T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 16-06-2011, n. 5375 Sanzioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 28 novembre 2003 e depositato il 22 dicembre 2003, V.Z. ha proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna, in epigrafe meglio precisate.

A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:

1) Violazione di legge (art. 7 d.lgs. n. 449/1992)

Il procedimento disciplinare non è stato avviato nel termine di 120 giorni indicato dall’epigrafata disposizione, poiché dalla pubblicazione della sentenza penale (avvenuta mediante deposito in cancelleria il 15 novembre 2002) all’atto di contestazione degli addebiti, notificato in data 11 aprile 2003, sono trascorsi ben 147 giorni.

2) Violazione di legge (art. 15 comma 4 d.lgs. n. 449/1992)

La contestazione degli addebiti, notificata l’11 aprile 2003, è avvenuta oltre il termine di 10 giorni indicato dall’epigrafata disposizione, decorrenti dalla data del 21 marzo 2003, di conferimento dell’ incarico al funzionario istruttore, che peraltro non ha concluso l’inchiesta disciplinare nel termine di 45 giorni.

3) Violazione di legge (art. 5 comma 3 lettera e) d.lgs. n. 449/1992

Il decreto di irrogazione della sanzione disciplinare si riferisce alla "assidua frequentazione di pregiudicati", laddove nell’atto di contestazione è stata addebitata solo la frequentazione assidua di una cittadina extracomunitaria introdotta clandestinamente in Italia dedita alla prostituzione.

Peraltro tale persona non risulta essere pregiudicata e la prostituzione, di per se, non è attività illecita poiché non direttamente punibile secondo l’ordinamento italiano.

Nel giudizio si è costituito il Ministero della giustizia che, con memoria difensiva depositata dall’Avvocatura generale dello Stato il 5 marzo 2011, ha dedotto l’infondatezza del ricorso, in base ai rilievi di seguito sintetizzati:

a) la copia della sentenza penale di proscioglimento con annotazione del suo passaggio in giudicato è stata ricevuta dall’amministrazione soltanto il 7 marzo 2003, e perciò la riassunzione del procedimento disciplinare, già avviato e sospeso doverosamente in pendenza del procedimento penale, è avvenuta in modo affatto tempestivo: il funzionario istruttore, ricevuti gli atti il 21 marzo 2003, ha contestato gli addebiti il 27 marzo 2003, onde risultano rispettati i termini invocati con il primo e il secondo motivo di ricorso;

b) la condotta censurata attiene alla frequentazione di persona dedita ad attività illecita, quale è sicuramente la prostituzione, ancorché non punibile di per se penalmente.

Con memoria difensiva, depositata il 1° marzo 2011, il nuovo difensore del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso anche alla luce della disciplina di cui all’art. 10 della legge 27 marzo 2001, n. 97.

All’udienza pubblica del 23 marzo 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.
Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è fondato limitatamente alla subordinata domanda di accertamento e condanna relativa alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi al saggio legale relativa alle competenze differenziali da corrispondere dal 12 settembre 2001 (data di cessazione della durata della sanzione disciplinare irrogata) alla data di presentazione in servizio, mentre è infondato per quanto attiene all’impugnazione della sanzione disciplinare e alla correlata domanda di accertamento e condanna al diritto alla corresponsione delle competenze differenziali dovute per l’intera durata della sanzione (12 aprile 200111 settembre 2001).

1.2) Giova premettere in punto di fatto che:

– il ricorrente, è stato sospeso cautelarmente dal servizio con decreto dell’11 aprile 2001, in relazione ad una denuncia per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, con contestuale avvio di procedimento disciplinare, sospeso con decreto del 17 maggio 2001 in relazione alla pendenza del procedimento penale;

– a seguito della richiesta di rinvio a giudizio in data 15 luglio 2002, con decreto del 23 settembre 2002 veniva confermata la sospensione cautelare dal servizio ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 449/1992;

– con sentenza dell’8 novembre 2002, depositata il 15 novembre 2002, il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Frosinone dichiarava non doversi procedere nei confronti dello Z. per non aver egli commesso il fatto contestato;

– con decreto del 2 dicembre 2002 veniva quindi disposta la riammissione in servizio, con riserva di ogni determinazione sino al passaggio in giudicato della sentenza, anche ai fini del procedimento disciplinare;

– a seguito della ricezione della copia della sentenza con annotazione del passaggio in giudicato (avvenuta il 7 marzo 2003), con decreto ministeriale del 21 marzo 2003 veniva disposta la prosecuzione del procedimento disciplinare in relazione alla fattispecie di cui all’art. 5 comma 3 lettera e) del d.lgs. n. 449/1992, con individuazione del funzionario istruttore che contestava gli addebiti con atto del 27 marzo 2003, notificato all’interessato l’11 aprile 2003, e richiesta proroga di giorni 15, in data 26 aprile 2003 rimetteva gli atti istruttori, trasmessi al Consiglio centrale di disciplina il 13 maggio 2003;

– con deliberazione del 24 luglio 2003 il Consiglio centrale di disciplina si pronunciava per l’irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per il periodo di mesi cinque (dal 12 aprile all’11 settembre 2003), e con il decreto impugnato del 24 settembre 2003 veniva quindi applicata la suddetta sanzione disciplinare, con riconoscimento del diritto alle competenze differenziali dovute dal 12 settembre 2001 e sino alla data di presentazione in servizio.

1.3) Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta la violazione dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 449 (recante "Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell’art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395").

La disposizione citata stabilisce testualmente che:

"Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l’appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all’Amministrazione".

Il ricorrente sostiene che, poiché la sentenza di proscioglimento è stata pubblicata mediante deposito in cancelleria il 15 novembre 2002, da tale data decorrerebbe il suddetto termine, rispetto al quale l’atto di contestazione degli addebiti, quale atto d’avvio (o prosecuzione) del procedimento disciplinare, recante la data del 27 marzo 2001 e notificato l’11 aprile 2003, sarebbe tardivo.

