T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-11-2011, n. 978

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Parte ricorrente è stata illo tempore immessa in servizio alle dipendenze dell’amministrazione provinciale di Frosinone a seguito di assunzione ex lege 1 giugno 1977, n. 285 ("Provvedimenti per l’occupazione giovanile"); di conseguenza, secondo lo schema previsto per gli assunti in base a tale legge, prima dell’assunzione in ruolo ha prestato un periodo di servizio non di ruolo (successivamente è transitata nei ruoli del ministero dell’università, dell’istruzione e della ricerca scientifica).

Come è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 208 del 24 luglio 1986, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 4, del D.lg.C.P.S. 4 luglio 1947 n. 207 nella parte in cui dispone(va) che l’indennità prevista dallo stesso art. 9 per il personale non di ruolo all’atto della cessazione del rapporto (indennità commisurata ad una mensilità della sola retribuzione in godimento all’atto del licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi) non fosse dovuta nel caso di passaggio di ruolo.

2. Parte ricorrente, ritenendo pertanto di aver titolo all’indennità citata in forza della pronuncia della Corte Costituzionale, otteneva il 12 luglio 2007 un decreto ingiuntivo dal Tribunale civile di Frosinone; l’amministrazione provinciale instaurava allora il giudizio di opposizione al decreto e, nell’ambito di tale giudizio, proponeva regolamento preventivo di giurisdizione; le sezioni unite della Cassazione con ordinanza del 4 agosto 2010 ritenevano che la giurisdizione sulla controversia spettasse al giudice amministrativo, in applicazione del principio secondo cui "qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poiché – attesa l’imprescindibile relazione che l’art. 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 (e, prima di esso, l’art. 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998 n. 80) istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto "dato storico" ed un determinato "periodo del rapporto di lavoro" – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data"; nella fattispecie riteneva la Corte di Cassazione che: a) oggetto di controversia fosse un’indennità di fine rapporto relativa a un rapporto di lavoro cessato in data ampiamente anteriore al 30 giugno 1998; b) il riferimento da parte del lavoratore a atti dell’amministrazione successivi (si tratta di delibere del 2002/2004 con cui la provincia si determinava a riconoscere l’indennità agli assunti ex lege n. 285 ancora alle proprie dipendenze e a assunti ex lege n. 285 che erano transitati all’ente provinciale per il turismo) non fosse idoneo a modificare l’oggetto del giudizio che era e rimaneva un emolumento avente titolo in un rapporto di lavoro conclusosi in data anteriore al 30 giugno 1998.

3. Parte ricorrente riassumeva quindi il giudizio innanzi a questa sezione riproponendo le proprie domande aventi a oggetto il riconoscimento del trattamento di fine rapporto in questione, coi relativi accessori.

4. L’amministrazione si costituiva in giudizio eccependo l’inammissibilità del ricorso essendosi verificata la decadenza prevista dall’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165 (per non esser stata la domanda proposta entro il 15 settembre 200); in subordine essa chiedeva il rigetto eccependo che il credito di parte ricorrente fosse estinto per prescrizione decennale.

5. Il ricorso è inammissibile in quanto ad avviso del Collegio si è verificata la decadenza prevista dall’articolo 45, comma 17, d.lg. 31 marzo 1998, n. 80 (il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 69, comma 7, d.lg. 30 marzo 2001, n. 165) secondo cui "sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Come è noto la disposizione in questione è ormai concordemente interpretata nel senso che si tratta di una norma che non configura un limite alla persistenza della giurisdizione amministrativa ma una causa di decadenza del diritto soggettivo azionato; la conseguenza di ciò è che, venendo nella fattispecie in rilievo un diritto relativo a un rapporto di lavoro cessato incontestabilmente in epoca anteriore al 30 giugno 1998, il superamento della data del 15 settembre 2000 produce la conseguenza della decadenza di tale diritto con conseguente impossibilità per il titolare di proporre la propria domanda sia innanzi al giudice ordinario che innanzi al giudice amministrativo (Cassazione civile, sez. VI, 06 dicembre 2010, n. 24690, Consiglio Stato, sez. IV, 27 novembre 2010, n. 8259).

Né la "specificità" del caso all’esame invocata da parte ricorrente (e essenzialmente fondata sul comportamento tenuto dall’amministrazione nel 2002/2004) può modificare questa conclusione, in quanto, a parte l’insuperabilità per l’interprete del chiaro disposto normativo delle disposizioni che hanno disciplinato il passaggio al giudice ordinario del contenzioso relativo al personale pubblico "contrattualizzato" (introducendo per le controversie attinenti a questioni ante luglio 1998 "rimaste" in carico al giudice amministrativo uno sbarramento temporale sotto forma di una generalizzata decadenza dei diritti non azionati entro la data del 15 settembre 2000 e non rilevando in caso di decadenza le situazioni soggettive che hanno determinato l’inutile decorso del termine o l’inerzia del titolare non applicandosi le norme relative all’interruzione e/o alla sospensione della prescrizione), deve anche rilevarsi che, risalendo la pronuncia della Corte Costituzionale che ha reso possibile l’esercizio del diritto in contestazione al 1986, ogni interessato ha avuto a disposizione un arco temporale di anni per far valere il proprio diritto innanzi al giudice amministrativo evitando di incorrere nella decadenza prevista dalle norme citate.

Conclusivamente il ricorso è inammissibile per decadenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro cinquecento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 30-09-2011) 14-11-2011, n. 41396

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4.5.2011, il Tribunale della Libertà di Palermo rigettava l’istanza di riesame proposta da B.F. contro l’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal locale gip l’11.4.2011 nell’ambito del procedimento penale a carico dello stesso istante per i reati di usura e di estorsione in danno di D.P..

2. Il tribunale ricordava gli elementi di prova a carico dell’imputato, costituiti anzitutto dalle dichiarazioni della persona offesa, che secondo i giudici territoriali, escusso più volte dagli organi inquirenti, aveva ricostruito in modo dettagliato le complesse operazioni finanziarie intrattenute con il B.. Ritenevano inoltre che potessero trarsi significativi elementi di conferma dall’accusa dalla documentazione bancaria acquisita agli atti e dall’esito delle intercettazione telefoniche, che avevano consentito peraltro di procedere all’arresto in flagranza dell’imputato.

