si voglia, invece, percorrere la strada alternativa del riparto, in subiecta materia, secondo un canone di riparto per blocchi di materia (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 14 gennaio 2011, n. 35);

Rilevato, quindi, che la controversia in esame rientra nella giurisdizione del giudice ordinario;

Ritenuto che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 285/11 dichiara il difetto di giurisdizione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Campania Napoli Sez. V, Sent., 17-05-2011, n. 2662 Ammissione al concorso Procedimento concorsuale

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ controversa la legittimità degli atti del concorso per la copertura di n. 56 posti nell’area amministrativafinaziaria di cui agli atti in epigrafe indicati.

Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.

Assumono portata preliminare ed assorbente le censure, svolte dai ricorrenti al par. 1.2. del gravame, contro la misura espulsiva dalla procedura concorsuale de qua ed incentrate sul difetto motivazionale e sulla erroneità valutativodecisionale del contestato provvedimento.

Di contro s’osserva, in punto di diritto, come, da un lato, l’esclusione da un concorso a posti di pubblico impiego per violazione delle regole procedimentali costituisca atto di natura vincolata la cui (adeguata e sufficiente) motivazione consiste nella mera indicazione del comportamento censurato; e, per altro verso, l’ esclusione medesima non richieda una diffusa motivazione quando emergano con sufficiente certezza, anche dagli atti del procedimento, le ragioni che precludono al candidato di partecipare ulteriormente al concorso.

Nel caso che occupa, dal verbale n. 3 del 22.2.2001 – nel cui elenco H allegato figurano i nominativi dei candidati che non hanno partecipato alla prova selettiva, benché identificati, perché non presenti alla stessa – emerge che siffatta decisone è scaturita da una situazione di diffusa turbolenza e tensione, all’esito della quale il Presidente correttamente invitava chi fosse intenzionato a sostenere la prova a prendere posto e ribadiva che gli altri sarebbero stati considerati come rinunciatari.

Orbene, posto che il verbale in questione deve considerarsi atto pubblico ai sensi dell’art. 2699 c.c. e che fa, quindi, fede fino a querela di falso (nella specie non proposta dalla parte che aveva interesse a dimostrarne la falsità), deve rilevarsi che tale portata non appare, nella specie, dubitabile, non risultando inficiata dai rilievi mossi dai ricorrenti.

Ne consegue che, in mancanza di una formale impugnazione di falso, il contenuto dei verbali in questione deve ritenersi vero e che risulta, quindi, ampiamente dimostrata la sussistenza della violazione colpita con il provvedimento di espulsione.

In ogni caso, non rileva in alcun modo che la prova concorsuale avrebbe dovuto svolgersi anche nell’androne antistante la palestra e che i ricorrenti già avessero ricevuto i fogli d’esame, nonché il rilievo per cui l’invito della commissione ad accomodarsi all’interno della palestre non vi sarebbe stato e comunque non sarebbe stato sufficiente.

Anche prescindendo, infatti, dal rilievo che tali ultime affermazioni restano del tutto indimostrate (oltre che smentite dal contenuto del verbale), le stesse si rivelano comunque ininfluenti, atteso che la condotta sanzionata con l’espulsione non consiste nella pretesa inconciliabilità tra la presunzione di rinuncia al concorso e la presenza degli interessati in loco muniti di fogli, ma nella condotta complessivamente tenuta dai costoro in quanto gravemente contraria alle regole di partecipazione procedimentale.

Ciò posto e quanto agli ulteriori profili di gravame ed alle correlative doglianze, si deve, in sintesi e preliminarmente, accertare l’ammissibilità di censure rivolte contro un concorso dal quale i ricorrenti siano stata (come dianzi accertato) non illegittimamente espulsi e nei confronti della cui regolarità si pongono, quindi, in posizione priva di qualsivoglia rilevanza. Così chiariti i termini della questione, risulta agevole concludere che un soggetto sprovvisto di titolo alla partecipazione ad un concorso (sia in quanto originariamente non ammesso, sia in quanto espulso nel corso dello svolgimento delle prove) si rivela privo di quella posizione differenziata e qualificata che, sola, autorizza la contestazione giudiziale di atti procedimentali diversi da quelli direttamente lesivi dell’interesse alla partecipazione (quale, ad esempio, l’espulsione). Una volta verificata la legittimità del provvedimento che ha determinato l’esclusione dell’interessato dalla procedura, resta, quindi, preclusa allo stesso la possibilità di contestare, sotto altri profili, la regolarità di un concorso al quale non ha titolo a partecipare, e sulla cui legittimità non ha, dunque, interesse ad interloquire (cfr. in termini, C.S., VI Sez., ord. 12 marzo 2002, n.1007).

