Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 09-06-2011) 15-07-2011, n. 27959

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Nell’ambito del procedimento penale a carico di:

F.F. indagato per i reati di cui agli artt. 81 – 640 – 646 c.p.;

il PM di Parma, in data 30.11.2010, emetteva il decreto di sequestro probatorio del conto corrente bancario intestato all’indagato, corpo del reato attribuito al F. che, secondo l’accusa, abusando della qualità di promotore finanziario della Banca Generali di Parma, si appropriava degli assegni bancari rilasciati dai clienti versandoli sul proprio conto personale, oggetto di sequestro;

Il F. proponeva impugnazione ma il Tribunale per il riesame di Parma, con ordinanza del 12.01.2011, respingeva il gravame e confermava il decreto di sequestro impugnato.

Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del Difensore di fiducia, deducendo:

Motivi ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b).

-Il ricorrente deduce la violazione di legge, atteso che il Tribunale avrebbe dovuto annullare il decreto dei PM in quanto privo di motivazione riguardo alla pertinenzialità del denaro sequestrato con i reati contestati, mancando la prova che il denaro sequestro fosse proprio quello acquisito attraverso l’attività criminosa contestata;

-era stata indebitamente disattesa la giustificazione offerta sulla legittima provenienza del denaro che, in realtà, era il frutto della liquidazione percepita dal F.;

-il PM aveva omesso di chiarire quali fossero le esigenze probatorie ed il Tribunale per il riesame non poteva integrare tale carenza motivazionale;

CHIEDE l’annullamento del provvedimento impugnato.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono fondati.

Ai fini della motivazione del decreto di sequestro disposto dall’autorità giudiziaria, l’art. 253 c.p.p., comma 1, impone che nel decreto vi sia l’enunciazione dei fatto di reato per cui si procede, con l’indicazione, sia pure sommaria, degli elementi costitutivi, in modo da consentire al giudice del riesame la verifica dell’astratta possibilità di sussumere il fatto in una specifica ipotesi di reato, nonchè della sussistenza del rapporto di pertinenzialità con l’oggetto del sequestro. Cassazione penale, sez. 6, 09 gennaio 2009, n. 4544.

A tale ultimo riguardo la Giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente affermato il principio per il quale il decreto di sequestro probatorio del corpo di reato deve essere scuretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine alle finalità in concreto perseguita con l’apposizione del vincolo per l’accertamento dei fatti. (Cass. Pen. SSUU 28.01.2004 n. 5876).

Sulla scorta di tale principio questa sezione ha avuto modo di precisare che una somma di denaro può essere definita corpo di reato, ai fini del sequestro probatorio, solo ove sia proprio quella acquisita attraverso l’attività criminosa, mentre, ove rappresenti esclusivamente la misura del valore di un credito – come avviene dopo il suo eventuale deposito in un istituto bancario – (come nella specie) essa è sequestrabile solo in quanto cosa pertinente al reato e, quindi, in tal caso, occorre indicare, in sede di motivazione, la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento.

(Cass. Pen. Sez. 2, 26.02.2009 n. 10475).

L’ordinanza impugnata ha, per un verso, qualificato corpo del reato il denaro in oggetto ma, per altro verso, ha omesso di osservare i principi di cui sopra e di motivare in qual modo il denaro sequestrato possa qualificarsi come cosa pertinente al reato e quale sia la specifica finalità probatoria che giustifica il provvedimento.

L’ordinanza è pertanto incorsa nella violazione di legge di omessa motivazione su un punto decisivo, sicchè si impone l’annullamento con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Parma per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 18-05-2011) 28-07-2011, n. 30124

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Svolgimento del processo

Con sentenza in data 16-10-2009 la Corte di Appello di Napoli confermava nei confronti di T.R. la sentenza emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale in data ll-2-2008,che aveva condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 495 c.p. alla pena di mesi sei di reclusione,previa concessione delle attenuanti generiche.

Alla imputata era stata contestata la condotta di avere dichiarato – nella istanza presentata il 27-1-2003 al Sindaco di Napoli – Servizi assistenziali del Comune – per ottenere l’assegno di maternità di cui al D.P.C.M. 21 dicembre 2000 – falsi dati anagrafici della figlia minore, dichiarando che la stessa era nata il (OMISSIS) (mentre era stato accertato che era nata il (OMISSIS)).

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la violazione di legge in riferimento all’art. 495 c.p. e la illogicità, nonchè mancanza di motivazione.

