Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-05-2012, n. 8006 Garanzia per i vizi della cosa venduta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 24/10/2002 Stelmi S.p.A. conveniva in giudizio Shell Italia S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni derivanti dall’utilizzo di lubrificanti forniti dalla convenuta e non rispondenti alle caratteristiche tecniche garantite; chiedeva inoltre l’accertamento della non debenza del saldo prezzo.

L’attrice esponeva:

di produrre tubi rettificati in acciaio e che i lubrificanti, destinati ad evitare ossidazioni dell’acciaio, erano stati scelti sulla base di una scheda tecnica che avrebbe dovuto garantire una protezione contro l’ossidazione fino a nove mesi al coperto e fino a tre mesi allo scoperto;

– di avere iniziato ad utilizzare gli oli lubrificanti acquistati dalla Shell (sia oli lubrificanti protettivi, sia un olio denominato GARIA e usato sin dal 1994 per le macchine utensili);

– che essendo usciti di produzione nel marzo 2001 gli oli antiossidanti fino a quel momento utilizzati, erano stati acquistati dalla Shell i nuovi oli, impiegati a far tempo dal maggio 2001 senza apparenti problemi; ad agosto 2001 era giunta un prima segnalazione da un cliente olandese relativa a problemi di ossidazione, seguita, nel settembre, da una formale contestazione e restituzione del materiale;

– di avere constatato, in quella occasione, importanti fenomeni di ossidazione e di avere invitato Shell ad una constatazione in contraddittorio eseguita il 5/10/2001 con prelievo di campioni per esame di laboratorio;

che nel febbraio 2002 la Shell trasmetteva una relazione di un perito dalla stessa nominato che riconduceva il fenomeno di ossidazione alla probabile interazione tra l’olio Shell Garia utilizzato nei macchinari destinati alla produzione dei tubi e gli oli lubrificati della Shell utilizzati per la protezione contro l’ossidazione, come poi confermato dal fatto che dopo la sostituzione dell’olio usato per le macchine utensili, il fenomeno di ossidazione non si era più verificato.

La convenuta, costituitasi, preliminarmente eccepiva, ex art. 1495 c.c., commi 1 e 3, la decadenza dall’azione di garanzia e comunque la prescrizione; nel merito contestava l’esistenza di vizi del prodotto o difformità rispetto alle caratteristiche tecniche garantite segnalando che gli oli erano stati scelti dalla stessa acquirente dopo l’esecuzione di specifici test sulla rispondenza alle sue esigenze del suo prodotto; in via riconvenzionale chiedeva il saldo prezzo della fornitura e il risarcimento del danno di immagine.

Con sentenza del 3/8/2005 il Tribunale di Milano riteneva fondate le eccezioni di decadenza e prescrizione e rigettava la domanda attrice accogliendo parzialmente la domanda riconvenzionale.

La sentenza era appellata dall’attrice e, con appello incidentale, anche dalla convenuta.

Con sentenza del 24/6/2008 depositata il 17/7/2009 la Corte di Appello di Milano rigettava l’appello principale e accoglieva parzialmente l’appello incidentale condannando Stelmi a pagare a Shell il residuo prezzo della fornitura. La Corte di appello rilevava:

– che il termine di decadenza per la denunzia dei vizi non decorreva dal 3 Ottobre 2001 (data di restituzione del materiale contestato per fenomeni di ossidazione e corrosione), ma dal 28 agosto 2001, quando l’attrice aveva ricevuto la contestazione dei problemi di ossidazione dei tubi da parte della propria cliente (accompagnata da un campione del materiale) o, al più, dal 4 settembre 2001, quando la cliente aveva contestato l’ossidazione di altri 302,40 metri di prodotto;

– che l’accettazione della merce in restituzione dalla cliente manifestava la piena consapevolezza del vizio;

che infatti, dopo la restituzione della merce, il vizio era stato denunciato alla venditrice Shell senza ulteriori accertamenti;

che il termine di decadenza decorre dalla manifestazione del vizio e non dall’individuazione delle cause;

