Cons. Stato Sez. VI, Sent., 24-02-2011, n. 1161 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con due distinti ricorsi (nn. 8696/1994 ed 8695/1994 RG), l’appellata R.G. aveva impugnato innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania -Sede di Napoli – le determinazioni della commissione costituita per la valutazione dei titoli ai concorsi per un posto di II qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnicocoordinatore generale presso l’istituto di fisiologia umana e fisica bioetica della facoltà di Medicina e chirurgia, bandito con D.R. 5819 del 29 maggio 1991 e di cui concorso n.50 e n. 51 (rispettivamente profilo coordinatore generale tecnico dei laboratori di biofisica e /o regolazioni metaboliche e biochimica, tecniche spettroscopiche e metodiche RIA; e coordinatore generale tecnico dei laboratori di neurofisiologia, fisiologia della respirazione e analisi dell’immagine).

In punto di fatto, l’interessata aveva premesso di essere funzionario tecnico scientifico coadiutore biologo presso l’Istituto di patologia generale del II Ateneo di Napoli e di avere partecipato ad entrambi i concorsi per titoli per un posto di II qualifica funzionale del ruolo speciale del personale tecnicocoordinatore generale presso il predetto istituto.

Ella era stata esclusa dai concorsi per difetto dei requisiti di cui all’art. 2 lett. b del bando e per avere omesso di dichiarare nella domanda di ammissione di svolgere le funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nel profilo del posto messo a concorso.

In entrambi i casi l’atto di esclusione era stato contestato con ricorsi (nn. 3822/1992 e 3825/1992), pendenti innanzi al medesimo Tribunale amministrativo regionale.

Nell’ambito di detti ricorsi era stata accolta la istanza cautelare avanzata dalla R.G. (con le ordinanze n. 237 e n. 240 del 21 maggio 1992).

2. L’Amministrazione le aveva nuovamente comunicato l’esclusione dai concorsi per carenza dello stesso requisito già valutato nel provvedimento del 1992, sospeso in sede giurisdizionale (con decreti rettorali n. 1225 del 29 marzo 1994 e n. 1355 del 18 aprile 1994).

Con i ricorsi ricorsi di primo grado n. 8695 e n. 8696 del 2004, l’interessata ha dedotto che ciò avrebbe comportato la violazione delle ordinanze giurisdizionali cautelari nn. 237/1992 e 240/1992 di ammissione con riserva, e, in sostanza, anche la violazione del principio per cui non può essere richiesto alla parte privata di produrre documenti già in possesso dell’amministrazione.

Ella infatti, (pur non avendo prodotto l’attestato richiesto dal bando) aveva allegato alla domanda documentazione tale da provare il possesso dei requisiti richiesti, tra cui vari ordini di servizio; dal 27 febbraio 1986 aveva svolto le funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste dal profilo di coordinatore generale tecnico.

3. Con la sentenza appellata, il Tribunale amministrativo regionale adito, riuniti i due predetti ricorsi, li ha accolti.

In punto di fatto, il TAR ha premesso che la esclusione della interessata dai concorsi in oggetto, per mancanza del requisito richiesto dal bando in entrambe le procedure selettive, era stata decretata dalla commissione con provvedimenti a suo tempo impugnati, e che era stata accolta la sua domanda cautelare, con l’ammissione della stessa con riserva alla procedura di valutazione.

Poiché detti giudizi non risultavano decisi nel merito al momento della emissione della sentenza oggetto dell’odierna impugnazione, ad avviso del TAR discendeva che l’amministrazione, per dare puntuale esecuzione alle ordinanze predette, avrebbe dovuto ammettere l’interessata alla valutazione dei titoli, attribuendole un punteggio, salvo l’esito della decisione di merito dei ricorsi prodotti avverso gli atti di esclusione.

