Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 27-05-2011) 28-07-2011, n. 30140

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha riformato (su impugnazione della PC) agli effetti civili la pronunzia di primo grado, affermando la responsabilità di T. A. in ordine ai reati a lui ascritti (artt. 612-594 c.p.), condannandolo al risarcimento dei danni nei confronti di P. R..

Ricorre per cassazione il difensore e deduce:

1) mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza, atteso che non è stata raggiunta la prova piena della colpevolezza del T., prova che potrebbe consistere solo nelle dichiarazioni di un teste oculare, estraneo ai fatti, tali non potendo definirsi nè i parenti del T., nè, meno che mai, la PO. Invero gli indizi acquisiti non hanno nè il carattere della univocità, nè quello della concordanza. Il giudice di appello ha fondato la sua pronunzia sulla ritenuta attendibilità del P. e sulla pretesa inattendibilità delle dichiarazioni della moglie e del figlio del T., senza minimamente considerare le incongruenze che minano la versione offerta dalla PC. Il suo racconto è labile e contraddittorio, mentre quelli di T.G. (figlio dell’imputato) e di S.N. (moglie) sono dettagliati e coincidenti e, in parte, confermati da quello dello stesso P.. Quanto al documento del pronto soccorso, il giudicante non ne ha colto la implicita contraddizione, atteso che dalla sua lettura emerge che alle ore 8,40 la PC ha dichiarato di essere caduta per le scale e alle 10,30 di essere stata percossa. Solo successivamente, rivolgendosi al suo medico di fiducia, il P. otterrà una prognosi di giorni 6.

La motivazione della sentenza poi è illogica anche con specifico riferimento al delitto ex art. 612 c.p., atteso che, come lo stesso giudice di appello scrive, la PC ha riferito di non ricordare se furono pronunziate frasi minacciose. Sul punto, dunque, la motivazione è meramente apparente.

2) violazione dell’art. 530 c.p.p., comma 10 essendo stata pronunziata la sentenza in spregio del principio della affermazione di colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. La natura equivoca degli indizi a carico del T. avrebbe dovuto determinare il Tribunale alla integrale conferma della sentenza di primo grado.

In realtà, il giudice di secondo grado si è lasciato guidare dalla sua soggettiva convinzione e non ha maturato un solido convincimento, fondato su basi scientifiche.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato. Il ricorrente va condannato alle spese del grado.

La difesa del T. parla insistentemente di indizi.

In realtà, quelle cui ha fatto riferimento il Tribunale sono prove in senso pieno. Tale è la dichiarazione della PO, tale è il referto ospedaliere tali sono le dichiarazioni (ritenute inattendibili) dei testi.

Orbene, è noto che, in tema di valutazione della prova testimoniale, a base del libero convincimento del giudice possono essere poste, sia le dichiarazioni della PO, sia quelle di un testimone legato da stretti vincoli di parentela con la medesima. Ne consegue che la deposizione della PO dal reato, pur se non può essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta, anche da sola, come fonte di prova, ove sid sottoposta a un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità (ASN 199906910-RV 213613; ASN 199800788-fcV 2094 04; ASN 199704946-RV 208913). Nel caso in esame, il giudicante ha tratto il suo convincimento dalle dichiarazioni del P., che, benchè rese a distanza di sei anni dai fatti (e ciò è stata giudicata circostanza atta giustificare qualche incertezza e qualche offuscamento del ricordo in un soggetto non più giovane), sono state ritenute sufficientemente precise. Tali dichiarazioni poi, secondo quanto si legge in sentenza, hanno trovato obiettivo riscontro nel referto ospedaliere Trattasi di documento che va assunto, essenzialmente, per il suo contenuto tecnico-scientifico, avendo rilievo decisamente secondario le dichiarazioni rese dal paziente (per altro, non è dato sapere se, in udienza, qualcuno -ad es. la difesa dell’imputato – abbia contestato al P. le dichiarazioni rese in ospedale). E’ da notare che il referto fu redatto ad ore 8,40, vale a dire a breve distanza di tempo dall’incontro tra imputato e PO, incontro che la stessa famiglia La T. colloca nelle prime ore del mattino.

Infine il giudicante di secondo grado ritiene che la versione dei fatti offerta dalla PO sia, indirettamente, ma significativamente, corroborata dalle dichiarazioni dei "testi della difesa", dichiarazioni che lo stesso giudicante, motivatamente, ritiene vaghe, imprecise e, tra di loro, contraddittorie.

Tutto ciò premesso, è evidente la ragione per la quale il giudicante ha ritenuto di aver raggiunto una accettabile grado di certezza (al di là del dubbio ragionevole) sull’effettivo svolgimento dei fatti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30607

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La società cooperativa Nomadelfia s.r.l. impugnava per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, la sentenza della Corte di appello di Messina n. 418 del 1999 che aveva confermato la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata la occupazione da parte di essa società cooperativa Nomadelfia s.r.l. della superficie ricadente nella particella n. 164 fg. 97 del Comune di Messina assegnata alla cooperativa S. Matteo s.r.l. con la condanna della società cooperativa Nomadelfia s.r.l. a corrispondere alla società cooperativa S. Matteo s.r.l. l’indennizzo dovuto ai sensi deLl’art. 938 cod. civ. oltre al risarcimento dei danni e interessi.

Deduceva che, disattendendo l’ordinanza emessa dal Giudice, la cooperativa S. Matteo s.r.l. non aveva prodotto in giudizio l’atto integrativo di convenzione edilizia del 24-7-1984 concluso con il Comune di Messina, a stregua del quale l’area assegnata alla predetta società non aveva a oggetto la particella 164 che era comprensiva della porzione di terreno di mq. 581 che i Giudici di merito avevano ritenuto che fosse stata occupata senza titolo dalla attuale ricorrente.

Si costituiva la cooperativa S. Matteo s.r.l., chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza dep. il 26 gennaio 2005 la Corte di appello di Messina rigettava l’impugnazione per revocazione.

Secondo i Giudici, la mancata produzione del surrichiamato atto integrativo, che peraltro avrebbe potuto essere acquisito e depositato nel giudizio dalla stessa società Nomadelfia s.r.l., non integrava il dolo processuale di cui all’art. 395 cod. proc. civ., n. 1;

in ogni caso, il documento in questione non era stato prodotto nel presente giudizio di revocazione;

infine, con l’atto introduttivo del giudizio di merito, la cooperativa S. Matteo s.r.l. aveva chiesto il rilascio di altra particella (la 129) diversa dalla n. 164 e lo sconfinamento accertato dal consulente non aveva riguardato quest’ultima.

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la società cooperativa Nomadelfia s.r.l.,in persona del liquidatore, sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l’intimata.

Motivi della decisione

1.1. Il primo motivo, lamentando violazione dell’art. 395 c.p.c., n. 1 e art. 938 cod. civ., censura la decisione gravata che aveva escluso il dolo processuale che invece nella specie era integrato dal comportamento tenuto da controparte la quale, al fine di nascondere la verità e ingannare i Giudici, non aveva depositato l’atto integrativo del 24-7-1984 da cui sarebbe emerso che la medesima non era proprietaria della particella 164 in gran parte assegnata all’attuale ricorrente. Tale documento era decisivo, essendo del tutto irrilevante la circostanza che l’iniziativa dei soci si sarebbe potuta attuare nel giudizio di merito.

