Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 11-10-2011, n. 36686

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza in data 31.10.2008 la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale della stessa città con la quale condannava alla pena indicata K.E. in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, accertato il (OMISSIS).

2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione della sentenza impugnata.

3. Come è noto, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, ed, inoltre, è sopravvenuta la decisione della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, che ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro (..) che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del decreto legislativo n. 286/1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

La decisione della Corte di Giustizia, interpretando In maniera autoritativa il diritto dell’Unione con effetto diretto per tutti gli Stati membri e le rispettive giurisdizioni, incide sul sistema normativo impedendo la configurabilità del reato. L’effetto è paragonabile a quello della legge sopravvenuta (cfr. C. Cost. nn. 255 del 1999, 63 del 2003, 125 del 2004 e 241 del 2005, secondo cui "i principi enunciati nella decisione dalla Corte di giustizia si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche da parte del giudice nazionale") con portata abolitrice della norma incriminatrlce.

Conseguentemente, a norma dell’art. 2 c.p., comma 2, e dell’art. 129 c.p.p. e art. 609 c.p.p., comma 2, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato previsto dal cit. D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-04-2012, n. 6171 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che C.D., con ricorso del 20 luglio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo undici motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Genova depositato in data 21 gennaio 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del C. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale ha concluso per l’inammissibilità o per l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 5.500,00 oltre gli interessi dalla domanda, a titolo di equa riparazione, condannandolo altresì alle spese di ciascun giudizio liquidate in complessivi Euro 900,00;

che resiste, con controricorso illustrato da memoria, il Ministro della giustizia;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso dell’11 settembre 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) il C., creditore della s.p.a.

Capital, dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca con sentenza del (OMISSIS), aveva presentato domanda di insinuazione al passivo in data gennaio 1992; b) la procedura fallimentare non si era ancora conclusa alla data della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Genova, con il suddetto decreto impugnato, dopo aver determinato in sedici anni e nove mesi circa la durata complessiva della procedura fallimentare in questione – ha affermato che: a) il tempo congruo di durata dello specifico procedimento fallimentare (normalmente indicato da questa Corte in anni tre) va incrementato del tempo congruo di durata (4 anni in relazione ad un giudizio di primo grado, 3 anni in relazione alla fase di appello, 2 anni in relazione alla fase di Cassazione) dei procedimenti dilatante la prima procedura per un totale complessivo, quindi, di anni dodici (3+4+3+2), avuto riguardo all’iter di giudizi civili coinvolgenti come parte la Curatela fallimentare (vedansi, nella relazione 29- 30.7.2008 del Curatore fallimentare i riferimenti, oltrechè ad un giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ad un giudizio di opposizione L. Fall., ex art. 98 Proposto da alcuni creditori che percorreva il due gradi di merito e poi quello di legittimità); b) il danno non patrimoniale deve essere quantificato, in conformità con i parametri indicati dalla Corte EDU, in Euro 1.000,00 per ogni anno di irragionevole durata, e così in complessivi Euro 5.500,00;

che il Collegio, all’esito della odierna Camera di consiglio, ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Motivi della decisione

che, con gli undici motivi di ricorso – i quali possono essere raggruppati per l’oggetto della censura -, i ricorrenti criticano il decreto impugnato, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, sostenendo che: a) i criteri di determinazione della durata ragionevole della procedura fallimentare de qua, applicati nella specie, avrebbero comportato conclusioni radicalmente diverse e più contenute, tenuto conto che i processi che trovano origine in tale procedura sono, almeno in parte, estranei alla volontà del singolo creditore; b) la liquidazione delle spese di giudizio sarebbe stata effettuata con violazione dei minimi tariffari forensi e, comunque, in modo palesemente insufficiente rispetto al valore della causa;

che il Ministro controricorrente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per intempestività, in quanto il decreto sarebbe stato notificato in data 19 gennaio 2010, mentre il ricorso è stato notificato in data 30 giugno 2010, oltre il termine di sessanta giorni di cui all’art. 325 c.p.c., comma 1;

