Cass. civ. Sez. II, Sent., 17-07-2012, n. 12279 Parti comuni dell’edificio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

N.A.C. e R.S. convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Chiavari B.B. e A.A. ed i coniugi R.F. ed P.A., e premesso di essere rispettivamente usufruttuaria e nuda proprietaria dell’appartamento di cui al n. (OMISSIS), nonchè in comproprietà con altri di un’adiacente area cottilizia e che nel titolo risultava che il predetto appartamento beneficiava del diritto di parcheggio sull’area adiacente; che i comproprietari di detta area erano l’attrice R.S., quale proprietaria dell’appartamento di cui al numero civico (OMISSIS), ed i convenuti B. e A., quali proprietari dell’appartamento n. (OMISSIS); che B. e A. nel loro titolo di acquisto dichiaravano che nulla ostava che su detta area venisse parcheggiata l’autovettura del proprietario dell’appartamento avente accesso dal civico n. (OMISSIS); che sull’area in questione vantavano un diritto di servitù di passaggio pedonale i R. – P., quali proprietari dell’appartamento di cui al civico (OMISSIS) (che per questa ragione sono stati chiamati in giudizio); che esse attrici erano le uniche ad avere diritto di posteggiare l’autovetture sull’area cortilizia: che da qualche tempo i B. – A. avevano iniziato a parcheggiare stabilmente la loro macchina su detta area, contestando il diritto di parcheggio spettante alle attrici;

chiedevano che il Tribunale, accertato il loro diritto d parcheggio, dichiarasse che ai sigg. B. – A. non competesse alcun diritto di posteggio sull’area in discorso.

Si costituivano i convenuti i quali eccepivano anzitutto la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, deducendo nel merito, di avere quali comproprietari dell’area oggetto della controversia il diritto di parcheggiare veicoli sulla stessa al pari degli altri comproprietari e, ove necessario, in avvicendamento con costoro.

I R. – P. non si costituivano.

Il Tribunale di Chiavari accoglieva la domanda delle attrici e riconosceva alle stesse il diritto di parcheggiare un’autovettura nell’area in questione ed escludeva che un uguale diritto competesse ai B. – A..

Avverso questa sentenza proponevano appello i B. – A. i quali eccepivano anzitutto la nullità della sentenza perchè non redatta dal giudice, l’omessa individuazione da parte del giudice del petitum e della causa petendi, che il giudice non aveva considerato che gli stessi non avevano mai rinunziato alla facoltà di utilizzo dell’area loro spettante.

Si costituivano R. e N., chiedendo la conferma della sentenza.

La Corte di appello di Genova, con sentenza n. 1001 del 2007, rigettava l’appello A sostegno di questa decisione la Corte genovese osservava: a) la minuta della sentenza è stata redatta dalla Dott.ssa G. quale giudice di pace tirocinante, ma la sentenza depositata in cancelleria doveva ritenersi integralmente e direttamente riferibile al giudice che l’aveva sottoscritta; b) L’azione proposta aveva evidente natura reale e non personale trattandosi di azione negatoria; c) dato atto che gli appellanti non avevano formulato censura alcuna avverso le specifiche ragioni di diritto (regolamento dell’uso della cosa comune) addotte dal primo giudice a sostegno della decisone, motivazione impugnata meritava adesione.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B. e A. con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. N. e R. hanno resistito con controricorso.
Motivi della decisione

1.= Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1350 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo i ricorrenti la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perchè da un verso avrebbe affermato che con l’atto del 30 marzo 2001 e con il precedente atto del 20 settembre 1994 sarebbe stato costituito a favore delle attrice un diritto reale sull’area di proprietà comune con esclusione di analogo diritto per i proprietari dei civici (OMISSIS), e, per altro, avrebbe affermato che i contraenti quali unici proprietari dell’area comune avevano il potere di disciplinare contrattualmente l’uso dell’area oggetto della controversia. Sennonchè, specificano i ricorrenti tra i sigg.

B. e A. e le attrici non era intervenuto alcun contratto di costituzione di servitù sull’area di loro proprietà, non solo perchè non sussisteva l’atto scritto costitutivo della servitù, necessario ai sensi dell’art. 1350 cod. civ., ma anche perchè sarebbe mancata l’esatta identificazione dell’area di parcheggio con la specificazione dei confini. E, comunque, ove si volesse interpretare l’affermazione contenuta nell’atto di acquisto "nulla osta a che in detta area venga posteggiata l’autovettura del proprietario dell’appartamento del civico n. (OMISSIS)", quale costituzione di un diritto di servitù, comunque, sarebbe pacifico che non sia stato mai stipulato un atto di rinunzia da parte dei ricorrenti al diritto di proprietà e di utilizzo dell’area cortilizii della quale sono comproprietari.

