Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 02-12-2010) 24-01-2011, n. 2305 Omicidio colposo

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Svolgimento del processo e motivi della decisione

Ricorre per Cassazione il difensore di fiducia di C.B. M. avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal GUP del Tribunale di Monza in data 28.10.2008 che applicava, tra gli altri, al C., previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all’art. 62 c.p., n. 6 prevalenti sull’aggravante contestata, la pena condizionalmente sospesa di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’art. 113 c.p., e art. 589 c.p., commi 2 e 3 (cooperazione in omicidio colposo con violazione delle norme a tutela della sicurezza sul lavoro, e segnatamente per il C. per violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, in danno di M.N. e Q.V., commesso il (OMISSIS)).

Deduce l’erronea applicazione dell’art. 129 c.p.p.; l’erronea applicazione del disposto dell’art. 43 c.p., comma 2 e il vizio motivazionale; l’erronea applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 91, 93 e 157 quale causa sopravvenuta di non punibilità e il vizio motivazionale. Assume che la D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6 non era più in vigore essendo stato sostituito dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 93, comma 2 la cui prescrizione non è più sanzionata penalmente come stabilito dall’art. 157 che non prevede alcun tipo di sanzione penale.

Non era nemmeno corretta l’affermazione del Giudice a quo circa l’applicabilità dell’art. 43 c.p., comma 2, relativo alla colpa generica. Il Procuratore Generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Il ricorso è inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata.

A parte l’irrilevanza ai fini del decidere della doglianza in questione che concerne solo la configurabilità della condotta colposa non venendo meno in ogni caso la posizione di garanzia incombente sul ricorrente e non incidendo sull’integrazione dell’unico reato quale contestato, va comunque osservato che la violazione dell’art. 93 comma 2, che – come osservato dal Giudice a quo- riproduce l’abrogato D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, è sanzionata dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 157, comma 1, lett. b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da Euro 1.000 a Euro 4.800. Quindi, anche sotto questo profilo sussiste continuità normativa tra le fattispecie penali in questione, già riscontrata da questa Corte in relazione ad altre disposizioni normative in materia di luoghi di lavoro (prima previste dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 32, comma 1, lett. b), dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 13, comma 10, e dal D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, artt. 20 e 21) e quelle, più gravemente punite, oggi contemplate per il datore di lavoro dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 68, comma 1, lett. b) (recante "Attuazione della L. 3 agosto 2007, n. 123, art. 1, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") (Sez. 3, n. 41367 del 10.10/.2008, Rv. 241536).

Sono assorbite le ulteriori censure, peraltro del tutto inconferenti in tema di sentenza ex art. 444 c.p.p. laddove tendono a rimettere in discussione i termini dell’accordo finalizzato all’applicazione della pena oggetto del "patteggiamento" invocando genericamente una motivazione in ordine alla responsabilità. Infatti, è stato affermato che "in caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost." (Cass. pen., Sez. 4, 13.7.2006, n. 34494).

Consegue l’inammissibilità del ricorso e, con essa ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 20-01-2011) 10-02-2011, n. 5034 Ebbrezza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

N.V. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 186 C.d.S..

Censura la carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità.

Con motivi aggiunti prospetta l’intervenuta depenalizzazione dell’addebito a seguito della L. n. 120 del 2010.

La sentenza va annullata senza rinvio.

Infatti, a seguito del novum normativo introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4, ne è derivata la depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a): tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro).

Va soggiunto che non vanno trasmessi gli atti al prefetto: ciò in considerazione del principio di legalità-irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, richiamato dall’art. 194 C.d.S.) e tenuto conto che tale principio non è stato espressamente derogato dal legislatore come, invece, è avvenuto, nella stessa materia della circolazione stradale, in occasione della depenalizzazione del rifiuto a sottoporsi all’esame alcolimetrico introdotta con il D.L. n. 117 del 2007, convertito nella L. n. 160 del 2007, allorquando l’art. 7 della citata normativa ebbe appunto a prevedere un’esplicita deroga al principio di irretroattività (cfr.

