T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, Sent., 24-08-2011, n. 1267 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con atto notificato il 18 novembre 2010 e depositato il 20 novembre 2010 la ricorrente G.B., in qualità di amministratore di sostegno, ha chiesto l’accertamento del diritto del figlio (che frequenta il liceo artistico Bruno Munari di Crema e Cremona) a ottenere l’insegnante di sostegno per l’intero orario scolastico nell’anno scolastico 20102011, o comunque per un numero di ore adeguato alle effettive necessità.

2. Lo studente nel cui interesse è proposto il ricorso è stato riconosciuto invalido con necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

3. L’amministrazione scolastica si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.

4. In una relazione del 26 luglio 2010 il dirigente scolastico aveva evidenziato la grave inadeguatezza delle risorse scolastiche destinate ad assicurare allo studente il diritto all’istruzione e all’integrazione. In particolare la relazione riferisce che nell’anno scolastico 20092010 l’insegnante di sostegno era presente per sole 6 ore settimanali, del tutto insufficienti rispetto alle effettive esigenze.

5. Tuttavia dopo l’instaurazione del presente ricorso il dirigente scolastico in una relazione del 2 dicembre 2010 ha chiarito che nell’anno scolastico 20102011 la situazione è migliorata, in quanto l’Ufficio Scolastico Provinciale ha assegnato maggiori risorse, che sono state distribuite tra tutti gli studenti disabili. Allo studente in questione sono state assegnate 13 ore di sostegno svolte da due insegnanti (10+3). Con gli insegnanti di sostegno collabora un assistente ad personam messo a disposizione dal Comune. Questa figura professionale (presente a scuola per 20 1/2 ore settimanali) ha ricevuto una formazione che le consente di intervenire nell’attuazione del piano educativo individualizzato (PEI).

6. Peraltro il consiglio di classe in data 17 dicembre 2010 nell’approvare il PEI ha precisato che sarebbe stato opportuno portare a 18 le ore di sostegno per garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati.

7. Con memoria depositata il 17 maggio 2011 la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso. Mancando le formalità previste per la rinuncia dall’art. 84 comma 3 cpa la suddetta dichiarazione deve essere intesa come indice di sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 84 comma 4 cpa. Tenuto conto della complessità delle questioni che riguardano la misura e le forme del sostegno necessario per la realizzazione del PEI, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 18-04-2011) 02-09-2011, n. 33043 Misure cautelari

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Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza deliberata il 9 novembre 2010, il Tribunale di Perugia, costituito ex art. 309 c.p.p., rigettava l’istanza di riesame proposta da Z.I. avverso il provvedimento del G.I.P. del Tribunale della sede dell’11 giugno 2009, che aveva applicato nei confronti dello stesso e di altri indagati di nazionalità albanese, la misura cautelare della custodia in carcere, con riferimento ai delitti: di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, (capo A della rubrica) e di concorso in nove episodi di illecita detenzione di sostanza stupefacente, di cui all’art. 110 c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (capi B, C, E, F, G, H, K, L, M).

1.1. – Con tale ordinanza il Tribunale ha infatti ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato in ordine ai reati a lui ascritti. Secondo i giudici del riesame tali Indizi erano quelli esposti nell’informativa di reato del gruppo operativo antidroga della Guardia di Finanza di Perugia, basata, principalmente, su di una copiosa attività di intercettazione telefonica, riscontrata da servizi di osservazione della polizia giudiziaria, dalla quale emergeva la continuità dei contatti fra i vari imputati, nonchè dai numerosi arresti in flagranza operati dalla polizia e dal sequestro di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente.

Attraverso la complessa attività investigativa era stata evidenziata, in particolare, l’esistenza di una vasta organizzazione, operante sia in Italia, sia in Belgio che in Albania, finalizzata al commercio di cocaina e marijuana.

Con specifico riferimento alla posizione dell’indagato, il Tribunale di Perugia ha valorizzato il diretto coinvolgimento in un numero rilevante di episodi di spaccio, che confermavano, unitamente al contenuto delle intercettazioni riportate nell’informativa del marzo 2010, la sua intraneità alla sia pur embrionale organizzazione, nella quale lo stesso risultava occupare una posizione di vertice.