1.2. Il secondo motivo, lamentando violazione degli artt.112, 324 e 395 cod. proc. civ., artt. 938 e 2909 cod. civ., censura la sentenza laddove aveva ritenuto che: a) la domanda proposta dalla società operativa S.Matteo s.r.l. avesse avuto a oggetto la particella 129, quando con la sentenza impugnata per revocazione, confermativa di quella di primo grado e passata in cosa giudicata, era stata accertata la abusiva occupazione della particella 164 che le era stata trasferita, mentre quella 129 era di proprietà dell’attuale ricorrente e a quest’ultima particella nessun riferimento era compiuto nell’atto introduttivo del precedente giudizio di merito; b) il documento in questione non fosse stato prodotto, quando lo stesso era allegato alla consulenza tecnica di parte del geom. M. depositata all’udienza del 9-6-2000. 1.3. I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono infondati.

Occorre premettere che il presente giudizio ha oggetto l’impugnazione straordinaria per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, della sentenza della Corte di appello passata in cosa giudicata che, nel confermare la decisione di primo grado, aveva statuito l’occupazione sine titulo della particella n. 164 da parte della società ricorrente alla quale era, quindi, trasferita ai sensi dell’art. 938 cod. civ..

Orbene il dolo processuale di una delle parti in danno dell’altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 1, in quanto consista in un’attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l’accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealtà e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall’ordinamento al fine di pervenire all’accertamento della verità.

Nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che non potesse configurare il dolo processuale la mancata produzione dell’atto integrativo, dal momento che la ricorrente avrebbe potuto acquisirlo e depositarlo nel giudizio di merito. Tale affermazione costituisce la ratio deciderteli idonea a sorreggere il rigetto dell’impugnazione in quanto è assorbente delle altre considerazioni – pure compiute dalla Corte di appello (sulla mancata produzione del documento e sulla particella oggetto di sconfinamento) che sono, pertanto, da considerarsi formulate ad abundatiam e che, come tali, sono prive di carattere decisorio.

Il ricorso va rigettato.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale sentenza n. 188 SENTENZA 23 giugno – 2 luglio 2014

