Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-04-2012, n. 6027 Mansioni e funzioni

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Svolgimento del processo

M.S. conveniva in giudizio presso il Tribunale del lavoro di Ragusa l’AMIU (Azienda municipalizzata Igiene urbana di Vittoria) esponendo di aver operato alle dipendenze di questa svolgendo in concreto mansioni proprie di Direttore in occasione di assenze dei titolari o nei casi di vacatio dei relativi ruoli e comunque per periodi superiori ai tre mesi. Chiedeva il riconoscimento della qualifica superiore ed il relativo trattamento economico.

Con sentenza del 23.4.2004 il Tribunale di Ragusa dichiarava il diritto del M. alla qualifica di Direttore dell’Amiu di Vittoria ed al corrispondente trattamento economico dal 1.3.1992.

Sull’appello della Amiu la Corte di appello di Catania, con sentenza del 10.1.2008 e in parziale riforma dell’appellata sentenza, rigettava la domanda del M. relativa al riconoscimento della chiesta qualifica dirigenziale, confermando nel resto l’impugnata sentenza.

La Corte territoriale rilevava, sulla base del sistema normativo vigente e dello statuto aziendale, la piena operatività della regola del concorso pubblico e quindi la non operatività dell’art. 2103 c.c., in relazione alla mansione di Direttore rivendicata. Circa le differenze retributive la Corte riteneva che le stesse spettassero alla luce delle dichiarazioni rese dai testi circa le mansioni svolte dal ricorrente, effettivamente proprie della qualifica di Direttore;

lo stesso era stato per tale attività anche condannato in sede penale. Fondamento di tale attribuzione era non solo l’art. 2103 c.c. ma anche l’art. 36 Cost..

Ricorre l’Amiu con tre motivi, resiste il M. con controricorso, le parti hanno proposto memorie difensive.

Motivi della decisione

L’AMIU ha proposto tre motivi; con il primo si allega la violazione di legge per violazione degli artt. 101, 112 c.p.c., art. 183 c.p.c., comma 4, anche in relazione all’art. 24 Cost.. L’art. 36 Cost., non era mai stato invocato da parte del M..

Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione: non era stata provata e motivata la prevalenza delle mansioni di Direttore sulle altre mansioni svolte dal M..

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c.: non si era motivato circa l’effettivo rilievo delle dichiarazioni rese dai testi P. e S., già giudicate irrilevanti in primo grado. Non vi era stato quel vaglio critico in ordine alle dichiarazioni testimoniali specificamente richiesto nei motivi di appello.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività così come eccepito dal parte della difesa dell’intimato M..

Risulta dagli atti che il ricorso in cassazione è stato notificato il 23.2.2008 (con richiesta di notifica lo stesso giorno), mentre la sentenza impugnata è stata pubblicata il 21.2.2008; – pertanto si è notificato (e si è richiesta la notifica) del ricorso in cassazione dopo la scadenza del termine annuale così come determinato ex art. 155 c.p.c.. Il 21.2.2009 risulta essere un sabato, ma le modifiche introdotte con la L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. f, per cui – anche per quanto riguarda la giornata del sabato – si deve applicare la regola per cui il termine viene spostato al giorno feriale successivo, operano solo per i procedimenti instaurati successivamente al 1.3.2006 (nel caso di specie il procedimento è stato instaurato il 1998); la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 3, ha stabilito, poi, che la detta disposizione si applichi anche ai giudizi pendenti alla data del 1.3.2006, ma alla stessa non può essere dato un rilievo retroattivo in mancanza di elementi in tal senso (ex art. 11 preleggi, comma 1) e pertanto non può applicarsi a quei termini che risultino già scaduti, come nel caso in esame, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte che ha univocamente affermato: "vero è che il Legislatore è nuovamente intervenuto nella materia in esame, disponendo, alla L. n. 269 del 2009, art. 58, comma 3, che l’art. 155 c.p.c., commi 5 e 6 si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data del 1 marzo 2006;

ma tale disposizione – come anche la dottrina non ha mancato di considerare – deve essere interpretata in conformità al precetto di cui all’art. 11 disp. gen., comma 1, cioè nel senso di disporre solo per l’avvenire, stante l’assenza di qualsiasi espressione che possa sottintendere una volontà di interpretazione autentica della precedente disposizione transitoria e, quindi, un automatico effetto retroattivo, conseguendone che la norma potrà trovare applicazione soltanto per il futuro, e cioè, trattandosi di norma diretta a regolare comportamenti processuali, con riferimento all’osservanza di termini, relativi a procedimenti pendenti al 1 marzo 2006, in scadenza dopo la data della sua entrata in vigore, e non già a termini che a tale data risultino già scaduti (cfr. Cass. n. 15636 del 2009, cit.). E mette conto osservare, al riguardo, che tale scadenza si verifica "di fatto", non potendo quindi assumere rilievo che la decadenza non sia stata ancora riscontrata nel giudizio con la eventuale pronuncia di inammissibilità, che ha solo un effetto dichiarativo di un fatto già verificatosi, quale, nella specie, la formazione del giudicato interno (Cass. n. 6212/2010; cfr. anche cfr.

