Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 18-03-2011, n. 6286 Licenziamento disciplinare

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 9 gennaio 2007, la Corte d’Appello di Torino accoglieva parzialmente il gravame svolto dal Consorzio per lo Sviluppo dell’Elettronica e dell’Automazione (CSEA) contro la sentenza non definitiva di primo grado che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato in data 25.11.2002 ad O. F., ordinandone la reintegrazione, il risarcimento del danno dal licenziamento all’effettiva reintegra, oltre la condanna dell’INAIL all’indennizzo al lavoratore, D.Lgs. n. 38 del 2000, ex art. 13 per lesione dell’integrità psicofisica del 10%; e contro la sentenza definitiva che aveva condannato la società al risarcimento dei danni, biologici e morali patiti dal lavoratore a cagione del mobbing subito nell’ambiente di lavoro.

2. La Corte territoriale puntualizzava che O. veniva licenziato a seguito di contestazione disciplinare riferita a due episodi attinenti, il primo, all’asportazione di maniglie di chiusura dei rubinetti degli scarichi a deflusso rapido dei bagni antistanti la segreteria della sede scolastica presso cui prestava servizio; il secondo, all’imbrattamento, con disegni osceni, di un muro interno dell’Istituto scolastico. Per il giudice di prime cure, del primo episodio non era stata fornita alcuna prova dell’addebito, mentre del secondo, la dimostrazione indiziaria del fatto, unitamente alle peculiari condizioni di salute dell’insegnante, provocate dalla condotta del consorzio, non era sufficiente a fondare la sanzione disciplinare di massima gravità. 3, A sostegno del decisum la Corte territoriale riteneva:

il secondo episodio, sufficiente a fondare il giudizio di responsabilità disciplinare all’esito dell’istruttoria testimoniale nel corso della quale era risultato provato, in misura ragionevolmente certa, l’imbrattamento con disegno volgare del muro dell’Istituto scolastico;

ragionevole il lasso temporale, tra l’episodio e la contestazione (un mese e tredici giorni), ispirato ad atteggiamento scevro da volontà persecutoria e accanimento, tenuto conto delle condizioni di salute del professore, avendo proceduto alla contestazione formale del licenziamento solo dopo il secondo episodio (l’asportazione delle maniglie dei bagni); indubbia la proporzione tra condotta e gravità, tenuto conto della condotta di mobbing di cui era stato fatto oggetto, per l’oggettiva indiscussa gravità dell’addebito, tenuto conto del ruolo di educatore assolto dal docente, non infirmato dalla patologia da cui era affetto, un disturbo distimico, al quale erano estranee manifestazioni deliranti, maniacali o aggressive, inidoneo a giustificare un danneggiamento insensato e incivile dei locali scolastici ove operava;

la gravità dell’episodio rendeva superfluo l’esame del primo addebito e non poteva consentire la prosecuzione dell’attività di docente, onde la legittimità, sotto il profilo della proporzionalità, della sanzione espulsiva; quanto al mobbing, l’emarginazione lavorativa del professore, con totale esclusione dall’attività didattica fin dal 1998, non era stata affatto scriminata dalle condizioni di esubero del personale in cui il Consorzio si era trovato ad operare in quegli anni, onde la valutazione di gravità dell’inadempimento del Consorzio;

infine, l’entità del danno del 10% appariva congrua tenuto conto delle terapie antidepressive alle quali il docente si era dovuto sottoporre a cagione del progressivo demansionamento e che la patologia era già in atto, con la sua incidenza negativa, ancor prima dell’adozione del provvedimento espulsivo.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, O. F. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due morivi.

Il Consorzio, in persona del legale rappresentante pro tempore; ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso, e ha proposto ricorso incidentale fondato su un unico motivo. L’INAIL ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti dell’Istituto per essersi formato il giudicato sulla domanda proposta da O. nei confronti dell’Istituto medesimo. O. ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso incidentale perchè proposto oltre lo spirare del termine annuale di impugnazione.
Motivi della decisione

5. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perchè proposti avverso la medesima sentenza.