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

SENTENZA

nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma
3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012,
n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per
l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 15-19
dicembre 2012, depositato in cancelleria il 21 dicembre 2012 ed
iscritto al n. 192 del registro ricorsi 2012.
Visto l’atto di costituzione della Provincia autonoma di Bolzano;
udito nell’udienza pubblica del 20 maggio 2014 il Giudice
relatore Aldo Carosi;
uditi l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Renate Von Guggenberg e
Michele Costa per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall’Avvocatura generale dello Stato con ricorso notificato il
15-19 dicembre 2012 e depositato il 21 dicembre 2012, ha impugnato
l’art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano
11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della
Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), per
violazione dell’art. 119, sesto comma, della Costituzione.
1.1.- Espone il ricorrente che l’art. 10, comma 3, della legge
prov. Bolzano n. 18 del 2012 aggiunge alla legge della Provincia
autonoma di Bolzano 29 gennaio 2002, n. 1 (Norme in materia di
bilancio e di contabilita’ della Provincia autonoma di Bolzano),
l’art. 44-bis, rubricato «Alto Adige riscossioni spa», che autorizza
la Provincia autonoma di Bolzano a costituire od a partecipare ad una
societa’ per azioni con le caratteristiche previste dagli artt. 2 e 3
della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 12 (Servizi pubblici
locali), denominata "Südtiroler Einzugsdienste AG – Alto Adige
riscossioni spa", alla quale potranno essere affidati l’accertamento,
la liquidazione e la riscossione spontanea delle entrate, la
riscossione coattiva delle entrate; le attivita’ connesse e
complementari, compresa la gestione delle violazioni amministrative.
1.2.- Secondo la ricorrente tale art. 10, comma 3, prevedendo la
possibilita’ per la Provincia autonoma di avvalersi del tesoriere o
di altri istituti di credito per l’assunzione di anticipazioni di
cassa si porrebbe in contrasto con l’art. 3, comma 16, della legge 24
dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), il quale
prevede che «Ai sensi dell’articolo 119, sesto comma, della
Costituzione, le regioni a statuto ordinario, gli enti locali, le
aziende e gli organismi di cui agli articoli 2, 29 e 172, comma 1,
lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ad eccezione delle societa’ di capitali costituite per
l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere all’indebitamento
solo per finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto
ordinario possono, con propria legge, disciplinare l’indebitamento
delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere e degli enti e
organismi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 28 marzo
2000, n. 76, solo per finanziare spese di investimento».
Il predetto art. 3, comma 16, – prosegue il Presidente del
Consiglio dei ministri – si applicherebbe, in base al successivo
comma 21, «ai fini della tutela dell’unita’ economica della
Repubblica e nel quadro del coordinamento della finanza pubblica di
cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione», anche alle Regioni a
statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
1.3- Secondo il ricorrente, quindi, la suddetta disposizione
sancirebbe l’esclusivo ricorso al tesoriere unico per il reperimento
dei necessari mezzi finanziari (quali contrazioni di mutui,
emissioni, obbligazioni ed altre operazioni di cassa). L’art. 10,
comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 altererebbe,
pertanto, l’attuale assetto contabile del bilancio di previsione per
l’anno in corso della Provincia, ponendosi in contrasto con gli artt.
3, comma 16, della legge n. 350 del 2003 e con l’art. 119, sesto
comma, Cost., il quale prevede che «I Comuni, le Province, le citta’
metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito
secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento. E’ esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti».
Il Presidente del Consiglio dei ministri rammenta che la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2004, ha affermato che il
nuovo sesto comma dell’art. 119 della Costituzione trova applicazione
nei confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, anche in
considerazione della rilevanza di un aspetto, quello della soggezione
a vincoli generali di equilibrio finanziario e dei bilanci, che non
puo’ non accomunare tutti gli enti operanti nell’ambito della finanza
pubblica allargata, della quale sono parte anche le Regioni a statuto
speciale e le Province autonome e che si tratta di un vincolo a
carattere generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli
enti e che scaturisce da una nozione di "spese di investimento" e di
"indebitamento" ispirata ai criteri adottati in sede europea ai fini
del controllo dei disavanzi pubblici.
2.- Si e’ costituita in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano
in persona del suo Presidente pro tempore, deducendo la manifesta
inammissibilita’ del ricorso e comunque la sua infondatezza.
Evidenzia innanzi tutto la resistente che l’art. 44-bis della
legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, introdotto dall’art. 10, comma 3,
della legge prov. n. 18 del 2012, non contiene una disposizione che
permetta alla Provincia autonoma di Bolzano di avvalersi di istituti
di credito diversi dal tesoriere per l’assunzione di anticipazioni di
cassa. Nemmeno, prosegue la Provincia autonoma, tale disposizione
potrebbe comunque ritenersi confliggere con l’art. 3, comma 16, della
legge n. 350 del 2003, il quale sancirebbe l’esclusivo ricorso al
tesoriere unico per il reperimento dei necessari mezzi finanziari e,
di conseguenza, nemmeno con l’art. 119, sesto comma, Cost., in quanto
dalla mera lettura del comma 16 dell’art. 3 della legge n. 350 del
2003 emergerebbe che la stessa prevede unicamente che le Regioni a
statuto ordinario, gli enti locali, le aziende e gli organismi di cui
agli artt. 2, 29 e 172, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali), ad eccezione delle societa’ di capitali
costituite per l’esercizio di servizi pubblici, possono ricorrere
all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, e che le
Regioni a statuto ordinario possono, con propria legge, disciplinare
l’indebitamento delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere degli
enti e organismi di cui all’art. 12 del decreto legislativo 28 marzo
2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in
materia di bilancio e di contabilita’ delle regioni, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), solo
per finanziare spese di investimento, mentre non prevederebbe in
alcun modo l’esclusivo ricorso al tesoriere unico per il reperimento
dei mezzi finanziari.
3.- Con memoria depositata in data 24 aprile 2014 la Provincia
autonoma di Bolzano ha ulteriormente insistito per l’eccezione di
inammissibilita’ del ricorso, poiche’ la norma impugnata non
conterrebbe alcun riferimento alla possibilita’ di ricorrere ad
anticipazioni di cassa, e comunque l’art. 3, comma 16, della legge n.
350 del 2003, invocata dallo Stato, conterrebbe una definizione di
"spese di investimento" che esclude espressamente le operazioni che
non comportano risorse aggiuntive, ma che, nell’ambito del limite
massimo previsto dalla legislazione vigente, siano dirette a superare
momentanee carenze di liquidita’ e ad effettuare spese per le quali
siano gia’ previste in bilancio idonee coperture. Tali sarebbero,
secondo la Provincia autonoma, le assunzioni di anticipazioni di
cassa.
In realta’, sostiene la medesima, non esisterebbe alcuna norma
che preveda per le Regioni e per le Provincie autonome l’obbligo di
rivolgersi al solo tesoriere per conseguire le anticipazioni di
cassa, in quanto l’unica previsione in tal senso e’ costituita
dall’art. 222 del d.lgs. n. 267 del 2000, che pero’ non troverebbe
applicazione nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano.
In ogni caso, prosegue la resistente, in ragione del particolare
statuto di autonomia spetterebbe alla Provincia autonoma disciplinare
un proprio sistema contabile, concretamente attuato anche con la
legge prov. Bolzano n. 1 del 2002, sicche’ non sarebbe precluso alla
medesima di incrementare le proprie disponibilita’ di cassa facendo
ricorso ad istituti di credito diversi dal tesoriere.
4.- Con memoria depositata in data 29 aprile 2014 l’Avvocatura
generale dello Stato ha inteso confutare l’eccezione di
inammissibilita’ della Provincia autonoma.
La difesa dello Stato riconosce che effettivamente, nel caso di
specie, la relazione allegata alla deliberazione del Consiglio dei
ministri dell’11 dicembre 2012 fa espressamente riferimento all’art.
10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012, ma nondimeno
evidenzia che nel testo della suddetta relazione e’ articolata una
censura che atterrebbe esplicitamente ed unicamente alla possibilita’
per la Provincia autonoma di avvalersi del tesoriere o di altri
istituti di credito per l’assunzione di anticipazioni di cassa,
tramite la contrazione di nuovi mutui.
Il Presidente del Consiglio dei ministri riconosce che tale
previsione e’ effettivamente contenuta nel precedente comma 2 del
medesimo art. 10, che prevede appunto che «l’assunzione di
anticipazioni di cassa e’ disposta dall’assessore provinciale alle
finanze avvalendosi del tesoriere, ai sensi delle norme sul servizio
di tesoreria, o di altri istituti di credito e il relativo ammontare
costituisce il limite entro il quale possono essere disposti
pagamenti nei casi di temporanee deficienze di cassa. L’assessore
provinciale alle finanze dispone le conseguenti variazioni nelle
partite di giro. Tali operazioni non costituiscono indebitamento, in
quanto sono finalizzate al superamento di momentanee carenze di
liquidita’ e sono destinate a spese per le quali e’ gia’ prevista
idonea copertura di bilancio».
Per tali motivi, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la
volonta’ dello Stato di impugnare questa particolare disciplina
risulterebbe evidente dal contenuto della relazione allegata e dalle
censure articolate anche nel ricorso. Nel caso in esame, pertanto, si
tratterebbe di un mero errore materiale nell’indicazione del comma
del medesimo art. 10 citato, risultando chiaro comunque dalla lettura
della delibera del Consiglio dei ministri il contenuto delle censure
dirette a contestare in realta’ la possibilita’ per la Provincia
autonoma di avvalersi, oltre che del tesoriere, anche di altri
istituti di credito per l’assunzione di anticipazioni di cassa
tramite la contrazione di nuovi mutui (pag. 4 del ricorso); tanto
sarebbe ulteriormente chiarito anche dalla precisa individuazione del
parametro normativo interposto della legislazione statale,
rappresentato dall’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del 2003.
In definitiva, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri,
non potrebbe sussistere alcun dubbio in merito al contenuto della
disposizione effettivamente censurata e quindi l’errore materiale,
consistito nell’indicazione del comma 3 del medesimo art. 10, in
luogo del comma 2, non precluderebbe l’ammissibilita’ del ricorso.
