Cons. Stato Sez. IV, Sent., 31-05-2011, n. 3309 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso iscritto al n. 2673 del 2010, la parte ricorrente agiva per conseguire l’ottemperanza al giudicato favorevole. A sostegno della sua istanza, premetteva che con sentenza della Corte di cassazione, n. 18162 del 20 maggio 2008 e notificata il 2 febbraio 2009, il Ministero della giustizia era stato condannato al pagamento delle somma spettanti a titolo di risarcimento del danno dalla non ragionevole durata del processo in favore della parte ricorrenti, con interessi legali nei termini specificati, oltre al rimborso delle spese del giudizio, generali ed accessorie.

Trattandosi di sentenza non ulteriormente impugnabile, il ricorrente aveva notificato in data 22 ottobre 2009 all’amministrazione resistente un formale atto di diffida e messa in mora, preannunciando che, in difetto di esecuzione, avrebbe agito per l’ottemperanza della sentenza, ma a tale istanza non era stato dato seguito.

Non avendo ottemperato la pubblica amministrazione, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, chiedendo a questo Consiglio di Stato che si provvedesse all’esecuzione della detta sentenza, eventualmente a mezzo di nomina di commissario ad acta, chiedendo altresì la condanna alle spese del giudizio.

Si costituiva l’Avvocatura dello Stato chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza in camera di consiglio del 29 aprile 2011, il ricorso è stato discusso ed assunto in decisione.
Motivi della decisione

1. – La fondatezza del ricorso emerge dalla mera osservazione delle scansioni processuali sopra evidenziate. A fronte della pronuncia non ulteriormente impugnabile, al momento della decisione del presente ricorso non appare data esecuzione al disposto della stessa sentenza, nonostante la formale diffida proposta dal ricorrente in data 22 ottobre 2009. Appare palesemente la violazione del giudicato, non avendo la pubblica amministrazione proceduto a dare esecuzione a quanto stabilito.

2. – A fronte dell’inadempienza della pubblica amministrazione, emerge con pienezza il potere del giudice dell’ottemperanza, che, nel caso in esame, può essere contenuto nella mera indicazione dell’obbligo di provvedere entro un termine perentorio, salva la possibilità di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.

3. – Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano in dispositivo in via equitativa e tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 2673 del 2010 e per l’effetto dispone che il Ministero della giustizia dia integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di cassazione, n. 18162 del 20 maggio 2008 e notificata il 2 febbraio 2009, adottando gli atti necessari nel termine di giorni novanta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza

2. Dispone che, in caso di ulteriore inadempimento, a tale esecuzione adempia il commissario ad acta, qui nominato nella persona del Ragioniere generale dello Stato o di un dirigente da lui delegato, che provvederà, scaduto il termine di novanta giorni predetto e su istanza del ricorrente, entro il termine ulteriore di giorni novanta;

3. Condanna il Ministero della giustizia a rifondere alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro. 200,00 (euro duecento, comprensive di spese, diritti di procuratore e onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-10-2011, n. 21758 Redditi d’impresa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello di A.C. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento emesso nei suoi confronti dall’Ufficio, il quale aveva rilevato che l’ A. aveva registrato, per l’anno 1996, nella contabilità della propria azienda una serie di finanziamenti di rilevante entità – da lui stesso eseguiti – che non trovavano giustificazione nel reddito d’impresa dichiarato, e, pertanto, in applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), ne aveva imputato l’importo a ricavi non contabilizzati.

Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di tardività del ricorso, poichè il termine di impugnazione della sentenza, depositata il 21 luglio 2005, scadeva il 21 ottobre 2006, per cui il ricorso, notificato il 18 ottobre 2006, è tempestivo.

Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia "violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dei principi generali in materia di contenzioso tributario", lamentando che "non essendo stata mai prospettata in giudizio la questione della mancata valutazione della incidenza dei costi, la CTR nel ridurre correlativamente la pretesa fiscale ha evidentemente oltrepassato i limiti della domanda".

La censura è fondata.

Il giudice a quo, premesso che, non avendo il contribuente provato una diversa provenienza dei versamenti rilevati sui conti aziendali, era legittima la presunzione che essi costituissero reddito d’impresa, ha osservato che ciò era peraltro accaduto "senza considerare eventuali percentuali di ricarico e comunque senza considerare l’incidenza percentuale dei costi. La realizzazione del reddito per l’impresa, infatti, presuppone l’esistenza di un costo a cui corrisponde l’investimento che ha generato il ricavo"; ed ha conseguentemente ritenuto di applicare "una percentuale media" di abbattimento "sugli apporti del titolare".