6. Con i due motivi, unitariamente trattati, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 300 del 1970, art. 7 (art. 360 c.p.c., n. 3) e omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso del giudizio ( artt. 115 e 116 c.p.c.). L’illustrazione dei motivi si conclude con la formulazione finale di tre quesiti di diritto,con i quali si chiede alla Corte dire se non sia vero che il Giudicante: 1) a fronte di una pluralità di contestazioni poste a base del provvedimento di licenziamento impugnato, ai fini della valutazione dell’effettiva sussistenza delle violazioni imputate, e dell’attendibilità delle stesse, debba prendere in esame tutte le contestazioni mosse; 2) ai fini dell’accertamento dei fatti di causa, debba tenere, conto delle complessive risultanze istruttorie emerse nel corso del giudizio, ed in particolare di quelle relative alla situazione ambientale nell’ambito della quale i fatti contestati sarebbero avvenuti; 3) accertata, nell’ambito del giudizio, la situazione illecita di pressioni psicologiche ed ambientali alle quali il lavoratore è stato sottoposto dal datore di lavoro al fine di costringerlo alle dimissioni dal posto di lavoro, debba tenere conto di tali risultanze ai fini di accertare la veridicità dei fatti addebitati e delle testimonianze rese da altri dipendenti dell’azienda.

7. I quesiti così formulati ineriscono non alla censura di violazione di legge ma ad una diversa valutazione giudiziale delle risultanze processuali e sono, pertanto, avulsi dal vizio denunciato di violazione di legge, sicchè non vi è corrispondenza tra la parte espositiva del motivo e il quesito di diritto. Nè, peraltro, il vizio motivazionale si conclude con il mento di sintesi.

8. Rileva il collegio l’inammissibilità dei motivi del ricorso principale per violazione delle prescrizioni di cui all’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis. A norma della prima parte dell’articolo citato nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. da 1) a 4), l’illustrazione di ciascun motivo del ricorso per cassazione deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Considerato che i due motivi unitariamente trattati ricadono indubbiamente nell’ambito di operatività della disposizione richiamata, deve rilevarsi che i quesiti formulati a conclusione dei medesimi risultano chiaramente inidonei alla luce dei criteri che questa Corte ha già avuto occasione di precisare.

9. Il quesito di diritto che il ricorrente ha l’onere di formulare, ai sensi della citata disposizione del codice di rito deve essere proposto in modo tale che la Corte possa rispondervi semplicemente con un sì o con un no. Ne consegue che è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell’ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate (Cass. 1906/2008).

10. Si è anche osservato che il ricorrente deve necessariamente procedere all’enunciazione di un principio di diritto diverso da quello posto a base della decisione impugnata e che, quindi, il quesito non può risolversi in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo o nell’interpello della Corte di cassazione in ordine alla fondatezza della censura illustrata nello svolgimento del motivo, ma deve porre la medesima Corte in condizione di rispondere ad esso con l’enunciazione di una regala iuris, in quanto tale suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (ex multis Cass. S.U. 25117/2008, Cass. 3519/2008; Cass. 19892/2007, 11535/2008, 16569/2008).

11. Nella specie, 1 quesiti non propongono nè la sintesi logico – giuridica della questione, nè l’errore di diritto assentamente compiuto dal giudice di merito, nè la regola da applicare; in definitiva, non lambiscono in alcun modo la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (ex multis Cass. 8463/2009; Cass. 4044/2009).

12. I motivi sono, peraltro, inammissibili anche per il denunciato vizio motivazionale. Questa Corte regolatrice, alla stregua della già citata formulazione dell’art. 366 bis c.p.c., è fermissima nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, per le censure previste dall’art. 360 c.p.c., n. 5 allorchè, cioè, il ricorrente denunzi la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione. Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Nè è sufficiente che tale fatto sia esposto nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, atteso che è indispensabile che sia indicato in una parte, del motivo stesso a ciò specificamente e riassuntivamente destinata.

Conclusivamente, allorchè nel ricorso per cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in mento ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (in argomento, ex multis, Cass. 27680/2009, 8897/2008; SU 20603/2007).

