Cass. civ. Sez. V, Sent., 15-04-2011, n. 8672 Imposta reddito persone giuridiche Imposta locale sui redditi – ILOR

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Ufficio delle imposte dirette di Bari a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, notificava nel 1991 alla società Frantoio Oleario Martino s.r.l. tre avvisi di accertamento. Con i primi due era rettificata la dichiarazione dei redditi della società per gli anni 1987 e 1988, a fini IRPEG ed ILOR, con recupero a tassazione di un maggior imponibile; con il terzo, relativo all’anno 1985, la omessa effettuazione di ritenute sugli utili presuntivamente distribuiti ai soci in conseguenza della rideterminazione del reddito della società per tale annualità.

La società poi fallita, proponeva separati ricorsi contro gli avvisi, sostenendone la illegittimità e la infondatezza nel merito.

La Commissione Tributaria Regionale di Bari riuniva i ricorsi e li accoglieva, ritenendo illegittima la motivazione "per relationem" degli avvisi.

Proponeva appello la Agenzia delle Entrate di Bari, e la Commissione Tributaria Regionale della Puglia con sentenza n. 31/2/04 in data 3- 12-2004, depositata il 14-1-2005, lo respingeva, confermando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate, con due motivi.

Il Fallimento della società non svolge attività difensiva.
Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero della Economia e della Finanze: nel caso di specie al giudizio innanzi la Commissione Regionale ha partecipato l’ufficio periferico di Bari della Agenzia delle Entrate successore a titolo particolare del Ministero, ed il contraddittorio è stato accettato dal contribuente senza sollevare alcuna eccezione sulla mancata partecipazione del Ministero, che così risulta, come costantemente ha rilevato la giurisprudenza di questa Corte, (ex plurimis v. Cass. n. 3557/2005) estromesso implicitamente dal giudizio, con la conseguenza che la legittimazione a proporre ricorso per cassazione sussisteva unicamente in capo alla Agenzia. Nulla per le spese, per mancata costituzione dell’intimato.

Con il primo motivo la Agenzia deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e dell’art. 112 c.p.c in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Espone che la CTR ha motivato il rigetto del gravame essenzialmente sulla considerazione della illegittimità della motivazione degli avvisi "per relationem" al P.V.C., della Guardia di Finanza. Assume la sentenza impugnata che la Amministrazione può bensì ricavare elementi da una indagine fiscale, ma questi non possono essere sufficienti a sorreggere la motivazione di un avviso di accertamento che deve essere "originale e del tutto autonomo" e non fondato su un acritico riferimento alle deduzioni dei verificatori, che devono essere integrati dall’ufficio con elementi di prova idonei e specifici, frutto di elaborazione propria.

Sostiene che tale tesi è errata, in quanto per giurisprudenza costante di questa Corte l’atto di accertamento ben può fondarsi sulle risultanze di un atto di indagine della Guardia di Finanza, purchè questo sia conosciuto dal contribuente e sia tale da metterlo in condizione di conoscere gli elementi costitutivi della pretesa fiscale in moda da consentire l’esercizio di un pieno diritto di difesa.

Aggiunge che, ove al di là del dato letterale la argomentazione di cui sopra dovesse essere intesa come censura alla prova fornita dall’Ufficio in giudizio, questa sarebbe "extra petita" in quanto il contribuente non aveva effettuato in ricorso alcuna contestazione di tale tipo.

Con il secondo motivo deduce omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Espone che la Commissione ha assunto come secondo motivo di reiezione del gravame la omessa contestazione in modo specifico e puntuale delle singole violazioni, con conseguente carenza di motivazione della pretesa fiscale.

Rileva che tale motivazione è assolutamente generica, non evincendosi quali contestazioni siano state omesse ed in cosa consista la carenza motivazionale asserita.

Allega al ricorso gli avvisi di accertamento che riportano le contestazioni oggetto della valutazione.

Entrambi i motivi sono fondati.

