Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30623 Opposizione

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Svolgimento del processo

Con decreto 8.10.90 il Presidente del Tribunale di Napoli, su ricorso di M.N., ingiungeva al Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile, in persona del Ministro pro- tempore, il pagamento, in favore del M., della somma di L. 106.941.541, oltre accessori e spese, a titolo di residue competenze professionali a lui spettanti per l’incarico di "ingegnere capo" dei lavori di realizzazione di 304 alloggi ed infrastrutture primarie, nella zona della (OMISSIS). Proponeva opposizione il Ministero, con atto notificato in data 8.11.90,chiedendo dichiararsi che nulla era dovuto al M. per l’incarico espletato.

Si costituiva l’opposto contestando le avverse deduzioni. Con sentenza del 4.4.2000 il G.O.A. presso il Tribunale di Napoli, in accoglimento dell’opposizione, ritenuta la carenza di legittimazione passiva dell’opponente, revocava il decreto ingiuntivo, condannando l’opposto al pagamento delle spese processuali.

Avverso tale sentenza il M. proponeva appello cui resisteva la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile.

Con sentenza 29.10.2004 la Corte di appello di Napoli rigettava l’appello, rilevando, in ordine alla tardività della eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’opponente, che il Ministero, benchè non avesse sollevato tale eccezione nei motivi di opposizione, durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado, all’udienza del 13.4.1995, aveva dedotto che l’onere del pagamento delle spettanze era stato previsto e accettato a carico del concessionario, senza che al riguardo la difesa del M. avesse sollevato alcuna eccezione ed, anzi, difendendosi nel merito anche nella comparsa conclusionale del 19.5.97; il Ministero, nella comparsa conclusionale del 14.5.1997, aveva poi reiterato la questione del difetto di legittimazione passiva, richiamando la precedente comparsa conclusionale dell’11.10.93; sulla base di tali rilievi il giudice di appello escludeva che il Ministero avesse riconosciuto la propria legittimazione passiva; nel merito, ritenuto che unico obbligato al pagamento era il concessionario CONACAL, secondo la lettera di incarico del 22.10.1983, disattendeva la tesi dell’appellante in ordine all’esistenza di una delega contabile del Ministero al concessionario.

Tale decisione è impugnata dal M. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione civile.

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione agli artt. 81 – 112 – 167 – 180 – 190 e 345 c.p.c., avendo la Corte di merito accolto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dalla amministrazione convenuta, sul solo erroneo presupposto dell’avvenuta accettazione del contraddittorio da parte della difesa del M.;

2) violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1268 c.c.;

la Corte di Appello aveva erroneamente escluso che, nella specie, fosse ravvisabile una delega contabile per difetto di una specifica formula di delegazione da parte del debitore originario, con indicazione del delegato e del delegatario e, contraddittoriamente, dopo aver ritenuto provata l’avvenuta delega di pagamento in capo al concedente, ne aveva escluso la configurabilità ex art. 1268 c.c., richiamando la nota del 22.10.83 a firma del capo gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dott. Mi.E.Ca., con cui quest’ultima si dichiarava mera delegata al pagamento in questione. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte di appello ha dato conto, infatti, con corretta e logica motivazione, che la questione del difetto di legittimazione passiva era stata sollevata dal Ministero opponente durante la fase istruttoria del giudizio di primo grado, all’udienza del 13.4.95 e che, sul punto, la difesa del M. non aveva sollevato alcuna eccezione ed, anzi, si era difeso nel merito accettando il contraddittorio sulla questione.

Giova chiarire che, nella specie, le parti hanno discusso dell’effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, questione attinente al merito della causa e che è stata oggetto di specifica censura, in sede di appello, da parte del M. che ha contestato la decisione del giudice di primo grado sulla esclusione della concreta sussistenza della legittimazione passiva del Ministero appellato. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, tale questione va tenuta distinta dalla "legittimatio ad causam" che, riguardando la verifica, secondo la prospettazione offerta dalle parti, della regolarità processuale del contraddittorio, è rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio; è, invece, rimesso alla disponibilità delle parti ed all’ordinaria disciplina dell’onere probatorio, ex art. 2697 c.c., l’accertamento dell’effettiva titolarità attiva e passiva del rapporto (Cass. n. 12832/2009; n. 6132/2008;n. 24594/2005).

Del pari infondata è la seconda doglianza; la Corte territoriale ha escluso che il Ministero fosse tenuto al pagamento delle spettanze reclamate dal M. sulla base, essenzialmente, della valutazione del tenore della lettera di incarico del 22.10.1983, sottoscritta dal M. e che prevedeva l’onere di detto pagamento a carico esclusivamente del concessionario Conacal e non del Ministero concedente; ha, peraltro, disatteso la tesi dell’appellante sulla sussistenza di una delega contabile da parte del concedente al concessionario, rilevando, con motivazione esente da vizi di illogicità e contraddittorietà, che non rivestendo il Ministero la qualità di "debitore originario" della prestazione, secondo quanto previsto da detta lettera di incarico, veniva, di conseguenza, a mancare il presupposto per configurare l’asserita delega.