Sezione 4, 17 settembre 2010, Proc. Gen. App. Firenze in proc. Piccinelli).
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto addebitato non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 15-04-2011, n. 8732 Trasporto pubblico

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Svolgimento del processo

Con sentenza 10-30 dicembre 2004 la Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale dell’11 giugno 2003, condannava C.A., titolare della omonima ditta di trasporti, al pagamento della minor somma di Euro 3.150,39 oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimento dei danni per perdita di parte del carico di alluminio, di proprietà della mittente s.r.l. Shelling, sottratto – da ignoti dall’autotreno parcheggiato nel deposito del C. nella notte tra il (OMISSIS).

Rilevavano i giudici di appello che secondo la giurisprudenza di questa Corte il furto della merce trasportata non integra di per sè il caso fortuito; che esime il vettore della responsabilità contrattuale ex art. 1693 c.c..

La circostanza che l’autotreno carico fosse stato lasciato in previsione della partenza all’interno del magazzino della ditta di autotrasporti non era sufficiente ad escludere qualsiasi responsabilità del C..

Infatti, era mancato qualsiasi accertamento in ordine ad altri profili, che erano rimasti del tutto in ombra: quali le modalità con le quali i ladri si erano impossessati dell’autotreno già carico, quale diligenza fosse stata adottata nel custodire le chiavi originali dell’autotreno, quali mezzi fossero stati predisposti per impedire l’abusiva messa in moto dell’automezzo, se il cane asseritamente lasciato all’interno del deposito – fosse stato neutralizzato nella notte del furto.

La incertezza su tutti questi elementi di fatto non consentiva di ritenere che il C., sul quale incombeva l’onere di tale prova, avesse fornito la dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per evitare la commissione del furto.

Quanto all’ammontare del risarcimento da liquidare alla società Shelling, la Corte territoriale rilevava che era del tutto irrilevante stabilire se ricorressero tutti i presupposti, soggettivi ed oggettivi, per l’applicabilità della normativa sulla cd. tariffe a forcella.

Infatti, doveva trovare comunque applicazione il limite di responsabilità stabilito dal D.L. n. 82 del 1993, art. 7, convertito in L. n. 152 del 1993, che, ha sostituito la L. n. 450 del 1985, art. 1, secondo il quale l’ammontare del risarcimento per perdita o avaria delle cose da trasportare, non può superare le 500 L. per chilogrammo quando – in alternativa alla ipotesi della applicazione del sistema delle tariffe a forcella – le merci inviate da un mittente ad uno stesso destinatario abbiano un peso superiore alle cinque tonnellate.

Nel caso di specie, il carico complessivo delle merci trasportate era superiore ai 10.000 chilogrammi di alluminio.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Shelling con tre distinti motivi.

L’intimato non ha svolto difese in questa sede.
Motivi della decisione

Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa e erronea applicazione della L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, così come sostituito dal D.L. 29 marzo 1993 n. 82, art. 7, convertito in legge n. 162 del 1993, in combinato disposto con il titolo 3^ della L. 6 giugno 1974, n. 298 ed in particolare con l’art. 59, con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

I giudici di appello non avevano preso in esame nella sua interezza il complesso meccanismo del sistema delle tariffe a forcella, che non era applicabile nel caso di specie, trattandosi di trasporto di rottami di alluminio, esenti dall’obbligo della tariffa a forcella (in forza della L. n. 298 del 1974, art. 59, lett. d)).

Il secondo motivo riguarda la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, costituito dalla esenzione – per il trasporto di causa – dalla applicazione del regime delle "tariffe a forcella" con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Pur dopo aver dato atto che nel caso di specie, la merce trasportata aveva natura di "rifiuti", la Corte territoriale aveva concluso per la applicabilità della limitazione di responsabilità stabilita per i trasporti cui si applica il sistema di tariffazione delle tariffe a forcella, solo in considerazione del fatto che il trasporto effettuato per un unico destinatario da unico mittente, riguardava merce di peso superiore alle cinque tonnellate.

Con il terzo motivo la società ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i giudici di appello valutato erroneamente le risultanze delle prove acquisite nel corso del giudizio.

Nonostante tutta la documentazione dimostrasse chiaramente che la merce trasportata riguardava rottami di alluminio, la Corte territoriale non ne aveva tratto le conseguenze necessarie in merito alla inapplicabilità del sistema di tariffazione e forcella e dunque alle limitazioni di responsabilità che da tale disciplina discendono. Tra l’altro, i giudici di appello non avevano considerato che il C. non aveva fornito alcuna prova della sua iscrizione all’albo degli autotrasportatori (indispensabile ai fini della applicazione della limitazione di responsabilità a carico del vettore).