E’ principio consolidato che l’obbligo di allegazione all’atto impositivo, o di riproduzione al suo interno, di ogni altro atto dal primo richiamato, non si applica agli avvisi di accertamento emessi in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 11, comma 2-bis, introdotto dal D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32, non avendo tali disposizioni efficacia retroattiva (v. per tutte Cass. n. 19066 del 2005). In precedenza, e nel caso in questione, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto anche mediante rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria: con la precisazione che in tale ultimo caso, il verbale deve essere stato comunicato allo stesso contribuente. (v. Cass. n. 2462 del 2007;

Cass. n. 8504 del 2010). Fatto nella specie non contestato. Nella specie, quindi il richiamo alle risultanze del P.V.C., è idoneo a sorreggere la motivazione dell’accertamento. Non risulta che la censura della CTR, riferita all’atto impositivo sia stata estesa al merito della causa (ritenuto evidentemente assorbito).

Quanto al secondo motivo, la CTR ha meramente affermato che l’Ufficio avrebbe dovuto provvedere a contestare le violazioni in modo analitico e puntuale, ma non ha spiegato in cosa consistano tali ritenute omissioni ed in che modo il criterio espositivo seguito nell’accertamento abbia impedito la piena comprensione del senso della pretesa fiscale, rendendo in tal modo impossibile la comprensione della "ratio decidendi" adottata.

Si è quindi verificato il vizio motivazionale contestato.

Il ricorso deve quindi essere accolto. La sentenza viene cassata, con rinvio per nuovo esame a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvederà anche sulle spese di questa fase di legittimità.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero; accoglie il ricorso della Agenzia; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese a diversa sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 17-02-2011) 10-03-2011, n. 9844

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 23.12.2008, il Tribunale di Siracusa dichiarò C.Z.A., Z.G. e Z. S. responsabili di vari reati di estorsione aggravata, tentata estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di arma clandestina, aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, unificati sotto il vincolo della continuazione i reati a ciascuno ascritti, condannò:

C.Z.A. alla pena di anni 12 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa;

Z.G. alla pena di anni 9 mesi 6 di reclusione ed Euro 4.500,00 di multa;

Z.S. alla pena di anni 8 mesi 8 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa.

Avverso tale pronunzia gli imputati, le parti civili ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale propose gravame e la Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 2.2.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, escluse l’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e ridusse le pene, determinandole per:

C.Z.A. in anni 10 mesi 8 di reclusione ed Euro 5.200,00 di multa;

Z.G. e Z.S. in anni 7 mesi 8 di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa ciascuno.

Condannò altresì gli imputati al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore delle parti civili.

Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. La Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che agli imputati fosse stata contestata solo l’appartenenza ad associazione mafiosa e non anche l’utilizzo del metodo mafioso.

Dalla imputazione emerge invece che agli imputati era stato contestato l’uso del metodo mafioso sia sotto il profilo delle espressioni usate che sotto quello del riferimento al capo clan N.S..

In tal modo avrebbero indicato la loro contiguità all’associazione ed inteso intimidire le vittime con la forza di intimidazione promanante dal sodalizio.

Il ricorso è fondato.

La Corte territoriale ha escluso la circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 sull’assunto che tale circostanza aggravante fosse stata contestata in ragione della ritenuta loro partecipazione al clan Nardo, appartenenza mai accertata, mentre non era stato contestato l’uso del metodo mafioso.

Il presupposto dal quale muove la Corte territoriale non corrisponde nè alle imputazioni nè alla motivazione della sentenza di primo grado.

Nelle imputazioni è contestato agli imputati di "avere commesso il fatto avvalendosi della forza di intimidazione e del vincolo di omertà che ne consegue posseduti dall’associazione mafiosa denominata clan Nardo di Lentini".

Nella sentenza di primo grado si era dato atto che nessuno degli imputati apparteneva al clan mafioso Nardo (p. 2 motivazione sentenza di primo grado), ma che erano state poste in essere condotte che rientravano nel modus operandi tipico delle associazioni mafiose, con riferimenti a soggetti supposti appartenenti ad associazioni mafiose, come tale L. che ora comanderebbe a Melilli, a somme destinate ai carcerati, che le cose erano cambiate, che stavano pagando tutti, che le vittime avrebbero sentito del freddo se non avessero pagato e così via. Il Tribunale ha anche precisato che non vi era immutazione del fatto nelle valutazioni espresse.