3. I rapporti finanziari in oggetto sarebbero iniziati nel 1996, a seguito della richiesta di un primo prestito di 10.000.000 di lire al B., con il quale il D. aveva riferito di intrattenere da tempo un rapporto di amicizia, e di avere avuto anche altri rapporti di natura economica, relativi, in particolare, alla concessione in locazione, all’imputato, di un immobile adibito a palestra di proprietà della persona offesa. Le sovvenzioni finanziarie del B. erano poi continuate nel tempo, sempre a tassi di interesse esorbitanti, fino (OMISSIS), quando il D., in difficoltà per l’inadempimento di un suo debitore, si sarebbe rivolto per l’ennesima volta all’imputato chiedendogli un prestito di 21.000 Euro. La persona offesa aveva sul punto precisato che il B., nell’acconsentire alla richiesta, aveva dichiarato che si sarebbe rivolto a sua volta ad altre persone, e aveva trattenuto sull’importo del finanziamento, la somma di Euro 2.500,00, consegnata dal D. con un assegno di conto corrente postale di cui l’interessato indicava gli estremi, precisando che il titolo era stato regolarmente incassato dall’imputato.

3.1. L’attività di captazione, i cui esiti sono approfonditi nel provvedimento alle pag. 6 e 7, avrebbe confermato, secondo i giudici territoriali, l’esistenza dei rapporti finanziari tra le parti e l’esosità degli interessi pattuiti. A seguito della conversazione telefonica del 7.4.2011, nel corso della quale le parti avevano concordato un incontro per il regolamento di un pagamento di seicento Euro; la conversazione era stata preceduta da quella del 6.4.2011, nel corso della quale il B. aveva fatto riferimento, come o in altre occasioni, a terze persone molto irritate per l’andamento dei rapporti finanziari, soggetti definiti dal B. "pesanti, e che non depongono bene, e che mettono le gambe sui tavolini; soggetti che era necessario "rispettare", e che desideravano "immediatamente il rientro", sicchè "la situazione si era messa male, molto male".

Dell’incontro del 7.4.2011 il D. aveva informato gli inquirenti, che all’esito del servizio di pedinamento all’uopo disposto, avevano infine tratto in arresto il B. dopo che costui aveva ricevuto dal D. un assegno di seicento Euro.

3.2. I giudici territoriali valorizzavano in senso indiziario anche le parziali ammissioni rese dall’imputato in sede di interrogatorio di garanzia, sull’effettiva esistenza di rapporti finanziari con il D., per quanto il B. avesse precisato di avere agito per puro spirito di amicizia. L’imputato aveva anche ammesso di essersi riferito a terze persone nel corso dei suoi colloqui con la persona offesa, ma solo allo scopo di attere la restituzione della somme erogate, precisando che i soggetti in questione erano in realtà inesistenti.

4. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, i giudici del riesame sottolineavano le modalità dei fatti e la pervicacia dimostrata dal B. nelle plurime condotte di reato ascrittegli, come dimostrative della non occasionalità del reato e, quindi, della stabile dedizione dell’imputato all’attività usuraria, ritenendo quindi concreto, in assenza di misure limitative della libertà personale, il pericolo di reiterazione delle stesse condotte di reato.

5. In ordine al delitto di estorsione, i giudici territoriali rilevavano poi che l’elemento della minaccia finalizzata alla percezione delle somme oggetto dei rapporti usurari, doveva ritenersi sussistente in relazione al timore di ritorsioni ingenerato nella persona offesa dall’imputato con il riferimento a terzi interessati alla vicenda.

6. Ha proposto ricorso per cassazione il B. per mezzo del proprio difensore.

Con l’unico, articolato motivo, la difesa deduce il vizio di violazione di legge ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 273, 274 e 275 c.p.p., artt. 644 e 629 c.p. (nel "titolo" è erroneamente indicato l’art. 628 c.p.), nonchè il vizio di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, tanto in punto di gravità indiziaria che in riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 c.p.p., lett. c). a) La difesa lamenta anzitutto l’acritico appiattimento di giudici territoriali sulle motivazioni dell’ordinanza genetica, ma soprattutto l’omessa considerazione di una memoria difensiva prodotta nel corso del procedimento cautelare in cui si sottolineavano le puntuali repliche del B. a tutte le contestazioni allo stesso mosse. L’imputato avrebbe agito a favore della persona offesa solo per spirito di amicizia; si sarebbe riferito a fantomatici terzi interessati ai suoi rapporti finanziari con il D. solo nel tentativo di recuperare la sorte capitale dei prestiti; le dichiarazioni della persona offesa dovrebbero considerarsi sospette per i motivi di astio che lo opponevano al B., ritenuto, anche se a torto, causa di talune disavventure economiche occorsegli;

nelle intercettazioni telefoniche dominava l’iniziativa unilaterale del D. nella rievocazione dei rapporti economici tra le parti; l’assegno "finale" di 600 Euro troverebbe piana spiegazione in causali diverse dalla matrice usuraria; i testi sentiti in sede di indagini difensive avevano confermato lo spirito di solidarietà e di assoluta disponibilità che aveva animato l’imputato nei suoi rapporti con il D.; inconferente ai fini della verifica dell’ipotesi accusatoria sarebbe l’esito delle perquisizioni e dei sequestri di titoli bancari. b) La Corte territoriale sarebbe incorsa in un errore di diritto nel ritenere la sussistenza del delitto di estorsione contestato al B. al capo B) dell’incolpazione provvisoria, non potendosi ravvisare la prospettazione di una minaccia proveniente da terzi nell’indicazione del risentimento di costoro per la mancata copertura di un assegno, e non contenendo comunque le espressioni intercettate alcuna connotazione intimidatoria;

c) Le valutazioni del tribunale sulla sussistenza delle esigenze cautelari sarebbero soltanto congetturali, non essendo emerso che il B. fosse stato mai impegnato in altre attività usuraie con soggetti diversi dal D., e risultando peraltro dagli interrogatori resi dall’indagato e dalle indagini difensive, che la personalità di B. è ben diversa da quella tratteggiata dal tribunale. I giudici del riesame, inoltre, non avrebbero tenuto conto nemmeno della stato di incensuratezza dell’imputato.

Motivi della decisione

1. Il rilievo attribuito dalla difesa all’omesso esame di un memoria depositata nell’interesse dell’imputato nel corso del procedimento cautelare, impone alcune preliminari riflessioni al riguardo, per definire in linea di principio i termini della rilevanza di simili lacune argomentative.

1.1. Non c’è dubbio che la libertà del giudice nell’accertamento della verità debba esplicarsi nell’osservanza delle regole del processo, tra le quali rientra l’esame delle deduzioni dell’imputato, esposte nelle memorie o nelle istanze o prospettate nei motivi di appello, dato che il procedimento penale qual è strutturato nel nostro sistema deve consentire all’imputato di intervenire nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-Reato prospettato dall’accusa e cristallizzato nell’imputazione. L’omessa valutazione della concreta rilevanza di tali deduzioni ai fini della decisione si risolve nella violazione del diritto riconosciuto dalla legge all’imputato di difendersi provando (cfr. Corte di Cassazione Nr. 12915 22/06/1987 SEZ. 1 FALBO).

