Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Il Tribunale di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato, ha affermato la penale responsabilità degli imputati epigrafe e di numerosi altri in ordine al reato di associazione di tipo mafioso ed a diversi altri illeciti. La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d’appello che, per quel che qui interessa, ha ridotto la pena inflitta dal primo giudice agli odierni ricorrenti.
La sentenza d’appello è stata parzialmente annullata con rinvio da questa Suprema Corte con sentenza dell’8 giugno 2011.
In particolare, l’annullamento scaturisce dalle seguenti censure:
– Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione limitatamente al reato di estorsione di cui al capo F contestato a M., F. ed A..
Mancanza di determinazioni in ordine al motivo di gravame proposto da Ma.Pa. volto ad ottenere l’esclusione dell’aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7 convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, ritenuta in relazione ai delitti di detenzione e porto illegali di armi da sparo di cui al capo V, sull’erroneo presupposto dell’esclusione della stessa aggravante da parte del primo giudice.
Mancanza di determinazioni in ordine alle richieste dello stesso Ma. volte ad ottenere la riduzione della pena e la concessione del beneficio della non menzione della condanna.
Mancanza di determinazioni in ordine alla richiesta avanzata dall’appellante A., volta ad ottenere la concessione dell’attenuante della minima importanza della compartecipazione delittuosa ai sensi dell’art. 114 c.p..
Vizio della motivazione in ordine al diniego dell’attenuante del risarcimento del danno invocata dall’appellante m.A..
2. Contro la pronunzia in epigrafe adottata dalla medesima Corte d’appello in sede di rinvio ricorrono per cassazione gli imputati pure in epigrafe indicati.
3. Il difensore di A.G. propone diversi motivi.
3.1 Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione.
Si considera che la pronunzia impugnata richiama diverse telefonate relative sia alla fase espropriativa che a quella gestionale e liquidatoria dell’ostello ma dedica il suo commento finale solo alle telefonate relative alla condotta dei tre imputati posta in essere nella fase espropriativa. In nessuna delle telefonate così individuate, ad eccezione di due comunicazioni del 19 agosto 2002, compare la figura del ricorrente. Da tali comunicazioni della stessa giornata si trae illogicamente la prova di una continua, ostile ed inquietante presenza dell’imputato nei confronti della vittima signora G.. In realtà da tali comunicazioni non è possibile evincere alcunchè di significativo e sicuramente non tratteggiamento minaccioso ritenuto dalla Corte di merito. Dalle conversazioni non appare, in particolare, alcunchè in ordine alla conoscenza dell’intera vicenda espropriativa. Inoltre nessun elemento di giudizio può essere tratto per ciò che attiene alla fase successiva a quella espropriativa cui la Corte di merito unicamente dedica la propria attenzione. Occorre evincerne che non esiste alcuna prova di una condotta estorsiva.
D’altra parte, si soggiunge, la pronunzia è intimamente contraddittoria, facendo ricorso alla mera elencazione di telefonate ed a concetti vaghi non collegati a specifiche risultanze processuali emergenti dal contenuto delle intercettazioni.
3.2 Con il secondo motivo si considera che la telefonata n. 1221 viene rapportata anche alla presenza del ricorrente. In realtà la comunicazione è tra M. e F.: si discute della necessità di affiancare alla titolare una persona di loro fiducia ma ciò non coinvolge l’ A.. Dunque tale parte della motivazione non può essere presa in considerazione.
Per ciò che riguarda l’altre conversazioni, la n. 1229, il suo contenuto è stato travisato. Infatti il ricorrente non riceve l’incarico di andare a ritirare un assegno dalla signora G. ma solo di indurre il F. a portare a termine tale compito.
Si tratta comunque di un compito che A. tenta in tutte le maniere di eludere portando la conversazione su altri argomenti.
3.3 Con ulteriore motivo si censura la motivazione per ciò che attiene alla dimostrazione dell’elemento soggettivo del reato.
Erroneamente si ritiene che il P. di cui si parla nella conversazione n. 1221 sia il ricorrente. Se con riferimento ad alcune telefonate è congrua l’identificazione tra tale P. ed un personaggio chiamato Pi., non è possibile trasporre la stessa identificazione in altre comunicazioni.
