T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10-11-2011, n. 8654 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso notificato in data 11 luglio 2011 e depositato il successivo 13 luglio la S.F. s.r.l. ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi sull’iter registrativo della pratica in trattazione perché, essendo scaduto il termine stabilito dall’art. 29 D.L.vo n. 219 del 2006, l’Agenzia Italiana del Farmaco adotti le determinazioni definite sulla domanda presentata il 23 marzo 2010 per ottenere l’autorizzazione all’immissione in commercio della specialità medicinale denominata Candesartan S.F. a base di Candesartan cilexetil nella forma delle compresse rivestite da 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg.

2. Il silenzio è, ad avviso della ricorrente, illegittimo per:

a) Violazione degli artt. 8, 10 e 29 D.L.vo n. 291 del 2006.

Il silenzio serbato dall’AIFA si pone in palese violazione dell’art. 29 D.L.vo n. 219 del 2006, che impone al’Agenzia Italiana del Farmaco di concludere il procedimento per la concessione o il diniego di autorizzazione al commercio di un farmaco entro 210 giorni dalla presentazione della relativa istanza.

b) Violazione di legge: artt. 1 e 3 del regolamento per l’attuazione degli artt. 2 e 4 L. n. 241 del 1990 per l’accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione, pubblicato in G.U. 24 settembre 2010.

L’A.I.F.A. non ha rispettato i termini previsti da detto regolamento per la chiusura del procedimento.

c) Violazione artt. 2 e 3 L. n. 241 del 1990 – Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta per ritardi e inadempimento ingiustificati della Pubblica amministrazione.

Il silenzio serbato dall’AIFA si sostanzia in un comportamento inadempiente, in violazione dei principi dettati dalla legge sul procedimento amministrativo.

3. L’AIFA si è costituita in giudizio per resistere al ricorso senza espletare alcuna attività difensiva.

4. Alla camera di consiglio del 9 novembre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

Con nota del 27 luglio 2011 (successiva, quindi, alla proposizione del ricorso) l’AIFA ha chiesto alla società ricorrente chiarimenti in ordine al farmaco oggetto della richiesta autorizzazione al commercio. A tale scopo ha assegnato il termine di 60 giorni, avvertendo che la mancata osservanza di tale termine avrebbe comportato la chiusura del procedimento.

La S.F. s.r.l. ha inviato i chiarimenti richiesti ma allo stato l’Agenzia non ha evaso la domanda di autorizzazione, né concedendola né motivatamente respingendola.

Il ricorso avverso il silenzio deve dunque essere accolto, essendo illegittimo il silenzio serbato sulla richiesta autorizzazione al commercio oggetto della domanda presentata il 23 marzo 2010, avendo la ricorrente società farmaceutica diritto – in applicazione della legge sul procedimento e dell’art. 29 D.L.vo n. 219 del 2006 – ad ottenere una risposta sulla propria istanza.

Né potrebbe ritenersi atto idoneo ad interrompere l’inerzia durata per più di un anno e mezzo una richiesta di chiarimenti intervenuta solo alla vigilia della decisione del ricorso, alla quale potrebbe seguire un ulteriore lungo lasso di tempo senza una pronuncia definitoria, che costringerebbe la ricorrente ad affrontare un nuovo gravame.

All’accoglimento del ricorso consegue l’obbligo per l’AIFA di pronunciare entro il termine di trenta giorni dalla notificazione, o se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna l’AIFA alla rifusione delle spese e degli onorari del giudizio, che vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina all’AIFA di rispondere alla richiesta presentata dalla ricorrente nel termine di cui in motivazione.

Condanna l’AIFA al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-10-2011) 27-10-2011, n. 39139 Istituti di prevenzione e di pena

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza dell’11.3.09 il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale A. V., in espiazione della pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione a lui inflitta dalla Corte d’appello di Torino con sentenza del 17 gennaio 2008, definitiva il 1 ottobre 2009, per il reato di cui all’art. 609 octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo commessa nel corso del 2001 in danno di bambini di età inferiore agli anni dieci, con la concessione delle attenuanti generiche), ha chiesto l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali (art. 47 Ord. Pen.) ovvero della semilibertà (art. 50 Ord. Pen.).

