T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 08-04-2011, n. 931 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente gravame il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stato disposto il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato dallo stesso presentata in ragione della mancata dimostrazione della sussistenza effettiva del rapporto di lavoro.

A sostegno del ricorso l’istante ha dedotto eccesso di potere e violazione di legge sotto diversi profili, lamentando, essenzialmente, il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione in ragione dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro nonché di tutti i presupposti per la concessione del rinnovo del permesso di soggiorno.

Si è costituita l’amministrazione intimata, che ha chiesto la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.

Con ordinanza n. 866/09 del 6 luglio 2009, confermata in appello con provvedimento n. 4000/10 del 2 settembre 2010, è stata respinta l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato.

All’udienza pubblica del 29 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

La motivazione del diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti del ricorrente si incentra, essenzialmente, nella mancata dimostrazione da parte dello stesso della disponibilità di un effettivo contratto di lavoro; dall’esame della documentazione versata in atti risulta, infatti, che la CRYSA s.c.a r.l., da accertamenti effettuati dai Carabinieri, non è risultata operativa presso la presunta sede indicata nella documentazione prodotta dal ricorrente, venendo, dunque, a mancare il principale presupposto per il rilascio del titolo di soggiorno.

Né possono soccorrere, a tal fine, le asserzioni dell’interessato in ordine al suo stabile inserimento in Italia e alla sua convivenza parentale con straniero già residente nello Stato, atteso che, come già posto in luce dall’ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4000/10 del 2 settembre 2010, tali circostanze non possono costituire, di per sé, titolo per la permanenza nel territorio nazionale, potendo, al massimo, concorrere ad integrare il requisito inerente l’idoneità della sistemazione alloggiativa.

Con riferimento alle censure afferenti la violazione delle garanzie partecipative, il collegio osserva, innanzitutto che la mancata comunicazione di avvio del procedimento è stata motivata dall’irreperibilità dell’interessato, come si evince dallo stesso provvedimento impugnato e che, in ogni caso, in ragione dell’assenza dei presupposti per il rinnovo del permesso di soggiorno, la violazione si risolverebbe in un vizio di mera forma inidoneo a procurare l’annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

In ordine, infine, alla dedotta mancata traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal ricorrente, dall’esame dello stesso risulta la sua traduzione in lingua francese, almeno nella parte essenziale.

Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso va respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione delle peculiarità della fattispecie, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 30-03-2011) 02-05-2011, n. 16823 misure cautelari

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 20 ottobre 2010 il Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del riesame, rigettava l’appello proposto, a mente dell’art. 310 c.p.p., da K.K. avverso il provvedimento con il quale, il GIP del Tribunale di Arezzo, aveva negativamente valutato la sua istanza volta alla revoca ovvero alla modifica della misura cautelare emessa dal GIP il 10.12.2009, perchè gravemente indiziato l’istante di omicidio e tentato omicidio all’esito di una sparatoria tra gruppi contrapposti.

A sostegno della decisione il Tribunale, confermando analoga valutazione del giudice di prime cure, poneva l’argomento che, nel caso in esame, permanevano sia le esigenze cautelari e con esse la necessaria applicazione della disciplina di rigore di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3, sia i gravi indizi di colpevolezza delle condotte contestate, tutte di notevole rilevanza criminale. Negava poi il Tribunale la ricorrenza di nuovi elementi di valutazione dei fatti di causa, dappoichè le testimonianze per questo richiamate dalla difesa, riconducibili a personale di polizia e, secondo la difesa, favorevoli all’indagato, si riferivano ad una fase processuale abbondantemente superata da successive acquisizioni gravemente indizianti per l’indagato stesso.

2. Ricorre per l’annullamento dell’impugnata ordinanza il predetto K.K., assistito dal difensore di fiducia, illustrando due motivi di impugnazione.

2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in tema di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, in particolare richiamando, e testualmente riportandone stralci, i verbali di interrogatorio di K.N. e S.A. del 4.9.2009, il verbale di fermo di R.R. del 2.4.2009 e le dichiarazioni dibattimentali del sostituto commissario M.A. e di T.R., entrambi della Questura di Arezzo.

Da tali esiti, ad avviso della difesa, risulterebbe del tutto esclusa la responsabilità del ricorrente per gli spari omicidi.

2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia la difesa ricorrente ancora difetto di motivazione in ordine alla valutazione di gravità delle esigenze cautelari, anche in relazione al disposto dell’art. 275 c.p.p., comma 3, in particolare osservando che, in costanza di una ormai lunghissima carcerazione preventiva, non avrebbe motivato il giudice territoriale la possibilità di graduare diversamente la misura cautelare.

