Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 19-06-2012) 11-09-2012, n. 34568

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza in data 2 aprile 2009, il Tribunale di Biella dichiarava L.R.M. responsabile del reato di ricettazione, avendo acquistato un’autovettura di provenienza furtiva (fatto accertato in (OMISSIS)).

A seguito di impugnazione dell’imputato, con la sentenza in epigrafe, la Corte appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificato il fatto ai sensi dell’art. 624-bis cod. pen., rideterminava la pena in anni uno, mesi tre di reclusione ed Euro 500 di multa.

2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore avv. Francesco Bracciani denunciando con un unico motivo il vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità penale, rilevando che la individuazione del L. come il soggetto che guidava l’autovettura rubata poco prima a un commerciante di veicoli usati derivava solo dalla ricognizione fotografica effettuata "con discreta certezza, non assoluta" dal teste G., che aveva avuto l’occasione di vederlo, in ora notturna, solo per alcuni secondi, mentre si tamponava il naso sanguinante a seguito di un incidente stradale.

L’ora notturna, la brevità del tempo in cui avvenne l’osservazione da parte del teste, il fatto che il conducente dell’auto coinvolta nel sinistro aveva il volto insanguinato e in parte coperto, e infine la insicurezza mostrata dal G. nel riconoscimento erano tutti elementi che non consentivano alcuna certezza sulla individuazione dell’imputato come autore del furto.

Non poteva essere valorizzata a carico dell’imputato la circostanza della sua contumacia, che del resto non avrebbe impedito al pubblico ministero di richiedere una ricognizione formale.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Non sussiste alcuna prova certa circa il fatto che l’imputato sia la persona vista dal testimone oculare allontanarsi con il volto insanguinato dopo un incidente stradale occorso con l’autovettura oggetto di furto.

Non solo la percezione visiva del testimone non offre, oggettivamente, elementi di sicurezza, tenuto conto dell’ora notturna, del brevissimo tempo in cui egli potè osservare il soggetto ferito e del fatto che questo si copriva parzialmente il viso tamponandosi il naso sanguinante, ma ciò che più rileva è che il riconoscimento è stato espresso solo in termini apprezzabile certezza, "non assoluta".

Non potendo dirsi dunque raggiunta la prova della responsabilità dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perchè il ricorrente non ha commesso il fatto, a norma dell’art. 530 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il ricorrente non ha commesso il fatto.

Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Puglia Lecce Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 114