Pure oggetto di censura è l’apprezzamento in ordine alla conoscenza della situazione di decozione in cui versava l’ostello gestito dalla G.. In realtà dalla ridetta telefonata 1221 può trarsi la conclusione che l’imputato fosse ai corrente della volontà della G. di andare via, ma non che conoscesse le cause di tale decisione e lo stato di decozione dell’azienda. D’altra parte, in ogni caso, è l’imputato che prende tempo al fine di favorire la signora G.; e dunque nulla può inferirsi in ordine alla ritenuta responsabilità.
Sempre con riguardo alla medesima conversazioni si lamenta che erroneamente il giudice di merito desume dalla mera presenza all’interno dell’abitazione la conoscenza del contenuto della comunicazione intercorsa tra altre persone. In ogni caso l’imputato avrebbe potuto ascoltare solo le espressioni pronunziate dal F. che si trovava appunto in casa.
Si prospetta altresì che dai labili elementi desumibili dalle conversazioni in questione non può trarsi la deduzione che l’imputato fosse pienamente consapevole della complessiva attività estorsi va in tutte le sue articolazioni ma, al massimo, di qualche suo non significativo frammento. In particolare nulla emerge in ordine al coinvolgimento in condotte ostili e minacciose. In particolare in una comunicazione si opera la descrizione di alcuni beni ma nessun riferimento viene compiuto con riguardo ad un illecito impossessa mento degli stessi.
Si prospetta altresì che nessun rilievo può essere attribuito alla conversazione n. 1471. Da essa può inferirsi, ai più, la conoscenza di una porzione limitatissima dell’intera vicenda economica, ma nulla in ordine alla intera condotta espropriativa ed estorsiva.
3.4 Con distinto motivo si deduce mancanza della motivazione su una specifica questione dedotta in appello. Si era prospettato che le telefonate intercettate erano intercorse tra la G. ed il F. e che la donna aveva riferito solamente che l’incombenza di vendere quanto presente all’interno della struttura fu curata anche dal ricorrente. A tale doglianza difensiva la Corte d’appello non ha fornito alcuna risposta.
In ogni caso si deduce ancora, si configura violazione dell’art. 629 c.p. posto che la condotta considerata dalla Corte d’appello e successiva a quella integrante il reato consistente in violenza o minaccia; ed essa non si può trarre alcuna illazione in ordine all’attività propriamente illecita.
3.5 Infine si lamenta mancanza della motivazione per quanto attiene alla ravvisata esistenza della circostanza aggravante. La motivazione è tautologica e ripetitiva e non tiene adeguato conto delle doglianze difensive.
4. Il difensore di M.G., F.S., A.G., Ma.Pa., Ma.Gi., m.A., con unico atto propone le seguenti censure.
4.1 Per M.G., F.S. e A. G., in ordine al reato di cui al capo F, si deduce che la pronunzia d’appello ripete gli stessi vizi che hanno condotto all’annullamento con rinvio della precedente sentenza. La suprema Corte ha ritenuto che le richieste di restituzione della somma di danaro mutuata da M. fossero comprensibili e lecite, essendo stato il rapporto con costui liberamente contratto dalla G. ed anteriore rispetto al fatto in imputazione. Tale acquisizione in fatto, dunque, non è ulteriormente revocabile in dubbio; ed il contrario opinamento della Corte di merito si pone in contrasto con il giudicato formatosi in proposito. La Corte territoriale procede ad una indebita rivisitazione complessiva delle emergenze processuali in violazione dell’art. 627 c.p.p., comma 3. Si afferma infatti apoditticamente la natura illecita del rapporto debitorio della G. nei confronti del M.. Parimenti si assume che il danaro mutuato fosse frutto di una pregressa attività di riciclaggio che non è stata mai contestata nè provata. Si trascura che già la suprema Corte ha censurato la prima pronunzia d’appello considerando che la caratura criminale di M. non appare logicamente correlabile quale indizio, alla condotta estorsiva.
La pronunzia è pure censurabile, si assume, nella parte in cui si ritiene che il rapporto afferente alla dazione di danaro a favore della G. non fosse giuridicamente tutelabile in assenza di prova documentale; trascurando che la mancanza di documentazione non esclude la configurabilità di un’azione davanti al giudice, trattandosi di rapporto contrattuale inquadrabile nella fattispecie di mutuo, per la quale non è richiesta la prova scritta. A tale riguardo si è pure trascurato quanto dedotto dalla difesa circa il proposito degli imputati di restituire l’eventuale margine di guadagno conseguito dalla vendita dei beni. Si ravvisa, conclusivamente, che la motivazione della pronunzia è ispirata alla logica del mero sospetto ed è priva di fondamento giuridico e fattuale. Essa si pone tra l’altro in contrasto con il giudicato cautelare formatosi a seguito delle diniego del Gip di adottare una misura cautelare per il reato in questione.