A fronte di tale congrua motivazione, la doglianza prospettata con il secondo motivo di ricorso, si risolve in un diverso apprezzamento della documentazione posta a fondamento della decisione impugnata ed esula, pertanto, dal sindacato di legittimità. Il ricorso deve,quindi, essere rigettato. Consegue, secondo il criterio della soccombenza, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di Cassazione, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 5.500,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 08-02-2012, n. 1755 Responsabilità civile derivante da reato

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Svolgimento del processo

C.F. fu assassinata dal F., il quale pochi giorni dopo l’arresto si suicidò. I congiunti della vittima citarono in giudizio C.A., madre dell’omicida, per il risarcimento del danno.

Il primo giudice procedette alla liquidazione del solo danno non patrimoniale, respingendo la domanda sia quanto al danno biologico che a quello patrimoniale.

L’appello dei congiunti della vittima (il marito, i figli e la madre) è stato parzialmente accolto dalla Corte di Perugia che, confermando il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e biologico, ha elevato l’importo riconosciuto a titolo di danno non patrimoniale.

I congiunti della vittima propongono ricorso per cassazione attraverso due motivi. Resiste la controparte con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria per l’udienza.

Motivi della decisione

Il primo motivo censura la sentenza nel punto in cui ha proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale.

Il secondo motivo censura la sentenza per non avere riconosciuto l’esistenza del danno biologico proprio dei ricorrenti.

I motivi sono inammissibili, in quanto, benchè formalmente rubricati sotto il profilo della violazione di legge e del vizio della motivazione, senza alcuna specifica doglianza che si concentri su alcuno dei vizi per i quali è ammesso il giudizio di legittimità contengono generiche affermazioni critiche verso il provvedimento impugnato. Questo, con motivazione congrua e logica, procede all’aumento dell’importo risarcitorio in precedenza stabilito dal primo giudice, tenendo esplicitamente conto della peculiarità del caso e dell’efferatezza dell’aggressione subita dalla vittima; quanto al danno biologico, poi, spiega che i ricorrenti non hanno articolato alcuna prova, nè hanno prodotto documentazione tendente a provarne l’esistenza o, quanto meno, a giustificare l’espletamento della CTU. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. La particolarità della vicenda consiglia l’intera compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-11-2011, n. 5947 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente agisce, con atto notificato il 19.03.2010, per ottenere l’adempimento dell’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato formatosi sul decreto decisorio, inter partes, della Corte di Appello di Palermo, indicato in epigrafe, di condanna al pagamento della somma di euro 8.000, con gli interessi dal 9 luglio 2008 al saldo, a titolo di equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/2001 (legge Pinto), per violazione del termine di ragionevole durata di processo amministrativo.

Si è costituito il Ministero intimato.

Il ricorso è passato in decisione alla camera di consiglio del 18 ottobre 2011.

L’azione esperita va accolta.

Ne sono stati dimostrati i presupposti procedimentali di cui all’art. 37 legge n. 1034/71, ossia il passaggio in giudicato della pronuncia della Corte di Appello e la previa notifica di diffida ad adempiere.

La pretesa è fondata; il giudicato comporta l’obbligo del Ministero di conformarsi alla pronuncia adottando le determinazioni volte a soddisfare il diritto patrimoniale statuito e l’Amministrazione non vi ha provveduto nemmeno dopo la notifica di atto di diffida.

Va, pertanto, dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di conformarsi al giudicato, adottando le iniziative necessarie al pagamento di quanto in base ad esso dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, notificazione, della presente sentenza, disponendosi, sin d’ora, la nomina di Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.

Le spese seguono la soccombenza e sono equitativamente determinate, tenendo conto della semplicità e serialità della controversia, in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto dichiara l’obbligo del Ministero dell’Economia e delle Finanze di adempiere all’obbligo derivante dal decreto della Corte di Appello in epigrafe e ordina di provvedervi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione, o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.

Nomina Commissario ad acta, nel caso di ulteriore inottemperanza oltre detto termine, il Ragioniere Generale dello Stato, o funzionario dal medesimo delegato, affinché provveda in via sostitutiva a dare esecuzione al predetto decreto della Corte di Appello nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio che liquida equitativamente in Euro 300,00 (trecento/00), oltre i.v.a. e c.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 22-09-2011) 26-10-2011, n. 38783

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 17.09.2010, la Corte di Appello di Napoli in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata sez. dist.

Sorrento del 26.01.2010, con la quale all’esito di giudizio abbreviato era stata affermata la penale responsabilità di D. M.E., M.A., D.C.R. e D.P. A., in ordine al delitto di furto aggravato in fattispecie tentata, previa concessione delle attenuanti generiche a D. M., M. e D.C., rideterminava le pene inflitte e concedeva a D.C. la sospensione condizionale della pena, subordinando il beneficio alla prestazione di attività socialmente utile non retribuita presso il Comune di Napoli, da determinarsi a cura della predetta amministrazione locale.

La Corte territoriale evidenziava che le imputate avevano ammesso gli addebiti contestualmente rinunciando a tutti i motivi di gravame, con la sola eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena.

