Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-03-2011) 28-03-2011, n. 12451 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

NGRANDI SAVERIO che si è riportato alle conclusioni dei ricorsi.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’ordinanza in data 29/12/2011 la Corte di Appello di Firenze disponeva nei confronti di P.S.E., cittadino ecuadoregno, a carico del quale era stata concessa l’estradizione verso il suo paese natale, il ripristino della custodia cautelare in carcere, in precedenza revocata a seguito di provvedimento di sospensione del decreto ministeriale di esecuzione della consegna, disposto dal T.A.R. della Toscana, dichiarato poi inefficace in forza di declaratoria di incompetenza funzionale ad opera di quello stesso tribunale amministrativo.

Con successiva ordinanza in data 17-18/1/2011 la medesima Corte di Appello rigettava le istanze difensive, riunite, proposte in data 7/1/11, 13/1/11 e 14/1/11 dal medesimo P.D.S.E., intese ad ottenere la revoca o la perdita di efficacia della misura cautelare delle custodia in carcere, ripristinata nei suoi confronti della medesima corte con ordinanza in data 29/12/2010 a seguito di provvedimento di sospensione del decreto ministeriale di esecuzione della consegna, disposto dal T.A.R. della Toscana, divenuto poi inefficace ai sensi dell’art. 56 c.p.a., comma 4, in forza di declaratoria di incompetenza territoriale emessa dal medesimo Tribunale.

Contro tali decisioni ricorre l’estradando a mezzo del suo difensore che nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento della prima denuncia la violazione dell’art. 708 c.p.p.; L. 30 gennaio 1963, n. 300, art. 1, in riferimento all’art. 18 della Convenzione Europea di Estradizione del 13/12/1957 e all’art. 696 c.p.p., e art. 13 Cost., sostenendo che nessun potere coercitivo era concesso all’autorità giudiziaria durante la fase amministrativa dell’estradizione, nella quale nessuna norma di legge prevedeva la possibilità di adottare provvedimenti limitativi della libertà personale, onde una volta concessa, come nel caso in esame, l’estradizione non era possibile adottare altre misure cautelari ai sensi degli artt. 307 e 714 c.p.p..

A sostegno della richiesta di annullamento della seconda ordinanza il difensore articola tre motivi.

Con il primo motivo denuncia l’abnormità dell’ordinanza in data 29/12/10 per violazione della legge processuale e la violazione dell’art. 111 Cost., comma 7, censurando la corte di merito che aveva erroneamente interpretato la precedente ordinanza in data 22/12/2010, dichiarativa della perdita di efficacia del decreto ministeriale, conseguente alla disposta sospensiva del T.A.R., come "presa d’atto" di una provvisoria inefficacia della sospensiva, in contrasto con il tenore stesso dell’ordinanza, che ne aveva invece dichiarato definitivamente la perdita per l’avvenuto decorso del termine di cui all’art. 708 c.p.p., svolgendo la funzione di un vero e proprio giudice del gravame.

Con il secondo motivo denuncia la violazione della legge processuale e dell’art. 13 Cost., in riferimento all’art. 708 c.p.p., e sostiene che a seguito della scarcerazione dell’estradato per decorrenza del termine di cui al comma 5 cit. art. disposto con la citata ordinanza del 22/12/10, la corte di merito aveva ripristinato la misura cautelare sul presupposto che essa era funzionale alla consegna dell’estradando, dimenticando che il decreto ministeriale era stato in precedenza dichiarato inefficace, e così ponendosi in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite a mente della quale le misure cautelari devono essere revocate per l’assenza di una previsione normativa, che ne legittimi il permanere anche durante il periodo in cui l’esecuzione resti sospesa in conseguenza dell’avvenuta impugnazione da parte dell’estradando davanti al Tribunale amministrativo del decreto ministeriale. Osserva che in ogni caso alla data del 22/12/2010 era ormai decorso il termine di quindici giorni ex art. 708 c.p.p., comma 5, dall’originaria data di consegna, nè poteva ritenersi atto interruttivo la fissazione di una nuova data di consegna da parte del ministero avvenuta in occasione della pronuncia del TAR del Lazio, che aveva nuovamente sospeso l’efficacia del provvedimento di estradizione. Anche a voler aderire alla tesi minoritaria in base alla quale il termine di cui all’art. 708 c.p.p., non decorre in presenza di una causa sospensiva dell’efficacia del provvedimento di estradizione, secondo la difesa, dal 22/12/10 momento della cessazione della sospensiva al 13/1/2011, momento in cui era stata indicata la nuova data di consegna, tale termine era inutilmente decorso, nulla impedendo al Ministero nelle more di eseguire la consegna dell’estradando. Con il terzo motivo denuncia la violazione della legge processuale e la mancanza assoluta di motivazione in riferimento alla richiesta di revoca della misura cautelare, conseguente alla sospensione del provvedimento di esecuzione. Secondo la difesa il ripristino della custodia cautelare trovava il presupposto nel venir meno del provvedimento sospensivo del TAR della Toscana e nel garantire l’esecuzione del decreto ministeriale, onde, essendo stato nuovamente sospeso dal Giudice Amministrativo (TAR del Lazio) l’efficacia del provvedimento amministrativo non poteva più ritenersi sussistente alcuna esigenza cautelare da preservare e sul punto la corte di merito non aveva motivato alcunchè.