Osserva il Collegio:

I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi tra di loro. Essi sono inammissibili ancor prima che infondati.

Le uniche questioni proposte dalla ricorrente riguardano la entità del risarcimento dovuto per la perdita parziale della merce affidata al C. per il trasporto.

Non vi è alcuna contestazione – da parte dell’intimato che non si è neppure costituito in questa fase del giudizio – in ordine alla responsabilità del vettore.

Del resto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presunzione di responsabilità del vettore per la perdita delle cose trasportate, posta dall’art. 1693 cod. civ., può essere superata soltanto mediante la prova che la perdita sia dipesa da caso fortuito, ricomprendendosi in quest’ultimo la forza maggiore ed il fatto del terzo, i quali escludono la menzionata responsabilità solo quando, secondo il criterio dell’ordinaria diligenza, rapportato alle modalità dell’accaduto ed alle condizioni di tempo e di luogo, si tratti di evento imprevedibile o al quale il vettore sia nell’impossibilità di opporsi.

Ad integrare l’esimente del fortuito di cui all’art. 1693 c.c. nel contratto di trasporto non è sufficiente che tale tipo di evento appaia solo improbabile, ma occorre invece che esso sìa imprevedibile (cfr. Cass., nn. 14397/99, 7293/96, 10262/92, 12120/90, 3537/82) in base ad una prudente valutazione da effettuarsi, in caso di velore professionale, con la diligenza qualificata di cui all’art. 1176 c.c., comma 2, ed assolutamente inevitabile, tenendo conto di tutte circostanze del caso concreto (cfr. Cass., nn. 8750/96, 7293/96, 7532/86) e delle possibili misure idonee ad elidere o attenuare il rischio della perdita del carico.

Sta di fatto che la Corte territoriale ha ritenuto che fossero applicabili le limitazioni in tema di responsabilità del vettore per perdita o avaria del carico perchè il carico relativo ad unico mittente e destinatario aveva un peso superiore a quello di cinque tonnellate e perchè il carico di alluminio proveniva da un unico mittente ed era destinato ad un solo destinatario.

Ogni altro accertamento, hanno sottolineato i giudici di appello, diveniva irrilevante, considerato che erano sufficienti a contenere la responsabilità del vettore nei limiti sopra menzionati entrambe le condizioni previste in via alternativa per l’assoggettamento del trasporto sistema delle tariffe a forcella.

Era, pertanto, applicabile il limite di responsabilità di cui alla L. n. 450 del 1985, art. 1, non essendo d’altro canto provata la esistenza di dolo o colpa grave del vettore, la cui dimostrazione incombe, in questo caso, al mittente.

La mancanza di prova del caso fortuito, evidentemente, non implica affatto la dimostrazione della esistenza della colpa grave o del dolo a carico del vettore.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, "per l’inapplicabilità dei limiti risarcitori per la perdita o l’avaria di cose trasportate su strada con determinati tipi di trasporto previsti dalla L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, come sostituito dal D.L. 20 marzo 1993, n. 82, art. 7 convertito in L. 27 maggio 1993, n. 162, non rileva che il vettore (o i suoi dipendenti o ausiliari, o il subvettore, nell’ipotesi di affidamento del servizio ad altro vettore) non abbia vinto la presunzione di colpa a suo carico stabilita dall’art. 1693 cod. civ., ma è necessario che il giudice del merito accerti in concreto – avuto riguardo a tutte le circostanze di tempo e di luogo, al valore delle cose trasportate e ad ogni altro utile elemento di giudizio per graduare la colpa – che l’evento è derivalo da colpa grave dei suddetti soggetti, ossia da un comportamento consapevole degli stessi che, pur senza la volontà di danneggiare altri, operino con straordinaria ed inescusabile imprudenza e negligenza, omettendo non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, rapportata alla professionalità del servizio da svolgere, ma anche quel grado minimo di diligenza osservato da tutti (Cass. 13 ottobre 2009 n. 21679).

