T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 09-01-2012, n. 155

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente, alla data del ricorso vice brigadiere in servizio permanente effettivo dell’Arma dei carabinieri, impugna il provvedimento in epigrafe, il quale gli ha negato il distintivo d’onore di ferito in servizio per le infermità "frattura secondo metatarso destro, frattura dello sterno, fratture costali multiple emitorace destro e sinistro; trauma cranico non commotivo".

Con il ricorso sono stati depositati documenti.

L’Amministrazione intimata si è costituita.

Con ordinanza presidenziale n. 72/2003 sono stati disposti incombenti istruttori, che l’Amministrazione ha eseguito.

In esito al deposito istruttorio il ricorrente ha proposto motivi aggiunti.

La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 16 novembre 2011.

2. – Il gravame deve essere respinto.

Esso – quale risultante dalle prospettazioni del ricorso dell’introduttivo e dalle più puntuali censure, conseguenti al deposito istruttorio, formulate nei motivi aggiunti – lamenta una violazione e falsa applicazione dell’articolo 9 del R.D. 28 settembre 1934, n. 1820 (recante "Istituzione di distintivi di onore per feriti, mutilati e deceduti per causa di servizio", vigente alle date di riferimento e recentemente abrogato dall’art. 2269, comma 1, n. 84, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66) e del decreto interministeriale 20 maggio 1935 (recante norme di attuazione del citato R.D. n. 1820 del 1934), nonché illogicità manifesta per la dichiarata applicazione della Circolare 11 maggio 1995 della Direzione generale di Sanità militare (avente come oggetto "Distintivo d’onore per feriti, mutilati ed deceduti per causa di servizio").

Il ricorrente afferma che nel proprio caso doveva essere applicato il citato articolo 9 del R.D. n. 1820 del 1934, relativo ai feriti in servizio, e che invece l’Amministrazione ha erroneamente applicato il precedente articolo 1, relativo ai mutilati in servizio, così negando l’onorificenza richiesta.

Il rilievo è infondato.

L’art. 9 del R.D. n. 1820 del 1934 prevedeva, per la parte che qui interessa: "I militari ……… che abbiano riportato in servizio e per cause di servizio ……… ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari ……… potranno essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello che col presente decreto verrà depositato negli archivi di Stato".

Il precedente articolo 1 del medesimo decreto prevedeva invece: "È istituito uno speciale distintivo d’onore del quale potranno fregiarsi i militari ……. che abbiano riportato, in servizio e per causa di servizio …….. ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti".

L’impugnato diniego è stato espressamente adottato visto – tra gli altri – il parere contrario del Collegio medico legale in data 20 ottobre 199, e "condividendone le motivazioni".

Non risulta che questo parere del Collegio medico legale abbia negato i presupposti per l’onorificenza confondendo tra le "ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari", indicate nel citato articolo 9, e le "ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalità di organi importanti", indicate nel citato articolo 1.

Appare invece con chiarezza che le infermità riportate in servizio dall’A. ("frattura secondo metatarso destro, frattura dello sterno, fratture costali multiple emitorace destro e sinistro; trauma cranico non commotivo"), raffrontate con la previsione dell’articolo 9 citato ("ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa, e gli organi cavitari"), non risultano con quest’ultima previsione compatibili (in particolare data l’assenza – o meglio la mancata prova – di "esiti permanenti"); e che correttamente, dunque, il Collegio medico – e conseguentemente l’impugnata determinazione ministeriale n. 11470 del 16 dicembre 1997 – ha escluso che vi fossero i presupposti per la relativa insegna onorifica.

Il ricorso va dunque respinto.

Sussistono peraltro giusti motivi – riscontrabili in particolare nella circostanza che trattasi pur sempre di ferite riportate nell’espletamento del servizio – perché le spese di causa siano compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale respinge ricorso in epigrafe.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 novembre 2011.

Giancarlo Luttazi, Presidente FF, Estensore

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Domenico Landi, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 14-01-2011, n. 274

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Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio il ricorrente ha impugnato gli atti indicati, deducendo censure attinenti violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili, proponendo le domande indicate in epigrafe ed evidenziando quanto segue.

L’odierno ricorrente – già Ufficiale di complemento, arruolato quale AUC dell’Arma Aeronautica ruolo servizi, immesso nel Ruolo ad Esaurimento, in applicazione della legge n. 574/80 e successivamente, ai sensi della legge n. 404/90, immesso nel Ruolo ad Esaurimento in servizio permanente – è stato promosso al grado di Capitano con decorrenza 6.3.1990 e al grado di Maggiore con decorrenza 6.1.2001. Successivamente, la promozione a Maggiore è stata riformata con decorrenza al 1°.1.1998, ai sensi della normativa sopravvenuta di cui al D.Lgs. n. 490/97. L’Ufficiale ha, però, impugnato tale promozione con ricorso al TAR del Lazio (RG. n. 4546/2003) ritenendo di avere diritto all’applicazione del sistema di promozione a lui più favorevole, di cui all’art. 32, comma 3 bis, delle legge n. 224 del 1986, così come inserito dall’art. 13 l.n. 404/90, per il grado di Maggiore e per il grado di Tenente Colonnello.

