Corte di Cassazione – Sentenza n. 3728 del 2011 Inadempimento agli obblighi nascenti dal preliminare di compravendita e fallimento dell’acquirente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

1. – Con atto di citazione notificato il 31 gennaio 1996, D.M.V., C. e O., V.G., A.G., R.F. e G.D. hanno convenuto in giudizio A.S. e – lamentando l’inadempimento del convenuto agli obblighi nascenti dal preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 14 luglio 1994, non essendo stato costui in grado di corrispondere, in veste di promissario acquirente, il residuo prezzo pattuito – hanno chiesto che venissero accertati la legittimità del recesso dal preliminare, comunicato il 28 ottobre 1995, ed il loro diritto di incamerare la caparra confirmatoria ricevuta, con condanna del promissario acquirente alla restituzione dell’immobile oggetto del compromesso.
Si è costituito il convenuto, resistendo e, in via riconvenzionale, chiedendo che il Tribunale pronunciasse, a suo favore, sentenza di trasferimento dell’area promessa in vendita, ex art. 2932 cod. civ., o, in subordine, dichiarasse risolto il preliminare, per inadempimento dei promittenti venditori, condannandoli alla restituzione del doppio della caparra ricevuta.
Sopravvenuto – con sentenza del 12 giugno 1997 – il fallimento del convenuto, si è costituita la curatela, che ha dichiarato di volersi sciogliere dal preliminare, ex art. 72 legge_fallimentare.
2. – Il Tribunale di Catania, con sentenza in data 30 settembre 1999, ha accolto la domanda principale e dichiarato legittimo il recesso dei promittenti venditori, con conseguente risoluzione del contratto preliminare per l’inadempimento del convenuto, ha accertato il diritto degli attori recedenti di incamerare la caparra confirmatoria pari a lire 150.000.000, ha condannato la curatela alla restituzione dell’immobile oggetto del preliminare ed ha emesso le pronunce conseguenti.
3. – La Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 13 maggio 2005, ha accolto il gravame della curatela, dichiarando lo scioglimento del preliminare ai sensi dell’art. 72 legge fall., condannando gli appellati alla restituzione della caparra confirmatoria e compensando le spese processuali.
La Corte territoriale ha fatto applicazione del principio secondo cui la facoltà del curatore fallimentare di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell’art. 72 legge fall., può essere esercitata, anche a mezzo del procuratore costituito, fino a che non sia passata in giudicato la sentenza di trasferimento coattivo.
4. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso D.M.V., C. e O., G.V., G.A., R.F. e D.G., sulla base di un motivo.
Ha resistito, con controricorso, la curatela del fallimento, che ha proposto ricorso incidentale, affidato ad un motivo.
In prossimità dell’udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Considerato in diritto

1. – Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., per essere entrambe le impugnazioni riferite alla stessa sentenza.
2. – Con l’unico mezzo, i ricorrenti in via principale denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 72 legge fall., 1373, 1385, 1453 e ss. e 1458 cod. civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo della controversia.
Essi – nel contestare che l’unico limite al potere del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare sia stato individuato nella sentenza ex art. 2932 cod. civ., passata in giudicato, anteriore al fallimento – sostengono che il potere attribuito al curatore dovrebbe trovare un ostacolo in tutte le situazioni suscettibili di essere considerate come oramai consolidate alla stregua dell’ordinamento giuridico, tra cui l’intervenuto recesso prima della dichiarazione di fallimento. Il recesso – sottolineano i ricorrenti – è infatti una dichiarazione di natura sostanziale che produce il proprio effetto immediato al di fuori del giudizio, a meno che dall’eventuale opponente non se ne alleghi e dimostri la illegittimità. Avendo i promittenti esercitato il recesso prima del fallimento, al momento della dichiarazione di questo il curatore non avrebbe mai potuto acquistare il potere di sciogliersi da un rapporto contrattuale che si era già estinto con l’effetto della perdita definitiva della caparra versata.
2.1. – Il motivo è fondato, per le ragioni di seguito precisate.
Il principio alla base della decisione della Corte territoriale – secondo cui la facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell’art. 72 legge fall., può essere esercitata fino all’avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all’esecuzione del preliminare attraverso la stipula di quello definitivo ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. – è in sé esatto (Cass., Sez. I, 13 gennaio 2006, n. 542; Cass., Sez. I, 7 gennaio 2008, n. 33), ma non si attaglia al caso in esame.
La questione da risolvere nella fattispecie è se – proposta, da parte del promittente venditore accipiens, domanda tendente a vedere dichiarati la legittimità del recesso ex art. 1385, secondo comma, cod. civ. e il diritto all’incameramento della ricevuta caparra confirmatoria – la sopravvenuta, in corso di causa, dichiarazione di fallimento del promissario acquirente consenta al curatore di esercitare la facoltà di sciogliersi dal contratto, a norma dell’art. 72, secondo comma, legge fall., con effetto inibente l’accertamento giudiziale della già intervenuta caducazione del negozio a seguito della reazione all’inadempimento, imputabile e di non scarsa importanza, del promissario tradens.
Al quesito deve darsi risposta negativa.
2.2. – Occorre premettere, in punto di fatto: che la dichiarazione dei promittenti venditori di reagire all’inadempimento del promissario acquirente con la dichiarazione di recesso e di incameramento della caparra confirmatoria è del 28 ottobre 1995; che la controversia per sentir dichiarare la legittimità del recesso esercitato è stata promossa con atto di citazione del 31 gennaio 1996; che la dichiarazione di fallimento a carico del promissario acquirente è sopravvenuta in corso di causa, il 12 giugno 1997.
Il recesso, dunque, ha data certa anteriore al fallimento, come risulta per tabulas dal fatto che la domanda giudiziale di accertamento della sua legittimità è stata proposta nei confronti del S. ancora in bonis, essendo questi fallito solo in seguito, circa un anno e mezzo dopo l’introduzione della lite.
Sempre in via preliminare, va osservato che il contratto preliminare è stato stipulato anteriormente alla introduzione – ad opera dell’art. 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 – dell’art. 2645 bis cod. civ., e quindi in un periodo nel quale esso “non era compreso fra gli atti da trascrivere secondo l’elencazione tassativa del’art. 2643 cod. civ.” (Cass., Sez. I, 13 maggio 1982, n. 3001), onde, ai fini dell’opponibilità ai terzi della domanda giudiziale di accertamento dell’intervenuto scioglimento del contratto preliminare, il conflitto tra contraente non fallito e amministrazione fallimentare non richiede di essere risolto alla luce delle disposizioni degli artt. 2915, secondo comma, e 2652, numero 1, cod. civ. e 45 legge fall., non potendo la pretesa del fallimento – che non ha ad oggetto diritti reali su cose immobili – essere fatta valere in via espropriativa.
Infine, alla presente vicenda è applicabile, ratione temporis, il testo originario dell’art. 72 legge fall., prima della novellazione recata dall’art. 57 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5.
2.3. – In generale, il fallimento di una delle parti contrattuali non è causa di risoluzione del contratto, nel senso che l’inadempimento connesso con lo stato di insolvenza non legittima il contraente in bonis alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno ex art. 1453 cod. civ., e ciò per la convergenza di una pluralità di ragioni: sia per l’impossibilità di equiparare il fallimento all’inadempimento; sia per la destinazione del patrimonio del fallito al soddisfacimento paritario di tutti i creditori e la cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche, con la conseguenza che la pronuncia di risoluzione non può produrre gli effetti restitutori e risarcitori suoi propri, che sarebbero lesivi della par condicio; sia, infine, per l’incompatibilità del meccanismo risolutivo di diritto comune con la regolamentazione dei rapporti pendenti, che rimette alla legge e alle scelte del curatore la sorte di essi.
Per le stesse ragioni, intervenuto il fallimento del contraente inadempiente, l’altro contraente non può più proporre l’azione di risoluzione contro la curatela, con effetti nei confronti della massa, neppure ove si faccia valere un pregresso inadempimento del fallito.
Il principio è ben saldo nella giurisprudenza di questa Corte. “Il fallimento – afferma Cass., Sez. I, 9 dicembre 1982, n. 6713 – produce, con l’indisponibilità dei beni del fallito, la par condicio creditorum, con cristallizzazione delle situazioni giuridiche di questi ultimi; i quali pertanto, se di fronte al già verificatosi inadempimento del debitore, non si siano avvalsi del diritto potestativo di chiedere la risoluzione del rapporto, non possono esercitarlo dopo la dichiarazione di fallimento con l’effetto di modificare, a proprio favore e verso la massa, la posizione di cui sono titolari. La stessa ratio ostativa della proponibilità della domanda di risoluzione contrattuale contro il fallimento dell’inadempiente, impedisce che dopo la dichiarazione di fallimento di quest’ultimo possa il contraente in bonis fare accertare, con riferimento ad un inadempimento anteriore, il pregresso avveramento di una condizione risolutiva, se non abbia proposto prima del fallimento la relativa domanda”. Il sopravvenuto fallimento del promissario acquirente – ribadisce Cass., Sez. II, 24 maggio 2005, n. 10927 – oltre ad escludere, stante l’indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento ed a tutela dei principi che regolano la ripartizione dell’attivo, la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto ancorché con riguardo a pregresso inadempimento del compratore, non consente neppure di configurare l’inadempimento del curatore, atteso che l’art. 72 legge fall., prevede la sospensione dell’esecuzione del contratto fino a quando quest’ultimo non dichiari di subentrare in luogo del fallito ovvero di sciogliersi dal contratto, alla controparte essendo attribuito unicamente il potere sollecitatorio di chiedere la fissazione di un termine per l’effettuazione di tale scelta.