2. Il Tribunale ha rilevato che l’istanza di affidamento in prova non poteva trovare accoglimento, in quanto la L. n. 354 del 1975, art. 4 bis era stato modificato dal D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 3 nel senso che nella prima parte di detto comma era stato inserito anche il reato per il quale l’istante era in espiazione pena, si che il beneficio richiesto non era a lui concedibile in difetto del presupposto della sua collaborazione con la giustizia, essendosi egli sempre protestato innocente e vittima di un errore giudiziario; non aveva mai reso dichiarazioni o tenuto condotte qualificabili come collaborative; non si era mai adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori; non aveva mai concretamente aiutato nè l’autorità di polizia, nè l’autorità giudiziaria a raccogliere elementi di fatto decisivi per la ricostruzione delle vicende, essendo rimaste zone d’ombra relative ai diversi episodi di violenza sessuale di gruppo, alle vittime del reato ed alla presenza di altri soggetti non identificati.

Inoltre il richiedente aveva svolto un ruolo non secondario nella vicenda criminosa per cui era causa.

Infine non poteva in ogni caso valere nei suoi confronti l’ipotesi della collaborazione impossibile, atteso che i fatti dei quali era stato accusato erano stati definitivamente accertati sulla base di una sentenza passata in giudicato il 1 ottobre 2009 e quindi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009, si che non poteva dirsi che l’istante, al momento in cui aveva subito il processo, non fosse stato reso edotto delle conseguenze di una scelta non collaborativa, da lui invece consapevolmente tenuta.

3. Avverso detto provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Torino A.V. propone ricorso per cassazione per il tramite del suo difensore, che ha dedotto due motivi di ricorso, oltre a sollevare in via di subordine eccezione d’incostituzionalità dell’art. 4 bis, comma 2 Ord. Pen. Col primo motivo lamenta violazione dell’art. 4 bis, comma 1-bis Ord. Pen., per avere il provvedimento impugnato ritenuto che la collaborazione oggettivamente impossibile si riferisse solo all’ipotesi in cui il giudicato si fosse formato prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 306 del 1992 e successive modificazioni.

Il ricorrente ha fatto poi riferimento a tre sentenze della Corte Costituzionale, la n. 306 del 1993, la n. 357 del 1994 e la n. 68 del 1995, che avevano dichiarato parzialmente illegittima la norma di cui all’art. 4 bis come era all’epoca formulata.

Riferendosi in modo particolare alla terza di dette sentenze, il ricorrente ha ancora evidenziato che, al momento dell’entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009, era stata già emessa nei suoi confronti la sentenza della Corte d’appello di Torino, risalente infatti al 17 gennaio 2008; e già in quell’epoca i fatti erano stati completamente accertati, non essendo residuate indagini in corso, non essendo emersi ulteriori indagati-imputati, nè altri procedimenti per fatti connessi, si che il procedimento di merito era da ritenere concluso, senza che residuasse nei suoi confronti alcuno spazio collaborativo tale da consentirgli di esperire in quella sede alcuna collaborazione ovvero di fornire alcun nuovo elemento di prova o collaborazione; e ciò anche se pendeva all’epoca ricorso in cassazione, deciso con sentenza del 1 ottobre 2009, a seguito della quale la sentenza emessa nei suoi confronti era divenuta definitiva;

invero i fatti e le responsabilità erano stati accertati in modo definitivo a prescindere dal fatto che il giudicato in senso formale si fosse formato dopo l’entrata in vigore del decreto legge anzidetto.