4.2 Per M.G., F.S. e A. G., sempre con riguardo al reato di cui al capo F, si censura l’apprezzamento in ordine all’esistenza della contestata aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. La Corte desume la prova del cosiddetto metodo mafioso, in via di indebito automatismo, dalla sola caratura criminale del M., omettendo di spiegare adeguata motivazione in ordine alle specifiche peculiarità della condotta.
Tale apprezzamento è in contrasto con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’aggravante è applicabile solo a coloro che in concreto ne realizzino gli estremi; e non può avvalersi di mere evocazioni di carattere sociologico o culturale.
Analoghe censure vengono mosse per quanto attiene al profilo soggettivo della stessa aggravante. Si lamenta che la Corte territoriale si pone in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale, per l’esistenza del profilo in questione, è richiesto il fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di stampo mafioso. La stessa aggravante non può essere ravvisata quasi per automatismo nel semplice fatto che l’agente ha in qualche modo agevolato una persona facente parte di un sodalizio criminoso, ma è necessario che l’azione superi il rapporto interpersonale e sia diretta ad agevolare l’attività del sodalizio. E’ in breve richiesto il dolo specifico rispetto al quale non basta la semplice consapevolezza che dal reato che si commette derivi l’agevolazione dell’attività dell’associazione; occorrendo invece la finalità agevolatrice quale motivo specifico della spinta criminosa.
4.3 Sempre per M.G., F.S. e A. G. e con riguardo al capo F, si censura la motivazione per ciò che attiene al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonchè all’aumento della pena ex art. 63 c.p., comma 4, nonchè per quanto riguarda l’aumento stesso nella misura massima. La Corte di merito compie una valutazione complessiva che prescinde dalla specifica posizione dei singoli imputati, ponendo sostanzialmente a sostegno della motivazione la gravità oggettiva del fatto.
4.4 Per A.G., con riguardo al reato di cui al capo E, si lamenta la palese divergenza tra la pena determinata nella parte motiva della sentenza in sette anni, quattro mesi e dieci giorni di reclusione e quella determinata nel dispositivo in sette anni ed otto mesi di reclusione. Inoltre, applicando correttamente la riduzione di pena per la scelta del rito la sanzione finale avrebbe dovuto essere determinata in sette anni, tre mesi e dieci giorni di reclusione: si chiede pertanto la correzione del relativo errore materiale.
4.5 Per Ma.Pa., si censura la motivazione per ciò che attiene all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
Si assume che le argomentazioni della Corte territoriale sono oltremodo apodittico, trascurando la necessità di dimostrazione del fine specifico di agevolare l’attività dell’associazione di stampo mafioso.
4.6 Per Ma.Gi. si deduce altresì vizio della motivazione in merito alla mancata irrogazione della pena nel minimo edittale.
La Corte territoriale, infatti, si limita a trarre argomento dalla concessione delle attenuanti generiche.
4.7 Infine per m.A. si lamenta vizio della motivazione per quanto attiene alla mancata irrogazione della pena nella misura minima, a seguito della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche: la Corte ha fatto generico riferimento ai precedenti penali senza esaminarli in dettaglio.
5. I ricorsi sono infondati. Occorre solo rettificare la pena inflitta ad A., che è stata erroneamente computata dalla Corte d’appello.
5.1 Quanto al reato di estorsione aggravata di cui al capo F (4.1), occorre considerare che, nuovamente decidendo in sede di rinvio, con sentenza del 21 dicembre 2011 la Corte d’appello di Napoli ha confermato l’affermazione di responsabilità di M., F. ed A..
Secondo quanto ritenuto dei giudici di merito, col pretesto della riscossione del prestito di circa 30 milioni erogato da M. a G.T., gestore di una struttura ricettiva denominata (OMISSIS), gli imputati estorsero all’imprenditrice prima la gestione dell’azienda alberghiera e poi tutto il compendio aziendale alienando a terzi attrezzature ed arredi.