Né l’ammissibilità di contestazioni rivolte da un soggetto legittimamente espulso contro atti procedimentali diversi da quello immediatamente lesivo può essere riconosciuta sulla base della configurabilità, nella specie, di un interesse strumentale, secondo la relativa nozione (per come definita, ad esempio, tra le tante, da C.S., Sez. V, 7 settembre 2001, n. 4680 e, soprattutto, da ultimo, da Consiglio Stato, Adunanza Plenaria – sentenza 7 aprile 2011 n. 4 che ha disatteso l’orientamento "estremo", pur sostenuto da una parte della giurisprudenza, secondo la quale persino il concorrente definitivamente escluso sarebbe legittimato a proporre una domanda di annullamento dell’intera procedura).

Detto in altri e sintetici termini: il candidato escluso, come nel caso di specie, dalla selezione non può contestarne i risultati, se prima non dimostra l’illegittimità della sua esclusione, non venendo in rilievo in tale ipotesi il cd. interesse strumentale che è riconoscibile solo al soggetto che dall’eventuale annullamento dell’atto gravato è in grado di ricavare un vantaggio specifico, concreto e immediato e non ipotetico o futuro. Mentre, infatti, il riconoscimento dell’interesse strumentale postula che la rinnovazione dell’attività provvedimentale sia determinata da un annullamento comunque sorretto da un interesse connesso ad una posizione differenziata e qualificata del ricorrente (in mancanza di che, si preverrebbe al riconoscimento di un inammissibile controllo popolare della legalità dell’azione amministrativa), nel caso di specie tale indispensabile collegamento con la situazione soggettiva dell’istante risulta escluso proprio dalla (logicamente) presupposta legittimità della sua esclusione.

Nel diverso caso dell’accertamento dell’illegittimità e dell’annullamento dell’esclusione appare, invece, immaginabile un interesse strumentale a contestare, come nel caso di specie, anche i presupposti della procedura e la correttezza dell’operato della composizione della commissione e a provocare, così, la rinnovazione dell’intera procedura e non solo della fase procedimentale successiva all’adozione dell’atto direttamente lesivo.

Così accertate la legittimità dell’espulsione e, in applicazione dei principi sopra enunciati, la carenza di interesse all’impugnazione di atti procedimentali diversi da quel provvedimento, il ricorso va complessivamente respinto.

Le spese possono compensarsi sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3287 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1. Il Questore di Latina, con decreto n. 6/F8 del 22 febbraio 2006, ha respinto l’istanza presentata dal signor Carlo De Silvestri volta a ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia.

Il diniego è stato motivato dalla circostanza che a carico dello stesso è risultata una condanna, giusta sentenza del Tribunale di Latina del 20 febbraio 1984, per porto illegale di armi a mesi sei di reclusione e lire 400.000 (quattrocentomila) di multa, ostativa al rilascio e quindi al rinnovo dell’autorizzazione richiesta, ritenendo pertanto non più sussistenti la buona condotta e l’affidamento a non abusare delle armi ai sensi dell’articolo 43 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931), e non rilevando la riabilitazione intervenuta con ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma n. 3297 del 21 giugno 2006.

1.2. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – Sezione staccata di Latina, con sentenza semplificata n. 1733 del 20 ottobre del 2006 depositata il 20 novembre 2006, ha accolto il ricorso proposto dal signor De Silvestri, con il conseguente annullamento del citato decreto, ritenendo fondato il lamentato difetto di motivazione circa la rilevanza o meno della riabilitazione ai fini della asserita inaffidabilità dell’interessato, e compensando le spese.

2.. Il Ministero dell’Interno ha quindi appellato, con istanza incidentale di sospensione, la sentenza del T.A.R., con atto notificato il 18 gennaio 2007 depositato il 7 febbraio 2007, deducendo che la sentenza di condanna per porto illegale di armi comporta necessariamente la preclusione al rilascio e/o rinnovo del porto d’arma, non rilevando la intervenuta riabilitazione, che estingue pene accessorie e gli effetti penali della condanna, ma non il reato né la condanna né fa venir meno in ogni caso l’affermazione della responsabilità penale del fatto addebitato.