13. Alla dichiarata inammissibilità del ricorso principale segue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo (ex multis, Cass. 6937/2007), assorbita la valutandone di inammissibilità, del controricorso a ricorso incidentale, trasmesso a mezzo fax in difetto delle forme e condizioni prescritte dall’art. 151 c.p.c. (cfr., in tema Cass., SU, 9151/2008).

14. Conclusivamente, il ricorso principale va dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale deve essere dichiarato inefficace. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese fra le parti costituite. Nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese processuali nei confronti dell’INAIL, evocato nel giudizio di legittimità solo perchè parte nei precedenti gradi di merito.
P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi; dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale; spese compensate tra O. e CSEA; nulla spese nei confronti dell’INAIL. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2010.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-04-2011, n. 8748 Ricorso

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Svolgimento del processo

Il Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A) propose opposizione, dal ricorrente qualificata ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso la procedura esecutiva per pignoramento presso terzi introdotta dalla società Carniello Ruggero & C. s.r.l., lamentando l’eccessività della somma indicata in precetto e l’impignorabilità delle somme e dei crediti oggetto di pignoramento poichè vincolati a finalità di pubblico interesse.

Il Tribunale di Treviso, con sentenza pubblicata il 4 maggio 2006, ha accolto l’opposizione per entrambi i motivi e, per quel che rileva nella presente sede, ha dichiarato l’impignorabilità dei beni oggetto di pignoramento presso terzi notificato in data 18/19.2.2004 dalla società Carniello Ruggero & C. s.r.l..

Avverso la sentenza del Tribunale di Treviso quest’ultima società propone ricorso straordinario per cassazione a mezzo di un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.. Si difende il C.R.A. con controricorso.
Motivi della decisione

Il presente ricorso per cassazione è soggetto, quanto alla formulazione dei motivi, al regime dell’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 ed abrogato dalla L. 18 giugno 2008, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), applicabile in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (4 maggio 2006).

L’unico articolato motivo di ricorso, col quale si denuncia il vizio di violazione di legge, con riguardo all’art. 617 c.p.c., è inammissibile per difettosa formulazione dei quesiti di diritto.

I quesiti di diritto sono formulati nei seguenti termini:

"a) l’accertamento della qualificazione dell’azione proposta dall’Istituto opponente (oggi C.R.A.) come esposta ai punti B.2-B.3- B.4-B.5 dell’atto di opposizione del 26.03.2004 -in relazione al dedotto motivo di ricorso – compiuta dal Tribunale di Treviso con sentenza n. 1096/06;

b) in caso di mancata qualificazione dell’opposizione (se all’esecuzione o agli atti esecutivi) da parte del primo Giudice, la sua qualificazione giuridica da parte di questa ecc.ma Corte;

c) in base a tale qualificazione, la verifica della tempestività dell’opposizione formulata dall’Istituto Sperimentale per la Viticoltura (successivamente assorbito ex D.Lgs. n. 454 del 1999 dal C.R.A.) in relazione al disposto dell’art. 617 cod. proc. civ., nella versione previgente all’entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52 – per appurare se risultava ammissibile, o se doveva essere rigettato perchè inammissibile in quanto tardivo, lo specifico motivo di opposizione di impignorabilità dei beni – e conseguentemente accertare la erroneità della sentenza n. 1096/06".

Il secondo quesito si risolve nell’affermazione di un principio generalmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla qualificazione dell’opposizione ai fini dell’individuazione del rimedio esperibile: esso, per come formulato, non è evidentemente finalizzato ad evidenziare un errore di diritto della sentenza impugnata.

Il primo ed il terzo quesito sono formulati in termini tali da non consentire a questa Corte l’individuazione dell’errore di diritto denunciato dal ricorrente con riferimento alla fattispecie concreta:

in particolare, non è esposta nè riassunta, ma solo richiamata con un rinvio agli atti del giudizio di merito, la causa petendi dell’opposizione (primo quesito) nè è esposta e nemmeno riassunta la censura che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, essendo desumibile dal tenore del terzo quesito soltanto l’esito del ricorso invocato dal ricorrente, vale a dire la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, non certo le ragioni sulle quali tale esito si dovrebbe fondare: nemmeno combinando i detti quesiti, gli stessi appaiono idonei all’enunciazione di una regula iuris applicabile anche in casi ulteriori rispetto a quello da decidere con la presente sentenza, poichè di tale caso e della questione che esso pone non è fornita alcuna valida sintesi logico-giuridica.