che l’eccezione è palesemente infondata, in quanto risulta che detta notificazione è stata eseguita in data 1 febbraio 2010, ad istanza del cancelliere della Corte d’Appello di Genova, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. civ. (comunicazione mediante notificazione) e, come tale, non è certamente idonea alla decorrenza dei termini brevi per l’impugnazione;

che le censure sub a) del ricorso sono fondate alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte in ordine alla durata delle procedure fallimentari che, secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, non dovrebbe superare la durata complessiva di sette anni (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 22408 e 8047 del 2010), ciò in quanto, tenendo conto della peculiarità del procedimento fallimentare, il termine di tre anni, che può ritenersi normale in procedura di media complessità, è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso (cfr. la sentenza n. 20549 del 2009), ipotesi questa che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti;

che la giurisprudenza di questa Corte ha ulteriormente precisato che:

a) la complessità della procedura fallimentare, la cui durata sia stata condizionata da altro procedimento, è rilevante ai fini della liquidazione dell’indennizzo, in quanto al tempo ordinario della procedura fallimentare (tre anni) deve aggiungersi quello relativo all’altro procedimento (nella specie, è stato cassato il decreto impugnato, che aveva rigettato la domanda, ed è stato ritenuto, nel merito, che, in mancanza dell’acquisizione di specifici elementi di valutazione al riguardo, la durata di un procedimento fallimentare dovesse essere ragionevolmente contenuta in sette anni, tenuto conto del tempo occorso per il procedimento di insinuazione del fallimento al passivo di un altro fallimento, che ragionevolmente non poteva ritenersi superiore a tre anni, parzialmente sovrapponibili alla procedura concorsuale in senso stretto: ordinanza n. 5316 del 2011);

b) stabilendo la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 2, stabilisce che, nellraccertare la violazione, il giudice deve considerare la complessità del caso attraverso un esame analitico e non con la mera enunciazione dei vari subprocedimenti o di altre evenienze processuali, è necessario accertare analiticamente quale sia stato il tempo impiegato per portare a conclusione ciascuno dei detti sub- procedimenti, se – in considerazione della obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti – la durata di ciascun sub- procedimento sia stata ragionevole o meno e, nella ipotesi di durata da ritenersi eccessiva, quanta parte sia imputabile al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura o a disfunzioni dell’apparato giudiziario (cfr. la sentenza n. 950 del 2011);

che, nella specie, i Giudici a quibus, in violazione di tali principi ed adottando una motivazione chiaramente insufficiente e contraddittoria, hanno inammissibilmente aggiunto al termine ordinario di tre anni ben nove anni di durata ragionevole della procedura fallimentare de qua, riferendoli ad un processo di opposizione alla dichiarazione di fallimento (quindi non promosso dai creditori) e ad un processo di opposizione all’ammissione al passivo (senza precisare il soggetto che lo ha promosso) protrattisi per tre gradi di giudizio, senza considerare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, siffatti processi debbono avere una durata ragionevole di sei anni complessivi (tre per il giudizio di primo grado, due per il giudizio di appello ed uno per il giudizio di legittimità), e non di nove anni, e senza motivare al riguardo;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta, restando assorbita la censura sub b);

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo fallimentare presupposto de Quo è durato circa diciassette anni e otto mesi (dal gennaio 1992, data della domanda di insinuazione al passivo fallimentare, all’11 settembre 2009, data della domanda di equa riparazione), sicchè, detratti sette anni di ragionevole durata in base ai principi di diritto dianzi richiamati e qui ribaditi, esso ha avuto la durata irragionevole di circa dieci anni e otto mesi;

che il consolidato orientamento di questa Corte è nel senso che, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado (nella specie, sette anni), si considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base di tali criteri e dei già richiamati principi di diritto, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, va equitativamente determinato nella somma di Euro 9.900,00 per i dieci anni e otto mesi circa di irragionevole ritardo (Euro 750,00 annui, per i primi tre anni di irragionevole durata, ed Euro 1.000,00 per ciascuno dei sette anni successivi, oltre Euro 650,00 per i residui otto mesi), oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giunio Massa, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di giudizio compensate per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 9.900,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.140,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giunio Massa, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 965,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Giunio Massa, dichiaratosene antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Veneto Venezia Sez. II, Sent., 19-12-2011, n. 1856 Amministrazione pubblica

