Cassazione III Civile, 30 settembre 2011, n. 19988 Locazioni, diritto di riscatto, decorrenza, trascrizione, catasto, immobili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 114/2009, notificata il 24 giugno 2009, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Potenza ha respinto in primo grado la domanda di riscatto proposta da A..R., conduttrice di un locale ad uso commerciale, nei confronti della locatrice, M..B. , e dell’acquirente dell’immobile locato, R..V. .

I giudici di merito hanno ritenuto tardiva la domanda.

La R. propone cinque motivi di ricorso per cassazione.

Resiste con controricorso la V..

La B. non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- La Corte di appello ha ritenuto tardiva la domanda di riscatto, perché proposta il 6 agosto 2003, oltre sei mesi dopo la trascrizione dell’atto di vendita del locale dalla B. alla V., trascrizione avvenuta il 18 dicembre 2002.

Ha rigettato l’eccezione della conduttrice di non avere potuto acquisire notizia della vendita, a causa dell’erronea indicazione dei dati catastali identificativi del locale (era indicata la particella 167 sub. 3, anziché la particella 167 sub. 2), con la motivazione che l’acquirente V. aveva comunicato alla R. il suo acquisto con lettera racc. 3.4.2003, cioè prima della scadenza del termine. Ha respinto l’ulteriore eccezione dell’attrice di non avere ricevuto la lettera, rilevando che essa R. aveva ottemperato alla richiesta ivi contenuta di versare i canoni a scadere a mani della V.

2. – I primi due motivi di ricorso, che denunciano violazioni di legge e vizi di motivazione, sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., poiché manca del tutto la formulazione dei quesiti di diritto, quanto alle censure di violazione di legge, e manca un momento di sintesi delle censure di vizio di motivazione, da cui risulti la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, ovvero l’indicazione delle ragioni per le quali essa è da ritenere inidonea a giustificare la decisione (Cass. civ. S.U. 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897).

3. – Parimenti inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. è il quarto motivo, che denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine ad alcune istanze istruttorie.

In relazione alle censure proposte ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa, insufficiente o contraddittoria, ovvero l’indicazione delle ragioni per le quali essa è da ritenere inidonea a giustificare la decisione, e si deve concludere con un momento di sintesi (analogo al quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, sì da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. civ. Sez. Unite, 1 ottobre 2007 n. 20603; Cass. civ. Sez. 3, 7 aprile 2008, n. 8897). Nella specie i suddetti requisiti – che rivestono particolare rilevanza, considerato che il giudizio sull’ammissibilità delle prove è affidato alle valutazioni di merito del giudicante ed è perciò censurabile in sede di legittimità solo sotto il profilo dei vizi di motivazione – è del tutto mancante.

4.- Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 38 e 39 legge 392/1978, ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto tardiva la dichiarazione di riscatto, omettendo di applicare il principio per cui il termine deve farsi decorrere dalla data in cui l’avente diritto abbia potuto acquisire conoscenza della vendita, nei casi simili a quello di specie, in cui la trascrizione contenga indicazioni errate, quanto ai dati catastali identificativi dell’immobile.

4.1.- Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., poiché la ricorrente non dichiara di avere prodotto, unitamente al ricorso, la nota di trascrizione di cui assume l’irregolarità, né risulta dal ricorso se e dove il documento sia reperibile fra gli atti di causa e come sia contrassegnato, come prescritto a pena di inammissibilità dalla citata norma, con riguardo ai documenti su cui il ricorso si fonda (Cass. Civ. Sez. 3, 12 dicembre 2008 n. 29279; Cass. civ. S.U. 25 marzo 2010 n. 7161).

4.2.- In ogni caso e solo al fine di chiarire i principi di diritto applicabili al caso di specie, va soggiunto che il ricorso è infondato, pur se per ragioni diverse da quelle enunciate dalla sentenza impugnata.

