Cass. civ. Sez. I, Sent., 09-08-2012, n. 14352

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Svolgimento del processo
P.M., C.L. e C.A. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi illustrati anche da memoria, avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, resa pubblica il 5 dicembre 2008, che ha rigettato l’appello da esse proposto avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ancona il 13.5.2002. Con tale sentenza era stata rigettata la domanda di risarcimento danni proposta, a norma dell’art. 2395 cod. civ., dalle predette nei confronti di alcuni degli amministratori della fallita XXX s.c.p.a., che il giudice penale aveva già condannato a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. per reati connessi alla appropriazione ed alla distrazione di risorse e capitali della società. Alla quale la P., insieme con il proprio coniuge C.L. poi deceduto, aveva promesso di vendere, e materialmente consegnato, un ampio appezzamento di terreno al prezzo di lire 560.000.000, prezzo in effetti percepito solo in parte per la mancata stipula del rogito di trasferimento.
La Corte d’appello ha, in sintesi, condiviso i rilievi del Tribunale secondo cui la domanda di risarcimento dei danni che si assumono causati dai predetti comportamenti illeciti degli amministratori convenuti – per avere cioè provocato il fallimento della società, e quindi l’inadempimento della medesima al contratto preliminare concluso con l’attrice – ha ad oggetto un danno incidente solo indirettamente sul patrimonio delle parti attrici, e non è quindi sussumibile nella previsione normativa dell’art. 2395 cod. civ.. Ha inoltre ritenuto inammissibile, in quanto tardiva e comunque generica, la domanda di risarcimento di danni non patrimoniali. Al ricorso resistono, con controricorso, gli intimati, eredi di Franco F., uno degli originari convenuti.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 5 e 3, rispettivamente, l’omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione delle Deliberazioni di G.R. Marche Delib. n. 8555 del 1989 e Delib. n. 5448 del 1990 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 2395 cod. civ.. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’aver omesso di valutare, o in ogni caso aver valutato superficialmente ed illogicamente, la richiesta di liquidazione del danno non patrimoniale; la pronuncia di rigetto di tale istanza viene censurata anche sotto il diverso profilo della violazione di legge (artt. 2043, 2059, 2727 e 2729 cod. civ).
2. Deve preliminarmente rilevarsi come, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella specie trattandosi di impugnazione avverso provvedimento depositato nel dicembre 2008 e quindi nel periodo di vigenza della norma), l’illustrazione di ciascun motivo, nei casi di cui all’art. 360, comma 1, nn. da 1 a 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità; con la formulazione di un quesito di diritto che, riassunti gli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito e indicata sinteticamente la regola di diritto applicata da quel giudice, enunci la diversa regola di diritto che ad avviso del ricorrente si sarebbe dovuta applicare nel caso di specie, in termini tali che per cui dalla risposta che ad esso si dia discenda in modo univoco l’accoglimento o il rigetto del gravame. Analogamente, nei casi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione del motivo deve contenere (cfr. ex multis: Cass. S.U. n. 20603/2007; Sez. 3 n. 16002/2007; n. 8897/2008) un momento di sintesi – omologo del quesito di diritto – che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità.
Ciò posto, si osserva che, nel caso in esame, l’illustrazione del primo motivo si conclude con un quesito di diritto del tutto inidoneo, alla stregua dei principi qui enunciati, in quanto in esso manca il richiamo alla ratio della statuizione sottoposta a critica, e la conseguente contrapposizione ad essa di una ratio diversa; manca anche ogni sintesi del profilo di censura afferente vizi di motivazione della sentenza impugnata. Analoghe considerazioni valgono per il quesito con il quale si conclude l’illustrazione del secondo motivo, quesito che affronta incongruamente questioni non esaminate dalla sentenza impugnata. La declaratoria della inammissibilità del ricorso ne deriva dunque di necessità, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 6.000,00 per onorari e Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione prima civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012

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Cass. pen., sez. VI 19-06-2008 (17-06-2008), n. 25182 Mandato di arresto europeo – Consegna per l’estero – Casi di doppia punibilità