Il TAR ha altresì osservato che la commissione avrebbe violato le medesime ordinanze cautelari, nuovamente disponendo una negativa valutazione del requisito di cui all’art. 2 punto b) del bando dei concorsi, senza scrutinare neppure gli altri titoli presentati dalla originaria ricorrente.

Ad avviso del TAR, neppure appariva accoglibile la tesi contraria prospettata dall’amministrazione, secondo cui doveva valutarsi la particolare valenza del requisito richiesto dal predetto art. 2, lett. b), del bando (sullo svolgimento alla data indicata delle funzioni tecniche corrispondenti a quelle del profilo messo a concorso), il quale, oltre ad essere requisito di ammissione, costituiva anche titolo valutabile dalla commissione ai sensi dell’art. 6 del bando (sicché la sua valutazione negativa non doveva considerarsi reiterazione di un giudizio di esclusione allo stato inefficace, ma rinnovata valutazione del requisito alla luce dei criteri di valutazione dei titoli).

Ciò perché, la obliterazione della fase di valutazione vera e propria dei titoli avrebbe potuto trovare giustificazione soltanto laddove lo scrutinio degli ulteriori titoli vantati dall’appellata fosse stato sostanzialmente inutile (non consentendo alla stessa di raggiungere il punteggio minimo richiesto per una favorevole valutazione della sua posizione).

Il TAR ha osservato che tale conclusione non emergeva dai criteri fissati dalla commissione, atteso che dall’esame dei criteri predetti per la valutazione dei titoli (e conseguentemente per la attribuzione del punteggio) si evinceva che – seppure lo svolgimento delle mansioni corrispondenti a quelle del profilo messo a concorso, oltre ad essere requisito di ammissione, costituiva titolo valutabile – purtuttavia il punteggio per tale titolo -punto B dei criteri della commissione – era al massimo 35/100.

Ove anche esso non fosse stato riconosciuto, vi erano a disposizione altri 65 punti che dovevano essere attribuiti (e la cui valutazione era comunque rilevante, atteso che per conseguire l’idoneità la commissione aveva ritenuto sufficiente il minimo di punti 60/100).

Ne conseguiva ad avviso del TAR che, per una puntuale esecuzione della ordinanze cautelari in precedenza rese dal Tribunale, dovevano essere valutati anche i titoli A) e C) ai fini di una completa valutazione della posizione della partecipante, e che, in caso di esito favorevole, il provvedimento per la attribuzione del posto avrebbe potuto essere rinviato all’esito della decisione nel merito dei ricorsi proposti avverso gli atti di esclusione dalle procedure selettive.

Ciò tantopiù che per la tabella B)- titoli di servizio- il punto B 2 che si riferisce all’espletamento di funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nel profilo messo a concorso consentiva l’attribuzione di un punteggio elevato (fino a un massimo di punti 10/100).

4. La sentenza è stata appellata dall’amministrazione soccombente, che ne ha contestato la correttezza, proponendo articolati motivi di impugnazione.

L’appellante ha in particolare dedotto che la sentenza gravata (resa il 13 gennaio 2005) non ha tenuto conto del fatto, di per sé decisivo, che il presidente del TAR – con decreti del 4 ottobre 2005, n. 16025 e n. 16026 – prima della data di decisione dei ricorsi di primo grado aveva dichiarato la perenzione dei ricorsi n. 3822/1992 e n. 3825/1992, in pendenza dei quali erano state accolte le domande cautelari dell’interessata e si era disposta la sua ammissione con riserva alla procedura di valutazione.

L’appellante ha inoltre dedotto che l’appellata è stata legittimamente esclusa dai concorsi n. 50 e n. 51, perché non risultava dalla documentazione esibita che ella avesse svolto, alla data del 27 febbraio 1986, le funzioni tecniche corrispondenti a quelle oggetto del concorso (mentre le funzioni svolte – nell’ambito delle strutture presso le quali aveva operato – non corrispondevano al profilo di coordinatore generale tecnico messo a concorso).