1.1.= Il motivo è inammissibile perchè la censura è rivolta ad affermazioni non contenute nella sentenza impugnata, dato che questa (la sentenza impugnata) non ha affermato che la clausola di cui al contratto del 20 settembre 1994 avesse costituito, a vantaggio dei sigg. R. – N., un diritto reale di servitù, ma, al contrario, che in occasione dell’atto di cui si dice, i contraenti, unici comproprietari dell’area comune, oggetto della presente controversia, avevano concordato una regolamentazione della cosa comune e di attribuire il diritto di parcheggio su detta area all’appartamento di cui al civico n. (OMISSIS), perchè sprovvisto di box per auto.

2.= Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1362 cod. civ., nonchè il difetto di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Avrebbe errato la Corte genovese, secondo i ricorrenti, nel ritenere che la clausola "nulla osta a che in detta area venga posteggiata l’autovettura del proprietario dell’appartamento del civico n. (OMISSIS)" contenuta nel contratto del 20 settembre 1994, fosse espressiva da un verso di una rinuncia da parte dei sigg. B. e A. ai loro diritti di proprietà e di uso dell’area cortilizia che avevano acquistato e per altro fosse espressiva di attribuzione alle attrici del diritto di utilizzare l’area, di cui si dice, ad uso di parcheggio. Secondo la Corte genovese a tale conclusione si perverrebbe non solo perchè nei contratti non vengono inserite espressioni giuridicamente irrilevanti ma anche perchè incontestabilmente sull’area di cui trattasi può essere posteggiato solo un autoveicolo. Epperò, la Corte genovese, secondo i ricorrenti, non avrebbe tenuto conto che il proprietario dell’appartamento avente accesso dal civico n. (OMISSIS) non aveva accesso diretto sull’area cortilizia di cui è questione e non era quindi comproprietario, e, dunque, senza il consenso dei comproprietari dell’area stessa non avrebbe potuto parcheggiare.

2.1.= Anche questa censura è inammissibile perchè rivolta all’interpretazione della clausola contrattuale del 20 settembre 1994 data dal Tribunale, non impugnata davanti alla Corte di Appello di Genova, tanto è vero che nella sentenza della Corte di merito si legge "gli appellanti non formulano censura alcuna avverso le specifiche ragioni di diritto (regolamento dell’uso della cosa comune) addotte dal primo giudice a sostegno della decisione".

3.= Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1372 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Secondo i ricorrenti il contratto con il quale le attrici hanno acquistato l’appartamento avente accesso dal civico (OMISSIS) e con il quale era stato trasferito a favore delle attrici, un diritto di parcheggio sull’adiacente area, non era opponibile ai ricorrenti perchè avevano acquistato l’area stessa libera da diritti di servitù a favore di terzi e ai sensi dell’art. 1372 cod. civ. il contratto non produce effetti che tra i contraenti. E di più, anche il contratto con il quale la dante causa delle attrici aveva acquistato l’appartamento di cui si dice, che risale al 28 settembre 1994 era successivo a quello stipulato dai ricorrenti e dunque anche quest’ultimo non è opponibile agli stessi.

3.1.= Anche questa censura è inammissibile perchè attiene ad una questione che non ha formato oggetto del giudizio di appello, e nel giudizio di cassazione non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito. Piuttosto – come è stato ribadito costantemente da questa Corte – il giudizio di cassazione ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte.

4.= Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 1102 e 1103 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo i ricorrenti, se la clausola contenuta nel contratto di acquisto dei sigg. B. e A. fosse stata interpretata correttamente si sarebbe acclarato che i ricorrenti si erano limitati a consentire alle originarie attrici con la dichiarazione di non opposizione un eventuale uso del cortile sul quale il proprietario dell’appartamento n. 9 non avrebbe avuto comunque alcun diritto.

4.1.= Anche quest’ultima censura è inammissibile perchè volta ad una questione e ad argomenti che non hanno formato oggetto del giudizio di appello.

In definitiva, il ricorso va rigettato e i ricorrenti, in ragione del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., condannati, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 04-02-2013) 26-03-2013, n. 14350

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 6 aprile 2012 il Tribunale di Torino, quale giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di B. M., intesa ad ottenere, in fase esecutiva ex artt. 666 e 671 cod. proc. pen., l’applicazione della continuazione fra i fatti giudicati con le due sentenze descritte nel provvedimento impugnato, entrambe emesse dal Tribunale di Torino, di cui una avente ad oggetto un tentato furto aggravato ed un’altra avente ad oggetto l’illecita detenzione di strumenti atti all’effrazione, entrambi commessi il (OMISSIS).

