Cass. civ. Sez. III, Sent., 09-02-2012, n. 1900 Esecuzione specifica dell’obbligo di concludere il contratto

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Svolgimento del processo

I promittenti venditori Z. e C. citarono in giudizio il promissario acquirente P. perchè fosse dichiarato risolto il contratto preliminare di compravendita immobiliare per inadempienza del convenuto e questo fosse condannato al risarcimento dei danni. Il P., rilevato che una parte del fabbricato promesso in vendita risultava costruito in assenza di concessione e che per stipulare l’atto definitivo occorreva procedere all’abbattimento di quella parte, chiese emettersi condanna ex art. 2932 c.c., con riduzione del prezzo di vendita originariamente pattuito.

II Tribunale di Catania, in accoglimento della domanda dei promittenti venditori, dichiarò risolto il contratto preliminare, nonchè il diritto dei promittenti stessi a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra. La Corte d’appello di Catania ha confermato la prima sentenza.

Propone ricorso per cassazione il P. attraverso tre motivi.

Rispondono con controricorso la Z. ed il C..

Motivi della decisione

Il primo motivo è inammissibile, in quanto, benchè la rubrica del motivo denunzi violazione di legge e vizi della motivazione, esso si risolve nella richiesta di un nuovo accertamento del merito della controversia e di una diversa interpretazione degli atti di causa senza neppure enunciare (in relazione alla richiesta interpretazione) i canoni ermeneutici che sarebbero stati violati. Significative a tal riguardo sono le stesse frasi utilizzate nel motivo di ricorso: "la circostanza in questione e cioè la demolizione del corpo di fabbrica aggiunto … non è vera e contrariamente a quanto assunto dalla Corte di merito non risulta assolutamente confermata dalle scritture dalla stessa richiamate … la Corte dfappello di Catania è incorsa in una evidente errata valutazione di un documento decisivo …".

Altrettanto inammissibile è il secondo motivo attraverso il quale il ricorrente censura il punto della sentenza in cui s’afferma accertato che il garage abusivo è stato realizzato dallo stesso P..

La censura risulta svolta attraverso la trascrizione di un breve brano della CTU nel quale s’afferma (peraltro, per inciso) che "senza entrare nel merito del garage sicuramente abusivo e comunque realizzato in epoca antecedente alla promessa di vendita..". Il motivo difetta d’autosufficienza, siccome la trascrizione di quel mero brano posto tra parentesi di un discorso (evidentemente) più vasto non consente di comprendere, ai fini della richiesta delibazione, nè il fatto, nè la sua decisività.

Inammissibile è pure il terzo motivo, con il quale il ricorrente censura la sentenza per aver rifiutato di disporre una CTU non disposta in primo grado. Il motivo si risolve nell’affermazione secondo cui "la Corte di merito, con una incompleta, illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione ha ritenuto non ammettere", senza alcun cenno alla motivazione stessa ed alle concrete ragioni per le quali essa sarebbe viziata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Laddove, invece, la sentenza perviene, in modo congruo e logico, alla predetta decisione in base al ragionamento che qui non è neppure il caso di ripetere e che è contenuto nelle pagg.

12 e 13 del provvedimento stesso. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 11-10-2011, n. 36670

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza ex 444 c.p.p. del 12.7.2010 il Tribunale di Perugia applicava a N.F. la pena di mesi sei di reclusione per il delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter commesso il (OMISSIS).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, deducendo carenza di motivazione della sentenza impugnata.

Rileva questa Corte che, successivamente alla sentenza impugnata, segnatamente il 25 dicembre 2010, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, e, inoltre, è sopravvenuto l’arresto della Corte di giustizia della Unione Europea, Sezione 1^, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, il quale ha statuito nel senso che le succitate disposizioni sovraordinate non consentono la "normativa di uno Stato membro .. che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo"; con la conseguenza che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione della retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri".

