Corte cost. 30-05-2008 (07-05-2008), n. 183 Impiego pubblico – Trasferimento d’autorità del personale delle Forze armate o delle Forze di polizia presso una nuova sede di servizio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale di Treviso in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 26 aprile 2007, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), per violazione dell’art. 97 della Costituzione.
La norma impugnata stabilisce che «Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all’atto del trasferimento o dell’elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l’amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».
1.1. – Il rimettente riferisce che il giudizio principale ha tratto origine dal ricorso di una dipendente di un Istituto pubblico di assistenza e beneficienza (IPAB), coniugata e convivente con un militare di carriera trasferito d’autorità ad altra sede di servizio. La ricorrente del giudizio a quo, a fronte del rifiuto dell’amministrazione di appartenenza di accogliere la sua domanda di essere comandata presso la Unità sanitaria locale di Civitavecchia, luogo in cui si trova la nuova sede di servizio del coniuge, ha dapprima ottenuto dal giudice un provvedimento cautelare di condanna dell’Istituto a disporre il comando e, con successivo ricorso, ha chiesto la conferma della misura cautelare nonché il risarcimento dei danni, per avere l’Istituto, prima dell’ordinanza del giudice, immotivatamente negato il diritto previsto dalla disposizione impugnata.
1.2. – Ad avviso del giudice rimettente la disposizione impugnata attribuisce al dipendente pubblico, coniuge di militare trasferito di autorità, un vero e proprio diritto soggettivo al ricongiungimento, per realizzare il quale il legislatore ha individuato diverse modalità possibili: il trasferimento, che «può avvenire d’ufficio, se attuato nell’interesse dell’amministrazione, o su domanda, se nell’interesse del dipendente, ed ha carattere di definitività»; il comando, il quale, «al pari del distacco che nasce da prassi amministrativa», «ha natura eccezionale e temporanea», «è attuato nell’interesse dell’amministrazione» e prevede che il dipendente resti nella pianta organica dell’amministrazione di provenienza. Secondo il Tribunale di Treviso, gli istituti del comando e del distacco vengono, in base alla norma impugnata, eccezionalmente utilizzati nell’interesse del dipendente, anziché, come di regola avviene, in quello dell’amministrazione. Tale utilizzo «anomalo», e «senza alcun limite», secondo il rimettente, comprimerebbe irragionevolmente gli interessi dell’amministrazione di provenienza, che sarebbe costretta, per sostituire la persona comandata, ad assumere personale temporaneo per far fronte ad esigenze permanenti, dovendo altresì retribuire la persona comandata in aggiunta a quella che la sostituisce e sopportare un «divario permanente» fra la propria dotazione organica e il personale effettivamente in servizio. Il giudice rimettente ritiene, in punto di non manifesta infondatezza, che un «equo contemperamento degli interessi in gioco» si realizzerebbe solo utilizzando esclusivamente l’istituto del trasferimento ai fini del ricongiungimento, oppure prevedendo la trasformazione del comando in trasferimento definitivo dopo un ragionevole lasso di tempo. Pertanto, il Tribunale di Treviso chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per contrasto con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., della norma impugnata, «nella parte in cui prevede il diritto, senza limite alcuno, del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una amministrazione pubblica ad essere impiegato per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina».
Ad avviso del giudice rimettente la questione è, infine, rilevante, alla luce delle «circostanze di fatto e [del]le argomentazioni in diritto suesposte».
2. – E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, osservando che la questione di legittimità è inammissibile e, comunque, non fondata.
L’Avvocatura generale dello Stato ritiene la questione inammissibile eccependo, in primo luogo, il difetto di motivazione sulla rilevanza, atteso che il giudice rimettente non avrebbe sviluppato alcuna argomentazione per dimostrare che le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, tra cui l’ente da cui dipende la ricorrente del giudizio principale, rientrino nell’elenco tassativo di amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego), sostituito dall’art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e, quindi, nell’ambito di applicazione della disposizione censurata. Né il rimettente avrebbe spiegato, secondo la difesa erariale, in quale modo il comando della dipendente arrechi un effettivo danno al datore di lavoro.
In secondo luogo, la difesa erariale eccepisce il difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, in ragione della mancata ricostruzione del quadro normativo da parte del giudice rimettente.
Infine, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, la questione è inammissibile perché il giudice rimettente chiederebbe in realtà una pronuncia additiva, o comunque una modifica del regime del rapporto, che non è costituzionalmente «obbligata».
Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato ritiene la questione non fondata, dovendo ritenersi che la norma impugnata realizzi un contemperamento non irragionevole fra diversi interessi legittimamente perseguiti dal legislatore. Secondo la difesa erariale la disposizione censurata, in particolare, per un verso, assicurerebbe una accentuata mobilità del personale militare, contribuendo al buon andamento di un settore fondamentale della pubblica amministrazione, come quello delle forze armate, e, per un altro verso, favorirebbe la ricongiunzione familiare, tutelando un altro fondamentale bene costituzionalmente garantito, come il diritto all’unità familiare.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), con riferimento all’art. 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede il diritto, senza limite alcuno, del coniuge convivente del personale delle forze armate e di polizia, trasferiti d’autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una amministrazione pubblica, ad essere impiegato, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.
2. – Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa erariale.
Sotto il profilo della rilevanza, il giudice rimettente ha accertato la natura giuridica pubblica dell’istituzione da cui dipende la ricorrente del giudizio principale e ha adeguatamente descritto la fattispecie al suo esame, motivando sufficientemente in ordine alla rilevanza della questione sollevata, sia ai fini del giudizio relativo alla conferma del provvedimento cautelare di condanna dell’amministrazione a disporre il comando, sia ai fini del risarcimento del danno lamentato dalla ricorrente nel giudizio principale.
Sotto il profilo della non manifesta infondatezza, malgrado l’incompleta ricostruzione del quadro normativo e convenzionale eccepita dalla difesa erariale, gli elementi indicati dal rimettente costituiscono una motivazione sufficiente a giustificare il dubbio di legittimità costituzionale prospettato.
Quanto, infine, alla formulazione del petitum, il rimettente, seppure con alcune ambiguità, non chiede alla Corte una pronuncia additiva non costituzionalmente obbligata, bensì domanda, anche in considerazione dell’assenza di un limite al diritto al ricongiungimento, previsto dalla disposizione legislativa censurata, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione stessa.
3. – La questione non è fondata.
La finalità dell’istituto del ricongiungimento del coniuge di militare trasferito, previsto dalla disposizione impugnata, è di tener conto contemporaneamente di due diverse esigenze: da un lato, quella del buon andamento (art. 97 Cost.) dell’amministrazione militare, la quale richiede un regime di più accentuata mobilità del rispettivo personale, per cui è previsto un «trasferimento d’autorità»; dall’altro lato, l’esigenza di tutela dell’unità familiare (art. 29, secondo comma, Cost.), che, in mancanza di tale istituto, per il militare e la sua famiglia risulterebbe compromessa, proprio a causa del particolare regime di mobilità che ne connota lo status.
Il ricongiungimento è, dunque, diretto a rendere effettivo il diritto all’unità della famiglia, che, come questa Corte ha riconosciuto, si esprime nella garanzia della convivenza del nucleo familiare e costituisce espressione di un diritto fondamentale della persona umana (sentenze n. 113 del 1998 e n. 28 del 1995). Tale valore costituzionale può giustificare una parziale compressione delle esigenze di alcune amministrazioni (nella specie, quelle di volta in volta tenute a concedere il comando o distacco di propri dipendenti per consentirne il ricongiungimento con il coniuge), purché nell’ambito di un ragionevole bilanciamento dei diversi valori contrapposti, operato dal legislatore.
Inoltre, la legittimità di una disposizione legislativa, rispetto al parametro dell’art. 97 della Costituzione, deve essere valutata tenendo conto dei suoi effetti sul buon andamento della pubblica amministrazione complessivamente intesa, non già di singole sue componenti, isolatamente considerate. Nel caso in esame, se è vero che l’istituto del ricongiungimento sottrae un dipendente ad un’amministrazione, è vero altresì che esso attenua i disagi provocati dalla mobilità del dipendente di un’altra amministrazione.
Infine, non può dirsi che il comando o distacco sia a tempo indeterminato. Esso, infatti, è collegato al trasferimento d’autorità del coniuge e dura finché questo permane.
In conclusione, ove si assuma una prospettiva più ampia di quella da cui il rimettente ha preso le mosse, che tenga conto sia del complesso dei valori costituzionali in considerazione, sia degli effetti che la norma produce sul buon andamento dell’amministrazione pubblica in generale, deve ritenersi che la scelta del legislatore, costituendo un bilanciamento non irragionevole delle esigenze e degli interessi che vengono in rilievo, non si ponga in contrasto con l’art. 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell’Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), sollevata, con riferimento all’art. 97 della Costituzione, dal Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cassazione II civile n. 18420 del 8 settembre 2011 Condominio, tetto, crollo, risarcimento, immobili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