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Società ricorrente impugna la deliberazione del Consiglio Comunale di XXX n° 58 del 20 Novembre 1998, comunicata in data 28 Novembre 1998, con cui, prendendosi atto della sentenza della V Sezione del Consiglio di Stato n° 1539 del 26 Ottobre 1998 (confermativa della sentenza n° 153/1991 di questo T.A.R. di annullamento della delibera consiliare n° 6 del 20 Gennaio 1990, recante l’approvazione degli atti di gara e l’affidamento in concessione alla M. S.r.l. della costruzione e gestione provvisoria biennale della rete di fognatura nera del Comune di XXX), si revoca la deliberazione consiliare n° 21 del 29 Aprile 1998 ("approvazione regolamento per la gestione provvisoria delle rete di fognatura nera").
A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione art. 7 Legge n° 241/1990 – Violazione di generali principi in tema di partecipazione e di giusto procedimento.
2) Eccesso di potere per erroneità dei presupposti e sviamento – Violazione di generali principi in tema di autotutela – Carenza assoluta di motivazione.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, la Società ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.
Si è costituito in giudizio il Comune di XXX, depositando una memoria difensiva con la quale ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.
La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, che è stata abbinata al merito nella Camera di Consiglio del 25 Marzo 1999.
Alla pubblica udienza del 16 Dicembre 2010, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è inammissibile, prima ancora che infondato.
Il Collegio, premesso – in punto di fatto – che a seguito della menzionata deliberazione consiliare n° 6 del 20 Gennaio 1990 (recante l’approvazione degli atti di gara e l’affidamento in concessione alla M. S.r.l. della costruzione e gestione provvisoria biennale della rete di fognatura nera del Comune di XXX), annullata in sede giurisdizionale, si stipulò il relativo contratto in data 12 Febbraio 1990 (Rep. n° 5), al quale ha fatto seguito l’emanazione da parte del Consiglio Comunale di XXX della deliberazione n° 21 del 29 Aprile 1998 (con cui è stato approvato il regolamento per la gestione provvisoria, a cura del concessionario, delle rete di fognatura nera comunale), osserva – in diritto – che, notoriamente, il giudicato di annullamento di un provvedimento amministrativo, creando l’obbligo nella Pubblica Amministrazione di ripristinare la situazione esistente prima dell’emanazione dell’atto amministrativo annullato (e di conformandosi al "dictum" del G.A.), ha effetto automaticamente caducante nei confronti di tutti gli atti successivi che trovano il loro antecedente necessario e si pongono nei suoi confronti come atti strettamente consequenziali e, come tali, travolgibili per effetto dell’annullamento giurisdizionale di esso.
Tale effetto implica, dunque, che la rimozione del primo atto determina automaticamente, a carico di tutti gli ulteriori atti adottati in sua esecuzione (per i quali il primo costituisce il presupposto unico e imprescindibile), l’impossibilità che essi continuino a spiegare efficacia (e non la loro mera illegittimità derivata), sempre che – come nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio – gli atti consequenziali non conferiscano un bene a destinatari terzi non qualificabili come parti necessarie nel giudizio avente ad oggetto l’atto presupposto (ex multis: T.A.R. Lazio Roma, III Sezione, 10 Luglio 2002 n° 6257).
Pertanto, l’impugnata deliberazione del Consiglio Comunale di XXX n° 58 del 20 Novembre 1998, nel disporre la "revoca" della deliberazione consiliare n° 21 del 29 Aprile 1998, lungi dall’avviare un procedimento amministrativo di autotutela (come, invece, sostiene la parte ricorrente), si limita a prendere atto dell’effetto caducante già prodotto (sulla predetta deliberazione n° 21/1998 e sugli altri atti consequenziali) dalla decisione giurisdizionale di annullamento della delibera consiliare n° 6 del 20 Gennaio 1990, recante l’approvazione degli atti di gara e l’affidamento in concessione alla M. S.r.l. della costruzione e gestione provvisoria biennale della rete di fognatura nera del Comune di XXX e, quindi, (a ben vedere) la deliberazione gravata con l’atto introduttivo del presente processo è priva di autonomo contenuto volitivoprovvedimentale.
Infine, si rileva che risulta "per tabulas" che la gestione provvisoria dell’impianto fognario comunale di che trattasi è stata disciplinata – con la deliberazione consiliare n° 21/1998 – nei confronti della Società odierna ricorrente in ragione della sua qualità di formale affidataria della concessionecontratto di costruzione e gestione della rete fognaria, e non certo per il mero fatto storico di essere stata il costruttore materiale della rete stessa.
Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Condanna la Società ricorrente, in persona del legale rappresentante protempore, al pagamento in favore del Comune resistente delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (Mille/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 16 Dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Luigi Costantini, Presidente
Enrico d’Arpe, Consigliere, Estensore
Giuseppe Esposito, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE – SENTENZA 24 novembre 2009, n.24701 SUPERFICIE E SERVITU’