2. Il Tribunale di Torino ha rilevato la carenza della prova rigorosa del programma criminoso unico, pur avendo dato atto della omogeneità dei reati commessi e della loro collocazione in un unico contesto temporale.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di Torino ricorre per cassazione B.M. per il tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione carente ed illogica e violazione di legge, in quanto erroneamente il Tribunale aveva escluso il vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con le due sentenze anzidette, atteso che i giudici di merito non si erano pronunciati sulla configurabilità del vincolo della continuazione fra i reati anzidetti, avendo solo escluso che il reato di cui all’art. 707 cod. pen. (illecito possesso di strumenti atti all’effrazione) potesse essere assorbito nell’aggravante di cui all’art. 625 cod. pen., comma 1 n. 2) contestata per il delitto di tentato furto aggravato.

Era da ritenere poi sussistente nella specie l’identità del disegno criminoso, in quanto egli era uscito di casa munito di strumenti atti all’effrazione, si che il possesso di detti strumenti era da ritenere finalizzato alla commissione del tentato furto aggravato, commesso nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso proposto da B.M. è fondato.

2. Con esso il ricorrente lamenta la mancata concessione in suo favore del beneficio della continuazione fra i reati giudicati con le due sentenze descritte nell’ordinanza impugnata, pur essendosi trattato di reati omogenei e commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.

3. Va premesso che, come esattamente rilevato dal ricorrente, dall’esame della sentenza del 17 febbraio 2009, che lo ha condannato per il reato di cui all’art. 707 cod. pen., non emerge che il Tribunale di Torino si sia pronunciato sull’esistenza dei presupposti di legge per far luogo alla continuazione fra detto reato e quello di tentato furto aggravato, commesso nelle medesime circostanze di tempo e di luogo, e giudicato dal medesimo Tribunale con precedente sentenza del 22 dicembre 2006, essendosi il Tribunale di Torino, con la prima delle due sentenze citate, pronunciato sulla diversa questione concernente l’assorbimento del reato di cui all’art. 707 cod. pen. nell’aggravante di cui all’art. 625 cod. pen., comma 1, n. 2, contestatagli con riferimento al tentato furto aggravato ed avendo escluso detto assorbimento.

4.Fatta tale premessa, va rilevato che l’unicità del disegno criminoso, necessaria per l’applicazione della continuazione nella fase esecutiva, è ravvisabile quando le singole violazioni costituiscano parte integrante di un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla commissione della prima violazione, e perseguito con la commissione delle altre successive violazioni. Occorre pertanto accertare che gli episodi criminosi, in ordine ai quali venga chiesta la continuazione, siano effettivamente frutto di un’unica ideazione e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass. 2^, 7.3.04 n. 18037).

5. La motivazione addotta dall’ordinanza impugnata per respingere l’istanza proposta dal ricorrente è invero contraddittoria.

Il Tribunale di Torino, invero, pur avendo rilevato, con riferimento ai reati sopra descritti, la sussistenza di indizi, idonei a far propendere per l’unicità del disegno criminoso (la contiguità temporale e l’omogeneità dei reati commessi), in modo del tutto contraddittorio ed assertivo ha escluso la sussistenza della chiesta continuazione.

La giurisprudenza di questa Corte ha invero identificato, nel corso degli anni, tutta una serie di indizi, ritenuti come indici rilevatori dell’unicità del disegno criminoso, quali la contiguità temporale e la medesima indole e matrice dei reati commessi; le singole modalità di condotta; le tipologie dei reati giudicati; la natura dei beni tutelati nei singoli casi; le singole causali dei reati; le condizioni di tempo e di luogo in cui i reati sono stati commessi (cfr., in termini, Cass. 1^, 5.11.2008 n. 44862, Rv.

242098).

Ora, alcuni di tali indici sono ravvisabili nella specie in esame, avendo la stessa ordinanza impugnata rilevato l’omogeneità e la contiguità temporale dei due reati in esame; non può inoltre trascurarsi la circostanza che gli strumenti atti all’effrazione, il cui possesso è stato contestato al ricorrente con una delle due sentenze sopra descritte, sono stati utilizzati per la commissione del tentato furto aggravato, contestatogli con l’altra sentenza sopra citata.

6. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di Torino, affinchè, in piena autonomia di giudizio, esamini nuovamente l’istanza proposta dal B., colmando le lacune motivazionali sopra riscontrate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Torino.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 28 giugno 2010, n.15385 RISARCIMENTO DEL DANNO DA INVALIDITÀ TOTALE TEMPORANEA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2056, 1223 e 1226 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c.