Entrambi i ricorsi non hanno fondamento e devono pertanto essere rigettati.

La complessa vicenda processuale del P. coinvolge una pluralità di questioni, concernenti i rapporti tra giurisdizione ordinaria, poteri del Ministro della Giustizia e giurisdizione amministrativa, ben evidenziati nei ricorsi e nelle note illustrative, che vanno presi in considerazione in questa sede al fine di stabilire l’applicabilità o meno dei termini di decorrenza della custodia cautelare, previsti dagli artt. 708 e 714 c.p.p., alla detenzione a fini estradizionali, che sta subendo il P..

Ed invero nel caso in esame non ricorre l’ipotesi della sospensione dell’esecuzione del provvedimento di consegna, disciplinato dall’art. 709 c.p.p., bensì una sospensione dell’esecuzione per effetto delle ordinanze di sospensione, adottate dal T.A.R. della Toscana prima e dal T.A.R. del Lazio dopo, ipotesi non considerata dal legislatore ed esaminata per la prima volta da questa Corte con la sentenza n.19830/02, nella quale è stato deciso, con motivazione che questo collegio condivide – che ove il giudice amministrativo sospenda il decreto ministeriale d’estradizione è impedita, a causa di tale ostacolo giuridico, l’ulteriore fissazione del termine per la consegna di cui all’art. 708 c.p.p., comma 5, sicchè non può operare in tale ipotesi la perdita di efficacia della custodia prevista dal successivo comma 6, ma esclusivamente quello – generale, desumibile dal rinvio operato dall’art. 714 c.p.p. – connesso alla scadenza del termine massimo di durata delle misure coercitive di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p. (Cass. Sez. 6^ 9/4 – 21/5/02 n. 19830 Rv.

222233).

Nella fattispecie all’esame di questo collegio ci si trova in presenza di un ostacolo ovvero di una causa di forza maggiore alla prosecuzione della procedura estradizionale e alla consegna dell’estradando al Paese richiedente, non già in forza di una inerzia ministeriale o della necessità di soddisfare la giustizia italiana secondo la previsione dell’art. 709 c.p.p., ma di un provvedimento del giudice amministrativo, per di più provocato dall’iniziativa dell’estradando.

Nè vale richiamare, come fa la difesa, la sentenza delle Sezioni Unite n. 41540 in data 18/12/06 sul tema della custodia cautelare dell’estradando in caso di sospensione del decreto di estradizione.

Solo con un "obiter dictum" tale decisione prende in esame la particolare ipotesi, in cui la sospensione del decreto sia opera del giudice amministrativo, equiparandola a quella in cui la consegna dell’estradando sia sospesa per esigenze di giustizia interna. Tale estensione non sembra però condivisibile, posto che, come già rilevato da una pronuncia di questa Sezione, relativa ad analoga procedura cautelare in tema di estradizione (Cass. Sez. 6^ 8/5 – 1/9/06 n. 29621 Rv. 234276), la mera impugnazione del decreto ministeriale davanti alla giurisdizione amministrativa non fa venir meno l’attualità dell’esigenza cautelare del pericolo di fuga, connesso alla immediatezza della consegna, e la sospensione disposta dal giudice amministrativo dipende da una istanza dell’estradando, che può celare una finalità meramente dilatoria, con la conseguenza che in tale ipotesi si rendono applicabili i termini di cui all’art. 303 c.p.p., o la sospensione dei termini di cui all’art. 304 c.p.p..