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Motivi della decisione

1.1 – Con il primo motivo di censura si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 ce. per avere il giudice d’appello interpretato il contratto oggetto di causa soltanto in base al tenore letterale, e non anche secondo il tenore complessivo dell’atto, dal quale risultava chiaramente la volontà delle parti di impedire che il fabbricato costruendo sul fondo del G. potesse elevarsi oltre il limite del gradino del portone del M., il che equivaleva ad imporre a carico del futuro fabbricato ed a favore del palazzo M. una servitù altius non tollendì. L’espressione valorizzata dalla Corte di merito, e cioè che i muri del facendo fabbricato non dovevano farsi così esili che facciano sorgere pericolo per ogni fabbrica o peso superiore, era, secondo la ricorrente, assolutamente marginale ed eventuale rispetto al significato delle altre espressioni usate dalle parti, dalle quali si desumeva chiaramente il fine pratico perseguito, che era quello di scongiurare il pericolo che il G., già titolare di una concessione ad aedificandum sul fondo contiguo, soprelevasse oltre il limite del gradino, limitando cosi la visuale fino ad allora goduta dal M..

2 – Col secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli arti. 1366 e 1367 ce. per non avere il giudice d’appello considerato, nell’interpretare il contratto, che se le parti avevano proceduto alla "vendita dell’aria" soprastante il futuro fabbricato G., erroneamente qualificata nella sentenza come diritto di superficie, e quindi se l’intenzione era soltanto quella di consentire al M. di edificare sul detto fabbricato, non avrebbe avuto alcun senso prevedere che il futuro fabbricato G. non poteva superare l’altezza del gradino del palazzo M..

3 – Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1368 c.c. per non avere il giudice d’appello tenuto conto, nell’interpretare il contratto, del contesto storico – giuridico in cui il contratto si collocava. Sotto il vigore del vecchio codice, infatti, i cosiddetti contratti di "vendita d’aria" costituivano una tipologia contrattuale diffusa a cui si faceva ricorso al fine di evitare che la sopraelevazione di fabbricati da parte degli acquirenti, possessori o comunque proprietari di terreni generalmente sottostanti ad altri avvenisse in danno dei proprietari, dei possessori e, più in generale, di chi aveva in godimento i fondi soprastanti. Anche se l’attuale giurisprudenza è concorde nel ritenere che siffatti contratti non danno luogo ad una proprietà fondiaria, bensì a un diritto reale su cosa altrui qualificabile come un diritto di superficie, la Corte d’appello non poteva esimersi, nell’interpretare il contratto, dal ricontestualizzare l’atto al fine di individuare quell’assetto di interessi che attraverso di esso le parti avevano inteso realizzare.

4 – Col quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.1322, 2°comma, c.c. per non avere il giudice d’appello salvaguardato, nell’interpretare il contratto, l’autonomia negoziale che le parti avevano inteso esprimere nel dar vita al contratto in questione.

5 – Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 952 e 1027 e segg. c.c. per avere la Corte d’appello ritenuto, sulla base della premessa che non era possibile la costituzione sullo stesso fondo contemporaneamente di un diritto di superficie e di un diritto di servitù altìus non tollendi, che, con il contratto del 1881, le parti avevano inteso costituire un diritto di superficie e non un diritto di servitù. Non ha considerato la Corte di merito che il codice civile del 1865, sotto il cui vigore era stato stipulato il contratto, non prevedeva il diritto di superficie e, quindi, se un unico diritto le parti avessero inteso costituire, questo non poteva che essere un diritto di servitù, costituito al fine di salvaguardare la veduta del fabbricato M..

6 – Con il sesto motivo si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere la Corte di merito posto a base della decisione un isolato precedente giurisprudenziale, facendone da questo derivare l’interpretazione del contratto, che invece avrebbe dovuto compiere anzitutto prendendo in esame il contratto ed il suo contenuto accertando qual’era stato lo scopo che le parti avevano inteso perseguire.

II – I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente perché strettamente connessi, meritano accoglimento entro i limiti di seguito esposti.