Non vi è dubbio che il delitto contestato all’imputato sanziona la mera violazione dell’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio dello Stato, e quindi un comportamento non collaborativo da parte dello straniero che, per i principi contenuti nella menzionata Direttiva, non è sanzionabile con la pena della reclusione. la normativa introdotta nel nostro Ordinamento dalla Direttiva 2008/115 è quindi incompatibile con la vigenza del delitto di cui al D.Lgs. n. 286, art. 14, comma 5 ter con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 129 c.p.p., la sentenza deve essere annullata senza rinvio perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. VI, Sent., 19-04-2012, n. 6155 Diritti politici e civili

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Svolgimento del processo

che S.E., con ricorso del 29 ottobre 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo un unico articolato motivo di censura, illustrato con memoria -, nei confronti del Ministro dell’economia e delle finanze, il decreto della Corte d’Appello di Bologna depositato in data 6 aprile 2010, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dello S. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1 -, in contraddittorio con il Ministro dell’economia e delle finanze il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso -, ha dichiarato improponibile il ricorso;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’economia e delle finanze;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 6.000,00 per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 14 maggio 2009, era fondata sui seguenti fatti: a) lo S., militare ex dipendente dal Ministero della difesa ed asseritamente titolare del diritto alla riliquidazione della indennità di buonuscita con inclusione, nella base di calcolo, dell’indennità di impiego operativo, aveva proposto – con ricorso dell’8 maggio 2002 -la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa alla data del deposito del ricorso per equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Bologna, con il suddetto decreto impugnato, ha dichiarato improponibile il ricorso, osservando che il ricorrente non aveva presentato l’istanza di fissazione dell’udienza di discussione e che il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133 del 2008, può trovare applicazione nell’ipotesi, quale quella in esame, in cui il processo nell’ambito del quale si è verificata la violazione che ha fatto sorgere il diritto all’equa riparazione sia ancora pendente.

Motivi della decisione

che, con il motivo di censura, viene denunciata dal ricorrente come illegittima, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, l’affermata applicabilità del predetto D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 anche ai giudizi amministrativi pendenti e, quindi, la sostanziale efficacia retroattiva di tale disposizione;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati;

che la presente fattispecie è caratterizzata da ciò: che il giudizio di equa riparazione è stato promosso con ricorso del 14 maggio 2009, quando era vigente il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 che il processo amministrativo presupposto, iniziato con ricorso dell’8 maggio 2002, era ancora pendente a detta data, e che in tale processo non era stata presentata la cosiddetta istanza di prelievo;

che, per decidere se in tale fattispecie spetti ed in quale misura, oppure no, il diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, devono premettersi, da un lato, il quadro normativo di riferimento e, dall’altro, i consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte, finora seguiti;

che – quanto al quadro normativo di riferimento – deve precisarsi quanto segue: a) il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54, comma 2 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) – in vigore dal 25 giugno 2008 (art. 85) -, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, art. 1, comma 1 – in vigore dal 22 agosto 2008 -, nella sua versione originaria, disponeva: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione dell’art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b)-; b) in sede di conversione in legge, sono state apportate all’art. 54 le seguenti modifiche: al comma 2, dopo le parole "art. 2, comma 1" sono inserite le seguenti: "della L. 24 marzo 2001, n. 89" e le parole "nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all’art. 4, comma 1-ter, lett. b)" sono soppresse; c) conseguentemente, il testo definitivo del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2, quale convertito in legge dalla L. n. 133 del 2008, risulta il seguente: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 11 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2; d) successivamente, l’art. 3, comma 23, dell’Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44 recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo) – in vigore dal 16 settembre 2010 -, ha stabilito che, al D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 le parole "un’istanza ai sensi del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "l’istanza di prelievo di cui all’art. 81, comma 1, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione"; e) ancora successivamente, il D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195, art. 1, comma 3, lett. a), n. 6), (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 44, comma 4) – in vigore dall’8 dicembre 2011 -, ha disposto che: al comma 23, le parole "81, comma 1" sono sostituite dalle seguenti "71, comma 2"; f) conclusivamente, la disposizione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 – in vigore dal 16 settembre 2010 – risulta del seguente testuale tenore: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione";

che, questo essendo il quadro normativo di riferimento, è del tutto evidente che in base al principio tempus regit actum: 1) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 25 giugno 2008, si applica il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 nel seguente testo: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata un’istanza ai sensi del R.D. 11 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2; 2) ai procedimenti per equa riparazione, promossi a far data dal 16 settembre 2010, si applica – invece – lo stesso D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 nel seguente testo: La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, non è stata presentata l’istanza di prelievo di cui all’art. 11, comma 2, del codice del processo amministrativo, nè con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione;

che, dunque, alla fattispecie in esame è applicabile – ratione temporis (ricorso per equa riparazione depositato in data 14 maggio 2009) – il D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 nel testo dianzi riprodotto sub 1), vale a dire nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal cosiddetto codice del processo amministrativo (cfr., supra, sub 2), sicchè restano estranee al presente giudizio tutte le questioni che, relativamente alla disposizione attualmente in vigore, possono eventualmente porsi;