La Corte territoriale non ha minimamente preso in considerazione tali argomentazioni, ma questa Corte ha affermato che "Il giudice di appello è libero, nella formazione del suo convincimento, di attribuire alle acquisizioni probatorie il significato ed il peso che egli ritenga giusti e rilevanti ai fini della decisione, con il solo obbligo di spiegare, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, le ragioni del suo convincimento, obbligo che, in caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado, impone anche l’adeguata confutazione delle ragioni poste a base della sentenza riformata". (Cass. Sez. 1A sent. n. 4333 del 9.2.1990 dep. 29.3.1990 rv 183848).

Peraltro le linee argomentative del Tribunale sono in linea con quanto ritenuto da questa Corte e cioè che è configurabile il delitto di tentata estorsione, con l’aggravante del metodo mafioso, nel caso in cui si costringa la persona offesa a stipulare un contratto per essa non vantaggioso, quanto al prezzo e alle modalità, con l’attivo intervento nella trattativa di un pregiudicato ben noto per la sua caratura criminale. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5783 del 22.1.2010 dep. 12.2.2010 rv 246626).

La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per un nuovo giudizio in ordine alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e – nel caso ne venga ritenuta la sussistenza – alla rideterminazione della pena.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Catania per un nuovo giudizio in ordine alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e – nel caso ne venga ritenuta la sussistenza – per la rideterminazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 28-03-2011, n. 12388 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

G Dott. IZZO G., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 22 aprile 2010, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano ha applicato, a norma dell’art. 444 c.p.p., nei confronti di A.P.G. la pena di anni uno e 172,00 Euro di multa quale imputato dei reati di tentata rapina e porto ingiustificato di coltello.

Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale, il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per la concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, alla luce della motivazione offerta sul punto dal Giudice preliminare, il quale ha fatto leva sullo stato di incensuratezza dell’imputato, malgrado il disposto del D.L. n. 92 del 2008, e sulla necessità di meglio adeguare la pena alla gravità del fatto.

Il ricorso è palesemente destituito di fondamento giuridico, giacchè tenuto conto che nella specie le circostanze attenuanti erano concedibili e che il giudizio di valenza non si profilava contra ius, l’accordo intervenuto fra le parti tanto sulla applicazione delle attenuanti che sul giudizio di valenza era suscettibile di sindacato di "legalità" da parte del giudice, sul versante della relativa "correttezza", ma non di pieno "merito" sul relativo punto, se non nei limiti in cui il trattamento sanzionatorio che ne derivava si fosse posto in termini di "non congruità," secondo quella che è la funzione tipica della pena.

In tale quadro di riferimento, dunque, la motivazione che il giudice deve spendere sugli indicati profili pertiene ad una valutazione globale del trattamento sanzionatorio sul quale le parti concordano, consentendo, quindi, uno schema argomentativo (e delibativo) più scarno (che evochi anche lo stato di incensuratezza, e la finalizzazione "adeguatrice" della pena al fatto che il giudizio di valenza può presentare) rispetto a quello previsto per il giudizio ordinario, nel quale è il giudice a stabilire presupposti, dosimetria e valutazioni, in relazione a ciascun passaggio che scandisce la commisurazione del trattamento sanzionatorio, in ogni singolo componente.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2011, n. 14738 Contratto a termine

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 7/26.6.2006, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra le Poste Italiane e T.G. per il periodo dal 28 giugno al 25 settembre 1999 ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 "per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane".