Diversamente opinando non solo il decreto ministeriale potrebbe essere censurato dal giudice amministrativo per motivi meramente formali, ma la decisione del giudice amministrativo potrebbe interferire per un tempo non definibile con quella dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Va dunque enunciato il seguente principio di diritto: in tema di estradizione per l’estero la misura cautelare, indispensabile ai fini della consegna dell’estradando al Paese richiedente, non cessa per effetto della sospensione del decreto di esecuzione del Ministro della Giustizia disposta dal giudice amministrativo, la quale, operando sull’efficacia di esso, costituisce causa di forza maggiore impeditiva della consegna dell’estradando al Paese richiedente.

Alla stregua dell’enunciato principio vanno ritenute destituite di fondamento le censure proposte contro l’ordinanza che ha ripristinato nei confronti del P. la misura cautelare della custodia in carcere, e pienamente condivisibili le ragioni indicate dalla corte di merito, che correttamente ha interpretato il precedente provvedimento di scarcerazione per l’inutile decorso del termine di giorni 15 ex art. 708 c.p.p., comma 5, come dichiarativo di temporanea inefficacia del decreto ministeriale, non essendo la mancata consegna nel termine di legge imputabile ad inerzia dello Stato richiedente, e non essendo quindi ipotizzabile la definitiva perdita di efficacia del provvedimento stesso. Così come del pari ingiustificate per gli stessi motivi si rivelano le censure contro la successiva ordinanza che ha respinto le varie istanze difensive intese ad ottenere la revoca o la dichiarazione di perdita di efficacia della disposta misura cautelare.

Segue al rigetto dei ricorsi la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 203 disp. att. c.p.p., e all’art. 28 reg. esec. c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 05-07-2011, n. 14795 Dazi doganali

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. L’Agenzia delle Dogane propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti della Erregiesse s.r.l. (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di rettifica di accertamento definitivo emesso dall’Agenzia delle Dogane di Livorno in relazione a importazione effettuata presso la Dogana di Alessandria, la C.T.R. Toscana confermava la sentenza di primo grado – che aveva accolto il ricorso introduttivo – affermando l’incompetenza della Dogana di Livorno ad emettere l’avviso impugnato.

2. Giova preliminarmente rilevare che la difesa della Erregiesse ha depositato in data 24.02.2011 estratto della sentenza del Tribunale di Alessandria dichiarativa del fallimento della medesima società.

Detta circostanza non determina tuttavia l’interruzione del giudizio, alla stregua della univoca giurisprudenza di questo giudice di legittimità, secondo la quale neppure l’intervenuta modifica della L. Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, nella parte in cui prevede che "l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo", comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità, posto che in quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (v. Cass. n. 21153 del 2010).

Col primo motivo di ricorso, deducendo violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 78 Regolamento CE 2913/1992, D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11, D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 3, 7, 9 bis, 325 e 326, nonchè D.Lgs. n. 300 del 1999, artt. 27 e 63, anche in relazione al principio di cui all’art. 97 Cost., la ricorrente, premesso che, secondo i principi generali, la competenza rappresenta una ripartizione a carattere interno della funzione amministrativa, espressione di potestà organizzativa volta ai principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione, mentre all’esterno l’Amministrazione Doganale si relaziona nella sua "intima e globale unitarietà", ed inoltre che in materia doganale la regola generale è la competenza per materia, non sussistendo alcun riferimento normativo ad una distribuzione della competenza ratione loci, tantomeno a carattere inderogabile, ha chiesto a questo giudice di affermare che l’Ufficio doganale che ha accertato il mancato pagamento di diritti doganali può legittimamente procedere alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo inerente ad operazioni di importazione svoltesi presso altre Dogane ove ebbe origine l’obbligazione tributaria.

La censura è infondata.

L’organizzazione dell’amministrazione sul territorio attraverso un atto normativo (si tratti di norme giuridiche – di rango primario o secondario – ovvero di normazione di natura amministrativa e a carattere meramente interno) corrisponde sempre ad una, eventualmente anche implicita, distribuzione di competenze, non avendo ragione d’essere la previsione di una struttura territoriale se ad essa non corrispondesse quantomeno anche una distribuzione di lavoro e/o attività tra le diverse articolazioni territoriali siccome individuate, non foss’altro per evitare, con riguardo ad una medesima situazione, la possibile contemporanea attivazione, in contrasto con l’efficienza cui deve essere improntata l’attività dell’amministrazione, di tutti gli uffici competenti per materia dislocati sul territorio e/o per evitare comunque l’attivazione di uffici che, non avendo "legami" territoriali meritevoli di considerazione con l’attività da compiere, interverrebbero, in linea di principio, con un maggiore dispendio di "risorse".