Cass., n. 15636/2009). Conseguentemente al momento di entrata in vigore dell’art. 58 il termine annuale di impugnazione era scaduto essendo ancora inoperante la norma che prevede anche per il sabato la prorogalo dei termini al lunedì successivo per procedimenti come quel lo in esame.

Si deve conseguentemente dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vano liquidate come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:

Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 50,00 per esborsi e per onorari di avvocato in Euro 3.000,00 oltre IVA, CPA e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 19-12-2011, n. 3226

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 2030/2011 depositata in data 29.07.2011 il Tribunale ha disposto l’ottemperanza dei seguenti decreti ingiuntivi: a) decreto ingiuntivo n. 324/09 – n. 539/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 28.05.2009, spedito in formula esecutiva il 16.10.2009, notificato in tale forma il 09.11.2009 e non oggetto di opposizione, con il quale il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 122.645,67 oltre gli accessori, come indicati nel decreto; b) decreto ingiuntivo n. 327/09 – n. 542/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 28.05.2009, spedito in formula esecutiva il 16.10.2009, notificato in tale forma il 09.11.2009 e non oggetto di opposizione, con il quale il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 286.546,40 oltre gli accessori, come indicati nel decreto; c) decreto ingiuntivo n. 581/09 – n. 962/09 r.g. emesso dal Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Distaccata di Saronno il 13.10.2009, spedito in formula esecutiva il 01.02.2010 e notificato in tale forma il 26.02.2010 e non oggetto di opposizione, con il quale il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 17.504,53 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

A tal fine il Tribunale ha nominato il Prefetto di Napoli quale Commissario ad acta, con facoltà di delega ad altri funzionari dell’Ufficio di appartenenza.

Con successive note, il Commissario ad acta delegato – dottor Giuseppe Chianese, Funzionario Economico in servizio presso la Prefettura di Napoli – ha riferito in ordine all’attività svolta ai fini dell’ottemperanza e con atto depositato in data 21.11.2011 ha attestato l’integrale pagamento delle somme dovute in base al decreti ingiuntivi n. 327/09 e n. 581/09, mentre in relazione al decreto ingiuntivo n. 324/09 ha dichiarato che una parte dell’importo non è stato ancora versato.

Al fine di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, il Tribunale ritiene opportuno assegnare un nuovo termine per il completamento dell’ottemperanza da parte del Commissario, mediante l’effettuazione dei pagamenti residui e previa verifica del perdurante inadempimento dell’amministrazione.

Ne deriva il differimento della trattazione ad altra camera di consiglio – individuata in dispositivo – nonché la necessità di richiedere al Commissario ad acta una specifica relazione che dia conto dello stato della procedura in relazione alle somme non ancora corrisposte e delle operazioni compiute per l’integrale soddisfazione della società creditrice.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando,

a) dispone affinché il Commissario ad acta provveda al completamento dell’ottemperanza, mediante l’effettuazione dei pagamenti residui;

b) fissa per il prosieguo del giudizio la Camera di Consiglio del 29.02.2012 ad ore di rito;

c) dispone che il Commissario ad acta depositi una relazione sullo stato dell’ottemperanza almeno dieci giorni prima della camera di consiglio suindicata;

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 20-06-2012, n. 10138 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

P.C., dirigente della USL (OMISSIS) Palermo, negli anni 1986 e 1987, fu incaricato da parte del Commissario straordinario della stessa Usl, di compiti di ufficiale rogante per i contratti conclusi dalla Usl con partecipazione personale, nella misura del 75%, alla ripartizione dei diritti di segreteria incassati.

Le delibere, successivamente, furono revocate in autotutela e, con atto deliberativo n. 920 del 5.10.1993, la Usi dispose il recupero delle somme percepite dal P. per la sua attività di ufficiale rogante.

Quest’ultimo propose ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Sicilia – sede di Palermo il quale, con sentenza del 6.3.2003, lo rigettò.

Ad eguale conclusione pervenne il consiglio di giustizia amministrativa per la regione Sicilia che, con sentenza del 2.12.2010, rigettò l’appello proposto dal P. ritenendo corretta l’iniziativa recuperatoria della USL. Rilevò, a tal fine, che la norma sulla imposizione ai Comuni della stipula in forma pubblica, con riscossione dei diritti di segreteria, non potesse applicarsi alle Usl, con la conseguente illegittimità della delibera del 1987 che, invece, consentiva una tale riscossione e la correttezza, quindi, della sua revoca, con recupero delle somme, come disposto.