E tuttavia, la dichiarazione di fallimento del compratore non pregiudica il diritto del contraente in bonis di continuare l’azione di risoluzione proposta prima del fallimento con effetti anche restitutori, perché in tal caso il contraente adempiente ha già acquistato il diritto alla risoluzione prima della dichiarazione di fallimento, mediante la proposizione della domanda giudiziale in tempo anteriore alla stessa, la quale non è ostativa al recupero del bene in quanto gli effetti della sentenza costitutiva di risoluzione retroagiscono al momento della domanda (Cass., Sez. I, 28 aprile 1961, n. 967; Cass., Sez. I, 20 marzo 1962, n. 558; Cass., Sez. I, 13 luglio 1971, n. 2252; Cass., Sez. I, 13 giugno 1983, n. 4045; Cass., Sez. II, 21 febbraio 1994, n. 1648; Cass., Sez. I, 9 dicembre 1998, n. 12396; Cass., Sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2439).
2.4. – I diritto di recesso dal contratto, previsto dall’art. 1385, secondo comma, cod. civ. quando sia stata data caparra confirmatoria, è esercitato dalla parte non inadempiente mediante dichiarazione fatta pervenire alla parte inadempiente ed è un mezzo di autotutela il cui presupposto giustificante è l’inadempimento imputabile e di non scarsa importanza di controparte (Cass., Sez. II, 23 gennaio 1989, n. 398).
E dato che il recesso è un atto ricettizio, i cui effetti risolutivi si producono automaticamente nel momento in cui esso giunge a conoscenza del destinatario, la pronuncia del giudice al quale la parte si rivolga per far constare l’esercizio del recesso contro le altrui contestazioni, ha natura meramente dichiarativa.
In questo senso è orientata la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un., 14 gennaio 2009, n. 553), quando afferma che “il recesso della parte non inadempiente si conferma come modalità (ulteriore) di risoluzione del contratto, destinata ad operare, indipendentemente dall’esistenza di un termine essenziale o di una diffida ad adempiere, mercè la semplice comunicazione all’altra parte di una volontà caducatoria degli effetti negoziali, operante, nella sostanza, attraverso un meccanismo analogo a quello che regola la clausola risolutiva espressa”.
2.5. – Ciò stando, poiché la fattispecie risolutiva risulta nella vicenda in esame già perfezionata con la dichiarazione del promittente venditore di cui all’art. 1385, secondo comma, cod. civ. e con la domanda di accertamento della legittimità del recesso e del diritto alla ritenzione della caparra, promossa dal contraente non inadempiente nei confronti del promissario prima della dichiarazione di fallimento, questa domanda non può essere paralizzata, una volta sopravvenuto il fallimento di quest’ultimo, dall’esercizio, da parte del curatore, della facoltà di sciogliersi dal contratto, a norma dell’art. 72, secondo comma, legge fall.
Si è di fronte ad una situazione “quesita” (per adoperare l’espressione di Cass., Sez. I, 9 dicembre 1998, n. 12396, cit.). Essendo tale domanda già stata proposta, la cristallizzazione delle situazioni giuridiche, determinata dal fallimento, trova già acquisita al patrimonio del contraente in bonis la relativa pretesa: pretesa che oramai non sta solo nell’astratta previsione legislativa, ma ha vita come una realtà operante sul piano concreto del processo, e si pone come ragione autonoma di accertamento della cessazione del contratto, che anticipa quella diversa forma di estinzione legale prevista dall’art. 72 legge fall.
In questa direzione orientano i precedenti di questa Corte.
Sulla scia della sentenza 5 gennaio 1995, n. 185, la sentenza 23 settembre 1995, n. 10101, ha infatti affermato che “quando la fattispecie risolutiva non risulti già perfezionata al momento della dichiarazione di fallimento (con il passaggio in giudicato della sentenza di risoluzione, o con la dichiarazione di cui agli artt. 1456, 1385, secondo comma, 1517, terzo comma, cod. civ. o con il decorso del termine, ex artt. 1454 e 1457 cod. civ.), non c’è ragione di privare il curatore del potere di sciogliersi dal contratto (art. 72, secondo comma, legge fall.), che la legge condiziona soltanto al mancato esercizio, da parte del venditore, del diritto di far valere nel passivo del fallimento il suo credito per il prezzo”.
Da tali pronunce implicitamente si ricava, a contrario, l’opposta soluzione – impossibilità per il curatore di avvalersi del potere di scioglimento, accordatogli dall’art. 72 legge fall., in senso preclusivo dell’accertamento giudiziale della legittimità del recesso – allorché la fattispecie risolutiva risulti già perfezionata, con l’introduzione della domanda giudiziale di accertamento della legittimità dell’intervenuto recesso, al momento della dichiarazione di fallimento (cfr., altresì, Cass., Sez. I, 17 gennaio 1998, n. 376, e Cass., Sez. Un., 7 luglio 2004, n. 12505).
3. – L’accoglimento del ricorso principale assorbe l’esame dell’unico motivo del ricorso incidentale (violazione dell’art. 1282 cod. civ., in riferimento all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), con cui la curatela si duole che la sentenza impugnata, pur condannando i promittenti venditori alla restituzione della caparra, abbia omesso di porre a loro carico il pagamento degli interessi legali sulle dette somme.
4. – La sentenza impugnata è cassata.
La causa deve essere rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.
Il giudice del rinvio si atterrà al seguente principio di diritto: “In tema di preliminare di compravendita, comunicata dal promittente venditore la volontà di recedere dal contratto e di incamerare la ricevuta caparra confirmatoria, ai sensi dell’art. 1385, secondo comma, cod. civ., e promossa, prima del fallimento del promissario tradens, domanda giudiziale diretta alla declaratoria della legittimità dell’avvenuto esercizio del mezzo di autotutela per reagire all’altrui inadempimento, imputabile e di non scarsa importanza, il sopravvenuto fallimento di quest’ultimo preclude al curatore di paralizzare, attraverso l’esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto ex art. 72, secondo comma, legge fall., l’emissione di una sentenza, opponibile alla massa dei creditori, che, accogliendo la domanda del promittente, accerti, con effetto ex tunc, l’intervenuta caducazione, già in via stragiudiziale, degli effetti negoziali”.
Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; cassa, la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Catania.

