T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 19-01-2011, n. 501 Procedimento concorsuale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso, notificato il 3 ottobre 2008 e depositato il successivo 16 ottobre, l’interessato, quale candidato al concorso pubblico indetto dal Comune di Guidonia Montecelio per la copertura di n. 6 posti di istruttore tecnico da inquadrarsi nella qualifica funzionale C, posizione economica C/1, ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso alla ripetizione della procedura concorsuale in contestazione.

Al riguardo, il medesimo ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di Giudonia Montecelio, sia i controinteressati C.A., A.F., e C.C..

Il primo ha eccepito in rito, l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire e, nel merito, l’infondatezza delle doglianze prospettate.

I,secondi hanno, invece, eccepito la sola infondatezza dei motivi di doglianza.

Nella Camera di Consiglio del 10 novembre 2008 questo Tribunale, con ordinanza n. 5253/08, ha respinto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

Con le sentenze nn. 10992/09 e 2247/10, rispettivamente del 10 novembre 2009 e del 16 febbraio 2010, questo Tribunale ha disposto la integrazione del contraddittorio ordinando la notifica del presente mezzo di gravame a tutti i soggetti compresi nella graduatoria finale del concorso in discussione.

All’udienza del 25 novembre 2010 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente, il Collegio ritiene che sia infondata l’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse ad agire della parte istante.

Secondo la difesa del Comune di Guidonia Montecelio la prospettazione con cui si evidenziano presunte irregolarità nello svolgimento del concorso non darebbe conto del peso che le stesse hanno avuto sulla singola posizione dell’interessato.

La tesi deve essere disattesa poiché connaturata alla posizione legittimante della parte istante che è data appunto dalla stessa pretesa che la procedura concorsuale sia espletata secondo canoni di correttezza e di trasparenza. Per cui la semplice violazione dei citati principi generali (costituzionalmente garantiti), che sono preordinati a governare l’azione della p.a., implica una lesione dell’interesse legittimo di cui è titolare ogni singolo soggetto che partecipa ad una selezione pubblica per l’accesso all’impiego.

Ne consegue, pertanto, che l’eventuale fondatezza del secondo motivo di gravame implicherebbe la violazione dei principi generali summenzionati e la caducazione dell’intera fase della procedura concorsuale preordinata alla valutazione dei candidati ammessi a prescindere dalla prova del pregiudizio concreto subito dal ricorrente, il quale ha un interesse qualificato dato appunto dalla partecipazione al pubblico concorso in discussione.

Una procedura comparativa come quella in esame si conclude con la proclamazione dei vincitori, mentre gli altri partecipanti devono ritenersi pienamente legittimati a proporre impugnazione, avverso i risultati della medesima, onde ottenerne l’annullamento, agendo sulla base dell’interesse non già a vedersi proclamati vincitori, al posto di chi tale è già stato giudicato dalla Commissione, bensì a partecipare ad una nuova procedura di valutazione comparativa, indetta dall’amministrazione in conseguenza dell’annullamento degli atti della precedente. D’altronde, l’utilità che il ricorrente può perseguire mediante la spiegazione di apposita azione di impugnazione ben può esaurirsi anche nella sola tutela dell’interesse strumentale alla rinnovazione della procedura, per effetto della quale rimarrebbero immutate le sue chances di conseguire il bene della vita (cfr. TAR Campaina, sede di Napoli, Sez. II, 4 dicembre 2006 n. 10355).

Con il primo motivo di doglianza la parte istante si duole, sotto doversi profili, della non corretta composizione della commissione esaminatrice per ciò che concerne in particolare la nomina del dott. Gilberto Pucci quale membro competente in merito alla disciplina di Lingua Inglese ed Informatica.

Tale nomina difetterebbe, secondo la tesi di parte istante, della necessaria conoscenza tecnica dimostrata dal possesso di appositi titoli di studio che invece nel caso di specie sarebbero mancanti. Nel contempo si sostiene che a tale carenza si sarebbe potuto ovviare attraverso la previsione di membri aggregati con spiccate e qualificate competenze nelle materie dell’informatica e della lingua inglese.

L’argomento non ha pregio poiché le suddette materie, nell’ambito della procedura concorsuale in esame, hanno una valenza relativa poiché di esse il bando richiede in sede di svolgimento della prova orale soltanto delle nozioni, quindi presuppone l’accertamento di una conoscenza in capo ai candidati di primo livello.

Ciò implica non solo che sarebbe del tutto eccessivo richiedere la previsione di membri aggregati, ma che la presenza nella stessa commissione esaminatrice del dott. Pucci – particolarmente preparato, secondo quanto dichiarato dall’Amministrazione (e non smentito dal ricorrente), sia in informatica, sia nelle lingua inglese – è del tutto coerente e proporzionata al livello di conoscenza richiesta ai singoli candidati.