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il 21.12.2004 i ricorrenti ricevevano la comunicazione dell’intervenuto rilascio in loro favore del permesso di costruire n. 3452 avente a oggetto la realizzazione di un garage in via Aganoor, in Comune di Arquà Petrarca.

1.1. L’istanza per il rilascio del predetto titolo era stata presentata dal solo M. M. senza il previo consenso degli altri comproprietari, i quali, con nota del 23.12.2004, chiedevano all’Amministrazione comunale di assumere tutti i provvedimenti idonei a impedire la costruzione del garage.

2. Il 24.12.2004 il Comune resistente disponeva, quindi, la sospensione dei lavori e il successivo 4.1.2005 i ricorrenti presentavano istanza per l’annullamento in autotutela del titolo edilizio n. 3452/2004.

3. Con il provvedimento impugnato il Comune resistente, dopo aver dato atto dell’illegittimità del titolo edilizio per violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 380/2001, riteneva "consolidata la posizione di fatto legittimata dal permesso costruire n. 3452 e, parimenti, la posizione giuridica di vantaggio sorta in capo al M. M. per effetto del titolo edilizio", con conseguente inesistenza di un interesse pubblico all’annullamento del permesso di costruire.

4. I ricorrenti deducono l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere per illogicità manifesta, contrasto con gli altri provvedimenti dell’Amministrazione, errore e travisamento dei fatti, carenza, contraddittorietà e incongruità della motivazione, nonché per sviamento dall’interesse pubblico e violazione del principio di ragionevolezza di cui agli artt. 3 e 97 Cost..

5. Il Comune di Arquà Petrarca non si é costituito in giudizio.

6. Il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.

7. Secondo il consolidato e condivisibile indirizzo della giurisprudenza, "i provvedimenti di autotutela sono manifestazione dell’esercizio di un potere tipicamente discrezionale della pubblica amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell’atto, valutazione di cui essa sola è titolare e che non può ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con provvedimento inoppugnabile, neppure in presenza di un indirizzo giurisprudenziale sfavorevole ad analoghi provvedimenti adottati dalla stessa amministrazione nei riguardi di altri soggetti (e da questi tempestivamente impugnati), salvo l’obbligo generale di buona amministrazione che, tuttavia, non si concreta nel dovere giuridico di rispondere alla richiesta del privato, se non in presenza di procedimenti per i quali sussista l’obbligo di conclusione con provvedimento espresso" (cfr. in termini Cons. Stato, V, 12.7.2010, n. 4482; nonché Cons. Stato, IV, 20.7.2005, n. 3039; Cons. Stato, IV, 10.11.2003, n. 7136).

7.1. È stato più volte evidenziato, di conseguenza, che l’amministrazione non ha alcun obbligo di rispondere al privato, così che deve essere anche escluso l’obbligo di concludere, con un provvedimento espresso, il procedimento eventualmente attivato in autotutela (cfr. Cons. Stato, IV, 21.7.2004, n. 3313).

7.2. Sulla scorta di tali principi, ad avviso del Collegio, il fatto che nel caso in esame il Comune di Arquà Petrarca, invece di rimanere silente sulla sollecitazione degli interessati di annullare in autotutela il contestato permesso di costruire, abbia invece adottato un provvedimento espresso, dichiarativo della riscontrata inesistenza dei presupposti per procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento contestato, non è idonea a trasformare la posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti da mero interesse di fatto in interesse legittimo, come tale tutelabile innanzi al giudice (cfr. in termini Cons. Stato, V, 12.7.2010, n. 4482 che conferma T.A.R. Veneto;II, 299/2009; 389/2009; 390/2009).