2. – Avverso tale ordinanza del tribunale ha proposto ricorso per cassazione, lo Z.I. deducendone l’illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alla sussistenza di gravi indizi relativamente al reato associativo ed al ruolo di promotore attribuitogli.

2.1 – Nell’interesse dell’Indagato, in ricorso si deduce, in particolare, che il tribunale non avrebbe fornito adeguata risposta alle deduzioni difensive con le quali si contestava la sussistenza dell’elemento soggettivo tipico del reato di partecipazione ad associazione per delinquere, vero discrimine tra la contestazione elevata ed il concorso di persone nel reato continuato.

Motivi della decisione

1. – L’impugnazione è inammissibile perchè basata su motivi manifestamente infondati.

L’iter argomentativo dell’ordinanza impugnata appare infatti esente dai vizi -Invero del tutto genericamente denunciati in ricorso – essendo fondato su una compiuta e logica analisi critica degli elementi indizianti – solo sommariamente illustrati al paragrafo 1.1 dell’esposizione in fatto – e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l’attribuzione a detti elementi del requisito della gravità, in quanto conducenti, con un elevato grado di probabilità, rispetto al tema di indagine concernente la responsabilità di Z.I. in ordine ai reati a lui contestati, e rispetto ai quali, almeno per qual che concerne le imputazioni concernenti il concorso dello stesso nell’illegale detenzione per fini di spaccio di sostanza stupefacente, non risultano prospettate censure, dovendosi qui ribadire, in particolare, con riferimento alla contestata partecipazione dell’indagato al sodalizio criminale indicato nell’imputazione cautelare, il principio, da tempo enunciato da questa Corte, secondo cui ®in tema di reati associativi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all’esistenza del vincolo associativo e all’inserimento dei soggetti nell’organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonchè delle modalità della loro esecuzione- (in tal senso, ex multls, Sez. 5, Sentenza n. 21919 del 04/05/2010, dep. l’8/06/2010, Rv. 247435, imp. Procopio). Considerato, del resto, che il giudizio svolto dal Tribunale attiene al grado di inferenza degli indizi e, quindi, all’attitudine più o meno dimostrativa degli stessi in termini di qualificata probabilità di colpevolezza anche se non di certezza, la motivazione dell’ordinanza impugnata supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all’apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza ( art. 273 c.p.p.) per l’emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l’intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito.

2. – Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, per legge, al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla cassa delle ammende, in mancanza di elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), di una somma, congruamente determinabile In Euro 1000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Dispone trasmettersi a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario al sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 19-10-2011, n. 8034 Esclusioni dal concorso

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che parte ricorrente:

– ha partecipato, superandolo, al concorso (indetto con d.d. 19.5.2004, pubblicato nella G.U., 4^ s.s., n.42 del 28.5.2004, 3° bando) per l’arruolamento, nell’ anno 2005, di 773 Vfb nelle FF.AA. con possibilità di immissione, al termine della ferma triennale, di 408 unità nella carriera iniziale della Polizia di Stato;

– è risultato in possesso del profilo di idoneità fisio- psico – attitudinale prescritto per l’impiego nella Polizia di Stato come accertato dalle competenti Commissioni del Ministero dell’Interno, collocandosi, nella graduatoria iniziale dei Vfb interessati all’immissione nella carriera iniziale di detta Forza di polizia, al 490° posto;

– è stato convocato, a mente dell’articolo 13 c. 3 del bando del concorso, nell’ultimo semestre della ferma triennale, dall’Amministrazione dell’Interno per la verifica del mantenimento dei prescritti requisiti morali, di condotta e psicofisici, collocandosi nella relativa e finale graduatoria (approvata con d.d. del 6.11.2008) al 447° posto (idoneo non vincitore)