La prima sentenza d’appello è stata annullata a causa di vizi motivazionali. La pronunzia da atto della testimonianza della persona offesa che ha scagionato il ricorrente, negando di essere stata vittima di attività minacciosa; e da altresì conto che non risulta documentato l’utilizzo da parte degli imputati di espressioni dal contenuto apertamente minatorio. Ciò nonostante, la Corte d’appello ritiene che la continuativa, ostile, inquietante, asfissiante presenza degli imputati presso l’albergo della G. in guisa di un vero e proprio assedio, abbia comportato la coartazione della libertà di autodeterminazione dell’imprenditrice. Si aggiunge che l’intimidazione avvenne mediante attività che in ogni caso non potè avere contenuto di portata inferiore a quella documentata dall’intercettazione di conversazioni tra gli imputati.
In tale argomentazione il giudice di legittimità ha riscontrato contraddizione interna, posto che la Corte territoriale ha dato atto che dalle intercettazioni non emerge alcuna esplicita attività minatoria.
Oltre a ciò, la Corte di cassazione ha riscontrato manifesta illogicità dell’impianto motivazionale. Si è considerato che è ben vero che la perpetrazione dell’intimidazione non richiede esplicite espressioni verbali, potendo essere frutto anche di comportamenti univocamente inquadrabili in chiave minacciosa, ma occorre che tali condotte non verbali siano rigorosamente determinate, illustrate e provate; e che sia inoltre convalidata la massima di esperienza che accrediti l’inferenza della valenza minatoria di tali condotte.
Nel caso di specie il riferimento della Corte territoriale alla presenza abituale degli imputati presso l’albergo della G. e la considerazione della caratura criminale di M. non appaiono idonei a supportare l’argomentazione in ordine alla prova della condotta estorsiva. Infatti le richieste anche insistenti di restituzione della somma di danaro prestata dal M. all’imprenditrice inadempiente appaiono comprensibili e lecite in considerazione del fatto che il rapporto negoziale liberamente contratto dalla donna era pregresso rispetto al fatto oggetto d’imputazione.
D’altra parte l’ulteriore supposizione di atteggiamenti ostili o inquietanti genericamente evocata dalla Corte territoriale, connessa alla presenza degli imputati, non può suffragare l’inferenza della minaccia. Osta a tale stile argomentativo il divieto della paesumptio de paesumpto.
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello ha confermato l’affermazione di responsabilità espressa dal primo giudice con rinnovata motivazione.
E’ stata in primo luogo enunciata la natura illecita del rapporto debitorio intrattenuto dalla G. con M., contratto volontariamente ma non liberamente, essendo la donna pressata dalle avverse contingenze economiche dell’azienda. Infatti, si argomenta, è stato provato che il M. ed il suo affiliati erano una frangia del clan dei Casalesi ed il M. medesimo aveva il ruolo di dirigente dell’organizzazione in vari comuni del casertano tra cui (OMISSIS), luogo di svolgimento della vicenda. E’ stato pure provato che tra gli obiettivi del clan vi era quello del controllo del territorio e delle attività economiche, realizzato attraverso estorsioni, omicidi, incendi, danneggiamenti ed altri reati, molti dei quali oggetto del giudizio. Il clima palesemente intimidatorio ha spinto alcune persone escusse a mentire ostinatamente, tacendo sulla reale natura dei rapporti intrattenuti con gli imputati. Tali condotte si accompagnano al costante trafficare degli imputati in giri di cambio di assegni a commercianti locali. L’argomentazione viene precisata con la indicazione di specifiche condotte di contenuto intimidatorio poste in essere dai tre ricorrenti.
Si aggiunge che M., oltre ad essere elemento di vertice del clan camorristico, non svolge alcuna attività lavorativa, non è titolare di redditi, non dispone di fondi personali lecitamente acquisiti. Se ne può desumere che i soldi prestati alla G. siano frutto di riciclaggio di danaro acquisito illecitamente attraverso plurime attività estorsive poste in essere dal clan di appartenenza. Il rapporto debitorio appare frutto di un’attività di sostanziale ripulitura del danaro. In conseguenza, il M. non poteva vantare alcuna legittima pretesa di restituzione della somma prestata alla G., costretta per sua stessa ammissione a ricorrere al prestito perchè ormai in difficoltà con la sua banca.