Il Collegio rilevava che la resipiscenza delle prevenute meritava adeguato riconoscimento mediante la concessione delle attenuanti generiche a D.M., M. e D.C., da considerarsi equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva. Nel subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività socialmente utile da parte della D. C., la Corte evidenziava che l’imputata vi aveva espressamente consentito.

2. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per cassazione D.C.R. deducendo la violazione di legge ed il vizio motivazionale. La parte considera che l’intervenuta rinuncia ai motivi di appello diversi da quello relativo alla pena, come nel caso di specie, non esonera il giudice dal valutare la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.; e rileva che la sentenza impugnata, sul punto, omette ogni considerazione. Sotto altro aspetto, la ricorrente assume che erroneamente la Corte territoriale abbia subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento da parte dell’imputata di attività non retribuita a favore della collettività, atteso che la D.C. aveva risarcito interamente il danno prima della sentenza di primo grado; rileva, al riguardo, che il Tribunale aveva riconosciuto all’esponente l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6. 3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che occupa ha proposto ricorso per cassazione anche l’imputata M.A., deducendo il vizio motivazionale. La ricorrente osserva che la sentenza non indica gli elementi posti a sostegno della decisione.

Motivi della decisione

4. I ricorsi sono inammissibili, per le ragioni di seguito esposte.

4.1 Soffermandosi sul primo motivo di ricorso proposto da D. C.R., si osserva che la parte, dopo avere rinunziato avanti alla Corte di Appello a tutti i motivi di gravame, con la sola eccezione di quelli concernenti la determinazione della pena, deduce oggi il vizio motivazionale, in relazione alla affermazione di penale responsabilità della prevenuta.

Il motivo di ricorso è inammissibile.

Invero, l’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla riproponibilità di questioni alle quali la parte abbia in precedenza rinunziato, cui il collegio ritiene di aderire, muove dal rilievo che deve qualificarsi come inammissibile l’impugnazione relativa a questioni, anche rilevabili d’ufficio, alle quali l’interessato abbia espressamente rinunciato; e che i richiamati effetti preclusivi operano sull’intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità onalogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione o all’analoga ipotesi dell’accordo sulla pena in appello in forza del previgente art. 599 c.p.p., comma 4, poi abrogato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2, comma 1, lett. i), "invertito con modificazioni in L. 24 luglio 2008, n. 125" (Cass. Sezione 2, Sentenza n. 3593 del 03.12.2010, dep. 01.02.2011, Rv. 249269). E la Corte regolatrice ha, quindi, chiarito che "poichè ex art. 597 c.p.p., comma 1 l’effetto devolutivo dell’impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi siano stati oggetto di rinuncia non potevano i giudici d’appello prenderli in considerazione, nè potrebbe farlo questa S.C. sulla base di un’ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, costituendo ius receptum in giurisprudenza quello della irrevocabilità di tutti i negozi processuali, pur se unilaterali (Cass. Sezione 2, Sentenza n. 3593 del 03.12.2010, cit.).

4.2 Sotto altro aspetto, la ricorrente ha rilevato che erroneamente la Corte territoriale ha subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena allo svolgimento da parte dell’imputata di attività non retribuita a favore della collettività.

Il motivo di doglianza è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

Null’altro che rilevare, al riguardo, che la Corte di Appello ha evidenziato che la D.C. aveva espressamente consentito a che la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena venisse subordinata allo svolgimento di attività socialmente utili non retribuite, da svolgersi presso il Comune di Napoli.

Poichè la doglianza ha natura processuale, questa Suprema Corte è facoltizzata alla diretta compulsazione degli atti. Ebbene, dal verbale di udienza del 17.09.2010 risulta – invero – che la l’imputata D.C. ebbe espressamente ad accettare "la subordinata relativa alla concessione del beneficio della sospensione della pena". Come si vede, la doglianza risulta destituita di ogni fondamento, avendo al Corte di Appello di Napoli provveduto in perfetta conformità al disposto di cui all’art. 165 c.p.p., comma 1, a subordinare la sospensione della pena – pena nel caso inferiore ad anni uno di reclusione – alla prestazione di attività non retribuita da parte della condannata, prestazione alla quale la D.C. non si è opposta. Ed è appena il caso di rilevare che il risarcimento del danno, rilevante ai sensi dell’art. 62 c.p., n. 6, è evenienza in termini non ostativa all’operatività dell’art. 165 c.p., comma 1, seconda parte.

5. Il ricorso proposto da M.A. è generico e perciò inammissibile ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 3. Si osserva, peraltro, che qualora dovesse ritenersi che la parte abbia contestato utilmente l’intervenuta affermazione di penale responsabilità, sotto il profilo di un aspecifico vizio motivazionale, il ricorso in oggetto risulta vieppiù inammissibile, per le ragioni già svolte esaminando il primo motivo di ricorso della imputata D.C.:

risulta, infatti, che anche M.A. ebbe a rinunciare a tutti i motivi di gravame, in sede di appello, ad eccezione di quelli concernenti la pena.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.