A riguardo evidenziava che nella specie la Corte aveva ritenuto irrilevante la circostanza che l’istanza contenente la dichiarazione non fosse stata presentata direttamente dalla imputata – che si era rivolta al CAF. Diversamente la difesa rilevava che l’istanza era stata formulata, secondo quanto affermato dall’imputata presso l’ufficio suddetto e non recava la sottoscrizione della T., e che sul punto la Corte aveva reso motivazione lacunosa.

Pertanto chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

Il ricorso risulta inammissibile per manifesta infondatezza.

Invero la fattispecie di cui all’art. 495 c.p. risulta correttamente applicata nel caso di specie, ricorrendone gli elementi costitutivi per l’indicazione di falsi dati anagrafici della figlia della imputata in una autocertificazione destinata alla PA. La condotta si perfeziona al momento in cui le false dichiarazioni sulle qualità personali o di altri vengono rese, (v. Cass. Sez. 6 – del 24/6/1998, n. 7515, Rotondo – Rv 211248 – essendo il soggetto consapevole di destinarle al pubblico ufficio, nè emerge da dati oggettivi, allegati dalla difesa al ricorso, che l’imputata non si fosse rivolta al pubblico ufficio comunicando i dati anagrafici della figlia al fine di ottenere l’assegno di maternità.

La sentenza impugnata si rivela pertanto adeguatamente motivata sull’argomento, ove la Corte territoriale ha correttamente evidenziato l’irrilevanza del dato che sia stata materialmente l’imputata a redigere l’istanza o a depositarla, posto che, essendo la stessa beneficiaria, l’atto è stato redatto e depositato con il suo consenso.

– Devono dunque ritenersi inammissibili i rilievi difensivi – meramente ripetitivi – con i quali si tende a fornire diversa interpretazione dei dati processuali, con argomentazioni in fatto.

Conseguentemente la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, e la ricorrente va condannata come per legge al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende che si determina in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30588 Aliud pro alio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 18/2003 il Giudice Unico del Tribunale di Brindisi, sez. dist. di Fasano, in accoglimento della domanda proposta da P.R. nei confronti di M.A., quale titolare della ditta "Ortoflora", condannava quest’ultimo al risarcimento dei danni patiti dal P., per la somma di Euro 2.516,72, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, per avere l’attore acquistato dal M. piantine di pomodoro della varietà "Tombolino F1",risultate di diverso tipo.

Lo stesso Giudice rigettava la domanda di garanzia proposta dal convenuto contro la s.a.s. M.F.M, Azienda Agricola di Mario Faraone Mennella & C. da cui il M. aveva acquistato le sementi utilizzate per ottenere le piantine in questione, rilevando che il M. aveva chiesto la condanna diretta della società stessa al ristoro dei danni subiti dal P., senza far valere la sua pretesa di rivalsa in relazione all’autonomo rapporto intercorso con il terzo chiamato in causa; la sentenza dichiarava cessata la materia del contendere tra la s.a.s. MFM di Mario Faraone Mennella e la s.p.a. Allsecures Assicurazioni, a sua volta chiamata in causa dalla M.F.M. che aveva stipulato con detta compagnia una polizza assicurativa. Avverso tale sentenza il M. proponeva appello cui resisteva il P..

Si costituivano in giudizio la s.a.s. M.F.M. e la s.p.a. AXA Assicurazioni, quale società che aveva incorporato per fusione la s.p.a. Allsecures Assicurazioni ed, in via incidentale, la AXA s.p.a. chiedeva che fosse rigettata la domanda in garanzia proposta dalla M.F.M. nei confronti della Allsecures assicurazioni (divenuta Axa assicurazioni).

Con sentenza 11.2.2005 la Corte d’Appello di Lecce, in accoglimento dell’appello del M., rigettava la domanda del P., compensando interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio e ponendo a carico del M., del P. e della M.F.M., in ragione di 1/3 ciascuno, le spese di C.T.U..

La Corte di merito dava atto dell’inadempimento contrattuale posto in essere dal M. nei confronti del P., per consegna di "aliud pro alio", posto che il C.T.U. nominato in primo grado, dopo aver messo a dimora i semi di pomodoro alienati al M. dalla M.F.M., aveva accertato, quanto al lotto 1/97C, la diversità dei frutti rispetto a quelli oggetto della vendita;

rigettava, tuttavia,la domanda del P., non avendo questi provato il danno; osservava che la M.F.M., chiamata in causa dal M., in garanzia impropria,aveva contestato l’esistenza e l’ammontare del danno con il richiamo alla difesa svolta nel giudizio di primo grado richiamo alla difesa svolta nel giudizio di primo grado sicchè si era venuta a configurare, nella specie, "una situazione di interferenza tra il rapporto principale e quello accessorio di garanzia" ed un’ipotesi di litisconsorzio processuale in quanto la decisione di una controversia si estendeva necessariamente all’altra.