Depositata in Cancelleria il 15.02.2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 18-02-2011, n. 4033 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 10 settembre 1991 la Laminatoi Meridionali s.p.a. chiamò in giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Consorzio CO.GE.RI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, esponendo che: – il Presidente della Regione Campania, quale Commissario straordinario di Governo L. 14 maggio 1981, n. 219, ex art. 81 aveva individuato due aree di sua proprietà, rispettivamente di mq 24.000 e di mq 7.017, per un intervento straordinario previsto dalla legge citata; -il terreno era stato occupato dal consorzio in forza di ordinanza del 12 dicembre 1986; – l’amministrazione aveva offerto a titolo d’indennità di espropriazione la somma di L. 294.473.500 per l’area più grande, e di L. 87.798.030 per l’altra, oltre alle maggiorazioni previste dalla L. 29 luglio 1980, n. 385; – l’indennità offerta non era congrua, in relazione alla natura edificatoria del suolo. Tanto premesso, l’attrice chiese la determinazione delle indennità di espropriazione e di occupazione o in subordine, essendo l’occupazione divenuta illegittima per la scadenza dei termini, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni.

Con sentenza 22 gennaio 2002 il G.O.A., al quale la causa era stata nel frattempo assegnata, accertata la sopravvenuta illegittimità dell’occupazione, e l’esclusiva responsabilità del consorzio, accolse la domanda nei confronti di questo.

Il consorzio propose appello, deducendo:

– la nullità della sentenza perchè pronunciata senza che fosse stata data comunicazione dell’assegnazione della causa al G.O.A.;

l’esclusiva responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

– nel merito, l’infondatezza della domanda stante la legittimità della procedura, conclusasi con decreto di espropriazione;

in via subordinata, l’applicabilità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis;

– l’erronea determinazione della somma dovuta sulla premessa, contestata, della natura edificatoria del suolo.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 28 marzo 2006, accertata la nullità del giudizio di primo grado, decise la causa nel merito.

La corte accertò che: – il decreto di espropriazione in data 15 settembre 1994 era stato emesso in carenza di potere, perchè dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 1987, originariamente fissato per il compimento dei lavori e delle procedure espropriative, termine poi prorogato al 30 dicembre 1991 con ordinanza 11 aprile 1990; – il fondo aveva subito una radicale trasformazione con i lavori eseguiti sin dal giugno 1989, e alla data del 31 dicembre 1991, di scadenza del termine di occupazione legittima, in mancanza di decreto di espropriazione si era realizzato l’illecito aquiliano con gli effetti dell’accessione invertita; – all’azione era passivamente legittimato esclusivamente il consorzio; – nello strumento urbanistico vigente al tempo dell’occupazione la proprietà della società attrice, di mq 34.167, era compresa in parte in zona verde di rispetto cimiteriale, e in parte in zona a verde agricolo, ed era pertanto inedificabile; – la sua perdita doveva essere risarcita sulla base del valore venale;

– tenuto conto delle caratteristiche intrinseche del terreno e delle possibilità di sfruttamento diverse da quella agricola consentite dallo strumento di pianificazione del territorio, detto valore doveva essere determinato in Euro 16,00 al mq, utilizzando come termine di confronto l’atto pubblico di compravendita del 20 aprile 1993 con il quale la stessa appellata aveva trasferito ad altra società altre porzioni originariamente comprese nelle medesime particelle catastali, per un prezzo unitario di L. 34.615/mq; – il consorzio doveva pagare inoltre la somma di Euro 125.499,02, pari al valore dei manufatti insistenti sul suolo dell’attore, in conformità dei calcoli del CTU; – le somme liquidate dovevano essere rivalutate fino alla data della sentenza e gli interessi legali erano dovuti sul totale (Euro 672.171,02) rivalutato anno per anno; – l’indennità di occupazione legittima doveva essere determinata con il criterio dell’interesse legale sull’indennità virtuale di espropriazione, e quindi con applicazione del criterio della L. n. 359 del 1992, art. 5 della semisomma tra valore venale e rendite catastali del decennio.

La corte pose le spese a carico del giudizio e della consulenza a carico del consorzio in ragione di due terzi, compensandole nel resto, e compensò integralmente le spese tra l’attrice e la Presidenza del consiglio dei Ministri.

Per la cassazione di questa sentenza, non notificata, ricorre la società Laminatoi Meridionali s.p.a. per sei motivi.

Il consorzio resiste con controricorso e ricorso incidentale per due motivi.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste con separati controricorsi sia al ricorso principale, e sia al ricorso incidentale.

La ricorrente principale resiste al ricorso incidentale con controricorso.

Motivi della decisione

I ricorsi proposti contro la medesima sentenza devono essere riuniti a norma dell’art. 345 c.p.c. I primi due motivi del ricorso principale vertono sull’asserita responsabilità della pubblica amministrazione (nella fattispecie:

Presidenza del Consiglio dei ministri) che abbia demandato al concessionario il compimento di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, per l’irreversibile trasformazione del bene nel periodo di occupazione legittima, in virtù della sua competenza funzionale all’emanazione del provvedimento conclusivo di espropriazione (primo motivo); e sulla sua responsabilità solidale con il concessionario (secondo motivo).

A sua volta il consorzio, con il secondo motivo di ricorso incidentale, pone il quesito se la L. n. 219 del 1981, artt. 80 e 81 debbano essere intesi nel senso che non implicano la traslazione dei poteri al concessionario relativamente ai rapporti espropriativi per i quali la delega conferita "in nome e per conto" del concedente, e l’intervento diretto di suoi organi nelle attività più significative o delle operazioni espropriative, fanno sì che l’unico legittimato passivo sia il concedente.