– che verosimilmente, tenuto conto di un telefax del 28/8/2001, i campioni inviati dalla cliente dell’attrice erano più di uno e che la lunghezza di soli 50 centimetri del campione inviato era solo una mera allegazione;

che alla visita effettuata in data 5 Ottobre dai tecnici Shell non era attribuibile il significato di un riconoscimento del vizio o di una rinuncia tacita ad eccepire la decadenza, non essendo comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della decadenza;

– che inoltre era maturato il termine di prescrizione di un anno dalla consegna non avendo efficacia di atti interruttivi della prescrizione nè la visita tecnica della Shell del 5/10/2001 per la constatazione del fenomeno di ossidazione sul prodotto finito, nè la perizia del tecnico incaricato da Shell il quale non aveva i poteri di impegnare Shell e perchè si era limitato a formulare tre ipotesi alternative circa la riconducibilità dell’ossidazione al prodotto senza individuare un sicuro nesso tra l’ossidazione e l’impiego del prodotto;

che la lettera 14/3/2002, in tesi dimostrativa dell’intervenuta interruzione, non poteva essere prodotta, trattandosi di produzione preclusa per tardività, nè poteva essere utilizzata quale oggetto di un giuramento decisorio;

– che per l’intempestività della denuncia dei vizi non poteva neppure essere accolta la censura relativa alla condanna al pagamento del saldo della fornitura.

MG Equità Securities S.p.A. quale società incorporante (per atto notarile del 13/11/2009 rep. 128094) la Stelmi Hoding S.p.A., così ridenominata la Stelmi S.p.A. (per atto notarile 17/7/2003 rep. 100880) propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

Shell Italia S.p.A. è rimasta intimata.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione art. 1495 c.c., e il vizio di motivazione.

La ricorrente sostiene che sono insufficienti gli argomenti della Corte di appello per affermare che con l’esame del primo campione di tubo Stelmi si sarebbe manifestato il vizio della cosa, perchè:

a) è apodittico l’assunto per il quale, esaminato il campione, si sarebbe reso subito evidente il vizio;

b) la motivazione secondo la quale l’acquirente aveva autorizzato la cliente a restituire il materiale ossidato pertanto aveva la certezza dell’imputabilità dell’ossidazione all’olio è una motivazione fondata su una logica solo apparente; la corte territoriale non avrebbe considerato l’ambiguità della circostanza compatibile anche con un gesto di correttezza commerciale verso il cliente; comunque l’autorizzazione alla restituzione della merce ossidata, stante la varietà delle possibili cause, non poteva equivalere a riconoscimento del vizio dell’olio protettivo;

c) l’affermazione per la quale in assenza di ulteriori accertamenti il vizio è stato denunciato appena ricevuta la merce era errata nel suo presupposto perchè proprio gli accertamenti sulla merce restituita hanno consentito di acquisire consapevolezza del vizio.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1494 e 2966 c.c. e il vizio di motivazione.

Essa censura quella parte di motivazione secondo la quale non integrerebbero rinuncia ad avvalersi della decadenza le condotte poste in essere dalla Shell che aveva mandato propri tecnici per esaminare il vizio denunciato e aveva inviato alcune comunicazioni scritte (docc. 4, 8 e 9 prodotti da Stelmi) con le quali Shell informava di avere commissionato analisi, di avere accertato che si era creata una reazione con la superficie metallica dei manufatti;

richiama inoltre la lettera del 19/11/2001 con la quale Shell aveva comunicato che, acquisiti tutti i dati, avrebbe preso in considerazione e valutato le richieste e la successiva del 23/1/2002 con la quale aveva comunicato di essere disponibile a risolvere nel migliore dei modi e consensualmente la situazione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle norme sulla prescrizione e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di atti interruttivi della prescrizione e sostiene: che la relazione del tecnico incaricato da Shell costituiva riconoscimento perchè comunicata dalla Shell e con carta intestata Shell che, così, la faceva propria, che le tre ipotesi sulla riscontrata ossidazione erano tutte riconducibili a difetti dei lubrificanti forniti da Shell che, così riconosceva la propria responsabilità;