A conforto della prospettazione, nella memoria difensiva del nuovo difensore è richiamata anche la disposizione transitoria di cui all’art. 10 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche"), applicabile ratione temporis in quanto entrata in vigore, ai sensi del successivo art. 11, dal 6 aprile 2001 (giorno successivo alla pubblicazione della legge nella G.U.R.I. n. 80 del 5 aprile 2001), che al comma 3 prevede che:

"I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile".

In effetti proprio l’invocata, e pacifica, applicabilità della disposizione da ultimo richiamata denota l’infondatezza della censura svolta nel primo motivo di ricorso, con riferimento alla presunta violazione dell’art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 449/1992.

L’art. 10, infatti, detta una disciplina che si sovrappone, per i fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore, a quella "a regime" di cui all’art. 7 comma 6, e riconnette la decorrenza del termine per l’avvio del procedimento disciplinare (o anche, ovviamente, per la prosecuzione del medesimo ove sospeso in pendenza del procedimento penale), alla "conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile".

Orbene, com’è noto la Corte Costituzionale, con sentenza 24 giugno 2004, n. 186, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 comma 3 della legge n. 97/2001 nella parte in cui prevede che i procedimenti disciplinari debbano essere instaurati (o proseguiti) nel termine di centoventi giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile di condanna, anziché entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione o all’ente competente, perché la norma transitoria è "…irragionevole e contraria al principio di buon andamento, non prevedendosi che l’amministrazione sia posta a conoscenza del termine iniziale per l’instaurazione del procedimento disciplinare, e rendendosi così più difficoltosa ed incerta la stessa applicazione delle sanzioni disciplinari".

In altri termini, la decorrenza del termine (ancorché ricondotto a quello più breve di novanta giorni) è correlata, secondo l’inequivoca e inderogabile pronuncia della Consulta, all’effettiva conoscenza da parte dell’Amministrazione della sentenza penale "irrevocabile", ossia dall’acquisita certezza del suo passaggio in giudicato (nel senso che il termine decorra appunto dalla comunicazione della sentenza irrevocabile vedi, per tutte, Cons. Stato, Sez. VI, 9 aprile 2009, n. 2195, nonché, con specifico riguardo ai procedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti al corpo di polizia penitenziaria, T.A.R. Sardegna, Sez. I, 14 febbraio 2006, n. 173).

Nel caso di specie il ricorrente non ha contestato che l’Amministrazione abbia ricevuto la copia della sentenza di proscioglimento con annotazione del suo passaggio in giudicato soltanto il 7 marzo 2003, onde è del tutto evidente che l’atto di contestazione degli addebiti -emanato a seguito del decreto del 21 marzo 2003 con il quale veniva proseguito il procedimento disciplinare già instaurato e doverosamente sospeso in pendenza del procedimento disciplinare ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 449/1992, recante la data del 27 marzo 2003 è del tutto tempestivo (è evidente che l’indicazione dell’anno 2002 nell’atto è errore materiale, poiché al funzionario istruttore gli atti sono stati rimessi il 21 marzo 2003), come tempestiva è la sua notificazione all’incolpato, avvenuta l’11 aprile 2003.

1.4) Non hanno maggior pregio le censure svolte con il secondo motivo di ricorso.

L’atto di contestazione degli addebiti è stato emanato il 27 marzo 2003, e quindi nel termine di dieci giorni -come indicato dall’art. 15 comma 4 del d.lgs. n. 449/1992, e in disparte ogni considerazione sull’oltremodo dubbia perentorietà di siffatto termine- dall’atto del 21 marzo 2003 col quale il funzionario istruttore è stato officiato dello svolgimento dell’inchiesta disciplinare; e l’inchiesta disciplinare è stata conclusa ben entro il termine di giorni quarantacinque di cui all’art. 15 comma 5 del d.lgs. n. 449/1992, con la rimessione degli atti da parte del funzionario istruttore in data 26 aprile 2003, e dunque al trentaseiesimo giorno, e ciò quand’anche non si consideri l’incontestata proroga di 15 giorni, accordata al funzionario istruttore.

1.5) Infondate sono, da ultimo, anche le censure dedotte con il terzo motivo di ricorso.

L’art. 5 comma 3 lettera e) del d.lgs. n. 449/1992 assoggetta alla sanzione disciplinare della sospensione dal servizio, in modo indifferenziato, la "…assidua frequenza, senza necessità di servizio, di persone dedite ad attività illecite o di pregiudicati".

Orbene quando nell’atto di contestazione degli addebiti, nella successiva deliberazione del Consiglio centrale di disciplina e nel provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare sia inequivoco il fatto storico materiale censurato (costituito dalla frequentazione assidua di una prostituta cittadina extracomunitaria albanese priva di titolo regolare di soggiorno in Italia, e quindi clandestina), non può assumere rilievo alcuno che esso sia stato ricondotto alla frequentazione di "persone dedite ad attività illecite" o di "pregiudicati".

La disposizione, infatti, ha individuato nella frequentazione assidua di determinati soggetti un disvalore oggettivo, siccome lesivo del prestigio e dell’onore del corpo di polizia penitenziaria.

Né può seriamente contestarsi che l’esercizio della prostituzione costituisca attività illecita, ancorché di per se non punibile sotto il profilo penale, in quanto attività comunque contraria al buon costume e all’ordine pubblico (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 10 giugno 2004, n. 3716 e Sez. VI, 20 luglio 2006, n. 4599, nonché Cass. Civ., Sez. III, 1 agosto 1986, n. 4927).

2.) E’ invece fondata la domanda di accertamento e condanna relativa al diritto alla corresponsione della maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali sulle competenze differenziali dovute per il periodo dal 12 settembre 2001, ossia dalla scadenza della sanzione disciplinare inflitta, e sino alla data di presentazione in servizio.

3.) In conclusione il ricorso deve essere in parte respinto e in parte accolto.