Quanto alla mancanza di prova della iscrizione all’albo nazionale degli autotrasportatori, si richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale "la limitazione della responsabilità risarcitoria dell’autotrasportatore ai sensi della L. 22 agosto 1985, n. 450, art. 1, in deroga all’art. 1696 cod. civ., costituisce una vera e propria eccezione" (Cass. 7 ottobre 1996 n. 8750) e presuppone la presenza di determinati presupposti (iscrizione del vettore nell’albo nazionale degli autotrasportatori, individuazione delle tariffe che regolano il trasporto, minore entità del danno così liquidato rispetto a quello effettivamente cagionato) che integrano circostanze di fatto che devono essere allegate e provate; dalla parte interessata nel giudizio di merito, ma quando – come appunto è avvenuto nel caso di specie – sia il Tribunale che la Corte d’appello abbiano ritenuto la sussistenza di tale requisito, è onere della controparte censurare tale accertamento anche sotto il profilo della mancata dimostrazione delle circostanze di fatto dedotte dal vettore.

La questione proposta con l’ultimo motivo di ricorso si rivela, pertanto, inammissibile, non avendo la ricorrente richiamato gli atti del giudizio di primo e secondo grado nei quali sarebbe stata rilevata tale questione.

Sotto altro profilo, i giudici di appello hanno escluso, che il trasporto affidato alla C. riguardasse "rifiuti" precisando che da tutta la documentazione prodotta emergeva chiaramente che si trattava di rottami di alluminio, quindi di cose non preziose, ma comunque non prive di un certo valore economico.

Attraverso la denuncia di vizi della motivazione e di violazione di norme di legge, in realtà la ricorrente propone una diversa interpretazione delle risultanze, inammissibile in questa sede.

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia in ordine alle spese, non avendo l’intimato svolto difese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-03-2011, n. 1514 Amministrazione pubblica piano regolatore

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- La società I., proprietaria di un appezzamento di terreno nel territorio del Comune di Meina, con ricorso proposto davanti al TAR per il Piemonte aveva impugnato la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n. 216857 del 5 agosto 2002 con la quale è stata approvata la Variante generale del Piano Regolatore del Comune di Meina, nella parte in cui il lotto di proprietà è stato stralciato e inserito nella classe IIIa, di cui alla circolare regionale dell’8 maggio 1996, come tale inidoneo a nuovi insediamenti, per l’elevata acclività dei lotti e la difficoltà di regimazione delle abbondanti acque superficiali.

La società I. aveva ricordato che il terreno di sua proprietà era inserito, nel Piano regolatore approvato con decreto della Giunta regionale dell’11.11.1991, in zona residenziale di completamento non satura, che nella Variante generale, adottata dal Comune di Meina con delibera n. 42 del 22 settembre 1998, una parte dell’area era stata destinata a verde privato vincolato (VP) e la parte residua, considerata soggetta a moderata pericolosità geomorfologica, a zona residenziale di completamento B2 (identificata con la sigla RC27), che tuttavia, con atto del 28 ottobre 2001, la Regione aveva chiesto al Comune di stralciare l’area in questione (nonché alcune altre limitate aree), per la pericolosità geomorfologica dovuta "all’elevata acclività dei lotti" e alla "difficoltà di regimazione delle abbondanti acque superficiali". Il Comune di Meina quindi, con delibera del Consiglio comunale n. 1 del 21 gennaio 2002, aveva adottato di nuovo la Variante recependo le richieste degli uffici regionali e il 5 agosto 2002, con la deliberazione impugnata in primo grado, la Regione aveva illegittimamente approvato la variante sancendo l’inedificabilità dell’area in questione.

2.- Il TAR per il Piemonte, con la sentenza della Sezione I, n. 2326 del 28 giugno 2005, ha tuttavia respinto il suo ricorso ritenendolo infondato.

La società I. ricorre ora in appello avverso la predetta sentenza che ritiene erronea sotto diversi profili.

2.1- Secondo l’appellante il vizio fondamentale che inficia la legittimità dell’atto di approvazione della Variante generale del Piano Regolatore del Comune di Meina è costituito dall’eccesso di potere per il travisamento dei fatti che era stato evidenziato nel quinto motivo del ricorso di primo grado. Con tale motivo la società I. aveva sostenuto che le apodittiche affermazioni della Regione delineavano un quadro della situazione fuorviante, comunque privo di concreta attinenza con la realtà e chiaramente smentito dalle conclusioni alle quali era giunto sia lo studio geologico, redatto in sede di adozione della variante dalla dottoressa Paola C., sia la relazione depositata presso i competenti uffici regionali dal dr. Fulvio E. in data 11 aprile 2002.

