Cons. Stato Sez. VI, Sent., 02-05-2011, n. 2579 Atti amministrativi Contratti e convenzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La signora F. P., con il ricorso n. 247 del 2007, proposto al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, ha chiesto l’annullamento del provvedimento 17 maggio 2007, n. 259, con cui il responsabile del IV Settore del Comune di Casalbordino ha respinto la domanda della ricorrente per l’annullamento, in sede di autotutela, della esclusione dalla gara per l’assegnazione di concessioni demaniali a scopo turistico e ricreativo, lotto n.1; della nota 8 maggio 2007 del Segretario della Commissione di gara e dei verbali n. 5 del 5 marzo 2007 e n.13 del 18 aprile 2007.

2. Il TAR, con la sentenza n. 183 del 2009, ha respinto il ricorso, nulla pronunciando sulle spese nei confronti del Comune, non costituito, e compensandole nei confronti del controinteressato.

3. Con l’appello in epigrafe, è chiesto l’annullamento degli atti impugnati in primo grado, in riforma della sentenza impugnata.

4. All’udienza del 22 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

1. Con la sentenza gravata il Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo – Pescara, sezione I, ha respinto il ricorso avverso il provvedimento del Comune di Casalbordino con cui è stato negato l’annullamento in autotutela della esclusione della appellante dalla gara per l’assegnazione di concessioni demaniali a scopo turistico – ricreativo (Lotto 1) e degli atti del relativo procedimento.

Nella sentenza si richiama, anzitutto, che:

a) la commissione di valutazione, preso atto nella riunione del 19 febbraio 2007 che nella elencazione numerica della documentazione inserita nella busta A dalla ditta P. F. Mina, quella contrassegnata con il n. 4 riguardava l’attestazione di presa visione dei luoghi e la n. 5 la fotocopia del documento di identità "allibrato" al precedente n. 4, accertava poi, nella riunione del 5 marzo 2007 la mancanza della domanda di partecipazione alla gara e la non conformità della dichiarazione sostitutiva a quanto prescritto dall’art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, poiché priva di copia del documento di riconoscimento, pervenendo poi, nella riunione del 18 aprile 2007, alla presa d’atto della mancanza di aggiudicatario per il lotto 1;

b) la ricorrente chiedeva quindi, con nota del 7 maggio 2007, l’annullamento in autotutela della propria esclusione, asserendo che la dichiarazione sostitutiva cumulativa recava la domanda di partecipazione alla gara per l’assegnazione del lotto 1 e che la fotocopia del documento di identità era contenuta nel plico inviato e altresì presente nella busta B;

c) la domanda di annullamento è stata respinta con atto del 17 maggio 2007, sulla base della nota dell’8 maggio precedente del segretario della commissione in cui era precisato che nella busta A non era risultata alcuna domanda di partecipazione né documento di identità, mancante anche nella dichiarazione cumulativa sostitutiva, e che il documento n. 5 era in realtà la fotocopia del verbale di presa visione dei luoghi, essendo stato indicato per errore trattarsi della fotocopia del documento di identità.

Il TAR ha conseguentemente ritenuto che:

– nell’art. 9 del bando pubblicato il 21 dicembre 2006, era richiesto l’inoltro di "specifica" domanda di partecipazione alla gara (punto 1), da inserire nella busta A insieme con la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 (punto 3), con espressa previsione di esclusione in mancanza di tali documenti;

– dall’istruttoria esperita è risultato che la ditta ricorrente non ha inserito nella busta A la domanda "specifica" di partecipazione alla gara, né la fotocopia del documento di identità (essendo risultato frutto di errore materiale il relativo riferimento al documento n. 5, come da accertamento del segretario della commissione non contestato con querela di falso), non risultando inoltre l’autenticazione della firma della dichiarazione sostitutiva, necessaria per garantire il destinatario della stessa sulla autenticità della sua provenienza, surrogabile soltanto dalla materiale allegazione alla dichiarazione della copia del documento, a sua volta non sostituibile con altre modalità di identificazione del dichiarante;

– la mancanza nella busta A della fotocopia del documento di identità rende quindi nulla la dichiarazione sostitutiva, per difetto di una non sanabile forma essenziale e, di conseguenza, non censurabili i provvedimenti adottati di esclusione e di diniego dell’annullamento d’ufficio.

2. Nell’appello, si deduce che l’esclusione della ricorrente, a cui è infine seguita la non assegnazione del Lotto 1 in contrasto con l’interesse pubblico, sarebbe illegittima, poiché:

– non può ricadere a danno della ricorrente la negligenza dell’Amministrazione, cui spetta la custodia dei documenti già verificati, facendo fede fino a querela di falso il verbale del 19 febbraio 2007 da cui risultano sussistere sia la domanda di partecipazione che la fotocopia del documento di identità; adottata in violazione del principio della sanabilità delle irregolarità formali posto a tutela del favor partecipationis, che nel caso potrebbe altresì essere applicato anche se la detta fotocopia del documento fosse risultata inclusa soltanto nella busta B;

– nelle determinazioni dell’Amministrazione non sarebbe esposto alcun percorso valutativo idoneo ad esplicitare l’iter logico e la compiuta motivazione alla base della esclusione della ricorrente;

– non si sarebbe tenuto conto dei circostanziati chiarimenti resi dalla ricorrente nella propria istanza per l’annullamento in autotutela, che avrebbero dovuto essere valutati con riesame della documentazione inserita nella busta A;

– la nota del segretario della commissione giudicatrice dell’8 maggio 2007 non sarebbe un atto provvedimentale o di riesame, redatto e sottoscritto dai membri della commissione; non sarebbe perciò idoneo a modificare il verbale n. 4, né richiede querela di falso per essere inficiato, ciò che è invece necessario per invalidare il detto verbale, il cui contenuto non è smentito dal successivo verbale n. 5 che, al più, attesta lo smarrimento dei documenti la cui esistenza è stata riscontrata in precedenza;

– la sentenza sarebbe inoltre erronea per avere ritenuto quale causa di esclusione della ricorrente, ai sensi dell’art. 9 del bando, l’asserita mancanza della fotocopia del documento di identità, poiché nel bando tale adempimento non è stato prescritto né richiesto a pena di decadenza, essendo stati lesi di conseguenza l’affidamento della ricorrente nella correttezza del comportamento dell’Amministrazione e l’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alla gara, mentre, ai sensi del d.lgs. n. 163 del 2006, si sarebbe dovuto invitare la concorrente a fornire chiarimenti sulla documentazione prodotta ovvero a completarla.