Osservava in sintesi la corte territoriale che il contratto era stato stipulato in assenza di alcuna valida autorizzazione da parte della contrattazione collettiva, per la scadenza dei limiti temporali di vigenza degli accordi conclusi dalle parti sociali ai sensi della disposizione della L. n. 56 del 1987, art. 23.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con tre motivi, illustrati con memoria. Resiste con controricorso T.G..
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1175, 1375, 2697, 1427, 1431 c.c., art. 100 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, osservando come la corte territoriale avesse erroneamente trascurato di considerare che la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro era resa palese dal contegno di prolungata inerzia assunto dopo la scadenza dei contratti a termine.

Con il secondo motivo la società ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione ( art. 360 c.p.c., n. 3) della L. n. 230 del 1962, della L. n. 56 del 1987, art. 23 e dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione ( art. 360 c.p.c., n. 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, configurava una vera e propria "delega in bianco" in favore delle organizzazioni sindacali, le quali, pertanto, potevano legittimare il ricorso al contratto a termine non solo per causali di carattere oggettivo, ma anche meramente soggettivo, sicchè restava precluso al giudice di individuare limiti ulteriori, anche di ordine temporale, atti a circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di contratto a termine individuate in sede collettiva.

Con il terzo motivo, prospettando violazione di norme di diritto ( art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1217 e 1233 c.c.), si duole che la corte territoriale avesse omesso qualsiasi verifica in ordine alla rituale costituzione in mora del datore di lavoro (che non potrebbe, in ogni caso, desumersi dalla mera istanza per il tentativo di conciliazione), nonchè qualsiasi decisione in merito alla richiesta formulata ai fini dell’esibizione di documentazione utile a consentire una corretta determinazione dei corrispettivi percepiti dal dipendente per attività di lavoro svolta a favore di terzi, e ciò sebbene l’eccezione non potesse che essere genericamente dedotta dal datore di lavoro, incombendo il relativo onere, in realtà, sul lavoratore.

2. Il primo motivo è infondato.

Come questa Corte ha più volte affermato "nel giudizio instaurato ai fini del riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sul presupposto dell’illegittima apposizione al contratto di un termine finale ormai scaduto, affinchè possa configurarsi una risoluzione del rapporto per mutuo consenso, è necessario che sia accertata – sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell’ultimo contratto a termine, nonchè del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative – una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo; la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistono vizi logici o errori di diritto" (v. Cass. 10-11-2008 n. 26935, Cass. 28-9-2007 n. 20390, Cass. 17-12-2004 n. 23554, Cass. 11- 12-2001 n. 15621).

Tale principio va enunciato anche in questa sede, rilevando, inoltre, che, come pure è stato precisato, "grava sul datore di lavoro, che eccepisca la risoluzione per mutuo consenso, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di volere porre definitivamente fine ad ogni rapporto di lavoro" (v. Cass. 2-12-2002 n. 17070).

Circostanze che, con corretta motivazione, la corte territoriale ha ritenuto nel caso non provate, alla luce dell’impossibilità di arguirle solo dal decorso del tempo maturatosi prima della proposizione del ricorso (o a maggior ragione dalla percezione del TFR, dovuto ex lege), non senza considerare che, comunque, il reperimento di altre occasioni di lavoro è strumentale alla necessità di sopperire ad elementari bisogni di vita ed , in difetto di un più specifico contesto di riferimento, non è, pertanto, di per sè solo significativo di una univoca volontà di rinunciare al diritto.