Coi secondo motivo lamenta motivazione carente e manifestamente illogica, nella parte in cui il provvedimento impugnato aveva affermato che, nella vicenda di cui si tratta, fossero rimaste zone d’ombra sia riferite all’accertamento dei fatti, sia riferite alle vittime del reato, sia riferite alla presenza di soggetti non identificati, in quanto dall’esame della sentenza della Corte d’appello di Torino, emessa nei suoi confronti il 17 gennaio 2008, non poteva desumersi viceversa la sussistenza di tali zone d’ombra;

nè poteva essere valutata in tal senso la circostanza che egli non aveva mai ammesso la propria colpevolezza, in quanto l’assenza di confessione poteva essere dettata dai più svariati motivi, senza che potesse essere ritenuta sintomatica di mancato ravvedimento o di pericolosità sociale o dell’intenzione di persistere nel crimine.

Con l’eccezione d’Incostituzionalità di cui sopra, il ricorrente ha chiesto la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale affinchè si pronunci sull’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, comma 1-bis Ord. Pen. nella parte in cui non prevede che alla concessione dei benefici di cui al primo comma della norma suddetta possano essere ammessi i detenuti condannati per i delitti ivi elencati anche qualora non vi sia stata collaborazione con la giustizia ex art. 58 ter Ord. Pen., quando vi sia assenza di collegamenti attuali del detenuto con la criminalità organizzata e l’integrale accertamento dei fatti renda comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, e ciò anche nell’ipotesi in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile dopo l’entrata in vigore del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. n. 356 del 1992 e successive modifiche, ravvisando nella norma anzidetta, se interpretata restrittivamente, violazione dell’art. 27 Cost., comma 3, artt. 3 e 25 Cost..

4. E’ stato trasmesso a questa Sezione in data 9 maggio 2011 dal Segretariato generale di questa Corte, per la riunione agli atti, un esposto a firma di A.V. datato 13 maggio 2010, avente ad oggetto il valore probatorio della testimonianza de relato ed il diniego di misure alternative alla detenzione.

Motivi della decisione

1. I due motivi di ricorso proposti da A.V. sono fondati.

2. Essi partono dal presupposto che i fatti addebitati al ricorrente siano stati accertati in modo completo ed esaustivo dalla sentenza della Corte d’appello di Torino del 17 gennaio 2008 ed emessa quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni nella L. 23 aprile 2009 n. 38, che ha inserito nel comma primo dell’art. 4 bis Ord. Pen. il delitto di cui all’art. 609 octies, contestato al ricorrente, quale delitto ostativo alla concessione dei benefici penitenziari chiesti; sarebbe pertanto ravvisabile nella specie un’ipotesi di collaborazione oggettivamente impossibile, formatasi in data anteriore al momento dell’entrata in vigore dell’anzidetto mutamento normativo peggiorativo.

Si sostiene comunque nel ricorso che, anche a voler fare riferimento alla data in cui la sentenza di condanna è rivenuta irrevocabile, data quest’ultima successiva a quella di entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009 conv. in L. n. 38 del 2009, alla stregua della più recente giurisprudenza di questa Corte non vi sia, sotto questo profilo, alcun ostacolo alla fruibilità dei benefici penitenziari ove venga riconosciuta la impossibilità della collaborazione.

Il ricorrente ha infine escluso che l’anzidetta sentenza della Corte d’appello di Torino abbia evidenziato la sussistenza di lacune ed incertezze nella ricostruzione dei fatti, idonee a mettere in luce una sua mancata collaborazione nella ricostruzione dei fatti, si che, anche sotto tale aspetto, non poteva ritenersi che il delitto per il quale era in espiazione pena fosse da ritenere ostativo alla concessione in suo favore dei benefici penitenziari richiesti.

3. Va premesso in linea di diritto che l’affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui, nei confronti del ricorrente non poteva valere l’ipotesi della collaborazione impossibile, in quanto i fatti dei quali il ricorrente era stato accusato erano stati definitivamente accertati sulla base di una sentenza passata in giudicato il 1 ottobre 2009, e quindi dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 11 del 2009, si pone in contrasto con la più recente e consolidata giurisprudenza di questa Corte che, abbandonando il precedente orientamento richiamato dal provvedimento impugnato, ha ripetutamente precisato che, in caso di collaborazione impossibile, i benefici penitenziari sono fruibili anche dai soggetti nei confronti dei quali la condanna per il reato ostativo sia stata pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge limitativa (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1 n. 29109 del 9/06/2004 dep. 2/07/2004, imp. Chionetti, Rv. 229254; Cass. Sez. 1 n. 20286 del 6/05/2008 dep. 21/05/2008, imp. Gioffrè, Rv. 240007; Cass. Sez. 1 n. 6313 del 10/12/09, dep. 16/02/2010, imp. Serio, Rv. 246127).