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FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha ritenuto sussistenti le condizioni per la consegna di F.F. V. – arrestato in Italia il (OMISSIS) – alla Repubblica di Romania, per effetto del mandato di arresto emesso dal Tribunale di (OMISSIS), ai fini della esecuzione della pena di anni uno e mesi sei di reclusione, inflitta con sentenza del 25 gennaio 2004, divenuta definitiva a seguito di decisione del 20 gennaio 2005 della Corte di Oradea, per avere, in data successiva al 7 agosto 2002, creato disturbo alla quiete pubblica e colpito ripetutamente a pugni M.M.Z., provocandone la caduta a terra e continuando a colpirla con un coltello, così provocandole lesioni guaribili in 50-55 giorni; essendosi poi allontanato con un veicolo non immatricolato in quanto immesso in circolazione con numeri contraffatti di riconoscimento.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per Cassazione il F., che deduce i seguenti motivi. 1) Violazione della L. n. 69 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a) e b) nonchè dell’art. 18, lett. g). Dalla documentazione trasmessa non si capiva dagli atti se fosse stato garantito il diritto di difesa, con particolare riferimento alla possibilità di nominare un difensore di fiducia (anche se si evinceva che era stato nominato un difensore di ufficio ed era stato proposto appello). 2) Violazione della citata legge, art. 19, comma 1, lett. a).
La Corte d’appello non ha ritenuto di richiedere integrazione di documentazione per accertare se, in caso di condanna in absentia, come nel caso di specie, l’ordinamento romeno garantisca la possibilità di richiedere un nuovo processo nello stato membro di emissione e di essere presenti nel nuovo giudizio. 3) Violazione della citata legge, 6.
L’autorità romena non ha provveduto a trasmettere, in allegato al mandato europeo, la relazione sui fatti addebitati con le notizie ivi previste (comma 4, lett. a), nè è stata richiesta una integrazione della motivazione (comma 5) per la trasmissione delle norme del codice romeno applicabili (comma 4, lett. b) e la durata della pena, nonchè del mandato di arresto europeo tradotto in lingua italiana.
4) Violazione della citata legge, art. 7, commi 1 4.
Nel nostro ordinamento non costituiscono reato la messa in circolazione e guida di un veicolo non immatricolato e di un veicolo con numero falso di immatricolazione. Dalla sentenza risulta che il F. è stato condannato alla pena di un anno di reclusione per l’immissione in circolazione di un veicolo "con numero falso di immatricolazione" e alla pena di mesi sei di reclusione "per messa in circolazione e guida in strade pubbliche di un’autovettura non immatricolata". Considerato che ha scontato in Romania circa 7 mesi e nel nostro paese circa 50 giorni, è evidente che deve scontare una pena inferiore ai quattro mesi.
Il ricorso non merita accoglimento.
Quanto al primo motivo si osserva che – come ha correttamente rilevato la Corte d’appello – il diritto di difesa è stato garantito con la nomina di un difensore di ufficio e con la proposizione dell’atto di appello. A parte l’implauisibilità della ipotesi della esistenza di un ordinamento che vieti la nomina di un difensore di fiducia all’imputato che abbia un difensore di ufficio, non è, comunque, ammissibile la proposizione in via dubitativa di un motivo di ricorso in cui si profili la possibilità che non sia stata garantita l’eventuale nomina di un difensore di fiducia.
Con riferimento alla possibilità di celebrazione di un nuovo giudizio in caso di condanna in absentia, la Corte d’appello non ha correttamente richiesto documentazione relativa al diritto processuale penale dello Stato richiedente, in quanto tale possibilità sussiste, nello Stato romeno, trattandosi di circostanza che può ritenersi acquista dal decidente in base al notorio giudiziale (v. Cass., sez. 6, n. 34480 dep. 12 settembre 2007, in tema di estradizione, che richiama il testo dell’art. 522 c.p. romeno, comma 1 il quale prevede il diritto a un nuovo processo dietro richiesta del condannato in contumacia. Disciplina, oggi, in linea con la normativa europea e interna sul MAE: v. art. 5 n. 1 Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, nonchè L. n. 69 del 2005, art. 19, comma 1, lett. a).
E’ infondato anche il terzo motivo di ricorso. E’ ormai pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che la relazione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 6, comma 4, da allegare al mandato d’arresto europeo, possa essere sostituita da atti equipollenti fatti pervenire unitamente a detto mandato, sempre che da essi sia possibile desumere i dati che devono essere indicati nella relazione (Cass., sez. 6, n. 24771 dep. 22 giugno 2007): condizione nella specie soddisfatta, in quanto la Corte d’appello di Roma ha correttamente ricavato tutti gli elementi necessari ai fini delle valutazioni sulla consegna dalle sentenze pronunciate nello Stato romeno.
Va infine disatteso il quarto motivo di ricorso.
La Corte d’appello non ha correttamente concesso la consegna per il solo fatto di circolazione alla guida di veicolo recante numeri di immatricolazione contraffatti (per il quale non è stata inflitta una pena superiore a sei mesi: v. lo stesso ricorso pag. 11), fatto che, nell’ordinamento italiano, costituisce violazione amministrativa.
Nessun altro accertamento doveva compiere la Corte d’appello sulla composizione della pena complessiva infitta se non quello di verificare – ciò che, in concreto, ha fatto – che detta pena residua consentisse la consegna ai sensi della L. n. 69 del 2005, art. 7, comma 4.
Sul punto la Corte d’appello ha esattamente rilevato che la norma non riguarda la pena residua da scontare, ma la entità della condanna rispetto alla quale può essere effettuata la consegna (nel caso un anno e sei mesi). I reati previsti dalla legislazione italiana corrispondenti a quelli commessi dal F. sono quelli di cui agli artt. 659, 582, 585, 477 e 482 c.p.: questi ultimi in relazione alla contraffazione dei dati di immatricolazione.
Con tale verifica non ha nulla a che vedere l’ulteriore questione sollevata dalla difesa sulla entità della pena ancora da scontare in Romania (questione che esula dalla previsione della norma da ultimo citata). Spetterà allo Stato romeno, senza che il problema del residuo pena da scontare possa costituire causa ostativa alla consegna, detrarre la misura dell’eventuale carcerazione già scontata in Romania, quella per la quale non è stata concessa l’estradizione, nonchè quella della custodia cautelare sofferta in Italia finalizzata all’esperimento della procedura di consegna (per quest’ultimo, v. art. 26 della Decisione quadro).
Il ricorso va quindi rigettato e al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 22, comma 5.

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Corte Costituzionale, Sentenza n. 329 del 2011, In tema di indennità di frequenza mensile per lo straniero

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Gazzetta Ufficiale – 1ª Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 53 del 21-12-2011

Sentenza

nel giudizio di legittimita’ costituzionale del "coordinato disposto"
degli articoli 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla
disciplina delle indennita’ di accompagnamento di cui alla legge 21
novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti e istituzione di un’indennita’ di frequenza per i minori
invalidi) e 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2001), promosso dalla Corte d’appello
di Genova nel procedimento vertente tra M.A.S.M., nella qualita’ di
genitore del minore L.M.A.O., e l’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) con ordinanza del 3 dicembre 2010, iscritta al n. 53
del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 14, 1ª serie speciale, dell’anno 2011.
Visti gli atti di costituzione di M.A.S.M., nella qualita’ di
genitore del minore L.M.A.O. e dell’INPS;
udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2011 il Giudice
relatore Paolo Grossi;
uditi gli avvocati Vittorio Angiolini e Gloria Pieri per
M.A.S.M., nella qualita’ di genitore del minore L.M.A.O., e
Clementina Pulli per l’INPS.