2.2. Sul punto la sentenza appellata ha affermato che nel corso del procedimento sfociato nel provvedimento impugnato sono intervenuti numerosi accertamenti tecnici, puntualmente menzionati dalla deliberazione finale, e che, come risulta dalla documentazione allegata (e in particolare nella relazione istruttoria del 5 febbraio 2001 inviata dalla Regione al Comune), la Direzione regionale Servizi di prevenzione ha effettuato non solo un’analisi sulla documentazione geologica allegata alla variante adottata ma ha esaminato riprese aeree, ha consultato la banca dati geologica regionale ed ha eseguito un sopralluogo sul terreno. Per l’area RC27, sulla quale insiste la proprietà della ricorrente, il Servizio regionale suddetto ha reso quindi uno specifico parere, trasmesso alla Regione ed al Comune con nota del 28 novembre 2001, nel quale si conclude nel senso dell’elevato grado di pericolosità geomorfologica e della conseguente non compatibilità dell’edificazione con le caratteristiche di elevata acclività del lotto e con la difficoltà di regimazione delle abbondanti acque superficiali che predispongono il terreno a fenomeni franosi.

A seguito di tali considerazioni l’area in questione, insieme a quelle indicate RC29 e RC30, è stata proposta per il passaggio in classe III (mentre il piano adottato ne prevedeva l’inserimento nella classe II). Tali indicazioni, secondo il TAR, sono state poi recepite non acriticamente dall’amministrazione comunale, che nel controdedurre alle osservazioni della Regione, con la deliberazione consiliare n. 1 del 2002, ha condiviso il parere con riferimento alle aree RC27 e RC29, mentre ha confermato la classe II per l’area RC30.

Da tutto quanto esposto, osserva il TAR per il Piemonte, si ricava che la deliberazione impugnata è stata frutto di una istruttoria completa (per la parte interessata dal ricorso); che le motivazioni delle scelte operate si fondano su accertamenti tecnici, puntualmente richiamati dal provvedimento e allo stesso allegati, che non appaiono frutto di travisamento dei fatti, né altrimenti viziati; che l’amministrazione comunale non si è limitata a recepire acriticamente le valutazioni della regione, ma ha svolto un ruolo attivo lungo tutto l’iter procedimentale. Inoltre, e in relazione alle ulteriori osservazioni contenute nella memoria di parte, "mentre da un lato deve essere esclusa qualsiasi rilevanza alla circostanza che nell’area non si siano verificate frane pur in presenza di fenomeni atmosferici avversi (dal momento che l’indagine sulla idoneità edificatoria deve essere condotta ex ante, alla luce delle effettive condizioni dell’area e con riguardo anche alle probabilità statistiche), è evidente, dall’altro, che il parere 28.11.2001, sopra ricordato e richiamato dalla deliberazione impugnata, non può essere sezionato nelle singole componenti motivazionale, per asserire, come pretende il ricorrente, che l’area non sarebbe particolarmente acclive, né la regimazione delle acque difficoltosa. Tali considerazioni vanno, infatti, lette congiuntamente tra loro e con le premesse: è allora chiaro che anche l’acclività del lotto può essere pericolosa, se concomitante con la presenza di acque non facilmente regimentabili; e se, comunque, la situazione geomorfologia presenta un elevato grado di pericolosità che potrebbe essere aggravata dalle nuove edificazioni, come si legge nel punto relativo alle zone globalmente considerate".

2.3 Secondo la società appellante la decisione di rendere inedificabile la porzione di terreno di proprietà si basa tuttavia su un radicale travisamento dei fatti in quanto le caratteristiche del suolo sono tali da consentire l’edificazione in tutta sicurezza attraverso l’adozione degli accorgimenti tecnici che erano stati prescritti nell’atto di pianificazione adottato dal Comune. L’appellante non contesta quindi l’opportunità della scelta di merito della Regione ma l’errore di fatto (che sarebbe evidente) posto a base della scelta che ha determinato l’illegittimità della delibera impugnata.

2.4- Secondo l’appellante, in particolare, il valore di inclinazione del terreno (26°) non può considerarsi di elevata acclività e, come affermato nel parere del dr. E., con la tipologia del terreno in questione vi sono condizioni di stabilità anche con pendenze superiori a 35°. Del resto anche la scheda tecnica redatta dalla dr.ssa C. (per il Comune) aveva definito la morfologia del terreno "da sub pianeggiante a mediamente acclive".