Anche quando l’organizzazione territoriale sia disposta con un atto amministrativo e determinata da una mera esigenza tecnica interna, dunque, essa comporta di norma l’attribuzione del potere di compiere alcuni atti ai soggetti individuati nell’ambito dell’organizzazione territoriale, la quale risulterebbe, altrimenti, priva di senso, onde l’interrogativo cruciale non è quello di verificare se in materia doganale rilevi o meno una distribuzione della competenza anche sotto il profilo territoriale – fatto logicamente implicito in una distribuzione sul territorio degli uffici doganali – bensì quello delle possibili conseguenze di una violazione della suddetta competenza e, in particolare, della configurabilità di una conseguenza-sanzione di tipo "punitivo" ovvero di tipo "riparatorio".

La differenza non è irrilevante, posto che nel primo caso – che si realizza con riguardo a norme di competenza espressione di una mera esigenza tecnica di distribuzione del lavoro (in genere regolamenti interni come quelli con cui si distribuisce il lavoro nell’ambito di un apparato amministrativo o di uno stabilimento industriale) – l’invasione da parte di un "agente" dell’ambito di competenza riservato ad un altro si risolve in una mancanza disciplinare, come tale punita senza nessuna conseguenza sulla validità dell’atto, mentre nella seconda ipotesi – che si realizza quando la norma determinatrice della competenza è espressione non (solo) di una esigenza organizzativa interna ma anche di una esigenza di garanzia nei confronti di altri soggetti ovvero di una esigenza di "giustizia" degli atti considerati – gli atti compiuti nel mancato rispetto della norma (esplicita o implicita) attributiva della competenza territoriale si presumono illegittimi e meritevoli di essere eliminati mediante una riduzione in pristino che, riferendosi ad atti produttivi di effetti giuridici, si configura come annullamento.

Tanto premesso sul piano della teoria generale, occorre in ogni caso evidenziare, con specifico riguardo alla legislazione vigente ed alla distribuzione sul territorio dei vari uffici doganali, che, a differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia ricorrente, non è corretto sostenere che la legislazione nazionale in materia doganale prevede solo una competenza per materia e non attribuisce alcuna importanza alla competenza per territorio.

Prescindendo infatti dal rilievo che tale legislazione prevede una precisa e minuziosa organizzazione territoriale degli uffici doganali che, come sopra esposto in termini generali, può avere un senso solo se correlata ad una corrispondente distribuzione di competenze, deve in ogni caso evidenziarsi che la suddetta legislazione contempla esplicitamente e comunque senz’altro presuppone una precisa articolazione della competenza sul territorio. In proposito, è sufficiente riportare alcune norme che fanno espresso riferimento proprio alla competenza per territorio, quali, ad esempio, del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 6, u.c. (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale), secondo il quale, nelle circoscrizioni doganali comprendenti più dogane, la competenza territoriale di ciascuna dogana è stabilita dal capo della circoscrizione (precisazione che non avrebbe senso se non presupponendo, nei casi in cui la circoscrizione doganale comprenda una sola dogana, la competenza territoriale di essa nell’ambito della relativa circoscrizione), o l’art. 326 del citato D.P.R., secondo il quale i processi verbali concernenti le violazioni del medesimo testo unico e di ogni altra legge, nei casi in cui l’applicazione di essa è demandata alle dogane, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali ……….. sono trasmessi a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti alla dogana competente per territorio.

Ma, al di là di tali espliciti riferimenti alla competenza per territorio, tutta la normativa in materia prevede o, come sopra rilevato, presuppone, per ogni attività o situazione considerata, una precisa dogana competente per territorio, individuabile in ragione di un criterio di collegamento esplicitamente o implicitamente indicato, per le diverse ipotesi, dalla medesima legislazione, e corrispondente, in linea generale, al luogo in cui si è radicato un rapporto ovvero è sorta un’obbligazione o è accaduto un fatto (v., tra i numerosi esempi possibili, i luoghi di arrivo delle merci, oppure di uscita, quelli di imbarco ovvero di sbarco, o anche quelli dove è stata commessa una infrazione, ripetutamente considerati dalle norme in materia per indicare le dogane competenti territorialmente a compiere o ricevere determinati atti), con la conseguenza che un’attività espressamente considerata e regolamentata dal legislatore non può essere, salvo espresse previsioni in contrario, compiuta da (o presso) qualunque ufficio doganale competente per materia dislocato sul territorio nazionale, ostandovi non solo i principi generali sopra esposti ed i principi costituzionali di efficienza, buon andamento e ragionevolezza ai quali deve essere improntata l’attività amministrativa, ma anche il sistema delineato dalle disposizioni legislative applicabili, che prevede espressamente la competenza territoriale delle varie dogane e comunque regolamenta la diverse attività e situazioni anche nel presupposto di una distribuzione della competenza tra i vari uffici territoriali.