In data 9.2.2004 all’Ufficiale è stato comunicato che con decreto dirigenziale del 24.10.2003 era stato modificato il decreto datato 12.11.2002 con cui la decorrenza del trattamento economico della promozione al grado di Maggiore era stata fissata al 1°.1.1998, in modo tale che gli effetti giuridici della promozione a Maggiore coincidessero con quelli economici (atto mai comunicato all’interessato). E’ stato, altresì, comunicato all’interessato che con il citato decreto dirigenziale del 24.10.2003 la decorrenza economica della promozione a Maggiore era stata rettificata alla data del 6.2.2001, data di maturazione dei requisiti di avanzamento, ai sensi del combinato disposto dell’art. 39 co. 4 e 5, del D.Lgs. n. 490/97 e dell’art. 19, del D.Lgs. n. 216/2000. Nel citato decreto dirigenziale è stato precisato che tale decorrenza è stata fissata in tal modo in linea con il parere n. 23638 del 24.2.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico – Ufficio X°, che ha ritenuto che il trattamento economico relativo a detta promozione vada attribuito alla maturazione dei requisiti di avanzamento, a nulla rilevando la esplicita disposizione dell’art. 19 del D.Lgs. n. 216/2000, che stabiliva che gli effetti economici della promozione de qua dovessero coincidere con quelli giuridici.

In data 1.3.2004 è stata comunicata al ricorrente la promozione al grado di Tenente Colonnello con decorrenza 1.1.2003, ai sensi del secondo comma dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 490/97, anziché, come dovuto, alla data 1.1.1999 ai sensi del più favorevole sistema di avanzamento di cui all’art. 13, della legge n. 404/90.

Ritenendo illegittimi tali provvedimenti, il ricorrente li ha impugnati dinanzi al TAR del Lazio, avanzando le domande indicate in epigrafe.

Le Amministrazioni resistenti, costituitesi in giudizio, hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso e ne hanno chiesto il rigetto.

Con successive memorie le parti hanno argomentato ulteriormente le rispettive difese.

All’udienza del 17 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
Motivi della decisione

1. Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso: 1) erronea mancata applicazione dell’art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986, così come integrato dall’art. 13, l.n. 404/90; erronea applicazione della normativa sopravvenuta di cui all’art. 39, d.lgs. n. 490/97 e all’art. 19. d.lgs. n. 216/00; erronea interpretazione e mancata corretta applicazione dell’art. 19. d.lgs. n. 216/00; 2) eccesso di potere per illogicità, incoerenza, incongruenza, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, vizio della funzione e sviamento di potere; 3) violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.

In particolare, il ricorrente ha evidenziato che: – l’art. 35 della legge n. 574/80 ha creato nelle FF.AA. il "Ruolo ad Esaurimento", in cui sono stati inseriti tutti gli Ufficiali di complemento all’epoca raffermati e trattenuti in servizio; con più interventi in materia (cfr. leggi nn. 574/80, 224/86 e 404/90), è stata, altresì, dettata una particolare normativa di avanzamento per tali Ufficiali, la cui ratio è stata quella di equiparare progressivamente e sostanzialmente gli Ufficiali del Ruolo ad Esaurimento a quelli del Ruolo Speciale e Normale, immettendoli anche nel servizio permanente (art. 12 l.n. 404/90); – sulla base di tale normativa, per effetto delle leggi

nn. 574/80, 224/86 e 404/90, si è determinato un sistema binario alternativo di promozione per gli Ufficiali R.E. fondato o su un meccanismo collegato al possesso di determinate anzianità, o, se più favorevole, riferito esclusivamente alla data di promozione degli Ufficiali in spe del ruolo speciale o normale; – tale sistema alternativo di progressione di carriera, inizialmente previsto in via transitoria (l.n. 574/80 art. 45), è divenuto, poi, un sistema stabile, essendo stato conservato anche nelle leggi successive; in particolare per la promozione dei Capitani e Maggiori RE al grado superiore è stato previsto, in via definitiva, all’art. 32 l.n. 224/86 un sistema binario alternativo di promozione dei quali uno specificamente previsto nei commi 1 e 2 dell’art. 32 della l.n. 224/1986 ancorato al possesso di determinate anzianità di grado e di servizio, e l’altro previsto al comma 3 bis ancorato esclusivamente alla data di promozione dell’ufficiale pari grado con maggiore o pari anzianità appartenente al corrispondente ruolo speciale e normale spe; tale secondo sistema alternativo va applicato se più favorevole e a condizione che l’Ufficiale sia idoneo alla promozione; – successivamente, il D.Lgs. n. 490/97, pur mantenendo un sistema binario alternativo per la promozione al grado di Maggiore e Tenente Colonnello per gli Ufficiali RE (art. 39), ha modificato parzialmente il precedente sistema di cui all’art. 13 della legge n. 404/90, ed il D.Lgs. n. 216/2000 ha apportato ulteriori correttivi (art. 19), ma tali novità non attengono alla posizione e alle pretese del ricorrente.