All’adunanza camerale del 14 marzo 2006 fissata per la delibazione sulla domanda di sospensione dell’esecutività dell’appellata sentenza, l’istanza incidentale è stata accolta con l’ordinanza n. 1329/2006, sul rilievo che l’impugnata sentenza era pervenuta a conclusioni fondate su due ordinanze cautelari i cui relativi ricorsi risultavano perenti.

All’udienza del 1° febbraio 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1.L’appello è fondato, sicché – in riforma della appellata sentenza – i ricorsi di primo grado vanno respinti.

2. La motivazione dell’appellata sentenza infatti non resiste alle censure articolate nel ricorso in appello.

Come già rilevato dall’ordinanza che in sede cautelare ha accolto la domanda incidentale del Ministero appellante, infatti, la sentenza gravata si è fondata sul contenuto di due ordinanze cautelari nn. 237 e 240 del 21 maggio 1992 (relative a precedenti impugnazioni proposte dalla appellata in ordine alla medesima selezione), con le quali era stata disposta la sua ammissione con riserva alla procedura di valutazione.

Sennonchè, i due originari ricorsi n. 3822 e 1992 e n. 3825 del 1992 sono stati dichiarati perenti dal presidente del TAR per la Campania, con i decreti 4 ottobre 2005, nn. 16025 e 16026, sicché sono stati caducati ex tunc gli effetti delle ordinanze cautelari rese nel corso dei medesimi giudizi, nonché gli effetti degli atti emessi dall’Amministrazione in sede di loro doverosa emanazione,

Ciò comporta che risultano insussistenti le ragioni poste a base della gravata sentenza di accoglimento dei ricorsi di primo grado nn. 8695 e 8696 del 1994, cioè la perdurante efficacia delle medesime ordinanze cautelari (in realtà già divenute irrilevanti) ed il conseguente contrasto degli atti impugnati con le statuizioni ivi contenute.

3. Ritiene peraltro la Sezione che – come ha correttamente evidenziato l’appellannte – anche sotto il profilo sostanziale gli atti impugnati in primo grado non risultano affetti dai vizi dedotti in primo grado.

Risulta infatti per tabulas che l’appellata a suo tempo non ha prodotto l’attestazione di cui all’art. 2, lett. b), del bando di concorso e non ha dichiarato nella domanda di ammissione di aver svolto le funzioni tecniche corrispondenti a quelle previste nel profilo del posto messo a concorso.

Il dato di fatto relativo allo svolgimento da parte sua di funzioni tecniche corrispondenti a quelle del profilo del posto messo a concorso è stato altresì contestato dall’amministrazione.

Peraltro, dallo stesso contenuto dei ricorsi di primo grado risulta che l’appellato non ha prodotto nel corso del procedimento amministrativo l’attestazione richiesta dal bando a pena di esclusione della domanda, in quanto relativa ad un requisito di partecipazione.

Tale elemento – contrariamente a quanto si era sostenuto nei ricorsi di primo grado – non era sostituibile né attraverso la produzione di ordini di servizio attestanti la equipollenza delle funzioni svolte, né attraverso la auspicata "attività di invito alla regolarizzazione" che l’amministrazione avrebbe asseritamente dovuto svolgere, perché una tale richiesta avrebbe violato la par condicio dei concorrenti.

Inoltre, non risulta fondata l’originaria censura secondo cui l’amministrazione non avrebbe potuto chiedere ai concorrenti la produzione di documentazione di cui essa stessa era in possesso.

In primo luogo, nel presente giudizio la clausola del bando in oggetto non è stata impugnata.

In secondo luogo, una tale previsione ben poteva essere inserita nel bando, poiché l’amministrazione, in considerazione del principio del buon andamento e della esigenza della speditezza delle operazioni concorsuali, ha così inteso evitare complicate e lunghe indagini in ordine al possesso dei requisiti di ammissione da parte dei partecipanti.