L’imprenditrice riceveva circa L. 30 milioni in contanti senza alcuna ricevuta o cambiale. Le stesse modalità di concessione del prestito appaiono univocamente sintomatiche di illecita provenienza del denaro e della certezza di poter contare sul potere intimidatorio camorristico per la restituzione. Si considera che il M. consegna denaro contante ma non chiede ricevute, ben sapendo che al momento opportuno potrà eventualmente rivalersi anche con la forza.
La conclusione è che il rapporto tra M. e G. si svolge al di fuori della normalità dei rapporti economici tra estranei; e che lo stesso M. non poteva vantare alcuna legittima pretesa di restituzione del denaro ridetto.
L’argomentazione aggiunge che la cessione dell’intera azienda da parte della G. non corrisponde ad alcun fisiologico interesse di costei. L’azienda disponeva di una cucina professionale del valore di 80 milioni nonchè dell’arredamento completo di otto appartamenti, del valore complessivo di circa duecento milioni. La G. non solo è stata insistentemente reticente sulla vicenda ma è stata anche estromessa dalia gestione e dalla vendita, curata da F. ed A. senza nulla restituire all’albergatrice.
La palese reticenza è altamente sintomatica del fatto che la donna nulla avrebbe potuto riferire senza compromettere il patto di omertà al quale aveva senz’altro aderito, come emerge dal fatto che la sua iniziale versione dei fatti è totalmente falsa, non coinvolgendo minimamente i tre imputati. Tale condotta omertosa appare dimostrativa della natura illecita del rapporto. Se infatti il M. si fosse limitato a concedere un prestito di lecita provenienza senza interessi, non vi sarebbe stata alcuna ragione di negare il rapporto o di continuare ad essere omertosa anche dopo l’ascolto delle registrazioni delle conversazioni. D’altra parte, come emerge anche dalle intercettazioni telefoniche, il M. si inserisce imperiosamente nell’azienda, inviandole i suoi uomini che mettono alla porta la G. e procedono alla vendita di ogni cosa.
Tale condotta è totalmente estranea agli interessi della donna che si disinteressa completamente nel prosieguo della vicenda, lascia tutto nelle mani degli imputati, non richiede alcun rendiconto, si lascia espropriare, accettando un comportamento che ha in sè l’ingiustizia del profitto, considerando che il valore dell’azienda, beni ed avviamento, era ben superiore a quello del credito vantato dal M.. Tale sviluppo degli accadimenti, si aggiunge, ha pregiudicato anche l’interesse degli altri creditori del albergatrice. Gli imputati hanno infatti spogliato la struttura vendendo beni di valore ben superiore all’importo del finanziamento.
La pronunzia d’appello rammenta inoltre che la pressione intimidatoria può anche essere larvata, implicita o indiretta, dovendosi avere considerazione del contesto ambientale, A tale riguardo si pone analiticamente in luce la caratura criminale del M., quale esponente di rilievo del clan dei Casalesi, documentata anche da pronunzia di condanna. Ne discende che quando il F. si recava più volte dalla G., come documentato dalle conversazioni intercettate, e successivamente riferiva al M. l’esito degli incontri, non aveva necessità di formulare esplicite espressioni minacciose. Fu sufficiente intimarle che il lunedì seguente se ne sarebbe dovuta andare abbandonando ogni cosa, che sarebbe stata appresa dal gruppo criminale. Le esplicite minacce non erano necessarie perchè la donna sapeva che dopo avere inutilmente temporeggiato era costretta a subire la cessione della struttura non essendole lasciate soluzioni alternative. L’assenza di qualunque opposizione o resistenza all’imposizione di andare via dimostra che la G. era pienamente consapevole dello spessore criminale dei suoi interlocutori e che l’eventuale tentativo di opporsi le avrebbe determinato conseguenze pregiudizievoli che non era neppure necessario esplicitare. In tale condotta verbale e fattuale risulta integrata la minaccia implicita che ha sortito l’effetto voluto nei confronti della G., che in una situazione fisiologica non avrebbe mai ceduto un’azienda nella quale aveva investito 200 milioni per pagare un debito di 30.
L’argomentazione è completata con una analitica esposizione del comportamento omertoso tenuto dalla G. nel corso del processo, concretatosi nella negazione di numerose circostanze significative e documentate. Tale ostinato silenzio può trovare spiegazione esclusivamente nel proposito di nascondere ciò di cui si è a conoscenza per proteggersi da possibili conseguenze negative.