8. Sotto altro concorrente profilo, poi, ad avviso del Collegio, anche a voler ritenere che sussista una posizione differenziata nascente proprio dal provvedimento di diniego dell’esercizio del potere di autotutela, qualora pure venisse annullato il predetto provvedimento l’interesse dei ricorrenti non troverebbe alcuna soddisfazione dal momento che in nessun caso la presente pronuncia spiegherebbe i propri effetti sul titolo edilizio, oggetto dell’istanza di autotutela. E, infatti, solo l’esito favorevole del giudizio proposto avverso il permesso di costruire sarebbe satisfattivo della pretesa azionata dai ricorrenti.

9. Per tutte le suesposte ragioni il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

10. Non va disposto nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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Cass. civ. Sez. I, Sent., 21-06-2012, n. 10393 Danni

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Svolgimento del processo

La Corte di appello dell’Aquila,in parziale riforma di quella in data 21 marzo 2005 del Tribunale di Teramo ha ridotto all’importo di Euro 111.271,07 il risarcimento del danno dovuto dalla Provincia di Teramo a M.D.P., M.A., P. M.A., P.C., E. ed Ce.El. nonchè M.E., P., B.M. e M.N.C., per l’illegittima espropriazione di un terreno di loro proprietà ubicato in Roseto degli Abbruzzi (in catasto al fg. 26, part. 71 e 143), rilevando (per quanto qui ancora interessa); a) che il Tribunale aveva determinato il valore venale del fondo in L. 241.853.750 recependo gli accertamenti del c.t.u. che si era erroneamente avvalso dell’indice fondiario dell’area pari a 0,55 mc/mq.; b) che invece doveva utilizzarsi l’indice territoriale, postulato dalla giurisprudenza e pari a 0,22 mc/mq., al lume del quale detto valore diveniva di L. 96.741.500; cui dovevano essere aggiunti interessi legali e danno da svalutazione monetaria.

Per la cassazione della sentenza il M. ed i consorti hanno proposto ricorso affidato a tre motivi; cui resiste la Provincia di Teramo con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, M.P. ed i consorti, deducendo violazione degli art. 276 e 352 cod. proc. civ., artt. 6 e 41 della Convenzione Edu, si dolgono che la sentenza impugnata non abbia considerato le note decisioni 348 e 349/2007 della Corte Costituzionale e le relative declaratorie di incostituzionalità; che avevano comportato un vuoto normativo in ordine ai criteri cui commisurare il risarcimento del danno da espropriazione illegittima ed il conseguente obbligo per il giudice di appello di applicare anche di ufficio il criterio di stima del loro terreno stabilito dalla Legge Fondamentale n. 2359 del 1865, art. 39 previo compimento ex novo degli accertamenti tecnici onde accertarne il valore venale.

Il motivo è infondato.

Con esso, infatti, gli espropriati mostrano di non aver compreso ratio e contenuto della sentenza 349/2007 della Corte Costituzionale che (unitamente alla coeva decisione 348/2007), lungi dall’aver voluto interferire sui meccanismi estimativi per la ricerca del prezzo in comune commercio dei suoli, ha inciso sui criteri per la determinazione dell’indennizzo dovuto secondo il precetto contenuto nell’art. 42 Cost. all’espropriato in entrambe le ipotesi di ablazione – legittima ed illegittima – degli immobili per la realizzazione di opere di p.u.: dichiarando (per quanto qui interessa) incostituzionale per contrasto con il menzionato precetto e con quello dell’art. 117 Cost. il parametro riduttivo introdotto dalla L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 65 per le aree edificatorie la cui irreversibile trasformazione si era consumata prima del 30 settembre 1996,che ne aveva stabilito la stima in misura sostanzialmente non superiore al 55% del loro valore venale effettivo. E perciò ripristinando la regola (ora recepita dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 sub2 e che ha in tal modo modificato l’art. 55 del T.U.), che nelle espropriazioni illegittime detto indennizzo quale che sia la natura e la destinazione del bene espropriato f deve essere liquidato in misura corrispondente al suo valore venale: salvi perciò restando i criteri di estimo più opportuni per accertarlo in concreto (la cui utilizzazione resta devoluta al prudente apprezzamento del giudice del merito).