Non sussisterebbe, poi, neanche l’incertezza del petitum, come
eccepita dalla controparte, perche’ nel ricorso sarebbero enunciati
con sufficiente chiarezza i motivi di censura nonche’ il riferimento
al parametro costituzionale violato ed alla norma interposta
invocata. Prosegue la difesa dello Stato rammentando che la Corte
costituzionale, con la sentenza n. 425 del 2004, avrebbe attribuito
un peso decisivo alla circostanza che la "regola aurea" contenuta
nell’art. 119, sesto comma, Cost. (il principio del rispetto del
pareggio del bilancio corrente), costituisce uno strumento di
conformazione dell’ordinamento nazionale alle regole europee di
governance economica e, in particolare, al Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea e al cosiddetto Patto europeo di stabilita’ e
crescita (PSC). Per questi motivi, si conclude, tale principio
potrebbe quindi essere ricondotto a quel generale ed ampio potere di
coordinamento finanziario che in un ordinamento a struttura
decentrata, come quello italiano attuale, potrebbe spettare
unicamente al livello centrale di governo, quale necessario pendant
della responsabilita’ in cui lo Stato potrebbe incorrere in sede
comunitaria per il mantenimento della stabilita’ dei conti
dell’intero settore pubblico.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 3
[rectius: comma 2], della legge della Provincia autonoma di Bolzano
11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della
Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), in
riferimento all’art. 119, sesto comma, della Costituzione, anche in
relazione all’art. 3, comma 16, della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2004).
1.1.- Nella memoria successivamente depositata l’Avvocatura
generale dello Stato precisa che l’indicazione, quale norma
impugnata, del comma 3 dell’art. 10 della citata legge provinciale
sarebbe un mero errore materiale, in quanto dal contesto del ricorso
ben si comprenderebbe che oggetto del medesimo non sia il comma 3
bensi’ il precedente comma 2, il quale stabilirebbe, appunto, una
disciplina delle anticipazioni di cassa in contrasto con il parametro
costituzionale invocato. Secondo il ricorrente, tale disposizione
consentirebbe alla Provincia autonoma di avvalersi di anticipazioni
di cassa oltre i limiti consentiti alle Regioni e, per di piu’,
ricorrendo anche ad istituti di credito diversi da quello che svolge
le funzioni di tesoriere, sulla base di una semplice indicazione
dell’assessore alle finanze.
Peraltro, le somme cosi’ anticipate, per effetto
dell’autoqualificazione normativa secondo cui esse non costituiscono
indebitamento, sarebbero escluse dal doveroso inserimento nel calcolo
di quest’ultimo.
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, il precetto
costituzionale evocato come parametro troverebbe applicazione nei
confronti di tutte le autonomie, ordinarie e speciali, trattandosi di
un vincolo con valenza generale, in quanto scaturente da una nozione
di spese di investimento e di indebitamento ispirata ai criteri
adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi
pubblici.
1.2.- La Provincia autonoma di Bolzano deduce la manifesta
inammissibilita’ del ricorso e, comunque, la sua infondatezza,
evidenziando come l’art. 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 18
del 2012 disciplini solo la possibilita’ di costituire una societa’
pubblica per la riscossione delle imposte, ipotesi normativa
assolutamente inconferente con i motivi del ricorso ed il parametro
costituzionale evocato.
Nel merito, la resistente sottolinea che, laddove le censure
fossero rivolte al comma 2 del medesimo art. 10, non sarebbe
possibile fondarle sull’art. 3, comma 16, della legge n. 350 del
2003, il quale riguarderebbe le sole Regioni a statuto ordinario, non
le autonomie speciali come la Provincia autonoma di Bolzano. In ogni
caso, la norma impugnata non conterrebbe alcun riferimento alla
possibilita’ di ricorrere ad anticipazioni di cassa, limitandosi a
precisare che detti approvvigionamenti finanziari sarebbero diretti a
superare momentanee carenze di liquidita’ per spese gia’ previste in
bilancio con idonea copertura. In ogni caso, spetterebbe alla
Provincia autonoma disciplinare il proprio sistema contabile e quindi
non sarebbe precluso alla medesima incrementare le proprie
disponibilita’ di cassa facendo ricorso ad istituti bancari diversi
dal tesoriere.
2.- In via preliminare deve essere disattesa l’eccezione
d’inammissibilita’ della resistente per inconferenza della
disposizione impugnata rispetto all’oggetto delle censure formulate.
Pur essendo fuor di dubbio che il ricorrente non abbia indicato
correttamente la norma censurata – peraltro, replicando l’errore
contenuto nella deliberazione del Consiglio dei ministri –
l’incongruenza non si configura come errore concettuale bensi’ quale
mero lapsus calami, che non preclude l’identificazione della
questione e non pregiudica il diritto di difesa della parte
resistente (sentenze n. 67 del 2011, n. 447 del 2006 e n. 224 del
2004).
Il ricorrente, infatti, dopo avere indicato in modo erroneo gli
estremi della disposizione impugnata, svolge inequivocabili censure
nei confronti del comma 2 dell’art. 10, il quale determina la
competenza amministrativa a deliberare le anticipazioni, la
possibilita’ di ricorrere agli istituti di credito, la misura
illimitata delle anticipazioni e la loro allocazione nelle partite di
giro. A quest’ultima norma sono riconducibili con sufficiente
chiarezza le argomentazioni svolte nel contesto dell’intero ricorso,
tanto che la stessa Provincia autonoma – dopo averne eccepito
l’inammissibilita’ – ha svolto puntuali difese proprio in relazione
al citato comma 2 ed alle relative considerazioni formulate nel
ricorso.
L’erronea indicazione non si risolve, dunque, in un vizio
rilevante ai fini dell’ammissibilita’, essendo individuabili in modo
inequivoco sia la disposizione impugnata – ovvero, l’art. 10, comma
2, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012 – sia il petitum,
consistente nella richiesta di annullamento di una norma che,
attraverso l’acquisizione di fondi dal sistema creditizio e la sua
contabilizzazione nelle partite di giro, eluderebbe il precetto di
cui all’art. 119, sesto comma, Cost.
3.- Ai fini della decisione del merito occorre premettere che il
parametro costituzionale invocato, l’art. 119, sesto comma, Cost.,
enuncia la cosiddetta "regola aurea" del divieto di indebitamento per
spese diverse dagli investimenti. Questa Corte ha avuto modo di
precisare che i concetti di indebitamento e di investimento,
necessari per scrutinare la legittimita’ di norme denunciate in
riferimento a tale regola, devono essere univoci sull’intero
territorio nazionale. Per questo motivo la loro emanazione e’ di
competenza dello Stato dal momento che non si puo’ «ammettere che
ogni ente, e cosi’ ogni Regione, faccia in proprio le scelte di
concretizzazione delle nozioni di indebitamento e di investimento ai
fini predetti. Trattandosi di far valere un vincolo di carattere
generale, che deve valere in modo uniforme per tutti gli enti, solo
lo Stato puo’ legittimamente provvedere a tali scelte» (sentenza n.
425 del 2004). E’ stato in detta sede chiarito che «L’articolo 119,
sesto comma, della Costituzione, nel testo novellato dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, non introduce nuove restrizioni
all’autonomia regionale, ma enuncia espressamente un vincolo – quello
a ricorrere all’indebitamento solo per spese di investimento – che
gia’ nel previgente regime costituzionale e statutario il legislatore
statale ben poteva imporre anche alle Regioni a statuto speciale, in
attuazione del principio unitario (art. 5 della Costituzione) e dei
poteri di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 425 del
2004).
E’ opportuno in proposito sottolineare come il precetto contenuto
nell’art. 119, sesto comma, Cost. sia inscindibilmente collegato ed
integrato con altri principi costituzionali quali il coordinamento
della finanza pubblica (come gia’ affermato nella richiamata sentenza
n. 425 del 2004), di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., la tutela
degli equilibri di bilancio (art. 81 Cost., sia nella precedente
formulazione che in quella introdotta dalla legge costituzionale 20
aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio
di bilancio nella Carta costituzionale») e l’ordinamento civile, di
cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.
Quanto al coordinamento della finanza pubblica, e’ evidente che,
essendo strutturalmente collegata la disciplina dell’indebitamento al
rispetto dei vincoli comunitari afferenti alla convergenza
economico-finanziaria tra gli Stati membri, la determinazione dei
criteri generali appartiene alla competenza del legislatore
nazionale.
Per quel che concerne la tutela degli equilibri di bilancio, la
ratio del divieto di indebitamento per finalita’ diverse dagli
investimenti trova fondamento in una nozione economica di relativa
semplicita’. Infatti, risulta di chiara evidenza che destinazioni
diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per depauperare
il patrimonio dell’ente pubblico che ricorre al credito.
Infine, anche la materia dell’ordinamento civile incrocia la
disciplina dei vincoli dell’indebitamento pubblico, dal momento che
sono la struttura ed i contenuti dei contratti di finanziamento a
discriminare i negozi compatibili con la "regola aurea" da quelli
vietati.
In definitiva, il valore costituzionalmente protetto del divieto
di indebitamento per spese diverse dagli investimenti trova espressa
enunciazione nel predetto art. 119, sesto comma, Cost., ma viene
declinato – in modo assolutamente coerente ed integrato, secondo
esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio
nazionale – attraverso altri parametri costituzionali, quali i citati
artt. 81, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, Cost.,
venendo ad assumere consistenza di vera e propria clausola generale
in grado di colpire direttamente – indipendentemente dall’esistenza
di norme applicative nella pertinente legislazione di settore – tutti
gli enunciati normativi che vi si pongono in contrasto (sulla
immediata precettivita’ dei parametri costituzionali inerenti agli
equilibri di bilancio ed alla sana gestione finanziaria, sentenza n.
70 del 2012).
Fermo restando che e’ di palmare evidenza – e non e’ neppure
contestato dalla parte resistente – che le anticipazioni in
discussione non risultano finalizzate a finanziare investimenti,
rimane da verificare se esse costituiscano o meno forme di
indebitamento. Sotto tale profilo occorre scrutinare sia i contratti
di anticipazione in quanto tali, sia la fattispecie concreta
pervenuta all’esame in questa sede.
3.1.- In generale puo’ dirsi che l’anticipazione di cassa e’
negozio caratterizzato da una causa giuridica nella quale si
combinano la funzione di finanziamento con quella di
razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di
entrata, attraverso un rapporto di finanziamento a breve termine tra
ente pubblico e tesoriere.
Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere
l’anticipazione di cassa alla categoria dell’indebitamento e, in
quanto tale, determina il problema della sua compatibilita’ con
l’art. 119, sesto comma, Cost., non si puo’ disconoscere, in punto di
fatto, l’esistenza nella legislazione statale di norme che
autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a
ricorrere all’anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n.
281, recante «Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni
a statuto ordinario»).
Cio’ deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorche’ nel
definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai
«criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi
pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare,
attraverso l’enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa
sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del
servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede
europea.
Sulla base di tale bilanciamento, che non puo’ prescindere dalle
indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento
dell’anticipazione e’ stata ritenuta compatibile col divieto di cui
all’art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l’anticipazione sia
di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non
costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della
spesa (principi trasposti, tra l’altro, nell’art. 3, comma 17, della
richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i
caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante
indebitamento».
In sostanza nei modelli di anticipazione di cassa consentiti
dallo Stato sono incorporati i confini soggettivi (limitazione al
solo tesoriere della possibilita’ di concederla) ed oggettivi
(fissazione della misura e della durata in termini ridotti affinche’
non si risolva in un’anomala forma di copertura della spesa) delle
prerogative dell’ente territoriale attinenti al rispetto del vincolo
in questione.
4.- Alla luce delle espresse considerazioni, la questione e’
fondata con riferimento diretto all’art. 119, sesto comma, Cost.
sotto il duplice profilo dell’autonoma determinazione da parte della
Provincia resistente del regime di anticipazione di cassa e della non
corrispondenza dello stesso alle regole della breve durata, della
limitazione quantitativa e dell’inutilizzabilita’ ai fini della
copertura della spesa.
Nella fattispecie in esame, la Provincia autonoma di Bolzano non
solo ha omesso ogni riferimento alla disciplina nazionale di settore
attinente alle anticipazioni di cassa, ma ha adottato una normativa
che collide direttamente con l’art. 119, sesto comma, Cost. sotto gli
evocati profili della misura, della durata e dei soggetti abilitati a
concederla.
Come gia’ precisato, e’ fuor di dubbio che l’assunzione delle
anticipazioni di cassa da parte della Provincia autonoma di Bolzano
abbia destinazione distinta e diversa da quella dell’investimento.
Per questo motivo, con riguardo al tema del presente giudizio, la
norma interposta invocata dal ricorrente – l’art. 3, comma 16, della
legge n. 350 del 2003 – nel prescrivere che gli enti territoriali
«possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento» non fa altro che replicare il principio costituzionale
di riferimento. In ogni caso essa, pur essendo espressamente rivolta
alle Regioni a statuto ordinario, e’ applicabile anche a quelle a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per
effetto del comma 21 del medesimo art. 3, il quale prevede che «ai
fini della tutela dell’unita’ economica della Repubblica e nel quadro
del coordinamento della finanza pubblica […] le disposizioni dei
commi da 16 a 20 si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle
Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ agli enti e agli
organismi […] siti nei loro territori».
E’ invece evidente che la Provincia autonoma di Bolzano, dettando
una disciplina distinta e senza nessun riferimento a quella stabilita
dallo Stato per gli enti territoriali della stessa natura, ha violato
quel principio di uniformita’ riconosciuto in modo assoluto ed
indefettibile da questa Corte (sentenza n. 425 del 2004). Da quanto
considerato deriva che la disciplina dell’anticipazione di cassa non
puo’ essere determinata unilateralmente dall’ente territoriale,
ancorche’ ad autonomia speciale.
Infatti, lo stretto collegamento funzionale tra il parametro
invocato, i vincoli comunitari e gli altri precetti costituzionali
precedentemente richiamati comporta che sia riservata al legislatore
statale – entro il perimetro costituzionalmente delimitato – la
determinazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi delle
anticipazioni.
Anche nel contenuto specifico, comunque, la norma in questione si
discosta da quei caratteri peculiari dell’anticipazione che possono
renderne compatibile la causa di finanziamento con il precetto
contenuto nell’art. 119, sesto comma, Cost. Non v’e’ alcun dubbio che
la norma impugnata, laddove prevede che «l’assunzione di
anticipazioni di cassa e’ disposta [senza limiti] dall’assessore
provinciale alle finanze avvalendosi […] di altri istituti di
credito […] [e disponendo] le conseguenti variazioni nelle partite
di giro» assuma un significato assolutamente univoco e si ponga in
contrasto con la disposizione costituzionale invocata. Cio’ sotto i
profili appresso meglio specificati che si possono, comunque, cosi’
sintetizzare: a) avere previsto una competenza a determinare e
quantificare l’anticipazione secondo la mera discrezione
dell’assessore alle finanze con assenza di qualsiasi limite; b) avere
esteso la possibilita’ di approvvigionamento finanziario ad altri
istituti di credito; c) avere previsto l’allocazione delle
anticipazioni di cassa in partite di giro, sottraendone la corretta
rappresentazione economica e contabile ai fini della verifica del
rispetto dei limiti consentiti per tali categorie di operazioni.
4.1.- Quanto al profilo sub a), e’ opportuno ricordare che la
finalita’ dell’anticipazione, consistente nel porre rimedio ad
eccessi diacronici tra i flussi di entrata e quelli di spesa, trova
appunto il proprio limite nel preciso riferimento a tali situazioni,
che devono essere puntualmente individuate e circoscritte nel tempo e
nella misura, al fine di evitare che la funzione razionalizzante
sconfini nell’arbitraria utilizzazione di un mezzo di copertura della
spesa alternativo e non consentito dall’ordinamento. Pertanto,
l’attivazione di tale facolta’ deve trovare un parametro percentuale
obiettivo nella dimensione delle entrate e uno specifico ancoraggio
ad una situazione di sofferenza di cassa, elementi che non possono
essere surrogati dall’apodittica determinazione dell’assessore
provinciale alle finanze.
4.2.- Quanto all’estensione della facolta’ di approvvigionamento
finanziario presso altri istituti di credito, e’ di tutta evidenza
come tale prerogativa urti direttamente, sotto il profilo concettuale
e semantico, con il concetto di anticipazione di cassa. Infatti,
l’anticipazione di cassa e’ collegata in modo inscindibile con il
servizio di tesoreria, alla cui razionalizzazione e’ geneticamente
associata, in quanto strumentale a mitigare lo sfasamento temporale
tra flussi di spesa e di entrata. Al di fuori del rapporto col
tesoriere ogni operazione di tal genere non puo’ che essere
ricondotta all’esercizio del credito e quindi alla categoria
dell’indebitamento. Ne’ vale, in proposito, l’autoqualificazione
legislativa, che non ha carattere precettivo e vincolante (ex
plurimis, sentenza n. 164 del 2012), a superare la patente e non
consentita natura creditoria del ricorso ad altri istituti
finanziari.
4.3.- Infine, l’allocazione delle anticipazioni in partite di
giro collide con il principio di neutralita’ finanziaria che
caratterizza detti titoli di bilancio. Le partite di giro sono poste
di entrata e di spesa per definizione in equilibrio, gestite
dall’ente in nome e per conto di altri soggetti ma, in ogni caso,
estranee all’amministrazione del suo patrimonio. Esse si articolano
in voci di entrata e di spesa analiticamente correlate che
presuppongono un equilibrio assoluto, il quale si sostanzia in
un’ontologica invarianza dei saldi contabili. L’allocazione nelle
partite di giro delle anticipazioni di cassa risulta strumentale
all’oscuramento del costo dell’operazione di credito, che viene
fronteggiato in diversa posta di spesa. Cio’ comporta una grave
scissione tra il fenomeno economico-finanziario di riferimento e la
sua rappresentazione contabile.
Peraltro, l’allocazione in partite di giro consente di oscurare
anche l’assenza dei caratteri di marginalita’ e temporaneita’ delle
operazioni poste in essere. Come emerge dalla relazione della Corte
dei conti sul rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2012
della Provincia autonoma di Bolzano, allegata alla parificazione
dello stesso (delibera della Corte dei conti – sezioni riunite per la
Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 3/2013/PARI), sussiste
un’arbitraria scissione tra «l’andamento del conto principale di
tesoreria […] e del conto anticipazioni di cassa […] dall’1.1 al
30.12 2012. Manca, pertanto, il giorno di valuta del 31.12.2012 che
viene, invece, esposto nell’estratto conto scalare del primo
trimestre dell’anno successivo». Viene ricordato in quella sede che
«il tesoriere provinciale (Cassa di Risparmio S.p.A.) ha comunicato
nel corso dell’attivita’ istruttoria che "[…] il saldo negativo a
fine esercizio 2012 del conto principale della Provincia Autonoma di
Bolzano […] ammontava a € 179.621.919,05 usufruendo quindi
dell’anticipazione di cassa messa a disposizione del Tesoriere. Alla
sera del 31.12.2012 […] il deficit di cassa e’ stato estinto
emettendo il provvisorio di entrata n. 94008, di pari importo e con
valuta 31.12.2012. Il 2 gennaio 2013 con provvisorio di uscita n. 1,
con valuta 31.12.2012 l’operazione e’ stata ripristinata"».
In sostanza, l’anticipazione prevista dalla norma provinciale non
ha carattere di rimedio alle temporanee difficolta’ di cassa in cui
possa versare il servizio di tesoreria, bensi’ di stabile operazione
di prestito. L’assenza di qualsiasi limite temporale e finanziario
alla restituzione delle anticipazioni assume anche una funzione non
consentita di copertura della spesa, permettendo di disporre di
risorse finanziarie di natura creditizia indipendentemente da ogni
riscontro circa la correlazione delle stesse all’esistenza di entrate
non ancora riscosse. E’ evidente come tale operazione, ampliando di
fatto le possibilita’ di spesa consentite dalle risorse a
disposizione, costituisce anche una lesione del principio
dell’equilibrio del bilancio strettamente correlato alla "regola
aurea" contenuta nell’art. 119, sesto comma, Cost.
5.- In definitiva, la disciplina delle anticipazioni di
tesoreria, in quanto collegata alla perimetrazione della regola di
cui all’art. 119, sesto comma, Cost., che a sua volta opera in
funzione sinergica con i richiamati precetti contenuti negli artt.
81, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, Cost., non
poteva essere determinata autonomamente dalla Provincia autonoma di
Bolzano per i motivi precedentemente specificati. Inoltre, l’art. 10,
comma 2, della legge prov. Bolzano n. 18 del 2012, prevedendo – in
assenza di qualsiasi riferimento conforme alla disciplina statale di
settore – la possibilita’ di attivare anticipazioni di cassa senza
limiti quantitativi, consentendo di ricorrere ad altri istituti di
credito diversi dal tesoriere e stabilendo di allocare tali
anticipazioni nelle partite di giro, risulta in contrasto con l’art.
119, sesto comma, Cost. e deve essere pertanto dichiarato
costituzionalmente illegittimo.