3. Le censure così riassunte sono infondate.

3.1. L’art. 9 del bando dispone che il mancato inserimento nella busta A dei documenti di cui ai punti 1 e 3 (rispettivamente: la domanda di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva per le persone fisiche redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000) "con le indicazioni contenute nei suddetti punti, comporta l’esclusione dalla gara".

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà, se non sottoscritte dall’interessato in presenza di dipendente addetto devono essere "sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore".

Nella specie, nell’elenco della documentazione rinvenuta nella busta A di cui al verbale n. 4 redatto dalla commissione si indica, nel punto 5, "fotocopia documento di identità allibrato al punto 4" (in cui si cita la "attestazione di presa visione dello stato dei luoghi datata 12 febbraio 2007").

Nel successivo verbale n. 5 si rileva in particolare, con riguardo alle dichiarazioni sostitutive, la loro non conformità a quanto disposto dall’art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445 del 2000 "in quanto prive di copia del documento di riconoscimento".

Tuttavia, nella nota del segretario della commissione dell’8 maggio 2007 si precisa che nella busta A non era stato rinvenuto alcun documento di identità essendone stata indicata la sussistenza nel punto 5, con il verbale n. 4, per errore materiale; inoltre, dalla documentazione acquisita agli atti del giudizio di primo grado in data 31 luglio 2007, certificata quale copia conforme degli atti della gara dal funzionario responsabile, nella busta A non risulta copia del documento di identità ed il documento n. 5 risulta essere copia del documento di presa visione dello stato dei luoghi.

3.2. Ciò richiamato, si deve rilevare che la mancanza della prescritta fotocopia del documento di identità non è stata certificata dalla nota del segretario della commissione, ma già dalla commissione stessa nella sua responsabilità collegiale asseverata nel verbale n. 5 del 5 marzo 2007, che è atto anch’esso facente fede, formato nell’esercizio della attività propria della Commissione di accertamento della regolarità del procedimento ad essa affidato, e perciò di doverosa revisione dei relativi presupposti, non contestato con querela di falso, neppure essendo stata prodotta dall’appellante alcuna prova contraria a fronte della documentazione acquisita in sede istruttoria.

Sotto tale profilo, il Collegio ritiene di dover precisare che:

– il verbale redatto dalla commissione di gara fa fede fino a querela di falso delle operazioni effettuate da essa, in relazione alla constatazione degli atti e dei documenti inseriti dalle partecipanti alla gara nelle relative buste;

– qualora la medesima commissione constati di aver redatto il verbale sulla base di erronei accertamenti o comunque di errori di fatto, in coerenza col principio di legalità essa stessa può constatare l’accaduto e redigere un verbale (che a sua volta fa fede fino a querela di falso), il quale spieghi le circostanze emerse e adotti le relative determinazioni.

In altri termini, la commissione ben può prevenire la proposizione di contestazioni e di ricorsi, constatando i propri precedenti errori di percezione e redigendo l’ulteriore verbale con cui sia ripristinata la legalità.

3.3. Una volta constatata la sussistenza del potere di autotutela della commissione, in materia, rilevano anche i seguenti principi:

– "la mancata allegazione, alla dichiarazione sostitutiva od all’istanza, della copia del documento di identità del sottoscrittore rende l’atto non in grado di spiegare gli effetti certificativi previsti dalla corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge" (Cons. Stato, V, 12 giugno 2009, n. 3690), essendo stato chiarito che "l’allegazione al testo della dichiarazione sostitutiva di volta in volta rilasciata di un valido documento di identità, lungi dal costituire un vuoto formalismo, costituisce piuttosto un fondamentale onere del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare (per di più, con la surricordata valenza di monito), non tanto (melius, non soltanto) le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica" (Cons. Stato, V, 4 novembre 2004, n. 7140; cfr. anche: VI, 4 giugno 2009 n. 3442; 13 luglio 2009, n. 4420);

– da ciò consegue che l’omessa allegazione del documento di identità non integra una mera irregolarità della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà come tale suscettibile di correzione per errore materiale, dovendo invece opinarsi "che la dichiarazione formalmente difforme dal modello tipico delineato dagli artt. 38 e 47 d.p.r. n. 445/2000 non possa mai tener luogo dell’atto alternativo pubblicistico poiché, in tal caso, la mancata instaurazione di un nesso biunivocamente rilevante tra dichiarazione e responsabilità personale del sottoscrittore, comporta la radicale improduttività di qualunque effetto giuridico di "certezza". (Sez. V, n. 7140 del 2004, cit.);

– il requisito, infine, dell’"unità" della fotocopia del documento di identità e della dichiarazione sostituiva, prescritto dal comma 3 dell’art. 38 del d.P.R. n. 445 del 2000, "deve ritenersi soddisfatto ogniqualvolta possa stabilirsi un nitido collegamento tra il documento e la singola dichiarazione" (idem).