Con il secondo motivo di gravame la parte istante prospetta dei vizi rilevanti che riguardano la valutazione della prima e della seconda prova scritta.

La prima prova della procedura concorsuale si è svolta in data 5.6.2008 in forma di test preselettivo, con assegnazione ai candidati di domande a risposte multiple predeterminate di cui una sola esatta.

Dall’esame del relativo verbale della commissione esaminatrice si evince che la somministrazione dei predetti test è avvenuta senza la preventiva determinazione dei criteri matematici per l’attribuzione dei punteggi.

Ciò non ha – in concreto – disatteso il principio generale e costituzionalmente garantito di trasparenza dell’azione amministrativa, dato che ogni singolo candidato ha ricevuto dettagliate istruzioni con riguardo alle modalità di risposta ai singoli quesiti, ed è stato informato in ordine all’iter logico che la commissione avrebbe seguito nell’attribuzione dei punteggi.

Infatti, per la particolarità della prova selettiva somministrata – test a risposta multipla – il valutare la risposta errata con l’assegnazione di zero punti o con l’attribuzione al candidato di una penalità può non solo cambiare l’esito della stessa graduatoria di merito, ma anche influenzare in maniera determinante lo svolgimento della prova, atteso che il singolo candidato sarà più accorto nel rispondere alla singola domanda, laddove l’errore comporterà l’applicazione della penalità predeterminata.

Di tutto è stato dato atto nel prospetto di benvenuto consegnato ad ogni partecipante al momento dello svolgimento della prima prova.

La censura sopra descritta è, pertanto, infondata.

Per ciò che concerne lo svolgimento della seconda prova scritta il ricorrente lamenta l’assenza sull’elaborato di un giudizio sintetico esplicativo del voto numerico assegnato, e ciò anche in considerazione della mancata predeterminazione di criteri di valutazione delle prove.

La circostanza che dai verbali della commissione di concorso non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione delle prove, integra una grave violazione delle regole di trasparenza ed imparzialità che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la valenza imperativa dell’art. 12 d. P. R. 487/1994, che impone espressamente la previa fissazione di criteri di massima anche per la valutazione delle prove d’esame, sia scritte sia orali; infatti, il voto numerico integra di per sé la doverosa esternazione della motivazione del giudizio solo se trova fondamento in parametri predeterminati, dato che, in assenza dei medesimi, ogni valutazione risulterebbe arbitraria ed irrimediabilmente illegittima, anche in presenza di un eventuale giudizio sintetico od analitico di supporto al punteggio numerico attribuito (Cfr. TAR Campania, sede di Salerno, Sez. II, 13 settembre 2010 n. 11035 e TAR Lazio, sede di Roma, Sez. II, 15 luglio 2010 n. 26076).

Rileva infatti il Collegio, quanto alla predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove concorsuali, che tale principio – ai sensi dell’art. 12 d.P.R. n. 487 del 1994 – deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti, con la conseguenza che va ritenuta legittima la determinazione dei predetti criteri anche dopo l’effettuazione delle prove concorsuali, purché prima della loro concreta valutazione (in questo senso Cons. Stato, Sez. IV, 22 settembre 2005, n. 4989).

Il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnicodiscrezionale della Commissione esaminatrice, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell’azione amministrativa di valutazione, assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, sempreché la Commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procedere alla valutazione delle prove (Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 27 agosto 2010 n. 5988).

Ne consegue, pertanto, che sotto tale aspetto il secondo motivo di gravame è fondato.

Per le ragioni sopra indicate il Collegio accoglie il ricorso ed annulla conseguentemente la graduatoria finale del concorso pubblico – per titoli ed esami – a 6 posti per istruttore tecnico, indetto dal Comune di Guidonia Montecelio.

La particolarità della procedura concorsuale induce a compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,

Sezione Seconda Ter,

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei termini di cui in motivazione.

Compensa fra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 07-02-2011, n. 102 Assegnazione di alloggi

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Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla sig.ra Ri.Ca. contro la revoca del provvedimento di assegnazione di alloggio popolare in Porto Empedocle – piazza (…) – precedentemente rilasciato in suo favore.

Il T.A.R. ha motivato la inammissibilità del ricorso, sostenendone la tardività: la sig.ra Ca. avrebbe dovuto impugnare tempestivamente la diffida di sgombero, in quanto provvedimento immediatamente lesivo.

La soccombente ha impugnato la sentenza innanzi a questo Consiglio.

Il Comune di Porto Empedocle si è costituito in giudizio col deposito di una memoria difensiva.

L’appellante contesta anzitutto la pronuncia di inammissibilità del ricorso formulata dal Giudice di primo grado, sostenendo che (nel caso specifico) l’atto conclusivo del procedimento non era la "diffida" di sgombero, ma il provvedimento di revoca (quello impugnato).