I giudici di appello, ad avviso del ricorrente, avrebbero confuso il diritto al risarcimento del danno con il risarcimento effettivo. In realtà, il diritto del lavoratore al risarcimento del danno configura una diretta conseguenza della temporanea inabilità del lavoratore, derivata dall’infortunio ed è immediatamente azionabile dal danneggiato, anche nel caso in cui non vi sia stata perdita effettiva delle retribuzioni, regolarmente corrisposte dal datore di lavoro in forza di contratto collettivo o individuale.

Ad avviso del ricorrente, nessuna disposizione di legge impedisce – anche in questo caso – al lavoratore il diritto di richiedere direttamente al responsabile del sinistro il corrispettivo delle retribuzioni relative a tutto il periodo di inabilità temporanea, conseguente all’infortunio: e ciò, a prescindere dal fatto che queste siano state – o meno – erogate in concreto dal datore di lavoro.

Osserva il Collegio:

il ricorso è privo di fondamento.

Con accertamento insindacabile in questa sede, in quanto logicamente motivato, i giudici di appello hanno osservato che il F., sulla base del c.c.n.l. applicabile (dirigenti aziende industriali) aveva diritto all’integrale pagamento di tutte le retribuzioni per il periodo di malattia/infortunio. Nessun risarcimento di danno patrimoniale, pertanto, poteva essere posto a carico dei due convenuti. Qualsiasi condanna dei convenuti, a tale titolo, avrebbe configurato indebito arricchimento dell’originario attore.

Invero, come questa Corte Suprema ha affermato, nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidità totale temporanea al lavoratore che – rimasto infortunato per fatto illecito del terzo – abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidità l’intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si è prodotta nella sfera patrimoniale dell’infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10597, 15 aprile 1993 n. 4475, 10 ottobre 1988 n. 5465 ed altre).

Coerentemente, sulla base delle risultanze processuali raccolte, la Corte territoriale ha concluso che mancando, nel caso di specie, un danno patrimoniale – derivato al F., in conseguenza del sinistro stradale – qualsiasi liquidazione operata dal giudice a tale titolo avrebbe costituito una “ingiustificata duplicazione del risarcimento”.

Avverso tale conclusione, il ricorrente si limita a dedurre che nessuna disposizione di legge avrebbe vietato la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per le retribuzioni relative al periodo di inabilità temporanea.

Ma, nel caso di specie, la Corte territoriale ha escluso – alla radice – che vi sia stata una qualsiasi perdita di retribuzioni per tutto il periodo in questione. E contro tale accertamento non risulta essere stata proposta alcuna specifica censura.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte di Cassazione – Sentenza n. 3033 del 2011 Cliente non paga la parcella all’avvocato dopo la revoca dell’incarico professionale e chiede la restituzione degli atti

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Svolgimento del processo

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 152 d.lgs. 03/196 A.G., dopo aver premesso di essere parte di un procedimento di divorzio pendente presso il tribunale di Milano; di aver, nel corso del giudizio, revocato il mandato al difensore avv. E.Z.V., chiedendo contemporaneamente in restituzione la documentazione relativa all’incarico svolto; che l’avv. Z.V., pur avendo aderito alla detta richiesta, aveva trattenuto presso di sé fotocopie di parte della documentazione e gli originali della corrispondenza intercorsa con esso ricorrente, manifestando l’intenzione di conservarne la disponibilità fino al pagamento della parcella; che tale iniziativa risultava illegittima, essendo consentito al difensore in attesa del pagamento del dovuto trattenere gli atti da lui redatti a dimostrazione dell’attività svolta, ma non anche conservare dati sensibili o personali relativi all’assistito; chiedeva che il tribunale adito volesse disporre la restituzione dei documenti trattenuti dall’avv. Z.V. , l’inibizione di ogni loro utilizzazione, la condanna infine di quest’ultima al risarcimento del danno.
L’avv. Z.V. , costituitasi, sosteneva di aver restituito al nuovo difensore la documentazione in suo possesso in originale, ad eccezione della corrispondenza personale, e che peraltro il mancato pagamento degli onorari maturati l’avrebbe autorizzata a trattenere copia della documentazione detenuta fino alla data dell’effettivo pagamento (non ancora intervenuto), indipendentemente dal consenso della parte assistita, e ciò al fine di poter dare dimostrazione dei presupposti di fatto necessari per conseguire la relativa liquidazione.
Il tribunale, acquisiti presso l’Ordine degli Avvocati gli atti del procedimento relativo alla liquidazione della parcella dell’avv. Z. (consistenti unicamente – secondo quanto riferito dallo stesso Ordine – nell’istanza, nella parcella e nel successivo provvedimento), rigettava le domande, ritenendo che il comportamento dell’avv. Z. , il quale aveva trattenuto presso di sé copia di atti e documenti della causa di divorzio ricevuti dalla parte da lei assistita per l’esercizio del mandato di difensore, non consentisse di configurare la denunciata violazione della disciplina in materia di dati personali. In particolare il giudice del merito rilevava in proposito che l’originale dei documenti consegnati dalla parte all’avv. Z. era stata restituita; che il detto legale aveva trattenuto unicamente “la copia di atti difensivi e di alcuni documenti soprattutto fiscali”, in quanto funzionali alla sollecitata liquidazione della parcella; che i documenti in originale rimasti nella disponibilità del legale riguardavano esclusivamente la corrispondenza intercorsa con il proprio assistito e con il legale della controparte ovvero atti elaborati dal difensore, “oggetto della proprietà intellettuale di chi li ha redatti”; che comunque e per di più il trattenimento dei dati personali, oltre a non essere illegittimo per le ragioni sopra considerate, non avrebbe determinato “alcun danno per l’A. , in concreto neppure genericamente descritto”.
Avverso la detta decisione A. proponeva ricorso per cassazione affidato a diciassette motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, cui resisteva Z.V. con controricorso.
Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 7.12.2010.