3. Con riferimento al secondo motivo del ricorso, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001.

In primo luogo, sulla scia di Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588, questa Corte ha più volte affermato che "l’attribuzione alla contrattazione collettiva, L. n. 56 del 1987, ex art. 23, del potere di definire nuovi casi di assunzione a termine rispetto a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962, discende dall’intento del legislatore di considerare l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato del lavoro idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia per i loro diritti (con l’unico limite della predeterminazione della percentuale di lavoratori da assumere a termine rispetto a quelli impiegati a tempo indeterminato) e prescinde, pertanto, dalla necessità di individuare ipotesi specifiche di collegamento fra contratti ed esigenze aziendali o di riferirsi a condizioni oggettive di lavoro o soggettive dei lavoratori ovvero di fissare contrattualmente limiti temporali all’autorizzazione data al datore di lavoro di procedere ad assunzioni a tempo determinato" (v. Cass. 4 agosto 2008 n. 21063, v. anche Cass. 20 aprile 2006 n. 9245, Cass. 7 marzo 2005 n. 4862, Cass. 26 luglio 2004 n. 14011). "Ne risulta, quindi, una sorta di "delega in bianco" a favore dei contratti collettivi e dei sindacati che ne sono destinatari, non essendo questi vincolati alla individuazione di ipotesi comunque omologhe a quelle previste dalla legge, ma dovendo operare sul medesimo piano della disciplina generale in materia ed inserendosi nel sistema da questa delineato." (v., fra le altre, Cass. 4 agosto 2008 n. 21062, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378).

In tale quadro, ove però un limite temporale sia stato previsto dalle parti collettive, la sua inosservanza determina la nullità della clausola di apposizione del termine (v. fra le altre Cass. 23 agosto 2006 n. 18383, Cass. 14 aprile 2005 n. 7745, Cass. 14 febbraio 2004 n. 2866).

In particolare, come questa Corte ha più volte rilevato, "in materia di assunzioni a termine di dipendenti postali, con l’accordo sindacale del 25 settembre 1997, integrativo dell’art. 8 del c.c.n.l.

26 novembre 1994, e con il successivo accordo attuativo, sottoscritto in data 16 gennaio 1998, le parti hanno convenuto di riconoscere la sussistenza della situazione straordinaria, relativa alla trasformazione giuridica dell’ente ed alla conseguente ristrutturazione aziendale e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso di attuazione, fino alla data del 30 aprile 1998; ne consegue che deve escludersi la legittimità delle assunzioni a termine cadute dopo il 30 aprile 1998, per carenza del presupposto normativo derogatorio, con la ulteriore conseguenza della trasformazione degli stessi contratti a tempo indeterminato, in forza della L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1" (v., fra le altre, Cass. 1 ottobre 2007 n. 20608, Cass. 27 marzo 2008 n. 7979, Cass. 18378/2006 cit). Rilevato, quindi, che, in forza della sopra citata delega in bianco le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997, questa Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16 gennaio 1998, hanno reputato che con tali accordi le parti avessero convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31 gennaio 1998 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30 aprile 1998) della situazione di cui al citato accordo integrativo, con la conseguenza che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo. Questa Corte ha anche osservato che tale interpretazione non viola alcun canone ermeneutico, atteso che il significato letterale delle espressioni usate è cosi evidente e univoco che non necessita di una più diffusa argomentazione ai fini della ricostruzione della volontà delle parti; infatti nell’interpretazione delle clausole dei contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto 2003 n. 12453). Inoltre, è stato rilevato che tale interpretazione si palesa rispettosa del canone ermeneutico dell’art. 1367 cod. civ., a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anzichè in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la stessa attribuisce un significato agli accordi attuativi (in considerazione della loro idoneità ad introdurre termini successivi di scadenza alla facoltà di assunzione a tempo, termini che non figuravano previsti ex ante), laddove, diversamente opinando, gli stessi risulterebbero "senza senso" (così testualmente Cass. n. 14 febbraio 2004 n. 2866). Infine, corretta è apparsa, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001, in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del lavoratore si era già definitivamente perfezionato.