La illegittimità di quest’ultimo deriverebbe essenzialmente dal fatto di essere stato emanato in mancanza dei relativi presupposti: l’abbandono effettivo dell’alloggio. Sostiene infatti la medesima di aver abitato l’alloggio popolare da circa quaranta anni e di non averlo mai abbandonato.
Motivi della decisione

L’appello non appare meritevole di accoglimento nel merito.

Dall’esame dei dati risultanti dal processo (ancorché oggetto di diversa interpretazione dalle due parti) appare incontroverso che i risultati dei numerosi accertamenti compiuti dal Comune per un periodo non certo breve (tra il 20 gennaio e il 30 aprile) attestano la non presenza della ricorrente nell’immobile in discussione. Anche le risultanze dei consumi energetici confermano tale assenza.

Contrariamente quindi a quanto sostiene l’appellante, non sembrano residuare ragionevoli dubbi in ordine alla sussistenza dei presupposti per i provvedimenti di sgombero e la revoca/decadenza dell’assegnazione.

Per tutte le considerazioni che precedono, questo Consiglio ritiene che l’appello non sia fondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

La natura della controversia e le incertezze interpretative, costituiscono giusti motivi di compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale respinge l’appello in epigrafe e, per l’effetto, conferma con diversa motivazione la sentenza appellata.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, il 28 aprile 2010 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in camera di consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, estensore, Pietro Ciani, componenti.

Depositata in Segreteria il 7 febbraio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 20-01-2011) 25-02-2011, n. 7448 sentenza

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

quanto segue:

Il PG presso la CdA di Brescia ricorre per cassazione avverso la sentenza del GdP di Bergamo del giorno 11.6.2009 con la quale ha dichiarato NDP nei confronti di B.E. in ordine al reato a lui ascritto ( art. 612 c.p.) per essere detto reato estinto per tacita remissione di querela, atteso che la PO, pur avvertita del fatto che la sua assenza in udienza sarebbe stata interpretata come manifestazione di volontà in tal senso, non si è presentata all’udienza del 27.2.2009.

Il ricorrente deduce violazione di legge, ricordando che le SS.UU. di questa Corte hanno chiarito che la condotta del querelante come sopra descritta non può essere interpretata come manifestazione di volontà di rimettere la querela.

Il ricorso è fondato, atteso che la giurisprudenza citata dall’impugnante PG (SS.UU., sent. n. 46088 del 2008, ric. PM in proc. Viele 241357) è esattamente nel senso indicato dal ricorrente.

Il principio, per altro, è stato ribadito successivamente da più di una pronunzia (da ultimo vedasi; ASN 201011142 – RV 247014, per la quale la mancata comparizione del querelante in udienza, al di fuori dell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, non da luogo a remissione tacita della querela, nonostante la sollecitazione a comparire espressamente rivoltagli dal giudice).

La sentenza impugnata va dunque annullata, con rinvio per nuovo giudizio al GdP di Bergamo.
P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice di pace di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. VI, Sent., 09-03-2011, n. 1483 Bellezze naturali e tutela paesaggistica Competenze e procedure amministrative Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo

1. I signori M.P.P. e A.V., con ricorso n. 1498 del 1988, proposto al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, hanno chiesto l’annullamento del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 16 gennaio 1988 con il quale è stata annullata l’autorizzazione, ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per i lavori di ristrutturazione di un fabbricato rurale (originariamente destinato a stalla), da destinare a prima abitazione, concessa con deliberazione della Giunta comunale di Impruneta n. 485 del 4 giugno 1987.

Il provvedimento ministeriale è così motivato: "Considerato che tale opera reca pregiudizio alla conservazione delle caratteristiche ambientali dei luoghi interessati dall’intervento poiché la ristrutturazione proposta, con le variazioni dei prospetti e lo scavo attorno al fabbricato per l’ampliamento dello spazio disponibile, ai lati e sul retro dell’immobile, risultano alterativi dell’acquisita cornice paesistica di contesto".

2. Il Tribunale amministrativo, con la sentenza n. 6039 del 2006, ha respinto il ricorso compensando tra le parti la spese del giudizio.

Nella sentenza si dichiara l’infondatezza: del primo motivo di ricorso, con cui si asserisce la tardività del provvedimento impugnato per violazione del termine perentorio stabilito dall’art. 15, comma 9, della legge 8 agosto 1985, n. 431, poiché, si afferma nella sentenza, per giurisprudenza consolidata il termine di sessanta giorni assegnato al Ministero attiene al solo esercizio del potere di annullamento, non avendo il relativo provvedimento natura recettizia; del secondo motivo, per cui il Ministero avrebbe compiuto una indebita valutazione di merito, mentre con esso si è rilevato il difetto di motivazione dell’autorizzazione comunale e perciò un tipico vizio di legittimità; del terzo motivo, infine, con cui è ritenuta inadeguata la motivazione del provvedimento impugnato, nella quale, invece, risultano specificate le ragioni di incompatibilità paesaggistica dell’intervento, nel quadro di una valutazione rispetto al piano paesistico che lascia in concreto un margine di apprezzamento della situazione concreta.

