Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dallo stesso presentata in ragione della mancata dimostrazione della sussistenza effettiva del rapporto di lavoro.
A sostegno del ricorso l’istante ha dedotto eccesso di potere e violazione di legge sotto diversi profili, lamentando, essenzialmente, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione in ragione dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nonché di tutti i presupposti per la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno.
Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Con ordinanza n. 866/09 del 6 luglio 2009, confermata in appello con provvedimento n. 4000/10 del 2 settembre 2010, è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
All’udienza pubblica del 29 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è infondato.
La motivazione del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti del ricorrente si incentra, essenzialmente, nella mancata dimostrazione da parte dello stesso della disponibilità di un effettivo contratto di lavoro; dall’esame della documentazione versata in atti risulta, infatti, che la CRYSA s.c.a r.l., da accertamenti effettuati dai Carabinieri, non è risultata operativa presso la presunta sede indicata nella documentazione prodotta dal ricorrente, venendo, dunque, a mancare il principale presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno.
Né possono soccorrere, a tal fine, le asserzioni dell’interessato in ordine al suo stabile inserimento in Italia e alla sua convivenza parentale con straniero già residente nello Stato, atteso che, come già posto in luce dall’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4000/10 del 2 settembre 2010, tali circostanze non possono costituire, di per sé, titolo per la permanenza nel territorio nazionale, potendo, al massimo, concorrere ad integrare il requisito inerente l’idoneità della sistemazione alloggiativa.
Con riferimento alle censure afferenti la violazione delle garanzie partecipative, il collegio osserva, innanzitutto che la mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata motivata dall’irreperibilità dell’interessato, come si evince dallo stesso provvedimento impugnato e che, in ogni caso, in ragione dell’assenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno, la violazione si risolverebbe in un vizio di mera forma inidoneo a procurare l’annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
In ordine, infine, alla dedotta mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal ricorrente, dall’esame dello stesso risulta la sua traduzione in lingua francese, almeno nella parte essenziale.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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