C..S. conveniva in giudizio A..P. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni causati all’immobile di proprietà di esso attore dal crollo del soprastante "suppenno" del convenuto.

Il P. si costituiva e deduceva che il crollo aveva riguardato non il "suppenno" ma il tetto comune mai riparato malgrado gli inviti rivolti al S.. Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale per i danni subiti dalla sua proprietà, nonché per la ripartizione delle spese necessarie alla ricostruzione del tetto.

Con sentenza 31/1/2003 l’adito tribunale di Santa Maria Capua Vetere -accertata l’avvenuta riparazione del tetto a cura delle parti – dichiarava il P. tenuto a pagare al S. Euro 157,67.

Avverso la detta sentenza proponevano appello principale il P. e incidentale il S..

Con sentenza 25/10/2005 la corte di appello di Napoli rigettava l’appello incidentale e, in parziale accoglimento di quello principale, dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di primo grado. La corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava: che secondo il S. il tribunale avrebbe dovuto dichiarare la responsabilità esclusiva del P. ex articolo 2051 c.c. essendo il tetto, sia pur comune, nella sua completa disponibilità in quanto proprietario del sottotetto; che la detta tesi era infondata essendo la disciplina di cui all’articolo 2051 c.c. diretta a tutelare i terzi estranei danneggiati dalla cosa e non i condomini tra loro; che ad avviso del S. il tribunale si sarebbe dimenticato di liquidare in suo favore il danno indiretto costituito dal mancato reddito di L. 3.600.000 pari all’ammontare dei canoni non versati dai conduttori costretti ad abbandonare l’immobile in conseguenza del crollo del tetto; che anche questa censura era infondata in quanto l’espressa statuizione di rigetto della domanda risar-citoria si fondava sul giudizio del primo giudice, non specificamente impugnato dal S., secondo cui l’inerzia del P., rispetto alle sollecitazioni a riparare il tetto da parte del S., non integrava causa di responsabilità esclusiva perché l’appellato ben avrebbe potuto intraprendere concreta autonoma iniziativa giudiziaria o extragiudiziaria per eseguire i necessari lavori di ripristino del tetto comune con successivo recupero della quota di spesa a carco dei comunisti.

La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chiesta da S.C. con ricorso affidato a tre motivi. P.A. ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso S.C. denuncia violazione degli art. 2051, 2053 e 2043 c.c. deducendo che la corte di appello ha errato nell’affermare che l’art, 2051 c.c. non è applicabile nei rapporti tra i condomini ma è diretto a tutelare i terzi estranei. La sentenza 6398/99 della Corte di cassazione richiamata nella sentenza impugnata afferma – al contrario di quanto ritenuto dal giudice di secondo grado – che il solaio interpiano tra due appartamenti, in quanto comune, è riparato dai comunisti in parti eguali a meno che detto solaio – come appunto nella specie – rimanga danneggiato per esclusiva responsabilità di uno dei comunisti tenuto di conseguenza a rispondere in proprio ex articolo 2051 c.c. Nel caso in esame la c.t.u. e la prova testimoniale hanno dimostrato che il solaio tra i due appartamenti non è stato danneggiato dal tempo o dall’usura, ma dal crollo del tetto in esclusivo possesso del P. quale proprietario del sottotetto. Alla sostituzione o riparazione del tetto più volte si era opposto, fino al suo crollo, il P. sul quale deve quindi ricadere la responsabilità per il detto crollo.