3. Il ricorso è infondato.

Va in primo luogo riaffermato che è inammissibile, in assenza di nuovi elementi di valutazione, per la preclusione derivante dalla formazione del cosiddetto giudicato cautelare, la richiesta di revoca della misura cautelare personale, il cui provvedimento applicativo sia stato già confermato dall’ordinanza di riesame (tra le tantissime: Cass., Sez. 1,13/05/2010, n. 20297).

Nel caso di specie gli elementi di novità ai quali si appella la difesa ricorrente, già innanzi menzionati, sono i seguenti: i verbali di interrogatorio di K.N. e S.A. del 4.9.2009, il verbale di fermo di R.R. del 2.4.2009 e le dichiarazioni dibattimentali rese dal sostituto commissario M. A. e da T.R., in servizio presso la Questura di Arezzo.

Orbene, appare agevole osservare che i primi due verbali sono stati delibati già nella fase di impugnativa, davanti al Tribunale del riesame, dell’ordinanza del GIP del 10.12.2009 ed altresì valutati dal giudice della misura, mentre, le dichiarazioni dibattimentali del personale della Questura di Arezzo, lungi dal fornire la prova liberatoria accreditata dalla difesa ricorrente, si riferiscono, come puntualmente sottolineato dal Tribunale del riesame con argomento rimasto privo di replica nel ricorso di legittimità, ad un momento particolare delle indagini, poi superato da successive acquisizioni probatorie. Il testo stenografico riportato dalla difesa, infatti, mette in bocca al commissario M. il seguente abbrivio; "A quel momento lì non c’era nessun elemento che lui avesse fatto fuoco….".

Del pari infondata si appalesa la seconda censura, posto che, per espresso disposto normativo ( art. 275 c.p.p., comma 3) in presenza di seppur attenuate esigenze cautelari, l’unica misura consentita dall’ordinamento per il reato contestato al ricorrente è quella massima della detenzione in carcere, essendo espressamente inibita, in fattispecie di tale natura, una graduazione della detenzione preventiva.

4. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. DISPONE trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 20-04-2011) 17-05-2011, n. 19297

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 30.3.2009, il G.U.P. del Tribunale di Pistoia dichiarò L.B.A. responsabile dei reati di associazione per delinquere ed usura, unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di anni 5 mesi 6 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa, pene accessorie, confisca delle somme in sequestro fino a concorrenza di Euro 840.533,00.

L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili.

Avverso tale pronunzia l’imputato e le parti civili M. S., M.A. e V.A. proposero gravame e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza in data 23.3.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado:

– assolse l’imputato dal reato associativo per non aver commesso il fatto;

– esclusa l’aggravante di cui all’art. 112 c.p., n. 2 e ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti determinò la pena in anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa;

– eliminò le pene accessorie;

– respinse gli appelli delle parti civili;

– confermò nel resto la sentenza di primo grado;

– condannò l’imputato alla rifusione a favore delle parti civili delle ulteriori spese di giudizio.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione di legge in relazione alla mancata presa in considerazione della richiesta di revoca dell’ammissione al giudizio abbreviato ai sensi dell’art. 441 bis c.p.p., n. 4 a fronte del "novum decisivo" quale sarebbe l’interrogatorio di L.;

2. mancata assunzione di una prova decisiva in relazione alla mancata audizione, anche in appello, di S. che aveva indotto l’imputato ad inviare in Italia il suo denaro per investirlo senza che L. conoscesse l’impiego criminoso;

3. violazione di legge in relazione al divieto di bis in idem in quanto L. era stato assolto dal Giudice di Basilea dall’accusa di riciclaggio;

4. vizio di motivazione in relazione al rigetto delle istanze difensive sopra indicate.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L’ipotesi di revoca del giudizio abbreviato di cui all’art. 441 bis cod. proc. pen. attiene all’ipotesi di nuove contestazioni, che nel caso in esame non ricorre.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In relazione al rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento va ricordato che il giudizio è stato celebrato in primo grado con il rito abbreviato. Se ciò non impedisce al giudice di appello di esercitare i suoi poteri d’ufficio di integrazione probatoria, esclude che esista un diritto alla richiesta di rinnovazione del dibattimento ed un obbligo per il giudice di motivare la reiezione della richiesta di rinnovare il dibattimento.

Infatti, con la richiesta di essere giudicato alla stato degli atti l’imputato ha rinunziato all’acquisizione di ulteriori prove, tranne quelle alla cui acquisizione, eventualmente, il giudizio abbreviato era stato subordinato. (V. Cass. Sez. Un. sent. n. 930 del 13.12.1995 dep. 29.1.1996 rv 203427). Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Anzitutto, come ha rilevato la Corte territoriale non si è in presenza di una sentenza straniera suscettibile di divenire irrevocabile ma di un provvedimento di archiviazione.