per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 10, comma 2,
della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n.
18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per
l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2014.

F.to:
Sabino CASSESE, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 luglio 2014.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 10-11-2011, n. 8674 Ufficio italiano cambi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Veniva impugnata all’epoca dalla Sig.ra L.M.F. e dal Sindacato F.A.B.I. la delibera di estremi ignoti, di cui alla nota n. 444N, datata 28/6/91, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio Italiano Cambi aveva disposto le promozioni a coadiutore, mediante selezione per titoli e valutazione comparativa dell’attitudine al grado superiore, con esclusione della sunnominata sig.ra L.M. (in una con la sottostante graduatoria di promovibilità formulata dalla Giunta di scrutinio, i verbali delle sedute della Giunta stessa e delle determinazioni da questa adottate in ordine alla procedura e ai criteri per la valutazione comparativa dell’attitudine al grado di coadiutore, i punteggi attribuiti alla sig.ra L.M. e ai promossi, la proposta del Direttore del Servizio Personale dell’U.I.C. di cu alla citata nota n. 444M, nonché i provvedimenti di nomina dei promossi a coadiutore.

Erano dedotti a motivi di gravame:

I) Violazione art. 55 del Regolamento del personale delle carriere operativa e dei servizi generali e di sicurezza dell’U.I.C.; art. 65 D.P.R. 686/57; artt. 3, 24 e 97 Cost.; viol. principi generali. Eccesso di potere.

La graduatoria dei promossi deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’U.I.C. sarebbe viziata da numerose illegittimità che concernono:

a) le procedure ed i criteri adottati in quanto, come dai verbali in possesso dei ricorrenti, la Giunta avrebbe stravolto le regole ed i principi in materia di scrutini per quanto concerne la valutazione dell’attitudine degli scrutinati che risulta priva di motivazione stante la anormalità dei criteri seguiti, poiché, mentre per definire l’attitudine al grado superiore degli scrutinati erano stati enunciati numerosi criteri, invece, per esplicita ammissione della Giunta e del suo Presidente (vedasi verbale n. 5) si è stabilito di escludere la indicazione analitica del punteggio da attribuire per le singole voci sicchè non è dato individuare, stante la mancata definizione di un punteggio per ogni voce e la effettuazione di una valutazione "onnicomprensiva espressa informa aggregata", una scala di priorità degli stessi scrutinandi in relazione a tale profilo;

b) i punteggi, dei quali non risulta dai verbali né come si sia proceduto nella loro attribuzione indicativa della attitudine al grado superiore, né come si siano stabiliti i punteggi complessivi.

Era pertanto specificamente denunciata la violazione dell’art. 65 del D.P.R. 686/57 che stabilisce che negli appositi quaderni di scrutinio nei quali devono essere riportati i nomi dei singoli impiegati, e nel quale devono risultare le varie categorie dei titoli e i coefficienti assegnati per ciascuna categoria.

II) Violazione art. 55 del Regolamento del personale delle carriere operativa e dei servizi generali e di sicurezza dell’U.I.C.; art. 64 e 65 D.P.R. 686/57; artt. 3, 24 e 97 Cost.; viol. principi generali. Eccesso di potere.

Erano rilevate illegittimità in ordine alle modalità con cui si è proceduto all’esame delle qualità dei singoli scrutinati.

Come evidenziato dalla rappresentante della FABI (verbale n. 6) tale esame è avvenuto non sulla base dei fascicoli personali, ma oralmente.

Anche se il Presidente aveva sottolineato che ogni membro della Giunta aveva esaminato individualmente il fascicolo, tuttavia la valutazione dell’attitudine non è avvenuta nelle forme di rito, poiché l’esame dei singoli fascicoli era da effettuarsi collegialmente, (come desumibile dall’art. 64, II comma, del D.P.R. 686/57) a garanzia del principio di imparzialità.

III) Violazione art. 55 del regolamento del personale delle carriere operativa e dei servizi generali e di sicurezza dell’U.I.C.; art. 64 e 65 D.P.R. 686/57; artt. 3, 24 e 97 Cost.; viol. principi generali. Eccesso di potere.

Quanto all’operato della Giunta che, nonostante la opposizione della FABI, ha proceduto ad un esame dell’attitudine "in contemporanea" per tutti i candidati anziché di volta in volta seguendo le procedure di cui agli artt. 64 e 65 del D.P.R. 686/57, era contestata la rilevazione del Presidente della Giunta sulla necessità di effettuare solo in tal modo una valutazione comparativa dell’attitudine.

