Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con il ricorso all’esame la ricorrente, titolare di un impianto di distribuzione di carburanti sulla S.S.V. CassinoSora impugna la nota indicata in epigrafe con cui la provincia di Frosinone ha negato alla T.P. l’autorizzazione (o meglio sospeso l’esame della istanza) all’apertura di passi carrabili a servizio di un impianto di distribuzione di carburanti con la motivazione che, con l’entrata in vigore del D.M. 19 aprile 2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali) e del d.l. 4 luglio 2006, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2008, n. 248 (cd. decreto Bersani), si rendeva necessario l’adeguamento del regolamento "Prescrizioni tecniche a garanzia della sicurezza per la concessione di accessi a servizio dei distributori di carburante lungo la SSV Sora A/1".
2. Resistono al ricorso la provincia di Frosinone e la T.P. s.r.l..
3. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse della ricorrente, come correttamente eccepito dalla provincia di Frosinone e dalla T.P..
4. La ragione dell’impugnazione della nota indicata in epigrafe, che non incide direttamente in senso "restrittivo" su interessi della ricorrente, discende dalla circostanza che ella ha pendente un diverso contenzioso innanzi a questo tribunale relativo all’impianto di distribuzione carburanti di sua titolarità e che, nell’ambito di questo contenzioso, i ricorrenti hanno ottenuto la sospensione dell’efficacia della sua autorizzazione agli accessi sulla CassinoSora dal Consiglio di Stato (che ha riformato due ordinanze di questa sezione che avevano respinto le istanze cautelari proposte in primo grado) con due ordinanze (di identico contenuto; cfr. ordinanze nn. 1845 e 1846 del 26 aprile 2010) che richiamano quella nota.
Il punto va meglio chiarito.
La provincia di Frosinone ha rilasciato l’autorizzazione definitiva agli accessi alla signora M. derogando alle "Prescrizioni tecniche a garanzia della sicurezza per la concessione di accessi a servizio dei distributori di carburante lungo la SSV Sora A/1", sulla base di una specifica istruttoria (in pratica la provincia ha commissionato uno studio in materia di sicurezza stradale a un esperto in materia le cui conclusioni erano favorevoli alla ricorrente). Il provvedimento impugnato a mezzo del ricorso all’esame è tuttavia coevo rispetto all’autorizzazione citata e riafferma la cogenza di quelle medesime prescrizioni; sostiene la ricorrente che la provincia con il suo comportamento contraddittorio e ambiguo, che "agli occhi del Consiglio di Stato" è apparso come "volto a favorirla", ha creato le premesse per la sospensione dell’autorizzazione assentita a suo favore; di qui il suo interesse al ricorso "al fine di restituire coerenza al quadro giuridico di riferimento e di far affermare ancora una volta l’illegittimità delle posizione estemporanea assunta dalla provincia…".
5. Le argomentazioni della ricorrente così sommariamente descritte sono infondate.
Ritiene infatti il Collegio che nessun vantaggio trarrebbe la ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato dato che esso: a) non incide negativamente su suoi interessi (anzi, al limite, è un atto a essa favorevole); b) è stato considerato (da quanto è dato comprendere) dal Consiglio di Stato come "sintomo" o "manifestazione" di un vizio di eccesso di potere per cui, anche se fosse annullato, il fatto storico oggetto di considerazione da parte del giudice d’appello non verrebbe meno; a ciò poi si aggiunge l’avvenuta definizione in primo grado dei ricorsi nell’ambito dei quali la sospensiva del Consiglio di Stato è stata concessa (che sono stati discussi e decisi, unitamente a quello all’esame, nella udienza pubblica del 28 luglio 2011), con conseguente perdita di efficacia dei provvedimenti cautelari che nell’ambito di quei giudizi sono stati adottati.
Alla luce di quanto precede la carenza di interesse della ricorrente è, ad avviso del Collegio, indiscutibile; non può quindi trovare accoglimento la domanda di riunione del ricorso all’esame con quelli proposti dalla T.P. e relativi alla realizzazione dell’impianto della signora M. (si tratta dei ricorsi nn. 384, 625 e 990 del 2009); la riunione dei ricorsi – che costituisce sempre un fatto che aumenta la durata del processo e che pertanto è misura da adottare nei casi in cui essa è davvero necessaria – presuppone la connessione dei ricorsi e risponde all’esigenza di una migliore cognizione dei fatti di causa e soprattutto a quella di prevenire la formazione di decisioni anche soltanto logicamente contraddittorie; nella fattispecie, a parte il rilievo che non v’è reale pregiudizialità tra la decisione di quei ricorsi e quello all’esame, la definizione del presente ricorso in rito e non nel merito previene ogni possibilità di decisioni anche solo logicamente contraddittorie.
6. Il ricorso è dunque inammissibile. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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