Infatti questa Corte ha già avuto modo di affermare (ed il Collegio condivide l’assunto) che "il principio del ne bis in idem internazionale, sancito dalla L. 30 settembre 1993, n. 388, art. 54 di ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell’Italia all’accordo di Schengen del 14 giugno 1985, opera, nel diritto interno, solo in presenza di una sentenza o di un decreto penale divenuti irrevocabili. Ne consegue che non può essere considerato preclusivo del giudizio in Italia per i medesimi fatti il decreto di archiviazione emesso dall’Autorità giudiziaria tedesca che, in base ad entrambi gli ordinamenti, non è in alcun modo equiparabile alla sentenza intesa come provvedimento che definisce il giudizio con efficacia di giudicato di condanna o di assoluzione – costituente l’unico fatto impeditivo di un secondo giudizio in un altro Stato in ordine agli stessi fatti". (Cass. Sez. 1 sent. n. 10426 del 2.2.2005 dep. 16.3.2005 rv 231602. Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato l’incidente proposto da un soggetto condannato in Italia con sentenza definitiva per plurime violazioni alla disciplina sulle armi, in relazione ad alcune delle quali l’Autorità giudiziaria tedesca aveva in precedenza emesso decreto di archiviazione).

In secondo luogo si deve ricordare che, secondo l’orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, "per medesimo fatto, ai fini dell’applicazione del principio del "ne bis in idem" di cui all’art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, e cioè di condotta, evento e nesso causale, considerati non solo nella loro dimensione storico-naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge" (Cass. Sez. 6 sent. n. 459 del 8.11.1996 dep. 24.1.1997 rv 207729).

Nel presente procedimento non è contestato il delitto di riciclaggio in relazione al quale si invoca la precedente pronunzia ostativa.

Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è infatti denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito. (Cass. Sez. 2, sent. n. 3706 del 21.1.2009 dep. 27.1.2009 rv 242634).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

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Cons. Stato Sez. IV, Sent., 31-05-2011, n. 3299 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Cassazione, Sez. I^ civile, con ordinanza n. 18015 dd. 1 luglio 2008 ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di complessivi Euro 1.327,00.- (milletrecentoventisette/00) in favore della parte ricorrente, quale patrocinante con spese distratte a proprio beneficio, con interessi legali nei termini ivi parimenti specificati.

La pronunzia passava in giudicato e veniva munita di formula esecutiva, nonchè notificata all’amministrazione il 17 febbraio 2009.

Con atto di diffida e messa in mora notificato ai sensi dell’art. 90 del R.D. 17 agosto 1942 n. 607, all’epoca vigente, la parte provvedeva all’assegnazione del termine previsto per provvedere.

Nonostante tali adempimenti, il Ministero della Giustizia non procedeva ad eseguire la pronuncia mediante corresponsione delle somme determinate dal giudice ordinario; e da qui, dunque, l’azione proposta col ricorso in esame nei confronti del Ministero della Giustizia e deputata ad ottenere l’ottemperanza del provvedimento in parola.

Alla camera di consiglio del 29 aprile 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Tutto ciò premesso, il ricorso è fondato.

Nel merito dell’azione proposta, la Sezione rileva infatti la presenza di tutti i presupposti processuali necessari per l’esercizio dell’azione di ottemperanza e non può che affermarne la fondatezza, non risultando in atti alcun elemento che attesti il pagamento effettivo, da parte dell’Amministrazione condannata, delle somme riconosciute con il provvedimento in epigrafe specificato in favore dell’istante

Occorre pertanto ordinare all’Amministrazione intimata di provvedere al pagamento delle somme predette entro un termine certo ed altresì procedere alla nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, di un commissario "ad actus".

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza ( art. 91 c.p.c. e art. 26 cod. proc. amm.) e vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.

Esse tuttavia sono liquidate in via equitativa e tenuto conto della semplicità e della serialità della controversia.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:

1.- ordina al Ministero di Grazia e Giustizia di dare esecuzione all’ordinanza in epigrafe mediante corresponsione al ricorrente delle somme ivi riconosciute, entro novanta giorni dalla notifica delle presente sentenza o, in mancanza, dal deposito della stessa presso la Segreteria;

2- nomina, per il caso di inottemperanza perdurante oltre detto termine, quale commissario "ad actus" il Ragioniere generale dello Stato o un dirigente dal medesimo delegato entro ulteriori 90 giorni;

3- condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in Euro 200,00.- (duecento/00), oltre agli accessori di legge.

La presente sentenza, che si ordina sia eseguita dall’Autorità amministrativa, è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti, nonché alla Ragioneria Generale dello Stato, Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma (Rm).

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