Proprio a questo criterio si è attenuto il Tribunale, avendo determinato il valore venale del fondo esteso mq. 2015,28 in L. 120.010 mq., e quindi liquidato l’indennizzo risarcitorio complessivo dovuto agli espropriati nella misura di L. 241.853.750 (L. 120.010 x 2015,28),cui ha aggiunto gli accessori (pag. 5 e 10 sent.): senza perciò operare la decurtazione prevista dall’art. 5 bis, comma 7 bis.

Il medesimo criterio del valore venale pieno è stato mantenuto dalla Corte di appello (anche perchè sul punto non vi era impugnazione della Provincia); la quale, lungi dall’avere ripristinato detto criterio riduttivo ormai espunto dall’ordinamento, ha ritenuto invece che il valore suddetto fosse stato accertato con criteri erronei ai quali ha sostituito quello considerato esatto di L. 96.741.500 (oltre accessori): secondo la sentenza impugnata rappresentativo del reale prezzo di mercato del bene al momento della vicenda ablativa (16 febbraio 1988), ed oggetto dei successivi motivi di ricorso.

Con il secondo, ricorrenti, deducendo violazione degli art. 111 Cost., nonchè artt. 342 e 352 cod. proc. civ., censurano la sentenza impugnata per avere immotivatamente ridotto il valore venale del fondo espropriato, applicando i dati suggeriti dalla controparte e disattendendo invece gli accertamenti tecnici compiuti dal consulente, peraltro frutto di indagini specializzate; cui sono stati peraltro sostituiti elementi di calcolo ricavati da precedenti giurisprudenziali non pertinenti, ovvero da dati che per la natura tecnica della materia sono del tutto inappropriati e neppure annoverabili fra quelli di "comune esperienza".

Con l’ultimo, deducendo violazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis art. 55 T.U. appr. con D.P.R. n. 327 del 2001, art. 2043 cod. civ., art. 41 CEDU, si dolgono che la Corte di appello: a) abbia applicato principi riguardanti il calcolo dell’indennità di espropriazione, e non anche il valore pieno dell’immobile; b) abbia erroneamente privilegiato l’indice di densità territoriale in luogo di quello fondiario, più corretto applicato dal c.t. e dal Tribunale,senza considerare che nella specie non si verteva in ipotesi di terreni destinati alla edificazione privata, ma alla viabilità da realizzarsi solo dalla mano pubblica; c) abbia finito per applicare un criterio inidoneo ad accertare il valore pieno dell’immobile ed a restaurare il patrimonio del danneggiato, piuttosto che altri più specifici per rilevarne consistenza, ubicazione ed insediamento urbano,anche a costo di rinunciare al principio dell’edificabilità legale onde valorizzare indici più appropriati quale quello di densità fondiaria prescelto dal c.t.u..

Le censure sono in parte inammissibili, in parte infondate.

I ricorrenti non hanno infatti riferito neppure quali elementi di stima siano stati utilizzati dal c.t.u. onde pervenire al valore venale dell’area espropriata nella misura di L. 241.853.750: avendo dedotto esclusivamente, così come d’altra parte la sentenza impugnata, che era stato recepito l’indice fondiario di edificabilità indicato in 0,55 mc/mq. per la superficie del comparto destinata ad attrezzature alberghiere, e che in accoglimento del gravame dell’amministrazione la sentenza impugnata lo aveva sostituito con quello territoriale pari 0,22 mc/mq. L’ente pubblico ha confermato la circostanza, tuttavia riportando la parte della relazione in cui l’ausiliario aveva proceduto alla stima del terreno applicando il metodo c.d. analitico-ricostruttivo, che è peraltro il solo in cui detti indici acquistano rilevanza.

