T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 26-09-2011, n. 735

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il ricorso all’esame la ricorrente, titolare di un impianto di distribuzione di carburanti sulla S.S.V. CassinoSora impugna la nota indicata in epigrafe con cui la provincia di Frosinone ha negato alla T.P. l’autorizzazione (o meglio sospeso l’esame della istanza) all’apertura di passi carrabili a servizio di un impianto di distribuzione di carburanti con la motivazione che, con l’entrata in vigore del D.M. 19 aprile 2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali) e del d.l. 4 luglio 2006, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2008, n. 248 (cd. decreto Bersani), si rendeva necessario l’adeguamento del regolamento "Prescrizioni tecniche a garanzia della sicurezza per la concessione di accessi a servizio dei distributori di carburante lungo la SSV Sora A/1".

2. Resistono al ricorso la provincia di Frosinone e la T.P. s.r.l..

3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse della ricorrente, come correttamente eccepito dalla provincia di Frosinone e dalla T.P..

4. La ragione dell’impugnazione della nota indicata in epigrafe, che non incide direttamente in senso "restrittivo" su interessi della ricorrente, discende dalla circostanza che ella ha pendente un diverso contenzioso innanzi a questo tribunale relativo all’impianto di distribuzione carburanti di sua titolarità e che, nell’ambito di questo contenzioso, i ricorrenti hanno ottenuto la sospensione dell’efficacia della sua autorizzazione agli accessi sulla CassinoSora dal Consiglio di Stato (che ha riformato due ordinanze di questa sezione che avevano respinto le istanze cautelari proposte in primo grado) con due ordinanze (di identico contenuto; cfr. ordinanze nn. 1845 e 1846 del 26 aprile 2010) che richiamano quella nota.

Il punto va meglio chiarito.

La provincia di Frosinone ha rilasciato l’autorizzazione definitiva agli accessi alla signora M. derogando alle "Prescrizioni tecniche a garanzia della sicurezza per la concessione di accessi a servizio dei distributori di carburante lungo la SSV Sora A/1", sulla base di una specifica istruttoria (in pratica la provincia ha commissionato uno studio in materia di sicurezza stradale a un esperto in materia le cui conclusioni erano favorevoli alla ricorrente). Il provvedimento impugnato a mezzo del ricorso all’esame è tuttavia coevo rispetto all’autorizzazione citata e riafferma la cogenza di quelle medesime prescrizioni; sostiene la ricorrente che la provincia con il suo comportamento contraddittorio e ambiguo, che "agli occhi del Consiglio di Stato" è apparso come "volto a favorirla", ha creato le premesse per la sospensione dell’autorizzazione assentita a suo favore; di qui il suo interesse al ricorso "al fine di restituire coerenza al quadro giuridico di riferimento e di far affermare ancora una volta l’illegittimità delle posizione estemporanea assunta dalla provincia…".

5. Le argomentazioni della ricorrente così sommariamente descritte sono infondate.

Ritiene infatti il Collegio che nessun vantaggio trarrebbe la ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato dato che esso: a) non incide negativamente su suoi interessi (anzi, al limite, è un atto a essa favorevole); b) è stato considerato (da quanto è dato comprendere) dal Consiglio di Stato come "sintomo" o "manifestazione" di un vizio di eccesso di potere per cui, anche se fosse annullato, il fatto storico oggetto di considerazione da parte del giudice d’appello non verrebbe meno; a ciò poi si aggiunge l’avvenuta definizione in primo grado dei ricorsi nell’ambito dei quali la sospensiva del Consiglio di Stato è stata concessa (che sono stati discussi e decisi, unitamente a quello all’esame, nella udienza pubblica del 28 luglio 2011), con conseguente perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari che nell’ambito di quei giudizi sono stati adottati.