che – quanto ai consolidati orientamenti giurisprudenziali di questa Corte finora seguiti – i principi rilevanti finora enunciati sono i seguenti: a) in tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all’art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall’instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell’istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa; b) l’innovazione, introdotta dal D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 non può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in mancanza di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere; c) tuttavia, la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo può incidere, entro i limiti dell’equità, sulla determinazione dell’entità dell’indennizzo, con riferimento all’art. 2056 cod. civ., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 28507 del 2005, pronunciata a sezioni unite, 24901 e 28428 del del 2008, 14753 del 2010, nonchè l’ordinanza n. 5317 del 2011); d) l’innovazione introdotta dal citato D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 è inapplicabile – in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie ed in ossequio al principio tempus regit actum – a quei procedimenti di equa riparazione aventi ad oggetto un giudizio amministrativo introdotto prima dell’entrata in vigore della predetta normativa (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 115 del 2011);

che va tuttavia puntualizzato che – relativamente ai giudizi per equa riparazione promossi nel periodo dal 25 giugno 2008 al 15 settembre 2010 – il ricorrente in equa riparazione per irragionevole durata di un processo amministrativo, iniziato prima del 25 giugno 2008 e ancora pendente a tale data, nel caso, quale quello di specie, in cui non abbia presentato in tale processo l’istanza di prelievo, di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 (Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato), non ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata di detto processo a far data dal 25 giugno 2008, ma può far valere e realizzare tale diritto per il periodo precedente a tale data;

che, in particolare, questa soluzione si fonda sui seguenti argomenti: a) la ratio del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 sta in ciò, che la presentazione dell’istanza di prelievo ha la funzione di sollecitare il giudice del processo amministrativo alla sua definizione in tempi più brevi rispetto al tempo già trascorso, al fine o di impedire tout court la violazione del termine di ragionevole durata dello stesso o, comunque, di ridurre l’entità della durata irragionevole e, quindi, la misura dell’indennizzo eventualmente dovuto; b) la formulazione della disposizione (La domanda di equa riparazione non è proponibile se … non è stata presentata un’istanza …) mostra inequivocabilmente che la (previa) presentazione dell’istanza di prelievo nel processo amministrativo è prefigurata dal legislatore siccome "presupposto processuale" della domanda di equa riparazione, presupposto che deve quindi sussistere al momento del deposito del ricorso per equa riparazione; c) tale qualificazione, tuttavia, non comporta necessariamente che l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo – cioè la mancanza di detto presupposto processuale – determini la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo amministrativo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008: ciò, per la decisiva ragione che, altrimenti opinando – posto che con riferimento al periodo già trascorso sarebbe del tutto inattuabile la funzione sopra indicata alla lett. a), costituente a un tempo ratio ma anche giustificazione del presupposto processuale in esame – questo si risolverebbe in un mero espediente legislativo per cancellare la responsabilità dello Stato per l’irragionevole durata del processo ed il corrispondente diritto all’equa riparazione del cittadino, riconosciuto e garantito dall’art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1; d) nessun principio processuale d’ordine generale osta a che la domanda di equa riparazione possa essere esaminata e decisa per "parti" di essa e, quindi, essere accolta per una parte e dichiarata improponibile per l’altra (cfr., ad esempio, l’art. 277 cod. proc. civ.); che, nella specie, i Giudici a quibus, in violazione del su enunciato principio di diritto, hanno dichiarato tout court improponibile tutta la domanda, omettendo in particolare di operare la distinzione tra la durata del processo amministrativo presupposto fino al 25 giugno 2008, e quella successiva a tale data;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alla censura accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo – nel quale è stata pacificamente omessa dal ricorrente la presentazione dell’istanza di prelievo di cui al R.D. 17 agosto 1907, n. 642, art. 51, comma 2 e che era pendente alla data del deposito del ricorso per equa riparazione – ha avuto una durata complessiva di sette anni circa (dall’8 maggio 2002, data del ricorso introduttivo del processo presupposto, al 14 maggio 2009, data del deposito del ricorso per equa riparazione);

che, in applicazione del su enunciato principio di diritto, la domanda di equa riparazione è improponibile per la durata del processo amministrativo presupposto dal 25 giugno 2008 al 14 maggio 2009, vale a dire per il periodo di undici mesi circa, con la conseguenza che la durata complessiva di tale processo è pari a sei anni e un mese circa;