Nel caso di specie l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare al ricorrente la disciplina inerente al descritto sistema di promozione più favorevole (art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986) non appena il collega di pari o maggiore anzianità del ruolo normale in spe (A.L.) era stato promosso ai gradi di Maggiore (31.12.1994) e Tenente Colonnello (31.12.1998), promuovendo il F. ai medesimi gradi con decorrenza dal giorno successivo a quelli relativi alle promozioni del citato collega.

Né può affermarsi che la normativa sopravvenuta (DD.LLggss. nn. 490/1997 e 216/2000) abbia potuto influire sulle decisioni da assumere nel caso di specie, posto che il diritto del ricorrente è maturato nella vigenza delle normativa anteriore richiamata.

A ciò si aggiunga che è, in ogni caso, erronea la determinazione dell’Amministrazione di far decorrere gli effetti economici della promozione a Maggiore da una data diversa (6.3.2001: data in cui, secondo l’Amministrazione, l’interessato avrebbe maturato i requisiti di anzianità utili per la promozione) rispetto a quella concernente gli effetti giuridici (1.1.1995, secondo il ricorrente, 1.1.1998, secondo quanto stabilito con i provvedimenti impugnati), a prescindere dal sistema di promozione seguito ed in contrasto, peraltro, anche con quanto stabilito dall’art. 19 del d.lgs. n. 216/2000 con il quale, quindi, risulta contrastare l’impugnata notaparere n. 23638 del 24.2.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l’Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico – Ufficio X°.

2. Le Amministrazioni resistenti si sono limitate a costituirsi in giudizio formalmente, chiedendo il rigetto del ricorso.

3. Il Collegio, preliminarmente, osserva che con ricorso RG n. 4546/2003 lo stesso ricorrente aveva impugnato la determinazione della decorrenza della propria promozione a Maggiore dal 1°.1.1998, anziché dalla data di promozione del collega Ludovici (1°.1.1995) in applicazione del sistema più favorevole di cui all’ art. 32, co. 3bis, l.n. 224/1986. In particolare, in quel giudizio il F. e altri Ufficiali avevano chiesto l’annullamento dei decreti dirigenziali di rideterminazione dell’anzianità di grado e dei relativi effetti amministrativi della promozione al grado di Maggiore alla data dell’1.01.1998, tutti emessi in data 12.11.2002, con rispettivi numero di protocollo; dei provvedimenti con cui, nel mentre si comunica agli interessati la rideterminazione dell’anzianità di grado e dei relativi effetti amministrativi, della promozione al grado di Maggiore alla data dell’1.01.1998, si partecipa altresì che era temporaneamente sospesa l’esecuzione dei decreti stessi per quanto riguarda gli effetti economici a decorrere dall’1.01.1998, atti tutti congiuntamente notificati agli interessati in diverse date; e, conseguentemente, avevano chiesto la declaratoria del diritto alla promozione al grado di Maggiore e Ten. Colonnello con effetto dal giorno successivo alla data di promozione al medesimo grado dell’ufficiale pari grado avente pari o maggiore anzianità appartenente al rispettivo ruolo normale o speciale, individuato dalla stessa P.A. nel collega A.L.; con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla decorrenza degli assegni ed alla corresponsione del relativo trattamento economico maturato e non percepito, con interessi e rivalutazione monetaria, ivi compresa la condanna dell’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti quanto dovuto per il titolo predetto.

Con sentenza n. 12402/2008, la causa RG n. 4546/2003 è stata definita con una sentenza di improcedibilità in quanto "medio tempore" – le pretese dei ricorrenti Pasquarelli, Crocchiante, Piccinini, Meuti, Sanalitro e Marinò (limitatamente ai quali la materia del contendere può, quindi, ritenersi cessata) sono state (in ossequio ad una precisa statuizione giurisdizionale) integralmente soddisfatte; mentre quelle avanzate dai (restanti) ricorrenti F. e Calabrò hanno comunque avuto, da parte dei competenti organi ministeriali, un esplicito riscontro: essendosi, anche in favore di costoro, rettificata – ancorché ai soli fini del trattamento economico (con provvedimenti, integralmente sostituitivi di quelli impugnati, del 24.10.2003) – la decorrenza "de qua’. Nel prendere atto che l’intervenuto mutamento della situazione di fatto e di diritto priva pure tali soggetti di ogni interesse ad ottenere una pronuncia sul merito della controversia da essi instaurata (ormai definitivamente priva del suo oggetto originario), il Collegio (che ravvisa, complessivamente, giustificati motivi per far luogo all’integrale compensazione delle spese di lite) non può – pertanto – che concludere (sia pure, relativamente ai cennati F. e Calabrò, in questi diversi termini) per una declaratoria di improcedibilità della proposta impugnativa.

Dal sito informatico istituzionale la sentenza n. 12402/2008 non risulta essere stata appellata, ma trattandosi di una pronuncia in rito con la quale, peraltro, l’improcedibiltà del ricorso è stata pronunciata sulla base del decreto 24.10.2003 che era oggetto di contestazione in quanto impugnato con il ricorso RG n. 3681/2004, e considerato che con tale decisione non è stato affrontato, neppure indirettamente, il merito della questione controversa attinente alla decorrenza degli effetti giuridici delle promozioni (come emerge dal tenore della motivazione sopra riportata), il Collegio ritiene che la citata sentenza sia inidonea ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere dall’interessato e, quindi, non precluda di esaminare le censure e le domande avanzate dal ricorrente con il ricorso RG n. 3181/2004.