Al lume di queste premesse,rispetto alle quali soltanto può invocarsi il controllo di logicità ed adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata, appaiono palesi e numerose le confusioni concettuali in cui sono incorsi gli espropriati e su cui gli stessi hanno fondato le doglianze non sempre peraltro riassunte nel quesito di diritto formulato: anzitutto tra i criteri di stima di un bene immobile che appartengono alla materia dell’estimo e la questione della legittimità dell’espropriazione, che da luogo al binomio espropriazioni rituali (concluse cioè da decreto ablativo o da cessione volontaria) – espropriazioni anomale (c.d. acquisitive o appropriative); le quali si distinguono non certamente in base al diverso indice urbanistico da utilizzare per le une e per le altre, bensì secondo il precetto contenuto nell’art. 42 Cost. (Corte Costit. 188/1995; 349/2007) perchè nelle ultime l’indennizzo, avendo natura risarcitoria, va commisurato necessariamente al controvalore pieno dell’immobile. Mentre nelle prime il legislatore può discostarsi da tale valore come si verificava con il criterio riduttivo introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis; e dichiarato incostituzionale detto meccanismo ad opera della nota decisione 348/2007 della Corte Costituzionale come può accadere nel sistema attuale posto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37 T.U. per le espr. appr., dopo le modifiche di cui alla L. n. 244 del 2007, art. 2: ferma rimanendo la soggezione di entrambe le espropriazioni al precetto della ricognizione legale del terreno che impone di tener conto delle possibilità legali di edificazione di cui all’art. 5 bis, comma 3 (oggi recepito dagli artt. 32 e 37 del T.U.),sussistenti al momento della vicenda ablativa quali offerte dagli strumenti urbanistici: posto che l’indubbia diversità funzionale (e di presupposti) tra le due indennità nell’una e nell’altra espropriazione può comportare l’adozione di due criteri di stima differenti per la loro quantificazione,ma non vale certamente a restituire ad un immobile qualità giuridiche e valore di mercato che lo stesso non possiede.

Sempre per entrambe le tipologie di espropriazioni (rituali ed illegittime), detto valore, poi, una volta accertata la destinazione legale del fondo, deve essere determinato in base alla edificabilità effettiva (c.d. edificabilità di fatto: Cass. sez. un. 172 e 173/2001 e succ.) e viene di regola ricercato attraverso meccanismi sintetico-comparativi, o per converso mediante criteri analitico ricostruttivi; o ancora attraverso criteri misti la cui scelta è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito in relazione alle peculiarità del caso concreto; con l’avvertenza che con il metodo sintetico-comparativo, che si avvale di una serie di riferimenti costituiti dal prezzo pagato per immobili omogenei, e dunque di indicazioni di mercato, il prezzo che si forma nell’incontro di domanda e offerta già tiene conto degli oneri connessi allo sfruttamento del suolo (e quindi dello scorporo di quote di superficie destinate a spazi pubblici e opere pubbliche, della detrazione degli oneri di urbanizzazione: Cass. 3766/2006;

13958/2006; 12771/2007).