Questa soluzione, conforme ai principi dettati in materia dalla Corte costituzionale con le tre sentenze indicate dal ricorrente, appare al Collegio senz’altro condivisibile in quanto, come rimarcato sin dalla prima delle citate sentenze di questa Corte, il legislatore del 2002 non ha inserito nel chiaro dettato del nuovo testo del comma 1 dell’art. 4 bis Ord. Pen. alcun riferimento che possa comportare una limitazione degli effetti della oggettiva impossibilità di utile collaborazione, da tale norma previsti, ai casi di condanne anteriori alla legge limitativa.

4. Fatta tale premessa e posto che, nella specie, non si verte in tema di attualità di collegamenti del ricorrente con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva, sussiste la lamentata carenza di motivazione del provvedimento impugnato sotto l’aspetto ritenuta inesistenza della invocata ipotesi della collaborazione impossibile.

Va invero rilevato che, nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Torino non ha in concreto indicato i motivi, desumibili dalla lettura della sentenza emessa nei confronti del ricorrente dalla Corte d’appello di Torino il 17 gennaio 2008, in base ai quali ritenere che A.V. potesse fornire qualche collaborazione utile a fare ulteriore luce sui fatti accertati con detta sentenza; non è stato in particolare in alcun modo specificato quali siano le zone d’ombra, asseritamente rimaste, concernenti i diversi periodi di violenza sessuale di gruppo, le vittime del reati nonchè la partecipazione ai fatti di altri soggetti rimasti non identificati e l’apporto che potrebbe essere dato dal ricorrente per eliminarle.

5. Da quanto sopra consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame che tenga conto del principio di diritto affermato e delle carenze motivazionali sopra riscontrate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2011

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. VI – Lavoro, Sent., 22-05-2012, n. 8093 Cassa integrazione guadagni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con ricorso al Giudice del lavoro di Torino, V.V. conveniva in giudizio il datore di lavoro FIAT Auto spa e, assumendo illegittima la sua collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per il periodo 9.12.02-9.12.03, ne chiedeva la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione e quanto spettante a titolo di retribuzione.

2.- Accolta la domanda e proposto appello da Fiat Group Automobiles s.p.a. (succeduta a Fiat Auto s.p.a.) la Corte d’appello di Torino con sentenza in data 17.06.10 rigettava l’impugnazione.

La sentenza di merito riteneva che FIAT, fin dall’inizio della procedura (attivata con la comunicazione 31.10.02 alle r.s.u.), avesse l’obbligo di indicare per iscritto i criteri di scelta e le ragioni dell’eventuale mancata previsione della rotazione tra i dipendenti, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e che tale disciplina non era stata modificata dal D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, art. 2, comma 5 recante norme per la semplificazione del procedimento per la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale.

Nella specie i criteri indicati nella comunicazione di avvio della procedura erano generici, in quanto non consentivano di verificare la coerenza tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, il che rendeva illegittima la sospensione in CIGS dei dipendenti. Inoltre, l’accordo intervenuto tra datore e Oo.ss. in data 18.3.03, a conclusione della procedura di consultazione, non assumeva efficacia sanante delle omissioni, in quanto il vizio originario della comunicazione si ripercuoteva sull’intera procedura.

3.- Avverso questa sentenza FIAT Group Automobiles s.p.a. propone ricorso per cassazione illustrato con memoria. Si difende con controricorso la lavoratrice.

4.- I motivi di ricorso di Fiat Group Automobiles possono riassumersi come segue.