che l’esistenza dell’atto interruttivo doveva desumersi e presumersi dalla comunicazione (doc. 11) del 18/4/2002 di Shell (ufficio legale) all’avv. Nicolosi, nella quale si affermava che, effettuata l’analisi dei campioni, Shell non si riteneva assolutamente responsabile dei danni rivendicati da Stelmi; la comunicazione faceva seguito ad una lettera 27/3/2002 (doc. 9) con la quale Shell, con riferimento ad una lettera del 14/3/2002, la cui produzione non era stata ammessa per tardivita, informava lo studio legale associato Nicolosi di essere disponibile a risolvere nel migliore dei modi e consensualmente l’attuale situazione; il tenore della lettera del 18/4/2002 era tale da giustificare la suddetta risposta dell’ufficio legale Shell: la negazione di responsabilità in ordine ai danni rivendicati doveva fare presumere che i danni erano stati addebitati proprio a Shell.

4. Con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., n. 3, e il difetto di motivazione per il mancato accoglimento dell’istanza di produzione della lettera del 14/3/2002, asseritamente interruttiva della prescrizione.

Essa sostiene che la Corte di Appello ha escluso la sussistenza del requisito dell’indispensabilità della produzione (previsto dall’art. 345 c.p.c., e in presenza del quale il giudice di appello deve ammettere la produzione documentale ancorchè nuova) ritenendo erroneamente che il giudizio di indispensabilità non possa fondarsi sulla rilevanza, ancorchè decisiva del documento, anche se idoneo a ribaltare la decisione di primo grado, ma che la produzione sarebbe ammissibile solo se il fatto che il documento prova non è conoscibile con altri mezzi che la parte avesse l’onere di fornire nelle forme e nei tempi della legge processuale.

La ricorrente rileva che tale interpretazione della preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., è contraria a quanto ritenuto da Cass. S.U. 20/4/2005 n. 8203 con la quale si è affermata la possibilità di ammettere in appello quelle prove che per il loro spessore contenutistico sono idonee a fornire un contributo decisivo all’accertamento della verità materiale senza che la parte debba anche dimostrarne l’impossibilità di anteriore produzione.

5. Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., e il vizio di motivazione censurando la mancata ammissione del giuramento decisorio motivata dalla Corte di Appello con la mancanza del supporto documentale (la lettera del 19/3/2002) sul quale doveva vertere il giuramento; la ricorrente rileva che il testo della lettera, ancorchè non ammessa come produzione, era stato trascritto nel reclamo proposto in primo grado avverso l’ordinanza che non aveva ammesso la produzione documentale in quanto tardiva (essendo stata prodotta oltre il termine assegnato da giudice ai sensi dell’art. 184 c.p.c., secondo quanto risulta dalla sentenza appellata).

6. I primi due motivi introducono censure sulla motivazione con la quale l’acquirente è stato ritenuto decaduto dalla garanzia per vizi della cosa in quanto gli stessi, denunciati tardivamente solo il 9/10/2001, avrebbero potuto essere denunziati o il 28 agosto, quando l’acquirente aveva ricevuto un campione che evidenziava un’ossidatura o, al massimo, il 4/9/2001 quando la cliente dell’acquirente del lubrificante, le contestava l’ossidazione ai altri 302,40 metri di prodotto; con il primo motivo la ricorrente sostiene la tempestività della propria denuncia e con il secondo il riconoscimento del vizio da parte del venditore con funzione impeditiva della decadenza.

7. Quanto al primo motivo, la motivazione in ordine al momento di scoperta dei vizi (il momento della ricezione del primo campione di acciaio ossidato e comunque, al più tardi, il momento in cui l’attrice aveva avuto conoscenza che si erano ossidati altri metri 302,40 di tubi) appare immune dai vizi dedotti.