La censura è manifestamente infondata posto che, come risulta dalla lettura della sentenza impugnata e dello stesso ricorso, il S. con l’atto introduttivo del giudizio aveva sostenuto che i danni al suo appartamento erano derivati dal crollo del "suppenno" di proprietà del P.. Dalla c.t.u. espletata in primo grado è invece emerso che i danni alla proprietà del S. erano stati causati dal crollo non del "suppenno" di proprietà esclusiva del P., ma del tetto di copertura dell’edificio condominiale rientrante tra i beni comuni con conseguente inapplicabilità dell’articolo 2051 c.c., norma che, come è noto, pone la presunzione di responsabilità per i danni provocati dalla cosa stessa a carico di chi ha l’effettivo potere fisico su di essa, cioè chi ne ha l’effettiva padronanza e disponibilità. Del pari è pacifico nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di condominio di edifici, la ripartizione delle spese per la manutenzione, ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai secondo i criteri dell’art. 1125 cod. civ,, riguarda le ipotesi in cui la necessità delle riparazioni non sia da attribuirsi ad alcuno dei condomini, mentre quando il danno sia ascrivibile a singoli condomini trova applicazione il principio generale secondo cui il risarcimento dei danni è a carico di colui che li ha cagionati (sentenza 23/6/1999 n. 6398 richiamata dalla corte di appello e dallo stesso ricorrente).

In applicazione dei detti principi correttamente è stata rigettata dai giudici del merito la domanda come formulata dall’attore il quale nell’atto introduttivo del giudizio non aveva fatto alcun riferimento al possesso del tetto da parte del P. – in quanto proprietario del sottotetto – e ad una imputabilità del crollo del bene comune a carico esclusivo del condomino convenuto.

Al riguardo è opportuno evidenziare che – come puntualmente precisato dalla corte di appello alle pagine 6 e 7 della sentenza impugnata – la questione concernente la responsabilità del crollo del tetto è stata affrontata dai giudici del merito con riferimento alla domanda riconvenzionale proposta dal P. avente ad oggetto la ripartizione delle spese necessarie alla ricostruzione del tetto ed alle contrapposte tesi sviluppate dalle parti in relazione alla responsabilità per il ritardo nell’esecuzione dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del tetto.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli articoli 2043 e 2051 c.c. sostenendo che, in base ad una corretta interpretazione di detti articoli, il P. deve rispondere anche del danno indiretto subito da esso S. per la mancata riscossione dei canoni di locazione durante il periodo occorso per la riparazione dell’immobile condotto in locazione dai coniugi Pa. Il P., proprietario del sottotetto e custode del tetto, si è rifiutato di ripararlo ed al riguardo è evidente l’errore commesso dalla corte di appello nell’affermare che era onere di esso S. intraprendere un’azione legale nei confronti del P.

Il motivo è inammissibile.

Come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello ha affermato che la domanda proposta dal S. – volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per la mancata percezione dei canoni di locazione dell’appartamento di sua proprietà e derivanti dal rifiuto del P. di riparare il tetto comune – era stata rigettata dal primo giudice sulla base del rilievo "non specificamente impugnato dal S." dell’omessa iniziativa in via giudiziaria o extragiudiziaria al fine al fine di poter eseguire i lavori di ripristino del tetto per poi recuperare la quota di spesa a carico del P..

La detta affermazione della corte di appello, circa la mancata specifica impugnazione della "ratio decidendi" della pronuncia di primo grado in tema di risarcimento danni, non è stata contestata dal S. nel motivo di ricorso in esame per cui il capo della sentenza di primo grado di rigetto della detta domanda risarcitoria deve ritenersi coperto da giudicato non potendo il ricorrente riproporre in questa sede di legittimità una questione risolta dal giudice di primo grado sulla base di una ragione giuridica non oggetto di censura in sede di appello ed idonea di per sé – indipendentemente dalla sua fondatezza – a reggere la decisione.

Dal rigetto dei primi due motivi di ricorso deriva logicamente l’infondatezza del terzo motivo con il quale il S. deduce che le spese del giudizio di primo e di secondo grado e quelle della c.t.u. devono essere poste per intero a carico del P. in quanto soccombente. Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 200,00, oltre Euro 2.000,00 a titolo di onorari ed oltre accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-02-2011, n. 3966 Appello del contribuente e dell’ufficio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo e motivi della decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli con sentenza n. 312/2003 dichiarava inammissibile, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18 e 21, il ricorso proposto da G.I. con il quale, in relazione agli immobili (sub 101 e 102) siti in (OMISSIS), chiedeva alla Commissione Provinciale Tributaria l’annullamento dei dati acquisiti attraverso una visura effettuata, essendo palese che tale unità immobiliare è da considerarsi in categoria A/2 e non A/7. La contribuente proponeva appello. L’ufficio resisteva. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello. Contro tale sentenza, di cui in epigrafe, la contribuente propone ricorso per cassazione articolato su due motivi;

l’agenzia resiste depositando controricorso.