Secondo i ricorrenti la valutazione comparativa dell’attitudine doveva consistere nella comparazione di elementi o fattori predeterminati a pena di pervenire alla formulazione di giudizi indeterminati e sostanzialmente parziali e privi di motivazione ovviabili solo con una comparazione alla fine di una procedura "anonima", cioè sulla somma dei coefficienti attribuiti per i singoli titoli valutati, come prevede l’art. 65 del D.P.R. 686/57.

IV) Violazione art. 55 del Regolamento del personale delle carriere operativa e dei servizi generali e di sicurezza dell’U.I.C.; art. 64 e 65 D.P.R. 686/57; artt. 3, 24 e 97 Cost.; viol. principi generali. Eccesso di potere.

Si denunciava anche la illegittimità del punteggio attribuiti alla sig.ra L.M. in ordine alla valutazione dell’attitudine al grado superiore (con rinvio a successivi motivi aggiunti per censure sui punteggi attribuitile nello scrutinio per titoli).

Erano peraltro evidenziate le qualità delle prestazioni lavorative della ricorrente che rendevano incomprensibile la attitudine di soli 18,50 punti, a fronte di quello, anch’esso immotivato, di altro dipendente promosso, il sig. P.. Venivano elencate le varie fasi della carriera della ricorrente ed enunciati i servizi nella cui prestazione la stessa aveva dimostrato elevate capacità professionali, specie nello svolgimento di mansioni proprie di qualifiche superiori a quelle che le competevano.

In particolare si sottolineava la fondatezza della pretesa della ricorrente di ottenere la giusta valutazione della attitudine a svolgere mansioni superiori con riferimento specifico alle prestazioni svolte in materia di "contabilità del conto corrente dell’ufficio", con "quadratura generale", che infatti sono stati poi affidate ad un funzionario di II, e attualmente in possesso di qualifiche addirittura superiori a quella cui aspirava la ricorrente.

Al contrario a dipendenti con prestazioni qualitativamente inferiori e che quindi non hanno dimostrato pari attitudine alle funzioni della qualifica superiore sarebbero stati attribuiti punteggi attitudinali uguali o superiori a quello attribuito alla ricorrente, come il Sig. P. che, addetto al servizio Cassa, avrebbe espletato compiti di natura prevalentemente esecutiva.

Il contraddittorio veniva istituito nei confronti dell’Ufficio Italiano Cambi che, costituitosi in giudizio eccepiva nella memoria di difesa la inammissibilità del ricorso della Organizzazione sindacale FABI portatrice di interesse non proprio in quanto personale della ricorrente L.M., e rilevava comunque la infondatezza della impugnativa della quale veniva chiesto il rigetto.

Alla udienza del 15/12/2003 il ricorso passava in decisione e definito con la sentenza, reiettiva del gravame, n. 9657/04.

Su appello della stessa ricorrente che intendeva far valere il suo prevalente interesse all’accoglimento del motivo originario riferito alla inadeguatezza del punteggio attitudinale attribuitole, il C.d.S., essendo emersa la omessa evocazione in giudizio di soggetto contro interessato che precedeva la attuale ricorrente e cioè la Sig.ra D.L.P., con sentenza n. 1478 del 29/3/2007 (Sez. VI) annullava per vizio di procedura la sentenza n. 9657/2004 di questa Sezione con rinvio al giudice di primo grado.

Riassunto il giudizio in sede di primo grado, con sentenza n. 3727/2008 di questa stessa Sezione il ricorso, integrato il contraddittorio nei confronti della sunnominata contro interessata, è stato nuovamente respinto.

Anche tale pronuncia veniva impugnata dalla stessa Sig.ra L.M. dinanzi al Consiglio di Stato che, ravvisata la esistenza di un vizio nella composizione del Collegio giudicante, annullava nuovamente la stessa pronuncia con sentenza del 17/5/2010 n. 3051 con ulteriore rinvio al giudice di primo grado.

A seguito del predetto annullamento con rinvio, la controversia torna all’esame di questo Tribunale presso cui si è costituita anche la Banca d’Italia quale ente subentrante all’Ufficio Italiano Cambi dopo la incorporazione dello stesso disposta con l’art. 62 del D.Lgs. 21/11/2007 n. 231.

Va precisato che la controversia oggetto del presente giudizio, originariamente instaurata dal Sindacato FABI e dalla Sig.ra L.M. è attualmente coltivata solo da quest’ultima.

Nella sua nuova composizione, rispetto a quella della quale era stato rilevato dal C.d.S. il relativo vizio con la suindicata sentenza di annullamento con rinvio del 17/5/2010 n. 3051, l’attuale Collegio ritiene di confermare le conclusioni che avevano indotto questa stessa Sezione ad emettere pronunce reiettive delle istanze giudiziali in considerazione della infondatezza di tutti i motivi di gravame sui quali risulta basata la domanda di annullamento dei provvedimenti riferiti alla procedura di promozione al grado di Coordinatore, adottati dal soppresso UIC nella sessione d’avanzamento dell’anno 1991.

Le censure svolte nel ricorso sono "in primis" rivolte a denunciare la omessa applicazione di norme previste dal D.P.R. 3/5/1957, n. 686 per quanto concerne in particolare:

a) la osservanza della disciplina prevista dagli artt. 62 e segg. del D.P.R. n. 686/1957 per lo scrutinio per merito comparativo, in base alla quale l’attribuzione del punteggio attitudinale deve avvenire ad opera dello stesso organo (Consiglio di Amministrazione) che prevede alla valutazione degli altri titoli;

b) la mancata predisposizione dei "quaderni di scrutinio" la cui assenza avrebbe anch’essa concorso, secondo la ricorrente, ad ingenerare la esistenza di vizi dovuti alla mancanza di riferimenti ben precisi in ordine alla attribuzione del punteggio attitudinale ai vari candidati. Ciò va posto in correlazione con quanto dalla ricorrente rilevato in successivi motivi di gravame con i quali contesta la adeguatezza del punteggio attitudinale attribuitole del quale intende strettamente correlare la misura con il punteggio attribuito alle varie categorie di titolo.

Tali rilievi sono di natura formale poiché come nel prosieguo sarà rilevato risulta legittimo il procedimento di attribuzione del punteggio attitudinale alla ricorrente senza la osservanza delle disposizioni, citate dalla stessa di cui al D.P.R. n. 686/1957 bensì sulla base delle disposizioni del Regolamento del Personale dei dipendenti dell’U.I.C. (vigente all’epoca dei fatti) approvato con D.M. 176/1989 ed entrato in vigore il 1°/7/1989.

Gli stessi rilievi sono tuttavia da disattendere sulla base della preliminare considerazione che le norme del D.P.R. 3/5/1957 n. 686 riguardano l’impiego statale e non sono applicabili al rapporto di lavoro dei dipendenti dell’U.I.C., ente pubblico diverso dallo Stato.

Seguendo le disposizioni, tali applicabili, del suddetto Regolamento, il sistema previsto per l’U.I.C. contempla una fase di "valutazione dei titoli" demandata al Capo del Personale ed una fase di "valutazione comparativa dell’attitudine" affidata invece alla Giunta di scrutinio.

Nel sistema adottato dall’Ufficio Italiano Cambi che prevede come rilevante ai fini della promozione anche l’esito di una prova preliminare la unicità dell’Organo per l’attribuzione del punteggio ai dipendenti statali in sede del loro turno di scrutinio per merito comparativo, si scinde mediante una ripartizione di poteri di valutazione affidati al Capo del Personale per la "valutazione dei titoli" ed alla Giunta di scrutinio per la "valutazione comparativa dell’attitudine".