Tuttavia, come risulta dalla parte narrativa della sentenza impugnata e dallo stesso controricorso, nel quale sono riprodotti i motivi d’appello, il contribuente non aveva mai posto la questione della mancata deduzione dei costi dai ricavi presuntivamente accertati.

Il ricorso va quindi accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-11-2011, n. 23988 Contratto a termine

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Svolgimento del processo

Con sentenza 7-27.11.06 la Corte d’Appello di Firenze rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza del Tribunale di Firenze che, dichiarata la nullità della clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro stipulato con B.A. il 19.10.98, aveva affermato la vigenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della società a riammettere in servizio la lavoratrice e a corrisponderle le retribuzioni dalla data della messa in mora.

Per la cassazione della pronuncia della Corte territoriale ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a tre motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

L’intimata B. non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha autorizzato la stesura della motivazione in forma semplificata.

Motivi della decisione

1- Con il primo motivo la società ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti o accordi collettivi di lavoro, censura la sentenza impugnata in quanto erroneamente i giudici del merito ritengono che la L. n. 56 del 1987, art. 23 richieda la specificazione della causale collettiva in una individuale e formula, infine, il seguente quesito (ex art. 366 bis c.p.c., trattandosi di ricorso al quale è applicabile il nuovo rito ai sensi del D.Lgs. n. 40 del 2006): "Dica la Suprema Corte se è vero che in virtù della delega in bianco contenuta nella L. n. 56 del 1987, art. 23 l’autonomia sindacale investita da funzioni paralegislative non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione e se, la norma contrattuale debba necessariamente prevedere una specificazione della causale collettiva in una causale individuale per rendere legittima l’assunzione a termine, e non valga invece il principio secondo cui proprio la sopra evidenziata ampiezza della difesa alle parti sociali porti a ritenere che sia stata in generale ammessa la possibilità di individuare in astratto le condizioni per il ricorso alle assunzioni a termine, avendo il legislatore ritenuto costituire sufficiente garanzia di legalità la valutazioni operata da parti sociali particolarmente qualificate".

Osserva la Corte che il motivo è inammissibile per il carattere non conferente del quesito rispetto al decisum (v. Cass. S.U. 21.6.2007 n. 14385).

Infatti, la sentenza impugnata si è basata – tra l’altro – sul rilievo assorbente dell’espressa previsione, da parte della contrattazione collettiva, di un preciso e perentorio limite temporale (30.4.98) oltre il quale è esclusa la "copertura autorizzatoria", rilievo che il quesito non affronta.

Inoltre, la formulazione del quesito non è tale da poter circoscrivere la decisione nei limiti di un suo accoglimento o rigetto (v. Cass. S.U. 26.3.2007 n. 7258). A tal fine bisognerebbe scomporre la prima parte (sulla esistenza di una "delega in bianco" e sulla conseguente assenza di limiti alla contrattazione collettiva), dalla parte successiva del quesito concernente la necessità o meno della specificazione della causale individuale (comunque assorbita dal rilievo decisivo della avvenuta stipula oltre il 30.4.98 dei contratti a termine con le odierne controricorrenti).

2- Con il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione o falsa applicazione di norme di diritto e di contratti o accordi collettivi di lavoro, nonchè vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza avrebbe statuito la necessità che la contrattazione collettiva prevedesse un’efficacia temporale limitata alle deroghe alla previgente normativa di cui alla L. n. 230 del 1962 e che comunque l’accordo aziendale 25.9.97 avesse un’efficacia a tempo definito.

La doglianza è infondata.

Come si è già detto, l’impugnata sentenza ha attribuito rilievo decisivo alla considerazione che i contratti in oggetto sono stati stipulati – ai sensi dell’art. 8 CCNL del 1994, come integrato dall’accordo aziendale 25.9.97 – in data successiva al 30.4.98, allorquando era espressamente venuta meno la copertura autorizzatoria. Tale considerazione – in base all’indirizzo ormai consolidato in materia dettato da questa Corte (con riferimento al sistema vigente anteriormente al CCNL del 2001 e al D.Lgs. n. 368/2001) – è sufficiente a sostenere l’affermata nullità del termine apposto ai contratti de quibus.