4.) In relazione alla soccombenza parziale sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 13195 del 2003:

1) rigetta la domanda di annullamento del provvedimento impugnato e la correlata domanda di accertamento e condanna relativa al pagamento delle competenze differenziali per il periodo di durata della sanzione disciplinare inflitta;

2) accoglie la domanda subordinata di accertamento e condanna relativa al pagamento della maggior somma, tra rivalutazione monetaria e interessi legali, sulle competenze differenziali per il periodo dal 12 settembre 2001 e sino alla data di presentazione in servizio;

3) dichiara compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, Sent., 05-07-2011, n. 5933 Competenza e giurisdizione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in esame, il ricorrente – dipendente della Università degli Studi di Messina in qualità di ricercatore nella branca di otorinolaringoiatria con rapporto a tempo definito ed al contempo in rapporto libero professionale in regime di convenzionamento esterno con la USL n. 41 di Messina per la branca di otorinolaringoiatria – chiede l’annullamento della nota 4/3/1993, prot. 1112/6778 con la quale la USL n. 41 di Messina Nord, sulla scorta di una nota 22/9/1992, prot. 513 della Università degli Studi di Messina, ha revocato immediatamente la convenzione per la branca di otorinolaringoiatria intrattenuta con il S.S.N..

Con la nota del 4 marzo 1993, l’intimata amministrazione sanitaria "Vista la nota 513 del 22/2/1993 dell’Università degli Studi di Messina con la quale è stato comunicato che il dr S.C. è ricercatore confermato presso la clinica otorinolaringoiatrica dell’Università di Messina e non ricercatore confermato ad esaurimento ha disposto con effetto immediato la revoca della convenzione intrattenuta dalla S.S. con questa U.S.L. relativa alla branca di otorinolaringoiatria".

Come seguono i motivi di ricorso:

1)violazione e falsa applicazione dell’art.4, c. 7 della L. n. 412/1991:

1.1)per il personale universitario l’accertamento e la eventuale rimozione della causa di incompatibilità spetta alle autorità accademiche competenti mentre il provvedimento impugnato è stato emanato dalla USL 41 di Messina;

2)violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della legge Regione Sicilia n. 6/1981 e L. Regione Sicilia n. 20/1986 – eccesso di potere:

2.1)l’effetto interruttivo del rapporto di convenzionamento non può essere ottenuto con la mera notificazione di una nota dell’amministratore straordinario in quanto le determinazioni volitive degli organi di amministrazione delle USL, siano essi ordinari che straordinari, devono rivestire la forma deliberativa;

3) violazione e falsa applicazione dell’art.4, c. 7 della L. n. 412/1991 – eccesso di potere e sviamento:

3.1)la disciplina legislativa prevede che nel caso in cui si accerti una situazione di incompatibilità, e si debba rimuoverla d’ufficio, è sempre necessaria una preventiva espressa diffida in tal senso: nel caso in esame, l’amministratore straordinario della USL ha emanato il provvedimento di revoca senza avere mai provveduto a formulare una formale diffida e senza avere assegnato un congruo termine a rimuovere l’incompatibilità;

4)violazione e falsa applicazione dell’art.1, c. 2° del D.L. n. 57/1987, convertito nella legge n. 158/987 – eccesso di potere:

4.1)non è permesso al servizio sanitario nazionale interferire sulle situazioni giuridiche attive connesse all’ordinamento universitario, dotato di regole proprie e di ampia autonomia e non è legittima una interruzione di attività libero professionale per essere stata legalmente richiesta al Rettore ed essere stata autorizzata per almeno un biennio con provvedimento che obbliga all’impegno assunto;

5) violazione e falsa applicazione dell’art.4, c. 7 della L. n. 412/1991 – eccesso di potere;

5.1)il termine di cui alla norma in rubrica deve considerarsi ordinatorio e ciò perché solo questa interpretazione consente una corretta applicazione delle disposizioni in materia, dovendosene comunque operare il raccordo con i tempi (biennio accademico) delle opzioni universitarie;

6)illegittimità costituzionale dell’art. 4, c. 7 della L. n. 412/1991 con riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 81 della Costituzione.

Si sono costituite le amministrazioni evocate in giudizio.

Con ordinanza n. 918/1993 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

L’Avvocatura di Stato, con brevi note depositate l’ 11 febbraio 2011, ha chiesto l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Sanità, del Ministero dell’Istruzione e della Ricerca Scientifica nonché dell’Assessorato regionale alla Sanità della regione Sicilia.

All’udienza del 13 aprile 2011, la causa è stata trattenuta per la decisione.

In limine, il Collegio dà atto che nel corso della pubblica udienza il Presidente del Collegio ha reso edotte le parti sulla possibile causa di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione.

Il ricorso è inammissibile.

La presente controversia impinge il rapporto in convenzione tra il ricorrente e l’amministrazione sanitaria rappresentata dalla USL n. 41 di Messina.

Il Collegio osserva che il rapporto tra medico convenzionato e l’amministrazione sanitaria è di natura privatistica; non sono, pertanto, configurabili poteri autoritativi idonei a degradare i diritti soggettivi, nascenti dal contratto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato, ad interessi legittimi.

La questione è stata più volte affrontata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione le quali si sono costantemente pronunciate (cfr ss.uu. n. 6371/1993, n. 6368/1993, n. 7785/1993, n. 813/1999, n. 830/1999, n. 330/2003, n. 8087/2007) nel senso di ritenere che la disciplina dettata dell’accordo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici della medicina generale riconosce a detti medici già convenzionati un vero e proprio diritto soggettivo al mantenimento del rapporto di fiducia con i propri assistiti – posizione giuridica collegata al rapporto privatistico di opera professionale che già lega il medico all’amministrazione sanitaria – non degradabile dai provvedimenti adottati in materia dalla pubblica amministrazione.

Il Collegio ritiene che nel caso di specie non entri in discussione alcuna valutazione discrezionale da parte dell’amminstrazione. La controversia, infatti, involge il diritto del ricorrente al mantenimento della convenzione con il S.S.N. sulla base della sua iscrizione nell’elenco dei medici convenzionati per la branca di otorinolaringoiatria.

Ebbene, per i medici già convenzionati si riconosce un vero e proprio diritto soggettivo all’attribuzione/conservazione dell’incarico (cfr. Cass. Sez. Un. 25 maggio 1998 n. 5202, 13 gennaio 2003 n. 330, 18 febbraio 2004 n. 3231).