4.1.- La questione fondamentale posta a base del ricorso è se il giudice abbia correttamente applicato la L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, commi 7 e 8, o se la norma in questione debba ritenersi abrogata per l’intervento del D.P.R. n. 218 del 2000. Fiat sostiene che tale decreto, emanato in forza della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 avrebbe delegificato il procedimento amministrativo di autorizzazione e concessione della cigs e, quindi, tutti i suoi momenti od atti coordinati e collegati in serie (frase preparatoria, introduttiva, di istruzione e di decisione), con abrogazione implicita di tutte le disposizioni già vigenti.

4.2.- Ne deriverebbe che le modalità di rotazione e l’indicazione delle ragioni che eventualmente l’escludono, potrebbero essere indicate non solo con la comunicazione di apertura della procedura inviata alle Oo.Ss., ma anche all’esito dell’esame congiunto tra imprenditore ed Oo.ss. sulla crisi aziendale e le conseguenti esigenze di organizzazione della produzione.

Nel caso di specie, le parti sindacali, all’esito dell’esame congiunto, il 18.3.03 (in termini poi ribaditi il 22.7.03) avevano raggiunto un accordo circa le modalità della rotazione dopo che Fiat nel dicembre 2002 aveva aderito al più generale accordo di programma, il cui perfezionamento costituiva la base per l’assunzione di impegni amministrativi da parte del Governo a supporto del superamento della più generale crisi aziendale. Avrebbe dunque errato il giudice di merito a ritenere preminente il presupposto formale della comunicazione e consultazione rispetto al contenuto dell’accordo raggiunto con le Oo.ss. il 18.3.03, che assumeva invece valore sanante; ne sarebbe, infatti, rimasta esclusa la possibilità per le parti stipulanti di elaborare in corso di trattativa diversi criteri di gestione della crisi.

4.3.- Conseguenza di tale erronea preminenza assegnata al dato formale, sarebbe stata la disapplicazione del verbale di esame congiunto del Ministero del Lavoro del 5.12.02 (avente natura di atto pubblico a contenuto certificativi), costituente prova della procedura di consultazione svolta con la mediazione governativa.

4.4.- La mancata considerazione dell’accordo nascerebbe anche dall’erronea affermazione che la volontà della Rappresentanza sindacale unitaria stipulante non fosse validamente formata. La Corte di merito avrebbe dovuto tener conto dell’affidamento del datore circa la rappresentatività della controparte, competendo al lavoratore-attore dimostrare i vizi dell’accordo e la circostanza che FIAT non ignorava la situazione reale. In ogni caso, la stessa Corte avrebbe erroneamente ricostruito le circostanze da cui si desumeva l’invalidità della volontà delle R.s.u., attribuendo al rappresentante FIAT dichiarazioni in realtà rese a verbale da un rappresentante sindacale.

4.5.- La comunicazione 31.10.02 di avvio della procedura di cigs, che fissava il criterio di scelta nelle esigente tecniche, organizzative e produttive, in relazione alle esigente professionali e funzionali era comunque idonea allo scopo di esternare le intenzioni del datore di lavoro in relazione alle ricadute del programma di superamento della crisi aziendale in relazione alla situazione dei singoli lavoratori, pur residuando la possibilità di procedere a specificazione in sede di esame congiunto, all’esito dell’acquisizione da parte delle oo.ss. di una completa informazione.

In ogni caso, avrebbe dovuto valutarsi in concreto la posizione soggettiva del dipendente, in quanto, ove pure per ragioni formali fosse dichiarata illegittima tutta la procedura, pur tuttavia avrebbe dovuto valutarsi se la risoluzione di collocare i lavoratori in cigs fosse coerente con i criteri di scelta concretamente indicati ab initio nella comunicazione di avvio della procedura sindacale.