Per converso, il metodo analitico-ricostruttivo muove dalle caratteristiche specifiche del fondo espropriato, depurando il valore dell’edificato dal costo di costruzione, onde pervenire al valore dell’area secondo l’entità volumetrica esprimibile dalla superficie a disposizione : perciò proprio in funzione della sua qualificazione urbanistica, secondo il principio dell’edificabilità legale. Il che comporta la necessità di individuare i singoli fattori che concorrono a determinare il valore di mercato degli insediamenti da costruire sul suolo da valutare, attingendo per detta individuazione alla concreta realtà di fatto, alla disciplina urbanistica e all’estimo; e perciò di fondare la ricerca sull’analisi di tutti gli elementi che concorrono in concreto alla determinazione del costo di trasformazione del terreno da valutare e alla formazione del valore venale di quanto si costruisce sull’area (entità del costruibile in base agli indici urbanistici d’edificabilità, costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, tributi, spese tecniche e generali, oneri di acquisizione delle aree, utile d’impresa in rapporto alla redditività dei capitali investiti e a un tasso d’attualizzazione per il tempo occorrente a realizzare le costruzioni). Fra i quali assume dunque rilevanza determinante l’accertamento dei volumi realizzabili sull’area, che per assolvere detta funzione deve necessariamente basarsi sull’indice c.d. territoriale che individua la densità territoriale della zona (D.M. 2 aprile 1968), poichè soltanto questo include nel calcolo la percentuale degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale;

e tiene conto anche delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area (Cass. 9891/2007; 21011/2006;

11477/2006; 7518/2001). Laddove l’indice fondiario assolve a tutt’altra funzione, meramente urbanistica, non riguardando affatto ciascuna zona omogenea, ma la singola area ed essendo rivolto a definire il volume massimo consentito su di essa, sicchè il relativo indice viene applicato all’effettiva superficie suscettibile di edificazione, con esclusione delle aree destinate ad uso pubblico,delle quali invece impone di tener conto il principio dell’edificabilità legale (Cass. 5874/2004; 16710/2003; Cons. St.

1402/1999).

Conseguentemente, postulando l’esercizio concreto dello "ius aedificandi" che l’area sia urbanizzata e che si tenga conto dell’incidenza degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi di ordine generale (Cass. 25363/2006; 8525/2006; 18254/2004), la scelta dell’uno o dell’altro indice non rientra fra le indagini tecniche devolute alla discrezionalità del consulente, ma discende direttamente dall’obbligatoria applicazione della L. del 1992, art. 5 bis, comma 3: secondo cui la destinazione urbanistica ad usi edilizi della zona cui appartiene il fondo da indennizzare in caso di espropriazione (c.d. "edificabilità legale"), quale presupposto necessario a conferire in astratto la natura edificatoria, deve essere completata dalle condizioni che in concreto inducono a determinare il valore venale, in primo luogo dalla volumetria edilizia esprimibile, in base agli indici territoriali di fabbricabilità della zona urbanistica: altrimenti pervenendosi ad una stima arbitraria ed estranea ai meccanismi suddetti del valore venale (pieno) del fondo espropriato.

Sicchè, avendo la Corte di appello, nel caso individuato l’indice territoriale della zona in 0,22 mc/mq., non sembra al Collegio che potrebbe sfuggirsi alla seguente alterativa: o avvalersi del suddetto criterio di stima analitico utilizzato dai giudici di merito e dall’ausiliario per determinare il valore venale del fondo espropriato, ed allora lo stesso postulava la necessità di correggere l’errore al riguardo commesso dal c.t.u. e dal Tribunale che aveva condotto ad un valore del tutto avulso da quello reale e di mercato del terreno.

Ovvero, recepire l’assunto dei ricorrenti, già sostenuto dall’amministrazione provinciale nei motivi di appello (pag. 8 sent.), che il terreno era ubicato nel comparto tipo 1, destinato a viabilità; e che dunque non poteva avere attribuito alcun indice territoriale di fabbricabilità. Ed allora la conseguenza non è quella prospettata dagli espropriatici recepire l’indice fondiario proposto dal c.t.u., bensì quella opposta di ritenerne la destinazione pubblicistica e quindi, non edificabile; per cui l’attribuzione di un indice di edificabilità che l’immobile non possedeva ha finito per condurre ad un maggior valore rispetto a quello (non edificatorio) reale, del quale i ricorrenti non hanno interesse a dolersi.

Le spese del giudizio gravano su di essi in solido, in aderenza al criterio legale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte,rigetta il ricorso,e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali,che liquida in favore dell’amministrazione in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorario di difesa, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2012

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