Avuto riguardo ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 26020 del 30 ottobre 2008, per la quale "Il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico- giuridica della questione, cosi da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da quesito la cui formulazione, ponendosi in violazione di quanto prescritto dal citato art. 366 bis, si risolve sostanzialmente in una omessa proposizione del quesito medesimo, per la sua inidoneità a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie") va perciò dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

In applicazione della regola della soccombenza, parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente Carniello Ruggero & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 2.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 08-03-2011, n. 451 polizia locale Rapporto di pubblico impiego

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v.to C. Rosato;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I ricorrenti sono dipendenti del Comune di Mesagne, inquadrati con qualifica di "Vigili urbani".

Con il ricorso in esame, dopo aver premesso di aver svolto frequentemente attività lavorativa senza fruire del riposo settimanale, formulano domanda risarcitoria, limitatamente al rapporto lavorativo intercorso fino al 30 giugno 1998 e nei limiti della prescrizione decennale, per le lesioni asseritamente subite alla propria sfera giuridica, sub specie di danno da usura psicofisica, danno alla salute e danno alla vita di relazione.

In via istruttoria, chiedono che il giudice adito voglia ordinare alla amministrazione comunale la produzione dei prospetti di servizio dai quali si evincerebbero le prestazioni da essi effettuate anche nel giorno di riposo settimanale, dichiarando essi di non averne la disponibilità.

A sostegno delle proprie ragioni deducono i seguenti motivi: Violazione dell’art. 36 Cost.; Violazione dell’art. 2109 c.c.; Violazione art. 2087 c.c.

Chiedono, infine, che il predetto danno venga liquidato nella misura della retribuzione spettante per tre giornate lavorative per ogni (giorno di) mancato o ritardato riposo settimanale o con diverso criterio, anche eventualmente in via equitativa.

Si è costituito in giudizio il Comune di Mesagne, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone pertanto la reiezione.

Alla pubblica udienza del 19 gennaio 2011 la causa è stata posta in decisione.

Dopo aver richiamato l’art. 36, comma 3, della Cost. (a norma del quale "il lavoratore ha diritto al riposo settimanale…. e non può rinunciarvi") e l’art. 2189, comma I°, c.c. (a norma del quale "il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica"), gli odierni ricorrenti evidenziano che la ratio delle predette disposizioni è quella di consentire al lavoratore il pieno recupero delle energie psicofisiche ed il soddisfacimento delle esigenze collegate alla vita familiare e sociale. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporterebbe al lavoratore conseguenze lesive da ricondurre al danno da usura psicofisica, al danno biologico e ad al danno alla vita di relazione.

La tesi dei ricorrenti non può essere condivida.

Anzitutto, occorre premettere che i ricorrenti non hanno fornito alcuna prova in ordine alla mancata fruizione del riposo settimanale, rimettendo al giudice adito l’acquisizione, in via istruttoria, dei prospetti di servizio, né si sono preoccupati di individuare analiticamente le lesioni patite né tantomeno il nesso eziologico tra i pregiudizi allegati ed il mancato riposo settimanale.

In proposito, il collegio fa rilevare che, in materia di diritti soggettivi, l’onus probandi incombe su chi sostiene il fatto costitutivo del suo diritto e che, nel caso di specie, (detto onere), riguardando lo svolgimento di prestazioni lavorative, concerne circostanze note ai pubblici impiegati che le deducono sicché non può applicarsi per esse il principio dispositivo con metodo acquisitivo.

Ciò detto, la pretesa azionata, oltre che sfornita di idoneo supporto probatorio, si rivela priva di fondamento sul piano giuridico.