Ne consegue che, rispetto all’azione in giudizio con cui il medico convenzionato, già in convenzione con il S.S.N., contesti i provvedimenti ritenuti lesivi del suo diritto a mantenere lo status di medico convenzionato per la branca di otorinolaringoiatria e chieda l’accertamento del proprio diritto al mantenimento del rapporto di convenzionamento con l’amministrazione sanitaria, nella prospettiva strumentale di conservare il rapporto di fiducia con i propri assistiti, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

Nessun rilievo, ad avviso del Collegio, assumono nella circostanza le sopravvenute disposizioni normative di cui agli artt. 33 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, 7 della L. 21 luglio 2000 n. 205 e 133 del D.Lvo n. 104/2010 (Cod. proc. amm.).

Ed invero, in disparte la circostanza che il presente giudizio è stato introdotto con atto e con riferimento a fatti posti a fondamento della pretesa anteriori alla operatività della nuova disciplina della giurisdizione, ciò che rileva è che la posizione del ricorrente è indubbiamente di diritto soggettivo, attenendo al rapporto di lavoro autonomo già costituito con la medesima amministrazione sanitaria, in ordine al quale non sussistono ragioni – anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata veicolata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004 – perché le relative controversie siano sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario.

Per quanto sopra esposto, il ricorso in esame va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 del D.Lvo n. 104/2010, si indica nel giudice ordinario l’autorità giudiziaria fornita di giurisdizione in materia.

Sussistono eccezionali motivi, in ragione dello svolgimento del giudizio, per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile nei sensi in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 05-12-2011, n. 26000 Assicurazione obbligatoria autoveicoli Fondo di garanzia Liquidazione coatta amministrativa

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Svolgimento del processo

1.- Con sentenza in data 16 ottobre 2003 il Tribunale di Lucca, dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti di Tirrena Assicurazioni in persona del Commissario Liquidatore, anche per il F.G.V.S., e di Fondiaria Assicurazioni, condannò, in solido, O. P., M.G. e M.M., questi ultimi fino alla concorrenza della loro quota ereditaria, a risarcire i danni subiti da P.A. in un sinistro stradale.

2. – Con sentenza in data 21 aprile – 28 maggio 2009 la Corte d’Appello di Firenze elevò l’importo da risarcire al P. ed estese la condanna alla Tirrena in l.c.a. in persona del Commissario Liquidatore, anche per il F.G.V.S., alla Fondiaria – Sai. Quale impresa designata, nei limiti del massimale di legge, e alla Nuova Tirrena S.p.A., nei limiti della eccedenza del massimale di legge. La Corte territoriale osservò per quanto interessa: il P. non aveva provato di avere subito un danno patrimoniale; la Tirrena Assicurazioni era ampiamente in grado di valutare almeno dal 28 marzo 1990 la sussistenza di gravi elementi di responsabilità a carico di M.A. e l’ammontare del danno subito dal P., per cui aveva provveduto ad estinguere l’obbligazione risarcitoria con grave e colpevole ritardo; anche la Fondiaria era risultata responsabile di mala gestio.

3. – Avverso la suddetta sentenza La Nuova Tirrena ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il P. ha proposto ricorso incidentale articolato in due motivi e anche l’Orsi ha proposto ricorso incidentale basato su due motivi.

Gli altri intimati non hanno espletato attività difensive. O. e Groupama Assicurazioni S.p.A. (nuova denominazione di Nuova Tirrena S.p.A.) hanno presentato memorie.

Motivi della decisione

1. – Preliminarmente i tre ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. – Ricorso principale Nuova Tirrena.

2.1 – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88. D.L. n. 857 del 1978, art. 8, convertito in L. n. 39 del 1977, L. n. 990 del 1969, art. 19, e dei Decreti del Ministero dell’Industria del 31.5.1993, 30.7.1993 e 30.9.1994.

Sostanzialmente la ricorrente, premesso di essere cessionaria mediante convenzione della Compagnia Tirrena, precedentemente posta il l.c.a., assume di essere carente di legittimazione passiva, a vantaggio dell’impresa designata, anche con riferimento ai giudizi relativi a sinistri avvenuti prima della pubblicazione della convenzione di trasferimento del portafoglio.

2.2 – Il secondo motivo lamenta ancora violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, D.L. n. 576 del 1978, artt. 3 e 4, convertito in L. n. 738 del 1978, L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21, nonchè dei massimali minimi di garanzia;

violazione e falsa applicazione dei Decreti del Ministero dell’Industria del 31.5.1993, 30.7.1993, 30.9.1994; error in procedendo, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Assume che, in ogni caso, essa sarebbe tenuta al risarcimento non in proprio, ma in nome e per conto del F.G.V.S. e spiega di avere già erogato l’intero massimale (L. 100.000.000) di legge.

3 – Le due censure, trattate congiuntamente poichè presuppongono la soluzione della medesima questione, sono infondate.

3.1 – Questa stessa Sezione ha già stabilito (Cass. Sez. 3^, 14 dicembre 2004, n 23298) che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento – anche mediante convenzione – del portafoglio ad altra impresa, la legittimazione passiva a risarcire il danno derivato dal sinistro, avvenuto allorchè l’impresa era in bonis, spetta all’impresa cessionaria nella qualità di rappresentante legale del Fondo, mentre se il sinistro si è verificato dopo la sottoposizione alla procedura concorsuale dell’impresa assicuratrice, l’impresa cessionaria è passivamente legittimata in proprio, senza che su tale legittimazione incida la facoltà conferita dalla L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 9, (convertito, con modificazioni, nella L. 26 febbraio 1977, n. 39), al commissario liquidatore di accertare e liquidare il danno.

Non sono mancate decisioni di segno diverso, ma esse riguardano fattispecie non identiche a quella in esame. Peraltro, l’orientamento sopra sintetizzato è stato recentemente ribadito (Cass. Sez. 3^, n. 19981 del 2011) con argomentazioni che il collegio condivide e recepisce integralmente.

