CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE – SENTENZA 3 marzo 2010, n.5081 DIRITTO DI CRONACA: TRA VERITÀ OGGETTIVA E PUTATIVA

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 21 Cost., 51, 59 e 595 c.p., 2043 c.c., 13 legge n. 48/1947, nonché illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Le argomentazioni a sostegno della censura muovono dal tema della contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza impugnata ha affermato, da un lato, che le notizie e le intercettazioni riportate dal giornale possono ritenersi veritiere sotto il profilo della verità putativa e, dall’altro lato, che non può essere negata la verità sostanziale di quanto riportato nei tre articoli.

Prima di analizzarle è opportuno ribadire (Cass. n. 6064 del 2008) che il vizio di insufficiente motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata.

Per completezza è opportuno aggiungere che questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

Valutata sulla base dei principi sopra enunciati, la motivazione della sentenza non risulta affetta dalle denunciate insufficienza, contraddittorietà e illogicità.

La Corte territoriale ritiene pacifici i colloqui tra il Misiani e lo Squillante, l’esistenza delle intercettazioni dei loro colloqui presso il bar Mandara, gli inviti insistenti rivolti dal Misiani al p.m. milanese Greco per avere notizie sullo stato dell’istruttoria in corso nei confronti dello Squillante; afferma, per quanto riguarda, in particolare, la trascrizione delle intercettazioni, successivamente rivelatesi false, che il giornale ben poteva ritenerle vere perché proprio in base ad esse il Misiani venne rinviato a giudizio – anche se poi assolto – per il reato di favoreggiamento.

Ne consegue che il riferimento alla verità putativa circa le notizie e le intercettazioni riportate dal giornale appare corretto poiché, con apprezzamento di fatto insindacabile, la Corte d’Appello ha ritenuto che, nel momento in cui furono pubblicate, i giornalisti avevano motivo di ritenerle vere anche se il successivo svolgimento dei tatti le ha smentite.

È vero che successivamente la sentenza impugnata afferma che la “verità sostanziale” di quanto riportato nei tre articoli non può essere negata alla luce delle risultanze sopra dette.

In base ai principi premessi, la contraddittorietà della motivazione denunciabile per cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non può riguardare singole parole o anche espressioni, per cui la dicotomia “verità putativa” – “verità sostanziale” si risolve in un’aporia espressiva e terminologica, che, tuttavia, non rende contrastanti le ragioni poste a fondamento della decisione, in modo tale che esse si elidano a vicenda ostacolando l’individuazione della ratio decidendi.

In definitiva, appare evidente che, nella ricostruzione della Corte d’Appello, quanto riferito dal giornale non era “esattamente” vero, ma corrispondeva “sostanzialmente” a quanto avvenuto. Con tale affermazione essa ha evidentemente inteso rafforzare il concetto di verità putativa cui aveva dato credito.

Corretta o errata che sia nel merito (tema che non può essere affrontato dal giudice di legittimità), la “scarna” (secondo la definizione del ricorrente) motivazione della Corte territoriale può essere agevolmente compresa ove si consideri, ad esempio, che il Misiani lamentava che una delle conversazioni riportate dal quotidiano corrispondeva non ad una intercettazione, ma all’annotazione manuale effettuata da un ufficiale di p.g. nel bar Mandara in prossimità degli interlocutori.

È evidente che la rilevata difformità può assumere una rilevanza anche notevole nell’ambito, ad esempio, di un procedimento penale, ma non presenta uguale consistenza nel diverso ambito giornalistico, dove l’elemento di maggior risalto è la notizia in sé piuttosto che la fonte da cui è stata tratta.

Considerazioni non dissimili vanno fatte con riferimento ad altre affermazioni contenute nella sentenza impugnata, quali il carattere “pacifico” dell’esistenza delle intercettazioni, che poi divengono “false”, ma il giornale “ben poteva ritenerle esatte”, ecc.

Il sindacato della Corte di Cassazione non può spingersi sino all’esegesi e alla critica di ogni singolo vocabolo usato dalla sentenza impugnata.

È ovvio che una cosa è l’ontologica esistenza di intercettazioni, altra cosa è la veridicità del loro contenuto, altra cosa ancora è la loro credibilità.

In definitiva, la motivazione della sentenza impugnata non ostacola l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione adottata e, d’altra parte, si è già rilevato che il vizio in esame e quello di omessa o insufficiente motivazione non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte.

Il Misiani, ribadito che sono state pubblicate notizie false, focalizza la critica sulla questione della scriminante dell’esercizio putativo del diritto di cronaca.