4. Ciò posto, al fine di assumere una decisione sulle questioni controverse, va premessa una ricognizione del quadro normativo di riferimento, segnatamente con riferimento alla posizione vantata, ai fini dell’avanzamento, dagli ufficiali compresi nei c.d. "ruoli ad esaurimento" (R.E.) ed alle previsioni legislative finalizzate ad ottenere una tendenziale assimilazione rispetto agli ufficiali in servizio permanente effettivo (s.p.e.).

Nell’istituire i ruoli ad esaurimento ex artt. 35 e 42 della l. 20 settembre 1980 n. 574 – nei quali immettere gli ufficiali di complemento con il grado e l’anzianità posseduti alla data della sua entrata in vigore – il legislatore ha (I comma dell’art. 43) espressamente escluso che ai fini del loro avanzamento trovassero applicazione le disposizioni di cui agli artt. 103 e segg. e 113 e segg. della l. 12 novembre 1955 n. 1137.

Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 43 della citata l. 574/80, costoro dovevano trovarsi compresi in apposite aliquote di ruolo determinate dal Ministro della Difesa il 31 ottobre di ogni anno ai fini dell’avanzamento per gli ufficiali che, entro il dicembre dell’anno successivo, avessero maturato la permanenza nel grado o l’anzianità di servizio di cinque anni, se maggiori, e di venti anni, se capitani. Ove idonei, i primi conseguivano il grado superiore con anzianità decorrente dal giorno successivo al compimento delle previste permanenze nel grado precedente; mentre, i secondi, con l’ordine di anzianità e con la decorrenza dal giorno successivo al compimento delle predette permanenze, giusta l’art. 43, ultimo comma, della legge n. 574/80. Nel sistema introdotto dalla legge 20 settembre 1980 n. 574, l’applicazione al ruolo ad esaurimento delle regole sull’avanzamento contenute nella legge n. 1137/55, veniva, dunque, in linea di massima esclusa. Transitoriamente, in conformità dell’art. 45 della legge n. 574/80, la disciplina generale dell’avanzamento era applicabile solo ove più favorevole all’ufficiale nel triennio dal 1981 al 1983, decorso il quale la promozione al grado superiore veniva regolata dal particolare regime previsto per i ruoli ad esaurimento (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 settembre 1986 n. 606).

La questione relativa ai limiti in cui fosse consentita l’applicazione degli artt. 113 e 114 della legge n. 1137/55 agli ufficiali del ruolo ad esaurimento, è stata deferita all’Adunanza Plenaria con decisione 20 aprile 1988, n. 347 della IV Sezione del Consiglio di Stato. In tale circostanza, pur escludendosi l’applicabilità nel nuovo sistema della determinazione discrezionale delle aliquote, cui la legge n. 1137 del 1955 rinviava per l’avanzamento degli ufficiali di complemento, perché sostituita dall’anzianità nel grado o nella carriera dell’ufficiale, la Sezione remittente aveva ritenuto di individuare gli artt. 113 e 114 della l. 1137/55, fra le "condizioni più favorevoli" previste nelle leggi precedenti, limitatamente agli anni 1981, 1982 e 1983; fermo restando, sempre, il riferimento al periodo transitorio di cui all’art. 45, I comma, l. n. 574/1980.

Precisato che la ristrutturazione dei ruoli ad esaurimento doveva avvenire ridefinendo i casi passati senza dare luogo a trattamenti diversificati in presenza di presupposti eguali, l’Adunanza Plenaria (sent. 24 gennaio 1989 n. 2) ha quindi escluso dalle condizioni introdotte dalla legge 20 settembre 1980 n. 574, quanto all’avanzamento degli ufficiali ad esaurimento, la necessità di formare le aliquote di ufficiali da promuovere in rapporto alle prevedibili esigenze della mobilitazione ex art. 104 della legge n. 1137/55, perché più sfavorevole rispetto al criterio della permanenza nel grado. Ha, poi, confermato l’applicazione, in via transitoria, degli artt. 113 e 114 di cui al capo III del titolo IV della legge n. 1137/55, che subordinano la promozione degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento (già di complemento), solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado di maggiore o di eguale anzianità appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo.

Con riferimento all’applicazione dell’art. 45 l. 20 settembre 1980, n. 574, è stato, inoltre, affermato che il criterio, vincolato, applicabile a regime all’avanzamento degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento è quello dell’anzianità nel grado; ovvero, in via transitoria e limitatamente agli anni 1981, 1982 e 1983, quello individuato agli artt. 113 e 114 legge n. 1137 del 1955, se in concreto più favorevole agli interessati.