Deve essere ribadito il principio per cui il termine per l’esercizio del riscatto decorre dalla data della trascrizione dell’atto con il quale il proprietario abbia venduto a terzi l’immobile locato, in pregiudizio del diritto del conduttore.

Solo nei casi in cui la trascrizione sia affetta da tali lacune od imprecisioni da impedire l’identificazione dell’immobile il termine per l’esercizio del riscatto può farsi decorrere da una data diversa ed in particolare da quella in cui il conduttore abbia avuto notizia della vendita.

In tal caso, egli ha il diritto di usufruire per intero del termine di sei mesi per l’esercizio del riscatto, da calcolarsi a decorrere dalla data in cui ne abbia avuto conoscenza.

La motivazione della Corte di appello deve essere quindi censurata, nella parte in cui ha ritenuto tardivo l’esercizio del riscatto, per il fatto che la R. ne ebbe comunque notizia entro i sei mesi dalla trascrizione, con lettera 3.4.2003 dell’acquirente dell’immobile, che la invitava a versare a lei i canoni di locazione. Ed invero, se la trascrizione fosse stata effettivamente inidonea a far decorrere il termine, il nuovo termine avrebbe dovuto farsi decorrere dal 3.4.2003 e la dichiarazione di riscatto della R., in data 6 agosto 2003, avrebbe dovuto essere considerata tempestiva.

La ragione per cui la domanda della ricorrente è stata correttamente ritenuta tardiva va ravvisata nel fatto che la ricorrente non ha mai eccepito né dimostrato nelle competenti sedi di merito che, nonostante l’errata indicazione del subalterno, nella particella catastale, la nota di trascrizione fosse inidonea a consentire l’identificazione dell’immobile.

L’atto di trascrizione contiene non solo tutte le indicazioni catastali, ivi incluse le coerenze dell’immobile e la sua localizzazione, ma anche l’indicazione dei nomi delle parti e della loro residenza.

L’identificabilità si è ritenuta dubbia, per esempio, nei casi in cui fossero stati erroneamente indicati i soggetti a cui l’atto si riferiva (Cass. civ. Sez. 2, 14 ottobre 1991 n. 10774; Cass. civ. Sez. 3, 22 aprile 1997 n. 3477).

Nella specie la ricorrente lamenta solo l’erronea indicazione del subalterno, nell’ambito della medesima particella, fermi restando tutti gli altri estremi dell’atto, e non risulta che abbia mai eccepito e dimostrato, per quali ragioni l’atto si dovesse ritenere inidoneo a consentire l’identificazione dell’immobile.

Correttamente, pertanto, la Corte di merito ha ritenuto tardivo l’esercizio del diritto di riscatto, avvenuto oltre i sei mesi dalla data della trascrizione.

5.- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame e di decidere la domanda, proposta in via subordinata, di condanna della B. al risarcimento dei danni, per non avere dato preventiva comunicazione alla conduttrice dell’atto di vendita.

5.1.- La censura è inammissibile perché non autosufficiente, in quanto la ricorrente non ha riportato nel ricorso il tenore della domanda proposta, né ha indicato con precisione i motivi di censura rivolti alla sentenza di primo grado, al fine di dimostrare l’esistenza del danno e del nesso causale fra il comportamento omissivo della B. ed il danno medesimo, confutando le argomentazioni del Tribunale.

Manca la prova, quindi, che il motivo di appello sia stato proposto in termini sufficientemente specifici per poter essere accolto.

5.2.- Il ricorso deve essere rigettato.

6.- Considerata la natura della controversia, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-12-2010) 24-01-2011, n. 2327 Reato continuato e concorso formale

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

1) Con sentenza del 4.3.2009 il GVP del Tribunale di Lucca condannava V.A.M., applicata la diminuente per la scelta del rito abbreviato, alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa per il reato di cui all’art. 81 c.p., L. n. 75 del 1958, art. 3, nn. e 8, art. 4, n. 7.