Alla luce di quanto precede la carenza di interesse della ricorrente è, ad avviso del Collegio, indiscutibile; non può quindi trovare accoglimento la domanda di riunione del ricorso all’esame con quelli proposti dalla T.P. e relativi alla realizzazione dell’impianto della signora M. (si tratta dei ricorsi nn. 384, 625 e 990 del 2009); la riunione dei ricorsi – che costituisce sempre un fatto che aumenta la durata del processo e che pertanto è misura da adottare nei casi in cui essa è davvero necessaria – presuppone la connessione dei ricorsi e risponde all’esigenza di una migliore cognizione dei fatti di causa e soprattutto a quella di prevenire la formazione di decisioni anche soltanto logicamente contraddittorie; nella fattispecie, a parte il rilievo che non v’è reale pregiudizialità tra la decisione di quei ricorsi e quello all’esame, la definizione del presente ricorso in rito e non nel merito previene ogni possibilità di decisioni anche solo logicamente contraddittorie.

6. Il ricorso è dunque inammissibile. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 09-02-2012, n. 1884 Sanzioni disciplinari

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Svolgimento del processo

La Corte di Appello di Brescia, confermando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda di M.H., proposta nei confronti della società TECONOLIFTS servizi, avente ad oggetto l’impugnativa del licenziamento intimatogli, in data 1 luglio 2004, dalla predetta società per assenza ingiustificata.

A fondamento del decisum la Corte del merito rilevava, innanzitutto, che non vi era stata violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, in quanto il provvedimento di licenziamento era stato sì applicato prima del decorso dei cinque giorni previsti dal comma 5 del precitato art. 7, ma dopo che il lavoratore aveva svolto le proprie difese senza alcuna riserva di ulteriori motivazioni difensive.

Riteneva poi, la Corte che la certificazione medica prodotta non consentiva di ritenere giustificate le assenze dal 18 al 21 giugno 2004 nè quella del successivo 26 giugno, sicchè il licenziamento doveva ritenersi legittimo avuto riguardo alla gravità intrinseca del fatto e al comportamento complessivo del lavoratore il quale aveva omesso di avvisare l’Azienda dell’assenza e aveva provveduto a trasmettere la certificazione medica solo dopo il ricevimento della lettera di contestazione.

Avverso questa sentenza il M. ricorre in cassazione sulla base di tre censure, illustrate da memoria.

Parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo del ricorso, deducendosi violazione della L. n. 300 del 1970, art. 7, comma 5, si sostiene che la corretta interpretazione, secondo il metodo teleologico, del predetto art. 7 è nel senso che "in ogni caso" il provvedimento del licenziamento non può essere applicato prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione e tanto, quindi, a prescindere dalla circostanza che il lavoratore abbia o meno svolto le proprie difese.

Il motivo è infondato.

Non vi è alcuna valida nuova ragione od argomentazione tale da indurre questo Collegio a rivedere il proprio specifico precedente, di cui alla sentenza delle S.U. del 7 maggio 2003 n. 6900, ove appunto si è riaffermato il principio, al quale si è attenuta la Corte del merito, secondo il quale il provvedimento disciplinare può essere legittimamente irrogato anche prima della scadenza del termine di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 7, comma 5, decorrente dal momento della ricezione della contestazione dell’addebito, quando il lavoratore ha esercitato pienamente il proprio diritto di difesa facendo pervenire al datore di lavoro le proprie giustificazioni, senza manifestare alcuna esplicita riserva di ulteriori produzioni documentali o motivazioni difensive.

D’altro canto l’argomentazione posta a supporto della censura in esame con riferimento all’espressione "in ogni caso" è stata vagliata nella citata sentenza dalle Sezioni Unite le quali hanno infatti sottolineato, tra l’altro, che si deve escludere, in assenza di qualsiasi dato testuale, che la previsione di uno spazio temporale tra contestazione ed irrogazione della sanzione sia stata ispirata, oltre che dalla finalità di garantire al lavoratore il diritto di presentare le proprie giustificazioni, anche dall’intento di consentire al datore di lavoro un’effettiva ponderazione in ordine al provvedimento da adottare ed un possibile ripensamento. In particolare,hanno sottolineato le S.U., nella citata sentenza del 2003, sul piano testuale, la funzione del termine non può essere desunta dalle parole "in ogni caso" con cui si apre il testo del comma 5, dell’art. 7, senza alcuna relazione diretta con le previsioni del precedente comma 4. L’esigenza di una pausa di riflessione o "raffreddamento" (per evitare l’irrogazione affrettata o impulsiva di provvedimenti disciplinari) può essere prospettata solo con riguardo alla valutazione da parte del datore di lavoro della fondatezza dell’addebito, sulla base delle giustificazioni fornite dal dipendente, e dunque appare logicamente riferibile alla fase successiva alla comunicazione di tali difese: la ricostruzione così proposta risulta peraltro contraddetta dalla formulazione della norma, che non assegna alcun rilievo a questo intervallo di tempo e fa decorrere il termine non dalla presentazione delle difese, ma dalla contestazione dell’addebito.