Motivi della decisione

1 – Con i motivi di impugnazione A. ha rispettivamente denunciato:
1) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., derivante dal fatto che il tribunale, cui era stata proposta la relativa domanda, aveva ignorato la domanda cautelare che era stata proposta, e ciò in contrasto con l’obbligo del giudice “di pronunciarsi su tutta la domanda” (p. 13);
2) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo che la pronuncia non avrebbe preso in considerazione tutto quanto richiesto, ed in particolare avrebbe omesso di riferirsi al nucleo essenziale della prospettazione, consistente nell’affermata illiceità della pretesa di un legale di disporre ed utilizzare documenti contenenti dati personali e sensibili del cliente, da lui ricevuti al solo fine della difesa;
3) vizio di motivazione poiché il tribunale, nel richiamare i documenti trattenuti dall’avv. Z. , avrebbe fatto riferimento ad “alcuni documenti soprattutto fiscali”, senza considerare quindi quelli medici e quelli personalissimi; avrebbe pertanto emesso una decisione illogica, in quanto basata soltanto sulla parte meno significativa della documentazione esistente; avrebbe infine emesso una decisione incongruente, essendo questa incentrata sull’attenzione ai diritti economici della resistente e non anche, viceversa, ai diritti personalissimi e prevalenti del ricorrente;
4) violazione di legge con riferimento all’affermata esistenza del diritto d’autore della resistente sui documenti, basata sulla circostanza che in maggioranza sarebbero stati da lei elaborati o redatti, affermazione che sarebbe errata atteso che i documenti provenienti da quest’ultima costituirebbero una minoranza rispetto a quelli complessivamente acquisiti, e che la tutela del diritto di autore non sarebbe stata correttamente evocata, non risultando connotati gli elaborati in questione dal necessario requisito della creatività;
5) violazione di legge per l’errato richiamo della normativa posta a tutela del diritto di autore, erroneità che sarebbe derivata dall’omessa distinzione fra diritto morale di autore (incontestabilmente esistente nella specie) e diritto di utilizzo, di cui viceversa sarebbe titolare il committente, e cioè il soggetto rappresentato nel giudizio;
6) vizio di motivazione con riferimento al giudizio secondo il quale i dati personali e sensibili dei quali era stato denunciato l’illegittimo trattamento sarebbero stati prevalentemente rilevabili negli atti elaborati o redatti dal legale, essendo viceversa evidente che nessuno di quelli rispetto ai quali era stato lamentato l’indebito trattamento potesse essere compreso fra quelli provenienti dal professionista;
7) violazione di legge in relazione all’indebito trattenimento di copia di documentazione attinente a dati personali e sensibili, stante la loro irrilevanza in un procedimento finalizzato alla liquidazione degli onorari spettanti al legale per l’attività svolta nel corso del giudizio;
8) violazione di legge per l’omessa considerazione del divieto di utilizzazione, da parte del legale, della documentazione e delle informazioni ricevute dal cliente nel corso dell’espletamento del mandato, circostanza da cui discenderebbe comunque l’illegittimità dell’avvenuta ritenzione di alcuni atti connessi alla trattazione del processo;
9) violazione di legge per essere stati del tutto ignorati i principi e le norme in tema di trattamento dei dati personali e sensibili, nonostante che gli stessi fossero stati espressamente ed ampiamente richiamati;
10) violazione di legge in relazione al negato diritto al risarcimento, che viceversa si sarebbe dovuto affermare in ragione dell’illiceità della condotta posta in essere dal resistente e della conseguente responsabilità civile che ne sarebbe derivata;
11) violazione di legge per l’affermata inesistenza del danno che, contrariamente a quanto sostenuto, sarebbe stato non solo descritto ma anche specificamente trattato, ed in particolare: con il richiamo allo stato di sofferenza derivante da depressione che lo avrebbe indotto ad abbandonare l’attività legale precedentemente svolta; alla sofferenza cagionata dalla constatata violazione di legge posta in essere dal legale di sua fiducia; ai timori da ciò causati, con collaterale incremento della patologia sofferta; alla consapevolezza della detenzione di documenti riservati da parte di professionista che aveva manifestato la propria inaffidabilità ed i cui scopi rimanevano incontrollabili;
12) vizio di motivazione rispetto alla dichiarata inconsistenza del rilievo secondo cui l’indebita ritenzione di documenti non avrebbe potuto giustificare preoccupazioni per il rischio di una loro differente utilizzazione, giudizio che avrebbe dovuto essere in realtà capovolto ove correttamente interpretati gli atti acquisiti;