In proposito è opportuno sottolineare sul piano generale che, anche recentemente, questa stessa sezione ha ribadito (Cass. Sez. III, nn. 25157 del 2008 e 11259 del 2007) che l’esercizio del diritto di cronaca può ritenersi legittimo quando sia riportata la verità oggettiva – o anche solo putativa – della notizia purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca dei fatti esposti, il cui onere probatorio, in sede processuale, grava sul giornalista unitamente a quello del riscontro delle fonti utilizzate.

In altri termini, il giornalista va esente da responsabilità non in virtù della mera verosimiglianza dei fatti narrati, ma solo a seguito dell’avvenuta dimostrazione dell’involontarietà dell’errore, dell’avvenuto controllo – con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico – della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati.

La sentenza impugnata contiene, quanto alla trascrizione delle intercettazioni, un riferimento non esplicitato (“a prescindere dalla fonte dalla quale le aveva ricevute”), cui, però, fa seguito l’osservazione che proprio in base ad esse il Misiani venne rinviato a giudizio per favoreggiamento, anche se poi assolto. Inoltre ha fatto leva su verbali delle sedute del CSM (di cui indica il numero dei documenti e la loro collocazione in atti) dai quali ha ricavato i seguenti elementi: la contestazione al Misiani di avere fatto il nome del cancelliere corrotto “Emilio” (che egli dichiarava di non conoscere neppure); avere ricevuto notizie riservate e segrete e averle passate a Squillante (circostanza già contestatagli dagli inquirenti); essersi difeso negando la veridicità dei fatti e tuttavia ammettendoli parzialmente.

Il ricorrente nega che tali documenti abbiano la rilevanza, sotto il profilo della riconoscibilità della verità putativa, attribuita loro dalla Corte territoriale e assume che la formazione di taluno di essi è successiva alla pubblicazione degli articoli. A tal fine ne esamina il contenuto, peraltro senza riferirne il testo come necessario per soddisfare il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, così inserendo valutazioni che attengono al merito, non essendo consentito al giudice di legittimità accedere direttamente agli atti ed esprimere valutazioni in ordine all’efficacia probatoria delle risultanze processuali.

D’altra parte il dato rilevante ai fini della valutazione della motivazione della sentenza va individuato nella considerazione che, quand’anche in epoca successiva alla pubblicazione degli articoli, gli stessi argomenti furono oggetto di accertamento da parte del CSM, indipendentemente dall’esito dell’accertamento stesso.

La denunciata falsa applicazione degli artt. 51 e 59 c.p. viene ancorata alla considerazione che l’esimente della verità putativa dei fatti attribuiti al Misiani è stata riconosciuta ai giornalisti solo perché essi gli erano stati contestati in sede di investigazione giudiziaria e nel procedimento davanti al CSM.

La censura si rivela palesemente infondata poiché ai fini di causa occorre solo valutare la credibilità delle fonti da cui provenivano le notizie date dai giornalisti.

L’esito della duplice indagine non può influire a posteriori sulla credibilità della notizia nel momento in cui è stata pubblicata ma, semmai, impone al giornalista un successivo dovere di rettifica e precisazione.

L’interesse della collettività che giustifica la pubblicazione non è ravvisabile nella sola comunicazione dell’esistenza di indagini nei confronti di una determinata persona, ma si estende anche all’oggetto delle medesime.

Le ulteriori argomentazioni sul punto del ricorrente (quello che si legge negli articoli non è cronaca giudiziaria, ma autonoma rielaborazione degli elementi di accusa, ecc.) esigono ancora una volta accertamenti di fatto e valutazioni di merito non consentite nel giudizio di legittimità.

Le medesime considerazioni valgono per le critiche rivolte alla sentenza impugnata con riferimento ai dati che essa assume essere pacifici e che, invece, il ricorrente ritiene non esserlo affatto.

Pertanto il ricorso risulta infondato e va rigettato. L’esito diverso dei due giudizi di merito, la natura della controversia, le tesi rispettivamente sostenute dalle parti giustificano la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Spese del giudizio di cassazione compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. II, 12 ottobre 2011, n. 21015 Condominio minimo: possibile il rimborso delle spese solo se le opere sono urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, G.M.F. conveniva in giudizio, dinnanzi al Giudice di pace di Sant’Arcangelo, G.V. , L.R. , G.A. , G.F. , Gu.Fr. e C.G. e, assumendo di essere comproprietaria e condomina di un immobile sito in (omissis) , unitamente ai convenuti, chiedeva la condanna di questi ultimi al pagamento, con vincolo solidale o separatamente, della somma di lire 2.789,250, oltre interessi, assumendo di avere fatto eseguire, previo consenso dei convenuti, lavori di riparazione dell’immobile comune e di avere anticipato la somma relativa ai canoni dell’acqua per il periodo luglio-settembre 2000.