I motivi del ricorso principale sono inammissibili, nella parte in cui la loro formulazione generica prescinde dalla fattispecie di causa, in cui ha trovato applicazione la L. 14 maggio 1981, n. 219, art. 81 norma posta dal giudice di merito quale ratio decidendi sul punto. Per il resto essi sono manifestamente infondati, e tale giudizio deve estendersi al motivo del ricorso incidentale vertente sullo stesso punto, ponendosi tutti in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa corte, per la quale, in tema di esecuzione di opere ricomprese nel programma straordinario di urbanizzazione nell’area metropolitana del Comune di Napoli previsto dalla L. 14 maggio 1981, n. 219, le norme di cui agli artt. 81 e segg. di detta legge demandano necessariamente all’ente concessionario il compimento in nome proprio di tutte le operazioni materiali, tecniche e giuridiche occorrenti per la realizzazione del programma edilizio, ancorchè comportanti l’esercizio di poteri di carattere pubblicistico, quali quelli inerenti all’espletamento delle procedure di espropriazione; correlativamente, l’ente concessionario – e non già la P.A. concedente – risponde direttamente dei danni cagionati a terzi dall’opera pubblica e delle obbligazioni strumentalmente preordinate alla sua esecuzione, derivino gli stessi da attività legittima ovvero (ed a maggior ragione, atteso anche il carattere personale della relativa responsabilità) da illecito aquiliano – e, in questo secondo caso, sia dall’illegittima occupazione temporanea di immobili privati, sia da ogni altro vizio inficiante il procedimento espropriativo e tale da determinare l’inesistenza del potere ablativo – anche se la colpa sia riferibile al concedente nella predisposizione del progetto e nell’imposizione delle direttive, potendo ciò rilevare esclusivamente nei rapporti interni derivanti dalla concessione, ai fini di un’eventuale rivalsa (v. per tutte Cass. 19 aprile 2005 n. 8197, nonchè Cass. Sez. un. 20 marzo 2009 n. 6769). Di contro a ciò, il motivo di ricorso del consorzio non propone alcun argomento esegetico a livello normativo, ma postula soluzioni diverse alle quali dovrebbe pervenirsi – in materia pur regolata interamente dalla legge e comprendente la previsione di poteri in deroga ai principi generali dell’ordinamento – attraverso l’esame, del resto non consentito in questa sede, dell’atto di delega.

La recente giurisprudenza di questa corte, richiamata dalla difesa del consorzio nel corso della discussione orale, non rileva nella decisione sulla fattispecie oggi all’esame della corte, perchè riguarda l’ipotesi estranea al presente giudizio – che funzionari dell’amministrazione del commissario straordinario abbiano preso parte attiva all’immissione nel possesso dei beni, eseguita dopo che era spirato il termine legale di tre mesi dal decreto di occupazione.

Con il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale si censura l’affermazione della qualificazione non edificatoria del suolo per cui è causa, in contrasto con il parere espresso dal consulente tecnico d’ufficio. Si deduce che tale qualificazione urbanistica, pur contrastante con il piano di fabbricazione vigente all’epoca, sarebbe stata acquisita con l’autorizzazione, rilasciata dalla Regione al Comune di Arzano, a modificare il programma di fabbricazione nella parte in cui stabiliva la destinazione agricola del terreno della società, poi occupato dal consorzio, e per il quale era stata chiesta una concessione edilizia di ampliamento dello stabilimento produttivo esistente sul terreno adiacente, in deroga al predetto programma di fabbricazione. Si invoca la giurisprudenza di questa corte, per la quale la concessione in deroga comporta la modifica della destinazione urbanistica dell’area interessata.

I motivi in questione sono inammissibili, perchè, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito, e che sono state ignorate nella parte decisiva, le questioni sollevate non sono idonee a definire il giudizio in senso diverso dalla statuizione della sentenza impugnata. Il giudice di merito, dopo aver motivatamente affermato – in contrasto con l’opinione del consulente – che l’area occupata ed irreversibilmente trasformata aveva una destinazione agricola, e dopo aver negato valore alla concessione in deroga chiesta dalla società e autorizzata dalla regione, ha affermato correttamente che per la stima del valore dell’area doveva farsi riferimento ai comuni canoni in materia di risarcimento da fatto illecito, con quantificazione del danno correlata al valore di mercato del suolo, e ha poi proceduto alla stima con il metodo sintetico comparativo, prendendo a termine di confronto una compravendita stipulata dalla stessa società di porzioni comprese nelle stesse particelle, pervenendo ad una conclusione nella quale la discussa qualificazione urbanistica ha perso di fatto ogni incidenza (includendo il valore di mercato ogni aspettativa di possibile utilizzazione edificatoria, ove presente), e riconoscendo alla parte danneggiata un danno perfettamente equivalente al valore di mercato della proprietà perduta. L’assenza di qualsiasi censura su questo punto decisivo dell’impugnata sentenza (salvo quanto si dirà a proposito del mezzo successivo) comporta l’irrilevanza, e quindi l’inammissibilità delle questioni sollevate con i mezzi in esame.