A tale riguardo, sulla scia di Cass. S.U. 2.3.2006 n. 4588 è stato precisato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23 del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla L. n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4.8.2008 n. 21063; cfr., altresì, Cass. 20.4.2006 n. 9245; Cass. 7.3.2005 n. 4862; Cass. 26.7.2004 n. 14011).

Ove però – come accaduto nel caso di specie – un limite temporale (30.4.98) sia stato in concreto previsto dalle parti collettive (anche con accordi integrativi), la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v., ex aliis, Cass. n. 316/2011; Cass. 23.8.2006 n. 18383; Cass. 14.4.2005 n. 7745;

Cass. 14.2.2004 n. 2866).

In particolare, quindi, come questa Corte ha costantemente affermato e come va anche qui ribadito, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l. 26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (cfr., ex aliis, Cass. n. 316/2011, cit.; Cass. 1. 10.2007 n. 20608; Cass. 28.1.2008 n. 28450; Cass. 4.8.2008 n. 21062; Cass. 27.3.2008 n. 7979; Cass. n. 18376/2006).

In base a tale orientamento consolidato non merita, quindi, censura la statuita la declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti de quibus, il che assorbe ogni ulteriore argomentazione a riguardo svolta in ricorso.

3- Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione per avere l’impugnata sentenza erroneamente condannato la società ricorrente al pagamento in favore della B. di tutte le retribuzioni dalla data delle pretesa messa in mora, mentre avrebbe dovuto – al più – riconoscerle un risarcimento del danno, a partire dalla offerta dell’esecuzione delle prestazioni lavorative rifiutate dal datore di lavoro, commisurato alla differenza fra il trattamento economico che avrebbe percepito in costanza di rapporto e gli eventuali corrispettivi percepiti per attività lavorative svolte alle dipendenze e/o nell’interesse di terzi (aliunde perceptum).

Il motivo è inammissibile.

Come le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già da tempo avuto modo di statuire (v. sentenza 8.10.2002 n. 14381) in ipotesi di "illegittima apposizione del termine ad un contratto di lavoro, al dipendente che cessi l’esecuzione della prestazione lavorativa per attuazione di fatto del termine nullo, non spetta la retribuzione finchè non provveda ad offrire la prestazione medesima, determinando una situazione di mora accipiendi del datore di lavoro".

Ora, la sentenza di primo grado non era stata investita in relazione all’asserita mora accipiendi di Poste Italiane S.p.A., sicchè il motivo è nuovo e non può essere recuperato in sede di legittimità.

Quanto all’aliunde perceptum quale fatto idoneo a limitare la responsabilità risarcitoria presuppone l’allegazione e la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dello svolgimento da parte del dipendente di una diversa attività lavorativa e, quindi, dell’esistenza di ulteriori fonti di guadagno, l’impugnata sentenza ha correttamente rilevato che Poste Italiane non ha allegato alcuna indicazione utile a tal fine.

Nè allegazione e richiesta di prova possono essere avanzate in via meramente esplorativa.

Diversamente, si verificherebbe una surrettizia esenzione dall’onere probatorio gravante sul datore di lavoro (cfr., ex aliis, Cass. n. 17759/2010).

Da ultimo, anche voler considerare il motivo come formulato ai sensi non dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ma ai sensi del n. 5 (e, in quanto tale, non bisognevole di quesito ex art. 366 bis c.p.c.), è appena il caso di rilevare che comunque manca il momento di sintesi del fatto decisivo su cui si sarebbe avuto il vizio di motivazione e che quest’ultimo concerne esclusivamente la motivazione in punto di fatto e non quella in punto di diritto.

4- L’inammissibilità dell’ultimo motivo di ricorso assorbe la questione, ventilata da Poste Italiane S.p.A. in sede di memoria ex art. 378 c.p.c, relativa all’eventuale incidenza, nella vicenda in esame, della sopravvenuta L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, commi 5, 6 e 7. 5- In conclusione, il ricorso va rigettato. Non è dovuta pronuncia sulle spese, atteso che l’intimata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Nulla spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 12-07-2011) 15-07-2011, n. 28001

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La Corte d’appello di Roma il 29.11.2010 confermava l’affermazione di colpevolezza di P.M. e F.G. per i reati loro rispettivamente ascritti di violazione della legge stupefacenti, deliberata dal locale GUP il 10.3.2010, solo riducendo le pene.