Conclusivamente si è in presenza di un comportamento impositivo e quindi implicitamente minatorio. La evidente ingiustizia della pretesa del M. (sia per la natura illecita della provvista sia per la sproporzione tra quanto dato e quanto ricevuto in cambio), posta in collegamento con la sua caratura criminale ben nota alla vittima, l’invio di un emissario a sollecitare insistentemente l’adempimento, la debolezza della vittima schiacciata dai debiti e dalla paura, la palesata omertà, le modalità del prestito, rendono provato logicamente che la G. cedette la sua struttura al M. ed ai suoi complici perchè implicitamente minacciata di ingiusto danno qualora avesse provato ad opporsi: infatti non si oppose cosi danneggiando se stessa e gli altri creditori. La condotta contestata costituisce una di quelle tipiche assunte nella fattispecie associativa contestata, consistenti nell’acquisizione della gestione o del controllo di attività economiche, obiettivi che gli adepti perseguono avvalendosi della forza intimidatrice che promana dal vincolo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.
Tale diffuso apprezzamento della vicenda è conforme ai principi ed immune da vizi logico-giuridici e non può essere sindacato nella presente sede di legittimità. D’altra parte, nessuna delle deduzioni difensive vulnera in qualche significativa guisa la complessiva ponderazione del giudice di merito.
Occorre in primo luogo sgombrare il campo dall’erronea affermazione che la Corte di legittimità abbia accertato e consacrato definitivamente il fatto che l’avvio delle intese tra M. e G. fosse lecito. La Corte stessa, infatti, non è giudice del fatto e, nella specie, si è limitata a porre in luce le incongruenze motivazionali di cui si è sopra dato conto, sollecitando il giudice di merito ad una rinnovata, complessiva valutazIone della vicenda.
Dunque, sulla questione non è a parlare di preclusione d’alcun genere. D’altra parte, il tema della liceità dei fondi che alimentarono il mutuo originario e della formale correttezza dell’intesa afferente allo stesso mutuo ha un peso davvero trascurabile nell’economia della motivazione. La Corte pone in luce, infatti, che M. era il cassiere di un clan; e che il finanziamento iniziale era finalizzato non a sovvenire agli interessi dell’imprenditrice in difficoltà, ma ad ottenere l’esproprio dell’azienda e l’alienazione di tutti i beni di considerevole valore, ben superiore all’entità del prestito iniziale, ammontante a circa L. 30 milioni. Si rimarca altresì che la forza d’intimidazione insita nel riconosciuto ruolo dello stesso M. rendeva superflua qualunque verbale estrinsecazione della minaccia. Tale apprezzamento si regge su solide basi argomentative. Da un lato la studiata spoliazione dell’imprenditrice che ha perso ogni cosa, ben oltre l’ammontare del debito. Dall’altro, pur a fronte di tale cospicuo ed ingiustificato pregiudizio, la G. non ha mai espresso alcuna opposizione nè durante la vicenda estorsiva nè nel corso delle indagini, essendosi attenuta ad un atteggiamento palesemente omertoso, indicativo della soggezione minacciosa subita. Dunque, se si rapportano tali coordinate fattuali all’Incongruo pregiudizio economico subitola fattispecie di estorsione appare dimostrata in modo ineccepibile. Si deve aggiungere, conclusivamente, con riguardo alle prospettazioni difensive, che la circostanza che il credito del M. fosse pur sempre azionabile anche in assenza di prova documentale non svuota per nulla di significato la tesi accusatoria:
invero chi si prospetta un finanziamento conforme alla legge si premura di acquisire gli strumenti giuridici che gli consentiranno di far valere agevolmente il proprio diritto, sicchè il totale disinteresse del M. per tale aspetto dell’accordo e la corresponsione di danaro contante rendono chiaro, sul piano indiziario, che non vi era animo di far valere giammai una pretesa giuridica ma piuttosto, molto più agevolmente, il peso della minaccia insita nell’appartenenza alla compagine criminale. La pronunzia esclude pure correttamente che sia configurabile il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; sia per l’impossibilità per il M. di tutelare in giudizio la pretesa restitutoria, attesa la provenienza illecita del denaro; sia in aderenza alla giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto logicamente aberrante ipotizzare una fattispecie di esercizio arbitrano delle proprie ragioni posto in essere mediante l’uso di violenze e minacce delegate ad esponenti di organizzazioni mafiose che si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo.