La Corte di Appello di Firenze, in data 9.2.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, ritenuta assorbita l’ipotesi di favoreggiamento di cui all’art. 3, n. 8, contestata in quella di cui alla L. n. 75 del 1958, art. 3, n. 1, riduceva la pena ad anni 3 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.

2) Ricorre per Cassazione V.A.M., a mezzo del difensore, denunciando la violazione di legge in relazione all’art. 133 c.p., art. 62 bis c.p., e art. 99 c.p., comma 4.

Pur avendo la Corte territoriale rilevato le precarie condizioni di salute dell’imputata, ha illogicamente ed illegittimamente (senza tener conto dei parametri di cui all’art. 133 c.p.) irrogato una pena di gran lunga superiore ai minimi edittali.

La Corte, inoltre, non ha motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; nè può ritenersi che i giudici di merito abbiano omesso ogni motivazione per la presenza della recidiva aggravata ex art. 99 c.p., comma 4.

Secondo la sentenza della Corte Cost. n. 192/2007 l’unica previsione espressa di obbligatorietà della recidiva è quella di cui all’art. 99 comma 5, per cui tutte le altre ipotesi continuano a mantenere il carattere della facoltatività. In tal senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione. Era necessaria, quindi, adeguata motivazione.

3) Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati.

3.1) Già il GUP, nella determinazione della pena, non aveva tenuto conto della recidiva (peraltro contestata in termini del tutto generici), sia perchè non si trattava di recidiva specifica, sia perchè l’ultima condanna passata in giudicato si riferiva a fatti risalenti. Aveva quindi applicato, correttamente, la normativa vigente. Ha affermato questa Corte che "la recidiva prevista dall’art. 99 c.p., comma 4, come modificata dalla L. n. 251 del 2005, deve ritenersi tuttora facoltativa, salvo che si tratti di uno dei delitti previsti dall’art. 407 c.p., comma 2, lett.,a), (art. 99 c.p., comma 4), cosicchè, allorquando il giudice ritenga – con adeguata e congrua motivazione – di non apportare alcun aumento di pena per la recidiva, non reputando questa come espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità sociale, non è operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute aggravanti, previsto dal citato art. 99 c.p., comma 4, ed è possibile procedere ad un giudizio di comparazione con bilanciamento, pure con prevalenza dell’attenuante speciale D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 390, ex art. 73, comma 5, "(cfr. Cass. pen. sez. 4^ n. 16750 dell’11.4.2007). Tale interpretazione è stata ulteriormente ribadita dalla giurisprudenza successiva (cfr. Cass. sez. 3^ n. 45965 del 25.9.2008 – P.G. in proc. Pellegrino; cfr. Cass. pen. sez. 5^ n. 4221 del 9.12.2008; Cass. sez. 4^ n. 5488 del 29.1.2009; Cass. sez. 5^ n. 13658 del 30.1.2009; Cass. sez. 5^ n. 28871 del 15.5.2009).

3.2) Con il secondo motivo di appello veniva però richiesta la rideterminazione della pena, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, stante le modalità della condotta, denotanti ridotta pericolosità sociale. Si chiedeva, inoltre e comunque, un adeguamento della sanzione irrogata alla modestia della condotta.

La Corte di Appello, pur dando atto nella parte espositiva di tali richieste subordinate, ha omesso completamente di prenderle in esame, sia pure per rigettarle. In motivazione non vi è traccia, infatti, della benchè minima argomentazione, neppure sotto il profilo del rinvio per relationem alla sentenza di primo grado (peraltro, a sua volta, carente in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche).