Instauratosi il contraddittorio, i convenuti, ad eccezione di G.V. , si costituivano e contestavano la domanda, in quanto i lavori erano stati eseguiti senza il loro consenso e comunque perché si trattava di spese non urgenti.

L’adito Giudice di pace, con sentenza depositata il 4 maggio 2002, rigettava la domanda.

G.M.F. proponeva appello, sostenendo che il Giudice di pace aveva errato nell’applicare l’art. 1134 cod. civ. e dolendosi della mancata decisione in ordine alle spese relative ai canoni dell’acqua.

Si costituivano gli appellati, ad eccezione di G.V. , chiedendo il rigetto del gravame. C.G. reiterava l’eccezione di difetto di legittimazione passiva.

Con sentenza depositata il 9 agosto 2004, il Tribunale di Lagonegro, in parziale accoglimento del gravame, condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 19,92 ciascuno, compensando integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

Il Tribunale, rilevato che correttamente il Giudice di pace aveva fatto applicazione dell’art. 1134 cod. civ., ha poi ritenuto che non fosse stata dimostrata l’urgenza della esecuzione dei lavori, atteso che la denuncia al Comune era stata presentata il 26 gennaio 2000, mentre i lavori erano stati eseguiti nel mese di ottobre 2000, e che dovesse escludersi che gli altri condomini avessero avuto regolare preavviso in ordine ai lavori da eseguire e avessero prestato il loro consenso alla esecuzione delle opere.

Il Tribunale riteneva invece fondato il gravame con riferimento alla domanda relativa alla restituzione delle somme versate a titolo di pagamento dei canoni dell’acqua, per un importo documentato di lire 270.000; detta somma doveva quindi essere ripartita tra i sette condomini, con la conseguenza che i convenuti dovevano essere condannati al pagamento ciascuno di Euro 19,92, oltre agli interessi legali.

Per la cassazione di questa sentenza G.M.F. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, C.G. , da un lato, e G.A. , G.F. e Gu.Fr. , dall’altro; gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1134, 1136 e 1139 cod. civ..

La ricorrente, dopo aver ricordato il contenuto delle censure rivolte alla sentenza di primo grado, tutte miranti a dimostrare la erronea applicazione, nel caso di specie, dell’art. 1134 cod. civ. in luogo dell’art. 1110 cod. civ., che consente la ripetizione delle spese sostenute dal comproprietario diligente per la esecuzione delle opere di manutenzione del bene comune, si duole del fatto che il Tribunale avrebbe motivato il proprio convincimento esclusivamente argomentando dal rinvio, contenuto nell’art. 1139 cod. civ., alle norme sulla comunione, che è invece norma da interpretare restrittivamente e che mal si adatta all’estensione anche ai diritti reali condominiali, riguardando invece solo quelli personali dei partecipanti, e alla loro organizzazione finalizzata al godimento del bene comune.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla urgenza dell’intervento conservativo eseguito, non avendo il Tribunale tenuto conto della prova testimoniale, dalla quale emergeva invece anche la sussistenza del requisito dell’urgenza. Il Tribunale sarebbe quindi incorso nell’omesso esame delle risultanze istruttorie, essendosi limitato ad esprimere concetti insufficienti e inappropriati in ordine alla indifferibilità della spesa senza danno o pericolo, argomentando sui tempi tra denuncia di inizio attività ed esecuzione dei lavori e trascurando di pronunciarsi sulla provata esistenza del pericolo e della connessa urgenza di ovviarvi, ed omettendo altresì di dare conto del fatto che dalla istruttoria emergeva anche la prova dell’avvenuta comunicazione ai comproprietari della necessità dell’intervento. Il Tribunale, infine, non avrebbe dato conto della richiesta di ammissione di una c.t.u. dalla quale avrebbe potuto attingere elementi caratterizzanti il presupposto della spesa urgente.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia ancora vizio di motivazione e violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., dolendosi della mancata ammissione della richiesta consulenza tecnica d’ufficio.

Con il quarto motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1101, 1118, 1123 cod. civ. e "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull’obbligo dei comproprietari di contribuire alle spese sostenute per la conservazione della cosa comune; errore di calcolo delle spettanze contributive, non considerate nella loro richiesta quantità, e delle quote a carico dei partecipanti".