3.4. Per il caso di specie da tutto ciò consegue che, pur se si voglia prescindere dalla rilevabile mancanza di una domanda "specifica" della ricorrente di partecipazione alla gara, in quanto richiesta come tale dall’art. 9 del bando, emerge in ogni caso, in assenza di autenticazione della firma del sottoscrittore delle dichiarazioni, la mancanza della prescritta allegazione della fotocopia del documento di identità, per quanto detto non sanabile, né surrogabile con la asserita presenza del documento in altra busta ovvero suscettibile di regolarizzazione; mancanza prevista dal bando come causa di esclusione nel momento in cui prescrive la presentazione delle dichiarazioni sostitutive in conformità alla normativa in materia.

3.5. Non sussistono infine gli asseriti difetti di motivazione e di istruttoria dei provvedimenti adottati, risultando le ragioni dell’esclusione esplicitate nel verbale n. 5 ed esplicate con precisione, quanto allo svolgimento degli accertamenti al riguardo, nella nota del segretario della commissione dell’8 maggio 2007, inviata alla ricorrente il 17 maggio successivo, in risposta puntuale, e perciò non insufficiente, all’istanza di riesame proposta dalla ricorrente stessa il 7 maggio precedente.

Né può dirsi formato affidamento nella ricorrente, considerate le espresse prescrizioni del bando sulla documentazione da presentare e non essendovi stata alcuna manifestazione esterna di volontà dell’Amministrazione diretta al rilascio della concessione alla ricorrente, possibile soltanto a conclusione della procedura di gara.

4. Per quanto considerato l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.

Nulla deve essere pronunciato sulle spese, non essendosi costituite le parti intimate.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 4293 del 2010 in epigrafe.

Nulla per le spese del secondo grado.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. IV, Sent., 17-05-2011, n. 1262

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Svolgimento del processo

La società ricorrente svolge attività regolarmente autorizzata di gestione di rifiuti ed in particolare di recupero per conto terzi di fanghi biologici provenienti da impianti di depurazione, ai sensi del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99.

Con il presente ricorso, l’istante impugna il provvedimento indicato in epigrafe, reso in attuazione della deliberazione della DGR della Lombardia n. 8/9956 del 29 luglio 2009, con la quale la giunta della regione Lombardia ha deliberato la sospensione dell’attività di spandimento in agricoltura dei fanghi prodotti dalla depurazione delle acque reflue, prevedendo, in particolare, che: "al termine del periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, ogni attività di spandimento su terreni agricoli di fanghi provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane e industriali non sarà più consentita, fatta eccezione per i fanghi biologici provenienti dall’industria agroalimentare, ai quali non si applicano le limitazioni disposte dal presente atto;…di stabilire che i provvedimenti di autorizzazione allo spandimento sul suolo dei fanghi in argomento debbano essere modificati dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, con l’esplicita previsione della sospensione dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e industriali nei termini definiti ai punti precedenti".

A sostegno del proprio gravame, la ricorrente deduce per illegittimità derivata dalla deliberazione regionale i seguenti motivi di diritto:

Violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 99, degli artt. 1, 6, 7 e 12 della direttiva 86/278/CEE, degli artt. 41 e 117 della Costituzione, dell’art. 42 dello Statuto della regione Lombardia; violazione degli artt. 2 quinquies e 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli artt. 1 e ss. della direttiva 91/271/CEE e degli artt. 3 e 5 della direttiva n. 91/676/CEE, degli artt. 92, 121, 127, 181, 198 e dell’Allegato 4 della parte III del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, dell’art. 26 del d.M. 7 aprile 2006, dell’art. 45, comma 4, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, della D.G.R. 29 marzo 2006, n. 8/2244 e della D.G.R. 8/5868 del 21 novembre 2007; difetto di attribuzione di potere ed incompetenza; eccesso di potere per violazione del giusto procedimento, per carenza ed errata valutazione dei presupposti, per carenza di istruttoria, per disparità di trattamento, per contraddittorietà, per illogicità manifesta e per difetto di motivazione.

Si sono costituite la provincia di Bergamo e la regione Lombardia, che hanno chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.

Successivamente le parti costituite hanno prodotto memorie difensive a sostegno delle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 3 maggio 2011, dopo ampia ed approfondita discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

La controversia all’esame del collegio concerne le limitazioni – che la ricorrente riconduce ad un vero e proprio divieto – allo spandimento in agricoltura dei fanghi biologici prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue disposte mediante la deliberazione dalla giunta della regione Lombardia n. 8/9953 del 29 luglio 2009, della quale il provvedimento provinciale impugnato in via principale costituisce pedissequa attuazione.

La società lamenta, con articolati motivi di diritto, molteplici violazioni di disposizioni normative nazionali, anche di rango costituzionale, e di principi contenuti in direttive comunitarie, deduce l’incompetenza della Regione nell’imporre divieti in tale ambito invece che mere limitazioni ed, altresì, il vizio di eccesso di potere sotto diversi profili, in particolare con riferimento all’assenza dei presupposti, alla carenza di istruttoria e di motivazione ed all’illogicità e contraddittorietà manifeste delle determinazioni regionali.

Per la difesa della provincia di Bergamo e della regione Lombardia, al contrario, il provvedimento, che imporrebbe un mero regime di limitazioni all’utilizzazione dei soli fanghi derivanti dal trattamento di acque reflue urbane ed industriali, con la previsione di una graduale riduzione dell’attività di spandimento dei medesimi sul suolo, risulterebbe emanato del tutto legittimamente, nell’esplicazione di un potere doveroso per arginare i pericoli di contaminazione delle acque dall’inquinamento da fonti agricole derivante dalla concentrazione di metalli pesanti, in particolare dai nitrati.

Il ricorso è fondato e va accolto, sia in considerazione delle disposizioni normative della disciplina vigente sul tema – di rango nazionale e comunitario – che del contenuto motivazionale e dispositivo del provvedimento impugnato, anche in ragione dei presupposti assunti alla base dell’emanazione dello stesso.