In realtà gli imputati avevano compiuto la scelta pratica, veloce e vantaggiosa tutelarsi da sè con il ricorso all’implicita intimidazione camorristica.
L’argomentazione della Corte di merito, dunque, è immune da censure.
Pertanto, i gravami vanno sotto tale riguardo rigettati.
5.2 Pure prive di pregio sono le censure (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) proposte da A. quanto al suo ruolo nella vicenda.
La pronunzia di merito argomenta diffusamente ed in modo logicamente ineccepibile in ordine al ruolo concorsuale dell’imputato. Vengono analizzate alcune conversazioni nelle quali l’imputato medesimo viene citato come P. oppure Pi.. Si spiega che con tali diminutivi egli viene denominato nel corso di tutte le conversazioni.
Si spiega pure che da tali comunicazioni emerge che l’imputato era perfettamente al corrente della situazione, avendo anche ricevuto dal M. l’incarico di andare a prendere un assegno di cui parla col M. stesso. Se ne inferisce che il ricorrente, già prima dell’estromissione della G. dall’azienda, era informato sulla situazione debitoria, sulla difficoltà di far fronte ai pagamenti; e si è inserito insieme al F. nella gestione della vicenda, perchè quando il M. gliene chiede conto si mostra a conoscenza del contesto nel suo complesso ed in particolare della richiesta rivolta alla G. di andare via. La responsabilità dell’imputato è confermata altresì dalla sua ingerenza nell’attività di impossessa mento dell’azienda e di conseguente gestione della stessa, evidenziata sia dalla pur riduttiva deposizione della G. che indica nel ricorrente uno dei soggetti che prese in mano l’azienda e vendette i beni; nonchè dalle conversazioni dalle quali emerge che egli stesso curò la gestione dell’azienda dopo aver preso parte all’impossessamento. L’imputato ha in conclusione avuto un ruolo in tutte le fasi della vicenda illecita compresa quella dell’espropriazione della struttura. Costui, si argomenta ancora, aveva piena consapevolezza di tutti i profili della vicenda, sicchè non può dubitarsi della presenza dell’elemento psicologico del reato.
L’imputato, del resto, era partecipe dell’associazione criminale proprio con il ruolo di addetto ad estorsioni e ad altre azioni violente nei confronti di imprenditori su mandato di M.. Egli era quindi al corrente che tutte le attività del gruppo, nessuna esclusa, avevano una causale illecita. Tale valutazione risponde a tutte le censure. Esse, invero, sollecitano in massima parte questa Corte alla riconsiderazione del merito, attraverso l’evocazione di isolati frammenti del materiale probatorio. In realtà la motivazione è compiuta, analizzando tutte la fasi della vicenda illecita alla luce delle plurime acquisizioni probatorie. D’altra parte, contrariamente a quanto ritenuto dal rincorrente, la cosiddetta fase espropriativa non era per nulla un post factum ma parte integrante del progetto illecito volto, appunto, alla spoliazione della G..
Con riguardo a tale imputato la pronunzia esclude pure l’esistenza della invocata attenuante: si argomenta che il contributo dell’agente non è stato per nulla di minimo rilievo avendo egli agito in tutte le fasi della vicenda illecita è particolarmente nella quella di vendita di beni aziendali, con un ruolo non distinguibile da quello di F. ed in coerenza con la veste di associato al clan. 5.4 In riferimento all’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 (3.5, 4.2, 4.5) si considera che la circostanza del metodo mafioso è contestata sia sotto il profilo oggettivo che sotto quello soggettivo. Sotto il primo profilo si rileva che la stessa natura dell’illecito posto in essere, costituito da una condotta estorsiva finalizzata all’acquisizione della gestione di attività economica è una di quelle tipiche costitutive del reato mafioso; e le stesse modalità concludenti con le quali è stata consumata la condotta estorsiva, configurano la fattispecie aggravata. Si ripercorrono sinteticamente i tratti della vicenda rimarcando che l’intimazione di andare via subito per subentrare è comportamento connotato da metodo mafioso, nonchè finalizzato ad uno degli scopi tipici dell’associazione. L’illecito è esplicita e conclamate espressione del potere intimidatorio espresso da un esponente apicale della consorteria.
Si argomenta altresì che l’aggravante è configurabile anche sotto il profilo soggettivo, in connessione con il fine specifico di agevolare l’attività di un’associazione di tipo mafioso.
