Cass. civ. Sez. V, Sent., 13-05-2011, n. 10597 rimborso

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Svolgimento del processo

1. La Clinitalia s.r.L, esercente attività di prestazione di servizi sanitari, propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stato negato alla contribuente il diritto al rimborso di somme versate, per l’anno 1999, a titolo di IVA assolta su acquisti relativi a beni destinati in modo esclusivo ad attività esente, rimborso richiesto a norma dell’art. 13, parte B, lett. c), della 6^ Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE. Il giudice d’appello ha ritenuto che questa disposizione "si riferisce alla successiva cessione dei beni usati nell’attività esente, e non pure agli acquisti, nel senso che, in caso di cessione di un bene, per il quale all’atto di acquisto non era stato possibile detrarre l’IVA, la successiva rivendita deve essere effettuata in esenzione d’imposta". 2. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’Agenzia delle entrate resistono con controricorso e propongono anche ricorso incidentale condizionato, al quale a sua volta resiste la Clinitalia s.r.l..

3. Il Collegio delibera di adottare una motivazione semplificata.
Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, deducendo la novità dell’eccezione, sollevata dall’Ufficio per la prima volta in appello, relativa alla interpretazione della sopra citata norma comunitaria.

Il motivo è infondato, in applicazione del principio secondo il quale nel processo tributario, quando il contribuente impugni il silenzio rifiuto formatosi su una istanza di rimborso, deve dimostrare che, in punto di fatto, non sussiste nessuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, e l’amministrazione finanziaria può, dal canto suo, difendersi "a tutto campo", non essendo vincolata ad una specifica motivazione di rigetto: ne consegue che le eventuali "falle" del ricorso introduttivo possono essere eccepite in appello dall’amministrazione a prescindere dalla preclusione posta dal menzionato art. 57, in quanto, comunque, attengono all’originario thema decidendum, fatto salvo il limite del giudicato (Cass. nn. 11682 del 2007, 1133 del 2009, 21314 del 2010). Peraltro, il giudice ha il potere-dovere di applicare, anche d’ufficio, il diritto comunitario (Cass., Sez. un., n. 26948 del 2006).

3. Con il secondo motivo, viene riproposta all’esame di questa Corte la questione della interpretazione dell’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, contestando la conclusione cui è giunto il giudice d’appello.

Il motivo è infondato.

Costituisce, infatti, principio consolidato quello in virtù del quale, in tema di IVA, l’esenzione prevista dall’art. 13, parte B, lett. c), della sesta direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, secondo l’interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia con ordinanza del 6 luglio 2006, in cause C-18/05 e C- 155/05, si applica esclusivamente alla rivendita di beni preliminarmente acquistati per l’esercizio di un’attività esentata in forza di detto articolo, in quanto l’IVA versata in occasione dell’acquisto iniziale dei detti beni non abbia formato oggetto di un diritto a detrazione, e non giustifica pertanto il rimborso dell’imposta versata per l’acquisto di beni o servizi destinati in modo esclusivo all’esercizio di un’attività esentata, ancorchè esclusi dal diritto a detrazione, non essendo il diritto al rimborso desumibile neppure dalla sentenza 25 giugno 1997, in causa C-45/95, con cui la Corte si è limitata ad accertare l’inadempimento della Repubblica Italiana agli obblighi derivanti dalla medesima disposizione, senza avallare un’interpretazione diversa da quella successivamente fornita con la predetta ordinanza (Cass., Sez. un., nn. 20752 del 2008, 27207 del 2009 e 355 del 2010, nonchè Cass. nn. 9107 del 2009 e 4629 del 2011).

4. Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

5. Sussistono giusti motivi, in considerazione del fatto che la questione è stata definita solo con l’intervento della Corte di Giustizia e delle conseguenti pronunce di questa Corte, per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale.

Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-06-2011, n. 13246 Arbitrato rituale Lodo

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Svolgimento del processo

Con lodo 5.12.2003 il Collegio Arbitrale chiamato a definire controversia tra Ditta A. Parisi, mandataria dell’ATI, e Comune di Cariati in ordine a crediti nascenti da appalto 29.6.1992 per lavori di recupero del centro storico e di emergenze monumentali, condannò il Comune a pagare la somma di Euro 1.350.367 oltre accessori e spese.