3.. La VI Sezione di questo Consiglio, con ordinanza n. 1192 del 6 marzo 2007, ha accolto l’istanza cautelare proposta in via incidentale dal predetto Ministero ravvisando "profili di censura idonei (per l’ineluttabile e perdurante sussistenza del fatto storico specifico, significativo ai fini in esame, malgrado l’intervenuta riabilitazione) a togliere fondamento alla gravata sentenza breve, il che ne impone l’accoglimento in questa sede".

4. La parte appellata non si è costituita né ha fatto pervenire memorie di sorta, e all’udienza pubblica del 13 maggio 2011, presente l’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’Interno, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Ciò premesso in fatto, l’appello ministeriale è fondato e va accolto.

6.1. Gli articoli 11 e 43 del T.U.L.P.S., richiamati nel provvedimento del questore n. 6/F8 del 22 febbraio 2006, connettono il diniego di rinnovo di porto d’armi al venir meno delle condizioni iniziali di rilascio a seguito di circostanze sopravvenute che ne avrebbero imposto il diniego; specificatamente la licenza di portare armi può essere ricusata a chi non sia in possesso della buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.

Orbene, come sostiene la difesa erariale, la condanna per porto d’armi abusivo costituisce di per sé un fatto storico immutabile e incontrovertibile, che resta nell’ordinamento quale elemento significativo e valutabile proprio ai fini del rilascio o del rinnovo dell’autorizzazione in esame, a prescindere quindi dalla intervenuta riabilitazione, che, come dedotto, non ha effetti estintivi del reato né della condanna, facendo quindi permanere l’affermazione della accertata responsabilità penale.

6.2. D’altra parte, il provvedimento in questione, contrariamente a quanto asserito dal T.A.R., risulta, sia pure sinteticamente, motivato proprio alla luce delle richiamate disposizioni normative.

In effetti, il carattere ostativo della condanna è sì riferito quale presupposto oggettivo del diniego ma al contempo si dà ragione del conseguente venir meno, in testa all’interessato, dei requisiti soggettivi della buona condotta e dell’affidamento a non abusare del porto d’arma, richiesti dalla specifica disciplina, sottolineando la necessità di dover adottare un provvedimento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nel pubblico interesse.

Non può negarsi, pertanto, la concreta valutazione circa la sussistenza dell’inaffidabilità del ricorrente, conseguente e collegata alla condanna, che invece il T.A.R. non ritiene dimostrata.

Né rileva in questa sede l’avvenuto precedente rilascio della licenza, non potendo costituire lo stesso alcun affidamento o qualificata aspettativa o giustificazione meritevole di tutela dall’ordinamento, atteso che l’Amministrazione ha esercitato, sia pure successivamente, il proprio potere in materia con provvedimento, ad avviso del Collegio, legittimamente assunto.

7. Per le considerazioni che precedono l’appello ministeriale è fondato e va accolto, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso in primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-10-2011, n. 21790 Obblighi del contribuente

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza n. 22/43/05, depositata il 24.2.05, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Voghera avverso la decisione di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla società La Fiorita soc. coop. a r.l. nei confronti dell’avviso di rettifica per IVA non versata, per l’anno 1994. 1.1. L’atto impositivo conseguiva a processo verbale di contestazione nel quale la Guardia di Finanza di Milano evidenziava, in relazione al conto corrente intrattenuto dalla società contribuente presso la Banca Popolare di Cremona, movimentazioni per cifre ingenti, considerate dai verbalizzanti acquisti e cessioni di beni senza emissione di fattura.

2. La CTR – confermando la decisione di primo grado – reputava, per contro, che l’Ufficio non avesse fornito la prova circa la presunta attività commerciale svolta dalla cooperativa La Fiorita a r.l., e riteneva che i movimenti di assegni contestati – intercorsi tra la contribuente e l’impresa agricola F.lli Del Bo e Ferrari – non fossero altro che "finanziamenti" effettuati a tale ultima impresa, in difficoltà sul piano finanziario.