La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia limitato la condanna per l’anticipazione delle spese relative ai canoni dell’acqua all’importo versato per il periodo luglio settembre 2000, dimenticando che i convenuti avevano anche ammesso nel verbale di udienza del 10 dicembre 2001 di essere debitori, per il medesimo titolo, anche di altri importi. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nel suddividere l’importo dovuto in sette parti, laddove comproprietari dell’immobile erano, oltre a lei, altri due gruppi di convenuti; circostanza, questa, che aveva consentito al Tribunale di ritenere esistente un condominio di sette persone, laddove i comproprietari erano tre e il condominio non era stato costituito, né avrebbe dovuto esserlo. Da ultimo, la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia fatto decorrere dal momento di esecuzione dei lavori gli oneri reali cadenti sulla cosa comune.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il Tribunale ha correttamente e motivatamente ricondotto la fattispecie oggetto di giudizio all’ambito di applicabilità dell’art. 1134 cod. civ.. Tale soluzione è in linea con l’approdo giurisprudenziale costituito dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, la quale ha affermato il principio secondo cui “la diversa disciplina dettata dagli artt. 1110 e 1134 cod. civ. in materia di rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, rispettivamente, nella comunione e nel condominio di edifici, che condiziona il relativo diritto, in un caso, a mera trascuranza degli altri partecipanti e, nell’altro caso, al diverso e più stringente presupposto dell’urgenza, trova fondamento nella considerazione” che, nella comunione, i beni comuni costituiscono l’utilità finale del diritto dei partecipanti, i quali, se non vogliono chiedere lo scioglimento, possono decidere di provvedere personalmente alla loro conservazione, mentre nel condominio i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione. Ne discende che, istaurandosi il condominio sul fondamento della relazione di accessorietà tra i beni comuni e le proprietà individuali, poiché tale situazione si riscontra anche nel caso di condominio minimo, cioè di condominio composto da due soli partecipanti, la spesa autonomamente sostenuta da uno di essi è rimborsabile solo nel caso in cui abbia i requisiti dell’urgenza, ai sensi dell’art.1134 cod. civ.” (Cass., S.U., n. 2046 del 2006).

Si deve solo aggiungere che correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile la disposizione di cui all’art. 1134 cod. civ., pur se, nella specie, il condominio non risultava formalmente costituito, con nomina dell’amministratore, atteso che la disciplina del condominio negli edifici opera per il semplice fatto che coesistano in un fabbricato, come nella specie, parti di proprietà comune e parti di proprietà esclusiva.

La ricorrente, con il primo motivo di ricorso, del resto, si limita a ripetere le argomentazioni svolte a sostegno della impugnazione della sentenza di primo grado e non censura specificamente le ragioni addotte dal Tribunale in ordine alla ritenuta applicabilità dell’art. 1134 cod. civ..

Infondato è altresì il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla valutazione circa la affermata insussistenza dell’urgenza, all’accertamento della quale soltanto, ai sensi dell’art. 1134 cod. civ., è subordinato il diritto del condomino ad ottenere la restituzione di quanto anticipato per i lavori eseguiti sulle parti comuni. Il Tribunale, infatti, ha dato conto delle ragioni in base alle quali ha ritenuto insussistente la urgenza dei lavori, e segnatamente ha rilevato come, in relazione ai lavori in questione, la denuncia di inizio dei lavori fosse stata presentata al Comune il 26 gennaio 2000, mentre i lavori avevano avuto inizio solo nel mese di ottobre, e ha trovato conferma della insussistenza dell’urgenza nelle deposizioni assunte nel corso del giudizio di primo grado.

A fronte di tale specifico e congruo accertamento compiuto dal giudice di appello, le, peraltro generiche, censure svolte dalla ricorrente si risolvono, in sostanza, nella richiesta di un diverso apprezzamento in punto esistenza o no dell’urgenza dei lavori, il che non è consentito in sede di legittimità. È noto, infatti, che “il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (v., da ultimo, Cass. 18 marzo 2011, n. 6288).

Per le considerazioni svolte in ordine al secondo motivo, deve ritenersi infondato anche il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente si duole del fatto che il giudice di appello non abbia dato corso alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio. In presenza, infatti, di elementi che positivamente inducevano ad escludere la esistenza dell’urgenza dei lavori, la mancata ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio, dal carattere evidentemente esplorativo, appare implicitamente, ma non per questo insufficientemente, motivata.

Il quarto motivo di ricorso è inammissibile sotto tutti i profili nei quali esso si articola. Con riferimento al fatto che il Tribunale abbia limitato il diritto della ricorrente unicamente alla restituzione, pro quota, delle spese sostenute per il pagamento della fattura dell’acqua per il trimestre luglio – settembre 2000, e non lo abbia invece esteso ai trimestri successivi, il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare che una domanda siffatta, era stata ritualmente e tempestivamente introdotta in giudizio e poi dolersi della mancata pronuncia sul punto da parte; dei giudici di merito. Al contrario, la ricorrente si è limitata a riferire di avere chiesto la condanna al pagamento “di ogni somma dovuta”, senza dedurre di avere formulato a titolo di restituzione delle spese sostenute per l’acqua nei trimestri successivi una specifica domanda, e ha poi denunciato un vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; denuncia, questa, che non consente al Collegio di accedere all’esame degli atti processuali e di verificare se una simile specifica domanda fosse stata proposta o no.