Per quanto riguarda poi l’asserita difficoltà di regimazione delle acque superficiali lo stesso dr. E. ha affermato che numerose sono le modalità tecniche per procedere alla raccolta delle acque di ruscellamento ed al drenaggio di quelle eventualmente presenti al di sopra del substrato roccioso ed il loro corretto smaltimento può essere facilmente assicurato dalla presenza del rio che scorre lungo il margine nord dell’area in questione.

2.5- Secondo l’appellante rappresenta inoltre un’ulteriore prova della sostanziale stabilità dell’area e la conferma della capacità edificatoria della stessa, la circostanza che le intensi piogge cadute nel Comune di Meina nel maggio del 2002 hanno procurato dissesti in altre località ma non sull’area in questione.

2.6- Dopo aver contestato le affermazioni in proposito contenute nella sentenza appellata la società I. ha quindi chiesto, qualora vi fossero ancora dubbi, una consulenza tecnica d’ufficio sull’effettivo stato dei luoghi.

2.7- Con il successivo (secondo) motivo la società appellante ha poi sostenuto che erroneamente la sentenza del TAR per il Piemonte ha ritenuto infondata la censura (sempre sollevata con il quinto motivo del ricorso di primo grado) con la quale aveva lamentato la carenza di motivazione e di istruttoria della delibera impugnata, in quanto, dopo l’accurata relazione della dr.ssa C., secondo cui l’area in questione andava inserita nella classe II (zona a edificabilità parziale) con la prevista bonifica e la regimazione delle acque prima dell’edificazione, la Regione è arrivata a conclusioni opposte, disponendo l’inserimento del terreno nella classe III sulla base di un sopralluogo quanto mai approssimativo e senza aver dato conto delle specifiche ragioni per le quali fosse indispensabile riclassificare il terreno, essendosi limitata a rinviare al parere della Direzione regionale Servizi di prevenzione del 28 novembre 2001. Né una motivazione adeguata può rinvenirsi nella successiva nota dell’ARPA del 2 marzo 2005.

3.- Le due censure, che possono essere esaminate congiuntamente, risultano tuttavia infondate.

Si deve preliminarmente osservare che la determinazione con la quale gli organi regionali hanno ritenuto di non dover consentire l’edificazione sul suolo di proprietà della appellante costituisce una tipica espressione di discrezionalità tecnica. L’amministrazione infatti ha compiute le sue scelte per la realizzazione dell’interesse pubblico sulla base degli accertamenti e delle conseguenti valutazioni compiute dai propri organi tecnici.

3.1- Al riguardo si deve ricordare che, per principio consolidato, il giudizio di discrezionalità tecnica, caratterizzato dalla complessità delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità dell’esito delle valutazioni, sfugge al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità laddove non vengano in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere sotto il profilo del difetto di motivazione, della illogicità manifesta, della erroneità dei presupposti di fatto e della incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti (Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2010, n. 7262).

Ciò posto questo Consiglio ha, peraltro, anche affermato che il principio secondo il quale non compete al giudice amministrativo, nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, sindacare valutazioni appartenenti al merito delle scelte operate da organi dotati di potere tecnico discrezionale, non preclude, né sul piano sostanziale né su quello probatorio, al giudice di sottoporre ad analisi (anche con l’apporto di elementi documentali esterni ovvero di una c.t.u.) il procedimento seguito dalla Pubblica amministrazione per individuare elementi sintomatici della sussistenza di uno dei vizi di legittimità formale e sostanziale (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) che della discrezionalità, amministrativa o tecnica, costituiscono il limite (Consiglio Stato, sez. V, 18 novembre 2010, n. 8091).

3.2- L’appellante, consapevole dei limiti (che si sono richiamati) del sindacato del giudice amministrativo sulla discrezionalità tecnica, ha (nei suindicati due motivi di ricorso) lamentato l’evidente errore di fatto nel quale sarebbe incorsa l’amministrazione (primo motivo di appello) e il difetto di istruttoria e motivazione dei provvedimenti adottati (secondo motivo).

3.3- Le censure risultano tuttavia infondate.

Le valutazioni compiute dall’amministrazione sulla base di accertamenti di natura tecnica, come già affermato dal TAR, non appaiono infatti affette da evidenti errori di fatto. Né le scelte compiute risultano frutto di una istruttoria incompleta e le motivazioni delle stesse sono state comunque chiaramente indicate nei diversi atti della sequenza procedimentale.

