Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-11-2011, n. 24184 Ineleggibilità

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Svolgimento del processo

Con sentenza del 30.3.2010 il Tribunale di Nocera Inferiore, in accoglimento del ricorso proposto da G.A., dichiarava il suo diritto a ricoprire la carica di consigliere comunale, dalla quale era stato dichiarato decaduto per la causa di incompatibilità prevista dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63, comma 1, n. 1.

La decisione, impugnata in via principale da C.A. e in via incidentale dal G., veniva confermata dalla Corte di Appello di Salerno, che in particolare riteneva: a) che non ricorressero le condizioni per accedere alla richiesta di sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio arbitrale, finalizzato a stabilire la misura della partecipazione del Comune al Consorzio Ortofrutticolo dell’Agro nocerino – sarnese; b) che alla stregua della normativa vigente ( D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63, comma 1, come modificato dal D.L. n. 115 del 2005 conv. in L. n. 168 del 2005) la quota minima di partecipazione idonea a configurare la denunciata incompatibilità risultava pari al 20%, mentre nella specie la partecipazione del Comune al Consorzio, originariamente quantificata nel 23,80%, appariva pari al 18,75%; che analogamente insussistente appariva la rappresentata violazione del dovere di vigilanza, che avrebbe presupposto una posizione dominante del Comune tale da porlo in condizione di controllare la volontà dell’ente, condizione non riscontrabile nella specie. Avverso la decisione C. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva G. con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, articolato in due motivi e successivamente illustrato da memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 27.10.2011.

Motivi della decisione

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c. si osserva, per quanto riguarda quello principale, che con i motivi di impugnazione C. ha rispettivamente denunciato:

1) violazione dell’art. 295 c.p.c. in relazione all’art. 115 c.p.c., atteso che la pendenza di un giudizio arbitrale avente ad oggetto la legittimità dell’adesione del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino al Consorzio Ortofrutticolo (che aveva determinato un ridimensionamento della quota di partecipazione al Consorzio del Comune) avrebbe dovuto dar luogo alla sospensione del processo e la motivazione posta a base del provvedimento negativo, consistente nella mancanza di prova circa la pendenza del giudizio arbitrale, sarebbe errata, non avendo la controparte contestato la circostanza e non essendo pertanto configurabile alcun onere probatorio a carico di esso ricorrente;

2) violazione della L. n. 267 del 2000, art. 63 e successive modifiche, in combinato disposto con gli artt. 115 e 295 c.p.c., in quanto la norma che determina l’incompatibilità dell’amministratore quando la partecipazione dell’ente controllore all’ente controllato superi la soglia del 20% avrebbe carattere imperativo e sarebbe dunque vincolante, circostanza che avrebbe dovuto indurre la Corte salernitana a disporre la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio arbitrale, che avrebbe potuto determinare definitivamente la consistenza della partecipazione degli enti comunali consorziati.

Con il ricorso incidentale condizionato G. ha a sua volta lamentato:

1) violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, artt. 63 e 69 e vizio di motivazione, con riferimento alla delibera del Comune di S. Egidio che aveva ravvisato una incompatibilità di esso ricorrente con la carica di consigliere comunale;

2) violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 69, comma 4, e art. 70, D.P.R. n. 570 del 1960, art. 80 per inosservanza della disposizione secondo cui il Consiglio comunale avrebbe potuto deliberare una sola volta sull’esistenza di una causa di incompatibilità o di ineleggibilità, e non due volte come verificatosi nella specie.

Va innanzitutto premesso che della documentazione allegata alla memoria non è stata data comunicazione al ricorrente sicchè, alla luce del disposto dell’art. 372 c.p.c., di essa non si può tenere conto. Prendendo quindi in esame il ricorso principale, si rileva che i due motivi vanno esaminati congiuntamente, perchè sostanzialmente attengono all’errato giudizio che sarebbe stato formulato in tema di incompatibilità degli amministratori pubblici per violazione della disciplina sui controlli degli enti, errore che sarebbe stato determinato dall’omessa considerazione della pendenza di un giudizio arbitrale, il cui esito avrebbe consentito di accertare la misura di partecipazione del Comune al Consorzio.