– è stato, di seguito al varo del d.P.C.M. 21.9.2010 (che ha autorizzato il finanziamento, per l’anno 2010, per l’assunzione, da parte del Ministero dell’Interno, delle unità indicate nella tabella allo stesso decreto allegata), e, pertanto, per effetto dello scorrimento della graduatoria di cui al d.d. 6.11.2008 sopra citato (graduatoria da considerarsi valida ai sensi dell’art.2 c.8 del d.l.n.194/2009 convertito nella legge n.25/2010), riconvocato: A) in data 17.12.201, per una ulteriore verifica dei requisiti psico fisici richiesti agli appartenenti ai ruoli della P.S.; e B): in data 14.1.2011, a parziale modifica della prima lettera di convocazione, per l’accertamento, oltre che dei richiesti requisiti psico fisici, del profilo di idoneità attitudinale parimenti previsto per gli appartenenti alla P.S. (accertamento integrativo, quest’ultimo, resosi necessario, ad avviso dell’amministrazione dell’Interno, a causa della inidoneità attitudinale riscontrata in capo al ricorrente in relazione a concorso pubblico – distinto e diverso da quello per cui è causa – per il reclutamento di 360 allievi agenti della P.S. positivamente sostenuto dallo stesso ricorrente);

– è stato, di seguito a tale seconda verifica, giudicato, il 25.1.2011, idoneo in relazione al profilo psico fisico ed il successivo 27 gennaio, inidoneo in relazione al profilo attitudinale;

– si è gravato, col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, avverso detto provvedimento di esclusione nonché avverso la convocazione agli accertamenti attitudinali deducendo, fra l’altro, che – ricorrendo nella fattispecie in esame un caso di scorrimento della graduatoria e non una nuova procedura selettiva – l’unica normativa applicabile e vincolante è quella prevista dalla lex specialis concorsuale che, in nessuna sua disposizione, prevede un rinnovato accertamento dell’idoneità attitudinale già riscontrata, con giudizio qualificato "definitivo", nella fase iniziale del sostenuto concorso; per converso l’art.13 c.3 della lex specialis dispone il solo riscontro, nell’ultimo semestre della ferma triennale, del mantenimento dei prescritti requisiti morali, di condotta e psicofisici (e non anche attitudinali). Inoltre, aggiunge parte ricorrente, a tale verifica attitudinale non sono stati sottoposti gli altri idonei non vincitori che, come lui, hanno fruito dello scorrimento della graduatoria ma, diversamente da lui, non avevano sostenuto altro, successivo e distinto concorso per il reclutamento quale agente di polizia venendone esclusi per carenze attitudinali: deduzione questa che evidenzia la chiara disparità di trattamento commessa dalla P.A. nei suoi confronti;

– ha impugnato, con successivo atto di mm.aa. di gravame, i provvedimenti in epigrafe indicati;

Considerato che il ricorso introduttivo del giudizio si rivela, con riferimento alle deduzioni sovra sintetizzate, manifestamente meritevole di accoglimento inducendo a tale giudizio:

a) la considerazione che sia stata utilizzata, in quanto ritenuta, per le ragioni sopra specificate, tutt’ora valida, la graduatoria di cui al d.d. 6.11.2008, attraverso scorrimento della stessa e quindi senza dare vita ad una nuova, ed autonoma rispetto a quella già definita, procedura concorsuale ma operando un mero scorrimento della predetta graduatoria;

b) la disamina delle disposizioni inserite nel d.d. 19.5.2004 (con cui sono stati indetti tre bandi – al terzo dei quali ha partecipato il ricorrente – per l’arruolamento, per l’anno 2005, di V.f.b. triennale) nessuna delle quali prevede (a conferma, peraltro, di quanto disponeva l’art.10 c.3 del d.P.R. n.332 del 1997) che il candidato che abbia manifestato l’intendimento di accedere, a fine ferma triennale, nella carriera iniziale della P.S., sia sottoposto – una volta accertata, nella fase iniziale del concorso, la sua idoneità fisiopsicoattitudinale ad accedere nei ruoli della P.S., a ulteriore verifica del mantenimento di requisiti diversi da quelli psico fisici, morali e di condotta;