3.2 – Con decreto del Ministero dell’Industria del 31 maggio 1993 la Compagnia Tirrena S.p.A. venne posta in liquidazione coatta amministrativa. In data 29 luglio 1993 venne stipulata una convenzione tra il Commissario liquidatore e la società Praevidentia S.p.A. (successivamente Nuova Tirrena S.p.A. e ora Groupama Assicurazioni S.p.A.) in forza della quale – a fronte di un preciso corrispettivo economico – venne trasferito il portafoglio danni della società in l.c.a..

L’art. 4b della convenzione recita testualmente: "Per i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, si applica il D.L. 23 dicembre 1976, art. 8, convertito in L. 26 febbraio 1977, n. 39; sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge; l’impresa cessionaria è surrogata nei crediti degli assicurati verso l’impresa posta in liquidazione coatta per le frazioni di premio relative ai rischi per i quali non sia operante l’intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada".

Dalla chiarissima lettera della clausola convenzionale in esame si ricava che, ferma restando l’applicazione della normativa di legge di cui al D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, art. 8, convertito con modificazioni nella L. 26 febbraio 1977, n. 39, per i sinistri rientranti nei termini di cui ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, i contraenti provvidero, nel secondo comma, a regolare tra loro l’obbligo del pagamento, nei limiti dei massimali di polizza, della quota eccedente ì massimali di legge, che erano a carico del F.G.V.S., convenendo, espressamente, che sarebbe spettato all’impresa cessionaria l’obbligo di provvedere al pagamento degli importi eccedenti i massimali di legge, naturalmente nei limiti dei massimali di polizza.

La conseguente ricaduta sulla fattispecie è nel senso che, essendo stato posto a carico del F.G.V.S. il massimale di legge, correttamente la Corte territoriale ha accolto la domanda del danneggiato volta ad ottenere dalla impresa cessionaria, unica legittimata tanto sotto il profilo sostanziale, quanto sotto quello processuale in virtù della menzionata convenzione, la differenza tra il massimale di legge e il massimale di polizza (di cui peraltro ha sottolineato l’omessa prova da parte della ricorrente). Non costituisce elemento di segno contrario la cosiddetta interpretazione autentica dell’art. 4b della convenzione fornita dalle stesse parti contraenti con la successiva convenzione del 22 marzo 1994, giacchè quest’ultima si limita a chiarire le modalità dell’esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del F.G.V.S. relativamente ai sinistri avvenuti successivamente al 31 luglio 1993, ma non si riferisce in alcun modo a quelli antecedenti a quella data, come quello oggetto di controversia, accaduto nel 1985. 3.3 – Non inducono a statuizione diversa le argomentazioni addotte dalla ricorrente con la memoria. Per contrastare l’orientamento che scaturisce dalla citata sentenza n. 19981/2011 di questa Corte, essa obietta: a) non si è considerato che il trasferimento del portafoglio è stato disposto ai sensi del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, norma che espressamente dispone che sono a carico dell’impresa cessionaria solo i rischi successivi al trasferimento:

b) si interpreta erroneamente l’art. 4b della convenzione e la successiva interpretazione autentica, la quale chiarisce che quanto in esso previsto si riferisce solo ai sinistri verificatisi successivamente al 31 luglio 1993; c) si richiama una sentenza della Corte (la n. 3966/99), che si basa sul falso presupposto che la cessione del portafoglio della Tirrena alla Nuova sia avvenuta ai sensi del D.L. n. 576 del 1988, quando invece il trasferimento avvenne ai sensi del D.P.R. n. 449 del 1959, art. 88, e che, in ogni caso, afferma che l’impresa cessionaria agisce in nome e per contro del F.G.V.S. per i sinistri antecedenti la liquidazione.

3.4 – Quest’ultima obiezione è manifestamente irrilevante. Infatti, senza necessità di approfondire la disamina della sentenza n. 3966 del 1999, è agevole rilevare che, quand’anche il riferimento a tale procedente fosse errato, ciò non varrebbe ad inficiare la correttezza del precedente ragionamento, che, al contrario, appare di per sè pienamente condivisibile.

Manifestamente infondata è la seconda obiezione. La cosiddetta interpretazione autentica si riferisce esclusivamente all’esercizio della rivalsa della cessionaria nei confronti del F.G.V.S. per i sinistri avvenuti successivamente al 31 luglio 1933; quindi è del tutto arbitrario volerne trarre la conseguenza voluta dalla ricorrente. In realtà l’interpretazione autentica non riguarda la disciplina dei sinistri avvenuti antecedentemente alla data dianzi indicata.

Più articolata risposta merita la prima obiezione. Il D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 88, intitolato trasferimento di portafoglio di imprese in liquidazione, recita testualmente:

"Con i decreti presidenziali di liquidazione delle imprese e degli enti sottoposti alle norme del presente testo unico si può, salva l’applicazione dell’art. 83, comma 2, disporre che il commissario liquidatore provveda, con apposita convenzione, al trasferimento di ufficio del portafoglio a imprese in regolare esercizio negli stessi rami aventi capitali e riserve tecniche non minori del doppio di quelli dell’impresa o dell’ente posto in liquidazione e semprechè sussistano le garanzie volute dal presente testo unico e dal regolamento nei riguardi di tutto il complesso dei contratti assunti dall’impresa in seguito alla cessione.

La convenzione deve essere stipulata con l’impresa che offra le migliori condizioni e deve essere approvata con decreto del Ministro per l’industria e il commercio, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del commissario liquidatore.

Il trasferimento di portafoglio assicurativo in base a convenzioni approvate e pubblicate ai sensi del precedente comma non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

I rischi inerenti ai contratti come sopra trasferiti sono a carico dell’impresa cessionaria a decorrere dalla scadenza del suddetto termine di sessanta giorni.

Per tutto il periodo di tempo relativo ai premi pagati, i contratti di assicurazione in corso non possono, salvo patto contrario, essere disdetti dall’impresa cessionaria. Qualora questa proceda, entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione della convenzione e con preavviso di almeno trenta giorni, a notificare la disdetta di contratti di singoli assicurati, con decorrenza dalla successiva scadenza di premio, i medesimi assicurati possono, a loro volta, disdire tutti i contratti di assicurazione contro i danni stipulati con la cessionaria o con la cedente". La ricorrente assume che tale norma dispone espressamente che sono a carico dell’impresa cessionaria solo i rischi successivi al trasferimento.