Risulta così insuperabile, hanno rimarcato le dette S.U., l’argomento logico tratto dal rilievo, svolto da Cass. Sez. Un. n. 3965 del 1994, secondo cui la presentazione delle difese nell’ultimo giorno, allo spirare del termine dopo la contestazione, consente comunque l’immediata irrogazione successiva della sanzione senza alcuna apprezzabile pausa per la valutazione delle giustificazioni.

L’esame della completa articolazione della disposizione di legge in esame, e quindi della sequenza logica tra la fase della contestazione dell’addebito di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 7 e quella dell’irrogazione della sanzione di cui al comma 5, attesta chiaramente come l’effettivo intento legislativo sia stato quello di assicurare il diritto di difesa del lavoratore in ogni fase del procedimento disciplinare, nel quale opera la regola fondamentale del contraddittorio.

In questo sistema,hanno concluso le S.U. nella sentenza citata, detta regola trova attuazione quando l’incolpato può presentare compiutamente le proprie giustificazioni in ordine all’addebito contestato, secondo la previsione del secondo e terzo comma dell’art. 7; da questo momento, la prescrizione dell’osservanza del termine di cui al successivo comma 5 ha conseguito il proprio scopo. La legge non assegna invece alcun rilievo alla valutazione di tali difese da parte del datore di lavoro, e quindi al processo di formazione della sua volontà per l’esercizio del potere disciplinare, perchè il controllo della legittimità della sanzione eventualmente adottata resta comunque affidato al sindacato giudiziale mediante l’impugnazione del provvedimento.

I compiti di nomofilachia, devoluti a questa Corte di Cassazione – che hanno trovato un rilevante riscontro nel D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, che tali compiti ha provveduto a rafforzare in linea con quanto voluto dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario – inducono a ribadire anche in questa sede i principi sopra enunciati, non valendo a sminuirne l’efficacia le ragioni, già valutate da questa Corte, esposte nel corso del presente giudizio dal ricorrente, e ribadite anche in sede di discussione orale nonchè nelle osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c..

Con la seconda censura, denunciandosi violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c., in relazione all’art. 32 del CCNL metalmeccanico artigiano 27 novembre 1997, si afferma che il giudice di appello ha erroneamente interpretato il denunciato contratto collettivo per aver ritenuto integrata l’ipotesi di tre giorni consecutivi di assenza non tenendo conto che il 19 giugno 2004 cadeva di sabato, il 20 giugno di domenica e il successivo 26 ancora di sabato.

La censura non è condivisibile.

Invero la Corte del merito non ritiene legittimo il recesso solo ed in quanto assume che il comportamento addebitato integra l’ipotesi prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa di licenziamento. La previsione contrattuale, nel caso di specie, viene presa in considerazione dalla Corte territoriale alla esclusiva finalità di avvalorare la gravità del fatto contestato alla stregua della valutazione delle parti sociali. Infatti l’apprezzamento della legittimità del licenziamento – e quindi della proporzionalità della sanzione – è espresso con riferimento oltre al fatto oggettivo anche con riferimento al comportamento complessivo del lavoratore il quale aveva omesso di avvisare l’Azienda dell’assenza e aveva provveduto trasmettere la certificazione medica solo dopo il ricevimento della lettera di contestazione.