13) vizio di motivazione in relazione al risalto attribuito al riferimento che il ricorrente avrebbe fatto al contenuto di “documenti altrimenti rimasti del tutto riservati”, affermazione che non sarebbe in linea con quanto effettivamente verificatosi e che comunque non potrebbe essere interpretata come espressione di una rinuncia a far valere la lesione del diritto al corretto trattamento dei dati personali e sensibili;
14) violazione di legge per l’omessa compensazione delle spese di lite, che viceversa avrebbe dovuto essere dichiarata trattandosi di questione nuova, avente ad oggetto il rispetto di diritti fondamentali, proposta per di più dalla parte debole del rapporto;
15) violazione delle leggi relativamente al diritto inviolabile dell’uomo “alla privatezza”, sotto il profilo dell’arretramento della tutela rispetto al diritto al compenso fatto valere dal legale per l’attività svolta in un procedimento giudiziario e che, contrariamente a quanto sostenuto, non legittimerebbe l’utilizzazione di documenti contenenti dati personali e sensibili ricevuti dal cliente per la difesa, ai fini del suo soddisfacimento;
16) violazione di legge con riferimento al privilegio che, con la soluzione adottata, verrebbe ad essere indirettamente riconosciuto all’avvocato già difensore di una delle parti del giudizio. Questi avrebbe infatti modo di avvalersi di copia di documenti contenenti dati personali e sensibili del cliente senza dover sottostare al rispetto delle norme di protezione, e ciò in conflitto con il principio di uguaglianza costituzionalmente garantito;
17) violazione di legge sotto un duplice profilo, vale a dire con riferimento a quanto già dedotto nella trattazione dell’ottavo motivo di ricorso (e sotto tale riflesso sarebbe irrilevante l’avvenuta produzione in giudizio da parte di esso ricorrente del contenuto di alcuni dei documenti in questione, che non potrebbe in ogni modo essere interpretata come espressione di una rinuncia a far valere il diritto alla tutela dei dati personali), nonché in relazione al contrasto con la normativa connotata dal rafforzamento della tutela del diritto della parte a veder rispettato il segreto professionale dal legale che lo ha assistito, contenuta in ordinamenti sovraordinati.
2 – Osserva il Collegio che le questioni poste a fondamento della pretesa erroneità della sentenza impugnata, quali si desumono dall’esame dei singoli motivi, attengono:
a) alla nullità della decisione in esame, per l’omessa pronuncia in relazione alla richiesta di emissione di provvedimento cautelare (primo motivo);
b) alla illegittimità della copiatura, ritenzione ed utilizzazione di documenti detenuti in relazione alla trattazione del processo dopo la revoca del mandato (secondo, terzo, sesto, settimo, ottavo, tredicesimo motivo, quest’ultimo segnatamente incentrato sull’inesistente rinuncia – che sarebbe stata implicitamente desumibile – a far valer eccezioni al riguardo);
c) all’insussistenza di un diritto del legale di utilizzare gli atti da lui redatti, quale espressione del diritto di autore, in quanto tale meritevole di tutela (quarto, quinto, nono motivo);
d) alla negata configurabilità del danno (decimo e undicesimo motivo), anche sotto il profilo del rischio di futura utilizzazione (dodicesimo motivo);
e) alla condanna di esso ricorrente al pagamento delle spese processuali, che sarebbero state viceversa da compensare (quattordicesimo motivo);
f) al contrasto con i principi di inviolabilità del diritto alla protezione dei dati personali affermati in sede internazionale (quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo motivo).
3 – Se quelle indicate sub 2 risultano dunque essere le questioni sottoposte all’esame della Corte, occorre tuttavia rilevare che alcuni dei motivi di censura sono inammissibili per violazione del disposto dell’art. 366 bis c.p.c., all’epoca vigente.
Ed infatti detto articolo disponeva che l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi previsti dall’art. 360, primo comma nn. 1, 2, 3 e 4, c.p.c. dovesse concludersi con un quesito di diritto, e in quello previsto dall’art. 360, primo comma n. 5, c.p.c. dovesse invece contenere la chiara indicazione del fatto controverso, prescrizioni che sono state costantemente interpretate da questa Corte nel senso che, nel primo caso, il ricorrente debba procedere all’enunciazione di un principio di diritto specificamente attinente alla decisione diverso da quello posto a base del provvedimento impugnato e, nel secondo, debba enucleare un momento di sintesi rappresentativo dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume viziata. Tali connotati non sono riscontrabili nel terzo, nel sesto, nell’undicesimo, nel dodicesimo, nel tredicesimo e nel quindicesimo motivo, che sostanzialmente prospettano una non condivisa valutazione di merito in relazione al materiale probatorio acquisito e che pertanto risultano inammissibili.