In primo luogo non v’è alcun dubbio che le indagini compiute dagli organi tecnici si riferivano al suolo della ricorrente e non ad altro suolo. Non può poi considerarsi sintomo di un errore di fatto l’aver definito il suolo in questione "ad elevata acclività" perché comunque la pendenza indicata dall’appellante e nella relazione geologica del dr. E. (26°) non può considerarsi di certo modesta secondo i comuni canoni di valutazione.

Inoltre, come già era stato correttamente affermato nella sentenza del TAR del Piemonte, l’affermata pericolosità del suolo è data non solo dalla pendenza ma dal rapporto della pendenza con le caratteristiche geologiche del suolo.

3.4- Ed anche le caratteristiche geologiche del terreno (substrato roccioso e depositi superficiali incoerenti costituiti da materiale limosi e in parte sabbioso di spessore variabile) non sono sostanzialmente smentite dalle indagini effettuate dalla dottoressa C. e dal dr. E.. Diversa è solo la conclusione alla quale gli stessi pervengono ritenendo che l’area possa considerarsi a moderata pericolosità geomorfologica e quindi possa essere inserita in classe II (zona a edificabilità parziale) con l’edificazione subordinata all’adozione di accorgimenti tecnici.

Ma tale differenza di giudizio non costituisce sintomo di un evidente errore di fatto (che ne potrebbe determinare l’illegittimità) ma è solo espressione di una diversa valutazione degli effetti degli accertamenti tecnici compiuti, valutazione che rientra proprio nella sfera della discrezionalità basata su accertamenti tecnici spettante all’amministrazione.

Del resto sia l’indagine geologica compiuta dalla dr.ssa C. per il Comune, in sede di adozione della variante di Piano, sia l’indagine geologica compiuta dal dr. E. non escludono la pericolosità geomorfologica dell’area ed affermano esservi la possibilità di costruire ma solo adottando idonei accorgimenti tecnici. In particolare, la relazione del dr. E., si conclude con un "parere positivo in merito alla fattibilità geologica di massima dell’utilizzazione edificatoria di tale area, con l’ovvia prescrizione che, in fase progettuale, occorrerà eseguire le indagini geologiche ed idrogeologiche necessarie per individuare in modo dettagliato le possibili problematiche, ed identificare le idonee soluzioni che la tecnica mette a disposizione al fine di garantire la completa stabilità dell’area". Ma anche il dr. E., pur esprimendo un parere positivo (ma solo di massima) all’edificazione dell’area, non manca di evidenziare la necessità di più approfondite indagini geologiche ed idrogeologiche per individuare le possibili problematiche ed identificare idonee soluzioni per rendere possibile l’edificazione. Con ciò sostanzialmente confermando l’obiettiva pericolosità geologica dell’area.

3.5- E’ quindi chiaro che le conclusioni (di maggior rigore) alle quali è giunta l’amministrazione risultano dettate non da una errata valutazione dello stato dei luoghi (e quindi non sono state determinate da un errore di fatto) ma trovano la loro ragione in una maggiore prudenza dettata dalla consapevolezza delle possibili conseguenze pregiudizievoli (per la collettività) che potrebbero derivare dall’edificazione di quei suoli che potrebbe compromettere il già delicato equilibrio del versante.

E tali valutazioni più rigorose non appaiono irragionevoli, tenuto conto della natura dei suoli che si è descritta, anche in considerazione del numero crescente di eventi franosi che stanno interessando il territorio nazionale a seguito di eventi climatici che con sempre maggiore frequenza hanno caratteristiche violente.

3.6- Né può poi avere alcun rilievo, come già affermato dal TAR, la circostanza che, in occasione di uno di questi intensi eventi atmosferici (verificatosi nel maggio del 2002), non si siano prodotti danni nel suolo in questione (pur producendosi eventi franosi in alcuni suoli vicini) perché ciò non esclude il possibile verificarsi di eventi franosi anche in altri suoli limitrofi e nel suolo in questione. E tale rischio non può che crescere con l’ulteriore urbanizzazione dell’area.