Tale sentenza è impugnata con ricorso per cassazione da P. R. sulla base di un unico, articolato motivo illustrato con successiva memoria.

Gli intimati resistono con controricorso; la M.F.M. Azienda Agricola di Mario Faraone Mennella & C. s.a.s. in liquidazione e la s.p.a. Axa assicurazioni, propongono, inoltre, ricorso incidentale condizionato.

M.A., nella qualità di titolare della ditta Ortofrutta e la s.p.a. Axa hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

Il P. deduce:

1) errore in procedendo per extrapetizione e violazione degli artt. 99, 112, 342, 345, 346 e 434 c.p.c. nonchè errore in giudicando per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5;

la Corte di appello, pur avendo riconosciuto la responsabilità per inadempimento contrattuale della società M., nei confronti dell’appellato, ne aveva rigettato la domanda per mancanza della prova del danno; lo stesso risultava, invece, provato dalla C.T.U. e dalla perizia giurata redatta su incarico dell’attore; la ditta Ortoflora di M.A. non aveva, peraltro, contestato nell’"an" e nel "quantum" il danno subito dal P., come liquidato in primo grado sicchè la sentenza impugnata era inficiata dal vizio di extrapetizione, laddove aveva ritenuto non assolto l’onere probatorio a carico del P.; il danno da questi subito non richiedeva, comunque, la prova relativa alla mancata raccolta del prodotto ed alla distruzione delle piante in quanto, vertendosi in tema di vendita di "aliud pro alio",il pregiudizio subito dal compratore era insito nella difformità del bene consegnato rispetto a quello acquistato; difettava, inoltre, una domanda di garanzia impropria della M.F.M. di Faraone Mennella nei confronti della Ortofrutta di M.A., stante la mancanza di ogni connessione, anche occasionale, fra il rapporto principale e quello accessorio, considerato che i due contratti di vendita tra attore e convenuto, da un lato, e tra convenuto-chiamante e terzo chiamato, dall’altro, erano soggettivamente ed oggettivamente distinti, con conseguente difetto di legittimazione della M.F.M. relativamente alla contestazione del danno reclamato dal P. il quale, d’altro canto, non poteva estendere la propria domanda contro il chiamato.

Con ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale, la MFM Azienda Agricola Mario Faraone Mennella & C.N s.a.s. deduceva: a) violazione dell’art. 99 – 112 – 183 e 189 c.p.c. nonchè omessa, insufficiente contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia;

come rilevato dal giudice di primo grado, doveva escludersi una vera e propria chiamata in causa della M.F.M., da parte del M., posto che questi aveva eccepito, surrettiziamente, una sua carenza di legittimazione passiva chiedendo, in sostanza, "la traslazione ope legis della domanda dell’attore nei confronti del chiamato", senza che quest’ultimo fosse stato convenuto in giudizio per un rapporto giuridico in comune con l’attore o che il M. avesse proposto un’azione di rivalsa;

b) violazione e falsa applicazione degli artt. 1523 e 1341 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove il giudice di merito aveva erroneamente affermato che il patto di riservato dominio della merce non era stato oggetto di espressa approvazione per iscritto e doveva considerarsi, quindi, inefficace; tale patto rientrava, invece, nell’autonomia negoziale delle parti e non richiedeva la specifica approvazione ex art. 1341 c.c., comma 2, sicchè tenuto conto anche della circostanza, non contestata, dell’omesso pagamento del prezzo della vendita, doveva rigettarsi la domanda di manleva contrattuale proposta dal M. nei confronti della M.F.M. , atteso che il mancato perfezionamento della vendita avrebbe impedito al compratore, non ancora divenuto proprietario, di invocare qualsiasi forma di garanzia nei confronti del venditore.

La AXA,con il ricorso incidentale condizionato, assume che il P. non aveva proposto in appello domanda in garanzia nei confronti della M.F.M. e del suo assicuratore sicchè sulla autonoma domanda di garanzia tra la M.F.M. e la resistente AXA Assicurazioni si era formato il giudicato definitivo.

Il ricorso principale è fondato.

La Corte di appello ha erroneamente qualificato come una domanda di garanzia impropria la chiamata in causa, da parte del convenuto M., della M.F.M. di Mario Faraone Mennella, non tenendo conto che fra il contratto di compravendita di piantine di pomodoro, intercorso fra il P. ed il M. e quello con cui quest’ultimo aveva acquistato i semi di dette piantine dalla M.F.M., non vi era alcun collegamento, trattandosi di due distinti titoli, soggettivamente ed oggettivamente diversi.