4 – Venendo poi alle singole questioni sopra delineate, se ne rileva l’infondatezza per le ragioni appresso considerate.
4 – 1. La pretesa nullità della sentenza per mancata pronuncia sull’istanza di emissione di provvedimento cautelare è insussistente in quanto, indipendentemente da ogni valutazione in ordine al merito della doglianza prospettata, ogni eventuale censura al riguardo avrebbe dovuto essere rappresentata con il reclamo, che viceversa non è stato proposto.
Tale omissione rende quindi il motivo inammissibile.
4 – 2. Il secondo aspetto oggetto di doglianza attiene sostanzialmente al contestato diritto di un legale di trattenere copia di documenti contenenti dati personali e sensibili, consegnatigli dal cliente per lo svolgimento dell’attività difensiva in un processo in corso, dopo la revoca del mandato.
In proposito va rilevato che la Corte di Appello ha negato la sussistenza della denunciata violazione non già in ragione di un astratto diritto del legale di mantenere nella propria disponibilità copia della documentazione precedentemente affidatagli, ma piuttosto in considerazione del mancato pagamento degli onorari professionali, omissione che avrebbe legittimato l’avvenuta ritenzione, in funzione dello svolgimento del procedimento di liquidazione della parcella. In via di principio l’affermazione secondo cui è legittima la ritenzione di copia di documenti consegnati dal cliente per la relativa utilizzazione nel processo per cui era stato conferito il mandato pur dopo l’intervenuta revoca di esso, quando si tratti di far valere in altra sede processuale il diritto al compenso per l’attività professionale svolta, va condivisa. Ed infatti al riguardo occorre precisare quanto segue:
a) nella specie è certamente ravvisabile una ipotesi di trattamento di dati personali (riscontrabile, ai sensi dell’art. 4, comma primo lett. b decreto_legislativo_196_2003, in costanza di qualunque informazione relativa a persona fisica) ed il ricorrente assume inoltre che fra essi vi siano dati sensibili, per tali dovendosi intendere per la parte di interesse (ai sensi dello stesso art. 4, comma primo lett. d) quelli idonei a rivelare lo stato di salute del soggetto cui i dati si riferiscono;
b) i dati personali oggetto di trattamento devono essere gestiti secondo correttezza, utilizzati in operazioni diverse da quelle che avevano dato luogo alla raccolta se compatibili con le prime e comunque non devono essere eccedenti rispetto alle finalità che avevano dato causa alla raccolta (art. 11 d.lgs. cit.);
c) il consenso dell’interessato al trattamento dei dati, ordinariamente necessario, non è viceversa richiesto nei casi indicati nell’art. 24 d.lgs. cit., fra i quali in particolare, per quanto rileva nella fattispecie in esame, va ricordata la prescrizione contenuta nel primo comma lett. f), che contempla l’ipotesi di utilizzazione dei dati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, “sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento”.
Dalla disciplina vigente cui si è fatto sintetico riferimento si desume dunque che il legislatore ha dettato, per le ipotesi di trattamento di dati personali, dei criteri ispirati a rigorosa cautela, sia per quanto concerne gli obblighi del titolare del trattamento (sostanzialmente improntati ai doveri di correttezza e buona fede), sia per quel che attiene all’effettività del rapporto fra la raccolta del dato e lo scopo che ad essa ha dato causa, stabilendo tuttavia l’esigenza di un bilanciamento ove siano ravvisati diversi interessi ugualmente tutelati dall’ordinamento, quale quello di far valere in giudizio un proprio diritto.
Di tale indirizzo si trova poi specifica conferma nel Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive, adottato con Provvedimento del Garante n. 60 del 6.11.2008 in attuazione dell’art. 12 d. lgs. cit. (che conferisce al Garante il compito di promuovere codici di deontologia e di buona condotta per il trattamento di dati personali in alcuni settori), provvedimento cui va riconosciuta efficacia normativa (C. 08/10690, che ha precisato come tale efficacia sia subordinata alla legge, “dovendo limitarsi a concretizzare diritti ed obblighi che hanno nella legge la loro fonte”) e che, seppur all’epoca non in vigore (il relativo termine iniziale di vigenza era stato infatti fissato alla data dell’1.1.2009), rappresenta ulteriore conferma del contenuto delle opzioni effettuate dal legislatore.