1.2 II vizio di motivazione non può però essere senz’altro affermato per il mancato esplicito riferimento a questo o quello scritto difensivo.

Vale infatti anche in questo caso il principio secondo cui in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione (nel caso di specie prospettata col gravame) quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicchè, ove il provvedimento indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, si1 da consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. nr. 29434 del 19/05/2004 SEZ. 2, Candiano ed altri).

Il principio è stato peraltro espressamente ribadito nella giurisprudenza di questa Corte, anche con specifico riferimento all’omesso esame di memorie difensive (Corte di Cassazione nr. 11752 del 16/12/2008 SEZ. 5 Quaranta e altro).

1.3. Ulteriore requisito di rilevanza dell’omessa motivazione su specifiche deduzioni difensive, è che si tratti di elementi di valutazione potenzialmente decisivi, la cui considerazione avrebbe potuto incisivamente influire sul giudizio (vedi già, Corte di Cassazione Nr. 12915 22/06/1987, cit. per il riferimento ai punti decisivi per la ricostruzione o la valutazione del fatto; all’omesso esame di doglianze decisive si riferisce anche Cass. Nr. 35918 del 17/06/2009, sez. 6, Greco).

In generale, tale carattere di decisività non può di massima riconoscersi alle semplici dichiarazioni dell’imputato, che non possono mai di per sè costituire una prova decisiva, cioè determinante per una diversa conclusione del processo, esprimendo soltanto una diversa prospettazione valutativa nell’ambito della normale dialettica tra le differenti tesi processuali (cfr. Corte di Cassazione SENT. 17884 26/03/2003 SEZ. 1, Milesi ed altro, dove la conseguente affermazione che deve escludersi il carattere di decisività dell’omesso interrogatorio dell’imputato).

2. In applicazione di questi principi, è agevole rilevare l’infondatezza delle deduzioni difensive in punto di motivazione del provvedimento impugnato sulla gravità indiziaria.

2.1. Già la ricostruzione dei punti essenziali del percorso argomentativo dell’ordinanza operata in premessa, dimostra che i giudici territoriali hanno preso in esame tutti gli aspetti che sarebbero stati contenuti nella memoria prodotta dalla difesa;

inoltre, il caposaldo della linea difensiva è costituito essenzialmente dalle dichiarazioni dell’imputato, che si è proposto come amico sincero e disinteressato del D. (amicizia che sarebbe sopravvissuta ai suoi contrasti economici con la persona offesa, tanto aspri da indurre il D. ad accuse calunniose, ma non a dissuadere l’imputato da generose sovvenzioni finanziarie, senza dire della genericità delle deduzioni difensive al riguardo, espresse con un rinvio per relationem al contenuto delle dichiarazioni del D.); le indagini difensive trovano pur esse cenno nel provvedimento impugnato, e sono correttamente svalutate dai giudici nel confronto con le altre risultanze istruttorie, senza dire che il loro esito è indicato ancora una volta in modo del tutto generico nel ricorso, e che comunque il presunto atteggiamento di solidarietà dell’imputato nei confronti del D., che sarebbe stato descritto dai testimoni, è indicazione assai vaga e nient’affatto concludente, e sarebbe ancor più irrilevante se le fonti della conoscenza degli informatori si riducessero alle confidenze ricevute dall’imputato.

2.2 La svalutazione degli elementi di conferma tratti dalle intercettazioni telefoniche è tentata dalla difesa sulla base di un chiaro apprezzamento di merito alternativo alle valutazioni dei giudici territoriali, e peraltro non tanto con riguardo alla potenziale rilevanza probatoria del loro contenuto, ma alla circostanza che le conversazioni sarebbero state "condotte" unilateralmente dal D., che avrebbe avuto così agio di inserirvi più o meno pesanti contenuti accusatori, laddove non si comprende perchè l’imputato si sarebbe lasciato "condurre" passivamente, senza nemmeno una qualche risentita puntualizzazione diretta a contestare la caratterizzazione dei rapporti finanziari con la persona offesa risultante dai colloqui.

2.3. Apodittica, infine, è l’affermazione difensiva dell’irrilevanza dell’esito delle perquisizioni e dei sequestri, che il tribunale ha invece adeguatamente valorizzato nella misura in cui fanno comunque da contrappunto alle dichiarazioni del D., e corrispondente a mere prospettazioni di parte la ricostruzione della natura dei rapporti finanziari tra l’imputato e la persona offesa tentata in ricorso in opposizione all’ipotesi accusatoria.

3. Non si presta a censure nemmeno la valutazione dei giudici territoriali sul contenuto intimidatorio delle espressioni usate dall’imputato in alcune conversazioni a sostegno delle pretese di rimborso dei prestiti, con riferimento all’implicazione nella vicenda di terzi non meglio identificati. In questo caso, la difesa è sostanzialmente costretta a glissare sui dettagli, rifugiandosi nella troppo sintetica osservazione dell’innocuità del riferimento alla volontà dei soggetti evocati dall’imputato di ottenere la restituzione delle somme mutuate. Ma come ricordano i giudici del riesame, il B. definisce questi soggetti come "pesanti", che devono essere "rispettati", che "mettono le gambe sui tavolini", e avverte il suo interlocutore che la situazione "è messa male, molto male", senza mancare di esprimere preoccupazioni anche per sè stesso nel caso di mancato pagamento perchè allora non sarebbe più "riuscito a vivere con loro". Che simili espressioni siano capaci di evocare inquietanti contesti di riferimento, in un quadro di sicura valenza intimidatoria, non sembra discutibile, e non sembrano quindi affatto illogiche le valutazioni della Corte territoriale sul punto.

4. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, i giudici del riesame sottolineano efficacemente gli indici essenziali della gravità del fatto, per la pervicacia dimostrata dall’imputato nei confronti della vittima e per le modalità dei fatti, e si tratta di valutazioni coerenti con la stessa lunghissima durata dei rapporti usurari descritta dalla persona offesa, e con gli atteggiamenti intimidatori utilizzati dall’imputato. D’altra parte, la difesa oppone a queste valutazioni nulla più che l’incensuratezza dell’imputato e la generica considerazione della sua personalità, che si vorrebbe del tutto diversa da quella tratteggiata dal decidente, secondo un aspetto, però, a ben vedere più pertinente al giudizio della gravità indiziaria, confermato il quale il profilo dell’amico sincero e disinteressato di dissolve nell’opposta prospettiva dell’accusa.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto rigettato, con le conseguenti statuizioni sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 10-01-2012, n. 20

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato chiesto dall’odierna appellante T.C., l’annullamento della delibera del C.S.M. assunta in data 1 luglio 2009, con la quale era stato deliberato il conferimento dell’Ufficio direttivo di Presidente del Tribunale per i minorenni di Catanzaro al dott. L.T. e degli atti conseguenziali e connessi.