4. Alla stregua delle esposte argomentazioni merita accoglimento l’appello proposto dall’amministrazione e, per l’effetto, in riforma dell’appellata decisione sentenza, devono essere respinti i riuniti ricorsi di primo grado nn. 8695 e 8696 del 2004.

5. Le spese processuali seguono la soccombenza e pertanto l’appellata deve essere condannata al pagamento delle medesime in favore di parte appellante, in misura che appare congruo quantificare, avuto riguardo alla natura della controversia, in euro millecinquecento (Euro 1500/00) per il doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello (n.1334/2006 RG), come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma dell’appellata sentenza respinge i riuniti ricorsi di primo grado nn. 8695 e 8696 del 2004.

Condanna l’appellata al pagamento delle spese processuali per il doppio grado di giudizio nella misura di euro millecinquecento (Euro 1500/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 18-02-2011) 10-03-2011, n. 9865

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el PG, Dott. De Santis F., che ha chiesto la inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza del 6 settembre 2010, il Tribunale di Genova ha respinto la richiesta di riesame avanzata nell’interesse di A. L. avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sanremo il 13 settembre 2010, con la quale era stata disposta nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere quale indagato di ricettazione continuata di preziosi.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione tanto in ordine all’elemento psicologico del contestato reato che in merito alla prova della provenienza delittuosa dei vari oggetti in contestazione, sia perchè per uno di essi, che si assume provenire da truffa, non vi sarebbe alcun accertamento giudiziario e si tratterebbe comunque di una truffa commessa nel (OMISSIS), sia perchè si tratterebbe di oggetti di uso comune. Si lamenta, poi violazione di legge in riferimento alla inadeguatezza della misura carceraria in rapporto alle precarie condizioni di salute dell’indagato, pur rappresentate dal difensore nel corso della udienza di riesame.

Le censure proposte dal ricorrente in punto di gravità indiziaria si limitano ad una critica assertiva rispetto agli elementi di fatto puntualmente evocati nel provvedimento impugnato. Il ricorso è pertanto palesemente inammissibile, in quanto i motivi risultano solo formalmente evocativi dei prospettati vizi di legittimità, ma in concreto sono articolati esclusivamente sulla base di rilievi di merito, tendenti ad una rivalutazione delle relative statuizioni adottate dal giudice del riesame. Statuizioni, per di più, sviluppate sulla base di un esauriente corredo argomentativo, proprio sui punti in relazione ai quali il ricorrente ha svolto le proprie doglianze – in particolare in ordine all’elemento soggettivo del contestato reato, evidentemente tese ad un improprio riesame del fatto, estraneo al perimetro entro il quale può svolgersi il sindacato riservato a questa Corte. Quanto alle condizioni di salute, l’ordinanza impugnata ha puntualmente motivato in ordine alla compatibilità della stessa con la misura applicata.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 16-06-2011, n. 13230 Controversie tra l’appaltatore e l’amministrazione appaltante

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Svolgimento del processo

Con citazione, notificata in data 19-1-1995, BURGIO Costruzioni S.r.l. conveniva il Comune di Comiso davanti al tribunale di Ragusa, per sentirlo condannare alla corresponsione di L. 32.306.904, per interessi legali e di mora, dovuti al ritardo dei pagamenti inerenti ad un contratto di appalto tra le parti, per la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione.

Si costituiva il Comune, che chiedeva rigettarsi ogni domanda avversa e instava per la chiamata in garanzia dei signori D.M. e F., direttori dei lavori, perchè si accertasse che il ritardo dei pagamenti era imputabile ad essi.

Si costituivano i predetti, eccependo il proprio difetto di legittimazione e chiedendo comunque il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Ragusa, con sentenza 30-8/15-9-2000, condannava il Comune di Comiso al pagamento della somma richiesta, ma rigettava la domanda di garanzia proposta da quest’ultimo.