La Corte territoriale ha fondato la propria decisione su quattro concordanti argomenti:

a)esaminato il campione di acciaio si era reso subito evidente il vizio di ossidazione che l’olio protettivo avrebbe dovuto evitare;

b) la Stelmi aveva autorizzato una sua cliente a restituire il materiale ossidato pertanto aveva la certezza dell’imputabilità dell’ossidazione alla mancata protezione da parte dell’olio;

c) il vizio è stato denunciato dalla Stelmi appena ricevuta in restituzione la merce e in assenza di ulteriori accertamenti ossia con una consapevolezza invariata rispetto alla comunicazione, da parte della cliente, del vizio e al precedente esame della minore porzione di tubo ossidato;

d) ogni residuo e ipotizzabile dubbio era stato fugato nel momento in cui il cliente aveva comunicato a Stelmi che ulteriori metri 320,40 di tubi avevano subito l’ossidazione.

La violazione dell’art. 1495 c.c., non sussiste perchè la decisione della Corte territoriale non è entrata in contrasto con l’interpretazione dell’art. 1495 c.c., che si rinviene anche nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale ai fini della decorrenza del termine di decadenza di cui all’art. 1495 cod. civ., pur dovendosi, di regola, distinguere tra vizi apparenti ed occulti occorre comunque che il "dies a quo" si faccia risalire al momento in cui il compratore acquisisce la certezza obiettiva del vizio, non essendo sufficiente il semplice sospetto (cfr., ex multis e da ultimo, Cass. 10/3/2011 n. 5732); nel caso di specie, come detto, la Corte territoriale, valutati tutti gli elementi istruttori ha ritenuto che sicuramente, al più tardi al momento della seconda contestazione (quella del 4/9/2001) dei problemi di ossidazione dei tubi, con conseguente accettazione della merce contestata la Stelmi avesse avuto piena consapevolezza che l’olio fornito offriva una insufficiente protezione dei tubi da1l’ossidazione.

Occorre solo precisare che, eccepita dal venditore la tardività della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’azione, l’onere della prova di aver denunziato i vizi nel termine di legge ex art. 1495 cod. civ. (Cass. 14/5/2008 n. 12130) e che, nella fattispecie, con l’articolata motivazione di cui si è detto, la Corte territoriale non solo non ha ritenuto provata la tempestività della denuncia, ma ha ritenuto provata la sua tardività.

Le ulteriori censure che riguardano il percorso motivazionale della Corte di Appello non sono decisive per ritenere che la motivazione sia insufficiente, contraddittoria o illogica, perchè sono fondate solo sull’apodittica affermazione per la quale la modesta superficie del materiale ricevuto con la prima restituzione non sarebbe stato, sufficiente per la certezza della riferibilità dell’ossidazione all’olio; nella censura non è neppure spiegato cosa avrebbe impedito a Stelmi di comunicare al suo fornitore la carenza della funzione protettiva non appena ricevuta la comunicazione che altri trecento metri di tubi erano risultati affetti dallo stesso problema nè quali altri decisivi elementi di valutazione, in concreto, Stelmi avrebbe acquisito quando, ricevuti in restituzione i tubi ossidati, aveva denunciato (ma ormai tardivamente) i vizi al suo fornitore.

8. Egualmente infondata è la censura (di cui al secondo motivo) relativa all’ipotizzato riconoscimento dei vizi da parte del fornitore, implicante rinuncia ad eccepire la decadenza.