Dei due suesposti criteri, la legge 19 maggio 1986 n. 224 ha confermato solo quello dell’anzianità nel grado. La legge, pur assimilando, per taluni aspetti, gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento ai parigrado in servizio permanente del ruolo speciale e normale, ha mantenuto fermi per costoro, nel I comma dell’art. 31, "i limiti di età e di grado e le condizioni di avanzamento di cui alle leggi 20 settembre 1980, n. 574, e 12 novembre 1955, n. 1137…". Ha, poi, nell’art. 32 (I e II comma), subordinato, a partire dal 1° gennaio 1984, la valutazione per l’avanzamento dei capitani e la promozione dei maggiori ai gradi superiori della carriera ad esaurimento, alla permanenza di undici anni nel grado di capitano e quattro anni nel grado di maggiore e al decorso rispettivamente di diciotto e ventidue anni di servizio, indipendentemente dalla formazione di aliquote.

Al fine di ancorare l’avanzamento all’anzianità di grado e di carriera, la legge 27 dicembre 1990 n. 404 – istitutiva dei ruoli ad esaurimento del servizio permanente in cui sono transitati dalla data di costituzione gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento – ha quindi convalidato… "tutte le norme previste dalle leggi 12 novembre 1955, n. 1137; 20 settembre 1980, n. 574; 19 maggio 1986, n. 224, e successive modifiche ed integrazioni". Con particolare riferimento alle modalità di avanzamento disciplinate dalla legge 19 maggio 1986 n. 224, l’art. 13 della l. 404/90, ne ha modificato la decorrenza con l’aggiunta del comma IIIbis all’art. 32, l. 224/86, nel senso che la promozione al grado superiore decorre… "a partire dal 1° gennaio 1981 con effetto dal giorno successivo a quella dei parigrado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali… o normali".

A fronte di tale indicazione normativa, il Collegio – in linea con l’orientamento giurisprudenziale già precedentemente espresso dalla Sezione (cfr. sentenze nn. 2526/2008 e 839/2003), in ordine all’art. 32 della legge 19 marzo 1986, n. 224, per come novellato dall’art. 13 della legge 27 dicembre 1990 n. 404, ritiene che il comma IIIbis del citato articolo 32 sia una norma vigente a tempo indeterminato, che prevede un sistema di promozione alternativo a quello di cui al primo ed al secondo comma" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 1996 n. 870, 12 novembre 1996 n. 1209; 24 marzo 1997 n. 283; 5 novembre 1997 n. 1259; 12 dicembre 1997 n. 1424; 2 giugno 1999 n. 941; 23 gennaio 2002 n. 119). In particolare, "la decorrenza della promozione dal giorno successivo a quella dei parigrado in servizio permanente effettivo si pone come sistema alternativo, e più favorevole, alla promozione ad anzianità… che avviene in base al primo e secondo comma dell’art. 32 della legge n. 224 del 1986" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 870/96 cit.).

All’applicazione in tal senso della citata normativa non può ritenersi ostativa la sopravvenienza del D.Lgs. 30 dicembre 1997 n. 490 il quale, se sub artt. 39 e 70, ha modificato il regime delle promozioni ai gradi in questione, altresì escludendo l’applicazione del comma IIIbis dell’art. 32 (atteso che l’art. 71 dello stesso D.Lgs. 490/97 dispone, in via transitoria, che "le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1998"), ha tuttavia "fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull’avanzamento in vigore fino al 31 dicembre 1997" (II comma). Sono perciò queste ultime le norme che l’Amministrazione è tenuta ad applicare, ora per allora, con riferimento alla posizione vantata dalla parte ricorrente.

Ne segue che la promozione del ricorrente al grado di Maggiore e Tenente Colonnello è condizionata soltanto alla sussistenza dell’idoneità all’avanzamento al grado successivo, "con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali" (art. 32, comma IIIbis, cit.).

Nel caso di specie, quindi, l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare al ricorrente la disciplina inerente al descritto sistema di promozione più favorevole (art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986) non appena il collega di pari o maggiore anzianità del ruolo normale in spe (A.L.) era stato promosso ai gradi di Maggiore (31.12.1994) e Tenente Colonnello (31.12.1998), promuovendo il F. ai medesimi gradi con decorrenza dal giorno successivo a quelli relativi alle promozioni del citato collega.

La decorrenza indicata dalla disposizione anzidetta è riferita, evidentemente, tanto agli effetti giuridici che a quelli economici; conseguentemente dovendosi dare atto del diritto del ricorrente a conseguire la corresponsione delle differenze retributive maturate con riferimento alla data di promovibilità al grado di maggiore e di tenente colonnello (giorno successivo a quello della promozione del pari grado, avente eguale o maggiore anzianità, appartenente al corrispondente ruolo normale in s.p.e., ai sensi dell’art. 114 della l. 1137/55).

Su tali differenze retributive, inoltre, sono dovuti, sino al soddisfo, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria (fermo naturalmente restando il divieto di cumulo dal 1° gennaio 1995, ex artt. 16, VI comma, l. 30 dicembre 1991 n. 412, e 22, XXXVI comma, l. 23 dicembre 1994 n. 724).

5. Alla luce delle considerazioni che precedono il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato e debba essere accolto con conseguenti: – annullamento dei provvedimenti impugnati; – declaratoria del diritto del ricorrente ad ottenere la promozione ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello (ai sensi dell’art. 32, co. 3 bis, l.n. 224/1986) il giorno successivo a quelli in cui il collega di pari o maggiore anzianità del ruolo normale in spe (A.L.) è stato promosso ai medesimi gradi di Maggiore (31.12.1994) e Tenente Colonnello (31.12.1998); – condanna le Amministrazioni intimate alla corresponsione del differenziale retributivo indicato.