Ritenuto in fatto

1. – La Corte d’appello di Genova solleva, in riferimento agli
articoli 2, 3, 32, 34, 38 e 117 della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale del "coordinato disposto" degli articoli
1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina
delle indennita’ di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre
1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza
economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e
istituzione di un’indennita’ di frequenza per i minori invalidi) e
80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2001), nella parte in cui subordina l’erogazione
dell’indennita’ di frequenza per il cittadino minore extracomunitario
alla titolarita’ della carta di soggiorno.
Premette la Corte rimettente di essere stata investita
dall’appello proposto dalla madre di un minore avverso la decisione
che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del beneficio
dell’indennita’ di frequenza di cui alla legge n. 289 del 1990: pur
essendo stata riconosciuta la sussistenza dei requisiti sanitari e
delle altre condizioni previste dalla legge, la provvidenza era stata
tuttavia negata per la mancanza della carta di soggiorno, avendo
l’appellante richiesto il primo permesso di soggiorno nel 2006 e,
percio’, non trovandosi nel territorio nazionale da almeno cinque
anni, come richiesto ai fini del rilascio di quel documento.
Dopo essersi soffermata sulle condizioni del minore cui si
riferisce la domanda negata dal primo giudice per la ragione
anzidetta e aver analizzato natura e funzione della provvidenza in
questione, il giudice rimettente – nello scrutinare la non manifesta
infondatezza della eccezione di legittimita’ costituzionale dedotta
in sede di gravame – ripercorre il panorama della giurisprudenza di
questa Corte, tanto in ordine al sindacato di conformita’ della
normativa interna ai principi della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, quanto in merito alla portata preclusiva della
disposizione censurata nei confronti dei cittadini extracomunitari.
Rammentati, in particolare, i principi enunciati nelle sentenze n.
348 e n. 349 del 2007 in ordine alla possibilita’ di dedurre la
violazione dell’art. 117 Cost. nell’ipotesi di un contrasto tra la
norma interna e la CEDU, il giudice a quo segnala i precedenti
offerti dalle sentenze n. 306 del 2008, in tema di indennita’ di
accompagnamento, n. 11 del 2009, in tema di pensione di inabilita’ e,
specialmente, n. 187 del 2010, con la quale venne dichiarata la
illegittimita’ costituzionale dell’art. 80, comma 19, qui denunciato,
nella parte in cui subordinava al requisito della titolarita’ della
carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente
soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di
invalidita’ di cui all’art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118
(Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili).
Su tale pronuncia la Corte rimettente si sofferma con particolare
attenzione, insistendo sulla analogia tra la provvidenza di cui al
giudizio a quo e quelle di cui alle richiamate pronunce, sotto il
profilo dei requisiti richiesti. A proposito del requisito della
permanenza in Italia, si sottolinea come solo con la legge n. 388 del
2000 siano state introdotte previsioni sensibilmente restrittive nei
confronti dei cittadini extracomunitari: il che non potrebbe
reputarsi consentito, al lume degli orientamenti di questa Corte, ove
la permanenza legale dello straniero non sia episodica ne’ di breve
durata e vengano in discorso limitazioni per il godimento di diritti
fondamentali della persona, riconosciuti, invece, ai cittadini.
Nella specie – sottolinea il giudice a quo – l’appellante ha
presentato domanda volta ad ottenere l’indennita’ di frequenza per il
figlio minore nel 2007 e la sua presenza in Italia – con un primo
permesso di soggiorno rilasciato nel 2003, non nel 2006, come
affermato nella sentenza impugnata – non potrebbe certo ritenersi
episodica o di breve durata. D’altra parte, per un minore bisognevole
di programmi terapeutici e di frequenza della scuola, l’attesa del
compiersi di un periodo di cinque anni di permanenza sul territorio
italiano potrebbe finire per comprimere le esigenze di cura e di
assistenza che l’ordinamento dovrebbe invece tutelare (richiamandosi,
in proposito, anche la sentenza n. 467 del 2002, che estese proprio
l’istituto della indennita’ di frequenza ai bambini che frequentano
gli asilo nido).
Ne conseguirebbe, da un lato, la violazione del principio di
uguaglianza e dei parametri che assicurano la protezione di diritti
primari dell’individuo (quali l’istruzione, art. 34; la salute, art.
32; e l’assistenza sociale, art. 38), nonche’ dei doveri di
solidarieta’ economica e sociale (art. 2); dall’altro lato, la
violazione del dovere di esercitare la potesta’ legislativa nel
rispetto, oltre che della Costituzione, anche dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (art.
117), essendosi introdotto un regime discriminatorio nei confronti di
cittadini stranieri incompatibile anche con i principi affermati da
questa Corte. Si richiama, a tal proposito, la Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, ratificata
con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con
disabilita’, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13
dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilita’), e richiamata da questa
Corte nella ordinanza n. 285 del 2009, proprio in tema di indennita’
di frequenza.
2. – Ha depositato memoria di costituzione la parte privata del
giudizio a quo, nella qualita’ di genitore del minore cui si
riferisce la richiesta di riconoscimento del beneficio, chiedendo che
la Corte accolga la devoluta questione di legittimita’
costituzionale. Richiamati i termini della controversia, e la
rilevanza della questione, la memoria analizza natura e funzione
dell’indennita’ di frequenza, sottolineando come tale provvidenza sia
destinata ad assicurare la tutela di diritti fondamentali del minore,
alla luce di diffusi rilievi della giurisprudenza costituzionale sul
punto (e segnatamente della sentenza n. 187 del 2010, ampiamente
riprodotta, a sostegno dell’incostituzionalita’, a maggior ragione,
della previsione di requisiti ostativi imposti dalle norme
denunciate). L’equiparazione ai cittadini e la non discriminazione
degli stranieri, il cui regolare soggiorno abbia "carattere non
episodico e di non breve durata", sarebbe, infatti, il principio
cardine cui attenersi, almeno quanto alle specifiche provvidenze
concernenti il godimento dei diritti fondamentali della persona. Nel
non distinguere la specificita’ di ciascuna provvidenza e nel
trascurare il risalto proprio rispetto a questi diritti, le norme
denunciate si porrebbero in contrasto con la Costituzione.
3. – Nel giudizio si e’ costituito l’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), chiedendo che la questione sia dichiarata
non fondata. A parere dell’Istituto, non sarebbe sindacabile la
scelta del legislatore di differenziare le prestazioni e di stabilire
che quelle piu’ rilevanti possano essere concesse solo a quegli
stranieri che risiedano in Italia da piu’ tempo e con maggiore
stabilita’, trattandosi, nella specie, non di diritti previdenziali,
ma di provvidenze di natura assistenziale in materia di servizi
sociali. Una tendenza, questa, evidenziata anche dall’art. 20, comma
10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
in tema di requisiti per ottenere l’assegno sociale di cui all’art.
3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare). Ne’ sussisterebbe
contrasto con l’ordinamento comunitario e con gli obblighi
internazionali, alla stregua dei regolamenti comunitari in materia,
ne’ violazione dei principi della CEDU, posto che la condizione
giuridica dello straniero e’ regolata dall’art. 10, primo comma,
Cost., il quale risulta nella specie rispettato, «in quanto le
diverse prestazioni di assistenza sociale, riconosciute ai possessori
di carta di soggiorno rispetto ai possessori di permesso di
soggiorno, appaiono ispirate al principio di ragionevolezza e di
rispetto della condizione dello straniero». La disciplina censurata,
peraltro, si iscriverebbe in un quadro (legge finanziaria del 2001)
che doveva tenere presenti le risorse finanziarie disponibili a fini
di assistenza sociale e tali da condizionare le stesse provvidenze
anche nei confronti dei cittadini italiani ed equiparati. Quanto,
poi, alla Convenzione ONU sulle persone con disabilita’, la stessa
non richiederebbe ai Paesi di attuare misure al di la’ delle loro
capacita’ economiche, limitandosi a sancire l’obbligo di interventi
volti ad agevolare i disabili nella loro vita di relazione. Nella
specie, la norma censurata non discriminerebbe il disabile straniero
da quello italiano, giacche’ come al disabile cittadino si richiede
una residenza stabile nello Stato, in egual modo si richiede lo
stesso requisito anche allo straniero equiparato.
4. – In una memoria depositata in prossimita’ dell’udienza, la
parte privata ha ribadito la richiesta di accoglimento della
questione, ulteriormente evidenziando come i diritti protetti anche
dalle disposizioni costituzionali evocate a parametro, e dei quali
l’indennita’ di frequenza sarebbe presidio, rientrino tra quelli
fondamentali e inviolabili di cui all’art. 2 Cost.: cio’ varrebbe ad
attestare l’intrinseca limitazione della discrezionalita’
legislativa, come riconosciuto dalle numerose pronunce che hanno
censurato scelte legislative nella materia, escludendo
l’ammissibilita’ di qualsiasi discriminazione tra cittadini e non
cittadini soprattutto quando la misura della protezione risultasse
non ragionevole o non proporzionata. Cio’ che, per l’appunto, si
verificherebbe nella situazione di specie, considerato il carattere
«essenziale», oltre che «urgente» e «indilazionabile», della
provvidenza in discorso, in mancanza della quale «non solo si
toglierebbe l’aiuto proprio a chi e’ in condizione di piu’ acuto
bisogno in ragione dell’essere minore», ma «si pregiudicherebbe […]
l’architettura dell’intero sistema» disegnato dalla relativa
disciplina, anche alla luce della Convenzione ONU sui diritti delle
persone con disabilita’. La disposizione denunciata risulterebbe,
peraltro, «avulsa dal corpo normativo attinente alla immigrazione
extra-comunitaria» e ne disintegrerebbe i «principi portanti»: la
«limitazione particolare» da essa imposta al solo straniero per
l’accesso a una prestazione sociale concernente diritti fondamentali
non si limiterebbe a restringere il campo di applicazione dell’art.
41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), ma lo eroderebbe «pressoche’
compiutamente». La carta e il permesso di soggiorno, infatti, non
sarebbero affatto «preordinati a dare criteri per la selezione
preclusiva di diritti, soprattutto fondamentali», ma servirebbero,
«ai loro titolari, per accedere, oltre che ad agevolazioni nella
libera circolazione europea e internazionale, a diritti o prestazioni
aggiuntivi rispetto a quelli dovuti a chi sia solo regolarmente o
stabilmente soggiornante come straniero»: e «cio’ che dovrebbe essere
veicolo di accesso a tutele e diritti rafforzati» non potrebbe
tramutarsi, attraverso «un’operazione ulteriormente arbitraria», «nel
suo opposto, e cioe’ nel veicolo di discriminazione ingiustificata
degli stranieri nell’accesso a diritti anche fondamentali».
5. – Anche l’INPS ha poi depositato una memoria illustrativa
nella quale ha segnalato come alla luce dei precedenti di questa
Corte – in particolare, le sentenze n. 306 del 2008 e n. 187 del 2010
– emerga che, mentre si e’ ritenuto irragionevole, ai fini della
concessione del beneficio assistenziale, subordinare il rilascio
della carta di soggiorno (necessaria per la fruizione della
provvidenza) al possesso di un determinato livello di reddito, non
altrettanto sembra si possa dire riguardo al requisito relativo alla
permanenza in Italia per almeno cinque anni, avendo le citate
pronunce fatto riferimento alla necessita’ che la presenza dello
straniero in Italia non abbia carattere «episodico» ne’ sia di «breve
durata». La normativa impugnata si sottrarrebbe, pertanto, a rilievi
di costituzionalita’, avendo il legislatore «correttamente previsto
che l’attribuzione dei benefici assistenziali di natura economica sia
riconosciuta solo agli stranieri che risultino stabilmente inseriti
nel contesto nazionale, cosi’ da poter usufruire degli stessi
vantaggi dei cittadini in ragione del loro assoggettamento agli oneri
– economici e non – ai quali questi ultimi sono soggetti».