Il Comune propose impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Roma deducendo l’illegittimità della nomina del Collegio, la mancata attivazione del contraddittorio da parte del Collegio e la violazione delle norme in ordine alla quantificazione del credito. Costituitasi l’ATI, la Corte di Roma, con sentenza 23.3.2006, dichiarò inesistente e nullo il lodo impugnato affermando in motivazione:

1) che anche d’ufficio dovevasi rilevare la carenza di regolare costituzione del Collegio, avendo le parti pattuito la clausola con richiamo volontario alle regole di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962 e quindi alla composizione di cinque membri del collegio nel mentre il collegio stesso si era insediato nella vigenza del D.P.R. n. 554 del 1999 contemplante tre membri; che essendo la ricezione della clausola del capitolato generale meramente volontaria, il suo risultato, di natura convenzionale, era insuscettibile di modificazioni ope legis;

che la questione ben poteva essere rilevata dal giudice dell’impugnazione anche d’ufficio, purchè non preclusa da giudicato, e pertanto dovevasi dichiarare la nullità insanabile del lodo;

2) che nel merito, che si esaminava per mera completezza, era fondata anche la censura afferente la violazione del contraddittorio posto che, effettuato il sopralluogo da parte dell’arbitro delegato, e quand’anche nulla di nuovo fosse all’esito emerso, occorreva dare alle parti termine per interloquire, a nulla rilevando che il Collegio avesse ex post rilevato la superfluità del sopralluogo;

3) che era anche fondato il rilievo sulla nullità della nomina del Presidente, effettuata dalla Camera Arbitrale in base al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 150, comma 3 tale disposizione essendo stata annullata dal Consiglio di Stato con decisione 6335 del 2003; della quale il Comune aveva tempestivamente dichiarato di volersi avvalere (con dichiarazione resa il 28.11.2003).

Per la cassazione di tale sentenza l’ATI ha notificato un primo ricorso il 12.7.2006 contenente tre motivi ed al quale il Comune nel controricorso 28.9.2006 ha opposto l’inammissibilità per difetto dei quesiti di diritto e l’infondatezza nel merito. L’ATI ha quindi rinotificato ricorso in data 4.10.2006 contenente conclusiva formulazione dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memorie ed i difensori hanno discusso oralmente.
Motivi della decisione

Riuniti i ricorsi ex art. 335 c.p.c., si dichiara inammissibile il primo (notificato il 12.7.2006), perchè privo dei quesiti di diritto imposti dall’art. 366 bis c.p.c. ed ammissibile il secondo, tempestivamente notificato in integrale sostituzione del primo il 4.10.2006 (vd. S.U. e 24762 del 2009 e Cass. 5053 del 2009 e 22957 del 2010). Nè, ad escludere la validità della seconda, tempestiva, impugnazione varrebbe addurre l’irrilevante sua intitolazione quale "ricorso integrativo", e non "ricorso sostitutivo", rilevando solo che sia stato proposto un ricorso nella piena osservanza dei requisiti di legge quanto ad esposizione dei fatti ed articolazione delle censure. E detto ricorso effettivamente sostitutivo contiene i quesiti imposti dalle norme applicabili ratione temporis.

Si esaminano quindi dette censure.

Con il primo motivo l’ATI censura la decisione di ritenere viziata la costituzione del Collegio. Afferma al proposito che era arbitrario affermare che la natura pattizia della recezione del D.P.R. n. 1063 del 1962 rendesse la composizione ivi prevista del Collegio indifferente al sopravvenuto D.P.R. n. 554 del 1999, che la questione non poteva essere rilevata d’ufficio ma, attenendo alla composizione del Collegio, doveva, come non fatto, essere posta agli arbitri.