Questa interpretazione non può essere condivisa. Il legislatore, consentendo il trasferimento convenzionale del portafoglio di imprese in l.c.a., ha inteso perseguire un triplice scopo: salvaguardare il posto di lavoro per i dipendenti dell’impresa in liquidazione, tutelare i suoi assicurati dalle azioni risarcitorie intraprese nei loro confronti, garantire ai soggetti danneggiati in sinistri causati dagli assicurati un risarcimento adeguato. Per conseguire tali finalità si è preteso che la cessionaria offrisse garanzie di solidità e affidabilità (citato art. 88, comma 1), che la scelta cadesse sull’impresa che offrisse le condizioni migliori e che la convenzione fosse approvata dal Ministero per l’industria e il commercio (secondo comma dell’art. 88).

Nel contempo si è favorita l’impresa cessionaria, la quale evidentemente aveva presentato la propria offerta in esito ad una valutazione di convenienza economica, stabilendo (art. 88, comma 4), per tutelarne le esigenze organizzative, che i rischi inerenti ai contratti trasferiti fossero a carico di detta impresa scaduto il termine di sessanta giorni previsto dal comma 2. Sinallagmaticamente, il legislatore ha voluto che, per i sinistri verificatisi anteriormente al termine suddetto, l’impresa cessionaria si assumesse l’onere di corrispondere ai danneggiati la differenza tra il massimale di legge, rimasto a carico del F.G.V.S., e il massimale di polizza previsto dal contratto stipulato dall’assicurato prima che la società fosse posta in liquidazione coatta amministrativa.

In definitiva, il regime normativo è il seguente: a) per i sinistri avvenuti dopo la scadenza del termine di sessanta giorni previsto dal D.P.R. n. 449 del 1959, art. 58, commi 2 e 4, l’onere risarcitorio grava direttamente sulla compagnia cessionaria e il limite del risarcimento è dato dal massimale della polizza ad essa trasferita;

b) per i sinistri verificatisi in epoca antecedente alla scadenza del suddetto termine, il risarcimento è a carico del F.F.V.S., ma l’impresa cessionaria resta obbligata per gli importi eccedenti i massimali di legge, con il limite dei massimali di polizza.

Se così non fosse, rimarrebbe priva di significato la parte della clausola convenzionale 4b che – esplicitamente – pone "a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge". Infatti, seguendo la tesi della ricorrente, essa non avrebbe alcun ambito di concreta applicazione. Pertanto occorre affermare il seguente principio di diritto:

"In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nell’ipotesi di sottoposizione dell’impresa assicuratrice a liquidazione coatta amministrativa, con trasferimento del portafoglio ad altra impresa, qualora le parti contraenti abbiano espressamente convenuto che sono a carico dell’impresa cessionaria, nei limiti dei massimali di polizza, gli importi eccedenti i massimali di legge, qualora il sinistro sia avvenuto in epoca antecedente alla scadenza del termine di sessanta giorni di cui al D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449, art. 58, commi 2 e 4, il F.6.V.S. resta obbligato nei limiti dei massimali di legge, mentre sono a carico della impresa cessionaria gli importi eccedenti tali massimali entro i limiti dei massimali di polizza; qualora il sinistro si sia verificato in epoca successiva al termine sopra indicato e, quindi, i rischi dei contratti stipulati dalla società in l.c.a. siano stati trasferiti alla società cessionaria, quest’ultima è direttamente obbligata nei limiti dei massimali di polizza". 4. – Ricorso incidentale P..

4.1.- Il primo motivo adduce violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 18, 19, 21 e 25, artt. 2043, 2054, 2056, 1218 e 2059 c.c., art. 185 c.p.; D.M. Industria 31.5.93 e 30.9.94; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Si assume che, stante la mala gestio, la Fondiaria come la Nuova Tirrena debbono rispondere per capitale, interessi e rivalutazione senza limiti e che, ai fini della determinazione del termine finale del ritardo nell’inadempimento, occorre avere riguardo all’esborso del massimale di polizza.

4.2.- La censura implica apprezzamenti di fatto e non considera l’incidenza della messa in liquidazione coatta amministrativa della società assicuratrice e del limite del massimale posto dalla L. n. 990 del 1969, art. 21.

La Corte territoriale ha deciso la questione in conformità della giurisprudenza consolidata.

Il quesito finale non da ragione delle numerose violazioni e false applicazioni di norme di diritto indicate.

4.3.- Il secondo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 e 2056 c.c., nonchè vizio d motivazione per il mancato riconoscimento: a) del danno patrimoniale conseguente alla inabilità temporanea; b) del danno patrimoniale conseguente alla invalidità permanente.

4.4.- I quesiti plurimi che concludono le due censure non si prestano all’enunciazione di principi di diritto che siano, al tempo stesso, decisivi per il giudizio e di applicabilità generalizzata.

La sentenza impugnata ha risolto la questione in armonia con l’orientamento di questa Corte, secondo cui (Cass. n. 12293 del 2004) il grado di invalidità di una persona determinato dai postumi permanenti di una lesione all’integrità psico-fisica dalla medesima subita, non si riflette automaticamente nella stessa misura sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno della stessa, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l’incidenza ed ha ulteriormente chiarito (Cass. n. 3867 del 2004; Cass. n. 14678 del 2003) che tra lesione della salute e diminuzione della capacità di guadagno non sussiste alcun rigido automatismo. Ne consegue che in presenza di una lesione della salute, anche di non modesta entità, non può ritenersi ridotta in egual misura la capacità di produrre reddito, ma il soggetto leso ha sempre l’onere di allegare e provare, anche mediante presunzioni, che l’invalidità permanente abbia inciso sulla capacità di guadagno.