Con riferimento alla doglianza concernente il fatto che il Tribunale ha ripartito l’importo della fattura in sette parti, addebitando il pagamento delle singole quote a ciascuna delle parti convenute, si deve rilevare, da un lato, che la ricorrente si è limitata ad allegare che l’esistenza di tre gruppi di condomini, ma non ha in alcun modo documentato tale asserzione; da un altro lato, che la medesima ricorrente difetta di interesse sostanziale alla proposta censura atteso che la detta ripartizione – non oggetto di impugnazione incidentale – opera a suo favore, atteso che ella potrà beneficiare della restituzione di somme superiori a quella che, con il diverso criterio, le sarebbero spettate; da un altro lato ancora, che la censura relativa alla omessa pronuncia “sul momento di insorgenza dell’obbligo di pagamento degli oneri reali cadenti sulla cosa comune al partecipante che ha acquistato l’appartamento, da fissarsi nel momento in cui vengono eseguiti i lavori”, risulta priva di oggetto, atteso che è mancante la statuizione rispetto alla quale potrebbe porsi un problema di individuazione del momento di decorrenza del pagamento.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano, in favore di ciascun gruppo di controricorrenti, in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 4010 Consorzi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F.L., nella qualità di Presidente del Consorzio Guardie Campestri di Ruvo di Puglia, conveniva in giudizio L.F. R. proprietario di un fondo rustico resosi moroso del pagamento di contributi di guardiania per il periodo 2001, 2002 e 2003 per un ammontare di Euro 103,11.

Il convenuto si costituiva tardivamente e chiedeva il rigetto della domanda sostenendone l’infondatezza.

Con sentenza 1/4/2005 l’adito giudice di pace di Ruvo di Puglia condannava L.F.R. al pagamento in favore del Consorzio Guardie Campestri di Ruvo di Puglia della somma di Euro 103,11 oltre accessori. Osservava il giudice di pace: che, come risultava dalla scheda esibita per gli anni 2001, 2002 e 2003. il convenuto aveva omesso di pagare il canone di guardiania pur usufruendo dei sevizi forniti dal Consorzio Guardie Campestri; che la domanda era documentalmente provata nell’an e nel quantum con la scheda di adesione firmata in data 23/2/1999 con la quale il convenuto aveva chiesto di diventare socio del Consorzio e con la scheda dei pagamenti che vedeva scoperti gli anni fino al 2004.

La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta da L.F.R. con ricorso affidato a due motivi. L’intimato Consorzio Guardie Campestri di Ruvo di Puglia non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso L.F.R. denuncia, nullità della sentenza impugnata per nullità della citazione ex artt. 164 e 163 c.p.c., nonchè violazione dell’art. 24 Cost., deducendo che dall’atto di citazione introduttivo dei giudizio non era dato di comprendere i fondi di proprietà di esso ricorrente oggetto dell’asserita attività di vigilanza espletata dal Consorzio attore e gli esercizi a cui si riferivano i reclamati contributi per Euro 103,11. Tali gravi lacune dell’atto di citazione rendono del tutto generica ed indeterminata la causa petendi e i fatti posti a fondamento della domanda proposta dall’attore con conseguente impossibilità per il convenuto di esercitare il proprio diritto di difesa.

Il motivo non è fondato posto che, come questa Corte ha più volte affermato, nel giudizio civile dinanzi al giudice di pace il contenuto dell’atto di citazione è disciplinato esclusivamente dall’art. 318 cod. proc. civ., il quale prescrive che il medesimo deve contenere l’indicazione del giudice e delle parti, l’esposizione dei fatti e l’indicazione dell’oggetto e, in ottemperanza al principio di massima semplificazione delle forme di tale giudizio, è anche possibile integrare i fatti già dedotti ed allegare fatti nuovi entro i limiti temporali previsti dall’art. 320 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’atto di citazione deve ritenersi nullo solo nel caso in cui per la mancata o incompleta esposizione dei fatti non è possibile l’instaurazione del contraddittorio (tra le tante; sentenze 30/4/2005 n. 9025; 13/4/2005 n. 7685; 11/7/2003 n. 10909; 4/6/2002 n. 8074).