L’originaria ricorrente aveva prospettato motivi di censura incentrati sui vizi di violazione di legge e di circolari (art. 192 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e artt. 5 e 6 della L. n. 352 del 1951, art. 12 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160, art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 Circolare CSM n. 13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche, Circolare CSM 21 novembre 2007) e di eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche.

Il Tribunale amministrativo regionale ha in primo luogo esaminato partitamente le dedotte censure infraprocedimentali, (essenzialmente incentrate sulla circostanza che al controinteressato dott. T. era stata fornita la possibilità di integrare la documentazione dopo la scadenza del termine perentorio per la presentazione della stessa, attraverso l’escamotage del ritorno della pratica in Commissione per approfondimenti) respingendole.

In particolare, il Tribunale amministrativo ha rilevato che doveva ritenersi sempre possibile che, per esigenze istruttorie, l’autorità procedente disponesse l’acquisizione di ulteriore documentazione laddove avesse rinvenuto circostanze, attinenti ai profili delle attitudini e del merito, che richiedevano un maggiore approfondimento per giungere ad una più meditata valutazione del candidato maggiormente idoneo a ricoprire l’incarico a concorso.

Nel caso di specie, peraltro, non sussisteva alcuna disparità di trattamento tra la odierna appellante ed il controinteressato, atteso che entrambi erano stati invitati a trasmettere ulteriore documentazione ritenuta utile per illustrare il proprio profilo professionale.

Peraltro neppure era dimostrato che proprio la documentazione così prodotta (ulteriore rispetto a quella relativa al periodo di servizio dal T. prestato presso la Pretura di Chivasso) avesse inciso in maniera determinante sulla decisione assunta dal CSM.

Il primo giudice ha poi esaminato il merito ed ha respinto la articolata doglianza incentrata sulla illegittimità della delibera che aveva asseritamente dato prevalenza al dott. T. unicamente a cagione della notevole (dieci anni) maggiore anzianità di servizio dello stesso.

Ciò perché la circolare n. 13000/1999 del 21 novembre 2007, pur essendo profondamente innovativa rispetto alla disciplina precedente valorizzando soprattutto i parametri delle attitudini e del merito che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario attribuiva ancora oggi un particolare rilievo all’esperienza professionale acquisita.

Tanto che, se si fosse dovuto conferire un ufficio direttivo non specializzato per cui la legge richiedeva ai fini della legittimazione l’attribuzione della quarta valutazione di professionalità, la dott. C., essendo il magistrato più giovane, non sarebbe rientrata nella prima utile rosa di aspiranti valutabili.

Trattandosi del conferimento di un incarico direttivo di un ufficio specializzato (Tribunale dei minorenni) la circolare sopra richiamata, aveva previsto un meccanismo di recupero delle professionalità specializzate che diversamente sarebbe stato escluso da una procedura che privilegia in prima battuta il fattore ‘durata’.

Tuttavia il dott. T.,nel giudizio comparativo con la dott.ssa C. aveva prevalso non soltanto a cagione della maggiore anzianità di servizio, ma per una pluralità di elementi convergenti, riposanti nella maggiore positiva esperienza professionale acquisita in ragione della notevolmente più ampia anzianità di servizio, ma anche nel livello di competenza e conoscenza nell’esercizio delle funzioni di giudice minorile svolte in uffici di più ampia dimensione e nella circostanza che questi vantava più pregnanti esperienze organizzative sia nel settore minorile sia in quello della giurisdizione ordinaria.

Tale complessiva valutazione, che pure non disconosceva l’ eccellente profilo professionale dell’odierna appellante, appariva immune da vizi e pertanto il ricorso è stato respinto.

Avverso la sentenza in epigrafe l’ originaria ricorrente ha proposto appello evidenziando che la motivazione della impugnata decisione era apodittica e non teneva conto della circostanza che il criterio valutativo della posizione degli aspiranti al conferimento di incarichi direttivi fondato sull’anzianità era ormai stato soppiantato da quello incentrato sulla valutazione dei parametri delle attitudini e del merito.

Con una articolata memoria di replica l’appellante ha puntualizzato e ribadito le proprie doglianze.

L’appellato dott. T. si è costituito chiedendo la reiezione del gravame perché inammissibile ed infondato evidenziando che il supplemento di istruttoria che aveva dato causa al ritorno della pratica in commissione era stato originato dalla sopravvenuta necessità di approfondire un aspetto del percorso professionale dell’appellato (riposante in un contrasto insorto tra il predetto ed un dirigente di un ufficio torinese presso il quale egli aveva prestato servizi in passato). La circostanza che detto aspetto da approfondire fosse potenzialmente sfavorevole al predetto appellato dimostrava che nessun preconcetto orientamento favorevole allo stesso era riscontrabile, né il rinvio in commissione era stato disposto per favorirlo.

Entrambi i concorrenti in detta occasione erano stati poi invitati ad integrare la propria documentazione prodotta, di guisa che era stata pienamente rispettata la parità delle posizioni tra di essi( ed anche al cospetto degli altri candidati, posto che gli odierni contraddittori vantavano una posizione differenziata in quanto ad una prima valutazione si era ritenuto possedessero i curricula più pregnanti).

Anche l’amministrazione ha depositato una diffusa memoria chiedendo la reiezione dell’appello perché infondato.

Alla odierna pubblica udienza del 13 dicembre 2011 la causa è stata posta in decisione dal Collegio.

Motivi della decisione

1.L’appello è infondato e va respinto.

2.In ordine logico la prima doglianza da esaminare è quella relativa alla contestata illegittimità infraprocedimentale asseritamente perpetrata dal Consiglio Superiore della Magistratura mercè l’ illegittimo remand in commissione della pratica per il conferimento dell’ incarico direttivo di Presidente del Tribunale dei Minorenni di Catanzaro.

Sostiene l’appellante, in via prioritaria, che gli artt. 26 e 49 del regolamento interno del C.S.M. non prevedono che -allorchè la pratica sia già approdata al Plenum- essa possa far ritorno in Commissione; secondariamente, che ciò non possa eccezionalmente avvenire se non per valutare elementi nuovi, non in precedenza rilevabili dal fascicolo personale del candidato.