3. Per la cassazione della sentenza n. 22/43/05 hanno proposto ricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, formulando due motivi, ai quali l’intimata ha replicato con controricorso.
Motivi della decisione

1. In via pregiudiziale, rileva la Corte che il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dell’amministrazione ricorrente. Ed invero, va osservato che, qualora – come nel caso di specie – al giudizio di appello abbia partecipato solo l’Agenzia delle Entrate – succeduta a titolo particolare nel diritto controverso al Ministero delle Finanze nel giudizio di primo grado, ossia in epoca successiva all’1.1.01, data nella quale le Agenzie sono divenute operative in forza del D.Lgs. n. 300 del 1999 – e il contribuente abbia accettato il contraddittorio nei confronti del solo nuovo soggetto processuale, deve ritenersi verificata, ancorchè per implicito, l’estromissione del Ministero delle Finanze dal giudizio.

Ne consegue che l’unico soggetto legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale è l’Agenzia delle Entrate; per cui il ricorso proposto dal Ministero deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva (cfr., tra le tante, Cass. 24245/04, 6591/08).

2. Premesso quanto precede, e passando all’esame delle censure proposte dall’Agenzia delle Entrate, va rilevato che, con il primo motivo di ricorso, l’Ufficio deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34, nonchè del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 21, e 41 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6. 2.1. Si duole, invero, l’amministrazione ricorrente del fatto che la CTR abbia, del tutto erroneamente, imputato ad essa istante di non avere dimostrato l’effettivo svolgimento, da parte della Cooperativa La Fiorita a r.l., di attività commerciale che ne dimostrasse l’assoggettabilità ad Iva.

Osserva, invero, l’Agenzia delle Entrate che la predetta cooperativa, in quanto produttore agricolo, sarebbe sottoposta al regime di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34 e, pertanto, non potrebbe non considerarsi soggetta ad IVA, con la conseguenza che gli acquisti senza fattura – riscontrati nella specie dalla Guardia di Finanza avrebbero dovuto essere regolarizzati ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, derivandone, in mancanza, l’obbligo di pagare l’IVA sulle operazioni di acquisto, oltre alle sanzioni del D.Lgs. n. 471 del 1997, ex art. 6.

Di più, la cooperativa La Fiorita non avrebbe potuto neppure detrarre in via forfettizzata – in forza del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 e art. 34, comma 1 – una somma pari all’IVA dovuta sulle operazioni di cessione non fatturate, atteso che le cessioni "in nero", per le quali, cioè, non è emessa regolare fattura, non fanno sorgere diritto alcuno alla detrazione dell’IVA forfettizzata.

2.2. Il motivo di ricorso suesposto si palesa, a giudizio della Corte, pienamente fondato e va, pertanto, accolto.

2.2.1. E’, difatti, del tutto incontroverso in causa che la cooperativa La Fiorita a r.l. sia un produttore agricolo, in quanto tale, pertanto, soggetto ad IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 34. Per il che nessuna dimostrazione – contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello – avrebbe dovuto l’amministrazione fornire in ordine all’assoggettabilità della contribuente all’imposta in questione.

E neppure avrebbe potuto, l’odierna intimata, procedere alla detrazione speciale prevista, a favore dei produttori agricoli, dalla norma suindicata – che consente una detrazione pari all’imposta astrattamente dovuta, rendendo così "neutre" le cessioni di prodotti – atteso che il produttore agricolo perde siffatto diritto a detrarre l’IVA sulle operazioni di cessione, qualora – come è accaduto nel caso concreto – le operazioni soggette ad IVA non siano state debitamente fatturate e registrate (cfr. Cass. 11580/07).

2.2.2. Ne discende, pertanto, che la censura proposta al riguardo dall’Agenzia delle Entrate è fondata e deve essere accolta.

3. Con il secondo motivo di ricorso, l’amministrazione deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

3.1. L’Agenzia delle Entrate censura, infatti, l’impugnata sentenza, laddove il giudice di appello non avrebbe correttamente applicato – a suo avviso – le norme suindicate e, del pari, avrebbe omesso di considerare, in motivazione, gli elementi presuntivi offerti in giudizio dall’amministrazione finanziaria.

Osserva, invero, la ricorrente che le indagini esperite dalla Guardia di Finanza avevano rivelato la sussistenza di prelevamenti e versamenti, sul conto corrente intrattenuto dalla società contribuente presso la Banca Popolare di Cremona, per cifre ingenti, solo in minima parte giustificati dalla contribuente mediante produzione di assegni emessi in suo favore dall’impresa agricola F.lli Del Bo e Ferrari, nonchè di assegni, a sua volta, emessi dalla contribuente medesima nei confronti di detta impresa.