5.- Per quanto riguarda la questione principale (v. 4.1-4.2) deve osservarsi che la L. 23 luglio 1991, n. 223, – che introduce una visione organica della cigs, ricollegandone la fruizione a particolari requisiti soggettivi dell’impresa e all’esistenza di uno stato di crisi aziendale, nonchè alla proposizione da parte dell’imprenditore di precisi programmi, limitati nel tempo – prevede che dopo l’accertamento dello stato di crisi e l’approvazione dei programmi e per tutta la loro durata, all’esito di una articolata procedura, il Ministero del Lavoro con decreto conceda il trattamento straordinario di integrazione salariale (artt. 1-2).

Il datore di lavoro deve scegliere i lavoratori da collocare in cigs adottando meccanismi di rotazione tra i dipendenti che svolgono le stesse mansioni e sono occupati nell’unità produttiva interessata. I "criteri di individuazione dei lavoratori" e "le modalità della rotazione" sono oggetto di consultazione sindacale, in forza del dettato normativo, che impone la loro comunicazione alle Oo.ss. e l’esame congiunto di cui alla L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5.

Qualora il datore, per ragioni di carattere tecnico-organizzativo, non intenda attuare meccanismi di rotazione dovrà indicarne i motivi nel programma di ristrutturazione ( L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, commi 7 e 8).

Il Ministro del lavoro, pur approvando il programma e concedendo la cassa integrazione, può ritenere non giustificata la non adozione della rotazione e promuovere un incontro tra le parti. Ove non si pervenga ad un accordo entro tre mesi dalla data della concessione del trattamento di integrazione il Ministro stesso stabilisce l’adozione di meccanismi di rotazione sulla base delle proposte formulate dalle parti (e. 8, secondo periodo).

6.- Su tale assetto intervenne il D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, emanato per delega conferita dalla Legge di semplificazione amministrativa 15 marzo 1997, n. 59, art. 20 che inserì il procedimento per la concessione della CIGS -come regolato dalla L. n. 223 del 1991 – tra quelli sottoposti a delegificazione mediante regolamento emesso ai sensi della L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 2, (art. 20, comma 8, in relazione al n. 90 dell’allegato 1 alla legge stessa).

7.- I rapporti tra le due fonti sono stati definiti dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che la disciplina del D.P.R. n. 218 non abroga la L. n. 223 del 1991 e lascia, quindi, intatti gli oneri di comunicazione fissati dall’art. 1 di quest’ultima. Il D.P.R. n. 218 non incide, infatti, sulle disposizioni del combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, – riguardanti l’obbligo datoriale di comunicare alle organizzazioni sindacali, in avvio della procedura, i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonchè le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell’imprenditore – atteso che la disciplina da esso fissata attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento di concessione della integrazione salariale (Cass. 28.11.08 n. 28464).

Può, dunque, affermarsi con questa impostazione (poi ripresa da numerose altre sentenze, tra le quali v. Cass. 31.1.11 n. 2155, n. 2156, n. 2157, Cass. 21.2.11 n. 4151 e 4152) che per la scelta dei lavoratori da sospendere, la L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, prescrive che il datore comunichi alle Oo.Ss. i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, in relazione a quanto previsto dalla L. n. 164 del 1975, art. 5. Tale disposizione tutela, nella gestione della cassa integrazione, i diritti dei singoli lavoratori e le prerogative delle Oo.Ss., anche dopo l’entrata in vigore della disciplina del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 218, la quale non abroga o modifica le suddette disposizioni ma è volta unicamente a diversamente regolamentare il procedimento amministrativo, di rilevanza pubblica, di concessione di integrazione salariale.

Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta per quel che riguarda gli obblighi di rilevanza collettiva del datore ( L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, commi 7 e 8), precisando che la detta normativa regolamentare non ha spostato l’informazione sui criteri di scelta e sulle modalità della rotazione dal momento iniziale della comunicazione di avvio a quello immediatamente successivo dell’esame congiunto, in quanto, altrimenti, il contenuto della norma di cui al D.P.R. n. 218 cit., art. 2 sarebbe estraneo all’esigenza di semplificazione del procedimento amministrativo e avrebbe come conseguenza solo l’alleggerimento degli oneri della parte datoriale con compressione dei diritti di informazione spettanti al sindacato, dando luogo ad un sistema di consultazione sindacale palesemente inadeguato (Cass. 9.6.09 n. 13240 e 1.7.09 n. 15393, entrambe emanate a conclusione del procedimento per condotta antisindacale promosso dalle Oo.ss. nei confronti di Fiat con riferimento alla procedura di cigs ora in esame avviata con la comunicazione del 31.10.02).