Certamente comunque – si sostiene nell’appello- ciò non potrebbe aver luogo al fine di consentire ad un candidato di integrare le lacune documentali rinvenute nella propria produzione se non alterando il meccanismo concorsuale che prevede termini perentori per la presentazione delle domande di conferimento degli incarichi (art. 3 della circolare n. 13000/2009, da leggere in combinato-disposto con le disposizioni contenute nei bandi di pubblicazione dei posti direttivi e semidirettivi).

Sotto altro profilo, con una articolazione della censura intimamente connessa alle precedenti, si evidenzia che il ritorno della pratica in Commissione era stato disposto al fine di approfondire la valutazione del periodo di servizio trascorso dal contro interessato presso la Pretura di Chivasso; se questa era la "causale", doveva ritenersi illegittima la condotta che, esuberando da detta giustificazione ha di fatto espletato una nuova istruttoria, integrativa/sostitutiva della precedente, basata su elementi diversi.

Quanto alla circostanza che, dopo animato dibattito, ed a maggioranza, la Commissione aveva ritenuto di disporre una audizione personale dei due candidati, l’appellante evidenzia che esuberava dalla funzione delle audizioni stesse l’approdo cui la Commissione era giunta, laddove aveva sostanzialmente invitato i candidati a produrre ulteriore documentazione (e, per quel che più rileva, non soltanto i pareri del Consiglio Giudiziario di Torino relativi agli accertamenti svolti in ordine al contrasto insorto tra il controinteressato dott. T. ed il dott. L.G., ma anche atti relativi agli ultimi anni di carriera dei candidati).

In ultimo, l’appellante censura anche la impugnata decisione laddove questa ha ritenuto che, comunque, i "nuovi elementi" (tra cui una bozza di relazione organizzativa) prodotti in sede di audizione dal controinteressato non siano risultati decisivi.

Ciò contrastava per tabulas con quanto ritenuto dal CSM nella impugnata delibera conclusiva, laddove si dava rilievo proprio alla seconda autorelazione prodotta dal controinteressato in occasione della audizione illegittimamente disposta (ed anche allorchè si ponevano in risalto elementi che soltanto in minima parte ed in modo generico erano stati in precedenza illustrati dal candidato nella propria autorelazione del 23 ottobre 2007) .

2.1. La complessiva articolata censura non persuade il Collegio.

Si rileva infatti una significativa convergenza di disposizioni regolamentari (ed attuative trasfuse nella invocata circolare n. 13000/2009) che militano in senso contrario alla tesi dell’appellante.

Innanzitutto l’art. 26 comma I del regolamento interno del CSM prevede espressamente che " si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima, sulle proposte di assunzioni istruttorie e di rinvio in Commissione per qualsiasi adempimento, poi, su quelle di definizione del merito.".

Come esattamente rilevato dal primo giudice, quindi, il rinvio in commissione costituisce una evenienza assolutamente ordinaria, espressamente prevista dalla normativa che regolamenta lo svolgimento dei lavori dell’assemblea plenaria (c.d. Plenum) del Csm.

Analoga indicazione si trae dall’art. 49 commi 2 e 3 del regolamento medesimo ("La richiesta di rinvio, la questione preclusiva e quella sospensiva sono ammissibili soltanto se proposte prima o subito dopo la relazione -o le relazioni- della Commissione o la illustrazione della proposta principale da parte del proponente. Il Presidente dell’assemblea può ammettere la proposizione di tali richieste e questioni anche in momenti successivi qualora le stesse siano collegate a nuove circostanze o questioni.

Per la richiesta di rinvio, per la questione preclusiva, per quella sospensiva, per quella regolamentare e per l’opposizione alla trattazione in via d’urgenza ai sensi dell’art. 45, comma 3, sono ammessi soltanto interventi di durata non superiore a cinque minuti e sono escluse repliche e dichiarazioni di voto.

Per la questione preclusiva, il Presidente, prima della discussione, può aumentare i tempi ed il numero degli interventi") che, si rileva per incidens, non circoscrive la evenienza del rinvio della pratica in commissione al verificarsi di eventi eccezionali.

2.1.1.La astratta possibilità del rinvio costituisce ad avviso del Collegio circostanza incontestabile: si rileva peraltro che, se anche tale principio non fosse stato espressamente codificato a livello regolamentare, ugualmente non si potrebbe concordare con la tesi preclusiva sostenuta dall’appellante, posto che costituisce principio immanente dell’attività di amministrazione attiva quello della completezza dell’attività istruttoria(e, specularmente, figura sintomatica di eccesso di potere il vizio difetto di istruttoria).

L’Amministrazione deve sempre potere disporre un supplemento di istruttoria laddove vi siano circostanze giuridiche o fattuali che necessitino di approfondimento: il limite di tale principio ( e fatte salve le ipotesi in cui la eventuale perentorietà dei termini per la definizione dei procedimenti prevista ex lege si colleghi ad un effetto significativo, in termini di assenso o di diniego legato al decorso del tempo) si rinviene nell’obbligo di non aggravio del procedimento.

Ma il contemperamento delle esigenze di celerità con quelle di completezza dell’istruttoria non pare al Collegio sia stato violato nel caso di specie.

2.1.2. La verifica giudiziale si deve quindi incentrare sull’avvenuto rispetto da parte della deliberazione predetta del principio di completezza dell’istruttoria e di quello di non aggravio dell’azione amministrativa: non ritiene il Collegio che – anche nella prospettazione di parte appellante- si rinvengano elementi che inducano ad un contrario convincimento.

In particolare, la stessa appellante riconosce che v’erano degli aspetti in ordine alla posizione dell’appellato (ed in particolare, relativamente ad un periodo della esperienza professionale a questi riferibile e inquadrabile temporalmente all’inizio della carriera) che necessitavano di approfondimento.

E una volta accertato che i precedenti lavori in commissione non avevano visto emergere tali elementi (sebbene essi dovessero comunque rinvenirsi nel fascicolo dell’appellato) la tesi contraria al supplemento di istruttoria postula un non condivisibile principio di irretrattabilità delle valutazioni svolte anche laddove ci si renda conto che esse non erano state – per le più varie ragioni- "complete".

Ne discende la immunità da mende della scelta di rinviare la pratica in commissione.

D’altro canto si evince dai verbali del Plenum citati dalla stessa appellante che fu proprio il Consigliere relatore della proposta di maggioranza in favore del controinteressato T. che, rinvenute nella relazione di minoranza in favore dell’appellante espressioni non scandagliate (o neppure emerse) durante i lavori della Commissione sollecitò il rinvio della pratica per approfondimenti.