P.C. ha proposto ricorso per cassazione, al quale resistono con controricorso l’Assessorato Sanità della Regione Sicilia e la Gestione Stralcio dell’Azienda USL di Palermo.

Motivi della decisione

Preliminarmente va respinta la richiesta di rinvio, non prospettando il ricorrente a sussistenza di una concreta definizione transattiva della vicenda sostanziale.

La documentazione allegata ai fini del rinvio, infatti, fa riferimento soltanto alla necessaria acquisizione documentale, da parte dell’Avvocatura dello Stato, per potere esprimere il proprio parere sulla proposta transattiva avanzata dall’odierno ricorrente.

Il ricorso proposto "per motivi inerenti alla giurisdizione", senza rubrica e senza articolazione di motivo, è volto a denunciare quale eccesso di potere ai danni del giudice ordinario il fatto che sia stata disposta una azione di ripetizione di indebito sine titulo.

Il giudizio promosso – secondo la tesi del ricorrente – si fonda sulla ingiusta pretesa di recupero da parte della Usl – la cui legittimazione attiva si censura – di somme allo stesso corrisposte quale ufficiale rogante per i contratti conclusi dalla Usl.

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

Anche a prescindere dal difetto della necessaria articolazione di specifici motivi di censura avverso la sentenza impugnata, infatti, la questione relativa al difetto di giurisdizione prospettata in questa sede, risulta coperta dal giudicato implicito.

L’attuale ricorrente, infatti, avverso il recupero delle somme da parte USL, propose ricorso al tribunale amministrativo regionale che lo rigettò.

Ad eguale conclusione pervenne il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, che rigettò l’appello proposto dal P. fondato sull’eccesso di potere e violazioni di legge.

Ritenne la correttezza della iniziativa recuperatoria da parte della USL, posto che la norma sulla imposizione ai comuni della stipula in forma pubblica, con riscossione dei diritti di segreteria non era applicabile alle Usl; con la conseguente illegittimità della delibera del 1987 che, invece, consentiva tale riscossione, e della correttezza della revoca e del recupero deliberato a carico del P..

Con il presente ricorso, il P. contesta la giurisdizione del giudice amministrativo, ma una tale censura non risulta essere stata avanzata con i motivi dell’appello proposto – contro la sentenza del tribunale amministrativo regionale che aveva pronunciato nel merito – al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana;

con la conseguente formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione.

A tal fine, deve ribadirsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche dopo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 37 c.p.c. (S.U. 9.10.2008 n. 24883), che ne ha delineato l’ambito applicativo in senso restrittivo, la questione di giurisdizione può essere sempre sollevata, anche in relazione alla sentenza di appello, quando una delle parti (non importa quale) abbia sollevato tempestivamente la questione stessa con i motivi di appello.

Infatti, la portata dell’art. 37 c.p.c., riacquista la sua massima espansione quando il tenore della decisione (che attenga al rito o al merito, o ad entrambi) sia tale da escludere qualsiasi forma di decisione implicita o esplicita sulla giurisdizione (S.U. 9.10.2008, n. 24883 e segg.; v. anche S.U. 29.3.2011, n. 7097) , ovvero quando la questione sia emersa entro i limiti cronologici consentiti.

Diversamente, è precluso l’esame, da parte delle Sezioni Unite, della questione di giurisdizione se la parte, poi ricorrente in cassazione, non abbia proposto specificamente appello principale od incidentale avverso la decisione implicitamente affermativa della potestas judicandi, adottata dal primo giudice (nella specie la sentenza con la quale il TAR per la Sicilia aveva rigettato la impugnazione del P.).

Ciò che, nel caso in esame, non è avvenuto per la mancata impugnazione, sia da parte dell’appellante con l’appello principale, sia, eventualmente, dall’appellato con appello incidentale condizionato, della questione di giurisdizione, implicitamente risolta in senso affermativo dal primo giudice con l’esame del fondo del ricorso, ed il suo rigetto (v. anche S.U. 9.11.2011 n. 23306).

Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 4.000,00 di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 24 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2012) 12-09-2012, n. 35011

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Svolgimento del processo

1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado con la quale B.F. fu dichiarato responsabile del delitto di ricettazione per avere acquistato o comunque ricevuto un assegno, tratto su conto corrente della Cassa di risparmio di Ascoli Piceno per un importo di Euro 950, sottratto da ignoti a A.E. il (OMISSIS).