Proponeva appello, al riguardo, il Comune, con atto notificato il 21- 12-2000. Si costituivano il D.M. e F., e chiedevano rigettarsi l’appello. Non si costituiva la BURGIO Costruzioni, e se ne dichiarava la contumacia.

La Corte d’Appello di Catania, con sentenza 23-1/17-6-2004, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava il ritardo nel pagamento imputabile agli appellati D.M. e F., condannandoli alla corresponsione di interessi legali e moratori nei confronti del Comune.

Ricorrono per cassazione i predetti, sulla base di un unico motivo.

Resiste, con controricorso, il Comune di Comiso.
Motivi della decisione

Con un unico motivo, i ricorrenti lamentano violazione L.R. Sicilia n. 21 del 1985, art. 23 nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, non potendo imputarsi ad essi stessi il ritardo nei pagamenti a favore della BURGIO Costruzioni s.r.l. da parte del Comune. Richiama il Giudice a quo la predetta norma, ove si precisa che il Direttore dei Lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive, l’esecuzione di maggiori opere o varianti, ed afferma che, nella specie, avendo i direttori dei Lavori depositato una perizia di variante con notevole ritardo, essi dovevano considerarsi responsabili del mancato pagamento da parte del Comune. In realtà, come emerge dalla stessa motivazione della sentenza che appare, al riguardo, ampiamente contraddittoria, ai Direttori dei Lavori competeva predispone la certificazione degli stati di avanzamento dei lavori, in base ai quali il Comune effettuava le relative contabilizzazioni, idonee all’emissione dei mandati di pagamento, e, nella specie, la predetta certificazione era stata tempestivamente trasmessa al Comune.

Erroneamente la Corte di Merito opera un’indebita commistione tra situazioni differenti e con effetti differenti; evidentemente la richiesta di perizia di variante, indirizzata dal Comune agli odierni ricorrenti, non poteva interferire sulla contabilizzazione relativa a lavori già effettuati. Dunque il ritardo nella contabilizzazione stessa non poteva che essere imputabile al Comune. E’ appena il caso di precisare che la norma violata (L.R. n. 21 del 1985, art. 23), appare sostanzialmente estranea alla fattispecie in esame.

Per quanto osservato, va dunque accolto il ricorso e cassata la sentenza impugnata.

Può decidersi nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Va rigettato l’appello del Comune di Comiso contro la sentenza del Tribunale di Ragusa nei confronti degli odierni ricorrenti, D. M. e F.; il Comune va condannato al pagamento delle spese del giudizio di appello e del presente, nei confronti dei predetti, stante la sua soccombenza nei loro confronti.
P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’appello del Comune di Comiso avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa, nei confronti di D.M. e F.; condanna il Comune di Comiso al pagamento, nei confronti dei predetti, delle spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 1800,00 per onorari, Euro 1000,00, per diritti, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, e del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

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T.A.R. Lazio Roma Sez. III ter, Sent., 08-04-2011, n. 3150 Carenza di interesse sopravvenuta

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che successivamente alla fissazione della udienza in camera di consiglio per la discussione della richiesta cautelare spiegata in via incidentale con il ricorso in epigrafe, il procuratore della parte ricorrente ha depositato in giudizio atto di rinuncia al ricorso, notificato al Ministero dello Sviluppo economico in data 31 marzo 2010, rappresentando che le parti hanno svolto alcuni colloqui chiarificatori tali da far ritenere venuta meno la materia del contendere.

Considerato che la rinuncia non appare ritualmente notificata al resistente Ministero nei termini di legge di cui all’art. 84, comma 2, del d.lgs 2 luglio 2010, n. 104 (recante il codice del processo amministrativo), essa tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del ripetuto decreto, può valere come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa.

Di essa deve pertanto darsi atto e conseguentemente dichiarare l’improcedibilità del gravame.

La manifesta fondatezza del ricorso costituisce peraltro giusta causa di compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.