Considerato che tale argomentazione – a differenza di quanto sostenuto dall’Amministrazione nelle proprie memorie difensive – non è contraddetta, ma anzi è confermata, dalla disposizione del secondo periodo dell’art.2 del bando di concorso (che dopo aver delineato i requisiti e condizioni per l’ammissione all’arruolamento, fra i quali il prescritto profilo di idoneità fisiopsicoattitudinale, precisa che i predetti requisiti "devono essere posseduti alla data di scadenza del termine delle domande di partecipazione all’arruolamento previste da ciascun bando e mantenuti fino alla data di effettiva incorporazione"); e ciò in quanto un’esegesi non meramente letterale ma sistematica della disposizione in esame consente di cogliere che essa, avendo riguardo ai requisiti per poter partecipare a ciascuno dei tre arruolamenti banditi col d.d. 19.5.2004, si riferisce all’arruolamento nelle FF.AA. e cioè nell’E.I., nella M.M. e nella A.M. dove ogni candidato deve necessariamente svolgere la ferma triennale prima di essere destinato alla Forza di Polizia ove ha chiesto di accedere. Altrimenti detto il mantenimento del possesso dei requisiti di cui trattasi costituisce condizione necessaria per l’arruolamento nelle FF.AA. ove viene espletato il triennio di ferma e non anche (costituisce condizione necessaria) per la successiva e finale immissione nella carriera iniziale della Forza di Polizia cui il Volontario ha manifestato intenzione di accedere; tant’è che lo stesso periodo dell’art.2 in commento specifica, di seguito alla parte sopra virgolettata e richiamata, quali dei requisiti enumerati dalla lettera "a" alla lettera "n" nel primo periodo, vanno mantenuti "al momento dell’effettiva incorporazione presso l’Arma dei CC e il Corpo della GdF" con ciò dando atto:

a) che solo alcuni de requisiti enumerati dalla lettera "a" alla lettera "n" del primo periodo dell’art.2 del bando vanno, ai fini dell’immissione in alcune carriere iniziali delle FF.di Polizia, posseduti anche al momento dell’effettiva e concreta destinazione a tali Forze;

b) che ai fini dell’immissione nella carriera iniziale della P.S. non è prescritto che l’idoneità attitudinale, già accertata nella fase iniziale del concorso, sia posseduta anche al momento dell’effettiva incorporazione nella P.S.; e ciò a differenza di quanto espressamente previsto – con riguardo all’incorporazione presso l’Arma dei CC e il Corpo della GdF – per alcuni dei requisiti (in ogni caso diversi da quelli attitudinali) enumerati nel primo periodo dell’art.2 in commento;

Considerato, inoltre ed a conferma della tesi esegetica sopra delineata, che l’art.13 c.3 della lex specialis dispone il solo riscontro, nell’ultimo semestre della ferma triennale, del mantenimento dei prescritti requisiti morali, di condotta e psicofisici (e non anche attitudinali);

Considerato ancora:

– che l’evocazione, nelle controdeduzioni rassegnate dalla p.a e depositate il 27.8.2011, del parere del Consiglio di Stato del 4.10.2010 e del precedente dello stesso Consesso n.7978/2010, si rivela non pertinente al contenzioso in esame avendo avuto tali pronunce riguardo alla possibilità per la p.a. di sottoporre ad accertamento attitudinale il dipendente già in costanza di servizio e non il candidato che intende accedere ai ruoli della P.S.;

– che la circostanza (rilevata dalla p.a. nella citata memoria) che l’idoneità attitudinale non costituisca una dote immutabile nel tempo e sia suscettiva di subire variazioni apprezzabili anche in senso sfavorevole al soggetto interessato, costituisce – è pur vero – un principio scientificamente consolidato; ma tanto, da un lato, lascia impregiudicato il fatto che la lex specialis (in perfetta antitesi con tale principio) preveda la verifica, nell’ultimo semestre della ferma breve, del mantenimento dei soli requisiti psico fisici e non anche di quelli attitudinali; mentre d’altro lato evidenzia la dedotta discriminazione di trattamento perpetrata nei confronti del ricorrente che è stato sottoposto a tale verifica diversamente da quanto accaduto agli altri idonei (i quali pure potrebbero aver subito, per circostanze di varia natura, mutamenti significativamente apprezzabili all’attitudine servizio di polizia);