6. Sussistono validi motivi – legati alla particolarità della vicenda e alle difficoltà interpretative della disciplina applicabile alla fattispecie – per disporre la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

– lo accoglie nei termini indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati;

– dichiara il diritto del ricorrente alla promozione ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello dal giorno successivo alla data di promozione dell’Ufficiale pari grado avente pari o maggiore anzianità, appartenente al rispettivo ruolo normale;

– condanna le Amministrazioni intimate alla corresponsione del differenziale retributivo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come in motivazione;

– dispone la integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti in causa;

– ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla competente Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere

Roberto Proietti, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 08-08-2012, n. 14254

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Il Tribunale di Roma accolse la domanda avanzata dall’XXX (XXX) nei confronti della Regione Piemonte e dell’ASL XXX 15 volta ad ottenere il pagamento della maggiorazione del 2% prevista dalla L. n. 136 del 1991, art. 12, rispettivamente a carico della Regione per gli anni 1992 -1994 e della ASL per gli anni successivi.
Con sentenza del 25.10.2006 – 23.1.2007 la Corte d’Appello di Roma rigettò, per quanto qui specificamente rileva, il gravame proposto dalla sola Regione Piemonte, sul rilievo che il presupposto della maggiorazione previdenziale è rappresentato dalla percezione del corrispettivo della prestazione professionale resa, corrispettivo che deve includere la maggiorazione stessa.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la Regione Piemonte ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.
L’XXX ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
L’intimata ASL XXX (OMISSIS) non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Deve preliminarmente osservarsi l’avvenuta formazione del giudicato interno in ordine alla pretesa svolta nei confronti della ASL XXX (OMISSIS), stante la mancata impugnazione, da parte della medesima, della sentenza di prime cure.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, violazione dell’art. 278 c.p.c. e vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia respinto la doglianza relativa all’avvenuta pronuncia, in prime cure, di una sentenza di condanna generica, laddove doveva ritenersi che, con il ricorso introduttivo del giudizio, fosse stata chiesta una pronuncia di condanna specifica.
Con il secondo motivo, denunciando violazione della L. n. 136 del 1991, art. 12, la ricorrente assume che solo i singoli veterinari dipendenti dovrebbero ritenersi tenuti al versamento all’XXX della maggiorazione in parola.
3. La disamina del secondo motivo si presenta come logicamente prioritaria.
3.1 Le eccezioni di inammissibilità della doglianza sollevate dal contro ricorrente non appaiono fondate.
La formulazione del motivo quale violazione della L. n. 136 del 1991, art. 12 non può infatti dar adito a dubbi sulla riconduzione del mezzo al paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Il quesito formulato ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile nel caso all’esame ratione temporis ("Dica la Corte se, a norma della L. 12 aprile 1991, n. 136, art. 12, siano i singoli veterinari dipendenti degli enti pubblici a dover versare all’XXX la prevista maggiorazione del 2%"), enuncia la regula iuris, in tesi applicabile alla fattispecie, risolutiva della questione dedotta e, pertanto, risponde a quanto richiesto dalla norma processuale suddetta.
3.2 La questione sollevata con il motivo all’esame presuppone la ricostruzione della disciplina giuridica afferente la debenza e il versamento della maggiorazione in parola.
Secondo un orientamento ermeneutico seguito (anche) dalla giurisprudenza di legittimità (cfr, Cass., n. 9554/2008), ai fini dell’individuazione del soggetto che, ai sensi della L. n. 136 del 1991, art. 12, comma 1, è tenuto a riscuotere e versare la maggiorazione contributiva sui corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti negli albi professionali per l’attività professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, sarebbe necessario distinguere a seconda che si tratti di veterinari legati da rapporto di lavoro subordinato con una persona giuridica, nel qual caso "operatore" ai detti fini dovrebbe ritenersi l’ente e non la persona fisica del dipendente, o che si tratti di libero professionista legato all’ente od all’associazione da un rapporto di collaborazione professionale, nel qual caso occorrerebbe fare riferimento in concreto alla convenzione che lega le parti, restando obbligato all’adempimento il soggetto deputato a riscuotere il corrispettivo. Tale orientamento è stato oggetto di successivo ripensamento da parte della giurisprudenza di questa Corte (cfr, ex pluhmis, Cass., nn. 161/2009; 258/2009), che ha avuto modo di rilevare quanto segue.
A mente della L. n. 136 del 1991, art. 12, comma 1, "A partire dal 1 gennaio dell’anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l’attività professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, è dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti.
L’ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versato all’Ente dagli operatori stessi all’atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione". Avuto riguardo al criterio di interpretazione legislativa dettato dall’art. 12 disp. gen. e, dunque, facendo riferimento al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore, deve pertanto rilevarsi che:
– la base imponibile su cui deve essere applicata la maggiorazione in parola è rappresentata dai corrispettivi "percepiti dai veterinari";
– l’oggetto delle prestazioni in relazione alle quali la maggiorazione è dovuta è costituito dall’attività professionale e da quella di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici;
– i veterinari percettori dei corrispettivi soggetti a maggiorazione sono quelli iscritti agli albi professionali, nonchè quelli convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici, ovvero dipendenti da questi ultimi;
– i soggetti a carico dei quali è dovuta la maggiorazione sono gli "operatori interessati" (cioè i veterinari) ovvero i richiedenti;
– la maggiorazione in parola dovrà essere versata all’XXX dagli "operatori stessi" (cioè dai veterinari) all’atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione.
Se ne ricava, anzitutto, che i corrispettivi di che trattasi sono quelli di spettanza dei veterinari e, quindi, non già quelli dovuti agli enti da cui i veterinari eventualmente dipendano per l’effettuazione di prestazioni rese nell’ambito della loro attività istituzionale. L’attività interessata alla maggiorazione è poi quella "professionale", ossia, secondo il contenuto che tale locuzione generalmente assume, quell’attività consistente in prestazioni rese in regime di autonomia ed autoorganizzazione da parte dell’operatore; che tale sia stata, anche nel caso all’esame, l’intenzione del legislatore, è ricavabile dal successivo comma 5, secondo cui "La maggiorazione di cui al comma 1 non è soggetta all’Irpef e non costituisce reddito professionale" e dal disposto dell’art. 14 della stessa legge, secondo cui "Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 47, comma 1, nonchè il reddito proveniente dall’attività professionale convenzionata svolta per conto delle associazioni, enti o soggetti di cui all’art. 12, comma 1", laddove il D.P.R. n. 597 del 1973, richiamato art. 49 definisce espressamente il reddito da lavoro autonomo; infatti la precisazione che la maggiorazione di cui al comma 1 non costituisce reddito professionale ha un senso soltanto se la stessa trovi applicazione in relazione ad un corrispettivo costituente reddito professionale e, dunque, "percepito" a seguito dell’espletamento di attività di lavoro autonomo.