3. Con l’appello in epigrafe è chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado.

4. All’udienza dell’8 febbraio 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Nell’appello la sentenza di primo grado è censurata, in quanto:

– il provvedimento della Soprintendenza è fuori termine trattandosi di atto recettizio, come tutti gli atti di annullamento, sospensione, revoca e abrogazione, ed essendo comunque violato il valore costituzionale di certezza delle situazioni giuridiche soggettive per il tempo trascorso tra la ricezione dell’autorizzazione comunale da parte della Soprintendenza (19 novembre 1987), la trasmissione da questa al Comune del provvedimento di annullamento (26 gennaio 1988), la sua notificazione agli interessati (21 marzo 1988);

– per avere errato in punto di diritto ritenendo che la questione in controversia fosse quella del vizio di legittimità dell’autorizzazione comunale per asserito difetto di motivazione e non, come invece dedotto nel ricorso, quella della indebita valutazione di merito compiuta dalla Soprintendenza, in modo peraltro apodittico e senza alcuna considerazione delle determinazioni di segno positivo espresse in sede subregionale;

– è evidente la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, in cui non si tiene conto della documentata non visibilità del manufatto né si esplicita il motivo della asserita incompatibilità ambientale di un intervento non comportante modifica volumetrica, mentre le modifiche ai prospetti sono necessarie per il riadattamento di una ex stalla e lo scavo circostante è altresì necessario per la fruizione delle nuove aperture del fabbricato, con l’effetto di essere venuti a introdurre un vincolo di inedificabilità assoluta non previsto per la zona da alcuna disciplina.

2. Le censure sono infondate.

Infatti:

s econdo giurisprudenza risalente e costante, da cui non vi è motivo di discostarsi per il caso in esame, "il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 82 comma 2 dpr n. 616 del 1977, nel testo modificato dall’art. 1 dl n. 312 del 1985, conv. nella legge n. 431 del 1985, ancorché perentorio, attiene al solo esercizio del potere di annullamento dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, sia perché è estranea alla previsione normativa l’ulteriore fase della comunicazione o notificazione, sia perché l’atto di annullamento non può essere considerato di natura recettizia (per tutte, Cons. Stato, VI, 29 gennaio 2008, n. 224)" (Cons. Stato, VI, 9 giugno 2009, n. 3557); nella specie si osserva, peraltro, che il periodo di tempo intercorso tra la ricezione dell’autorizzazione comunale da parte della Soprintendenza e la notificazione agli interessati del provvedimento di annullamento non risulta in concreto particolarmente lungo;

– secondo giurisprudenza altresì consolidata: a) il potere di annullamento della Soprintendenza non comporta il riesame delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente subdelegato ma si esprime in un controllo di mera legittimità, esteso a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di motivazione o di istruttoria; b) il comune deve quindi avere eseguito la valutazione di propria competenza motivando adeguatamente la compatibilità con il vincolo paesaggistico dell’opera assentita, sussistendo, in caso contrario, illegittimità per carenza di motivazione o di istruttoria; c) per cui l’autorità statale, se ravvisa un tale vizio nell’atto oggetto del suo scrutinio, nel proprio provvedimento, perché sia a sua volta immune da vizi di legittimità, dovrà motivare sulla non compatibilità dell’intervento edilizio programmato rispetto ai valori paesaggistici compendiati nel vincolo (Cons. Stato: VI, 13 febbraio 2009, n. 772; 4 dicembre 2009, n. 7609; 14 ottobre 2009, n. 6294).

Nella specie, da un lato, si riscontra il presupposto della carenza di motivazione dell’atto del Comune poiché, come indicato nelle deduzioni dei ricorrenti e nella sentenza impugnata, limitato al recepimento della determinazione della Commissione beni ambientali (di data 29 aprile 1987), recante "parere favorevole", e, dall’altro, doverosamente, quindi, la Soprintendenza ha motivato sulla incompatibilità dell’intervento con il contesto paesaggistico;

– tale motivazione, infine, non risulta apodittica poiché vi si indicano specificamente gli interventi giudicati contrastanti con il detto contesto ("le variazioni dei prospetti e lo scavo attorno al fabbricato per l’ampliamento dello spazio disponibile, ai lati e sul retro dell’immobile"), che sono peraltro quelli caratterizzanti la trasformazione del manufatto.

3. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Le spese seguono, come di regola, la soccombenza. Esse sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.

respinge l’appello in epigrafe.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio a favore del Ministero per i beni e le attività culturali, appellato, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.