Il M. era il gestore della cassa del clan, ottenuta grazie alle plurime attività illecite, in virtù del suo ruolo di vertice.
In conseguenza, anche l’esproprio dell’azienda e di tutti i beni aziendali fu compiuto al fine di alimentare quella stessa cassa così agevolando il clan camorristico omonimo.
Pure tali valutazioni sono del tutto immuni da censure: esse sono aderenti al tenore della normativa, ai principi affermatisi al riguardo nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, alle conclamate emergenze fattuali poste diffusamente in luce dalla pronunzia di merito.
I motivi pertinenti a tale aggravante vanno quindi rigettati.
5.5 Pure prive di pregio sono le censure sub 4.3. Invero nei confronti di tutti gli imputati è stata esclusa la possibilità di concedere le attenuanti generiche e di trattamenti sanzionatori di favore in considerazione della particolare gravità dei fatti, costituenti espressione del metodo mafioso, e della pluralità delle condotte illecite poste in essere dagli appellanti.
La focalizzazione sulla gravità e reiterazione delle condotte, che coinvolge gli imputati, legittima pienamente la ponderazione.
E d’altra parte i ricorrenti non espongono neppure alcuna concreta, apprezzabile ragione che possa plausibilmente sorreggere le richieste avanzate e che sia stata indebitamente trascurata nel giudizio di merito.
5.6 Quanto al Ma., in relazione al motivo di ricorso sub 4.5, la Corte di merito conferma l’esistenza dell’aggravante di cui al richiamato art. 7 in relazione al reato di detenzione e porto di arma da sparo. Si considera che la circostanza in questione emerge sotto il profilo soggettivo, essendo stato provato che egli era operativo all’interno del clan capeggiato da M. e che l’attività illecita del gruppo si esplicava anche attraverso condotte poste in essere facendo uso di armi. Dunque, l’argomentazione, contrariamente a quanto dedotto, non è per nulla generica, ma al contrario focalizzata sullo specifico ruolo del ricorrente. Il motivo va quindi rigettato.
5.7 Nei confronti dell’imputato Ma., poi, la Corte d’appello respinge la richiesta di riduzione della pena, non emergendo circostanze obiettive e significative che possono giustificare la richiesta, considerando anche che il giudice è partito dal minimo edittale della pena detentiva riducendola di un anno in virtù delle ritenute attenuanti generiche. Si tratta di tipico apprezzamento di merito congruamente argomentato e non sindacabile nella presente sede di legittimità. Va quindi respinto il motivo sub 4.6.
5.8 Quanto al motivo sub 4.7, occorre considerare che la pronunzia espone che la sanzione va individuata in misura prossima al minimo, dovendosi pur tenere conto della pericolosità del m. quale si evince dai suoi precedenti penali. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto congruamente argomentato e qui non sindacabile.
5.9 E’ da dire infine del motivo sub 4.4 concernente la pena irrogata all’ A.. Il gravame, in verità, più che un vizio segnala un errore materiale nelle operazioni di computo della sanzione; e la deduzione è fondata. Effettivamente è dato riscontrare discrepanze sull’entità della pena tra dispositivo d’udienza, dispositivo della sentenza documento e parte motiva. Il punto fermo che può essere considerato per giungere ad un computo corretto è che la pena viene determinata infine in 10 anni ed 11 mesi di reclusione e Euro 2.322 di multa. Tale sanzione viene poi ridotta nella misura di un terzo per effetto della scelta del rito e determinata in 7 anni, 4 mesi e 10 giorni di reclusione e Euro 1.548 di multa. Il calcolo è tuttavia erroneo. Infatti per effetto della detta diminuzione di un terzo, la pena corretta è di 7 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione e Euro 1.548 di multa. L’errore va corretto e la sanzione va rettificata ai sensi dell’art. 619 c.p.p..
La correttezza della deduzione da ultimo esaminata esclude per A. la condanna al pagamento delle spese processuali; che si impone, invece, per gli altri imputati a seguito della reiezione dei ricorsi.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi degli imputati, che condanna al pagamento delle spese processuali, ad eccezione di A.G. per il quale esclude la condanna alle spese.
Visto l’art. 619 c.p.p., rettifica la pena inflitta al predetto A.G. determinandola in anni 7, mesi 3 e giorni 10 di reclusione ed Euro 1.548,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 9 agosto 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012
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