Pertanto, ove per una particolare attività considerata nella legislazione in esame non risulti espressamente indicato il criterio di collegamento territoriale per l’individuazione della dogana competente, non si può per ciò solo – in mancanza di una esplicita previsione in tal senso – affermare che quell’attività, in contrasto con ogni principio di efficienza, trasparenza e ragionevolezza, può essere compiuta da qualunque ufficio competente per materia su tutto il territorio nazionale, posto che, se la "regola" che si ricava dal sistema è quella della competenza per territorio, una simile eccezione dovrebbe essere esplicitata. In tali casi, dunque, occorre procedere ad una interpretazione sistematica della normativa applicabile, anche verificando, ad esempio, se l’attività in esame possa essere configurata come una fase "procedimentale", così che, inquadrandola in un contesto più ampio, possa agevolmente risalirsi ad un esplicito criterio di collegamento territoriale.

Da quanto esposto consegue che, mancando espresse disposizioni di segno diverso, competente territorialmente alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo non può che essere la dogana presso la quale è sorta l’obbligazione tributaria, ossia la dogana dove si sono svolte le operazioni di importazione. Nè in contrario risultano significativi i richiami dell’Agenzia ricorrente all’art. 78 del Regolamento CE n. 2913 del 1992 (prevedente che "dopo aver concesso lo svincolo delle merci l’Autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione") ed al D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11 (prevedente che "l’Ufficio doganale può procedere alla revisione dell’accertamento divenuto definitivo"), posto che la mancanza di un espresso riferimento territoriale non esclude che "l’Autorità doganale" e "l’Ufficio doganale" debbano essere quelli competenti per territorio, anzi, l’uso, in entrambi i casi, dell’articolo determinativo in luogo di quello indeterminativo dovrebbe piuttosto indurre a ritenere che non di una qualsiasi "Autorità doganale" o di un qualsiasi "Ufficio doganale" si tratti bensì proprio dell’Autorità doganale e dell’Ufficio doganale competenti per territorio.

E’ , infine, appena il caso di precisare che, a differenza di quanto ritenuto dall’Agenzia ricorrente, la competenza territoriale in esame non è configurabile come espressione di una potestà organizzativa rilevante esclusivamente sul piano interno nè può ritenersi unilateralmente derogabile da parte dell’amministrazione.

Invero, di regola l’Amministrazione può organizzare con valenza meramente interna la propria attività sul territorio solo mediante proprie norme, come tali derogabili dalla medesima Amministrazione con altre norme interne del medesimo livello (ad esempio circolari successive) ovvero anche con singoli atti amministrativi, comportanti eventualmente conseguenze per l’agente sul piano disciplinare, ma non sugli atti compiuti e i relativi effetti.

La distribuzione della competenza tra le varie articolazioni dell’Amministrazione sul territorio disposta invece, come nella specie, attraverso una legge – che è atto generale ed astratto, come tale rivolto anche a soggetti diversi dall’amministrazione – ha, per ciò solo, e prescindendo da altre possibili considerazioni, valenza esterna, con le seguenti, non trascurabili conseguenze: vincola allo stesso modo l’amministrazione e i soggetti che con essa vengono in contatto; non può, salvo diverse esplicite previsioni legislative, essere derogata da un atto unilaterale dell’amministrazione, ma solo modificata da una legge successiva di livello pari o superiore nella gerarchia delle fonti; deve, salvo previsione contraria, ritenersi prevista non solo a garanzia del migliore funzionamento della Pubblica Amministrazione ma anche a garanzia dei soggetti che con questa vengono in contatto (nella specie: contribuenti, importatori).

Peraltro, considerato che, come sopra esposto, in mancanza di espresse previsioni contrarie, la competenza territoriale stabilita per legge non vincola solo l’amministrazione, una ipotetica derogabilità di essa non potrebbe essere unilaterale ma dovrebbe simmetricamente riguardare anche tutti gli altri soggetti tenuti a rispettarla, con la conseguenza che, ove si ammettesse che l’amministrazione può "scegliere" l’ufficio doganale che deve procedere alla revisione di un accertamento – così in pratica "scegliendo" anche il giudice competente per una eventuale impugnazione dell’atto – dovrebbe simmetricamente ritenersi che l’importatore possa, ad esempio, liberamente "scegliere" la dogana presso la quale fare la dichiarazione o comunque presentare la merce, eventualmente anche diversa e distante dalla dogana di arrivo.