3.7- Del resto questo Consiglio ha anche affermato che, in presenza di più soluzioni tecniche tutte opinabili (in ragione del carattere elastico della regola tecnica applicata), ma tutte attendibili, il giudice deve privilegiare e mantenere la scelta tecnica compiuta dall’Amministrazione, perché l’ordinamento attribuisce all’Amministrazione il potere di compiere quella valutazione tecnica nell’interesse pubblico e il giudice può censurarne gli esiti solo in presenza di manifesti profili di inattendibilità (Consiglio Stato, sez. VI, 5 ottobre 2010, n. 7300), nella specie, come si è visto, insussistenti.

3.8.Le censure sollevate in appello avverso le determinazioni assunte dall’amministrazione sulla base degli accertamenti tecnici compiuti devono essere quindi respinte.

Né, per quanto esposto, si ritiene di poter accogliere la richiesta di CTU avanzata dalla parte.

Se è infatti vero che, come di recente affermato da questo Consiglio (e come già in precedenza accennato), con riguardo all’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, spetta al g.a. – anche in base al principio di rilievo comunitario dell’effettività della tutela – una piena cognizione del fatto, secondo i parametri della disciplina in concreto applicabile, che può essere valutato, anche attraverso idonea consulenza tecnica (Consiglio Stato, sez. VI, 20 luglio 2010, n. 4663), questa Sezione ha però anche affermato che la consulenza tecnica d’ufficio è utilizzabile, quale strumento di ausilio del giudice nel sindacato di provvedimenti che sono espressione di discrezionalità tecnica, solo nel rispetto del limite del sindacato giurisdizionale su detti atti e quindi solo se ed in quanto il provvedimento impugnato appaia già prima facie affetto da vizi logici o di travisamento (Consiglio Stato, sez. IV, 14 aprile 2010, n. 2099).

4.- L’appellante I. ha poi riproposto in appello le censure riguardanti la correttezza del procedimento seguito, con particolare riferimento alla violazione delle norme, contenute nell’art. 15 della legge regionale n. 56 del 1977, relative alla facoltà per i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente all’adozione del progetto preliminare del piano regolatore.

Ma le censure, come correttamente affermato dal TAR, non sono fondate.

Infatti a prescindere dalla questione riguardante l’obbligatorietà della deliberazione programmatica nel caso di adozione di varianti al piano regolatore, in ogni caso, nella fattispecie, il Comune aveva comunque inteso dare esecuzione al comma 4 dell’art. 17 della citata legge regionale n. 56 del 1977, con la deliberazione n. 41 del 1998, e le (eventuali) carenze nel relativo procedimento non possono riflettersi sulla legittimità del provvedimento impugnato (di approvazione della variante) perché comunque incapaci di incidere sull’esito finale delle valutazioni compiute.

5.- L’appellante ha poi censurato la sentenza del TAR Piemonte anche nella parte in cui ha respinto il motivo riguardante la violazione dei limiti (imposti dalla legge regionale n. 56 del 1977) entro i quali, in sede di approvazione, la giunta regionale può modificare i piani regolatori (e le relative varianti), avendo, nel caso di specie, la Regione chiesto (ed ottenuto) modifiche tendenti a mutare le caratteristiche quantitative e strutturali della variante adottata.

Ma anche tale motivo è infondato, infatti, come affermato dal TAR ed in linea con i principi generali in materia, l’art. 15, comma 12, della legge regionale n. 56 del 1977 include, tra le modifiche che la regione può chiedere all’amministrazione municipale, quelle tendenti alla tutela dell’ambiente nella quale deve ritenersi pacificamente inclusa la salvaguardia geologica del terreno e la tutela dell’abitato dalle frane.

La conseguente prevista riduzione della capacità edificatoria di una (limitata) porzione del territorio municipale risulta quindi compatibile con le prerogative comunali e comunque anche rispettosa delle caratteristiche essenziali del piano voluto dal Comune. Senza contare che l’amministrazione comunale ha poi recepito sul punto la richiesta fatta dagli organi della Regione.

Né vi era alcun obbligo per l’amministrazione municipale di elaborare, secondo il disposto del comma 15 dell’art. 15 della citata legge regionale n. 56 del 1977, una nuova variante in conseguenza dell’intervento regionale.

6.- In conclusione, per tutti gli esposti motivi, l’appello risulta infondato e deve essere conseguentemente respinto.

Le spese del grado di appello possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello (n. 7454 del 2005), come in epigrafe proposto,

Respinge l’appello.

Dispone la compensazione fra le parti delle spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.