che la Corte EDU, con due recenti decisioni (del 16 marzo 2010, Volta et autres contro Italia, e del 6 aprile 2010, Falco et autres contro Italia), ha ritenuto che potessero essere liquidate, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale da eccessiva durata del processo, in relazione ai singoli casi ed alle loro peculiarità, somme complessive d’importo notevolmente inferiore a quella di mille euro annue normalmente liquidate, con valutazione di detto danno che consente al giudice italiano di procedere, in relazione alle particolarità della fattispecie, a liquidazioni dell’indennizzo più riduttive rispetto a quelle precedentemente ritenute congrue (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 14753 del 2010 cit. e 1359 del 2011);

che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo, il diritto all’equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 spetta a tutte le parti del processo, indipendentemente dal fatto che esse siano risultate vittoriose o soccombenti, costituendo l’ansia e la sofferenza per l’eccessiva durata del processo i riflessi psicologici del perdurare dell’incertezza in ordine alle posizioni in esso coinvolte, ciò ad eccezione dei casi in cui il soccombente abbia promosso una lite temeraria, o abbia artatamente resistito in giudizio al solo fine di perseguire proprio il perfezionamento della fattispecie di cui al richiamato art. 2, e dunque in difetto di una condizione soggettiva di incertezza, nei quali casi l’esistenza di queste situazioni, costituenti abuso del processo, deve essere provata puntualmente dall’Amministrazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la deduzione che la domanda della parte sia stata dichiarata manifestamente infondata (cfr., ex plurimis e tra le ultime, le sentenze nn. 9938 del 2010, 25595 del 2008, 21088 del 2005; cfr., altresì, le sentenze nn. 18780 del 2010 e 10500 del 2011);

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 considera equo, in linea di massima, detrarre dalla durata complessiva del processo tre anni di ragionevole durata e determinare l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno degli anni successivi;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, va determinato in Euro 2.300,00 per i tre anni e un mese circa di irragionevole durata, oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, par. 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, in complessivi Euro 806,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro dell’economia e delle finanze al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 2.300,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 806,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 311,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 595,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 20-12-2011, n. 6771 Esclusioni dal concorso

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Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al TAR del Lazio il sig. A. S. impugnava il procedimento di sua esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 192 allievi finanzieri della Guardia di Finanza, riservato ex art. 16 della legge n. 226 del 2004, ai volontari delle Forze Armate in ferma prefissata di un anno (di seguito, per brevità: VFP1T).

Deduceva che l’inidoneità attitudinale pronunziata nei propri confronti sarebbe illegittima:

– perché carente di motivazione, non avendo indicato "…i presupposti che integrano il profilo di riferimento…";

– perché nel bando "…non vengono delineati i predetti profili…" e, quindi, il candidato ha concorso senza conoscere i parametri di valutazione;

– perché si porrebbe in contrasto con l’idoneità ottenuta in eguale concorso presso lo stesso Corpo appena otto mesi prima con conseguente violazione del principio di affidamento.

2. – Con sentenza resa in forma semplificata il Giudice di prime cure ha accolto il ricorso:

i)perché il provvedimento impugnato sarebbe stato emanato in violazione del dovere di motivazione, scolpito dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990, di ogni atto amministrativo anche con riferimento alle indagini istruttorie;

ii)perché lo tesso provvedimento, quand’anche fosse stata esibita in giudizio la documentazione istruttoria, comunque sarebbe stato illegittimo, attesa la carenza, nella specie, di ogni apposita motivazione allegata al formale provvedimento di esclusione dal concorso e la non applicabilità dell’art. 21octies della citata legge n. 241 del 1990, non avendo natura vincolata il provvedimento stesso.

3. – Con l’appello in epigrafe il Ministero dell’Economia ed il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno chiesto la riforma di detta sentenza perché affetta da error in judicando tenuto conto:

i)- che il contestato accertamento attitudinale si è svolto in piena aderenza alle previsioni del bando ed alle disposizioni interne adottate dal Comando Generale;

ii)- che le risultanze istruttorie non potevano non portare la Commissione alle conclusioni cui è giunta essendo oggettivamente evidente che il sig. S. non possiede le inclinazioni richieste dal Corpo, attraverso il profilo preventivamente delineato negli atti regolatori del concorso, per poter aspirare allo status di finanziere;

iii)- che è pacifica l’ammissibilità dell’allegazione di una motivazione per relationem, operata correttamente nel caso in esame attraverso i puntuali atti istruttori posti in essere e, poi, utilizzati per l’emanazione del provvedimento impugnato;