Infatti (Cass. Sez. 3^, n. 10289 del 2001) l’invalidità permanente, mentre di per sè concorre a dar luogo a danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale, a tal fine occorrendo che il giudice, oltre ad accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica e questa, a sua volta, sulla capacità di guadagno, accerti se e in quale misura in tale soggetto persista o residui, dopo e nonostante l’infortunio subito, una capacità ad attendere ad altri lavori, confacente alle sue attitudini e condizioni personali e ambientali, e altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte; solo se dall’esame di detti elementi risulti una riduzione della capacità di guadagno e del reddito effettivamente percepito, questo è risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. La relativa prova incombe al danneggiato, e può essere anche presuntiva, purchè sia certa la riduzione della capacità di lavoro specifica.

A definitivo chiarimento della questione in esame è sufficiente ricordare ancora che (Cass. Sez. 3^, n. 12022 del 2000) la perdita della capacità lavorativa specifica, che consiste nel concreto venir meno della capacità di guadagno in relazione all’attività lavorativa in atto, si differenzia dalla incapacità lavorativa generica, ricompresa nel danno biologico, che considera la perdita della concorrenzialità della persona, in relazione alla menomazione della sua integrità psicofisica.

5. – Ricorso incidentale O..

5.1 – Il primo motivo lamenta insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione; violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 21 e 25.

Si assume che, stante l’accertato colpevole ritardo nel provvedere all’estinzione dell’obbligazione risarcitoria, le compagnie assicuratrici avrebbero dovuto essere condannate al pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria sul credito del danneggiato anche oltre il massimale di legge o di polizza.

5.2 – La censura, prima che infondata per le ragioni addotte in risposta all’analogo motivo di ricorso del P., è inammissibile perchè riguarda le conseguenze di uno dei motivi di appello di costui, mentre la domanda di mala gestio formulata dall’Orsi era stata dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale perchè proposta solo in secondo grado, statuizione non specificamente censurata.

5.3 – Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20 e 21; violazione dei massimali di legge e dei Decreti Ministeriali dell’Industria del 31.5.93 e 30.9.94. 5.4 – La censura è infondata per le ragioni spiegate con riferimento ai ricorsi della Nuova Tirrena e del P.. Inoltre, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il ricorrente incidentale non ha dimostrato di avere sottoposto la questione alla valutazione dei giudici di merito.

6. – Pertanto tutti i ricorsi vanno rigettati.

Il loro esito impone la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta. Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-12-2011, n. 28044 Ordinanza ingiunzione di pagamento: opposizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso formulato ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22 la Novalat s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore F.S., e quest’ultimo in proprio proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Padova-sez. dist. di Cittadella avverso l’ordinanza n. 64 del 21 agosto 2003, con la quale la Regione Veneto aveva ingiunto loro (la prima quale obbligata in solido) il pagamento della sanzione di Euro 23.250,00, ai sensi della L. n. 468 del 1992, art. 11, commi 2 e 4, in relazione alla non corretta tenuta del registro dei conferimenti del latte per la campagna 2000/2001 (con riferimento all’art. 7 lett. c) del reg. CEE n. 536 del 1993) e alla mancata trattenuta del prelievo supplementare in ordine al ritenuto obbligo previsto dall’art. 5, comma 4, della citata legge.

Nella costituzione della convenuta Regione Veneto, il Tribunale adito, con sentenza n. 185 del 2004 (depositata il 4 febbraio 2005), respingeva l’opposizione. A sostegno dell’adottata sentenza il suddetto Tribunale rilevava, innanzitutto, l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale attinente alla supposta invalidità della contestazione delle violazioni e della conseguente notificazione dei verbali di accertamento e, nel merito, ravvisava l’avvenuta configurazione delle violazioni ascritte agli opponenti.

Nei confronti della suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione i sig. F.S., in proprio e quale legale rappresentante della Novalat scarl, basato su otto complessi motivi (così computati, indipendentemente dalla numerazione frammentata prospettata e delle inerenti suddistinzioni), al quale ha resistito con controricorso l’intimata Regione Veneto.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente (nella duplice qualità) ha denunciato l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5) e, comunque, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3 e 14 per il mancato accoglimento dell’eccezione di omessa individuazione del trasgressore e del coobbligato in solido nel verbale di accertamento presupposto all’impugnata ordinanza- ingiunzione ( art. 360 c.p.c., n. 3).

1.1. Rileva il collegio che il motivo – al di là della sua genericità – è infondato avendo il giudice Veneto accertato, con motivazione essenzialmente sufficiente sul piano dell’adeguata valorizzazione degli elementi di fatto acquisiti, che il verbale di contestazione era stato redatto ed elevato a carico del F. S. sia a titolo personale che quale legale rappresentante della s.c.a.r.l. Novalat, evidenziando correttamente come l’omessa consegna di una seconda copia del verbale alla medesima persona (ovvero allo stesso F., che aveva rifiutato di firmarlo) non avesse comportato alcun vizio invalidante del procedimenti di contestazione in base al principio generale dell’inoperatività della nullità allorquando l’atto raggiunga, comunque, il suo scopo, essendo stato, nella specie, adeguatamente riscontrato che il F. avesse avuto consapevolezza della riferibilità della contestazione anche nei suoi confronti, quale autore della violazione (oltre che a titolo di legale rappresentante della suddetta società).

2. Con il secondo motivo il P. (sempre nella doppia qualità) ha dedotto l’omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5) e, comunque, la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3 e 14 quantomeno nei confronti di essa Novalat s.c.r.l. per il mancato accoglimento dell’eccezione di omessa notifica del verbale di accertamento presupposto dall’impugnata ordinanza-ingiunzione.

2.1. Anche questa doglianza non è meritevole di accoglimento. Come già riferito con riguardo al primo motivo, il giudice veneto ha dato conto, in modo sicuramente bastevole sul piano motivazionale, della sufficiente indicazione nel verbale di contestazione sia del trasgressore (ovvero del legale rappresentante della società F. S.) che della persona giuridica obbligata in solido coincidente con la Ditta Novalat s.c.a.r.l..

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha censurato, avuto riguardo alla violazione descritta sub A) nel verbale n. 1 del 2001 (riguardante la mancata indicazione nel registro produttori della quota latte degli stessi), la sentenza impugnata per omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5), in ordine alla L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 18 e, comunque, per violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 2, 3 e 14. 3.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento.