L’interpretazione sistematica della norma conferma la suddetta opzione, dovendo considerarsi che il contributo soggettivo obbligatorio (L. n. 136 del 1991, art. 11) gravante sugli iscritti è determinato in una percentuale del reddito professionale e che sia la pensione di vecchiaia che quella di anzianità (così come, del resto, quelle di inabilità e di invalidità) erogate dall’XXX sono liquidate sulla base dei redditi professionali dichiarati dagli iscritti (più specificamente in base alla media dei più elevati dieci redditi annuali professionali risultanti dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione – L. n. 136 del 1991, artt. 2 e 3), cosicchè risulta logico desumere che anche la maggiorazione di cui all’art. 12, comma 1, sia da riferirsi a proventi percepiti nell’ambito di attività di lavoro autonomo e costituenti quindi reddito professionale. Testualmente poi la norma all’esame individua i soggetti su cui grava la maggiorazione negli "operatori interessati", ossia negli stessi veterinari, ovvero nei richiedenti, e non già negli enti dai quali eventualmente i veterinari dipendano.
Ancora, sempre testualmente, tenuti a versare la maggiorazione all’XXX sono gli "operatori", dunque i veterinari a cui spetta il corrispettivo e non già gli enti dai quali eventualmente costoro dipendano.
L’esplicito riferimento testuale alla sussistenza di un rapporto di dipendenza non può ritenersi confliggente con la suddetta interpretazione della norma, nè sostanzialmente superfluo, avendo per contro la funzione di chiarire che la maggiorazione in parola spetta anche sui corrispettivi da attività professionale (dunque autonoma) che i veterinari legati da rapporti di dipendenza siano autorizzati ad espletare (tipica al riguardo l’attività professionale cosiddetta intra od extra moenia).
A diverse conclusioni non può condurre il rilievo che, proprio nell’ambito delle prestazioni intra moenia, i corrispettivi spettanti ai professionisti siano immediatamente incassati dagli Enti di appartenenza, atteso che questi ultimi non sono i creditori degli importi corrisposti, ma soltanto dei destinatari del pagamento (art. 1188 c.c.), che poi riversano al professionista detraendo quanto di loro spettanza per l’uso dei locali, delle attrezzature e quant’altro. Tale essendo l’interpretazione da fornirsi alla normativa in parola, quale ricavabile alla stregua dei principi indicati dall’art. 12 disp. att. c.p.p., deve osservarsi che la stessa risulta altresì in linea con un sistema che, secondo il principio solidaristico, grava di particolari forme di contribuzioni le attività svolte dai soggetti a favore dei quali sono poste le prestazioni previdenziali che l’Ente beneficiario è tenuto a rendere, risultando per contro incoerente la individuazione di una contribuzione collegata a prestazioni rese, per il tramite dei propri funzionari tecnici (nella specie i veterinari dipendenti), direttamente da strutture pubbliche nell’espletamento dei servizi di pubblica utilità loro demandati.
Il difforme disposto dell’art. 7 del Regolamento XXX (laddove prevede il versamento della maggiorazione a cura del datore di lavoro in caso di prestazioni effettuate da lavoratori dipendenti) non può evidentemente fare aggio, per il rispetto del principio della gerarchia delle fonti, sull’inequivoca ricordata disposizione di legge secondo cui tale obbligo di versamento ricade sugli "operatori stessi", cioè sui veterinari a cui è dovuto il corrispettivo costituente la base imponibile, all’atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione; così come, per analoghe ragioni, risultano ininfluenti le difformi interpretazioni sulle questioni di che trattasi rese da talune circolari ministeriali.
Va poi rilevato che la suddetta interpretazione si pone sostanzialmente in linea con la ricostruzione della normativa di riferimento già svolta da questa Corte con la pronuncia n. 15232/2000, ove venne specificato che "mediante la L. 12 aprile 1991, n. 136, il legislatore, compiendo una scelta diversa, ha previsto – limitatamente ai veterinari percettori di reddito – un doppio regime di iscrizione; quella obbligatoria, per tutti i veterinari iscritti agli albi professionali che esercitano la libera professione o svolgono attività professionale come lavoratori autonomi convenzionati con associazioni, enti o soggetti pubblici o privati, e quella facoltativa, per i veterinari parimenti iscritti negli albi professionali, ma che esercitano esclusivamente attività di lavoro dipendente, o attività di lavoro autonomo, per le quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, oltre che per i soggetti che al compimento del sessantacinquesimo anno di età non possano far valere trenta anni di contribuzione. I primi sono tenuti, ai sensi dell’art. 11 – commi 1, 2 e 3 – e art. 12, al pagamento dei contributi previdenziali, distinti in contributo soggettivo, in misura proporzionale al reddito professionale prodotto nell’anno precedente e, comunque, con un importo minimo di L. 1.500.000 dovuto in ogni caso, anche indipendentemente dai limiti reddituali, e contributo integrativo, parametrato sull’attività professionale e di certificazione; i secondi, pur se fuori dal sistema previdenziale del settore, partecipano ugualmente al suo finanziamento con un contributo di solidarietà anch’esso proporzionale al reddito professionale prodotto nell’anno precedente, a partire da un importo minimo di L 1.000.000 rectius: 100.000 annuo dovuto in ogni caso (art. 11, comma 4, della richiamata legge)".
Questa Corte ha quindi enunciato il principio di diritto secondo cui la maggiorazione di cui alla L. n. 136 del 1991, art. 12, comma 1, è dovuta soltanto sui corrispettivi percepiti dai veterinari nell’esercizio di attività professionale in regime di autonomia, ivi compresa quella intra ed extra moenia espletata dai veterinari dipendenti, e non già anche sui corrispettivi tariffari dovuti direttamente agli enti pubblici per l’erogazioni di prestazioni istituzionali rese attraverso l’impiego di veterinari dipendenti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni in diritto, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, il motivo di ricorso all’esame si appalesa fondato.
4. Il primo motivo resta conseguentemente assorbito e, con esso, le eccezioni di inammissibilità svolte al riguardo.
5. In definitiva il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alla censura accolta.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, la controversia può essere decisa con il rigetto della domanda svolta nei confronti della Regione Piemonte.
Il difforme esito dei gradi di merito e la ricordata presenza di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali della normativa di riferimento consigliano la compensazione delle spese afferenti all’intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, rigetta la domanda svolta nei confronti della Regione Piemonte; spese dell’intero processo compensate.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 22 luglio 2010, n.17216 EQUITAZIONE = ATTIVITÀ PERICOLOSA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. in relazione all’art. 2050 c.c., non avendo la Corte d’Appello rilevato l’assenza della prova liberatoria che gravava sul gestore del maneggio.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. 2050, 2052 c.c. in relazione alla valutazione dell’onere della prova.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2050 c.c. nonché la nullità della sentenza e il vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione alla mancata pronunzia di condanna del gestore del maneggio presso il quale avvenne il fatto.