In particolare, B.F. consegnò l’assegno a P. G. in pagamento di un orologio; posto all’incasso da P., l’assegno è risultato protestato perchè privo di provvista.

Per La Corte di merito, vi è certezza del possesso dell’assegno da parte di B. e non vi è, però, alcun elemento che egli possa essere stato l’autore del furto; la circostanza che B. fosse amico di A.E. e, per tal motivo, frequentasse la sua abitazione, non sarebbe elemento che possa provare che sia stato lo stesso B. autore del furto dell’assegno.

I molteplici precedenti per reati contro il patrimonio, non possono, ad avviso del giudice d’appello, da un lato, ricondurre il fatto all’ipotesi di particolare tenuità ex art. 648 cpv c.p. e, dall’altro, comportare l’applicazione delle attenuanti generiche; per tale motivo, va confermata la pena di due anni di reclusione Euro 800,00 di multa.

2. La difesa propone ricorso e deduce:

-Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 648 c.p., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione all’omessa ed erronea valutazione e travisamento della prova ed erronea applicazione dell’art. 192 e art. 533 c.p.p., comma 1.

Gli elementi acquisiti agli atti – quali il rapporto di amicizia con A.E., la frequentazione della sua abitazione da parte di B. e il breve tempo trascorso tra la sottrazione e l’accertamento del possesso dell’assegno -anche in mancanza di confessione dell’imputato, avrebbero dovuto comportare ragionevolmente la diversa qualificazione del fatto come furto.

Avrebbe dovuto essere applicata la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, poichè la testimonianza di A.E. non forniva elementi tali da configurare il fatto come ricettazione e, per tal motivo, avrebbe dovuto ritenersi che fosse stato B. a sottrarre l’assegno.

La diversa qualificazione di furto comporta la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Questa Corte si è più volte espressa nel senso che il semplice possesso della refurtiva può ritenersi idoneo a provare che il detentore sia autore della sottrazione qualora concorrano altri elementi fra cui quello temporale, atti ad escludere la provenienza del possesso da altra fonte (Sez. 5^, 20 gennaio 2010, dep. 21 maggio 2010, n. 19453; Sez. 17 ottobre 2005 dep. dep. 30 novembre 2005, n. 43389).

In applicazione di tale principio, tenuto conto che B. era amico della persona offesa e frequentasse la sua abitazione nonchè che l’assegno fu negoziato per l’acquisto di un orologio pochi giorni dopo la sottrazione e, circostanza decisiva, fu protestato per essere privo di provvista, è da ritenere che B. sia stato l’autore del furto, commesso in epoca anteriore e prossima alla sua negoziazione avvenuta il 12 agosto 2002.

Non risultando elementi che possano configurare circostanze aggravanti, deve ritenersi che sia decorso il tempo di prescrizione del reato di furto (punito con pena massima di sei anni), in applicazione della disciplina introdotta con la novella del 2005, tenuto conto che la condanna in primo grado è del 13 luglio 2010, in epoca successiva all’entrata in vigore della nuova disciplina della prescrizione.

Il tempo "necessario a prescrivere" il reato è quello previsto dall’art. 157 c.p.p., nel testo modificato dalla novella 2005 e ciò comporta che "il reato è estinto per prescrizione" qualora sia "decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale" e, "se si tratta di delitti", comunque un tempo non inferiore a sei anni, ancorchè puniti con pena inferiore (Sez. un., 29 ottobre 2009, dep. 10 dicembre 2009, n. 47008).

Il delitto di furto, punito con la pena massima di sei anni, è stato consumato in epoca anteriore e prossima al 12 agosto 2002 e tale è il dies a quo di decorrenza dei sei anni; in tal modo, il tempo di prescrizione sarebbe dovuto scadere nell’agosto 2008.

Sennonchè, vi è stata l’interruzione del corso della prescrizione e ciò ha comportato, a norma dell’art. 160, comma 1, e art. 161 c.p., l’aumento di un quarto. Per effetto di tale aumento, il tempo complessivo di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi e la nuova scadenza va così fissata il febbraio 2010.

Dall’esame degli atti processuali trasmessi, risultano sospensioni non computabili nel tempo di prescrizione per la durata di sessanta giorni.

Nonostante l’interruzione del corso della prescrizione, per il cui effetto il periodo ordinario è aumentato a sette anni e sei mesi e la sospensione per ulteriori sessanta giorni, il delitto di furto si è, comunque, estinto per prescrizione il 30 aprile 2010 e, cioè, in epoca anteriore alla sentenza d’appello, pronunciata il 7 ottobre 2011.

2.In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè, qualificato il fatto come furto non aggravato, il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.

Qualificato il fatto come furto (art. 624 c.p.), annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.

Cosìdeciso in Roma, il 6 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.