Ed infatti, anche ad ammettere che le parti fossero mosse dall’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti di sanatoria delle assunzioni effettuate senza la copertura dell’accordo del 25 settembre 1997 (scaduto in forza delle convenzioni attuative), si dovrebbe, comunque, richiamare la regola dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già acquisiti, con la conseguente esclusione per le parti stipulanti del potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel D.Lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (cfr, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141). In base agli esposti criteri interpretativi, ormai consolidati, ed al valore dei relativi precedenti, deve, quindi, rigettarsi il secondo motivo del ricorso. 4. Con riguardo, infine, al terzo motivo, la difesa della società ricorrente ha prospettato, quanto alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine, l’applicazione dello ius superveniens, rappresentato dalla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32 commi 5, 6 e 7. In ordine a tale questione, va premesso, in via di principio, che costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius superveniens, che la nuova disciplina del rapporto controverso sia pertinente alle censure formulate col ricorso, tenuto conto della natura del giudizio di legittimità, il cui perimetro, come noto, è limitato dagli specifici motivi del ricorso (cfr. Cass. n. 10547/2006). In tal contesto, è necessario che il motivo del ricorso, che investa, anche indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia, altresì, ammissibile, secondo la disciplina sua propria. In particolare, con riferimento alla disciplina invocata, la necessaria sussistenza della questione ad essa pertinente presuppone, nel giudizio di cassazione, che i motivi del ricorso investano specificatamente le conseguenze patrimoniali dell’accertata nullità del termine, che non siano tardivi, generici, o affetti da altra causa di inammissibilità, ivi compresa la mancata osservanza del precetto dell’art. 366 bis c.p.c., ove applicabile ratione temporis.

In caso di assenza o inammissibilità di una censura in ordine alle conseguenze economiche della clausola di durata, illegittimamente apposta, il rigetto per tali cause dei motivi non può, quindi, che determinare la stabilità e irrevocabilità delle statuizioni di merito contestate.

Premessi tali principi, è da rilevare che, nel caso, la società ricorrente sostiene che, alla luce della regola di corrispettività e sinallagmaticità della prestazione di lavoro, la situazione di mora credendi, necessaria per la decorrenza del danno risarcibile nel caso di mancata ripresa del rapporto a seguito della scadenza del relativo termine dichiarato nullo, non è integrata dalla mera domanda di annullamento del preteso licenziamento illegittimo e tantomeno dalla istanza pregiudiziale per il tentativo obbligatorio di conciliazione e che, in proposito, comunque è stata omessa alcuna verifica da parte dei giudici di merito.

Censura, altresì, la sentenza per non avere tenuto conto che dai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte discenderebbe che l’aliunde perceptum … non poteva che essere genericamente dedotto dalla società datrice di lavoro la quale, al di là delle istanze istruttorie (ordine di esibizione dei modelli 101 e 740 del ricorrente) ritualmente avanzate…non poteva essere in grado di produrre o provare alcunchè in ordine ad eventuali attività lavorative prestate presso terzi datori di lavoro …", incombendo il relativo onere, in realtà, sul lavoratore.

Formula, infine, il seguente quesito di diritto: "Per il principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale dell’illegittimità del contratto a termine stipulato- ha diritto al pagamento delle retribuzioni soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli artt. 1206 e ss cc".

Il quesito descritto, nondimeno, risulta non conforme al precetto dell’art. 366 bis c.p.c., per non ricomprendere il complesso delle censure articolate nel motivo e per risolversi, comunque, nella enunciazione astratta delle regole vigenti nella materia, senza enucleare il momento di conflitto rispetto ad esse del concreto accertamento operato dai giudici di merito.

Il quesito di diritto, che la norma richiede a pena di inammissibilità del relativo motivo, deve, infatti, essere formulato, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in maniera specifica e deve essere chiaramente riferibile alla fattispecie dedotta in giudizio (cfr. ad es. Cass. SU n. 36/2007 e n. 2658/2008), dovendosi ritenere come inesistente un quesito generico, parziale o non pertinente. In proposito, per come rilevato, a fini esemplificativi, da SU (ord) n. 2658/2008, "potrebbe apparire utile il ricorso ad uno schema secondo il quale sinteticamente si domandi alla Corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata", le ragioni della cui erroneità siano adeguatamente illustrate nel motivo medesimo. Il quesito posto dalla società ricorrente non risulta conforme ai canoni interpretativi indicati perchè – va ribadito- inidoneo ad esprimere, in termini riassuntivi, ma concretamente pertinenti all’articolazione delle censure in relazione alla fattispecie controversa, il vizio ricostruttivo addebitato alla decisione.

5. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 10,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.