Considerato in diritto

1. – La Corte d’appello di Genova solleva, in riferimento agli
articoli 2, 3, 32, 34, 38 e 117 della Costituzione, questione di
legittimita’ costituzionale del "coordinato disposto" degli articoli
1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina
delle indennita’ di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre
1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza
economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e
istituzione di un’indennita’ di frequenza per i minori invalidi) e
80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2001), nella parte in cui subordina l’erogazione
dell’indennita’ di frequenza per il cittadino minore extracomunitario
alla titolarita’ della carta di soggiorno.
Deve precisarsi che la questione, ancorche’ formalmente rivolta,
nella prospettazione del giudice rimettente, al "coordinato disposto"
delle due disposizioni indicate, va propriamente riferita alla norma
di cui all’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000, in quanto
essa, per l’identificazione della specifica provvidenza economica in
esame, implichi il rinvio all’art. 1 della legge n. 289 del 1990.
Il giudice a quo pone a fulcro delle proprie censure i principi
che questa Corte ha avuto modo di affermare, proprio sul versante
della normativa impugnata, nelle sentenze n. 306 del 2008, in tema di
indennita’ di accompagnamento, n. 11 del 2009, in tema di pensione di
inabilita’, e, specialmente, n. 187 del 2010, con la quale venne
dichiarata la illegittimita’ costituzionale dell’art. 80, comma 19,
qui nuovamente denunciato, nella parte in cui subordinava al
requisito della titolarita’ della carta di soggiorno la concessione
agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato
dell’assegno mensile di invalidita’, di cui all’art. 13 della legge
30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del d.l. 30 gennaio 1971,
n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), e
successive modificazioni.
Messa in luce l’analogia che e’ dato cogliere tra la provvidenza
di cui al giudizio a quo e quelle di cui alle richiamate pronunce,
sotto il profilo dei requisiti richiesti – provvidenze accomunate, in
particolare, dal fatto di essere misure rivolte a garantire
prestazioni assistenziali a persone afflitte da patologie di vario
genere ed in disagiate condizioni economiche, nella specie acuite
dalla circostanza di dirigersi a persone disabili minorenni – si
osserva che la limitazione connessa ad una presenza nel territorio
dello Stato di un periodo minimo di cinque anni, come richiesto per
la concessione della carta di soggiorno, determinerebbe l’insorgenza
di una nutrita gamma di censure sul piano della relativa
compatibilita’ costituzionale. A parere del giudice rimettente,
infatti, dalla previsione oggetto di impugnativa deriverebbe, da un
lato, la violazione del principio di uguaglianza e dei parametri
costituzionali che assicurano la protezione di diritti primari
dell’individuo (quali l’istruzione, art. 34; la salute, art. 32; e
l’assistenza sociale, art. 38), nonche’ dei doveri di solidarieta’
economica e sociale (art. 2); dall’altro, la violazione del dovere di
esercitare la potesta’ legislativa nel rispetto, oltre che della
Costituzione, anche dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali (art. 117 Cost.),
essendosi introdotto un regime discriminatorio nei confronti di
cittadini stranieri incompatibile pure con i principi affermati da
questa Corte anche in riferimento alla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilita’, ratificata con la
legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’, con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle
persone con disabilita’).
2. – Si sono costituiti in giudizio – e hanno poi, in prossimita’
dell’udienza pubblica, depositato memorie illustrative – sia la parte
privata del giudizio a quo, nella qualita’ di genitore del minore
interessato alla provvidenza, sia l’INPS, sviluppando gli argomenti
qui esposti in narrativa.
3. – La questione e’ fondata.
4. – Come ha correttamente posto in evidenza l’ordinanza di
rimessione, la questione rinviene un precedente specifico nei
principi posti a base della sentenza n. 187 del 2010, nella quale si
osservo’ che la provvidenza presa allora in esame, per i requisiti
che ne condizionavano il riconoscimento, rappresentava una erogazione
destinata non gia’ ad integrare il minor reddito in relazione alle
condizioni soggettive e alle diminuite capacita’ di guadagno, ma a
fornire alla persona un minimo di sostentamento: in linea,
evidentemente, con i principi di inderogabile solidarieta’ sociale,
assunti quale valore fondante degli stessi diritti inalienabili
dell’individuo, che non ammettono distinzioni di sorta in dipendenza
di qualsiasi tipo di qualita’ o posizione soggettiva e, dunque, anche
in ragione del diverso status di cittadino o di straniero. La
giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo – si rilevo’
– ha piu’ volte avuto modo di sottolineare che, ove si versi – come
era nel caso – in tema di provvidenze destinate a far fronte al
sostentamento della persona, qualsiasi distinzione di regime che
venisse introdotta fra cittadini e stranieri regolarmente
soggiornanti nel territorio dello Stato finirebbe per risultare in
contrasto con il principio di non discriminazione sancito dall’art.
14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Pertanto, la
normativa allora oggetto di censura, nell’intervenire direttamente e
restrittivamente sui presupposti di legittimazione al conseguimento
delle provvidenze assistenziali dirette a soddisfare esigenze
fondamentali della persona, fu ritenuta contrastante con i limiti
derivanti dal rispetto degli obblighi internazionali, imposto
dall’art. 117, primo comma, Cost., proprio perche’ introduttiva di un
regime irragionevolmente discriminatorio nei confronti degli
stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, per
quanto attiene al godimento di diritti da riconoscere ed assicurare a
tutti ed in egual misura.
5. – Tali principi valgono, eo magis, con specifico riferimento
all’istituto assistenziale oggetto dell’attuale quesito di
legittimita’ costituzionale, giacche’ dalla disamina dei relativi
presupposti e finalita’ emerge con chiarezza una gamma di esigenze di
tutela della persona ancor piu’ estesa di quella coinvolta dai
diversi – ancorche’ finitimi – beneficii di carattere assistenziale
sin qui scrutinati, sotto lo specifico aspetto della peculiare e
restrittiva disciplina per gli stranieri, introdotta dall’art. 80,
comma 19, della legge n. 388 del 2000.
Come questa Corte ha avuto modo di sottolineare nella richiamata
sentenza n. 187 del 2010, cio’ che assume valore dirimente agli
effetti del sindacato ad essa riservato, non e’ la denominazione o
l’inquadramento formale della singola provvidenza, quanto, piuttosto,
il concreto atteggiarsi di questa nel panorama delle varie misure e