L’arbitrio, l’antieconomicità, la disorganizzazione e l’inefficienza cui porterebbe una simile opzione esegetica esimono dal portare ad ulteriori conseguenze l’argomentazione apagogica utilizzata.

Resta da aggiungere che, se anche in particolari ipotesi (ad esempio, come nella specie, nel caso di pluralità di più importazioni da parte di uno stesso operatore presso dogane diverse) può apparire opportuna la concentrazione della competenza per l’emissione di eventuali sanzioni ovvero per la revisione presso l’ufficio che ha accertato l’irregolarità o l’evasione, è tuttavia indubbio che eventuali deroghe alla competenza territoriale stabilita per legge devono essere disposte dallo stesso legislatore, come accade ad esempio in materia processuale attraverso la previsione di precise deroghe alla competenza territoriale per ragioni di connessione, senza che, in mancanza di espresse valutazioni del legislatore in proposito, possano assumere rilievo atti non aventi valore di legge, fossero anche circolari dell’amministrazione (come la c.m. 96/7/SD del 14.01.1999 citata dall’Agenzia ricorrente), posto che l’amministrazione finanziaria ed il contribuente si trovano su di un piano di parità, per cui la cosiddetta "interpretazione ministeriale", contenuta in circolari o risoluzioni, non vincola i contribuenti nè i giudici e non costituisce fonte di diritto (v. su tale ultimo punto, tra le altre, Cass. n. 14619 del 2000).

Col secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, la ricorrente rileva che sul fatto controverso concernente la competenza ad emettere l’atto di accertamento per il recupero dei diritti evasi per operazioni di importazione iniziate presso altri uffici doganali, i giudici d’appello si sarebbero limitati a motivare facendo riferimento solo ad alcune disposizioni di legge, senza approfondirne il significato e senza coordinarle con le altre norme citate dall’amministrazione, in particolare senza prendere in esame tutta la normativa generale regolante la materia della competenza degli uffici doganali.

La censura è inammissibile, posto che con essa si deduce un vizio della motivazione in diritto della sentenza impugnata, laddove il difetto di motivazione denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione delle norme giuridiche, atteso che, ove il giudice di merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, ancorchè fornendo una motivazione insufficiente, illogica o contraddittoria, il giudice di legittimità può, nell’esercizio del potere correttivo attribuitogli dall’art. 384 c.p.c., sostituire, integrare o emendare la sentenza impugnata, con la conseguenza che il vizio di motivazione su di una questione di diritto deve ritenersi irrilevante (ai fini della cassazione della sentenza), qualora il giudice di merito sia comunque pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, dovendo peraltro in ogni caso aggiungersi che, anche ove il giudice di merito non sia pervenuto ad una corretta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame, è configurabile il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3, a prescindere dalla motivazione posta dal giudice a fondamento della decisione (e dalla sua correttezza e/o completezza), rilevando solo che, in relazione al fatto accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata male applicata (v. tra numerose altre Cass. n. 22348 del 2007; n. 22010 del 2007; n. 15764 del 2004; n. 14630 del 2000 e n. 12753 del 1999).

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Poichè la questione non risulta essere stata espressamente affrontata dalla giurisprudenza di questo giudice di legittimità nei termini in cui è stata prospettata in questa sede, si ritiene di compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-04-2011) 02-05-2011, n. 16756

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ilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Catania ha ribadito la responsabilità, affermata dal Tribunale di Caltagirone, in data 8 gennaio 2004, di C.I. per i delitti di resistenza a p.u. e lesioni commessi in data (OMISSIS) ai danni della agente di polizia Ca.Fr., strattonato mentre cercava di impedire all’imputato di compiere atti di violenza contro la ex moglie.

2. Ricorre il C. e lamenta che la Corte si era sottratta all’esame delle doglianze proposte, concernenti la valutazione della testimonianza del Ca., non confortata da alcun riscontro ed anzi smentita dagli altri testimoni dei fatti.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è da dichiarare inammissibile.

2. Esso è, invero, centrato su assente manchevolezze della motivazione, che tuttavia il ricorrente non ha curato di indicare in modo specifico, non confrontandosi dialetticamente con quanto ritenuto in sentenza, e non deducendo in particolare quale fosse la ragione della inattendibilità della parte offesa ed in base a quali elementi, non esaminati dal giudice distrettuale, si dovesse pervenire al ribaltamento della decisione di prime cure.