Con il secondo motivo si censura la decisione di ritenere fondata la denunziata violazione del contraddittorio. Con il terzo motivo si duole dell’avere la CdA affermato che l’annullamento fatto dal CdS, con la decisione 6335 del 2003, del D.P.R. n. 554 del 1999, art. 150, comma 3 nella parte in cui demandava alla Camera Arbitrale la nomina del terzo Arbitro-Presidente, avesse travolto la nomina stessa e quindi viziato la costituzione del Collegio, come tempestivamente denunziato. Ad avviso della ricorrente ATI la invalidità sopravvenuta non poteva travolgere gli atti compiuti e nella specie la nomina già avverata.

Ritiene il Collegio che sia indiscutibilmente fondata la censura di indebito rilievo officioso contenuta nel testè sintetizzato primo motivo nel mentre debbano essere dichiarati inammissibili i motivi secondo e terzo.

Va premesso, a chiarificazione del quadro normativo di riferimento, che la decisione arbitrale imposta dal compromesso di cui al contratto del 29.6.1992 era non già correlata, come erroneamente affermato dalla Corte territoriale, ad una scelta di volontaria ricezione del c.g.a.oo.pp. approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962, altrimenti non applicabile (Cass. 5965 del 2008), bensì ad un preciso obbligo di legge: nella specie occorre rammentare che la legge regionale della Calabria 30.5.1983 n. 18 all’art. 14 considerava obbligatorie le disposizioni del detto capitolato, fatte salve quelle di cui all’art. 15 successivo che, in materia di collegio arbitrale, dettava disciplina legale ma speciale (disciplina non modificata, se non marginalmente, dalla L.R. 2 maggio 2001, n. 7, art. 4 bis, comma 2). Detta disciplina contemplava infatti un collegio di quattro membri la cui struttura poneva e pone, come esattamente notato dall’ATI in memoria finale, problemi di compatibilità con il funzionamento di un collegio arbitrale rituale (problemi pervero privi di rilevanza, giusta quanto appresso precisato).

Tanto premesso sul piano della natura della fonte dell’arbitrato in disamina, va rammentato, in primo luogo, alla stregua del costante indirizzo di questa Corte (Cass. 14182 del 2002 e n. 16205 del 2004;

anche, e da ultimo, Cass. n. 23056 del 2010) che il lodo deve essere ricondotto, come è costante insegnamento di questa Corte (S.U. n. 527 del 2000), nell’ambito di una decisione richiesta per la soluzione della controversia sul piano privatistico. La L. n. 20 del 1994 di modifica dell’istituto ne ha pervero accentuato la natura privatistica, delineando un istituto "….nel quale gli arbitri non svolgono funzioni giurisdizionali, non si sostituiscono agli organi dello Stato, ma si inseriscono in una vicenda negoziale, con il compito di dare assetto a determinate posizioni in conflitto mediante un dictum che esprime adempimento d’incarico contrattuale (S.U. n. 3075 del 2003)"; neanche le modifiche apportate all’istituto, attraverso l’introduzione dell’art. 819 ter c.p.c. ( D.Lgs. n. 40 del 2006 appaiono poi idonee a condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell’istituto stesso.

Su tali premesse, per le quali il lodo, regolato per intero da norme statali e regionali che ne confermavano la natura di decisione privatistica, non può in alcun modo accostarsi ad un dictum giurisdizionale, devesi affermare che non aveva alcuna plausibilità la affermazione – formulata nell’impugnata sentenza -per la quale la decisione di collegio invalidamente costituito sarebbe stata affetta da inesistenza perchè adottata in carenza di potestas judicandi.

Consegue che il vizio afferente l’invalida od irregolare costituzione del Collegio arbitrale, anche costituito per obbligo di legge, può essere dedotto non già attraverso l’improprio richiamo all’art. 158 c.p.c. che afferisce ai vizi della costituzione del giudice, ma nell’ambito della ipotesi di nullità di cui all’art. 829 c.p.c., comma 1, n. 2, le volte in cui la nomina degli arbitri sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai capi 1 e 2 del titolo ottavo del libro quarto del codice di rito.

Deve, pertanto, constatarsi come la questione che venne espressamente prospettata agli arbitri, e certamente riconducibile alla testè ricordata ipotesi di nullità, era solo quella afferente la (pretesa) indebita nomina del terzo arbitro da parte della Camera Arbitrale in attuazione di disposizione regolamentare (invalidate da pronunzia del G.A.), ma non era affatto quella afferente la irregolare costituzione numerica del Collegio (tre componenti in luogo dei quattro imposti dalla legge regionale).