Il contratto concluso nel lontano 1881 dai rispettivi danti causa delle parti, nella parte che interessa ai fini del presente giudizio, stabiliva che: 1) il costituito F. G. vende, cede ed aliena, da oggi in piena proprietà ed usufrutto all’altro costituito signor M., che accetta, tutta l’aria superiore del fabbricato faciendo nello scavamento di terreno di recente fatto nel punto del di lui orto. Detto futuro fabbricato dovrà tenersi fino al livello del gradino del portone del palazzo M. al quale dovrà essere portato il muro già costruito. La grossezza degli altri muri da fare sarà osservata a regola d’arte ma non però che possano farsi così esili che facciano sorgere pericolo di crollo per ogni fabbrica o peso superiore…. 2) il M. potrà disporre e godere dell’aria acquistata, da oggi e con ogni diritto e ragione senza riserva alcuna.

La Corte d’appello, esaminato il contenuto di tali pattuizioni, ha ritenuto che i contraenti avevano inteso costituire a carico del futuro fabbricato G. soltanto un diritto di superficie a favore del M., e non anche una servitù altìus non tollendi a favore del palazzo di cui il M. era proprietario.

A tale conclusione la Corte di merito è pervenuta partendo dal presupposto, fondato sulla sentenza dì questa Corte n. 948/78 relativa ad un caso analogo, che non è ammissibile la contemporanea costituzione su un unico bene ed a favore del medesimo soggetto di un diritto di superficie e, al tempo stesso, di una servitù altius non tolìendi a causa dell’incompatibilità degli interessi contrapposti che verrebbero a concentrarsi in capo ad un medesimo soggetto. Di conseguenza, nel procedere all’interpretazione della volontà dei contraenti, ha valutato la portata dell’accordo negoziale ponendosi esclusivamente nell’ottica, seguita da quella lontana pronunzia, dell’incompatibilità tra i due diritti, uno dei quali comportava necessariamente l’esclusione dell’altro, giungendo alla conclusione che il diritto costituito dalle parti con l’atto del 1881 era esclusivamente un diritto di superficie, ormai estinto per non uso protrattosi per oltre vent’anni, e non anche una servitù altius non tolìendi a carico del futuro fabbricato G. ed a favore del palazzo di proprietà del M..

Poiché costituisce principio pacifico che, sia per l’attuale codice civile sia per quello abrogato, il diritto reale su uno spazio aereo, separato dalla proprietà del sottostante immobile, non può essere qualificato come proprietà fondiaria, ma come un diritto reale di superficie (ex plurimìs: Cass. 10498/94), la qualificazione data dal giudicante alla "vendita d’aria" conclusa tra il M. ed il G. nel 1881 come negozio costitutivo del detto diritto reale non presta il fianco a censure essendo incontestabile, in base al tenore delle su riportate clausole contrattuali, l’intenzione delle parti di attribuire al M., una volta ultimato il fabbricato G., il diritto, che è proprio del superficiario, di erigere sullo spazio aereo soprastante una costruzione costituente oggetto di proprietà separata da quella altrui. Vanno, perciò, disattesi il secondo ed il quinto motivo di ricorso nella parte in cui si sostiene l’erroneità della suddetta qualificazione in quanto, se un unico diritto doveva ritenersi costituito con quelle clausole, si trattava certamente di un diritto di servitù e non di un diritto di superficie.

Sono, invece, fondate le restanti censure mosse alla sentenza impugnata, tutte riguardanti l’impossibilità, affermata dalla Corte d’appello, dì ritenere costituita, con le medesime clausole contrattuali, anche una servitù altius non tollendi a carico del fabbricato G. ed a favore del palazzo M..

L’interesse che le parti, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, mirano a regolare al momento della conclusione del contratto va individuato in relazione non soltanto alla situazione attuale ma anche alle possibili situazioni future.