Considerato pertanto:

– che le doglianze sopra scrutinate si rivelano manifestamente fondate con assorbimento delle residue censure;

– che sussistono nel caso di specie i presupposti che consentono di addivenire ad una definizione del gravame con sentenza in forma semplificata: evenienza questa della quale sono state informate le parti presenti che non hanno manifestato l’intendimento di proporre alcuna delle iniziative di cui all’art.60 del C.p.a.;

Considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) pronunciandosi ai sensi dell’art.60 del C.p.a., accoglie, come da motivazione il ricorso introduttivo del giudizio e, per l’effetto, annulla il giudizio di inidoneità attitudinale oggetto del verbale di notifica del 27.1.2011 emesso nei confronti della ricorrente.

Dichiara improcedibile il ricorso per mm.aa.

Condanna la soccombente amministrazione al pagamento delle spese di lite che, forfetariamente, liquida in Euro2000,00 a beneficio della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 15-03-2012, n. 4144 Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia concerne il contratto preliminare di compravendita di un appartamento sito in Villafranca Tirrena, intercorso nel 198 9 tra il promissario acquirente L.S.L. e C.G., il quale veniva dichiarato fallito dal tribunale di Messina con sentenza del 1992.

L.S. invitava il curatore a concludere la compravendita sia nel 1992 che nel 1998; il tribunale di Messina dapprima autorizzava la compravendita, ma il termine essenziale fissato nel provvedimento decorreva inutilmente. Pertanto, con decreto del 22 maggio 1998 il tribunale revocava l’autorizzazione e il curatore dichiarava di volersi sciogliere dal preliminare.

L.S. agiva in giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c., ma la domanda veniva respinta con sentenza del 2003, in quanto il tribunale di Messina dichiarava lo scioglimento del preliminare di vendita e poneva a carico dell’attore il pagamento delle somme corrispondenti al mancato godimento dell’immobile dal dicembre 1989 al maggio 2002, epoca nella quale il fallimento era stato rimesso in possesso del bene.

L.S. interponeva appello, che la Corte messinese nel novembre 2005 accoglieva parzialmente; riduceva infatti da circa Euro 44.000 a 14.000 il corrispettivo per il godimento dell’immobile, limitandolo al periodo successivo alla dichiarazione di scioglimento, ex articolo 72 legge fallimentare.

L’appellante ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 21 gennaio 2000 e sei, svolgendo due motivi.

Il fallimento di C.G., Re Cri Universal srl, Cris Market srl, "Open Gate" resisteva con controricorso illustrato da memoria.

Anche parte ricorrente depositava memoria.

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 2932 e 4812 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente muove dal presupposto, errato, di essere stata condannata al risarcimento dei danni in conseguenza del fatto che la Corte d’appello avrebbe ritenuto addebitabile all’attore la mancata stipula del contratto.

Egli ricorda che le richieste formulate, quale promissario acquirente, al curatore (cancellazione del pignoramento immobiliare trascritto in favore della Sicilcassa; trasferimento del parcheggio condominiale; predisposizione del regolamento di condominio e delle quote millesimali) erano state ritenute ingiustificate dai giudici di appello.

Essi avevano osservato che le richieste non erano state indicate nell’istanza di gennaio 1998,; non erano contemplate nel parere del curatore e non erano state incluse nel provvedimento di autorizzazione.

Il ricorrente deduce che, essendo l’immobile gravato da vincolo del pignoramento, egli poteva legittimante rifiutare la stipula del contratto definitivo. La censura non ha fondamento.