Non sussiste la violazione degli artt. 1495 e 2966 c.c., perchè la Corte territoriale non si è discostata principi ripetutamente espressi da questa Corte secondo i quali il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore può aver luogo sia per dichiarazione espressa della parte sia tacitamente per "facta concludenti"; ma in quest’ultimo caso deve estrinsecarsi in comportamenti nei quali sia ravvisabile un’inequivoca ammissione della sussistenza dei vizi ed un’altrettanto inequivoca accettazione delle obbligazioni conseguenti; in sisntesi, sussiste rinuncia ad eccepire la decadenza o la prescrizione solo se v’è un’incompatibilità assoluta tra il comportamento del soggetto e la volontà dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, senza possibilità alcuna di una diversa interpretazione (cfr., ex multis, Cass. 17/4/2001 n. 5597).

Per il resto la censura attiene alla motivazione che non avrebbe considerato rilevanti, al fine di integrare il riconoscimento alcune circostanze e alcuni documenti (v. supra, nell’illustrazione del motivo, al punto 2).

Occorre premettere che l’accertamento, ad opera del giudice del merito, in ordine al riconoscimento, da parte del venditore, dei vizi medesimi costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da errori sul piano logico e giuridico.

Anche in questo caso deve escludersi che la motivazione della Corte di Appello sia stata insufficiente, illogica o contraddittoria: la circostanza che il fornitore abbia inviato propri tecnici per individuare la cause dell’ossidazione non può, infatti, significare riconoscimento del vizio che presuppone, al contrario, la consapevolezza che la causa del vizio sia da attribuirsi al prodotto fornito, consapevolezza incompatibile con la decisione di procedere ad accertamenti necessari per scoprire la causa del difetto; neppure può considerarsi decisiva, sotto questo profilo, la disponibilità "a risolvere la situazione" manifestata da Shell con lettera 27/3/2002, attesa la sua estrema genericità. 9. Siccome sono infondate le censure relative all’accertata decadenza, risultano inammissibili per mancanza di rilevanza e decisività quelle del terzo, del quarto e del quinto motivo che attengono alla ritenuta prescrizione dell’azione di garanzia, alla mancata ammissione di un documento che proverebbe l’interruzione della prescrizione e alla mancata ammissione del giuramento decisorio avente ad oggetto un fatto interruttivo della prescrizione; infatti si tratta di censure che non potrebbero comunque determinare l’accoglimento del ricorso stante l’intervenuta decadenza dalla garanzia.

10. In conclusione il ricorso deve essere rigettato senza pronuncia sulle spese di questo giudizio di cassazione stante la mancata costituzione dell’ intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-10-2011) 01-12-2011, n. 44647

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Svolgimento del processo

1 – Il tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto C.C. S. responsabile del reato di cui all’art. 116 C.d.S., comma 13, perchè si poneva alla guida di una autovettura sprovvisto di patente, mai conseguita. Fatto accertato in (OMISSIS).

2. Nei confronti di questa sentenza ha presentato appello l’imputato che evidenzia come il giudice non abbia tenuto conto che l’imputato circolava non già senza patente per non averla mai conseguita, ma a seguito di una sospensione della stessa a tempo indeterminato, ipotesi che è regolata dall’art. 218 C.d.S..

Motivi della decisione

1. Il ricorso merita accoglimento.

1.1 Nel C.d.S.sono previste due ipotesi di sospensione della patente disciplinate all’art. 129; nel primo caso la patente di guida è sospesa, per la durata stabilita nel provvedimento d’interdizione alla guida adottato quale sanzione amministrativa accessoria, quando il titolare sia incorso nella violazione di una delle norme di comportamento indicate o richiamate nel titolo 5, per il periodo di tempo da ciascuna di tali norme indicato. Nel secondo, la sospensione è a tempo indeterminato e si applica qualora, in sede di accertamento sanitario per la conferma di validità o per la revisione disposta ai sensi dell’art. 128, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all’art. 119;in tal caso la patente è sospesa fintanto che l’interessato non produca la certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici.