Pertanto erroneamente, come denunziato, la Corte di merito ha ravvisato ipotesi di difetto di potestas judicandi ed ha rilevato d’ufficio la invalidità del lodo qualificandola come inesistenza del lodo stesso, altrettanto erroneamente ritenendosi dispensata dall’onere del giudizio rescissorio. Di contro l’assenza di alcuna eccezione di nullità sul versante della costituzione del Collegio a tre componenti, avrebbe imposto di rifiutare alcuna disamina sulla validità della questione stessa, sol dovendosi il giudice del merito dedicare all’esame delle ragioni di impugnazione (quella afferente la violazione del contraddittorio e quella relativa al vizio sopravvenuto di nomina del Presidente del Collegio) ed in ogni caso, pur accolta l’una e/o l’altra ragione, essendo obbligato al giudizio rescissorio.

Quanto agli altri due motivi di ricorso, dei quali si è data in premessa sintetica esposizione, appare evidente la loro inammissibilità essendo diretti a contestare la esattezza non già di autonome, concorrenti, rationes decidendi, ma soltanto di passaggi argomentativi estesi ad abundantiam dalla Corte di Roma. Del carattere puramente "illustrativo" delle relative argomentazioni è stata del resto ben convinta la Corte di merito posto che, dopo l’assorbente rilievo della inesistenza del lodo per difetto di potestas judicandi, ha premesso al passaggio alla disamina dei motivi l’inequivoco riferimento alla esistenza di ragioni di completezza di motivazione e che, in conclusione della parte motiva, ha ben tenuto a precisare che il diniego di esame nel merito delle questioni era correlato al carattere assorbente della invalidità rilevata (Poichè nel caso in esame vi è stato un giudizio arbitrale al di fuori della clausola compromissoria, neppure può passarsi alla fase rescissoria).

E poichè è la stessa Corte che, con la sua errata ma specifica ed assorbente decisione di inesistenza del lodo, si era completamente spogliata della propria potestas judicandi sulle questioni sottoposte dalla impugnazione, ne discende (al seguito dei principi posti da S.U. n. 3840 del 2007) che nessun interesse aveva il soccombente Comune ad impugnare le ulteriori sovrabbondanti argomentazioni di merito e che pertanto sono privi di interesse, e quindi inammissibili, i motivi che la difesa del Comune stesso, per comprensibile scrupolo, ha articolato su dette argomentazioni (ferma restando la necessità del loro esame in sede di rinvio, afferendo ad argomenti sui quali nessuna "decisione" vi è stata).

Nei precisati termini, pertanto, si cassa con rinvio la sentenza in esame e si rimette alla Corte di rinvio anche la regolamentazione delle spese del qui concluso giudizio.
P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso notificato il 12.7.2006 ed esaminato il ricorso notificato il 4.10.2006, ne accoglie il primo motivo e ne dichiara inammissibili il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma, diversa sezione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 08-04-2011, n. 502 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorso è manifestamente inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e può, pertanto, essere definito con sentenza in forma semplificata (art. 74 cod. proc. amm.);

che i ricorrenti impugnano: a) la delibera del Commissario Straordinario dell’Aterp do Vibo Valentia n. 40 in daya 14 aprile 2008; b) la delibera del Commissario Straordinario dell’Aterp di Vibo Valentia n. 59 in data 28 aprile 2008; c) il verbale della Commissione per l’esame delle domande e l’accertamento dei requisiti per l’accesso al processo di stabilizzazione in data 29 aprile 2008, inclusa la graduatoria; d) la delibera del Commissario Straordinario dell’Aterp di Vibo Valentia n. 60 del 20 aprile 2008; e) i contratti stipulati dai soggetti ammessi alla stabilizzazione;

che i ricorrenti si dolgono del fatto di essere stati esclusi dalla procedura di stabilizzazione;