Ritiene, in particolare, il collegio che la delibera regionale impugnata risulti, innanzitutto, inficiata dal difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che da un’evidente illogicità, con particolare riferimento al mancato rispetto del principio di proporzionalità.

Dopo aver premesso il richiamo ad una serie di disposizioni normative nazionali e comunitarie, come unico atto istruttorio presupposto all’adozione del provvedimento la deliberazione impugnata si riferisce espressamente alla relazione dell’ARPA del 29 gennaio 2009, versata in atti.

Solo da tale relazione, e, dunque, dai dati nella stessa contenuti, l’amministrazione intimata è stata indotta ad adottare le misure interdittive disposte nella delibera.

Dall’esame della parte della relazione relativa al controllo dei terreni e dei fanghi ed in particolare da quella concernente i risultati dell’attività di campionamento (pagg. 5, 6 e 7), si legge che: "La campagna di controllo straordinario degli impianti autorizzati a ritirare e trattare i fanghi biologici al fine del riutilizzo in agricoltura ha evidenziato che sia i fanghi biologici che i terreni rispettano i limiti imposti dalla normativa in vigore.

Anche le analisi relative ai fanghi ritirati e non ancora trattati evidenziano concentrazioni di metalli sostanzialmente in linea con quanto proposto nelle linee guida in fase di discussione ed in particolare il rispetto già in fase di accettazione all’impianto dei limiti previsti per il riutilizzo in agricoltura" (cfr. in particolare la parte relativa ai risultati della campagna di controllo, alla pagina 6 della relazione).

Nonostante la Regione assuma trattarsi di progressive limitazioni dell’utilizzazione in agricoltura dei fanghi, come parrebbe risultare dalla prima parte delle motivazioni del provvedimento, dalle espressioni letterali contenute nel dispositivo della delibera si ricava, invece, inequivocabilmente, che si tratta di un vero e proprio divieto di utilizzazione, anche se sottoposto ad un termine iniziale rispettivamente di due anni per le aree vulnerabili e di quattro anni per quelle non vulnerabili. Il divieto pare una misura immotivata, sproporzionata ed ingiustificata in relazione alle risultanze della relazione istruttoria suddetta, dalla quale, come già osservato, non emergono dati di superamento dei limiti massimi di metalli pesanti previsti negli allegati IA (per i terreni) e IB (per i fanghi) al d.lgs. n. 99/92, emanato proprio in attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, il cui incipiens dispone espressamente che "Il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione" (cfr. art. 1), utilizzazione la cui definizione si ricava dall’art. 2 del medesimo d.lgs., essendo qualificata come: "il recupero dei fanghi… mediante il loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e nel suolo" (cfr. lett. d).

Deve, oltretutto, farsi presente che non competeva alla Regione l’adozione di misure interdittive all’utilizzazione dei fanghi biologici in agricoltura al di fuori dei casi espressamente previsti dal legislatore mediante il disposto dell’art. 4 del d.lgs. n. 99/92, fra i quali non è ricompresa la fattispecie all’esame del collegio per quanto appena detto, dovendo, invece, l’amministrazione intimata limitarsi all’esplicazione dei poteri previsti dall’art. 6 dello stesso d.lgs., fra i quali è ricompresa la possibilità di adottare mere limitazioni nel rispetto dei presupposti espressamente previsti dalla disposizione normativa.

Inoltre, ai sensi dell’art. 127 del d.lgs. n. 152/2006, i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato, ipotesi che ricorre certamente nei casi in cui non emerga una particolare potenzialità inquinante, come nella fattispecie in questione.

In alcuna porzione della delibera impugnata emerge, poi, la giustificazione dell’esclusione dal divieto di spandimento dei fanghi biologici prodotti dall’industria agroalimentare, non risultando una minore potenzialità inquinante di tale tipologia di fanghi rispetto a quelli derivanti dai processi di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali. Sul punto si rileva, dunque, un macroscopico difetto di motivazione, oltre che una spiccata disparità di trattamento tra operatori economici.

Deve, infine, darsi atto della rilevanza, nella fattispecie in questione, dell’omissione di qualsiasi forma di concertazione con gli operatori economici interessati.

In proposito, pare utile al collegio richiamare il disposto dell’art. 101, comma 10, del codice dell’ambiente, che prevede la possibilità da parte delle autorità competenti di stipulare accordi di programma con i soggetti economici interessati, al fine di favorire il recupero dei fanghi da depurazione e di fissare limiti in deroga alla disciplina generale, nel rispetto comunque delle norme comunitarie e delle misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di qualità.

Risulta, infatti, quanto più opportuna in materia ambientale l’utilizzazione del modulo convenzionale che, sulla scia dell’art. 11 della legge generale sul procedimento amministrativo, permetta l’esplicazione della potestà pubblica secondo modalità flessibili, in relazione alle complesse situazioni che la stessa si trova ad affrontare in tale ambito di attività ed in considerazione della particolare rilevanza degli interessi pubblici alla stessa sottesi.

Si reputa, dunque, che fosse necessaria una qualsiasi forma di concertazione o, quantomeno, di partecipazione al procedimento da parte dei soggetti economici interessati, quale la ricorrente, oltre che un’adeguata istruttoria che desse conto approfonditamente delle ragioni che rendevano necessaria la così drastica misura che la regione intendeva adottare, pur rispettando i terreni ed i fanghi i limiti di legge.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso va accolto, disponendosi, per l’effetto, l’annullamento della delibera regionale e del provvedimento provinciale per illegittimità derivante dai vizi di tale delibera.