Per i riflessi che la questione di diritto sollevata con il motivo può avere nell’esame del successivo settimo mezzo d’impugnazione, occorre peraltro aggiungere quanto segue. La concessione in deroga, che nell’esposizione del ricorrente sarebbe stata peraltro solo "autorizzata" dalla regione (e dunque non ancora neppure rilasciata dal comune), sarebbe stata in ogni caso rilasciata per un’opera che non è stata eseguita, e la decadenza che in tali casi si verifica non consentirebbe di riconoscere a quel provvedimento alcuna ulteriore efficacia. Più in radice, peraltro, la concessione in deroga agli strumenti urbanistici, contemplata dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41 quater (disposizione introdotta dalla L. n. 765 del 1967, art. 16), consentita esclusivamente per opere pubbliche o di interesse pubblico, per il fatto stesso di essere legata alla realizzazione di un particolare progetto pubblico o di pubblico interesse, non incide sul valore di mercato dell’area, considerata autonomamente dall’opera per la quale la concessione in deroga sia stata rilasciata; laddove solo l’effettiva costruzione del fabbricato darebbe titolo al proprietario per essere risarcito, oltre che del terreno – considerato ancora come inedificabile, perchè la concessione non è valido parametro di qualificazione urbanistica, da ricercare esclusivamente degli strumenti di zona – anche del fabbricato. Correttamente, pertanto, il giudice di merito non ne ha tenuto conto, non essendo pertinenti i richiami della parte ricorrente a precedenti di questa corte, in materia di rapporti di vicinato tra proprietari, che nulla hanno a che vedere con la materia qui trattata.

Con il sesto motivo si censura la determinazione del valore dell’area eseguita sulla base di un atto di compravendita posto in essere a quattro anni di distanza dall’irreversibile trasformazione del fondo "medesimo", sostenendosi che il trasferimento aveva avuto luogo a favore della società proprietaria del suolo confinante, "unica interessata all’acquisto di un suolo fuori commercio".

Il mezzo d’impugnazione è posto sotto la rubrica cumulativa della violazione di legge e dell’insufficiente e contraddittoria motivazione, ma nel suo svolgimento non indica quale sarebbe la norma di diritto violata dalla corte territoriale, nè precisa se il vizio della motivazione sarebbe riconducibile ad un’insufficienza – configurabile solo sul presupposto dello svolgimento nel giudizio di merito di difese, che sarebbe stato necessario richiamare in modo puntuale nel ricorso – o una contraddizione in nessun modo esplicitata. Esso si conclude con la formulazione di un quesito "di diritto", che, a causa della natura stessa gli argomenti svolti a sostegno del mezzo del vizio denunciato, di un tale quesito non possiede i requisiti. La ricorrente omette invece di indicare, come avrebbe dovuto a pena d’inammissibilità a norma dell’art. 366 bis c.p.c., il fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe viziata, o le ragioni per le quali il – pur genericamente – dedotto vizio di motivazione sarebbe inidoneo a sorreggere la decisione, e specificamente perchè il suolo venduto dovesse ritenersi "fuori commercio" (per la necessità di un momento di sintesi che circoscriva puntualmente i limiti della censura, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità, v. Cass. Sez. un. 1 ottobre 2007, n. 20603). Il mezzo è pertanto inammissibile.

Con il settimo motivo si censura la liquidazione dell’indennità di occupazione legittima, fatta prendendo a base del calcolo non già il valore venale del bene, ma l’indennità virtuale della sua espropriazione, calcolata a norma della L. n. 359 del 1992, art. 5 (semisomma tra valore venale e rendite catastali del decennio). Si pone il quesito se l’indennità di occupazione debba essere determinata in base al valore venale del bene.

Sul punto, premesso che il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5 bis, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 348 del 2007 della corte delle leggi, e non può pertanto trovare più applicazione, si deve osservare quanto segue. Il giudice di merito ha accertato che l’area oggetto dell’occupazione legittima da parte del consorzio deve qualificarsi inedificabile, perchè soggetta in parte a vincolo cimiteriale e in parte destinata ad uso agricolo nello strumento urbanistico vigente. Trattandosi dunque di liquidare l’indennità di occupazione, doveva trovare applicazione la L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3 e succ. mod. per cui l’indennità è pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell’indennità che sarebbe dovuta per l’espropriazione dell’area da occupare, calcolata a norma dell’art. 16 ovvero, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo della indennità annua. Applicando illegittimamente alla fattispecie la L. n. 359 del 1992, art. 5 bis il giudice di merito ha di fatto liquidato l’indennità richiesta sulla base di un valore edificabile di un terreno in realtà agricolo, e pur applicando il criterio della semisomma tra valore venale e rendite catastali del decennio, che comporta di fatto quasi il dimezzamento di quel valore, è pervenuto in ogni caso ad un esito ben più favorevole al proprietario, di quello che sarebbe conseguito all’applicazione del calcolo condotto sulla corretta premessa della natura agricola del suolo. Il mezzo d’impugnazione, conseguentemente non è sorretto da un interesse che giustifichi la cassazione sul punto della sentenza, perchè il nuovo giudizio, condotto sulla base di parametri legali, non potrebbe avere per la parte un esito più favorevole.

L’ultimo motivo di ricorso, vertente sul regolamento delle spese processuali, è inammissibile, avendo il giudice di merito fatto uso dei suoi poteri discrezionali, in una fattispecie nella quale le doglianze della parte avevano avuto un riconoscimento solo parziale.