Se anche dovesse convenirsi con l’appellante che gli elementi relativi alla posizione del dott. T. emersi nella relazione di minoranza si trovavano già agli atti del fascicolo personale del T., la circostanza che essi non fossero stati approfonditi durante i lavori di commissione rendeva comunque legittimo il rinvio della pratica (che testimonia anzi scrupolo e volontà di approfondimento di particolari che non erano stati posti in luce e comunque non avevano formato oggetto di specifico vaglio).

2.2. Tale affermazione non esaurisce il compito affidato al Collegio; resta in particolare da esaminare la tesi dell’appellante secondo cui il rinvio non può essere strumentalmente utilizzato per superare il barrage temporale perentorio fissato dalle delibere di pubblicazione dei posti direttivi e relativo all’auto-produzione dei candidati: chè se si verificasse tale paventata eventualità, lo strumentale rinvio della pratica in commissione consentirebbe di superare per tal via la omessa allegazione di elementi a corredo della domanda di conferimento dell’ incarico e, in ultima analisi, di "superare" un difetto di produzione ascrivibile al candidato, violando la par condicio dei concorrenti i quali erano vincolati al rispetto dei termini perentori indicati dalle predette delibere.

2.2.1. La doglianza, seppure espressiva di principi che in via astratta appaiono meritevoli di considerazione non appare in concreto condivisibile.

Ciò perché, a seguito del rinvio della pratica in commissione, venne in detta sede deciso di invitare entrambi i candidati – e non già soltanto il controinteressato appellato – a sostenere una audizione. All’esito di tale audizione entrambi furono invitati a produrre ulteriore documentazione.

Ciò elide in radice la possibilità di configurare il vizio di disparità di trattamento, ma, soprattutto, comprova la legittimità del disposto supplemento di istruttoria in quanto in partenza rivolto ad accertare circostanze potenzialmente sfavorevoli al dott. T..

Emerse tutte le circostanze relative agli episodi oggetto di approfondimento appare non censurabile la scelta di progredire nell’istruttoria disponendo un’audizione personale dei candidati e, ancora all’esito di quest’ultima, consentire ai candidati medesimi di produrre ulteriore documentazione ritenuta utile.

2.2.2. Né appare accoglibile la tesi dell’appellante secondo cui la finalizzazione originaria del supplemento istruttorio privasse comunque l’amministrazione – una volta esaurito detto argomento- della possibilità di soddisfare esigenze di completezza dell’acquisizione dei dati anche avendo riguardo a circostanze non originariamente sottese al rinvio: una simile restrittiva interpretazione mutilerebbe senza ragione apprezzabile la discrezionalità amministrativa in punto di acquisizione dei dati oggetto di ponderazione e non è infatti rinvenibile nel sistema, e per altro verso se dal supplemento di istruttoria posto in essere siano emersi ulteriori elementi suscettibili di valutazione non si vede sulla base di quale principio l’amministrazione procedente avrebbe dovuto ignorarli ovvero omettere di fare ad essi riferimento.

3.Quanto al profilo sostanziale, l’appellante critica la impugnata decisione laddove essa non ha considerato che, a seguito della L. 30 luglio 2007, n. 111 (paragrafo 5.1. della delibera del CSM del 21 novembre 2007) il parametro dell’anzianità aveva assunto valore recessivo e che ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 i parametri valutabili fossero (quasi esclusivamente) quelli dell’attitudine e del merito.

Il paragrafo 5.2. della delibera del CSM del 21 novembre 2007 del quale il primo giudice aveva soltanto parzialmente valutato i contenuti, dava atto di tale mutato assetto valutativo rispetto al passato. Del pari ci si trovava al cospetto di una errata valutazione del paragrafo 5.4. della delibera del CSM del 21 novembre 2007 (relativo agli "Uffici specializzati")

Con un ulteriore insieme di censure, che per la loro intima connessione può essere esaminato congiuntamente, l’appellante evidenzia che alla maggiore anzianità dell’appellato non corrispondeva alcuna valutazione assolutamente positiva o di eccellenza, rammentando che i pareri redatti all’inizio della carriera davano atto di preparazione sufficiente e di qualche problema dello stesso a confrontarsi con la ordinaria attività, né sussisteva alcuna rilevante esperienza organizzativa dello stesso (trattandosi al più di ordinaria attività giurisdizionale).

Evidenzia altresì che il primo giudice non aveva colto che la impugnata delibera aveva omesso di valutare le rilevanti esperienze professionali dell’odierna appellante, che integravano un profilo professionale eccellente, anche sotto il profilo organizzativo e con specifico riferimento al settore minorile e aveva valutato in termini riduttivi la eccezionale laboriosità dell’odierna appellante.

3.1. Rammenta in proposito il Collegio che, trattandosi del conferimento di un ufficio direttivo, trova applicazione la circolare del CSM P-13.000 in data 8 luglio 1999, nel testo successivamente modificato, in base alla quale, ai fini della nomina, si fa riferimento ai criteri delle attitudini, del merito e dell’anzianità, opportunamente integrati tra loro.

3.1.1. Nell’impugnata delibera a seguito della selezione dei candidati, e sulla base della proposta della V Commissione, si perveniva, tra l’altro, al raffronto tra i profili professionali dei due magistrati di cui sopra, valutati entrambi in maniera assolutamente positiva.

Le ragioni della prevalenza accordata al controinteressato rispetto alla odierna appellante sono state sinteticamente rinvenute nella: maggiore positiva esperienza professionale acquisita in ragione della notevolmente più ampia anzianità di servizio, nel livello di competenza e conoscenza nell’esercizio delle funzioni di giudice minorile svolte in uffici di più ampia dimensione in più pregnanti esperienze organizzative sia nel settore minorile sia in quello della giurisdizione ordinaria.

3.2. Ritiene il Collegio che la articolata censura svolta dall’appellante, incentrata sull’illegittima evidenziazione della maggiore anzianità di servizio dell’appellato (quest’ultimo era stato nominato con D.M. 13 maggio 1981 mentre l’appellante con D.M. 1 agosto 1991) muova da un approccio limitato e parziale.

Tale dato della maggiore anzianità di servizio,infatti, è stato sì evidenziato, ma insieme ad altri elementi che in punto di fatto sono rimasti incontestati e che si distaccano dalla mera quantificazione della rispettiva permanenza dei candidati negli Uffici giudiziari.

Trattandosi del conferimento di un incarico direttivo di natura specializzata, è stata esaminata la specifica attività svolta da entrambi gli aspiranti nel settore minorile.