Nella specie l’esame diretto dell’atto introduttivo del presente giudizio, consentito in questa sede di legittimità in ragione della natura processuale del vizio denunciato, permette di concludere che la citazione de qua contiene elementi di fatto più che sufficienti per individuare sia la causa petendi che il petitum, tanto è vero che il contraddittorio con il convenuto L.F. si è correttamente instaurato anche nel merito, come emerge inequivocabilmente dalla lettura della comparsa conclusionale del detto convenuto laddove risulta che l’eccezione di nullità della citazione è stata formulata soprattutto perchè nell’atto introduttivo non erano stati indicati: i fondi di proprietà del L. F. oggetto dell’attività di vigilanza; il periodo di espletamento di tale attività; gli elementi probatori a sostegno dell’an e del quantum richiesto.

I detti elementi risultano invece dai seguenti documenti prodotti del Consorzio e riportati dal giudice di pace nella sentenza impugnata:

scheda contributiva relativa ai fondi di proprietà del L. F.; scheda di adesione a firma di quest’ultimo; scheda dei pagamenti.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: vizi di motivazione;

violazione dell’art. 2603 c.c., n. 3; violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 6 convenzione europea del diritti dell’uomo e art. 2707 c.c. Ad avviso del L.F. il giudice di pace ha accolto la domanda dell’attore senza dar conto dell’avvenuta prova dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda e sulla base di argomentazioni illogiche e contraddittorie. L’attore infatti non ha fornito alcuna prova della adesione di esso ricorrente al Consorzio, nè dell’an e del quantum del proprio presunto diritto di credito. In assenza della prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sono palesi il vizio di omessa motivazione, la violazione delle norme sull’onere della prova, l’illogicità delle argomentazioni svolte dal giudice di pace a motivazione dell’accoglimento della domanda.

Il motivo non è meritevole di accoglimento trattandosi nella specie di ricorso avverso una sentenza pronunciata dal giudice di pace (prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 2 febbraio 2006, n. 40) in una controversia di valore inferiore a L. due milioni e, quindi, secondo equità ex art. 113 c.p.c., comma 2, impugnabile in cassazione solo per violazione di norme costituzionali, comunitarie, processuali o per violazione dei principi informatori della materia e non anche per vizi di motivazione salva l’ipotesi di motivazione del tutto mancante o puramente apparente (e quindi inesistente), ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la "ratio decidendi, ovvero ancora perplessa o assolutamente contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, il che non è certo ravvisabile nella specie. Ne consegue che le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono deducibili nei confronti di sentenza pronunciata secondo equità.

Nel caso in esame il giudice di pace, sia pur sinteticamente, ha dato contezza del suo convincimento rilevando essenzialmente che la domanda del Consorzio attore doveva essere accolta risultando il credito vantato dai documenti richiamati nella sentenza impugnata.

La motivazione posta a base di detta sentenza è adeguata e consente agevolmente di identificare con immediatezza e precisione la "ratio decidendi": il fondamento equitativo della decisione è chiaro e non ricorrono nella specie ipotesi di violazione di norme costituzionali o processuali o di principi generali dell’ordinamento o regolatori della materia trattata ed oggetto della controversia.

Va solo aggiunto che anche la violazione dell’art. 2697 c.c. rientra tra gli errori "in iudicando" e non "in procedendo" come chiarito nella giurisprudenza di legittimità (in tali sensi: sentenze 14/1/2009 n. 564; 18/3/2004 n. 5484). Peraltro, come è noto, la valutazione sull’assolvimento dell’onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato.

Va infine rilevata l’inammissibilità della censura relativa all’asserita violazione dell’art. 6 della convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto del tutto immotivata ed incomprensibile perchè formulata in modo talmente oscuro da impedire di comprenderne la portata ed il significato.

Al riguardo è appena il caso di richiamare il principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’assoluta incomprensibilità della censura comporta che non è soddisfatto il requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, il quale prescrive che il ricorso contenga a pena di inammissibilità i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata (tra le tante, sentenze 17/5/2006 n. 11501; 4/2/2000 n. 1238).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato senza necessità di provvedere in ordine alle spese del giudizio di cassazione nel quale l’intimato Consorzio Guardie Campestri di Ruvo di Puglia non ha svolto attività di resistenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 21-03-2011, n. 6383 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il Tribunale di Parma con sentenza n. 240/01, aveva accolto il ricorso proposto dalla srl Gestioni Promozionali e dichiarato la nullità dell’opposto decreto ingiuntivo, accertata la natura manifatturiera della attività svolta dalla società ricorrente opponente, con il conseguente diritto della società alla fiscalizzazione degli oneri sociali; aveva condannato l’INPS alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate a tale titolo da parte della ricorrente a far tempo dal settembre 1992, oltre interessi legali.