che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda con la quale il lavoratore lamenti di essere stato escluso dalla procedura di stabilizzazione del personale temporaneo, atteso che con tale domanda, il lavoratore non lamenta il vizio di una procedura concorsuale, ma l’erronea applicazione di una legge, a nulla rilevando che il vizio fatto valere pertenga ad atti di organizzazione dell’ufficio (sul punto, cfr. Cass., Sez. Un. n. 19552/2010);

che deve essere indicato il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, innanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto nel termine di cui all’art. 11, secondo comma, cod. proc. amm.;

che, ai sensi dell’art. 49, secondo comma, cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio non va ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato, cioè nei casi in cui il Collegio, come nella specie, provvede a definire il servizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 74;

che le parti sono sin d’ora autorizzate a ritirare il proprio fascicolo per la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice ordinario;

che le spese di giudizio devono essere compensate;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione;

2) compensa fra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 26-04-2011) 02-05-2011, n. 16757

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Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Ancona ha ribadito la responsabilità, affermata con sentenza del Tribunale di Pesaro del 6 maggio 2005, di B.R. in ordine al delitto di calunnia commesso in danno di P.M. e S.M., accusati con lettera anonima inviata ai CC di Mondavio di aver prodotto e commerciato materiale pedopornografico e ne confermava anche il trattamento sanzionatorio.

2. Ricorre il condannato e deduce difetto di motivazione per avere la corte omesso di spiegare la riconducibilità dell’invio della lettera calunniosa dal Marocco alla sua condotta, non essendogli egli mai allontanato dall’Italia. Con un secondo motivo, si duole della illogicità della pronuncia, posto che la attribuzione dello scritto alla sua persona era avvenuta in base ai probabilistici e non certi risultati delle perizie grafologiche in atti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. Invero il B. introduce, con i motivi, censure non consentite in sede di legittimità, in parte perchè nuove, in parte perchè dirette ad una rivalutazione delle prove.

3. Infatti, la lagnanza relativa all’omessa risposta sulla impossibilità di aver commesso il reato, mediante la spedizione della lettera contenente le accuse da uno stato estero, dove non si sarebbe mai recato, non è stata sviluppata con l’atto di appello, ma solo enunciata con proposizione assertiva. Pertanto, nessun obbligo incombeva sul giudice distrettuale, il quale non era tenuto ad esaminare una tesi pressocchè inespressa, e peraltro di carattere non decisivo ai fini dell’accertamento della condotta.

4. Quanto, poi, alla contestazione dei risultati delle perizie grafologiche in atti, è evidente che il B. sollecita una diversa lettura, peraltro in modo del tutto generico, introducendo quindi non già una critica sul metodo valutativo delle prove, ma sul merito delle stesse. Si tratta quindi di una censura che non può trovare ingresso innanzi questo giudice di legittimità, che non può sindacare, salvo errori manifesti del ragionamento seguito dal giudice di merito, nei senso della carenza o della illogicità dello stesso, l’apprezzamento del materiale probatorio.

5. Peraltro, la Corte ha compiutamente risolto le apparenti contraddizioni dei rilievi grafologici, dando adeguata spiegazione delle coincidenze tra gli scritti anonimi e quello di comparazione, pervenendo con giudizio logico ed adeguato alla attribuzione dei primi all’imputato, le cui deduzioni, fondate su una consulenza di parte, sono state ritenute superficiali e non dettagliate.

6. Infine, la declaratoria di inammissibilità del ricorso esclude la rilevanza della eccepita causa estintiva del reato.

7. Al delitto in esame è applicabile il termine massimo di anni 7 e mesi sei (si tratta infatti di fattispecie giudicata in prime cure con sentenza emessa dopo la approvazione della L. n. 205 del 2005, per cui verificata la pendenza in appello successivamente al dicembre del 2005, con conseguente applicazione del regime transitorio di cui all’art. 10, citata legge, comma 3); ma la prescrizione, verificatasi in data 15-4-2010 e quindi successiva alla pronunzia di appello, non ha alcun rilievo.

8. Infatti, l’inammissibilità del ricorso per cassazione (nella specie, per manifesta infondatezza) preclude ogni possibilità sia di far valere sia di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione (Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005).

9. Il ricorrente è in conseguenza da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

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