Con la terza critica, allegandosi violazione degli artt. 2106 e 2119 c.c. in relazione alla L. n. 604 del 1966, art. 5 e del D.L. n. 633 del 1979, art. 2, si asserisce che pur essendo possibili due diverse opposte letture della certificazione medica, nel dubbio, il giudice doveva dare preferenza a quella più favorevole al lavoratore.

La censura va disattesa.

Sostanzialmente il ricorrente assume che la certificazione medica poteva essere interpretata anche nel senso, negato dalla Corte del merito, secondo il quale l’attestazione della malattia era riferibile altresì ai giorni dal 18 al 21.

Tuttavia il ricorrente per correttamente investire questa Corte dell’erroneità dell’interpretazione fornita dal giudice del merito del certificato medico avrebbe dovuto dedurre la violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero specifici vizi di motivazione (Cfr. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178). Nella specie il ricorrente, invece, si limita a meramente prospettare una diversa (e più favorevole) interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante, il che non è ammissibile (Cfr. per tutte Cass. 25 febbraio 2004 n. 3772).

Del resto, in ogni caso, per sottrarsi al sindacato di legittimità, non è necessario che quella data dal giudice sia l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (V. per tutte Cass. 22 febbraio 2007 n. 4178).

Sulla base delle esposte considerazioni, in conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

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Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 26-09-2011) 11-10-2011, n. 36654

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11 marzo 2010 la Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato E.P. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, e l’aveva condannato, concesse le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione personalmente l’imputato, che ne chiede l’annullamento, deducendo vizio di motivazione in ordine alla prova della sussistenza degli elementi, soggettivo e oggettivo, del reato ascritto e censurando il mancato riconoscimento della sussistenza del giustificato motivo a trattenersi nel territorio dello Stato in dipendenza della sua legittima aspettativa al riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

2. Si osserva che, successivamente alla proposizione del ricorso, in data 25 dicembre 2010 hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva 2008/115/CE del 16 dicembre 2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, alla quale lo Stato italiano doveva adeguare la propria normativa entro il 24 dicembre 2010, senza tuttavia provvedervi.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza resa il 28 aprile 2011 nel procedimento C-61/11 PPU – avente a oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 TFUE, proposta dalla Corte d’appello di Trento nell’ambito del procedimento a carico di H.E.D., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, -, ha statuito che le predette disposizioni della direttiva non consentono la "normativa di uno Stato membro … che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo". La Corte ha, quindi, affermato che ai giudici degli Stati dell’Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria al risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio dell’applicazione retroattiva della legge più mite, che fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri". 3. Conseguono a tali rilievi la disapplicazione della norma incriminatrice contestata all’imputato e l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata perchè il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato.

Si tratta, di una formula che, secondo un arresto di questa Corte, condiviso dal Collegio, si adatta al caso della inapplicabilità della disposizione penale per effetto della incompatibilità con la normativa comunitaria, stabilita della Corte di giustizia dell’Unione Europea (Sez. 7, n. 21579 del 06/03/2008, dep. 29/05/2008, Boujlaib, Rv. 239960).

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

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Cass. civ. Sez. II, Sent., 19-04-2012, n. 6138

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Svolgimento del processo

Con citazione del 18.12.97 C.M.G., C.A. nonchè, nella qualità di eredi di C.G., P. H.T., Ce.Al., C.O., C. I. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Chiavari, R.B. chiedendo che: a) fosse dichiarata la proprietà in capo ad essi attori degli immobili in (OMISSIS), essendo essi eredi della defunta B.A., a sua volta unica erede di B.D.N., deceduto in (OMISSIS) il (OMISSIS) e proprietario di detti beni;

b) fosse dichiarata nulla la scrittura privata 1.11.75 in virtù della quale il R. affermava di avere acquistato i suddetti beni da Co.Gi., procuratore del B. in forza di procura 25,7.75, prodotta in giudizio dagli attori.

Il R., costituitosi, in via riconvenzionale, chiedeva che, accertata la validità della scrittura di vendita 1.11.75, fosse emessa sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., di trasferimento, in proprio favore, di detti immobili, offrendo in pagamento il residuo prezzo.