iv)- che erroneamente sarebbe stata esclusa "…l’integrabilità della motivazione…" nella fase contenziosa che, invece, sarebbe possibile "…attraverso uno studio analitico del procedimento…" volto a "…ricostruire e positivamente valutare l’iter logico seguito dalla PA in sede di decisione…" e, quindi, a superare il semplice profilo formale della motivazione che, se accolto, come già segnalato dalla giurisprudenza dello stesso TAR, comporterebbe null’altro che una defatigante attività amministrativa di mera rinnovazione dell’atto;

v)- che il Giudicante, con le conclusioni raggiunte, mostra di non aver avuto presente la sfera di discrezionalità tecnica propria dell’Amministrazione ed i limiti di sindacato propri del Giudice Amministrativo in materia.

4. – Si è costituito in giudizio l’appellato sig. S. con atto contenente, sia memoria di resistenza alle avverse tesi, sia appello incidentale.

In particolare, con la parte costituente memoria difensiva, il sig. S. ha eccepito, preliminarmente, la tardività dell’appello perché la notifica del relativo atto sarebbe concretamente avvenuta a mezzo posta il 29 marzo 2001 (cioè al 61° giorno dalla notifica della sentenza di prime cure, intervenuta il 27 gennaio 2011), dovendosi avere riguardo alla data ed agli estremi di accettazione e registrazione effettiva del plico (raccomandata n. 776188535597 del 29 marzo 2011, ore 15,52) e non anche alla data del 28 gennaio 2011 in cui sul plico è stato apposto il timbro del servizio SIN delle Poste Italiane. In ogni caso, ha anche controdedotto, nel merito, sostenendo che la sentenza del TAR farebbe corretta applicazione di principi giurisprudenziali in tema di obbligo di allegazione di puntuale motivazione specialmente nelle occasioni, come quella in esame, di valutazione dei profili attitudinali del candidato.

Con la parte costituente appello incidentale, ha riproposto tutte le doglianze sollevate in prime cure e non decise dal primo Giudice e cioé:

– che sarebbero incomprensibili i parametri di valutazione dell’attitudine perché i profili di riferimento del ruolo a concorso non sarebbero indicati nel bando;

– che l’atto della sottocommissione che ha fissato i criteri di valutazione della prova attitudinale non sarebbe stata portata a conoscenza dei candidati, in violazione del principio di trasparenza;

– che la non idoneità ad un impiego pubblico, se asserita esclusivamente per ragioni di ordine psicologico, evidenzierebbe un onere motivazionale particolarmente rigoroso, non potendo detto giudizio "…essere affidato esclusivamente ai risultati di un test o di brevi colloqui…" che non consentirebbero un adeguato apprezzamento della personalità del candidato, in quanto "…soltanto l’individuazione di specifiche patologie, ovvero di tratti fortemente distintivi della personalità, predeterminati in ragione della loro incompatibilità con le esigenze proprie dello specifico servizio, e suscettibili di univoco accertamento…" potrebbero valere a fondare un giudizio di inidoneità;

– che costituirebbe violazione del c.d. principio di affidamento il non aver considerato che in precedente ed identico tipo di selezione effettuata appena otto mesi prima dalla stessa Guardia di Finanza, per lo stesso tipo di arruolamento, l’appellato é stato giudicato idoneo a seguito delle prove psicoattitudinali, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato anche sotto tale profilo, come già chiarito dalla giurisprudenza dello stesso TAR Lazio, sezione seconda, ed anche da qualche pronunzia cautelare del Giudice di appello.

Con successiva memoria, depositata il 12 maggio 2011 in previsione delle discussione in camera di consiglio dell’istanza cautelare proposta dagli appellanti, il sig. S. ha ulteriormente illustrato sia le proprie tesi difensive, sia i motivi dell’appello incidentale parimenti proposto chiedendo, conclusivamente, il rigetto dell’istanza cautelare.

5. – Con ordinanza n. 2462 del 8 giugno 2011 questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalle parti appellanti, di sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata.

6. – Con memoria depositata il 7 settembre 2011 il sig. S. ha ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive confermando tutte le eccezioni e deduzioni già svolte anche con il ricorso incidentale.

7. – All’udienza pubblica del 4 novembre 2011 l’appello è stato introitato per la decisione.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente deve il Collegio esaminare l’eccezione di tardività della notifica dell’appello principale sollevata dal sig. S. sul presupposto che esso sarebbe stato proposto dall’Amministrazione oltre il termine perentorio di legge, nella specie in scadenza il 28 marzo 2011, considerato che la sentenza impugnata è stata notificata il precedente 27 gennaio dello stesso anno.