L’ambito di applicazione del provvedimento in questione è stato infatti espressamente indicato nel “trattamento di dati personali per.. far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (art. 1), ed è stata poi prevista la possibilità di conservazione di atti e documenti in originale o in copia anche una volta esaurito l’incarico, ove “necessario in relazione ad ipotizzabili altre esigenze della parte assistita o del titolare del trattamento” (art. 4).
D’altra parte anche la giurisprudenza di questa Corte, nelle non frequentissime decisioni in merito, si è costantemente attestata nell’affermazione dei medesimi principi.
Al riguardo devono essere invero ricordate, oltre alla già citata C. 08/10690, C. 09/15327, C. 09/3358, C. 08/12285, che hanno sostanzialmente affermato la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell’interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest’ultimo interesse.
Dunque applicando i principi come sopra delineati al caso di specie, deve dedursi che il trattenimento da parte del legale revocato dall’incarico di copie di documenti precedentemente a lui consegnate dal rappresentato, al fine di consentire la predisposizione di adeguata difesa, integra una ipotesi di trattamento dei dati personali; che tale trattenimento può in via astratta essere considerato legittimo, atteso l’incontestato mancato pagamento degli onorari professionali e la conseguente connessione con il diritto di azione del legale insoddisfatto, finalizzato alla determinazione, liquidazione e riscossione del compenso dovuto; che nel concreto il tribunale avrebbe però dovuto tener conto del contenuto dei documenti conservati, e ciò allo scopo di verificare, da un lato, l’esistenza di un rapporto di funzionalità fra i detti documenti e l’azione intrapresa (nel senso cioè della necessità della produzione per il pieno esercizio del diritto di difesa, essendo solo questo il presupposto della legittimità della loro detenzione) e, dall’altro, l’avvenuto rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza incombenti sul titolare del trattamento; che tuttavia il ricorrente, pur a fronte della generica ed in sé insoddisfacente indicazione del tribunale, secondo cui era stata trattenuta soltanto la copia di atti difensivi (fatto assolutamente legittimo e del tutto diverso da quello concernente la pretesa assenza di titolo per conservare copia di atti altrui) e “di alcuni documenti soprattutto fiscali” (P. 5), non ha specificato di quali documenti si trattasse e quale ne fosse il contenuto.
Da ciò consegue dunque che la censura risulta viziata sul piano dell’autosufficienza, non essendo consentito al Collegio, per effetto della rilevata omissione, verificare la correttezza dell’assunto per il quale non vi sarebbe stato reale collegamento fra la documentazione trattenuta dall’avv. Z.V. e l’azione dalla stessa proposta per la liquidazione del compenso professionale.
4 – 3. L’infondatezza della doglianza concernente l’asserita illegittima ritenzione di documenti di causa dopo la revoca del mandato (secondo, settimo ed ottavo motivo) determina poi l’assorbimento delle censure aventi ad oggetto l’erroneità della decisione, nelle parti in cui: sarebbe stato a torto affermato il diritto del legale di conservare gli atti da lui redatti come effetto della tutela riconosciuta dal legislatore in tema di diritto d’autore (quarto, quinto e nono motivo); era stata negata la configurabilità del danno, pur puntualmente indicato anche sotto l’aspetto di una possibile futura utilizzazione (decimo, undicesimo e dodicesimo motivo); non sarebbe stata rilevata la compatibilità della decisione con i principi dettati in sede sovranazionale di inviolabilità del diritto alla privacy (sedicesimo e diciassettesimo motivo), principi che fra l’altro trovano attuazione nel nostro ordinamento nei termini e nei limiti entro i quali vengono ad essere recepiti dalla normativa interna.
4 – 4. Quanto poi alla contestata statuizione sulle spese processuali, che erroneamente non sarebbero state compensate, è sufficiente rilevare in proposito che la decisione sul punto è in linea con il dettato normativo che addebita le spese al soccombente, mentre l’eventuale compensazione delle stesse è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice del merito che nella specie, con decisione insindacabile in questa sede, non ha ritenuto di avvalersi della detta facoltà.
5 – Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese processuali del giudizio di legittimità, tenuto conto della novità e della delicatezza delle questioni proposte.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Depositata in Cancelleria il 08.02.2011

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