Infatti, nella sentenza impugnata viene sufficientemente motivato che dall’esame del contenuto del relativo verbale di accertamento emergeva, in modo inequivoco, che la suddetta società era incorsa nelle omissioni dei dati necessari imposti dalla legge da riportare nel registro conferimenti produttori e che gli opponenti non erano stati in grado di dimostrare di aver adempiuto le condotte previste dalla inerente fonte comunitaria (Reg, CEE 536/93, art. 7 lett. c).

Quanto alla sussistenza della violazione in questione la precedente giurisprudenza di questa Corte (a cui si aderisce) ha precisato che, in tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, pur dovendosi escludere, alla luce dell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CE, la sussistenza, a carico del primo acquirente, dell’obbligo del prelievo supplementare, trattandosi, invece, di facoltà, persiste ancora l’obbligo – prescritto espressamente e non in contrasto con la normativa comunitaria in materia – della tenuta delle distinte latte, posto che la conservazione delle stesse non è prevista al solo fine di garantire il controllo della riscossione del prelievo sui quantitativi di latte in eccesso o di equivalenti latte commercializzati in eccesso rispetto a quanto indicato dall’art. 3 del regolamento CEE n. 3950 del 1992, ma è volta, altresì, a garantire sia il versamento all’ente preposto delle somme eventualmente dovute per la commercializzazione di latte in eccesso, sia la corretta tenuta di una contabilità che dia conto delle forniture di latte destinate al consumo e della destinazione del venduto, in relazione ad eventuali contestazioni in sede di consuntivo (cfr. Cass. n. 23702 del 2009 e Cass. n. 22198 del 2010).

4. Con il quarto motivo – inerente la violazione descritta sub b) nei verbale n. 1 del 2001, riguardante la mancata trattenuta del prelievo supplementare – il ricorrente (sempre nella duplice qualità) ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 1 e 4 e dei Regg. CE nn. 3950/1992 (in particolare dell’art. 2, paragr. 2) e 536/1993 e, comunque, l’omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5); con la stessa doglianza il F. ha prospettato la violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 1 che sancisce anche nella materia delle sanzioni amministrative i principi di legalità, irretroattività e divieto di applicazione analogica, e, comunque, l’omessa od insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5).

5. Con il quinto motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, paragr. 2, del Reg. CE n. 3950/1992, secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia CEE in sentenza del 29 aprile 1999 in causa C-288/97 tra Consorzio Caseifici Altopiano di Asiago c. Regione Veneto e mancata applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 4 (art. 360 c.p.c., n. 3), in uno all’omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ( art. 360 c.p.c., n. 5).

5.1. I due motivi da ultimo riportati, che possono essere trattati congiuntamente siccome strettamente connessi (in quanto riguardano, in effetti, la confutazione della ritenuta sanzionabilità dell’omessa effettuazione della trattenuta del prelievo supplementare nei confronti dei produttori), sono fondati e vanno, perciò, accolti.

Al riguardo, basta evidenziare che le Sezioni unite di questa Corte – sulla premessa che la Corte di giustizia aveva affermato, con la sentenza del 29 aprile 1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CE n. 3950 del 1992 avrebbe dovuto essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero- caseari, tale disposizione, prevedendo una facoltà, non imponeva, tuttavia, alcun obbligo agli acquirenti – hanno statuito (superando il pregresso difforme orientamento di cui alla sentenza n. 1236 del 2002), con la sentenza n. 26434 del 12 dicembre 2006 (pienamente condivisa da questo collegio), che la L. n. 468 del 1992, artt. 5 e 11 ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la norma comunitaria, nell’interpretazione vincolante resa dalla Corte di giustizia con la richiamata decisione, e vanno, pertanto, disapplicati (in tal senso v., da ultimo, ad es., Cass. n. 6551 e n. 11642 del 2010). Peraltro, con la stessa sentenza, le Sezioni unite hanno chiarito che la ritenuta incompatibilità, d’altra parte, non viene meno in virtù del fatto che l’ordinamento interno consente all’acquirente, in alternativa alla trattenuta, di convenire con il fornitore la costituzione di equipollenti forme di garanzia del creditore (ai sensi del D.M. 25 ottobre 1995, art. 1), dal momento che l’introduzione di una siffatta modalità alternativa di adempimento non incide sulla sussistenza dell’obbligazione e, quindi, non evita la perdita della facoltatività della trattenuta, voluta dall’anzidetta norma comunitaria come libera opzione dell’acquirente stesso (rimanendo irrilevanti le disposizioni eventualmente previste con altre fonti di tipo secondario).

6. In virtù dell’accoglimento dei motivi quarto e quinto possono ritenersi assorbiti gli ulteriori motivi articolati in ricorso (ivi compreso l’ultimo, riguardante la denuncia della supposta incostituzionalità della L. n. 468 del 1992, art. 5, commi 3, e art. 11, comma 2), perchè, appunto, superati in dipendenza della ravvisata fondatezza della questione centrale (sulla ritenuta facoltatività – e non obbligatorietà – della trattenuta del prelievo supplementare) risolta dalle Sezioni unite con la richiamata sentenza.

7. In definitiva, previo rigetto dei primi tre motivi del ricorso ed in accoglimento del quarto e del quinto (con conseguente assorbimento degli altri), la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Padova – sez. dist. di Cittadella, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante, il quale, quanto ai motivi quarto e quinto, si conformerà al principio di diritto precedentemente enunciato (sub 5.1.) e, considerando il rigetto dei motivi inerenti la violazione inerente l’obbligo della tenuta delle distinte latte, rideterminerà la sanzione in concreto applicabile nei confronti dei ricorrenti in via solidale (valutati i relativi parametri normativi sanzionatori e gli elementi complessivi individuati nella L. n. 689 del 1981, art. 11). Lo stesso giudice di rinvio provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta i primi tre motivi del ricorso; accoglie il quarto e il quinto, dichiarando l’assorbimento degli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Padova – sez. dist. di Cittadella, in composizione monocratica, in persona di altro giudicante.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.