Con sentenza 15.7.1999 il Tribunale di Chiavari, ritenuta invalida, per indeterminatezza dell’oggetto, la procura 25.7.75, accoglieva la domanda degli attori dichiarandoli proprietari dei beni del de cuius:

Tale sentenza, appellata dal R., veniva riformata dalla Corte di Appello di Genova che, ritenuta la validità sia di detta procura che della vendita, con sentenza 10.8.02, dichiarava il R. proprietario degli immobili oggetto di causa e condannava gli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

Contro la sentenza i soccombenti proponevano ricorso per cassazione cui resisteva il R..

La Corte di Cassazione, con decisione n. 11391/2006, accogliendo i primi due motivi di ricorso e dichiarato assorbito il terzo, cassava la sentenza di appello rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Genova anche per le spese del giudizio di cassazione.

La Corte di legittimità rilevava che il giudice di appello, con la sentenza annullataci era limitato ad affermare apoditticamente che la procura proveniva sicuramente dal B., omettendo di esaminare la questione relativa alla idoneità della scrittura privata, in quanto non autenticata, "a provare il conferimento al C. di un valido mandato a vendere i beni del B.".

Riassunto il giudizio innanzi alla Corte territoriale, con sentenza depositata il 21.1.2010, la Corte d’Appello di Genova, decidendo in sede di rinvio, accoglieva la domanda di C.M.G. ed altri, confermando la sentenza di primo grado e dichiarando gli attori proprietari, per quote indivise, degli immobili in questione, siti in (OMISSIS); condannava il R. al pagamento delle spese processuali relative al giudizio di appello concluso con la sentenza cassata, al giudizio di cassazione ed al giudizio di rinvio.

Rilevavano i giudici di rinvio "l’incertezza in relazione ai beni per i quali venivano conferiti al C. i poteri, quindi, la indeterminabilità dell’oggetto, che inficia la validità della procura sia generale, sia, evidentemente speciale, ove si potesse prospettare tale natura; alla indeterminabilità dell’oggetto ben aderisce la stessa indicazione contenuta nella scrittura "Stando la procura generale a suo nome in Tramite" che ulteriormente chiarisce la posizione del C., di soggetto incaricato in una fase prodromica ed in vista di una successiva compiuta formalizzazione dei poteri rappresentativi".

Per la cassazione di tale sentenza il R. propone ricorso affidato a tre motivi illustrati da successiva memoria.

Resistono con controricorso C.M.G., C. A. e, nella qualità di eredi di C.G., P. H.T., Ce.Al., C.O., C. I..

Motivi della decisione

Il ricorrente deduce:

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 1324 c.c. – art. 1362 c.c., commi 1 e 2 e artt. 1363 – 1365 e 1369 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3; omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

il giudice di rinvio, incorrendo nel vizio di ultrapetizione, aveva affermato, contraddittoriamente, che la qualificazione della scrittura 25.7.75, come "procura generale", facesse parte del thema decidendum, non considerando che nè parte attrice nè il R., nel giudizio di primo grado, avevano contestato detta qualifica, riguardando il punto controverso fra le parti la validità della procura stessa per difetto della forma prescritta;

2) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5;

violazione e falsa applicazione dell’art. 1324 c.c., dell’art. 1362 c.c., commi 1 e 2; artt. 1363, 1365, 1367 e 1369 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; la sentenza rescindente aveva demandato al giudice di rinvio di decidere se la scrittura 25.7.75 integrasse una "procura generale" ovvero una "procura speciale", sancendo incontestabilmente che tale scrittura costituisse una procura; la Corte di rinvio aveva, invece, messo in dubbio tale qualificazione ed, incorrendo nel vizio di omessa motivazione, si era limitata ad escludere, con motivazione apparente, la qualificazione della scrittura come procura generale sulla base del "collegamento che la S.C. ha messo in evidenza tra la previsione di una successiva procura generale ed il riferimento agli interessi economici in Italia"; in particolare, il giudice di rinvio aveva considerato il C. "un soggetto incaricato di una fase prodromica ed in vista di una successiva compiuta formalizzazione dei poteri rappresentativi", omettendo di ricorrere al criterio interpretativo letterale e poi a quello di cui all’art. 1367 c.c. (secondo cui "nel dubbio il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno"), ritenendo, immotivatamente, che la indeterminabilità dell’oggetto inficiava la validità sia della procura generale che "eventualmente, speciale, ove si potesse prospettare tale natura";