Ponendosi in tale prospettiva, e considerata la diversa disciplina che il diritto di superficie e il diritto di servitù trovano nell’ordinamento, in specie sotto il profilo degli effetti rispettivamente prodotti per ciascuno di essi dal decorso del tempo – il primo è destinato ad estinguersi per non uso protrattosi per vent’anni, mentre per la servitù il periodo di prescrizione inizia a decorrere solo con un atto contrario all’esercizio della servitù proveniente dal proprietario del fondo servente – non può escludersi sul piano astratto la possibilità che le parti del contratto, intendendo privilegiare nel tempo la posizione di una sola di esse, impongano all’altra una duplice limitazione del diritto di proprietà, i cui effetti sono destinati a prodursi anche in futuro in dipendenza delle possibili situazioni che andranno a verificarsi. In quest’ottica, la contemporanea costituzione, a carico del medesimo immobile e tra gli stessi soggetti, sia di un diritto di superficie sia di una servitù altìus non tollendi risponde allo scopo di assicurare ad uno solo di essi una posizione di privilegio perdurante nel tempo, in quanto consente al superficiario la scelta di edificare sullo spazio aereo oppure di mantenere la visuale sull’altrui fabbricato anche dopo l’estinzione per non uso del diritto di superficie.

Se esaminata nella proiezione futura, la concentrazione in capo al medesimo soggetto di entrambi i diritti non determina incompatibilità tra interessi contrapposti, ma, rendendo possibile l’esercizio dell’uno in caso di mancato esercizio dell’altro, rappresenta lo strumento che consente di realizzare lo scopo avuto di mira dai contraenti.

Né sono ravvisabili profili di incompatibilità derivanti da eventuali successivi mutamenti nella titolarità di entrambi i diritti, o di uno soltanto di essi in conseguenza di possibili trasferimenti a terzi, ove si consideri che, nel primo caso, il terzo subentra nella medesima posizione del dante causa, e, nel secondo caso, la cessione al terzo di uno soltanto dei due diritti comporta l’implicita rinunzia del cedente al diritto residuo.

In conclusione, alla luce del principio dell’autonomia negoziale, deve ritenersi consentita la possibilità della contemporanea costituzione, a carico dello stesso immobile e tra le stesse parti, sia di un diritto di superficie avente ad oggetto lo spazio aereo soprastante l’immobile, sia di un diritto di servitù altius non tollendi, restando compito del giudice di merito, nel ricercare la comune intenzione dei contraenti, accertare se la volontà delle parti sia stata quella di assicurare, con tale assetto negoziale, una posizione di privilegio ad una parte rispetto all’altra, concrentantesi nella facoltà di scegliere tra l’edificazione oppure nel mantenimento della visuale anche dopo che il diritto di superficie sia estinto per non uso.

L’indagine va compiuta con particolare cura in presenza di un contratto di "vendita d’aria" stipulato sotto il vigore del codice civile previgente, che non prevedeva tra i diritti reali in re aliena il diritto di superficie. In tal caso, infatti, deve accertarsi se, in relazione al complessivo accordo riguardante l’immobile oggetto della ‘Vendita d’aria", le parti intesero riferirsi soltanto alla cessione a fini edificatori dello spazio aereo soprastante l’immobile oppure porre a carico dì questo ulteriori limitazione del diritto di proprietà.

Nel caso di specie l’indagine compiuta dalla Corte di merito non appare esaustiva, in quanto l’interpretazione delle citate clausole contrattuali, condotta esclusivamente sul presupposto erroneo dell’impossibilità di costituire contestualmente, tra le stesse parti e sul medesimo immobile, entrambi i diritti in discussione, è stata da tale presupposto inevitabilmente condizionala. Ed infatti le considerazioni svolte a tale riguardo nella sentenza impugnata, certamente idonee a giustificare, sotto il profilo sia letterale che logico, la conclusione raggiunta dal giudicante in ordine alla costituzione del diritto di superficie, non sono decisive invece per escludere — soprattutto con riferimento all’imposizione a carico del costruendo fabbricato G. del limite insuperabile di altezza rappresentato dal gradino del portone di palazzo M. – la contemporanea costituzione a carico di tale costruzione anche di una servitù altius non tollendi

Pertanto, confermata la sentenza nella parte riguardante l’affermata costituzione del diritto di superficie e l’estinzione dello stesso per non uso, ed accogliendo il ricorso nel resto, la sentenza va cassata con rinvio al giudice a quo, il quale, riesaminato il contenuto delle clausole contrattuali in discussione, stabilirà se le parli intesero costituire sul fabbricato G. anche una servitù altius non tollendi a favore dell’edificio di proprietà M. ed a carico del sottostante fabbricato G..