Sussistono giusti motivi, in considerazione della complessità della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dispone l’annullamento dei provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. I, Sent., 30-09-2011, n. 20078 Assistenza psichiatrica Sanità

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nammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

1. Con decreto del 24 luglio 2006 il Tribunale di Verona ha rigettato il ricorso proposto da N.M.A. avverso il provvedimento emesso dal Sindaco di Legnago il 12 dicembre 2005 e convalidato dal Giudice tutelare il 13 dicembre 2005, con cui, su proposta del dirigente del reparto di psichiatria dell’Azienda Unità Locale Socio-sanitaria n. (OMISSIS) di Legnago, era stata disposta la sua sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera.

A fondamento della decisione, ha richiamato le dichiarazioni rese dal medico proponente, da cui risultava che al momento della sottoposizione al trattamento il ricorrente versava in uno stato di alterazione psichica, caratterizzato da concreti elementi di rischio autosoppressivo e da un’interpretazione degli eventi non aderente alla realtà. Peraltro, il giorno successivo al ricovero coatto lo stesso ricorrente aveva sottoscritto una dichiarazione in cui riconosceva la gravità della crisi ed accettava la prosecuzione del ricovero ospedaliero.

2. Avverso il predetto decreto il N. propone ricorso per cassazione, articolato in ire motivi. Resistono con controricorso il Sindaco di Legnago e l’Aulss n. (OMISSIS). Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione

1. – Preliminarmente, va dichiarata l’irricevibilità della documentazione depositata dalla difesa del ricorrente unitamente alla memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., trattandosi di una relazione redatta dall’Ispettorato del Ministero dell’economia all’esito di un’ispezione eseguita presso l’Aulss n. (OMISSIS) e non essendo consentito nel giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., il deposito di atti o documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, ancorchè formati successivamente alla pronuncia del provvedimento impugnato, fatta eccezione per quelli riguardanti la nullità dello stesso o l’ammissibilità dei ricorso o del controricorso, nel qual caso, peraltro, essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all’art. 378 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 1, 31 marzo 2011. n. 751 5; Cass., Sez. lav., 2 marzo 1995. n. 243).

2. Nel merito, è opportuno premettere che il decreto emesso dal tribunale sul reclamo dell’interessato avverso il decreto di convalida adottato dal giudice tutelare in ordine al provvedimento con cui il sindaco abbia disposto il trattamento sanitario obbligatorio è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., non essendo previsto altro mezzo d’impugnazione dalla L. n. 833 del 1978, art. 35 e trattandosi di un provvedimento che, in quanto annoverabile tra quelli restrittivi della libertà personale, ha carattere decisorio, incidendo su un diritto soggettivo dell’interessato (efr. Cass., Sez. 1, 23 giugno 1 998. n. 6240).

Nella specie, poichè il provvedimento impugnato è stato emesso in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 4, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. cit., il quale dichiara applicabili anche ai provvedimenti contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge le disposizioni di cui al primo ed al comma 3 del medesimo articolo, in tal modo consentendo di dedurre con il ricorso straordinario anche il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5. In precedenza, invece, essendo i ricorso straordinario proponibile esclusivamente per violazione di legge, si riteneva che il vizio di motivazione deducibile con tale mezzo d’impugnazione fosse configurabile soltanto nel caso in cui la motivazione risultasse del tutto assente ovvero si estrinsecasse in argomentazioni reciprocamente inconciliabili, obbiettivamente incomprensibili o comunque inidonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 3, 3 novembre 2008. n. 26426; Cass., Sez. 1. 13 febbraio 2006, n. 301 8; Cass., Sez. 5, 24 novembre 2006, n. 24985).

Questa Corte aveva peraltro ritenuto che l’incidenza de provvedimento in esame sulla libertà personale, imponendone l’assoggettamento al controllo di legittimità anche con riguardo alla sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la sua emissione, rendesse con figurabile il difetto assoluto di motivazione anche quando il provvedimento non contenesse l’esplicitazione della ricorrenza delle predette condizioni, costituite, ai sensi della L. n. 833, art. 34 dall’esistenza di alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, dalla mancata accettazione di tali interventi da parte dell’infermo, e dall’insussistenza di condizioni e circostanze tali da consentire l’adozione di tempestive ed idonee misure sanitarie extraospedaliere (cfr. Cass., Sez. 1, 23 giugno 1998, n. 6240. cit.).

A tale orientamento non può darsi ulteriormente seguito, alla luce della modificazione intervenuta nell’art. 360 cod. proc. civ., la quale attribuisce a questa Corte un più penetrante potere di controllo in ordine alla motivazione del provvedimento emesso dal tribunale ne procedimento di convalida, rendendo sindacabile l’accertamento di fatto nello stesso contenuto non già sotto il profilo della mera esplicitazione delle condizioni prescritte per l’assoggettamento al trattamento sanitario obbligatorio, ma, in una prospettiva più ampia, sotto il profilo della correttezza logico- giuridica dell’iter argomentativo seguito dal giudice di merito.

3. – Ciò posto, si osserva che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione della L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 35 sostenendo che, a seguito dell’anticipata cessazione del trattamento, conseguente alla richiesta di continuazione volontaria della degenza da lui avanzata il giorno successivo al ricovero coatto, il Sindaco ha omesso di verificare il contenuto della relativa comunicazione e d’informarne il Giudice tutelare, al quale la comunicazione è stata trasmessa per mera conoscenza dal medico proponente, in tal modo impedendo l’esercizio dei poteri di controllo spettanti al Giudice tutelare.

3.1. – La censura è inammissibile, avendo ad oggetto una questione che implica un accertamento di fatto non esaminata nel decreto impugnato, e quindi non prospettatale in questa sede, non risultando che essa sia stata dedotta dinanzi al Tribunale, e non potendo essere sollevata per la prima volta nel giudizio di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nel giudizio di merito nè rilevabili d’ufficio (cfr. ex plurimis, Cass., Sez. 1, 30 marzo 2007. n. 7981: Cass.. Sez. lav., 11 gennaio 2006, n. 230;

Cass., Sez. 3, 21 febbraio 2006. n. 3664).