L’art. 13 del D.P.R. 13 maggio 1987 n. 267 prevede espressamente che, per esigenze di funzionalità riconducibili alla copertura degli orari di servizio, gli enti locali possano istituire turni giornalieri di lavoro, caratterizzate dalla circolazione ciclica degli addetti in prestabilite articolazioni di orario. Peraltro, il medesimo articolo, al comma 7, prevede una maggiorazione tariffaria oraria del 20% per il lavoro prestato nei giorni festivi, precisando che la predetta maggiorazione sostituisce ogni altra indennità di turno.

Inoltre, il successivo art. 17 (rubricato "Riposo compensativo") del medesimo Decreto stabilisce testualmente: "Al dipendente che, per particolari esigenze di servizio, non usufruisce del riposo festivo settimanale, deve essere corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata del 20% con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro quindici giorni e comunque non oltre il bimestre successivo".

Sulla base delle disposizioni normative sopra richiamate, da tempo, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che:

a) l’ordinamento italiano non impone una rigorosa periodicità del riposo settimanale, prevedendone unicamente una tendenziale cadenza settimanale, derogabile tuttavia in presenza di regimi particolari, come quello legato alla turnazione del servizio disciplinata dall’art. 13 del D.P.R. n. 268/1987 (Tar Puglia, Bari, Sez. II, 17 marzo 2000 n. 1012; Tar Puglia, Bari, Sez. II n. 1027/2000);

b) il servizio di polizia municipale, dovendo essere svolto senza soluzione di continuità, giustifica la deroga al principio generale sancito dall’art. 11, comma 5, del D.P.R. n. 268/1987 e, pertanto, risulta fisiologicamente articolato in turni in modo da comprendervi anche i giorni festivi e domenicali (Tar Puglia, Bari, Sez. II n. 1027/2000);

c) non spetta ai vigili urbani, il cui servizio è normalmente articolato in turni, la maggiorazione stipendiale prevista dall’art. 17 del D.P.R. n. 268/1987 in favore dei dipendenti comunali che non hanno fruito del riposo settimanale o festivo infrasettimanale per particolari esigenze di servizio (Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007 n. 226; Consiglio di Stato, Sez. V, 23 gennaio 2007, n. 218; Consiglio di Stato, Sez. V 16 ottobre 2006 n. 6152).

Orbene, il Comune di Mesagne nel costituirsi in giudizio ha precisato che, nel caso di specie, i ricorrenti, cui pure è stato assicurato il riposo compensativo nel giorno successivo al turno festivo, hanno percepito sia la maggiorazione tariffaria di cui all’art. 13 del D.P.R. n. 268/1987, prevista per il personale turnista, sia (peraltro, indebitamente in base alla giurisprudenza sopra richiamata) la maggiorazione stipendiale prevista dall’art. 17 del medesimo D.P.R. per il personale che non ha fruito di riposo settimanale.

Tale circostanza non è stata contestata dai ricorrenti.

Stando così le cose, del tutto infondata è quindi ogni pretesa risarcitoria avanzata dagli odierni ricorrenti in quanto, da un lato, la programmazione di turni del personale di polizia municipale anche nei giorni festivi appare perfettamente coerente con le disposizioni normative sopra richiamate, dall’altro lato, i ricorrenti, pur essendovi onerati, non hanno fornito alcun elemento idoneo a comprovare il danno asseritamente subito (alla integrità psicofisica ed alla vita di relazione personale e familiare) per effetto della mancata fruizione del riposo settimanale nel giorno della domenica.

In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Mesagne, liquidate in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-03-2011) 28-03-2011, n. 12350Rinuncia all’impugnazione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso la sentenza 13/01/2010 della Corte di Appello di Palermo ha proposto ricorso O.M., il quale ha fatto pervenire successivamente in data 14/02/2011 una dichiarazione sottoscritta da lui e dal suo difensore di fiducia avv. Carmelo Cordaro di rinuncia alla impugnazione con conseguente declaratoria di irrevocabilità della sentenza.

Pertanto, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., lett. d), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., non risultando assenza di colpa del ricorrente nella proposizione del ricorso (Corte Cost. sent. n. 186/2000).
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 500,00 (Euro cinquecento) a favore della Cassa delle ammende.

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