Motivazione:

La contribuente con il primo motivo del ricorso deduce la violazione e omessa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, 29, 49 e 61, e dell’art. 274 c.p.c. per non avere il giudice a quo riunito in fase di appello i procedimenti nati dai due distinti ricorsi da lei proposti avvero il medesimo classamento, pur essendovi identità oggettiva e soggettiva; chiede inoltre la riunione in cassazione dei suddetti procedimenti. La censura, a prescindere dai profili di inammissibilità per carenza di autosufficienza, è infondata. Come infatti rileva la stessa ricorrente, il rifiuto della chiesta riunione può ben dipendere da motivi di opportunità, la stessa è infatti necessitata solo quando permetta di sanare una ipotesi di litisconsorzio necessario. E’ pertanto sfornito di interesse la censura, mossa con tale motivo, di violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

A tanto aggiungasi che nel caso di specie la ricorrente ha posto a fondamento della sua richiesta in fase d’appello e di quella avanza nella presente fase – unitamente alla censura sopra riportata -, l’esistenza di una identità soggettiva ed oggettiva tra i due procedimenti dei quali ha chiesto e chiede la riunione, quello in esame ed altro che asserisce essere relativo al medesimo classamento.

E tuttavia, secondo quanto costantemente affermato da questa Corte (già dal Cass. n. 10330 del 2003), il ricorso deve essere autosufficiente ed è inammissibile quando " non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui sì chieda la cassazione della sentenza di merito, nè permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni "ex actis", senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito." Tanto evidentemente manca nella fattispecie in esame.

Con il secondo motivo la ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e dell’art. 57 e D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 75 e l’omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia.

La censura è palesemente inammissibile per la totale genericità ed estraneità delle censure che sembrano riferirsi ad altra decisione e non a quella impugnata. Quest’ ultima, infatti, afferma che "il ricorso introduttivo non indica il provvedimento impugnato ed è carente di petitum e della causa pretendi, per cui va dichiarato d’ufficio inammissibile. La dichiarazione d’inammissibilità del ricorso preclude l’esame di ogni altra eccezione e deduzione".

Il ricorso in esame, invece, senza nulla dire in proposito, si duole esclusivamente del "richiamo, sia pure implicito o per relationem, operato dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 75", e dell’omessa pronuncia sul terzo motivo dell’appello, relativo alle valutazioni contenute in una relazione tecnica di parte.

In ordine alla prima censura si deve rilevare che dell’indicato "richiamo" non si trova traccia nell’impugnata sentenza; ed in ordine alla seconda, si deve affermare, in virtù di quanto sopra esposto, la totale carenza di autosufficienza del ricorso stesso, che fa riferimento ad atti ad esso estranei che non vengono testualmente riportati e che quindi non ricadono sotto la possibilità di esame e verifica da parte di questa Corte. In base a quanto esposto deve pertanto rigettarsi il ricorso in esame, condannando la ricorrente, in applicazione del principio della soccombenza, alle spese di giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di giudizio che liquida in Euro 1000,00, oltre spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. III, Sent., 21-03-2011, n. 6359 Responsabilità civile per ingiurie e diffamazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.P. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, nella parte in cui ha rigettato il suo appello contro la pronuncia di primo grado, con la quale era stata condannata al pagamento di Euro 20.000 in favore di C.E., all’epoca sindaco del Comune di (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno per la diffusione di notizie lesive della sua reputazione.

C.E. resiste con controricorso.
Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo la ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamenta l’omessa valutazione delle prove addotte riguardo alla veridicità dei fatti riferiti, mentre, con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, lamenta l’omessa valutazione delle deduzioni con le quali aveva evidenziato l’inammissibilità delle prove di controparte.

1.1.- 1 due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati.

Questa Corte ha infatti affermato che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4 e l’osservanza degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione (Cass. 22801/09).

Nella specie, la decisione appare congruamente motivata, cosicchè non sussiste alcun vizio di motivazione nè la violazione delle norme indicate.

2.- Con il terzo motivo, sotto il profilo della violazione degli artt. 342 e 132 cod. proc. civ., la ricorrente si duole della statuizione del giudice di appello, secondo cui mancherebbero specifici motivi di appello relativi alle censure mosse riguardo alla entità del danno.

2 i.- Il terzo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportati i motivi di appello relativi alla entità del danno, che la ricorrente assume sufficientemente specifici.

3.- Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.
P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.