Il giudice di rinvio procederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in altra composizione .

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cassazione, sez. II, 12 ottobre 2011, n. 36766 Rolex falsi acquistati on-line e sequestrati in dogana. Ricettazione? Parola alle Sezioni Unite

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Ritenuto in fatto

Con sentenza in data 16 giugno 2006, il Tribunale di Bergamo assolse M.F. dal reato di tentata ricettazione (relativa all’acquisto tentato su internet di un orologio con marchio Rolex contraffatto, prodotto in Cina; il plico non perveniva al destinatario perché sequestrato dalla dogana dell’aeroporto di (OMISSIS) ) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, in quanto depenalizzato dall’art. 1 comma 7 legge n. 80/2005.

Avverso tale pronunzia il Procuratore della Repubblica propose ricorso per cassazione poi convenuto in appello e la Corte d’appello di Brescia, con sentenza in data 25 ottobre 2010, in riforma della decisione di primo grado, dichiarò M.F. responsabile del reato ascrittogli e – concesse le attenuanti generiche, ritenuta l’ipotesi lieve della ricettazione – lo condannò alla pena di mesi 2 di reclusione ed Euro 200,00 di multa.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (da liquidarsi in separato giudizio) ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili Rolex S.A. e Rolex Italia S.p.A..

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, pacifico essendo che l’imputato era acquirente finale dell’orologio, tale condotta sarebbe depenalizzata giacché l’art. 1 comma 7 della legge 14 maggio 2005, n. 80 (in realtà del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con la legge citata) è stato modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99 che ha tolto l’inciso "salvo che il fatto costituisca reato": avrebbe, perciò, errato la Corte territoriale nel ritenere che sia stata depenalizzata, con riferimento all’acquisto finale di prodotti con marchio contraffatto, l’ipotesi di incauto acquisto e non quella della ricettazione.

E infine, gli elementi posti a base dell’elemento soggettivo proverebbero la sussistenza solo di quello richiesto dalla violazione amministrativa, atteso che dalla pagina internet, scritta in inglese, si poteva desumere che si trattasse di una replica dell’orologio senza che risultasse la contraffazione del marchio registrato, unico tutelato, tanto più che l’imputato ha dichiarato di avere una conoscenza solo scolastica della lingua inglese.

Con note di udienza depositate il 14.9.2011 il difensore della parie civile Rolex S.A. ha sostenuto l’infondatezza del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p..

L’articolo 1, comma 7, del D. L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, nella prima parte stabiliva: "7. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10,000 Euro l’acquisto o l’accettazione, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale."

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, il testo è stato cosi modificato:

"7. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro fino a 7,000 Euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, perla loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale".

La Corte territoriale ha ritenuto che la soppressione dell’inciso "salvo che il fatto costituisca reato" non esclude la configurabilità del delitto di ricettazione ogni qual volta ne sussistano gli estremi oggettivi e soggettivi, cioè quando l’acquirente sia consapevole della provenienza da delitto del bene acquistato. Ciò in quanto la norma, con la dizione "l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, perla loro qualità o perla condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale", è costruita sulla falsariga della disposizione di cui all’articolo 712 c.p..