3.3) La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per nuovo esame limitatamente alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche (la pena base, invece, è stata già, di fatto, determinata nel minimo edittale: anni 2 di reclusione, raddoppiata L. n. 75 del 1958, ex art. 4).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze limitatamente alle circostanze attenuanti generiche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-10-2010) 09-02-2011, n. 4608

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 1 luglio 2005, dichiarava C.P. e M.L. colpevoli del reato di cui agli artt. 110 e 574 c.p., loro ascritto, e riconosciute a entrambe le attenuanti generiche, condannava la C. alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e la M. a quella di anni uno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con provvisionale di Euro 20.000.

Le imputate erano state ritenute responsabili di avere, in concorso tra loro, sottratto il minore B.F., figlio della C. e nipote ex figlia della M., al padre B. L., marito separato della C., al quale il minore era stato affidato ed essendo l’unico genitore esercente la potestà sul figlio minore; condotta realizzata trattenendo il minore in località sconosciuta (in Roma e in altro luogo, dal 21 gennaio 2002, data della sentenza del Tribunale di Roma quanto alla C. e dal 29 giugno 1999 quanto alla M.).

2. A seguito di impugnazione delle imputate, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 29 gennaio 2008, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciuto alla C. il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del procedimento e quelli oggetto del procedimento conclusosi con sentenza in data 3 aprile 2004 della Corte di appello di Roma, determinava, a titolo di aumento per la continuazione, avendo a base la pena inflitta con la predetta sentenza, la pena di mesi otto di reclusione, così determinando la pena complessiva in anni due e mesi tre di reclusione, e revocava per l’effetto il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto con la sentenza impugnata; riduceva inoltre la pena inflitta alla M. a mesi otto di reclusione; confermando nel resto la sentenza di primo grado.

3. Osservava la Corte di appello che doveva ritenersi infondata la pretesa della C. di vedersi riconosciuta l’esimente dello stato di necessità in relazione alle dedotte e non dimostrate attenzioni di tipo sessuale del padre verso il figlio, posto che in ogni caso tale timore non avrebbe potuto giustificare una condotta di sottrazione del figlio alla reperibilità sia del padre sia degli organi giurisdizionali.

Quanto alla M., il suo concorso nella sottrazione del nipote si ricavava logicamente dalla circostanza che essa si era resa irreperibile contestualmente alla figlia e dal costante protrarsi di tale condizione sin dal lontano anno 1999. 4. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate.

5. Il difensore della C., avv. Fava Antonio, denuncia:

5.1. Erronea applicazione della legge penale in punto di procedibilità, non potendo l’imputata, in mancanza di tempestiva querela (proposta solo in data 30 aprile 2002), essere ritenuta ulteriormente punibile dopo che, per la iniziale sottrazione del minore, era stata condannata dal Tribunale di Roma con sentenza in data 4 dicembre 2001, depositata il 3 gennaio 2002, con estratto contumaciale notificato il 21 gennaio 2002, data dalla quale, al più tardi, decorreva il termine di tre mesi di cui all’art. 124 c.p..

5.2. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dello stato di necessità, anche sotto il profilo putativo, dato il timore dell’imputata che il marito ponesse in essere comportamenti illeciti nei confronti del figlio, circostanza che si basava su quanto affermato dal figlio, le cui dichiarazioni circa le attenzione sessuali del padre nei suoi confronti erano state documentate in una videocassetta.

6. Il medesimo avvocato, quale difensore della M., denuncia:

6.1. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 546 c.p.p., essendosi la Corte di appello sottratta ai dovere di rispondere alle argomentate deduzioni della difesa, con le quali si criticava la sentenza di primo grado per la mancanza di una dimostrazione del contributo causale, morale o materiale, che l’imputata avrebbe fornito all’azione di sottrazione del minore, tanto più che nulla indicava che l’imputata avesse convissuto con la figlia e il minore a partire dall’inizio della sottrazione di questo, e anzi sarebbe stato possibile accertare che la M. aveva risieduto in (OMISSIS).