La Corte d’appello ha valutato il comportamento del L.S. ed ha affermato che la mancata stipula del contratto era a lui addebitatale, ma ciò non ha fatto per stabilire la risoluzione del contratto per inadempimento ex art. 1453 c.c. e "conseguentemente" condannare l’inadempiente al risarcimento dei danni.

Un’attenta lettura della sentenza consente infatti di accertare che essa ha sancito che il contratto preliminare era stato sciolto ex art. 7 L. Fall.; inoltre ha condannato il L.S. non al risarcimento dei danni, ma al pagamento, ex artt. 2033 e 2040 c.c. (espressamente richiamati a pag. 8), del corrispettivo del godimento dell’immobile per il periodo successivo alla comunicazione da parte del curatore dello "scioglimento del contratto".

Puntualmente infatti la Corte d’appello, pur assumendo, al fine di calcolare la somma spettante alla curatela, il criterio del valore locativo sulla base della ctu già acquisita in prime cure, ha corrispondentemente ridotto il periodo di riferimento al tempo "della ritardata restituzione".

Il riferimento in sentenza alla addebitabilità della mancata stipula si spiega con la necessità di rispondere al secondo e terzo motivo di appello.

Si legge infatti a pag. 5 della sentenza impugnata che il l.S. aveva censurato la decisione di primo grado per insufficiente motivazione in ordine alla dichiarazione di scioglimento del contratto preliminare di compravendita (2 motivo) e non per non aver accertato il comportamento contrario a buona fede del curatore fallimentare (3 motivo; il 1, irrilevante, atteneva alla competenza).

Detti motivi, riferisce la sentenza, "relativi alla dichiarazione di scioglimento del contratto preliminare erano peraltro "stati svolti al solo fine del regolamento delle spese del giudizio, avendo esso L.S., nel corso del giudizio di primo grado, rilasciato l’immobile".

Dunque già nel grado di appello non vi era materia per giudicare sulla risoluzione del contratto per inadempimento, ma solo per stabilire se, pacifico lo scioglimento, vi fosse stato comportamento contrario a buona fede del curatore, con le conseguenze in ordine alla condanna al pagamento dei "canoni locativi" (4 motivo di appello, stando alla sentenza messinese), fissata in primo grado con decorrenza dal dicembre 1989 al rilascio del maggio 2002 e integralmente contesta dal L.S.. Irrilevanti sono allora le odierne doglianze in ordine all’applicazione dell’art. 1453 c.c., giacchè non è stato posto in dubbio in sede di appello che lo scioglimento del contratto fosse legittimo, tanto che il L.S. vi ha ottemperato, sia pur tardivamente, prima di instaurare il giudizio di secondo grado. Quanto alla rilevanza della condotta del curatore, va osservato che la sentenza impugnata ha largamente accolto le ragioni dell’appellante, poichè ha ridimensionato i suoi obblighi nei limiti fissati da Cass. 6018/03 (così massimata: "la domanda risarcitoria per ritardata restituzione di un immobile, proposta dalla curatela fallimentare che, nell’esercizio della facoltà riconosciuta dall’art. 72 legge fall., abbia optato per lo scioglimento di un contratto preliminare di compravendita per effetto del quale il fallito, promittente venditore, abbia già trasferito il possesso del bene al promissario acquirente, si fonda sul regime normativo segnato dagli artt. 2033 e 2040 c.c., in forza dei quali l’obbligo di riconsegna di un bene è adempiuto compiutamente se risulti contestualmente soddisfatto anche il diritto al risarcimento del danno maturato per l’eventuale, ingiustificato ritardo; pertanto, dovendosi far risalire alla determinazione del curatore (e non alla sentenza che lo pronunci) gli effetti dello scioglimento del vincolo contrattuale, l’obbligo restitutorio non può che coincidere, quoad tempus con quella, nessuna incidenza avendo, al riguardo, la pronuncia del giudice (della quale va, pertanto, esclusa la natura costitutiva), non essendo in alcun modo assimilabile la facoltà di scioglimento ex art. 72 cit. agli istituti della risoluzione e del recesso contrattuale").