Con il primo mezzo d’impugnazione del ricorso incidentale, denunciando la violazione del D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354, art. 9, comma 2 il consorzio sostiene, in consapevole opposizione alla giurisprudenza consolidata di questa corte, che la norma avrebbe disposto, per quel che in questa causa rileva, l’incondizionata proroga biennale dei termini di efficacia dei decreti di occupazione d’urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo 8^ della L. n. 219 del 1981, e che una diversa interpretazione privilegerebbe in modo irrazionale il comportamento dei concessionari meno solerti, che, non avendo ancora completato nel 1999, all’entrata in vigore, del decreto legislativo, i lavori e le procedure espropriative, avrebbero un trattamento di favore rispetto alle procedure già perfezionate con il decreto di esproprio emesso dopo il compimento dei lavori.

La censura è manifestamente infondata, riproponendo una tesi già esaustivamente confutata dalle precedenti decisioni di questa corte, peraltro ricordate dallo stesso consorzio. E’ solo da aggiungere che la sanatoria in questione opererebbe, nella fattispecie ipotizzata con il mezzo di ricorso, solo se. alla data di entrata in vigore della legge i termini per il compimento delle opere e delle espropriazioni fossero ancora pendenti, il che esclude che nel caso ipotizzato possa configurarsi una solerzia minore di quella dimostrata da coloro i quali abbiano in precedenza lasciato scadere tutti i termini senza portare a compimento il procedimento espropriativo.

In conclusione entrambi i ricorsi devono essere respinti.

Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio, si ravvisano giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra tutte le parti.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-03-2011, n. 6410 Riassunzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

orso.
Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 18/3/87 Ca.Fr. conveniva in giudizio innanzi alla Pretura di Amalfi I.U., I. R. e C.F. rivendicando la proprietà di un’area di circa 60 mq. che sosteneva essere stata abusivamente occupata dai convenuti.

Con sentenza dell’8/3/1994 il Pretore accoglieva la domanda.

I convenuti soccombenti proponevano appello con atto notificato l’1/7/1994, ma la causa non veniva iscritta a ruolo e nessuno si costituiva nei termini prescritti. Gli appellanti riassumevano la causa con atto di riassunzione del 5/12/1995.

Il procedimento, più volte rinviato ex art. 309 c.p.c., era dichiarato interrotto a seguito del decesso di Ca.Fr. e del suo originario procuratore.

Gli eredi del Ca. riassumevano il processo con atto del 14/2/2001 e il Tribunale di Salerno con sentenza del 28/5/2004 dichiarava estinto il giudizio di appello condannando gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

Il Tribunale rilevava che, dopo la mancata costituzione dell’appellante, la riassunzione effettuata con atto del 5/12/1995 doveva ritenersi intempestiva in quanto effettuata oltre l’anno dall’udienza di comparizione 9/11/1994 fissata con la citazione in appello; precisava che l’intempestività della riassunzione era stata ritualmente eccepita dagli appellati. Propongono ricorso gli appellanti fondato su duo motivi. Resistono con controricorso gli appellanti.
Motivi della decisione

I controricorrenti hanno sollevato l’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo della incerta indicazione della sentenza impugnata e della non riferibilità della procura al ricorso avverso la sentenza n. 1647/04 del Tribunale di Salerno in quanto nell’epigrafe del ricorso è indicata la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 164704 e anche la procura a margine del ricorso è riferita alla predetta sentenza, mentre la controversia tra le parti è stata decisa dal Tribunale di Salerno.

L’eccezione è infondata: l’inammissibilità del ricorso per mancata indicazione della sentenza impugnata riguarda la sola ipotesi in cui l’indicazione del provvedimento impugnato difetti del tutto o sia la talmente incerta da renderne impossibile l’identificazione (Cass. 16/5/1983 n. 3377; Cass. 2/4/2002 n. 4661).

Nel caso concreto il contenuto del ricorso ha offerto elementi sufficienti per individuare la sentenza impugnata, non solo attraverso l’esatta indicazione, in epigrafe, del numero e dell’anno della sentenza, ma anche attraverso il costante riferimento alla sentenza del Tribunale (e non della Corte di Appello) sia nella parte espositiva del fatto, sia in quella relativa ai motivi di ricorso, al quale, inoltre è stata allegata, quale unica sentenza, quella del Tribunale, così che i controricorrenti (così come questa Corte) hanno avuto certezza in ordine all’individuazione della sentenza oggetto di ricorso, essendo, per contro, evidente l’errore materiale nel quale è incorso l’estensore dei ricorso nelle due volte in cui ha menzionato la Corte di Appello di Salerno in luogo dei Tribunale di Salerno.

E’ parimenti evidente il mero e irrilevante errore materiale per il quale, nella procura a margine del ricorso, viene indicata, quale giudice che ha emesso la sentenza, la Corte di Appello di Salerno in luogo del Tribunale di Salerno: nella procura sono state correttamente individuati numero e anno della sentenza e le parti della causa che è stato decisa con la suddetta sentenza, così che non può sussistere alcun dubbio circa la volontà delle parti soccombenti di conferire procura per il ricorso per Cassazione avverso quella sentenza ancorchè erroneamente indicata come emessa dalla Corte di Appello di Salerno invece che dai Tribunale di Salerno.

Con il primo motivo i ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 307 c.p.c., all’epoca vigente, riguardante l’estinzione del giudizio per tardiva riassunzione dopo la cancellazione.

Il motivo è infondato nella parte in cui si deduce che il giudice di appello avrebbe individuato il termine utile per la riassunzione nel 9/11/1994 perchè appare chiaro dalla semplice lettura della motivazione della sentenza che con tale data si individuava la data fissata per l’udienza di comparizione nel giudizio di appello, mentre la data di inizio della decorrenza del termine annuale per la riassunzione era individuata nel 4/11/1994 (cinque giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione).