La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 13.3.2009, notificata il 15.9.2009, accoglieva l’appello proposto dall’INPS ed, in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta dalla Società.

Rilevava la corte territoriale che i dipendenti della società avevano il compito, come emerso dall’istruttoria orale svolta, di scegliere le merci da assemblare tra loro, di controllarne la conformità (per quelle di natura alimentare controllavano la scadenza, per le altre la loro integrità) per procedere quindi al loro assemblaggio assieme al prodotto promozionale, e restituire, infine, il prodotto assemblato alla committente.

Osservava che l’attività manifatturiera, D.L. n. 15 del 1977, ex art. 1, convertito in L. n. 102 del 1977, si caratterizza per la trasformazione di materie prime o semilavorati in prodotti finiti destinati ali acquisto ed alla messa in circolazione sul mercato finale e che la sentenza di primo grado non aveva offerto elementi per individuare quali fossero le materie prime o i semilavorati trasformati dalla società in prodotti finiti poi immessi sul mercato, nè l’attività di assemblaggio era tale che potesse ritenersi che l’azienda partecipasse anche solo parzialmente alla attività di produzione di tali prodotti finiti.

La trasformazione esteriore (dell’aspetto esterno) doveva, a giudizio della Corte del merito, ritenersi sostanzialmente irrilevante e, peraltro, la giurisprudenza che aveva ritenuto che l’attività di confezionamento del filato da altri prodotto costituisse attività manifatturiera e che aveva valorizzato, sulla base della L. n. 92 del 1979, art. 5, la individuazione dell’attività manifatturiera con riferimento alla classificazione delle attività economiche predisposta dall’ISTAT, non aveva trovato conferma nelle successive pronunzie ed, in particolare, nella decisione della S. C. n. 5482 del 1986.

Propone ricorso per cassazione la società, affidando l’impugnazione a due motivi.

Resiste con controricorso l’istituto. La società ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Deduce la società, con il primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 15 del 1977, art. 1, convertito in L. 102 del 1977, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Rileva, quanto alla nozione di produzione di beni di consumo, che la S.C. ha affermato che quando un’attività produttiva non abbia di per sè ad oggetto la trasformazione di materie prime o semilavorati finiti, ma pur tuttavia si inserisca nel processo di produzione ai fini della successiva commercializzazione, deve essere inquadrata come industria manifatturiera, in quanto l’attività risulta svolta in funzione della creazione di un risultato economico nuovo. Sostiene la prevalenza, sotto il profilo economico e funzionale, del momento della trasformazione della materia prima per la successiva commercializzazione, in virtù di una interpretazione del D.L. n. 15 del 1977, art. 1, nel senso della valorizzazione del contenuto dell’attività di confezionamento e di considerazione della circostanza che la stessa si colloca nell’articolato ciclo produttivo. Pone al riguardo quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c..

Con il secondo motivo deduce l’omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo 6 per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che la Corte si è limitata a censurare l’iter motivazionale della sentenza di primo grado senza proporne uno ulteriore ed adducendo genetiche censure avverso il contenuto della stessa, riferite alla mancata individuazione delle materie prime e dei semilavorati trasformati dalla società ed avanzando dubbi sulla idoneità di una mera attività di assemblaggio a costituire attività di trasformazione in senso proprio.

Il ricorso deve essere accolto alla luce delle considerazioni che seguono in ordine ad entrambi i motivi, da trattarsi congiuntamente per l’evidente connessione.

Va premesso che costituisce un giudizio di diritto e non di merito stabilire se l’attività svolta dall’impresa sia un’attività manifatturiera, cioè di trasformazione del prodotto, in quanto la Corte non è chiamata ad accertare quali siano le caratteristiche oggettive dell’attività in questione – accertamento riservato ai giudice di merito – ma piuttosto a decidere se a quelle caratteristiche si possa attribuire o meno il carattere della trasformazione che costituisce il proprium dell’attività manifatturiera, a sua volta species del più ampio genus dell’attività industriale (cfr. Cass. 13 maggio 2005 n. 10044).

Ciò premesso, deve rilevarsi che la riforma della pronunzia di primo grado da parte del giudice del gravame è stata fondata sulla considerazione che quella svolta non era attività diretta alla produzione di beni o servizi, atteso che l’attività di assemblaggio dei prodotti alimentari e di gadgets o regali a scopi promozionali era tale da non esulare dall’ambito della commercializzazione, poichè il prodotto iniziale restava il medesimo, senza perdere le sue caratteristiche merceologiche e senza trasformarsi in un nuovo bene; per le stesse ragioni, è stato escluso che fosse configurabile nella fattispecie la produzione di un servizio, mancando l’elemento della nuova utilità, del risultato nuovo e originale, dotato di identità propria.