Orbene, l’emissione e la ricezione dei suddetti assegni, ad avviso della ricorrente, non sarebbero di per sè – in assenza di ulteriori elementi di prova da parte della contribuente – sufficienti a dimostrare, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, che siffatti pagamenti erano avvenuti per operazioni non imponibili, consistenti in prestiti operati ad un’impresa in difficoltà, "appartenente allo stesso mondo agricolo in cui opera la Coop. La Fiorita", e seguiti dalle relative restituzioni da parte di detta impresa.

Le suindicate movimentazioni bancarie e di titoli sarebbero, per contro, decisamente compatibili – a parere della ricorrente – con l’ipotesi di pagamenti di merci reciprocamente vendute "in nero", non regolarizzate ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 41, con conseguente addebito alla contribuente – effettuato dall’amministrazione con l’avviso di rettifica impugnato nel presente giudizio – dell’IVA non versata e delle relative sanzioni.

3.2. La censura, al pari della precedente, si palesa pienamente fondata e va, pertanto, accolta.

3.2.1. Osserva, invero, la Corte che l’emissione e la ricezione di assegni, da parte del contribuente, non giustificate da documentazione commerciale, fa legittimamente presumere che il medesimo abbia effettuato operazioni non fatturate di acquisto e rivendita di beni; presunzione supportata da quella ulteriormente desumibile, in forza del disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, dai prelevamenti e versamenti riscontrati sui conti correnti bancari, che facciano presumere, con valore di prova legale, l’esistenza di operazioni imponibili per le quali non sia stata emessa regolare fattura (Cass. 26312/09).

Pertanto, a fronte dell’accertamento induttivo effettuato dall’amministrazione, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, utilizzando i dati risultanti dai movimenti dei conti correnti bancari, nonchè l’emissione e la ricezione di assegni, la prova che il contribuente – sul quale incombe il relativo onere – è tenuto a fornire, circa la non riferibilità di dette movimentazioni ad operazioni imponibili, deve essere specifica e riguardare analiticamente i singoli movimenti bancari. In altri termini, il contribuente – a fronte dei suindicati elementi presuntivi, sui quali l’amministrazione fondi l’accertamento induttivo esperito – è gravato dell’onere di provare che ciascuna delle operazioni effettuate è estranea a fatti imponibili ai fini IVA (cfr., in termini, Cass. 1739/07, 4859/09, 18081/10).

3.2.2. Orbene, nel caso concreto, non può di certo ritenersi, ad avviso della Corte, che la Cooperativa La Fiorita abbia adempiuto il suindicato onere probatorio sulla medesima incombente.

Nessuna dimostrazione, invero, risulta avere fornito l’intimata circa la riferibilità di ciascuna delle operazioni compiute per cifre elevatissime, attestate dalle movimentazioni bancarie, a fatti non imponibili ai fini IVA. Ben al contrario, la stessa sentenza impugnata da atto che la contribuente si è limitata a produrre solo una parte degli assegni emessi a favore dell’impresa Del Bo e Ferrari, senza in alcun modo fornire, pertanto, la dovuta giustificazione di ogni singola operazione contabile effettuata.

E difatti, la sentenza impugnata perviene – in modo del tutto apodittico – al decisum di rigetto dell’appello proposto dall’Ufficio sulla base delle mere asserzioni -non supportate da alcun elemento di prova – della Cooperativa La Fiorita circa il fatto che tali movimenti di assegni costituirebbero dei prestiti, con relative restituzioni, effettuati a favore di un’impresa in difficoltà finanziarie "appartenente allo stesso mondo agricolo in cui opera la Coop. La Fiorita".

Per tutte le ragioni esposte, pertanto, la censura si palesa del tutto fondata e non può che essere accolta.

4. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la Corte, nell’esercizio del potere di decisione nel merito di cui all’art. 384 c.p.c., comma 2, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

5. Le spese del presente giudizio e quelle dei gradi di merito vanno poste a carico dell’intimata soccombente, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente; condanna l’intimata al rimborso delle spese del presente giudizio, a favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito, nonchè alle spese dei gradi di merito, che liquida in Euro 600,00 per diritti, ed Euro 900,00 per onorari, per ciascun grado di giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.