La Corte d’appello ha infatti escluso che la facoltà di scioglimento ex art. 72 sia assimilabile agli istituti della risoluzione e del recesso contrattuale. Ha dunque ritenuto che la detenzione dell’immobile da parte del ricorrente per il periodo 1989 – 1998 fosse legittima, sebbene sin dagli inizi del 1992 (sentenza trib.

Messina n. 44/92) fosse stato dichiarato il fallimento.

Con il secondo motivo di ricorso, il L.S. denuncia "erronea e falsa applicazione dell’art. 72 L. Fall., degli artt. 2041, 1458 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente su duole della condanna al risarcimento dei danni, ancorchè limitata dal tribunale al periodo successivo al 1998. Il ricorso sostiene che già nel 1992 egli aveva invitato il curatore e il giudice delegato a concludere la compravendita e che quindi le loro omissioni avrebbero ingenerato nel compratore "aspettative rimaste frustrate" per colpa della curatela, restando escluso ogni obbligo di risarcimento a proprio carico. La censura è infondata.

Si è già detto che la sentenza della Corte d’appello va intesa nel senso che la condanna del L.S. è stata confermata in forza del titolo palesato dalla sentenza di legittimità espressamente richiamata dai giudici di appello e non a titolo di risarcimento danni per inadempimento.

Va chiarito che, fallito il tentativo bilaterale di addivenire al trasferimento definitivo del bene (iniziale istanza del promissario acquirente e fissazione di un termine per la stipula da parte del tribunale) e sancito lo scioglimento del contratto, il L.S. doveva adeguarsi, restituendo l’immobile alla curatela, ovvero poteva opporsi giudizialmente negando la revocabilità della decisione del curatore di subentrare nel contratto.

Tale questione viene discussa nella memoria depositata ex art. 378 c.p.c., depositata in vista dell’odierna udienza, ma è rimasta estranea all’appello ed è invano accennata in ricorso.

In sede di appello, come si è detto, le questioni concernenti il comportamento contrattuale delle parti erano state svolte "al solo fine del regolamento delle spese del giudizio"; è vero che esse sono state a questo fine apparentemente disattese, ma l’accoglimento dell’appello quanto ai limiti del dovuto ha cagionato comunque l’integrale compensazione delle spese di lite, profilo non investito da impugnazione in questa sede.

Alla luce di siffatta ricostruzione della vicenda, si comprende come siano incongrue le argomentazioni, svolte nel secondo motivo (pag.

10), incentrate sulla insussistenza di responsabilità del L.S. e di un suo inadempimento.

La ratio decidendi della condanna è infatti la mancata restituzione dell’immobile per il periodo 1998 – 2002.

Rispetto a questa evenienza contrattuale, dipendente da un potere riconosciuto ex lege al curatore, resta privo di rilievo il fatto – argomentato in memoria – che nel 1992 il promissario acquirente avesse sollecitato la stipula.

Tale comportamento ha concorso ad escludere la condanna del promissario a risarcire la curatela per la detenzione nel segmento temporale 1992-1998, ma non poteva escludere la mora nella riconsegna dell’immobile per il periodo successivo alla dichiarazione di scioglimento del contratto, fatto sopravvenuto, riconosciuto idoneo a configurare ex nunc il suo obbligo di riconsegna, senza che sia stato tempestivamente contestato, a quanto consta, l’esercizio del potere di scioglimento ex art. 72. L’ultimo profilo del secondo motivo concerne la mancanza di prova dei danni derivati dal ritardato rilascio, che, secondo il ricorso, non sussisterebbero, perchè scopo della curatela sarebbe vendere gli immobile e non locarli.

La tesi è infondata: è incontroverso che il L.S. trattenne per sè la disponibilità dell’immobile che avrebbe dovuto restituire sin dal 1998, continuando ad occuparlo senza averne più titolo. Va quindi ricordato che "in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il pregiudizio subito dall’avente titolo è "in re ipsa", discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dalla mancata percezione di un reddito immobiliare". (Cass. 24100/11).

Consegue da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite liquidate in Euro 2.000 per onorari, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

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