Quanto ai "quaderni di scrutinio", funzione equivalente alla stessa viene appunto svolta nella fase della valutazione dei titoli da parte del Capo del Personale che si giova di "prospetti" in cui sono riportati i punteggi attribuiti.

Nella successiva fase della valutazione propriamente comparativa dell’attitudine resta a disposizione della Giunta l’elenco dei candidati con i punteggi a questi attribuiti nella fase precedente figurante nell’allegato d) "Elenco degli ammessi alla valutazione al grado superiore" al verbale n. 3 del 14/6/1991 (la ammissione allo scrutinio, ai sensi dell’art. 53II, 3° e 5° comma, del Reg. Pers., come specificato in prosieguo, era esclusa per coloro che alla surriferita prova orale preliminare avessero riportato un voto inferiore a 21/35mi).

Sempre sotto il profilo del procedimento usato e dell’operato degli Organi che hanno effettuato le valutazioni, la ricorrente insiste nella sua prospettazione strettamente ancorata ad un criterio di metrica commisurazione rilevando che ai fini della attribuzione di un punteggio attitudinale, dovrebbero valere solo predeterminati coefficienti numerici. A seguire tale prospettazione la attribuzione della stessa attitudine si renderebbe di rilevazione quasi matematica quale risultato di una somma, per ciascun candidato, dei coefficienti assegnati per i singoli titoli valutati.

Senonchè tale conclusione non risulta in linea con quanto dispone il Reg. Pers. dell’U.I.C. all’epoca vigente che conferisce rilevanza anche all’esito di una "prova preliminare" volta ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti propri del grado da conferire sul quale sistema di valutazione si rinvia al prosieguo in sede di trattazione delle censure sulla motivazione.

Anche gli ulteriori rilievi sull’operato della Giunta, sempre sotto profili di ordine procedurale riferiti:

a) alla attribuzione dell’attitudine non "singulatim" bensì in contemporanea per ogni candidato;

b) all’avvenuto esame dei fascicoli personali degli scrutinandi in forma non collegiale, rivelano la loro inconsistenza.

Si consideri:

– per quanto in a) nel sistema relativo alle promozioni di cui trattasi nessuna norma esclude che i punteggi possano essere attribuiti al termine dell’esame delle posizioni dei candidati nel loro complesso;

b) l’esame dei fascicoli personali degli stessi scrutinati, anche se effettuato singolarmente da ciascun membro della Commissione il quale in seno alla stessa poi conferisca, non integra alcuna anomalia idonea ad invalidare il risultato finale, ove emerga che lo stesso sia conseguito da un esame collegiale delle posizioni dei candidati. Situazione ricorrente nel caso in esame giusto il verbale n. 6 della seduta della Giunta del 20/6/1991 in cui è espressamente riferito che "La Giunta quindi inizia l’esame delle posizioni dei candidati alla promozione a Coordinatore con l’esame anche dei relativi fascicoli personali".

Anche le contestazioni di sostanziale contenuto rispetto ai rilievi procedurali poc’anzi esaminati in quanto involventi i titoli posseduti dalla ricorrente che avrebbero dovuto alla stessa, perché prevalenti su quelli di altri concorrenti, conferire migliore riconoscimento attitudinale; e quanto inoltre alla motivazione del disconoscimento dello stesso requisito attitudinale a sfavore della attuale istante ed in favore di concorrenti prescelti, non trovano ad avviso del Collegio, le stesse contestazioni, luogo di fondatezza.

Iniziando dalla motivazione, la istante, come anche sopra riferito, intende stabilire una correlazione con il punteggio attribuito alle varie categorie di titoli e quello attitudinale che, anche se discrezionale, richiederebbe la indicazione delle specifiche ragioni del disconoscimento.

Al riguardo va rilevato che l’esame della graduatoria preliminare predisposta dal Capo del Personale (vedasi allegato d) al verbale n. 3 del 14/6/1991) consente di scorgere i candidati che avevano ottenuto, nelle categorie dei titoli diversi dall’attitudinale, punteggi superiori a quelli della ricorrente.

Per costoro non rilevano in alcun modo i rilievi della ricorrente, anche sommando i punteggi di tali candidati, prima della attribuzione del punteggio attitudinale.

La censura della istante assumerebbe però conferenza nei confronti di altro candidato e cioè il Sig. P. il quale per effetto del punteggio attitudinale a quest’ultimo attribuito ha superato la ricorrente nella graduatoria finale.

Trascura al riguardo la istante, che nel ricorso rivolge in particolare i suoi rilievi nei confronti del sunnominato P., che secondo criteri stabiliti dalla Giunta l’attitudine al grado era il risultato di una valutazione complessiva in cui confluivano i precedenti di carriere e tutti gli elementi del fascicolo personale in relazione alle mansioni da conferire, ed, in particolare per la promozione al grado di Coordinatore, anche di quanto previsto dall’art. 55/11 del Regolamento del Personale. Poiché in tale articolo è indicata anche la "prova preliminare" (sulla base del particolare sistema istituito dall’U.I.C.) che era volta ad accertare il possesso delle cognizioni e dei requisiti necessari all’espletamento dei compiti propri del grado da conferire, non era da prescindersi dall’esito di tale prova in cui la ricorrente ha riportato il punteggio (29,00) inferiore non soltanto al P. che in tale prova aveva conseguito p. 32,50 ma anche inferiore a quello di tutti i candidati ora promossi.

Non possono perciò individuarsi in relazione ai profili sopraindicati, vizi di motivazione che, come noto si configurano allorquando la stessa sia "aliunde" ricavabile e si renda emergente dagli atti del relativo procedimento, nel caso di specie dagli atti del procedimento di scrutinio.

Va comunque rilevato che anche se si fosse proceduto nel senso preteso dalla ricorrente con la attribuzione dei punteggi attitudinali in misura proporzionale ai punteggi riportati negli altri titoli, vale a dire seguendo l’ordine della graduatoria preliminare predisposta dal Capo del Personale al termine della valutazione dei titoli, parimenti la attuale istante non avrebbe conseguito la promozione a coadiutore. Ciò perché la stessa nella graduatoria preliminare risultante dalla somma dei punteggi attribuiti per tutti i titoli rilevanti per lo scrutinio, tranne che per l’attitudine a svolgere funzioni del grado superiore, risulta occupante il 6° posto su 5 posti da promuovere e cioè al primo posto dei non promovibili.

Senonchè la deducente intende anche confrontare la consistenza delle mansioni svolte in funzioni superiori per assumere la prevalenza dei compiti da lei espletati, in particolare quelli che le avrebbero, in materia di autorizzazioni, conferito funzioni autonome.

Tale affermazione trova smentita per quanto attualmente evidenziato dall’U.I.C. che, sulla base dello Statuto all’epoca vigente (D.M. 25/2/1946 e succ. mod.), riconosceva un potere di firma esclusivamente agli Organi indicati nello stesso Regolamento tra cui vengono annoverati anche funzionari di direzione dal Consiglio di Amministrazione espressamente autorizzati. Non versando la istante in tale investitura, le di lei mansioni non superavano quelle relative all’espletamento di pratiche e, al massimo, quelle riferibili alla predisposizione dei relativi provvedimenti sulla base di direttive del responsabile dell’Ufficio e secondo schemi predeterminati.

Non si ravvisano dunque profili di impugnativa che offrano elementi di fondatezza e che consentano l’accoglimento del ricorso il quale va perciò definitivamente rigettato mentre sussistono ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) decidendo sul ricorso in epigrafe, rigetta lo stesso ricorso.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.