Peraltro la comunicazione dell’avvenuta cessazione delle condizioni che richiedono l’obbligo del trattamento sanitario, prescritta dalla L. n. 833 del 1978, art. 35, comma 5, non può assumere alcun rilievo ai fini della convalida de provvedimento con cui il sindaco lo ha disposto: quest’ultima ha infatti ad oggetto la verifica delle condizioni richieste dall’ari. 34, quarto comma, che dev’essere condotta con riferimento alla situazione in atto al momento dell’adozione del provvedimento, mentre la comunicazione è preordinata alla revoca del trattamento per fatti sopravvenuti o comunque all’adozione di provvedimenti ulteriori, come si evince dall’art. 35, comma 7 secondo cui la sua omissione, benchè penalmente sanzionata, comporta soltanto la cessazione dell’efficacia del provvedimento.

4. – Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione della L. 13 maggio 1978, n. 180, art. 5, comma 7, della L. n. 833 del 1978, art. 34, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonchè il difetto e l’illogicità della motivazione del decreto impugnato, sostenendo che il Tribunale ha omesso di verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano il trattamento sanitario obbligatorio, essendosi astenuto dallo svolgimento di attività istruttoria in ordine alle circostanze che avevano determinato il ricovero coatto, ed essendosi limitato all’audizione del medico proponente, il quale aveva precisato di essersi attenuto a circostanze riferitegli dai colleghi, ai fini della valutazione del rischio di suicidio segnalato nella proposta.

5. – La censura va esaminata congiuntamente a quella di cui al terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ., nonchè la carenza e l’illogicità della motivazione, censurando il decreto impugnato nella parte in cui, ai fini dell’accertamento della sussistenza di un’alterazione psichica, si è attenuto alle dichiarazioni rese dal medico proponente, omettendo di valutarne l’attendibilità e di sottopone a verifica mediante l’esame della documentazione prodotta e l’escussione dei testimoni da lui indicati, ed astenendosi dall’accertare se detta alterazione richiedesse interventi terapeutici urgenti e non fossero prospettabili soluzioni alternative.

6. – Entrambe le censure sono inammissibili.

A fondamento della decisione, il Tribunale ha preso atto delle risultanze della documentazione prodotta dalla difesa del Sindaco e dell’ A., dalla quale si evinceva che al momento in cui fu disposto il trattamento sanitario obbligatorio il ricorrente versava in una condizione di alterazione psichica, nonchè delle dichiarazioni rese dal medico proponente, il quale aveva precisato di aver formulato la diagnosi posta a fondamento della proposta a seguito della manifestazione da parte del N. di concreti elementi di rischio autosoppressivo e di un’interpretazione dei fatti non aderente alla realtà. La gravità di tale situazione, rendendo evidenti i pericoli cui erano esposte la vita e l’incolumità fisica del ricorrente, nonchè l’urgenza di porvi rimedio mediante misure che garantissero a tempo stesso un efficace intervento terapeutico ed un’adeguata sorveglianza del paziente, fa apparire superflua ogni precisazione in ordine alla sussistenza degli altri presupposti prescritti per l’applicazione del trattamento sanitario obbligatorio, consentendo pertanto di escludere, al riguardo, la configurabilità di un vizio di motivazione.

Il ricorrente contesta la diagnosi formulata dal medico proponente, sostenendo che i sanitari intervenuti nel corso della vicenda che ha condotto alla sua formulazione avrebbero erroneamente interpretato i sintomi da lui manifestati, scambiando una grave crisi ipertensiva da cui egli sarebbe stato colto con uno stato di alterazione psichica e l’intervento di emergenza da lui attuato per porvi rimedio mediante un autoprelievo di sangue con un tentativo di suicidio. Lamenta in proposito la mancata ammissione della c.t.u. da lui richiesta nel corso del procedimento, aggiungendo che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la documentazione da lui prodotta e di disporre l’audizione dei testi da lui indicati, ma trascura di riportare nel ricorso il contenuto dei predetti documenti e dei capitoli di prova articolati, in tal modo rendendo impossibile a questa Corte ogni valutazione in ordine all’idoneità delle circostanze non prese in considerazione o delle prove non ammesse a determinare una decisione diversa da quella adottata nel decreto impugnato. Com’ò noto, intatti, la parte che intenda denunciare, con il ricorso per cassazione, l’omessa o insufficiente motivazione de provvedimento impugnato, sotto il profilo dell’ingiustificato rifiuto di dare ingresso ad una prova testimoniale o dell’omessa o errata valutazione di un documento, ha l’onere, in ossequio al principio di autosufficienza, non solo di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico ira l’errore denunciato e la decisione assunta in concreto, ma anche d’indicare specificamente, se necessario mediante trascrizione integrale, le circostanze che formavano oggetto dei capitoli di prova o il contenuto del documento asseritamente pretermesso, al fine di consentire al Giudice di legittimità di verificare la validità e la decisività delle disattese deduzioni di prova sulla sola base del ricorso (cfr. ex plurimis. Cass., Sez. 1. 22 febbraio 2007. n. 4178; 17 maggio 2006, n. 11501: 24 marzo 2006, n. 6679).

Nella specie, il ricorrente si limita invece a riproporre la narrazione contenuta nel reclamo e ad insistere nelle considerazioni svolte nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale, evidenziando in particolare le circostanze che, a suo dire, hanno causato lo stato di tensione da cui ha avuto origine il malore che ha giustificato il ricovero coatto. In tal modo, egli prospetta una ricostruzione della vicenda che oltre a non risultare incompatibile con le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale, non escludendo la sussistenza di un’alterazione psichica in atto al momento in cui fu disposto il trattamento sanitario obbligatorio, si risolve nella sollecitazione di un diverso apprezzamento dei fatti, non consentito a questa Corte, alla quale non è conferito il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, la valutazione compiuta dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compilo di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (cfr. ex plurimis. Cass., Sez. lav., 19 marzo 2009, n. 6694; 22 marzo 2007. n. 7065; Cass., Sez. 3 16 gennaio 2007, n. 828).