8.- Sulla base di queste considerazioni, all’esito dell’esame delle questioni sub 5.1 e 5.2, può ritenersi corretto l’assunto del giudice di merito che – pur dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000 – la comunicazione che il datore, ai sensi della L. n. 164 del 1975, art. 5 è tenuto a dare alle rappresentanze sindacali aziendali debba contenere l’indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalità della rotazione, i quali solo successivamente dovranno costituire oggetto del successivo esame congiunto.

9.- Consegue l’irrilevanza della questione attinente il rilievo assegnato alla documentazione di provenienza ministeriale (n. 4.3).

Ove si ritenga che criteri di individuazione e modalità di rotazione debbono essere indicate ab initio nella comunicazione di avvio, è superfluo esaminare la tesi che assegna valore asseverativo ad un documento che attesta che quell’indicazione è avvenuta solo in un momento successivo, e cioè in sede di esame congiunto.

10.- Neppure può sostenersi che l’accordo 18.3.03 avrebbe sanato ogni eventuale vizio della procedura attivata con la lettera 31.10.02.

In proposito va precisato che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (Cass. 2.8.04 n. 14721, 21.8.03 n. 12307 ed altre) parte dal presupposto che l’accordo sia esaustivo delle esigenze conoscitive e di esternazione imposte dal combinato della L. n. 164, art. 5 e della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, commi 7 e 8, in quanto in tal caso sarebbe solo inutile formalismo imporre al datore di comunicare alle Oo.ss. i criteri di selezione che proprio con esse ha elaborato (Cass. 3.5.04 n. 8353).

Nel caso di specie, tuttavia, l’accordo – intervenuto a procedura già iniziata e quando molte centinaia di lavoratori erano già stati posti in cassa integrazione – si limita a formulare un generale sistema di rotazione a partire dall’aprile 2003, senza indicare il procedimento di individuazione dei soggetti interessati, il che esclude quel carattere esaustivo sopra rilevato. Inoltre, per il fatto di essere intervenute a procedura già iniziata, le modalità concordate in sede di accordo non possono soddisfare all’essenziale esigenza cui la preventiva comunicazione è preposta, e cioè quella di consentire (non solo alle Oo.ss. di confrontarsi sul punto, ma anche) ai lavoratori coinvolti nella procedura – tanto prima che dopo il raggiungimento dell’accordo – di verificare se l’utilizzo della cassa integrazione da parte del datore di lavoro sia coerente al programma di superamento della crisi adottato e, quindi, di consentire la tutela della loro posizione individuale, nella sostanza controllando il potere del datore di collocarli in cassa integrazione (v. anche Cass. 10.5.10 n. 11254).

11.- Data l’erroneità dell’assunto che ogni eventuale vizio della procedura (sindacale ed amministrativa) di applicazione della cassa integrazione possa essere sanato da uno o più accordi che, intervenuti a procedura già iniziata, attengano al momento della gestione della cigs, debbono ritenersi irrilevanti le censure mosse alla sentenza di merito a proposito dell’irregolare formazione della volontà negoziale di una delle parti che avevano stipulato l’accordo 18.3.03 (v. n. 5.4).

12.- Escludendo il carattere sanante dell’accordo 18.3.03 ed assegnando natura ostativa alla omissioni della comunicazione, il giudice di merito si è attenuto ad una lettura della norma basata su un principio pacifico, affermato da Cass., S.u., 11.5.00 n. 302, secondo cui in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che implichi una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle Oo.Ss., ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che debbono essere sospesi (in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e L. n. 164 del 1975, art. 5, commi 4 e 5). Ove rillegittimità può essere fatta valere dai lavoratori interessati davanti al giudice ordinario, in via incidentale, per ottenere il pagamento della retribuzione piena e non integrata.