Orbene, questa Corte ha già osservato che, se è vero che la produzione di beni sottintende un processo di trasformazione della materia prima, tale comunque da far perdere alla materia ed al singolo bene la propria individualità originaria per trasformarlo in un composto o bene diverso, il concetto giuridico di "trasformazione" deve ricavarsi dai profili economici e funzionali, non da quelli materiali, come reso palese dal riferimento normativo ai "beni" e non alle cose (cfr., in tali termini, Cass. 23 febbraio 2000 n. 2028 e Cass. 7 luglio 2001 n. 9247).

E’ stato sottolineato che l’equiparazione legislativa fra produzione di beni e produzione di servizi significa che merita la qualificazione di industriale l’attività imprenditoriale diretta alla creazione di una nuova utilità economica, ottenuta mediante l’organizzazione e l’impiego dei fattori produttivi e non esaurentesi nell’utilità fornita dagli elementi – materiali ed intellettuali – organizzati (cfr. Cass., sez, un., n. 196, 197, 198 e 1456 del 1992 richiamate da Cass. 2028/2000 cit.). La giurisprudenza di questa Corte, inoltre, con specifico riferimento alla ratio della limitazione alle imprese industriali delle disposizioni dirette a diminuire i livelli ordinari dell’imposizione contributiva (sgravi e fiscalizzazione degli oneri sociali di malattia) – ratio individuata nella produzione di beni strumentali suscettibili di essere competitivi sui mercati internazionali per la diminuzione del costo – mentre ha escluso che rientrino nella categoria le imprese che, senza produrre beni, svolgono solo un’attività diretta a favorire la commerciabilità di quelli prodotti da altre imprese (cfr. Cass. 4818/89), ha enunciato il principio secondo cui il dato qualificante dell’industrialità è la realizzazione di un risultato economico nuovo mediante utilizzazione, elaborazione e trasformazione di fattori predisposti dall’imprenditore, con la vendita in posizione accessoria rispetto all’attività di produzione del bene ed il prezzo remunerativo sia del valore intrinseco della merce, sia del costo inerente al ciclo produttivo ed ai mezzi connessi, mentre elemento caratterizzante dell’attività commerciale è la intermediazione, intesa come ausilio alla circolazione di beni già prodotti da altri, con le operazioni di lavorazione del prodotto altrui in posizione accessoria rispetto all’attività di vendita ed il prezzo remunerativo solo di quest’ultima (Cass. 5182/1981).

Deve, pertanto, ritenersi che l’attività di assemblaggio dei prodotti con gadgets e regali a scopi promozionali ed il relativo confezionamento implichi la creazione di un risultato economico nuovo, che vale a caratterizzare la natura industriale dell’impresa, indipendentemente dalla circostanza che l’attività si esplichi in semplice trattamento della materia prima, operato nell’esercizio di un’attività economica organizzata, non essendo necessario, ai fini della configurabilità dell’impresa come manifatturiera, che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche.

In ragione delle dette considerazioni e del richiamo agli indicati precedenti giurisprudenziali, deve ribadirsi il principio in forza del quale la creazione di un risultato economico nuovo, che caratterizza la natura industriale di un’impresa, può riscontrarsi anche nell’ipotesi di semplice trattamento della materia prima, operato nell’esercizio di un’attività economica organizzata, senza che sia necessario che la materia prima stessa subisca modificazioni nelle sue proprietà intrinseche, quando risulti prevalente sotto il duplice profilo economico e funzionale il momento della trasformazione della materia prima e della produzione di servizi, preordinati alla commercializzazione di un bene direttamente utilizzabile per il consumo con caratteristiche diverse da quelle del bene originario.

Nella specie non risulta che sia stata fatta corretta applicazione del principio richiamato, essendo stato esclusa la natura manifatturiera dell’attività di assemblaggio svolta dalla società Gestioni Promozionali a r.l., di conseguenza omettendosi di approfondire se nel caso esaminato vi fosse una prevalenza dell’organizzazione diretta alla predetta trasformazione del prodotto rispetto a quella preordinata all’acquisto e vendita, anche sotto il profilo del costo inerente al ciclo produttivo di trasformazione rispetto al prezzo di vendita remunerativo dell’attività di intermediazione.

La sentenza va, pertanto cassata, in accoglimento del motivo di ricorso, e la causa va rinviata, per ulteriore accertamento e decisione della controversia in conformità al principio di diritto enunciato, alla Corte di Appello di Firenze, cui si demanda anche la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.

La Corte così provvede:

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Firenze.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.