L’eccezione è infondata per le seguenti considerazioni.

Come già anticipato dalla Sezione nella motivazione dell’ordinanza con la quale in sede cautelare è stata disposta, su istanza dell’Amministrazione, la sospensione dell’efficacia delle sentenza impugnata, "…ai fini della tempestività dell’appello, appare idonea la consegna dell’atto da notificare al Servizio Integrato Notifiche delle Poste…".

Orbene, tale convincimento ben può essere ribadito anche in questa sede di definitiva decisione della controversia in esame tenuto conto che le disposizioni applicabili nella specie conducono tutte al medesimo approdo, come definito dal legislatore, che è individuabile nell’atto della consegna al all’Ufficiale Giudiziario, od al S.I.N. delle Poste, dell’atto da notificare, ovvero nel momento della spedizione direttamente effettuata dal legale dello stesso atto, a mezzo posta, sempre che quest’ultimo risulti già autorizzato dal proprio Consiglio dell’Ordine per tale adempimento.

Ed invero, già alla luce della norma contenuta nel comma 3 dell’art. 3 della legge n. 53 del 21 gennaio 1994, che prevede che "…Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890…", ciò che rileva è la data di consegna del plico contenente l’atto da notificare, non sembrando revocabile in dubbio che tale sia il senso primo e compiuto della formula utilizzata dal legislatore di tale ultima norma laddove ha disposto, con il primo comma di essa, che "…L’avviso di ricevimento del piego raccomandato, completato in ogni sua parte e munito del bollo dell’ufficio postale, recante la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’Ufficiale Giudiziario…".

Successivamente, la novella recata dal comma 1 dell’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 (ricettiva dell’orientamento manifestato dalla Corte Costituzionale con la propria sentenza n. 477 del 2026 novembre 2002 in materia di perfezionamento della notifica per il notificante) ha introdotto un terzo comma nell’art. 149 del codice di procedura civile che, per quel che qui rileva, costituisce conferma dell’esclusiva rilevanza del momento della "consegna", ai fini del perfezionamento della notifica per il notificante, laddove dispone con espressione inequivoca che "…la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico…".

L’appellante incidentale sostiene, invece, che la propria eccezione non sarebbe resistita dalle citate norme poiché alla luce delle stesse i momenti della consegna e della spedizione sarebbero sostanzialmente un unicum che, nella specie, non si sarebbe concretizzato risultando dall’atto notificato che la data di consegna è del giorno precedente a quello di effettiva spedizione postale del piego, come confermato dal sistema informatico delle Poste dal quale risulta che l’atto da notificare è stato spedito il 29 marzo 2011, alle ore 15,52, mentre la consegna all’impiegato delle Poste era intervenuta il giorno precedente 28 marzo, come da timbro apposto in calce all’appello notificatogli.

Detta tesi non può essere condivisa per plurime ragioni:

– innanzitutto, perché a seguirla si escluderebbe di fatto l’interpretazione letterale della norma (che, come è noto, costituisce, ex art. 2 delle preleggi al codice civile, la prima delle modalità cui l’interprete deve fare ricorso nella ricerca della volontà effettiva espressa dal legislatore) tenuto conto del chiaro ed univo significato del termine "consegna" nella specie utilizzato, che non importa altro obbligo se non quello del materiale deposito, da parte del soggetto notificante, nelle mani dell’ufficiale giudiziario, ovvero dell’agente postale, dell’atto da notificare con la conseguenza che fa fede, per quel che qui interessa, esclusivamente la data apposta sull’atto stesso con il timbro delle Poste;

– di poi, perché l’eventuale discrasia tra i due momenti della consegna dell’atto da notificare e della sua spedizione a mezzo di piego raccomandato non può essere posta a carico di chi ha adempiuto a quanto gli competeva per legge (consegnare l’atto) essendo evidente che l’eventuale mancata spedizione del piego nella stessa data di ricezione è addebitabile soltanto alla responsabilità organizzativa dell’Ufficio Postale e che, diversamente opinando, si perverrebbe ad introdurre una sostanziale nuova ipotesi di decadenza dal termine per la notifica, non prevista da alcuna norma;

– infine, perché è soltanto quando il soggetto notificante é lo stesso difensore della parte che, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 53 del 1994, la data di consegna all’Ufficiale giudiziario, ovvero alle Poste, va sostituita con la data di spedizione del piego raccomandato, come peraltro già osservato anche dalla giurisprudenza in materia della Corte di Cassazione.