dei beneficii di ordine economico che il legislatore ha predisposto
quali strumenti di ausilio ed assistenza in favore di categorie
"deboli". Per la compatibilita’ costituzionale delle scelte
legislative occorre, infatti, verificare se, «alla luce della
configurazione normativa e della funzione sociale», la misura presa
in considerazione «integri o meno un rimedio destinato a consentire
il concreto soddisfacimento di "bisogni primari" inerenti alla sfera
di tutela della persona umana, che e’ compito della Repubblica
promuovere e salvaguardare…».
In tale quadro di riferimento e’ agevole avvedersi di come il
riconoscimento della indennita’ di frequenza si iscriva nel novero
delle provvidenze, per cosi’ dire, "polifunzionali", giacche’ i
bisogni che attraverso di essa si intendono soddisfare non si
concentrano soltanto sul versante della salute e della connessa
perdita o diminuzione della capacita’ di guadagno, ma, anche, su
quello delle esigenze formative e di assistenza di minori colpiti da
patologie invalidanti e appartenenti a nuclei familiari che versino
in disagiate condizioni economiche.
Stabilisce, infatti, l’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289
che la indennita’ di frequenza – di importo pari all’assegno mensile
riconosciuto agli invalidi civili dall’art. 13 della legge n. 118 del
1971 – viene riconosciuta ai mutilati ed invalidi civili minorenni,
che presentino «difficolta’ persistenti a svolgere i compiti e le
funzioni della propria eta’» o siano portatori di un determinato
grado di ipoacusia, al fine di consentire «il ricorso continuo o
anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito
della loro minorazione». L’indennita’ in questione e’ altresi’
concessa ai mutilati e invalidi civili minorenni, che si trovino
nelle condizioni anzidette, e «che frequentano scuole, pubbliche o
private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna,
nonche’ centri di formazione o di addestramento professionale
finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi».
L’indennita’ in questione, infine, e’ erogata alle medesime
condizioni reddituali stabilite per l’assegno mensile di invalidita’
di cui al citato art. 13 della legge n. 118 del 1971, ed e’
assoggettata al medesimo meccanismo di perequazione automatica.
Un quadro di riferimento, dunque, dal quale traspare,
soprattutto, una finalita’ direttamente riconducibile alla
salvaguardia delle esigenze di cura e di assistenza di persone
minorenni portatrici di patologie significative ed invalidanti e,
come tali, direttamente inquadrabili nell’ambito di quegli interventi
di natura solidaristica che l’ordinamento e’ chiamato ad approntare;
e cio’, come e’ ovvio, tanto sul versante specifico della salute, che
su quello del relativo inserimento sociale, con l’attenzione rivolta
a fornire il necessario ausilio, anche economico, per le relative
famiglie, specie nei casi in cui – come i limiti di reddito cui e’
subordinato il beneficio ineluttabilmente attestano – versino in
condizioni disagiate.
Come questa Corte non ha mancato di sottolineare, la tutela della
salute psico-fisica della persona disabile – che costituisce la
finalita’ perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate) – postula anche l’adozione di interventi
economici integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta
fondamentale (sentenza n. 233 del 2005). Accanto a cio’, assume un
risalto del tutto peculiare, proprio nella prospettiva di agevolare
l’inserimento sociale del minore portatore di infermita’ che ne
ledano la socialita’, la relativa frequenza a centri specializzati
nel trattamento terapeutico e riabilitativo e «nel recupero di
persone portatrici di handicap» ovvero a «centri di formazione o di
addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei
soggetti stessi», come recita l’art. 1 della legge n. 289 del 1990.
Il tutto, d’altra parte – come segnalato nella ordinanza n. 285 del
2009 – in linea con i principi affermati anche nella Convenzione
delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita’,
adottata dalla Assemblea Generale il 13 dicembre 2006 e ratificata
con la legge n. 18 del 2009, ove vengono, fra l’altro, sottolineati,
oltre che l’esigenza di assicurare il pieno rispetto dei diritti
dell’uomo e delle liberta’ fondamentali con particolare riguardo ai
bambini con disabilita’ (art. 7), anche l’impegno a sviluppare le
misure tese a soddisfare le esigenze educative e rieducative dei
soggetti portatori di disabilita’, quelle connesse alla salute e al
lavoro nonche’ quelle tese a garantire un adeguato livello di vita e
di protezione sociale.
Il contesto in cui si iscrive la indennita’ di frequenza e’,
dunque, quanto mai composito e costellato di finalita’ sociali che
coinvolgono beni e valori, tutti, di primario risalto nel quadro dei
diritti fondamentali della persona. Si va, infatti, dalla tutela
della infanzia e della salute alle garanzie che devono essere
assicurate, in situazioni di parita’, ai portatori di handicap,
nonche’ alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili per il
contesto familiare in cui il minore disabile si trova inserito,
coinvolgendo al tempo stesso l’esigenza di agevolare il futuro
ingresso del minore nel mondo del lavoro e la partecipazione attiva
alla vita sociale.
Ebbene, a fronte di tutto cio’, il condizionamento che viene
imposto ai fini del riconoscimento del beneficio in questione per i
minori stranieri, pur regolarmente presenti nel territorio dello
Stato, rappresentato dalla titolarita’ della carta di soggiorno,
finisce per determinare, per un periodo minimo di cinque anni –
quello richiesto per il rilascio della carta – una sostanziale
vanificazione, incompatibile non soltanto con le esigenze di
"effettivita’" e di soddisfacimento che i diritti fondamentali
naturalmente presuppongono, ma anche con la stessa specifica funzione
della indennita’ di frequenza, posto che – come ha puntualmente messo
in luce il giudice rimettente – l’attesa del compimento del termine
di cinque anni di permanenza nel territorio nazionale potrebbe
«comprimere sensibilmente le esigenze di cura ed assistenza di
soggetti che l’ordinamento dovrebbe invece tutelare», se non,
addirittura, vanificarle in toto.
La normativa di cui qui si discute risulta, dunque, in contrasto,
non solo con l’art. 117, primo comma, Cost., in riferimento all’art.
14 della CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo, ma
anche con i restanti parametri evocati dal giudice a quo, posto che
il trattamento irragionevolmente differenziato che essa impone –
basato sulla semplice condizione di straniero regolarmente
soggiornante sul territorio dello Stato, ma non ancora in possesso
dei requisiti di permanenza utili per conseguire la carta di
soggiorno – viola, ad un tempo, il principio di uguaglianza e i
diritti alla istruzione, alla salute ed al lavoro, tanto piu’
gravemente in quanto essi si riferiscano a minori in condizione di
disabilita’.

Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 80, comma 19,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarita’
della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari
legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennita’
di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289
(Modifiche alla disciplina delle indennita’ di accompagnamento di cui
alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in
materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi
civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennita’ di frequenza
per i minori invalidi).
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 2011.

Il Presidente: Quaranta

Il redattore: Grossi

Il cancelliere: Melatti

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 2011.

Il direttore della cancelleria: Melatti

Testo non ufficiale. La sola stampa del dispositivo ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 18-02-2011, n. 3993 Beni di interesse storico, artistico e ambientale;Contratto preliminare Risoluzione del contratto per inadempimento; Responsabilità processuale aggravata; Cosa gravata da oneri o diritti di godimento di terz

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Bagarolo Elsa s.r.l. esponeva che: con contratto del 12 aprile 2002 l’Istituto Pio X Artigianelli aveva promesso di venderle il complesso immobiliare sito in Firenze; tale cespite era risultato sottoposto al vincolo di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, da parte della Sovrintendenza per i beni culturali e artistici, con conseguente diminuzione del suo valore nella misura del trenta per cento.

Pertanto, l’istante conveniva in giudizio il predetto Ente dinanzi al Tribunale di Firenze per sentire pronunciare, ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., l’esecuzione in forma specifica del preliminare previa riduzione del prezzo. Il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che il vincolo in questione non solo non aveva apportato alcuna diminuzione di valore all’immobile ma era comunque conosciuto dalla promissaria acquirente;

in via riconvenzionale, instava per la risoluzione del contratto di vendita soggetto a condizione sospensiva per inadempimento dell’attrice.

Con sentenza depositata il 13 maggio 2004 il Tribunale rigettava la domanda proposta dall’attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, pronunciava la risoluzione del contratto de quo per inadempimento.

Con sentenza dep. l’8 giugno 2006 la Corte di appello di Firenze rigettava l’impugnazione proposta dall’attrice che, in accoglimento della domanda proposta dall’appellato ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., condannava al pagamento della somma di Euro 6.000,00 a titolo di responsabilità processuale aggravata oltre al rimborso delle spese processuali.