7. – il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, e condanna N.M. A. al pagamento in favore del Sindaco di Legnago e dell’Azienda Unità Locale Socio-sanitaria n. (OMISSIS) di Legnago delle spese processuali, che si liquidano per ciascuno dei controricorrenti in complessivi Euro 1.800,00, ivi compresi Euro 1.700.00 per onorario ed Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 21-10-2011, n. 21906 Esercizio delle servitù

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con citazione del 13/4/2001 A.R. conveniva in giudizio G.F. e G.A. e, premesso di essere proprietaria, in forza di atto pubblico di divisione del quale indicava data ed estremi di trascrizione, di un podere confinante con terreni di proprietà dei G. gravati di servitù di passaggio su una strada carraia, chiedeva dichiararsi il proprio diritto a eseguire, a proprie spese, opere di manutenzione sulla strada carraia sulla quale era esercitata la servitù.

I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda attrice eccependo che la strada oggetto di causa era sempre stata utilizzata per finalità agricole e che le opere che intendeva realizzare l’ A. non erano finalizzate alla manutenzione della strada, ma ad alterarne consistenza e struttura per consentire il transito con veicoli diversi da quelli agricoli, violando l’art. 1067 c.c. che vieta innovazioni tali da rendere più gravosa la condizione del fondo servente; contestavano, inoltre, l’interpretazione di parte attrice sul titolo costituivo della servitù e sostenevano che la frase "avrà diritto di passaggio nel modo più ampio sulla carraia", si riferiva non al contenuto del diritto, ma alle modalità di esercizio della servitù avuto riguardo alle esigenze del fondo dominante al momento della costituzione della servitù e non con riferimento ad ogni altra esigenza diversa da quella ricavabile dal titolo.

Il Tribunale di Parma, sezione distaccata di Fidenza, senza ammettere le prove richieste dalle parti, con sentenza del 16/3/2003 riteneva che l’attrice fosse legittimata ad eseguire opere di ordinaria o straordinaria manutenzione per conservare la servitù, ma non fosse legittimata a trasformare la strada carraia in una strada carrozzabile; pertanto rigettava la domanda.

L’ A. proponeva appello al quale resistevano i G. i quali, deducendo l’inammissibilità della produzione, in appello, del titolo che dimostrava la proprietà, da parte dell’attrice, del fondo dominante, chiedevano il rigetto della domanda di parte appellante per difetto di legittimazione attiva e comunque nel merito.

Con sentenza depositata il 26/5/2005 il Tribunale di Bologna in totale riforma della sentenza del giudice di primo grado, accoglieva la domanda attorea e dichiarava il diritto della A. ad eseguire le opere di manutenzione indicate in atto di citazione. Al riguardo rilevava:

– che la produzione del rogito notarile di divisione in appello, per provare il diritto di proprietà sul fondo dominante, era ammissibile non solo perchè il divieto di nuove prove secondo giurisprudenza consolidata, riguardava solo le prove costituende, ma anche perchè l’eccezione di difetto di legittimazione attiva era stata sollevata in primo grado solo con la memoria di replica, mentre in comparsa di costituzione la legittimazione attiva dell’attrice era stata implicitamente riconosciuta e, comunque, l’attrice, già con l’atto di citazione aveva indicato gli estremi dell’atto pubblico in forza del quale era divenuta proprietaria del fondo dominante;

– che il titolo costitutivo della servitù, attribuendo un diritto di passaggio "nel modo più ampio" includeva il passaggio con ogni mezzo perchè l’originario proprietario di tutta l’area poi in parte ceduta ai convenuti, non aveva motivo di imporsi limitazioni alla tipologia di veicoli in quanto sul suo fondo si trovavano anche fabbricati di civile abitazione e, di conseguenza, le parti si rappresentavano, già all’epoca, la necessità di transitare con veicoli diversi da quelli agricoli;

– che i convenuti non avevano interesse ad opporsi ad un miglioramento della strada esistente e poteva seriamente dubitarsi che tale miglioramento comportasse una maggiore gravosità della servitù;

che le modalità di esercizio della servitù dipendevano dal titolo e dalla sua interpretazione ed era quindi irrilevante la circostanza che l’ A. potesse o meno accedere alla pubblica via, con autoveicoli, percorrendo altro stradello.

G.F. e G.A. propongono ricorso per Cassazione fondato su tre motivi, al quale resiste con controricorso A.R.; i ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 184, 345 c.p.c., dell’art. 111 Cost., dell’art. 2697 c.c. e il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 perchè il giudice di appello, sull’erroneo assunto per il quale la preclusione di nuovi mezzi di prova in appello non si estenderebbe ai documenti (alla luce della normativa anteriore alla L. 18 giugno 2009, n. 69, applicabile al caso di specie) avrebbe ammesso la produzione di un documento (atto di divisione che proverebbe, a detta dei ricorrenti, la legittimazione attiva dell’attrice quale proprietaria del fondo dominante)che non era stato prodotto in primo grado e che pertanto non poteva più essere prodotto in appello per il divieto dell’art. 345 c.p.c., indipendentemente dalla circostanza che si trattasse di una prova precostituita e non di una prova costituenda, posto che la preclusione vale per entrambe le prove. I ricorrenti censurano inoltre la motivazione, addotta quale ulteriore motivo di ammissibilità della produzione, per la quale l’eccezione di difetto di prova della proprietà del fondo dominate sarebbe stata sollevata tardivamente in memoria di replica del primo grado, mentre in precedenza la legittimazione attiva era implicitamente riconosciuta in comparsa di risposta; si sostiene che il thema probandum sarebbe determinato dallo spirare del termine per le produzioni istruttorie di cui all’art. 184 c.p.c., mentre in precedenza nessuna eccezione poteva essere formulata.