1.2 Le conseguenze della guida con patente sospesa sono previste dall’art. 218 C.d.S., comma 6, che originariamente configurava la violazione quale contravvenzione di natura penale ma che è stato depenalizzato con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 1.3 Tale disposizione in realtà è dettata con specifico riguardo alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, mentre per il caso della sospensione a tempo indeterminato non è prevista una apposita disciplina. Essa tuttavia deve ritenersi applicabile anche al caso di sospensione della patente a tempo indeterminato. Infatti, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (sez. 4 10.11.1998 n. 11598;

sez. 4 4.3.1997 n. 2207) è logico ritenere che tale ultima ipotesi sia da regolare quanto meno come il caso, ontologicamente meno grave, di guida con patente sospesa ad tempus. Una diversa soluzione comporterebbe l’omologazione della guida con patente sospesa a tempo indeterminato con la fattispecie di guida senza patente, equiparandosi, così, tale sospensione a una ipotesi di inefficacia dell’autorizzazione amministrativa da considerare, pertanto, tamquam non esset. Poichè, d’altra parte, non sarebbe corretto ritenere che la guida con patente sospesa a tempo indeterminato non possa essere assoggetta a sanzione, non resta che accumunare, in via estensiva, ma pur sempre più favorevole per il contravventore (rispetto alla fattispecie di guida senza patente), le due ipotesi di sospensione nella fattispecie punitiva di cui all’art. 218, comma 6. 2. Il fatto contestato all’imputato è dunque punito in via amministrativa e di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Deve altresì disporsi la trasmissione di copia della presente sentenza al Prefetto di Varese per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato. Dispone che copia della presente sentenza venga trasmessa al Prefetto di Varese per quanto di competenza.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. feriale, Sent., (ud. 06-09-2012) 11-09-2012, n. 34550

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria di San Marino ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria relativa ad un procedimento penale a carico di A.M. ed altri, concernente il reato di ricettazione.

La domanda sollecita lo svolgimento di attività e l’assunzione di atti in territorio di Rimini, Riccione, Cervia, Arcevia, città comprese in diversi distretti di Corti d’appello. Conseguentemente la rogatoria è stata trasmessa da parte della Procura generale presso la Corte d’appello di Bologna, inizialmente investita direttamente della richiesta di assistenza dall’Autorità straniera, a questa Corte, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’appello competente.

Tenuto conto del numero di atti da svolgere, della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate si indica quale Corte d’appello competente quella di Bologna.
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Bologna, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministro della giustizia.

Così deciso in Roma, il 6 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 213

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis, comma 2 della L. 6.12.1971, n. 1034, la ricorrente cittadina extracomunitaria di nazionalità peruviana, premesso di avere presentato il 15.7.2005 istanza alla Questura di Milano per il rilascio della carta di soggiorno senza ricevere alcuna risposta, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e, accertata la fondatezza della propria pretesa, la condanna della stessa al rilascio del provvedimento richiesto;

che è documentato in atti il fatto che, a seguito dell’ordinanza istruttoria n. 695/2006 emessa da questa Sezione, la Questura di Milano ha rilasciato alla ricorrente il permesso di soggiorno, avendo la sig.ra Y. rinunciato alla richiesta originaria della carta di soggiorno;

che, pertanto, quanto alla domanda avverso il silenzio deve ritenersi cessata la materia del contendere, avendo la ricorrente conseguito quanto richiesto nei termini sopra esposti;

che, quanto alla domanda risarcitoria formulata nel ricorso introduttivo, la stessa condotta processuale della ricorrente, il cui difensore non è comparso all’udienza né ha depositato alcuna memoria, testimonia la perdita di interesse ad una decisione sul punto;

che, inoltre, tale domanda, alla quale potrebbe in teoria applicarsi l’art. 117, comma 6, c.p.a., è stata formulata in termini generici, il che la rende in ogni caso inammissibile;

che si ravvisano giusti motivi, anche in ragione dell’esito complessivo della lite, per compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere, quanto alla domanda impugnatoria, ed inammissibile la domanda risarcitoria.

Compensa le spese.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Hadrian Simonetti, Referendario, Estensore

Laura Marzano, Referendario
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