Pertanto non poteva, nella specie, ravvisarsi una domanda di garanzia impropria, avendo il M. chiamato in causa il terzo, non già in forza di un rapporto giuridico comune tra l’attore ed il chiamato, essendosi limitato ad eccepire un proprio difetto di legittimazione passiva ed a domandare la condanna diretta del chiamato al risarcimento del danno,prospettando una mera traslazione della domanda avanzata dall’attore nei confronti della M.F.M..

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale il chiamato non aveva, quindi, alcuna legittimazione a contraddire in ordine all’azione esercitata contro il chiamante ed, in particolare, a contestare il danno reclamato dal P. nè l’attore poteva estendere la propria domanda contro il chiamato, stante l’assenza di ogni collegamento giuridico tra la posizione sostanziale dell’attore e quella del terzo chiamato in causa (Cass. S.U. n. 13968/2004; Cass. n. 25559/2008). La sentenza impugnata va, quindi, cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce che provvederà ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.

Il ricorso incidentale condizionato della società M.F.M., alla strega di quanto già osservato, rimane assorbito, mentre va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della AXA s.p.a., per difetto di interesse, posto che la sentenza di primo grado aveva dichiarata cessata la materia del contendere tra la M.F.M. Azienda Agricola di Mario Faraone Mennella & C. e la Allsecures Assicurazioni s.p.a.(ora AXA Assicurazioni).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato della M.F.M. Azienda Agricola Mario Faraone Mennella & C. s.a.s. in liquidazione; dichiara inammissibile il ricorso incidentale della AXA s.p.a.;

cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte d’Appello di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 11-07-2011) 28-09-2011, n. 35267

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Presidente della Corte di appello dell’Aquila dichiarava inammissibile, per palese difetto di specificità dei motivi, l’appello presentato da P.M. avverso la sentenza del Tribunale di Pescara, che lo aveva condannato per il reato di cui all’art. 73, comma 5, T.U. stup..

In particolare, l’ordinanza impugnata aveva constatato la mancanza di ogni correlazione critica tra le argomentate ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado, quanto all’esistenza di seri e convergenti indizi di responsabilità a carico dell’imputato e alla dosimetria della pena, e gli assunti apodittici e congetturali dell’appellante.

2. Avverso la suddetta ordinanza, ricorre per cassazione il difensore dell’imputato, chiedendone l’annullamento, contestando la legittimità della decisione adottata dal giudici di appello al di fuori del dibattimento e la valutazione di aspecificità dei motivi di appello.

L’ordinanza risulterebbe, inoltre, affetta da nullità perchè notificata presso il difensore e non presso il domicilio eletto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Con riferimento al primo profilo di censura, basti qui ribadire che l’inammissibilità dell’impugnazione può essere dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza prima del dibattimento. L’art. 591 cod. proc. pen. non richiede infatti che il procedimento relativo si svolga nel contraddittorio delle parti. Pertanto, è legittima la declaratoria de plano di inammissibilità dell’appello.

3. Anche la seconda censura mossa all’ordinanza impugnata – relativa alla motivazione – è del tutto destituita di fondamento, in quanto la valutazione operata dal Giudice dell’appello, per la sua correttezza logico-argomentativa, si sottrae alle critiche come sopra formulate. Invero, la mancanza di specificità del motivo di impugnazione deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche – come nella specie – per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità.

Nel caso in esame, l’atto di impugnazione era inidoneo ad introdurre il nuovo grado di giudizio ed a produrre effetti diversi dalla dichiarazione di inammissibilità, avendo con l’appello l’imputato denunciato genericamente l’insufficiente valenza degli elementi probatori a carico e l’eccessività della pena.

4. Merita identica sorte anche l’ultima censura. La notificazione dell’ordinanza di inammissibilità dell’impugnazione proposta non attribuisce a questa giuridica esistenza ma rappresenta un adempimento esteriore, autonomo e successivo, che assolve alla precisa funzione di dare notizia ai soggetti interessati della esistenza del provvedimento agli effetti della decorrenza del termine per presentare contro di esso ricorso per cassazione. Gli eventuali vizi di notifica dell’ordinanza, pertanto, non possono dedursi come motivi di nullità della stessa, attenendo il suddetto incombente al momento conoscitivo dell’atto e non al suo perfezionamento.

5. Conclusivamente, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. All’Inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.000.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 alla cassa delle ammende.