Si è rilevato in proposito che, quanto alla durata dell’esperienza professionale nello specifico settore, essa era quasi identica per entrambi gli aspiranti (l’appellante svolgeva dal 2 marzo 1999 la funzione di giudice del Tribunale per i minorenni di Catanzaro, mentre l’appellato aveva svolto la medesima funzione presso il Tribunale per i minorenni di Firenze dall’1 luglio 1999).

Si è evidenziata però la differente consistenza degli Uffici presso i quali gli aspiranti prestavano le proprie funzioni (ovviamente, il Tribunale per i minorenni del capoluogo toscano è di ben maggiori dimensioni rispetto a quello di Catanzaro).

Un primo dato, a tal proposito, ritiene di dovere evidenziare il Collegio: dalla consistenza differenze degli Uffici non possono, in via di principio, traslarsi conseguenze in termini di prevalenza dell’una o dell’altra esperienza professionale.

E purtuttavia, tale approdo merita qualche contemperamento allorchè vengano in valutazione componenti di giudizio quali le esperienze organizzative, apparendo ovvio che in Uffici giudiziari di maggiori dimensioni ci si debba confrontare con problematiche di maggiore complessità.

3.3. Come è noto, i criteri per il conferimento degli uffici direttivi, già oggetto della circolare del CSM n. 13000 del 1999 e successive modificazioni, incentrati su attitudini, merito ed anzianità, sono stati oggetto di recenti modifiche, nel 2007, con specifico riguardo al criterio dell’anzianità, che ha assunto caratteristiche recessive.

Contestualmente si è ivi ribadita l’integrale rilevanza delle disposizioni precedentemente vigenti in materia di attitudine e merito.

Il Collegio non ritiene assolutamente di doversi discostare nel caso di specie dal condivisibile approdo – già più volte affermato in passato dalla Sezione, si veda ex multis Consiglio di Stato, Sezione Quarta n. 797/2010- secondo il quale per quanto riguarda il giudizio attitudinale, le recenti modifiche lo qualificano come la valutazione dell’aspirante ad esercitare degnamente- per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità, le funzioni direttiva da conferire, tenendo, altresì, conto del periodo di permanenza che l’aspirante è in grado di assicurare all’ufficio.

Per quanto riguarda il merito, viene valorizzato l’impegno valutato in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto, la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri, oltre che la puntualità e la diligenza dimostrate e la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio.

In via residuale rileva il criterio dell’anzianità, quale espressione della maggiore esperienza maturata, a parità di requisiti attitudinali e di merito.

La detta circolare prevede, poi, una valutazione comparativa degli aspiranti al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudine, merito ed anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed , eventualmente, a particolari profili ambientali.

Richiede, altresì, che le ragioni della scelta siano esplicitate in una espressa motivazione, riferita anche ai requisiti di indipendenza e di prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire.

Alla luce della disciplina richiamata, ritiene il Collegio che i contenuti della sentenza impugnata siano pienamente condivisibili con riferimento al profilo della coerenza dei presupposti di fatto e di diritto della valutazione così come effettuata, oltre che a quello della congruità della motivazione del giudizio di prevalenza dell’appellato rispetto alla dott. C..

3.4. Ciò perché, in sostanza, è stata correttamente ritenuta immune da censure la valutazione resa dal Consiglio Superiore della Magistratura che nel profilo professionale degli odierni contendenti non ha rinvenuto alcuna sicura prevalenza dell’ uno sull’altro, ed ha pertanto valorizzato un dato (quello del maggiore lasso di tempo in cui sono state esercitate le funzioni giurisdizionali) che, se isolatamente considerato e non è in grado autonomamente di condurre ad un giudizio di prevalenza di uno o di un altro candidato, in quanto dimostrativo della maggiore esperienza professionale può legittimamente essere posto a sostegno della discrezionalità valutativa al fine di giungere ad un convincimento favorevole.

3.4.1. Gli assunti dell’appellante sul punto non appaiono condivisibili, laddove la stessa attribuisce l’esito del giudizio favorevole al Dott. T. unicamente ad una indebita valutazione del -recessivo- parametro dell’anzianità.

Tale critica si fonda sulla enfatizzazione di elementi che, in realtà, non si rinvengono nel fascicolo processuale.

Al di là delle aggettivazioni utilizzate, non può dubitarsi della circostanza che entrambi i candidati fossero in possesso di un curriculum degno di piena considerazione: l’avere accentrato – da parte dell’appellante – le proprie critiche su un remoto periodo della carriera del controinteressato (durante in quale questi, effettivamente, aveva riportato valutazioni non eccelse ma, come si è accertato, ascrivibili ad una situazione di conflitto con il dirigente pro-tempore dell’Ufficio dott. L.G.) non appare al Collegio effettivamente sintomatico della sicura prevalenza del profilo professionale dell’appellante (che, in tesi, avrebbe reso indebita la valutazione della più lunga attività professionale dell’appellato).

Si evidenzia in proposito che di tali isolate e remote valutazioni non v’è traccia alcuna nelle successive valutazioni del dott. T. laddove non emerge alcuna perplessità od incertezza sulle ottime capacità professionali dello stesso (ad anche l’affermazione secondo cui la preparazione del medesimo appariva più accurata in alcuni settori non implica che in altri settori essa non fosse positivamente apprezzabile).

E si vuole altresì puntualizzare che neppure risponde al vero la tesi dell’appellante secondo cui sarebbero stati sottovalutati alcuni dati emergenti dal proprio fascicolo personale dimostrativi del proprio eccelso profilo professionale anche con riferimento alla capacità organizzativa.

Al contrario, è bene precisare che – seppure nella necessaria sintesi che deve presiedere alla formulazione delle proposte- pare al Collegio che sia stato adeguatamente valorizzato dall’amministrazione il profilo assolutamente rimarchevole della esperienza professionale dell’appellante; che siano stato adeguatamente poste in luce le doti di impegno,capacità, sacrificio, la resa statistica, della stessa durante gli anni della propria attività professionale, e che la prova di tale non superficiale valutazione sia rinvenibile per tabulas nel protratto contrasto di opinioni emerso in sede consiliare (sia in commissione che in Plenum), a testimonianza del lusinghiero apprezzamento da essa ricevuto e della "difficoltà" nel considerare il complessivo profilo professionale della stessa, seppur di poco, sub valente rispetto al controinteressato candidato.