6.2. Analoga violazione in punto di mancata verifica circa la rilevanza della prova prodotta dalla difesa, a sostegno della tesi della sussistenza di uno stato di necessità, consistita nel video in cui erano riportate le dichiarazioni del bambino, in cui si manifestava la sua ripulsa a convivere con il padre per le attenzioni sessuali che gli rivolgeva. Circostanza che, se accertata, avrebbe avuto un valore scagionante di particolare rilievo rispetto alla M., ingiustamente equiparata, invece, alla posizione della figlia, che era la sola destinataria del provvedimento del giudice civile circa l’affidamento del minore al padre.

6.3. Erronea applicazione dell’art. 165 c.p., in relazione alla statuizione di subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, punto sul quale erano state sollevate specifiche critiche per nulla considerate dalla Corte di appello.

6.4. Eccessività della pena inflitta in relazione ai parametri di cui all’art. 133 c.p..
Motivi della decisione

1. Il ricorso di C.P. è infondato.

1.1. E’ infondata la eccezione di intempestività della querela, in quanto, come rilevato dalla Corte di appello, questa non si fondava sulla medesima perdurante condotta per la quale la C., per il periodo di tempo precedente, aveva riportata condanna in data 4 dicembre 2001, ma su ulteriori fatti appresi, emergenti dalle più recenti indagini della Squadra mobile di Roma.

E’ poi il caso di sottolineare che non ha valore la remissione di querela, fatta pervenire a questa Corte in prossimità della odierna udienza, proposta da B.F., atteso che la procedibilità per il reato deriva dalla querela sporta dal padre B.L., all’epoca unico genitore esercente la potestà parentale sul minore, che l’aveva proposta essendo titolare del relativo diritto, a norma dell’art. 574 c.p..

1.2. La deduzione circa la configurabilità di uno stato di necessità putativo, in considerazione della rappresentazione fatta alla madre dal figlio circa le attenzioni sessuali del padre, è da ritenere infondata.

Va ricordato infatti che lo stato di necessità, per valere come causa di giustificazione, anche putativa, richiede il presupposto della inevitabilità del pericolo e della inevitabile adozione di una condotta di per sè penalmente rilevante che sia proporzionata al pericolo stesso.

La Corte di appello, e più ampiamente il giudice di primo grado, ha esattamente osservato che anche a volere ammettere che l’imputata nutrisse dei timori circa l’atteggiamento del padre nei confronti del figlio, stando a quanto, a suo dire, da questo riferitole, essa ben avrebbe potuto intraprendere iniziative rispettose della legge, anche di tipo urgente, per scongiurare i pericoli da lei paventati; non certo quella di sottrarre il figlio per lunghi anni al padre affidatario, facendo perdere ogni traccia di sè e del figlio sin dal lontano mese di giugno del 1999. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dell’imputata al pagamento delle spese del procedimento.

La C. va inoltre condanna a rifondere alla parte civile B.L. le spese sostenute in questo grado, che si determinano, in ragione dell’impegno difensivo, in complessivi Euro 3.000, oltre spese generali e accessori di legge.

3. Diversamente è da dire per il ricorso della M..

I giudici di merito ritengono provato il concorso di essa nella sottrazione del minore osservando succintamente che essa si era resa irreperibile contestualmente alla figlia sin dal 1999, offrendo un sostegno quanto meno morale alla sua condotta illecita.

Ma la difesa, nell’atto di appello, aveva dedotto che nessun elemento concreto, a parte quello della sopravvenuta irreperibilità della M., era stato evidenziato per sostenere l’assunto di un suo contributo, morale o materiale che fosse, nel reato contestato, non essendo sufficiente ipotizzare una mera adesione morale da parte di essa; e per di più che nessun dato processuale sosteneva l’affermazione che la M. avesse convissuto con la figlia e il nipote per tutto il tempo a partire dall’anno 1999, sostenendosi anzi che l’imputata aveva in realtà risieduto in (OMISSIS) e, da ultimo, a partire dal (OMISSIS), sicchè non poteva affatto dirsi provato che essa fosse scomparsa contestualmente alla figlia e che abitasse con lei.