3. La Corte, peraltro, sia pure con motivazione sintetica, ha indicato l’atto violento compiuto dal C. nei confronti del Ca., ed ha specificato che detto comportamento era finalizzato ad impedire l’intervento repressivo della sua condotta da parte dei due poliziotti.

4. In relazione al principio acquisito che per soddisfare il requisito della determinatezza dei motivi che sostengono la motivazione, richiesto dall’art. 581 c.p.p., lett. C), occorre che siano ben individuate le questioni che si intendono prospettare, con la precisa indicazione dei principi di diritto che si assumono violate, al fine di sorreggere le censure, è dunque da sanzionare con la declaratoria di inammissibilità il ricorso del C., il cui contenuto è sostanzialmente fondato su una personale quanto non definita nei presupposti, convinzione di inattendibilità della parte offesa.

5. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, che si stima equo determinare in Euro 1000 da versare alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 1000 a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 17-05-2011, n. 4264

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorrente, cittadino dell’Afghanistan, in data 12 marzo 2010 ha presentato in Italia domanda diretta al riconoscimento della protezione internazionale.

L’Amministrazione ha verificato – attraverso il riscontro delle impronte digitali nel sistema EURODAC – che lo stesso ricorrente aveva presentato analoga domanda in Grecia in data 18 maggio 2009; l’Unità Dublino – ufficio preposto all’espletamento delle procedure dirette a determinare lo stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo ai sensi del Reg. n. 343/2003 – ha inviato alla Grecia in data 17 settembre 2010 la richiesta di presa in carico ai sensi dell’art. 10.1 del Reg. n. 343/3003.

Rilevata l’accettazione implicita della Grecia, in base all’art. 18.7 del Reg. CE 343/2003, l’Unità Dublino, ritenendo la Grecia un paese terzo sicuro e non ravvisando motivi che avrebbero potuto indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Dublino II, con provvedimento del 9 giugno 2010, notificato il giorno 4 gennaio 2011, ha disposto il trasferimento in Grecia del ricorrente per la disamina della sua domanda di protezione.

Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell’art. 3.2 del Reg. CE n. 343/03.

La censura è fondata.

L’Amministrazione, infatti, nel provvedimento impugnato si è limitata ad affermare che la Grecia è un paese terzo sicuro e che non si ravvisano particolari motivi che potrebbero indurre l’Italia ad assumere la competenza ai sensi dell’art. 3 c. 2 del regolamento CE 343/2003 (cd. Regolamento Dublino), non tenendo conto della notoria situazione in cui versano i richiedenti protezione internazionale in Grecia.

Il Collegio ha più volte richiamato nella propria giurisprudenza in materia i documenti dell’UNCHR di raccomandazioni del dicembre 2009, del 15 aprile 2008, ed, in precedenza, del 9 luglio 2007 con i quali l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ha espresso la propria preoccupazione per le difficoltà che i richiedenti asilo incontrano in Grecia nell’accesso e nel godimento di una protezione effettiva, in linea con gli standard internazionali ed europei ed ha raccomandato espressamente ai Governi di non rinviare in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso, raccomandando, invece, "l’applicazione dell’art. 3 (2) del regolamento Dublino, che permette agli Stati di esaminare una richiesta di asilo anche quando questo esame non sarebbe di propria competenza secondo i criteri stabiliti dal regolamento stesso".

Sebbene la Grecia abbia successivamente ratificato e recepito sia la "Direttiva procedure (2005/85/CE) l’11/7/08, la "Direttiva qualifiche" (2004/83/CE) il 30/7/07 e la "Direttiva accoglienza" (2003/9/CE) il 13/11/07 e dal luglio del 2008 non applichi più il diniego automatico alle procedure d’asilo cosiddette "interrotte", la situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia è soltanto migliorata ma non è ancora equiparabile a quella esistente negli altri paesi europei come emerge chiaramente dalla disamina della raccomandazione dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati del dicembre 2009 (successiva al recepimento delle direttive comunitarie) con la quale l’Alto Commissariato ha dichiarato di "continuare ad opporsi ai trasferimenti verso la Grecia ai sensi del Regolamento Dublino II" in considerazione dei problemi osservati nella procedura di asilo greca, che le stesse Autorità greche riconoscono".