Consegue che l’appello principale è ricevibile.

2. – Nel merito, lo stesso appello è fondato per le seguenti ragioni.

2.1 – La decisione del primo Giudice non può essere condivisa poiché il giudizio contestato e gli atti istruttori presupposti, a ben vedere, non sono affetti da carenza di motivazione.

Al riguardo, ritiene utile il Collegio richiamare l’orientamento giurisprudenziale alla stregua del quale è sufficiente anche la motivazione per relationem specialmente allorquando il provvedimento conclusivo del procedimento costituisca, come nella specie, espressione sintetica di concrete valutazioni operate da organi altamente qualificati (nell’ambito di appositi sub procedimenti tecnici regolati da disposizioni preventivamente determinate in sede regolamentare quali nella specie quelle rinvenibili nell’art. 11 del bando e nel Foglio d’Ordini n. 54 del Comando Generale della Guardia di Finanza) e volti all’accertamento della sussistenza o meno in capo ai candidati ad una selezione militare dei requisiti specifici necessari per l’arruolamento.

Nella specie, gli atti che hanno condotto l’Amministrazione ad emettere il contestato giudizio di non idoneità definiscono con chiarezza e precisione le ragioni sulle quali detto giudizio è stato fondato, tenuto conto:

– per un verso, della sequenza e del contenuto degli accertamenti effettuati quali la relazione tecnica redatta dallo psicologo a seguito della somministrazione allo S. dei previsti test di livello intellettivo (GAT ragionamento spaziale), di personalità (big five questionarie), questionario biografico (AAFF10) e di completamento frasi (forma ridotta/40), nonché della relazione redatta da due periti selettori all’esito di apposito colloquio cui lo stesso candidato è stato sottoposto ed iscritta nella sua cartella personale, nonché, ancòra, dell’ulteriore colloquio, con diverso consulente psicologo, cui lo S. è stato nuovamente sottoposto dopo le specifiche criticità rilevate a carico del candidato dai due citati periti selettori;

– per altro verso, del "profilo ideale del ruolo Finanzieri", come approvato dal Comando Generale della Guardia di Finanza e recepito dalla sottocommissione giudicatrice quale criterio di valutazione, nonché del fatto che non tutti gli aspiranti al ruolo militare messo a concorso, seppure definibili soggetti psichicamente normali (anche ai sensi delle norme recate dal D.M. n. 155 del 2000 sull’accertamento psicofisico e come tali idonei all’inserimento nel mondo del lavoro) possiedono, però, i necessari requisiti e la giusta propensione alla specifica attività militare da espletarsi, richiedendosi invero il concorrere contestuale ed efficace di molteplici qualità non ordinariamente in possesso di tutti.

Né pare ragionevolmente revocabile in dubbio che il contenuto di detti atti procedimentali sia logicamente ricompreso nella formula riassuntiva adoperata dalla Sottocommissione per esprimere il giudizio di non idoneità, non fosse altro che per un principio di economia anche dei mezzi espressivi allorquando, come nel caso in esame, la decisione finale racchiuda in sé tutti i precedenti atti istruttori.

Infine, quanto al regime processuale dell’art. 21octies della legge n. 241 del 1990 (richiamato dal Giudice di prime cure per escluderne comunque l’applicabilità dopo avere ritenuto fondato ed assorbente il profilo dedotto dallo S. di carenza di motivazione) osserva il Collegio che, a ben vedere, tale riferimento non è più conferente una volta che sia stato verificato, come qui già avvenuto, che gli atti impugnati non sono affetti, né dal vizio di motivazione, né tanto meno privi di adeguato riscontro istruttorio, siccome sorretti da valutazioni di merito tecnico che rendono compiuto il senso e la valenza giuridica degli atti stessi.

2.2 – Le conclusioni raggiunte nel capo di motivazione che precede rendono necessario l’esame dei motivi di primo grado non esaminati dal TAR e riproposti in via incidentale derivata dall’appellato.