2. L’art. 345 c.p.c., comma 3, effettivamente va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova "nuovi" – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame, requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione (v.

Cass. S.U., sent. n. 8203 del 2005, e succ. conformi: n. 622, 1120, 15514 del 2006, n. 3644, n. 12792 del 2007, n. 11346 e n. 21561 del 2010).

Nel caso di specie, tuttavia, l’eccezione di inammissibilità del documento, sulla quale la Corte territoriale avrebbe erroneamente provveduto, è priva di rilevanza nel processo perchè, come risulta dalla decisione impugnata, la Corte di appello non ha fondato la propria decisione in punto legittimazione attiva sul documento tardivamente prodotto, ma ha fornito una autonoma motivazione rilevando che gli stessi convenuti, proprietari del fondo servente, avevano riconosciuto che l’ A. era proprietaria del fondo dominante.

D’altra parte, la correttezza della decisione, emerge con evidenza dallo stesso contenuto delle conclusioni assunte dai convenuti in comparsa di risposta, trascritte nel controricorso (pag. 3):

"…accertato che il fondo di proprietà G. è gravato di servitù di passaggio esclusivamente agricolo a favore della proprietà della sig.ra A.R….". Questa ratio decidendi, per la quale viene implicitamente escluso che l’accertamento della titolarità del fondo, non contestata, potesse formare oggetto del thema probandum, non ha formato oggetto di impugnazione e pertanto il primo motivo risulta inammissibile, posto che l’eventuale suo accoglimento non potrebbe comportare una modifica della decisione in merito alla riconosciuta legittimazione dell’ A. quale proprietaria.

3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1363 e 1063 c.c. e il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 perchè il giudice di appello avrebbe esaminato il titolo costitutivo della servitù in modo parziale, interpretando l’espressione "in modo più ampio" senza considerare l’intero testo della clausola contrattuale e, in particolare, la definizione come carraia del percorso sul quale doveva esercitarsi il passaggio; tale definizione allude, secondo i ricorrenti ad un passaggio su un terreno con erba per finalità agricole e non ad una strada.

4. Con il terzo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1027,1028, 1063, 1064, 1065, 1067 c.c. e il vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 perchè il giudice di appello non avrebbe indagato sulla comune intenzione delle parti ( art. 1362 c.c.), limitandosi ad ricostruire la volontà di una sola parte e sulla base dell’erroneo presupposto di fatto per il quale sul fondo A. esistessero anche fabbricati di civile abitazione e senza considerare che per il traffico veicolare già esisteva altro accesso verso la pubblica via; il giudice inoltre non avrebbe preso in considerazione che all’epoca della costituzione della servitù la carraia era utilizzata esclusivamente per finalità agricole, che le esigenze del fondo dominante erano esclusivamente agricole, che non sarebbe stato applicato il criterio ermeneutica dell’art. 1065 c.c. per il quale nel dubbio circa l’estensione e le modalità di esercizio, la servitù deve intendersi costituita in guisa da soddisfare il bisogno del fondo dominante con il minor aggravio del fondo servente, che le opere erano preordinate alla realizzazione di una diversa viabilità funzionale alle mutate esigenze del fondo dominante, in spregio del divieto di rendere più gravosa la servitù, che per la manutenzione di una strada carraia agricola non erano necessarie le opere che l’attrice intendeva realizzare.

5. Il terzo e il quarto motivo devono essere esaminati congiuntamente perchè con essi si censura, nella sostanza, la motivazione della sentenza di appello che si fonda sull’interpretazione letterale del titolo (interpretazione comunque contestata dai ricorrenti) e trascura di considerare, in concreto, quali fossero le modalità e le condizioni di esercizio della servitù al momento della sua costituzione e successivamente fino alla proposizione della domanda giudiziale diretta a sentir dichiarare il diritto dell’attrice ad eseguire opere asseritamente dirette alla manutenzione della servitù.

La censura complessivamente considerata, è fondata. La Corte territoriale ha errato nel dare primario rilievo ad una espressione contenuta nel titolo costitutivo della servitù nel quale, si stabiliva il passaggio nel modo più ampio sulla carraia, ma non si indicavano espressamente modalità di esercizio del passaggio diverse da quelle logicamente consentite dalle caratteristiche della carraia.

Il giudice di appello, inoltre, come correttamente rilevato dai ricorrenti, non ha preso in considerazione lo stato dei luoghi (al momento in cui fu costituita la servitù e al momento in cui si chiedeva l’autorizzazione per l’intervento conservativo); tale accertamento era invero indispensabile al fine di stabilire se le opere che intendeva eseguire il proprietario del fondo dominante fossero di mera conservazione della esistente servitù o se, inammissibilmente, fossero dirette a modificare lo stato dei luoghi (con ciò integrando una innovazione non consentita, ma nella sentenza impugnata non è dato rinvenire alcuna motivazione in merito alla natura dell’intervento) per un maggiore comodità del fondo dominante o a soddisfare bisogni nuovi per 1 quali che possano richiedere un ampliamento della servitù, tenuto conto che l’intervento modificativo e migliorativo esula dall’ambito dell’intervento conservativo considerato dall’art. 1069 c.c..

6. Sotto gli evidenziati profili, occorre, quindi, accogliere il secondo e il terzo motivo del ricorso e cassare la sentenza impugnata con rinvio al altra sezione della Corte di Appello di Bologna anche per le spese.
P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna anche per le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.