Infatti, l’adeguamento normativo alle direttive comunitarie da parte dello Stato greco, non comporta automaticamente la cessazione dei gravi problemi che incontrano in Grecia i richiedenti asilo, attestati da organismi internazionali quali l’Alto Commissario Onu per i Rifugiati anche di recente; la criticità del cosiddetto "Sistema Dublino" è notoria in quanto denunciata non soltanto da organizzazioni quali Amnesty International ma anche dal Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa Hammarberg dinanzi alla Corte di Strasburgo nell’udienza tenutasi a settembre 2010 sul ricorso riguardante un richiedente asilo afgano rinviato in Grecia dal Belgio (caso M.S.S. c/ Belgio e Grecia) conclusosi poi con la sentenza del 21 gennaio 2011 che ha condannato il Belgio e la Grecia per la violazione degli artt. 3 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

Risulta al Collegio, che il Commissario del Consiglio d’Europa, dopo aver effettuato visite in Grecia dall’8 al 10 dicembre 2008 e dall’8 al 10 febbraio 2010, e dopo aver regolarmente monitorato la situazione nel paese, – pur apprezzando lo sforzo del governo greco per modificare il sistema di tutela dei rifugiati e porre rimedio alle sue gravi carenze strutturali -, ha osservato che le attuali disposizioni legislative e le prassi seguite in Grecia in materia di asilo non sono conformi alle norme internazionali ed europee in materia di garanzia dei diritti umani, in quanto i richiedenti asilo continuano ad affrontare enormi difficoltà in Grecia per avere accesso alla procedura di domanda di asilo e non godono sempre delle garanzie basilari, quali l’assistenza di un interprete e la consulenza legale. Inoltre, le vie di ricorso di cui dispongono attualmente per contestare il rifiuto della domanda di asilo non possono essere considerate effettive ed i richiedenti asilo trasferiti verso la Grecia rischiano di essere rinviati verso paesi pericolosi per la loro incolumità, mentre le condizioni di accoglienza in Grecia sono lungi dall’essere soddisfacenti.

Lo stesso Commissario ha rilevato la criticità del Regolamento Dublino II, in quanto la sua applicazione ha come conseguenza che alcuni paesi devono trattare un numero di domande di asilo che supera le loro capacità ed ha prospettato la possibilità alla Commissione europea di istituire un meccanismo volto a sospendere i trasferimenti e ad alleviare sul breve periodo i problemi degli Stati particolarmente sollecitati ai sensi del Regolamento di Dublino.

La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ha così accolto il ricorso proposto dal cittadino afgano ed ha condannato sia il Belgio che la Grecia per violazione dell’art. 3 (divieto di trattamento inumano e degradante) e dell’art. 13 (diritto ad un rimedio effettivo) della Convenzione Europea dei diritti dell’Uomo.

La Corte ha ritenuto lo Stato Greco responsabile della violazione delle suddette disposizioni, poiché i richiedenti asilo in quello Stato non trovano adeguata tutela nell’accesso alle misure di protezione internazionale e sono sottoposti a trattamenti degradanti per la dignità umana; lo Stato Belga è stato ritenuto anch’esso responsabile per aver trasferito il cittadino afgano in applicazione del Regolamento Dublino II, pur essendo edotto della situazione nella quale versano i richiedenti asilo in quello Stato.

Risulta quindi al Collegio, che dopo l’udienza dinanzi alla Corte di Strasburgo relativa al caso M.S.S./Belgio e Grecia alcuni Paesi membri abbiano sospeso i trasferimenti in Grecia dei richiedenti asilo applicando la clausola di sovranità (il Belgio dal 10 ottobre 2010, la Norvegia dal 15 ottobre 2010, la Gran Bretagna dal 17 settembre 2010, l’Olanda dagli inizi di ottobre; la Germania per un anno).

Alla stregua di questi presupposti ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato sia viziato per difetto di istruttoria – in relazione alla reale situazione in cui versano i richiedenti asilo in Grecia anche dopo il recepimento delle direttive comunitarie – sia per carenza di motivazione, in quanto il mancato ricorso alla clausola di sovranità di cui al’art. 3.2 del Reg. CE 343/03 non appare adeguatamente giustificato tenuto conto di quanto rappresentato da tempo da parte di organismi internazioni quali l’UNCHR e poi rilevato dalla stessa Corte Europea dei Diritti dell’Uomo con la sentenza del 21 gennaio 2011 che – benché adottata in data successiva al provvedimento impugnato – si limita a fotografare una situazione di fatto esistente da molto tempo prima.

Il ricorso deve essere pertanto accolto ed il provvedimento impugnato deve essere quindi annullato.

Quanto alle spese di lite, sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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