Al riguardo, reputa utile il Collegio rammentare, preliminarmente, che, per pacifica giurisprudenza di questa Sezione (cfr., sez. IV^, 24 febbraio 2004, n. 719, e più di recente n. 5856 del 28 settembre 2009) i requisiti psicofisici richiesti dai bandi devono essere posseduti dai candidati al reclutamento nelle Forze armate o nei Corpi di polizia o dei Vigili del Fuoco unicamente al momento in cui vengono sottoposti a visita medica collegiale, giacchè la legittimità dei provvedimenti amministrativi deve essere apprezzata avuto riguardo allo stato di fatto e di diritto presente al momento dell’adozione dei provvedimenti stessi; che, ancora, l’idoneità psicofisica richiesta per l’arruolamento non consiste nella mera assenza di patologie implicanti disturbi funzionali, ma richiede una particolare prestanza fisica e psicologica che è ragionevolmente esigibile proprio in relazione alle caratteristiche particolari di impiego operativo degli appartenenti alle Forze ad ordinamento militare.

Orbene, non è condivisibile, innanzi tutto, la doglianza che sarebbero incomprensibili i parametri di valutazione dell’attitudine tenuto conto dei criteri adottati dalla Sottocommissione giudicatrice sono chiari ed esaustivi se riguaradati alla luce del concreto contenuto dispositivo sia del bando e sia Foglio d’Ordini n. 54 del Comando Generale della Guardia di Finanza.

Né può ritenersi fondata la censura di violazione del principio di trasparenza formulata sulla base del rilievo che non sarebbero stati portati a conoscenza dei candidati i criteri di valutazione di detta prova, in quanto anche a tal fine è sufficiente richiamare i già citati atti a valenza generale, oltre che, in particolare, l’art. 11 del bando, per escludere che occorresse, nel caso in esame, una comunicazione specifica ai candidati. Ciò perché essi atti già contengono i criteri fondamentali di valutazione dei candidati, come ricavabile, in particolare, dall’atto denominato "Profilo ideale del ruolo Finanzieri", approvato dal Comando Generale della Guardia di Finanza ed espressamente recepito dalla sottocommissione quale criterio di valutazione.

Inoltre, a non diversa sorte negativa deve poi soggiacere anche la doglianza di asserita erroneità degli strumenti valutativi individuati dall’Amministrazione, avuto presente che, in disparte la dubbia ammissibilità di detta doglianza attenendo a profilo che comporta esclusivamente valutazioni di merito, non possono ritenersi né irrazionali né inadeguati quelli individuati dall’Amministrazione per il concorso in questione, tenuto conto delle peculiari e più incisive qualità richieste agli aspiranti a funzioni di rango militare rispetto a quelle di cui devono essere in possesso i dipendenti pubblici dei ruoli civili.

L’inidoneità contestata, quanto a contenuti concreti, si avvale del corretto sostegno degli atti istruttori espletati dai quali, come già precisato, emergono sufficienti elementi che giustificano la non compatibilità del profilo personale del sig. S. con le esigenze proprie della Guardia di Finanza.

A tal proposito, pare del tutto sufficiente limitarsi a rinviare alle puntuali osservazioni formulate dai due periti selettori riguardo alle criticità riscontrate in capo allo S. per le "Aree" intellettivocognitiva, sociorelazionale, gestionale e dell’assunzione di ruolo ed al giudizio espresso sullo stesso dal secondo degli psicologi, in sede di rinnovato esame del suo profilo, per comprendere le ragioni, invero, sufficientemente concrete, per le quali è stato ritenuto che non corrispondesse al "Profilo ideale del ruolo Finanzieri".

Infine, è da escludere che l’Amministrazione abbia violato il principio dell’affidamento nel pervenire, per la selezione in esame, ad un esito idoneativo negativo, pur avendo, invece, in precedente ed analoga procedura di arruolamento valutato positivamente lo S. sotto lo stesso profilo, in quanto, come già precisato dalla Sezione con l’ordinanza n. 2462, resa in sede cautelare l’8 giugno 2011, non emergono profili di contraddittorietà tra le predette valutazioni attitudinali, pur concernenti il medesimo tipo di arruolamento, "…considerato il carattere puntuativo dell’accertamento effettuato per la selezione in esame e valutato il non limitato tempo (circa otto mesi) intercorso tra le due valutazioni…".

In sintesi, l’appello incidentale è infondato non meritando di essere accolta nessuna delle riproposte censure di prime cure, considerato che gli atti impugnati risultano, allo stato, immuni dai vizi con le stesse denunziati.

3. – Circa le spese del doppio grado di giudizio, ritiene il Collegio che possa derogarsi dall’applicazione dei principi ricavabili dall’art. 26 del c.p.a. potendosi ricondurre la materia trattata a quella del lavoro, con conseguente compensazione tra le parti delle spese stesse.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2681 del 2001, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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