13.- Quanto all’incidenza della comunicazione 31.10.82 sulla posizione del ricorrente deve rilevarsi che la giurisprudenza della Corte di cassazione ha precisato che "i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere …", di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 1 debbono essere connotati dal requisito della specificità, ovvero, dalla "idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri", precisandosi che l’aggettivazione "non individua una specie nell’ambito del genere criterio di scelta ma esprime la necessità che esso sia effettivamente tale, e cioè in grado di operare da solo la selezione dei soggetti da porre in cassa integrazione", atteso che "un criterio di scelta generico non è effettivamente tale, ma esprime soltanto, non un criterio, ma un generico indirizzo nella scelta" (v. Cass. 1.7.09 n. 15393, che richiama Cass. 23.4.04 n. 7720, e fa chiaro riferimento a S.u. n. 302 del 2000, citata).

Tale specificità non è stata riscontrata dal giudice di merito, che – analizzando il contenuto specifico dei documenti in considerazione – ha ritenuto non evidenziato con sufficiente specificità il percorso aziendale che ha portato all’individuazione dei singoli lavoratori da sospendere in cassa integrazione, tanto nell’originaria comunicazione del 31.10.02, tanto nell’accordo 22.7.03 (e nella prodromica comunicazione 18.7.03), il quale pure faceva riferimento ai lavoratori adibiti alla produzione di un singolo modello di vettura.

Trattasi di valutazioni di merito che, in quanto congruamente motivate, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità. 14.- In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dei difensori costituiti, dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30,00 (trenta/00) per esborsi ed in Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore degli Avvocati Agostino Redoglia, Marco Rivalta e Adriano Andrenelli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-07-2011) 01-12-2011, n. 44663

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 26/3/2011 il G.I.P. del Tribunale di Firenze, convalidava il fermo di S.C. per il delitto di furto aggravato dalla destrezza e dalla circostanza di avere commesso il fatto su un mezzo di trasporto, per avere sottratto banconote da un portafoglio, mentre la vittima estraeva delle monete per fare l’elemosina. Con lo stesso provvedimento emetteva a carico dell’indagato ordinanza di custodia in carcere.

2. Avverso il provvedimento di convalida del fermo ha proposto ricorso l’imputato personalmente, lamentando la erronea applicazione della legge e p penale per avere il giudice di merito correlato l’esclusione della attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 alla aspettativa di lucro dell’agente e non, invece, all’effettivo danno cagionato e per non avere ritenuto detta attenuante quantomeno equivalente alle aggravanti. L’esclusione dell’aggravante o la ritenuta equivalenza, non avrebbe consentito la convalida del fermo.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Invero il giudice di merito ha ritenuto non lieve il danno patrimoniale cagionato tenuto conto dell’entità della somma asportata e di quella che, presumibilmente il portafoglio poteva contenere.

Va ricordato che questa Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che "La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità sussiste solo se il danno è, dal punto di vista oggettivo, non solo lieve, ma di rilevanza minima" (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7603 del 27/02/1990 Ud. (dep. 31/05/1990), Leone, Rv.

184484). Pertanto correttamente il giudice di merito ha ritenuto la insussistenza della attenuante a fronte di una danno provocato alla vittima, non irrilevante.

Inoltre, il giudice di merito ha evidenziato come le modalità dell’azione (sottrazione di danaro dal portafoglio, mentre la vittima compiva un atto di generosità quale l’elemosina) connotavano di gravita il fatto commesso; parimenti le segnalazioni di polizia dell’imputato con diversi "alias", lasciavano trasparire un’allarmante personalità.

Pertanto, sebbene implicitamente, ha ritenuto, l’invocata attenuante (ritenuta insussistente) certamente non prevalente sulle aggravanti cointestate, con conseguente correttezza della qualificazione del fatto e dell’ammissibilità della convalida del fermo.

La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso, impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione.

Segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr.

Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).

P.Q.M.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.