I Giudici di appello, nel confermare il rigetto della domanda proposta dall’attrice, ritenevano che il vincolo al quale era sottoposto l’immobile de qua era ben conosciuto dall’acquirente, per cui non sussistevano i presupposti previsti dall’art. 1489 cod. civ.:

il che rendeva superflua la consulenza tecnica richiesta per accertare la condizione dell’immobile.

Se la domanda di esecuzione in forma specifica chiesta previa riduzione del prezzo non era fondata, doveva considerarsi nuova e, come tale, inammissibile quella azionata nel corso del giudizio ed avente ad oggetto il trasferimento della proprietà del bene per il prezzo concordato nel contratto preliminare; tale domanda, in ogni caso, era preclusa, essendosi il contratto risolto, atteso che l’attrice doveva ritenersi inadempiente al pagamento del prezzo nel termine essenziale pattuito.

Infine, alla stregua del comportamento stragiudiziale e processuale tenuto dall’attrice che aveva proposto una domanda fondata su argomentazioni pretestuose e palesemente infondate, era riconosciuto a favore del convenuto il danno di cui all’art. 96 cod. proc. civ., comma 1, che veniva liquidato secondo i criteri previsti dalla L. n. 89 del 2001, in tema di equa riparazione del pregiudizio derivante dalla durata irragionevole del processo.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione La Bagarolo Elsa s.r.l., sulla base di cinque motivi.

Resiste con controricorso l’intimato.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1489 cod. civ., nullità della sentenza e del procedimento (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) nonchè omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 cod. proc. civ., n. 5), censura la decisione gravata che aveva ritenuto la conoscenza da parte dell’acquirente della possibile presenza del vincolo, quando invece l’imposizione del vincolo sull’immobile era avvenuta in epoca successiva allo svolgimento e alla conclusione delle trattative per la compravendita: mentre altra cosa è sapere che vi sarà un vincolo, altra cosa è verificarne i contenuti e l’ampiezza.

Il motivo è infondato.

La sentenza ha verificato, attraverso una accurata e puntuale disamina della documentazione acquisita, la perfetta conoscenza da parte dell’attrice – prima della stipula del contratto intercorso fra le parti – della effettiva esistenza dei vincoli di interesse storico artistico e monumentale ai quali era soggetto l’immobile e delle limitazioni relative agli interventi edili consentiti conseguenti nonchè dell’autorizzazione data all’alienazione da parte del Soprintendente l’8 marzo 2001. Ed invero la sentenza, nel fare riferimento alla corrispondenza intercorsa fra la parti, alla documentazione in atti nonchè al contratto fra le medesime concluso, ha qualificato il contratto intercorso fra le parti, in realtà, come una vendita soggetta a condizione sospensiva (evidentemente subordinata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte della Sovrintendenza): il che evidentemente postulava secondo l’accertamento compiuto dalla sentenza nell’ambito dell’indagine di fatto riservata al giudice di merito e, come tale, incensurabile in sede di legittimità – l’avvenuta iscrizione del vincolo sull’immobile che era soggetto alla normativa dettata in materia di beni ambientali di cui alla L. n. 352 del 1997, art. 1 e al D.Lgs. n. 490 del 1999; pertanto, l’acquirente era perfettamente a conoscenza della sua esistenza, sicchè non sussistevano i presupposti per l’applicabilità dell’art. 1489 cod. civ..

Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., denuncia la mancata acquisizione delle informazioni presso la Soprintendenza ai beni artistici e storici e la mancata ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, onde verificare la consistenza dell’immobile, i vincoli su di esso gravanti e le reali possibilità di utilizzazione e di ristrutturazione dello stesso; censura la decisione laddove aveva fatto riferimento al contratto preliminare e alle prova da cui aveva tratto il convincimento circa la conoscenza nell’acquirente del vincolo.

Formula il seguente quesito: "l’omessa richiesta di chiarimenti alla Sovrintendenza dei beni artistici storici e ambientali unitamente all’immotivato rigetto della richiesta di consulenza volta ad accertare l’incidenza e rilevanza dei vincoli posti è difetto di motivazione della sentenza?".

Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è riconducibile, in sede di ricorso per cassazione, al vizio di motivazione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5).

Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, ratione temporis applicabile, i motivi del ricorso per cassazione devono essere accompagnati, a pena di inammissibilità (art. 375 cod. proc. civ., n. 5) dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), e, qualora – come nella specie – il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Analogamente a quanto è previsto per la formulazione del quesito di diritto nei casi previsti dall’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), nell’ipotesi in cui il vizio sia denunciato ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), separatamente indicato in una parte del ricorso a ciò specificamente deputata e distinta dall’esposizione del motivo, che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (S.U. 20603/07). In tal caso,l’illustrazione del motivo deve contenere la indicazione del fatto controverso con la precisazione del vizio del procedimento logico-giuridico che, incidendo nella erronea ricostruzione del fattoria stato determinante della decisione impugnata. La norma aveva evidentemente la finalità di consentire la verifica che la denuncia sia ricondotta nell’ambito delle attribuzioni conferite dall’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, al giudice di legittimità, che deve accertare la correttezza dell’iter logico-giuridico seguito dal giudice esclusivamente attraverso l’analisi del provvedimento impugnato, non essendo compito del giudice di legittimità quello di controllare l’esattezza o la corrispondenza della decisione attraverso l’esame e la valutazione delle risultanze processuali che non sono consentiti alla Corte, ad eccezione dei casi in cui essa è anche giudice del fatto. Si era, così, inteso precludere l’esame di ricorsi che, stravolgendo il ruolo e la funzione della Corte di Cassazione, sollecitano al giudice di legittimità un inammissibile riesame del merito della causa.

Nella specie, è mancata la relativa sintesi con la separata e specifica indicazione del fatto controverso in relazione alla ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che la ricorrente in sostanza sollecita da parte della Corte una (inammissibile) valutazione nel merito circa i presupposti per l’accoglimento delle istanze istruttorie formulate.

Con il terzo motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 2932, 1489, 1490 e 1489 cod. civ., censura la sentenza che aveva respinto, perchè erroneamente ritenuta tardiva, la domanda di cui al citato art. 2932, quando sin dall’atto di citazione l’attrice aveva chiesto l’esecuzione in forma specifica dichiarandosi pronta all’adempimento pieno con l’offerta del prezzo concordato nei modi di legge; l’attrice non poteva essere considerata inadempiente , non avendo rifiutato di pagare il prezzo pattuito nel caso di reiezione della domanda di quanti minoris.

Il motivo va disatteso.

Secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata, l’attrice con l’atto di citazione aveva proposto domanda di trasferimento dell’immobile de quo ai sensi dell’art. 2932 cod. civ., che ne subordina l’accoglimento alla offerta da parte dell’istante della controprestazione ancora dovuta: contestualmente alla richiesta di trasferimento, era stata proposta domanda di quanti minoris del prezzo ed era formulata offerta del prezzo ridotto.

La domanda di trasferimento al prezzo concordato in contratto è stata ritenuta inammissibile, sul rilievo che la stessa era stata proposta per la prima volta in appello, oltre che tardivamente nelle conclusioni definitive di primo grado.

Orbene, essendo stata rigettata perchè risultata infondata la domanda di riduzione del prezzo, correttamente i Giudici hanno escluso la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della domanda, posto che l’offerta della controprestazione era inidonea perchè non corrispondeva a quanto effettivamente dovuto dall’attrice: la mancanza di una valida offerta formulata con l’originario atto di citazione, quanto meno in via subordinata, evidenziando piuttosto l’intenzione di non adempiere l’obbligazione alle condizioni stabilite nel contratto, comportava per tale ragione l’inammissibilità di quella avanzata nel successivo corso del giudizio relativamente al prezzo effettivamente dovuto secondo quanto concordato in contratto.

Ciò posto, l’attrice avrebbe dovuto: a) dimostrare di avere proposto con l’atto introduttivo del giudizio domanda subordinata di trasferimento del bene alle condizioni pattuite previa offerta del prezzo pattuito trascrivendo, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, il testo di tale domanda; b) denunciare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per omesso esame di tale domanda. Tali prescrizioni non sono state assolte dalla ricorrente, che si è limitata a dedurre di avere proposto sin dall’atto introduttivo del giudizio la domanda di trasferimento al prezzo effettivamente dovuto Con il quarto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1456, 1457 e 1367 cod. civ., censura la sentenza laddove aveva ritenuto irrimediabile l’inadempienza della promissaria acquirente non avendo provveduto al pagamento del prezzo nel temine essenziale, senza tenere conto della volontà, precisa e sempre manifestata, di essa ricorrente di provvedere al versamento del corrispettivo dovuto e del principio di conservazione degli atti giuridici. I Giudici non avevano tenuto conto del principio enunciato dalla giurisprudenza secondo cui il termine per l’adempimento deve ritenersi essenziale solo quando risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del tempo e che l’essenzialità deve risultare dalla natura e dall’oggetto del contratto. Il motivo è infondato.

Qualora – come nelle specie secondo quanto accertato dalla sentenza impugnata – sia pattuito un termine essenziale per l’adempimento della prestazione, la risoluzione del contratto opera di diritto, prescindendo dall’indagine in ordine alla importanza dell’inadempimento, che è stata anticipatamente valutata dai contraenti, dovendo in tal caso il giudice limitarsi ad accertate la sussistenza e l’imputabilità dell’inadempimento. Con il quinto motivo la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 96, 116 e 301 cod. proc. civ. nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 1, e segg., censura la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto i presupposti della responsabilità processuale aggravata quando non ricorrevano nè la malafede nè la colpa grave previste dalla norma citata; mentre ai fini del responsabilità di cui all’art. 96 citato rileva il comportamento processuale della parte, i Giudici avevano posto a base della decisione circostanze e documentazione relative alla complessa vicenda intercorsa fra i contraenti che, avendo ad oggetto la condotta stragiudiziale, erano del tutto ininfluenti così come non potevano avere rilievo gli elementi risultanti da un diverso giudizio intercorso fra le parti e dichiarato estinto; la sentenza si era diffusa in espressioni fuori luogo e offensive; del tutto inconferente era stato il richiamo alla L. n. 89 del 2001, e alla liquidazione del danno secondo i criteri dettati da tale legge, tanto più che nella specie il convenuto era una persona giuridica privata.

Il motivo è infondato.

Occorre premettere che l’accertamento, ai fini della condanna al risarcimento dei danni da responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., dei requisiti dell’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma primo) ovvero del difetto della normale prudenza (comma secondo) implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell’elemento soggettivo ed all’"an" ed al "quantum" dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici. Ed invero la sentenza ha accertato la temerarietà della lite che va ravvisata nella coscienza dell’infondatezza della domanda (o nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di detta coscienza): nel verificare la malafede tenuta dall’attrice, ha motivato il riconoscimento del danno, tenendo conto del (e basandosi sul) comportamento processuale tenuto dall’attrice nel presente giudizio, seppure si è ampiamente diffusa anche sulla condotta extraprocessuale o ancora sugli elementi di cui al giudizio estinto, che peraltro non costituiscono la ratio decidendi posta a base della decisione. Ed invero, anche alla luce della complessiva motivazione, con cui è stata evidenziata la piena conoscenza dell’esistenza del vincolo da parte dell’attrice, i Giudici hanno messo in risalto la inconsistenza e la pretestuosità delle domande pervicacemente proposte anche in grado di appello, formulate allo "scopo di mantenere l’indisponibilità del complesso immobiliare tramite la trascrizione della domanda e/o anche per cercare eventualmente di acquisirlo o farlo acquisire da terzi a prezzo stracciato": in tal modo la sentenza ha inteso evidenziare, ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., che l’attrice era in malafede o quanto meno consapevole dell’infondatezza della domanda proposta.

Relativamente all’entità del danno sofferto, se l’esistenza e la prova devono essere offerte dall’istante sia per quanto concerne l’"an" sia per il "quantum debeatur", il pregiudizio derivante da condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte, può desumersi da nozioni di comune esperienza anche alla stregua del principio, ora costituzionalizzato, della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost., comma 2) e della L. n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto), secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l’"id quod plerumque accidit", ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali, causano "ex se" anche danni di natura psicologica che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. 24645/2007). D’altra parte, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, anche per le persone giuridiche il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo correlato a turbamenti di carattere psicologico, è – tenuto conto dell’orientamento in proposito maturato nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo – conseguenza normale, ancorchè non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri, e ciò non diversamente da quanto avviene per il danno morale da lunghezza eccessiva del processo subito dagli individui persone fisiche (Cass. 1746/20101;

2246/2007).

Il ricorso va rigettato.

La domanda di risarcimento del danno, proposta dal resistente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ., relativamente al giudizio di cassazione, è infondata, tenuto conto che, in considerazione della natura delle questioni sottoposte al sindacato di legittimità, devono al riguardo escludersi i presupposti della norma citata.

Le spese della presente fase vanno poste a carico della ricorrente, risultata soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in euro 10.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 10.000,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

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