Tuttavia, proprio considerando che il termine per la riassunzione (in mancanza della costituzione; dell’appellante) doveva decorrere dal 4/11/1994 (termine per la costituzione dell’appellato), è fondato il motivo di ricorso laddove si censura la mancata considerazione, da parte del giudice di appello, della sospensione feriale prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 42 e la conseguente (erronea) declaratoria di estinzione del processo pur in presenza di tempestiva riassunzione. infatti, considerato che la riassunzione del processo di appello è avvenuta con atto del 5/12/1995 e che il termine annuale per la riassunzione iniziava a decorrere dal 4/11/1994, la riassunzione del processo è stata tempestiva perchè, non potendosi calcolare il periodo di sospensione feriale dal 1 Agosto 1995 al 15 Settembre 1995, il termine annuale per la riassunzione andava a scadere il 20/12/1995.

Pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno (quale attuale giudice di secondo grado) anche per la pronuncia sulle spese. Resta assorbito il secondo motivo avente ad oggetto. L’omessa pronuncia sui motivi di appello relativi sia alla pretesa nullità degli atti del processo e della sentenza di primo grado per carenza dello ius postulando del procuratore degli appellanti, sia all’insussistenza della prova della proprietà in capo ai rivendicanti, sia alla genericità e incompletezza della consulenza di ufficio.
P.Q.M.

La Cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo e rinvia alla Corte di Appello di Salerno anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-02-2011, n. 1178 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, E. s.p.a. in persona del legale rappresentante, proprietaria dell’emittente radiofonica privata "R.D." impugnava il silenzio serbato dal Ministero dello sviluppo economico e comunicazioni, Ispettorato territoriale di Puglia e Basilicata, sull’istanza di revoca dell’autorizzazione rilasciata all’emittente "RAI MF1" per la modifica della frequenza dell’impianto sito in Taranto da 98,750 a 98,700 Mhz, con un incremento di potenza da 1 Kw a 2 Kw.

Lamentava violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della costituzione, degli artt. 1 e 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 4 d.m. 16 dicembre 2004 ed eccesso di potere per erroneità dei presupposti, contraddittorietà ed illogicità in quanto l’autorizzazione rilasciata avrebbe provocato problemi di interferenza con le proprie trasmissioni.

Chiedeva quindi la condanna dell’Amministrazione a provvedere sull’istanza entro il termine di trenta giorni, con la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, chiedeva inoltre il risarcimento dei danni subiti.

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale amministrativo del Lazio, Sezione IIIter, dichiarava inammissibile il ricorso.

Avverso la predetta sentenza insorge E. s.p.a. in persona del legale rappresentante contestando gli argomenti che ne costituiscono il presupposto e chiedendo la sua riforma e l’accoglimento del ricorso di primo grado.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dello sviluppo economico e comunicazioni, Ispettorato territoriale di Puglia e Basilicata, e R.W. s.p.a. in persona del legale rappresentante chiedendo il rigetto dell’appello.

Quest’ultimo è stato assunto in decisione alla camera di consiglio del 25 gennaio 2011.

L’appello deve essere respinto.

La stessa appellante riferisce che la situazione di interferenza fra le proprie trasmissioni e quelle dell’appellata è provocata dall’impostazione dell’autorizzazione rilasciata in favore di quest’ultima.

Da tale osservazione consegue che la lesione lamentata dall’appellante è stata provocata dalla predetta autorizzazione, che l’appellante non ha mai impugnato.

Trova quindi applicazione il pacifico principio che esclude l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in autotutela su un proprio provvedimento divenuto inoppugnabile.

L’appellante contesta l’applicabilità del principio nel caso in esame affermando che la lesione si è manifestata solo a seguito dell’attivazione dell’impianto potenziato.

L’osservazione non consente di superare quanto già affermato.

La circostanza dedotta può influire sull’individuazione del dies a quo da cui decorre il termine per l’impugnazione dell’atto, ma non rileva sulla problematica relativa all’obbligo dell’Amministrazione di revocare il proprio atto, una volta che questo è divenuto inoppugnabile.

Inoltre, nel caso di specie la lesione deriva dal contenuto intrinseco dell’atto, che un operatore specializzato del settore, come l’appellante, aveva l’onere di comprendere, per cui è ben dubbia l’esattezza in fatto dell’osservazione.

L’appellante sostiene poi che l’Amministrazione sulla base delle sue istanze aveva avviato un procedimento di revisione, che aveva l’obbligo di concludere.

Neanche questa prospettazione può essere condivisa.

Invero, dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa appellante risulta come l’Amministrazione pur approfondendo la problematica abbia chiaramente esplicitato il principio della salvaguardia del servizio pubblico RAI (si veda in particolare la produzione 20 dell’appellante).

In altri termini, è vero che l’Amministrazione si è fatta carico del problema del rapporto fra le due emissioni, ma non ha manifestato l’intenzione di revocare l’autorizzazione rilasciata in favore dell’appellata.

Sulla base delle osservazioni appena svolte l’appello deve essere respinto, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di continuare ad operare in vista del raggiungimento della soluzione ottimale per il contemperamento delle esigenze delle parti, e delle altre emittenti eventualmente interessate.

Le spese del presente grado del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento di spese ed onorari del giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.