Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 14811 Accertamento

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Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Belluno la società Manifattura Italiana srl. impugnava il provvedimento di diniego relativo al condono, circa il pagamento dell’Iva e relative sanzioni per il 1998, richiesto nel corso del giudizio di opposizione alla cartella di pagamento emessa a seguito della liquidazione dell’imposta in base alla prescritta dichiarazione, e ciò dopo che la contribuente aveva presentato quella integrativa.

Instauratosi il contraddittorio, l’ufficio contestava la fondatezza del ricorso, eccependo la non pendenza della lite, trattandosi di atto di riscossione e non impositivo quello dell’iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento.

La commissione adita dichiarava invalido il diniego, come pure quella regionale, la quale osservava che questo non era legittimo, posto che la cartella non poteva scindersi tra tributo e sanzione, che sicuramente riguardava atto da qualificarsi impositivo in base ad un’interpretazione estensiva della norma circa la pendenza del giudizio.

Contro questa decisione l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo, mentre la Manifattura Italiana, poi dichiarata fallita, ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

In ordine al motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrenti deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la commissione tributaria regionale non poteva considerare pendente la lite in esame, posto che la cartella era stata emessa semplicemente in base alla dichiarazione presentata dalla contribuente, la quale non aveva versato l’Iva dovuta.

Il motivo è fondato. Invero la manifattura Italiana non poteva invocare la definizione della lite con il condono, per il quale il rigetto della relativa istanza appariva legittimo, atteso che si trattava di cartella di pagamento emessa a seguito di mera liquidazione della dichiarazione presentata dalla medesima, e quindi di atto esecutivo e non impositivo emesso solo sugli elementi indicati dalla contribuente. Nè peraltro questo poteva essere impugnato per il solo fatto che riguardava anche le sanzioni, dal momento che queste inerivano all’imposta principale nello stesso contesto documentale, mentre invece sarebbe stato impugnabile, e quindi definibile col condono, l’atto esecutivo che avesse avuto ad oggetto solamente tali accessori.

Su tale punto perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

Alla luce quindi delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento ad una diversa regola "juris" deve essere cassata, e pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo ex art. 384 c.p.c., comma 2.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse vanno compensate, in ragione dei profili sostanziali della controversia.
P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo, e compensa le spose dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-12-2010) 29-04-2011, n. 16749 Revoca e sostituzione

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Dr. D’Angelo Giovanni che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 6-9-2010 il tribunale di Napoli – Sez. Riesame rigettava l’appello proposto ai sensi dell’art. 310 c.p.p. dal difensore di D.M.S. avverso provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Napoli, in data 6-8-2010, che rigettava l’istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso il difensore deducendo la violazione degli artt. 274, 275 e 299 c.p.p., ed evidenziando sul punto che era da censurare la valutazione resa dal Tribunale in ordine alla pericolosità dell’indagato, che era stata desunta dalla circostanza che egli si trovasse, al momento dell’arresto, insieme a soggetto latitante, ed avesse la disponibilità di una carta d’identità falsa.

Gli elementi presi in considerazione, ad avviso del ricorrente, non erano validi in quanto non riferibili al fatto contestato.

Peraltro il difensore rilevava che il Tribunale aveva formulato una valutazione di pericolosità contrastante con i giudizi definiti nel merito.

In secondo luogo rilevava la carenza della motivazione sui punti rilevati dalla difesa in sede di impugnazione, ossia l’adeguatezza della misura riferita anche alle condizioni di salute del soggetto istante.

Pertanto concludeva chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta privo di fondamento.

Invero deve evidenziarsi che nel provvedimento inerente alla istanza di sostituzione di misura cautelare il Giudice di merito ha il compito di valutare la permanenza o meno delle originarie esigenze cautelari, consacrate nella disposizione enunciata dall’art. 274 c.p.p., onde – restando impregiudicata la valutazione della validità del quadro indiziario – va considerata l’esistenza dei presupposti che impongono il permanere dello stato di custodia originariamente imposto, ovvero la possibilità di sostituire la misura detentiva con quella invocata dalla difesa.

Nell’ambito di tale valutazione il Giudice è dotato del potere discrezionale, e pertanto il provvedimento cautelare resta suscettibile di valutazione in questa sede limitatamente alle ipotesi di vizio della motivazione, ovvero di violazione di legge processuale e penale.

Può menzionarsi al riguardo sentenza di questa Corte – Sez. 6^, del 30 ottobre 1998, n. 2852, Lamsadeq – RV211755 – secondo la quale "L’apprezzamento della pericolosità del ricorrente sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ai fini della concessione degli arresti domiciliarle riservato al giudice di merito ed è incensurabile nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivato".

Tanto premesso resta da rilevare che, nella specie, il Tribunale del riesame ha compiuto una corretta analisi dei presupposti preclusivi dell’accoglimento del gravame, data la esauriente motivazione del provvedimento impugnato.

Nè è dato ravvisare un contrasto tra l’ordinanza de qua e la sentenza emessa dal primo giudice.

A riguardo, infatti, la Corte rileva che il riferimento fatto dal ricorrente al principio secondo cui deve ritenersi vincolante la sentenza di merito – pur condivisibile – resta nella specie non pertinente, poichè il giudice della cautela ha fatto autonoma valutazione discrezionale dei presupposti di pericolosità del soggetto sottoposto a misura idonei a fondare un valido provvedimento di rigetto dell’istanza diretta ad ottenere l’applicazione di misura meno affittiva.

In tale quadro cautelare appare anche legittimo il riferimento al comportamento del soggetto che appariva come vicino ad un latitante, data l’esigenza di riferire il giudizio di pericolosità alla globale analisi della personalità del soggetto interessato all’istanza.

Devono peraltro ritenersi inammissibili le argomentazioni del ricorrente indirizzate a proporre un diverso contesto delle esigenze cautelari, rimesse alla valutazione discrezionale del giudice procedente. In conclusione la Corte deve rigettare il ricorso, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 17-05-2011, n. 4280 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento in oggetto deducendo censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Nelle more del giudizio, con atto depositato in data 11 marzo 2011, ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso in considerazione del ritiro del provvedimento impugnato.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, dichiara il ricorso improcedibile.

Spese compensate.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-05-2011, n. 3271 Sicurezza pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dall’attuale appellato, ha annullato il provvedimento adottato il 4 febbraio 2005 dal Questore di Arezzo, concernente il divieto di accesso a manifestazioni sportive (DASPO).

Il Ministero appellante contesta la decisione, mentre la parte intimata non si è costituita in questo grado di giudizio.

2. L’appello è fondato.

La decisione impugnata ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura concernente l’asserita indeterminatezza delle manifestazioni sportive cui si riferisce il divieto.

Al contrario, l’impugnato atto del Questore, specifica in modo puntuale che il divieto, nella parte riguardante le manifestazioni sportive calcistiche che si svolgono a Grosseto si riferisce "all’intera area comprendente lo stadio e la stazione ferroviaria di Grosseto".

3. Per il resto, il provvedimento indica, altrettanto chiaramente, e in piena conformità al dettato normativo, che il divieto di accesso riguarda tutte le "manifestazioni sportive ove si disputano incontri di calcio di campionato e coppe nazionali delle serie professionistiche o tornei nazionali od internazionali cui prendano parte le squadre iscritte alle serie predette o la Nazionale Italiana di calcio".

4. In definitiva, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Condanna l’appellato a rimborsare all’amministrazione le spese di lite, liquidandole in euro duemila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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