2. Entrambi gli imputati ricorrono per cassazione, a mezzo dei difensori.

2.1 F. deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e manifesta illogicità della motivazione sul punto, perchè la Corte avrebbe valorizzato la ritenuta avidità di guadagno, trascurando l’incensuratezza ed il ruolo secondario di custode, tuttavia poi riducendo la pena.

2.2 Due gli atti di impugnazione in favore di P..

2.2.1 L’avv. Condoleo deduce:

– violazione dell’art. 192 c.p.p., perchè le deposizioni dei verbalizzanti non sarebbero attendibili ed idonee a dar conto dell’effettivo svolgimento dei fatti all’interno dell’esercizio pubblico, sicchè la motivazione sarebbe congetturale;

illogicità e carenza della motivazione perchè congetturale sarebbe il ritenuto accordo tra P. e Z.;

– erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, da riconoscersi tenendo conto del mancato maneggio personale di stupefacente;

– carenza di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, non essendo stato dato il "giusto peso" agli elementi favorevoli al P..

2.2.2 L’avv. Gianzi deduce:

– violazione di legge, mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all’art. 192 c.p.p. e art. 110 c.p., perchè le due circostanze valorizzate dai Giudici del merito (ricezione del denaro e della chiave del bauletto di motociclo poi fatta pervenire al soggetto che aveva dato il denaro) sarebbero per sè equivoche, non essendosi tenuto conto della spiegazione di P. quanto al denaro e comunque non essendo stato delineato il suo preciso ruolo nella vicenda;

– violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., perchè il diniego delle attenuanti generiche sarebbe apodittico, non avendo tenuto presenti i diversi aspetti favorevoli, e la contenuta riduzione della pena immotivata.

3.1 Il ricorso di F. è inammissibile. L’apprezzamento della Corte distrettuale è sorretto da motivazione non apparente e non manifestamente illogica, laddove ha ritenuto che la comprovata disponibilità di un lavoro idoneo a consentirgli reddito sicuro e non modesto (aspetto essenziale nel ragionamento della Corte e del tutto ignorato dal ricorrente) manifestasse l’intento di mero lucro che aveva animato la sua azione, e, ciò, sufficiente ad imporre il diniego delle circostanze generiche.

Nè la contestuale riduzione della pena è in alcuna contraddizione, diversi essendo i criteri che caratterizzano i due punti della decisione, il senso di giustizia – nell’ambito dell’art. 133 c.p. – la prima, una particolare specifica ragione, idonea ad imporre autonomamente una ulteriore riduzione della pena altrimenti per sè "di giustizia", la seconda.

Sicchè il motivo si risolve in censura di merito.

3.2.1 I motivi dell’avv. Condoleo sono inammissibili.

I primi due sono del tutto generici, non confrontandosi con le specifiche argomentazioni svolte dalla Corte d’appello a pag. 6, 7 ed 8 della sentenza.

Il terzo motivo è manifestamente inconsistente. Il quarto motivo si risolve in censure di merito.

3.2.2 I motivi dell’avv. Gianzi sono entrambi inammissibili, perchè diversi da quelli consentiti, prospettando censure in realtà di merito, a fronte di una ricostruzione e di un complessivo apprezzamento dei primi due Giudici sorretta da motivazione tutt’altro che apparente ed immune da alcuna manifesta illogicità.

In particolare, la Corte distrettuale ha precisato il ruolo del P. nella fattispecie, con il ricevere il prezzo della droga ed il consegnare all’acquirente la chiave del bauletto dove lo stupefacente era custodito (pag. 10), spiegando perchè la centralità della condotta nel fatto complessivo fosse incompatibile con la richiesta diminuente dell’art. 114 c.p..

Anche in ordine al trattamento sanzionatorio, il Giudice d’appello ha specificamente spiegato le ragioni della quantificazione della pena in concreto, richiamando il precedente specifico e argomentando il fine di mero facile lucro, nonostante l’espletamento di attività lavorativa. Si tratta di argomentazioni tutt’altro che manifestamente illogiche, contraddittorie o anche solo apparenti, che tuttavia hanno accompagnato il pure motivato diverso trattamento del F. (imputato di fatto più grave): sicchè neppure sotto tale aspetto sussiste contraddittorietà alcuna all’interno della motivazione.

4. Consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, equa al caso, di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

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