3.4.2. Al contempo nella proposta favorevole al controinteressato sono stati valorizzati elementi che – sia pure causalmente ricollegabili alla circostanza che questi abbia svolto l’attività giurisdizionale per più tempo rispetto all’appellante- si discostano dalla una mera valutazione dell’anzianità di servizio ( e si traducono appunto in quelle "esperienze maturate ed attività realizzate" da inquadrarsi nei parametri del merito e delle attitudini, cui fa riferimento la circolare predetta).

3.4.3. Si rammenta in proposito, esemplificativamente, che è stata valorizzata dall’amministrazione appellata la circostanza che il dott. T. sia nel settore minorile che in quello della giurisdizione ordinaria, aveva palesato versatilità ed una capacità di far fronte a tutte le esigenze di vari uffici giudiziari, capacità "che garantiscono pienamente anche delle sue capacità direttive di un tribunale minorile".

E si rammenta altresì che è stata fatta risaltare la circostanza che questi aveva svolto dal 2005 funzioni di coordinatore dell’ufficio Gip e Gup (mentre l’appellante, sostanzialmente, aveva sostituito il Presidente per brevi torni di tempo durante i periodi feriali ed era stata eletta due volte al Consiglio Giudiziario, esperienze, queste, non paragonabili a quella prima citata svolta dal controinteressato) il che implicava che direttamente ed in prima persona si era dovuto confrontare con problematiche di natura organizzativa che avrebbero costituito utile viatico per il successivo svolgimento dei compiti dirigenziali affidatigli.

3.4.4. Tali elementi, se correttamente valutati nel quadro di partenza di una sostanziale equivalenza di ulteriori "titoli" professionali dai due candidati vantati (ci si riferisce alle ulteriori esperienze del dott. T. quale referente dell’informatica,partecipante e relatore ad incontri di studio etc, ed a quelle della dott. C. quale componente nel Consiglio Giudiziario per due mandati, come componente della commissione flussi e pendenze, referente per la formazione decentrata, relatrice a convegni,etc) e depurati dalle affermazioni più o meno enfatiche contenute nelle rispettive proposte, inducono al convincimento che l’anzianità di servizio non abbia costituito illegittimo parametro valutativo in base al quale si è formulato un giudizio di prevalenza, ma presupposto attraverso il quale sono state valutate le -giocoforza più ampie e differenziate- esperienze professionali dell’appellato, ed è stata fatta risaltare una caratteristica (quella della versatilità) che l’appellante ha avuto modo di dimostrare maggiormente dell’appellante a cagione del proprio più lungo percorso professionale.

4. E’ certo che nell’attuale assetto normativo vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito, che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario.

Ma la stessa circolare dianzi richiamata, al punto 5.2., chiarisce espressamente che (si riporta di seguito un breve stralcio della stessa "E’ evidente però che il fattore "tempo", o meglio il fattore "durata", è destinato ad avere un peso specifico nella valutazione delle attitudini e del merito, fino a potersi considerare requisito di ingresso per una prima utile comparazione.

Attitudini positive, mantenute e reiteramente riscontrate in un determinato arco di tempo, assumono infatti un valore particolarmente pregnante giacché evidenziano capacità espresse in maniera costante anche in contesti temporali, funzionali e territoriali diversi.

Analogo discorso vale per la positiva valutazione del merito che acquista un valore aggiunto laddove il positivo rendimento del magistrato si sia realizzato in un significativo periodo di tempo.

Così interpretato il fattore "durata" diviene criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore.

Il positivo esercizio delle funzioni giudiziarie ed il positivo profilo professionale, accertati per periodi di tempo da determinarsi avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare, rappresentano quella precondizione degli stessi parametri del merito e delle attitudini necessaria per pervenire ad una preliminare utile comparazione.

In altri termini si può affermare che una maggiore esperienza professionale, purchè strettamente collegata a positive valutazioni sul piano delle attitudini e del merito, segnala che il magistrato ha maturato una capacità professionale ed un profilo attitudinale peculiari che gli consentono di affrontare con maggiore sollecitudine e in termini più adeguati le problematiche relative alla conduzione e gestione di un ufficio direttivo.

Con la precisazione che si è di fronte ad una valutazione astratta (e perciò destinata ad essere superata a fronte di profili professionali particolarmente meritevoli e rilevanti) e capace di conferire valore alla duratura dimostrazione di doti attitudinali e del merito senza tradursi nella riproposizione della maggiore anzianità come criterio di formazione di una graduatoria.".

E quanto agli uffici caratterizzati da elementi di specializzazione (tra cui rientra, in quanto Ufficio minorile, quello in ordine al quale si controverte) il punto 5.4. della circolare più volte citata non esclude la superiore affermazione, ma unicamente amplia la platea dei soggetti legittimati a concorrere avuto riguardo alla specializzazione richiesta

4.1. Il Collegio non può che rilevare che l’amministrazione appellata si è pienamente conformata a tale prescrizione della circolare e che non sia stato abnorme il convincimento espresso dall’amministrazione, in chiave prognostica della futura gestione del delicato incarico, che ha preso atto – a fronte di un percorso professionale sostanzialmente valutabile in termini equivalenti- della già dimostrata caratteristica di versatilità e capacità organizzativa (che la odierna appellante certamente sarà in grado di dimostrare in futuro ove il prosieguo della propria attività costituisca coerente sviluppo di quella, lusinghiera, sinora manifestata e sintetizzata alle pagg. 31-34 del ricorso in appello) del controinteressato appellato; tutti gli argomenti di doglianza prospettati dall’appellante anche nella proprie memorie difensive non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.

6. Sussistono giuste ragioni, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 1648 del 2011come in epigrafe proposto,lo respinge.

Spese processuali compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

Diego Sabatino, Consigliere

Guido Romano, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 14-01-2011, n. 44

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Visto l’art. 120, sesto comma, e l’art. 60, dallo stesso richiamato, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che consentono al giudice amministrativo, adito in sede cautelare, di definire il giudizio con "sentenza succintamente motivata", ove la causa sia di agevole definizione nel rito o nel merito e ritenuto di potere adottare tale tipo di sentenza, attesa la completezza del contraddittorio e il decorso di più di dieci giorni dall’ultima notificazione del ricorso, nonché la superfluità di ulteriore istruttoria;

Sentite le parti presenti, le quali non hanno manifestato l’intenzione di proporre motivi aggiunti, regolamento di competenza o di giurisdizione;

Vista la dichiarazione con cui parte ricorrente ha attestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, per effetto della transazione intervenuta tra le parti;

Ritenuto che, essendo intervenuto tra le parti un accordo transattivo, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti stesse;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Dispone la compensazione delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Stefano Tenca, Primo Referendario

Mara Bertagnolli, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.