Quanto sopra premesso, il Collegio osserva che secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, in caso di concorso tra disposizione penale incriminatrice e disposizione amministrativa sanzionatoria in riferimento allo stesso fatto, deve trovare applicazione esclusivamente la disposizione che risulti speciale rispetto all’altra all’esito del confronto tra le rispettive fattispecie astratte. (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 1963 del 28.10.2010, dep. 21.1.2011; rv 248722). Ciò posto, va messo in rilievo che secondo una tesi giuridica – sostenuta da alcuni – il testo della fattispecie della violazione amministrativa di cui all’articolo 1, comma 7, del D. L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, risulterebbe speciale solo rispetto alla disposizione di cui all’articolo 712 c.p., relativa all’acquisto di cose di sospetta provenienza, che stabilisce: "chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda non inferiore a Euro 10".

Infatti, secondo i fautori di tale tesi, l’inciso "acquista a qualsiasi titolo cose che, perla loro qualità o perla condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo" contenuto nella violazione amministrativa sarebbe confrontabile solo con l’ipotesi di cui all’articolo 712 c.p. e non con quella di cui all’articolo 648 c.p., che punisce le condotte di acquisto, ricezione od occultamento di denaro o cose provenienti da qualsiasi delitto al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto e con la consapevolezza della provenienze delittuosa.

Per i sostenitori di tale indirizzo, inoltre, se appare certo che la violazione amministrativa citata si ponga in rapporto di specialità rispetto al reato di cui all’articolo 712 c.p., non altrettanto evidente è il rapporto di specialità rispetto al delitto di ricettazione, sia pure nei limiti della fattispecie della violazione amministrativa: e ciò in quanto questa Corte ha affermato che integra il reato di ricettazione la ricezione o l’acquisto, al fine di profitto, di un oggetto con il marchio contraffatto da parte di chi abbia consapevolezza dell’apposizione su di esso di un falso segno distintivo della sua provenienza, atteso che il segno distintivo contraffatto, una volta impresso sul prodotto, si identifica con esso. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29965 del 24.6.2009 dep. 17.7.2009 rv 244673).

A tale orientamento giuridico se ne oppone, però, un altro di segno diametralmente opposto: e i sostenitori di tale indirizzo osservano che la conseguenza del primo orientamento – adottato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata – è che residuerebbero soltanto casi di scuola di applicabilità della fattispecie amministrativa: ciò in quanto non è ragionevolmente ipotizzabile che l’acquirente finale di un prodotto con segni falsi, acquistato dai venditori ambulanti, non sia a conoscenza della circostanza che quell’oggetto, proprio "per la qualità del bene, per la condizione di chi lo offre e per l’entità del prezzo" rappresenta il frutto della violazione dell’articolo 474 c.p..

E proprio in base a tale argomentazione, viene prospettata la tesi giuridica che porta a quella interpretazione diversa, secondo cui la violazione amministrativa sarebbe speciale anche con riferimento alle ipotesi di ricettazione, allorché la provenienza delittuosa coincida con l’ipotesi che "siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale".

Tale seconda interpretazione, per il vero, sembrerebbe più aderente alla volontà del legislatore di escludere da sanzioni penali l’acquirente finale dei beni con marchi contraffatti o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata.

E i sostenitori della stessa osservano, a sostegno della loro tesi, che la similitudine della norma in esame con quella che punisce l’incauto acquisto è solo apparente: e infatti, l’articolo 712 c.p., per descrivere lo stato psicologico dell’acquirente, usa l’inciso "abbia motivo si sospettare", mentre la norma che prevede l’illecito amministrativo utilizza l’espressione "inducano a ritenere"; e tale espressione, con tutta evidenza è idonea ad abbracciare sia le situazioni di mero sospetto che quelle di piena consapevolezza della provenienza illecita del bene oggetto della transazione commerciale.

Poiché le interpretazioni su riferite darebbero sicuramente luogo a contrasti giurisprudenziali in una materia tanto delicata, che potenzialmente coinvolge migliaia di acquirenti di beni con marchi contraffatti, appare opportuno rimettere il ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte, al fine di ottenere una decisione che non lasci all’interprete dubbio alcuno.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite di queste Corte.

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