3) in via subordinata a detti motivi, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1398 e 1367 c.c.; degli artt. 115 e 116 c.p.c.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, non avendo il giudice di rinvio considerato la ricorrenza, nel caso in esame, sulla base delle prove documentali, di "un’ipotesi di rappresentanza senza potere, per la quale gli effetti del negozio stipulato non possono non ricadere sol soggetto apparentemente rappresentato";

4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed, inoltre, degli artt. 214 e 215 c.p.c., avendo il giudice di rinvio aveva violato le norme generali in materia di riconoscimento/disconoscimento di scrittura privata; sarebbe spettato al convenuto R. disconoscere la procura, scrittura a firma B.D. prodotta dagli attori C., dovendosi ritenere che gli stessi, con la produzione della procura, avessero abdicato alla facoltà disconoscerla;

peraltro,l’accertamento della data certa della procura, ex art. 2704 c.c., valeva nei confronti dei terzi ma non, come nel caso in esame, nei confronti delle parti e/o dei loro eredi.

Il ricorso è infondato.

La prima censura è infondata, posto che la S.C., con la sentenza n. 11391/2006, ha cassato la sentenza di appello 10.8.2002, non avendo la stessa indicato alcuna effettiva ragione a sostegno del convincimento che la procura proveniva "sicuramente" dal B. ed il giudice di rinvio ha correttamente affermato che la sentenza della cassazione rendeva inammissibili od irrilevanti le deduzioni fatte valere dal convenuto sul mancato disconoscimento della sottoscrizione della procura e che la deduzione, da parte degli attori, in ordine all’incertezza conseguente alla mancata autenticazione della procura, soddisfaceva le condizioni dell’art. 214 c.p.c., comma 2 (pg. 7 sent. imp.). Tale motivazione è aderente alla giurisprudenza della S.C. che, in materia di disconoscimento di scrittura privata, ha affermato che non si richiedono formule sacramentali, essendo sufficiente che venga contestata l’autenticità della scrittura nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione (Cass. n. 9543/2002).

La seconda doglianza è pure infondata in quanto attiene ad un apprezzamento insindacabile relativo agli argomenti evidenziati dalla Corte di cassazione e, quanto alla ritenuta indeterminatezza dell’oggetto della procura, attinge a valutazioni di merito (la sentenza ha affermato che l’incertezza in relazione ai beni per i quali venivano conferiti i poteri rappresentativi comportava una indeterminabilità dell’oggetto che inficiava la validità sia di una procura generale che di una procura speciale);

in realtà, applicando l’art. 1708 c.c., la procura generale non è nulla per indeterminabilità dell’oggetto, ma implica che la stessa non si estende agli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione non espressamente indicati (Cfr. Cass. n. 461/1964). L’art. 1708 cpv. c.c. dispone che "Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente", intendendo con il termine "espressamente" non già che occorre una indicazione speciale degli atti compresi nel mandato, ma che è sufficiente che sia espressamente attribuita al mandatario la potestà di compiere gli atti del mandato designati nella loro natura, non compresi nei limiti di un’ordinaria amministrazione, per cui basta la menzione, nel mandato generale, del tipo di negozio che il mandatario è autorizzato a concludere, senza necessità di ulteriore specificazione (V. Cass. n. 1011/61; n. 64/461; n. 2800/50).

Quanto al motivo sub 3) è sufficiente osservare che trattasi di questione nuova, non prospettata in appello e, come tale, inammissibile.

In relazione alla doglianza sub 4) valgono le ragioni per le quali è stata rilevata l’infondatezza del motivo sub 1). Per le considerazioni svolte il ricorso va rigettato.

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori di legge.

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