A tali puntuali rilievi la Corte di merito non ha dato alcuna risposta, essendosi essa limitata a replicare in sostanza le sbrigative considerazioni del primo giudice.

4. Si impone pertanto l’annullamento della sentenza nei confronti della M., dovendo altra sezione della Corte di appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio, colmare le lacune motivazionali sopra evidenziate, in particolare dando pertinente risposta alle deduzioni svolte dall’imputata nell’atto di appello.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di M.L. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio.

Rigetta il ricorso di C.P. che condanna al pagamento delle spese processuali e al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile B.L., complessivamente liquidate in Euro 3.000, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 27-01-2011) 25-02-2011, n. 7512 Sospensione condizionale revoca

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Svolgimento del processo

1. E’on ordinanza del 12.1.2010 il Tribunale di Teramo revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena a G. G., concesso con sentenze Tribunale di Teramo 2.12.1999 e 17.3.2000, in ragione del fatto che la medesima era stata condannata con sentenza Corte Appello l’Aquila del 25.5.2007 per reati commessi il (OMISSIS), alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e perchè il beneficio che era stato concesso con la seconda sentenza dal tribunale di Teramo non avrebbe potuto conseguire, in quanto la pena inflitta – cumulata a quella inflitta con la prima sentenza – superava i limiti di legge;

2. Avverso detta ordinanza interponeva ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre violazione degli artt. 163, 164 e 168 c.p., nonchè dell’art. 674 c.p.p.. In particolare viene rilevato che l’aver concesso indebitamente la sospensione condizionale della pena non può trovare in sede di esecuzione – una volta che la sentenza è passata in giudicato – emenda con la revoca, a cui osterebbe l’intangibilità del giudicato. Viene quindi chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Pg ha chiesto di rigettare il ricorso, considerato che ai sensi dell’art. 168 c.p., comma 3, introdotto con L. n. 128 del 2001, prevede che si possa revocare il beneficio quando sia stato concesso in violazione dell’art. 164 c.p., comma 4, e che lo possa fare il giudice dell’esecuzione, a condizione che la sentenza, che abbia illegittimamente concesso il beneficio, sia divenuta irrevocabile dopo l’entrata in vigore della legge menzionata.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in due occasioni alla ricorrente poteva e doveva essere revocato. Il beneficio concesso con sentenza Tribunale di Teramo 2.12.1999, irrevocabile il 7.1.2000, andava revocato a seguito dell’intervenuta condanna della G. con sentenza Corte d’Appello L’Aquila in data 25.5.2007, per reato commesso il 26.5.2000, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione : trattandosi di reato commesso nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio, opera il disposto dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 1. Il beneficio concesso con sentenza Tribunale di Teramo – sez. Giulianova – del 17.3.2000, diventata definitiva il 22.9.2000, è stato correttamente revocato in ossequio al disposto dell’art. 168 c.p., comma 1, n. 2, avendo la G. riportato condanna inflitta dalla Corte d’appello di L’Aquila, per delitto anteriormente commesso (il (OMISSIS)), a pena (anni due e mesi otto di reclusione) che cumulata a quella inflitta dal tribunale di Teramo, sezione Giulianova, supera i limiti di cui all’art. 163 c.p.. Ineccepibile è stata dunque l’applicazione delle norme di legge.

La prospettazione difensiva, secondo cui la revoca del beneficio andrebbe letta in termini di emenda di precedenti errori, non è assolutamente corretta, avendosi riguardo ad intervento in sede di esecuzione, resosi necessario per la sopravvenuta condanna dell’interessata (nel 2007), per fatti commessi nel 2000, condanna che ovviamente non poteva esser nota ai giudici della cognizione che concessero il beneficio, in un momento storico in cui ne ricorrevano i presupposti.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, giusto il disposto dell’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.