Tutti e tre i motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto tra loro connessi.

Osserva la Corte che tanto in primo che in secondo grado, l’attività svolta presso il maneggio era da qualificare come “pericolosa” ai sensi dell’art. 2050 c.c., conformemente a quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, che ha precisato che tale disciplina è da applicare quando si verta in tema di danni conseguenti a esercitazioni di un principiante o di allievi giovanissimi (il C., all’epoca omissis, era un principiante, frequentava il maneggio da circa due mesi e aveva preso una decina di lezioni) quindi non in grado di governare le imprevedibili reazioni dell’animale (in tal senso: Cass. 19 giugno 2008 n. 16637; Cass. 9 marzo 2010 n. 5664). Sul punto, la valutazione dei giudici del merito appare adeguata e corretta e si sottrae ad ogni censura sul piano del presente giudizio di legittimità.

È quindi applicabile la presunzione prevista dalla norma di cui all’art. 2050 c.c., che prevede l’obbligo per il gestore della attività pericolosa di risarcire il danno a meno che non provi di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. La valutazione della Corte territoriale, secondo la quale “esiste un margine di rischio, ineliminabile, che chi frequenta un maneggio, accetta preventivamente”, non può trovare spazio nella disciplina in esame, dovendosi unicamente verificare se il titolare della attività pericolosa abbia in concreto fornito la prova liberatoria prevista dall’ultima parte dell’art. 2050 c.c.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata sul punto, perché il giudice del rinvio effettui la verifica di cui sopra.

Le spese del presente giudizio di cassazione saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.