Le censure sono infondate sotto diversi profili, atteso che la Corte di Appello ha accertato l’insussistenza di una posizione di preminenza del Comune nel Consorzio, ha altresì rilevato che la percentuale di partecipazione del primo al secondo fosse inferiore alla misura massima consentita del 20%, ha infine ritenuto non provata la pendenza del giudizio arbitrale, accertamenti e argomentazioni che rendono la decisione corretta e motivata.

In particolare, per quel che concerne quest’ultimo punto, si rileva che il controricorrente ha sostenuto l’erroneità della prospettazione secondo cui non vi sarebbe stata contestazione in ordine all’affermata pendenza del giudizio arbitrale, mentre d’altra parte il ricorrente principale, cui incombeva il relativo onere (C. 07/16992) e che non risulta neppure aver formulato specifica istanza di sospensione, non ha dato dimostrazione della detta pendenza, nè ha richiamato dati oggettivamente deponenti nel senso indicato. Il ricorso principale conclusivamente deve essere rigettato, mentre resta assorbito quello incidentale in quanto condizionato, ed il ricorrente C., soccombente, deve essere infine condannato al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito l’incidentale e condanna il C.A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 21-04-2011) 15-07-2011, n. 28005

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Svolgimento del processo

1. Con la sentenza sopra indicata, il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Campobasso, ex art. 425 c.p.p., ha disposto non luogo a procedere nei confronti di C.G., imputato dei reati di cui all’art. 328 c.p., comma 1, e art. 593 c.p., per avere – come incaricato di pubblico servizio in qualità di medico incaricato della guardia medica presso l’ambulatorio di G. – omesso di prestare l’assistenza occorrente e le cure del caso (disinfettazione e sutura) a Co.Do., che si era presentato con ferita lacera in sede frontale, esito di caduta.

2. Ricorre per cassazione il pubblico ministero, il quale deduce inosservanza degli artt. 328 e 593 c.p., erronea applicazione dell’art. 425 c.p.p. e vizio di motivazione della sentenza.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Rileva innanzitutto il Collegio che l’art. 593 c.p., comma 2, delinea una fattispecie penale omissiva riferita a chiunque, "trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo", ometta di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità.

Tale fattispecie, che sanziona la violazione di un dovere generale di soccorso, non viene in rilievo e non concorre formalmente – in forza del principio di specialità (art. 15 c.p.) – con il delitto di omissione di atti di ufficio (art. 328 c.p., comma 1), che disciplina la violazione del dovere specifico del medico pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che rifiuta indebitamente un atto del proprio ufficio che, per ragioni di sanità, deve essere compiuto senza ritardo.

La fattispecie prevista dall’art. 328 c.p. è specifica rispetto a quella generale sotto il profilo soggettivo e oggettivo e, comunque, assorbe l’ipotesi generale di cui all’art. 593 c.p., con la conseguenza che va in radice esclusa la configurabilità di tale delitto, anche in ossequio al principio del ne bis in idem sostanziale, tanto più che, nel caso in esame, al C. è stato contestato il reato di cui all’art. 593 c.p., "perchè, con la condotta indicata al capo A (ossia proprie quelle relativa alla contestazione del delitto di cui all’art. 328 c.p.), ometteva di prestare l’assistenza occorrente al ferito Co.Do., recatosi presso la guardia medica di G. per ricevere le cure del caso". 3. In ordine all’art. 328 c.p., comma 1, il giudice di merito ha escluso il rifiuto e l’omissione, avendo il C., addetto al servizio di guardia medica, provveduto, dopo avere ottenuto il consenso del paziente, a chiamare il 118 e far ricoverare in paziente in ospedale, dove si provvide alla sutura della ferita.

Il ricorrente sottopone all’esame della Corte di legittimità il contenuto delle dichiarazioni rese dai testi, così sostanzialmente richiedendo al giudice di legittimità non già un controllo sulla motivazione e sulla regola di giudizio adottata dal giudice di merito, bensì un’inammissibile rivalutazione del materiale probatorio.

Per quanto concerne la censura di vizio della motivazione per avere il giudicante fatto riferimento all’inesistenza di pericolo di vita del Co. e all’irrilevanza concreta del ritardo nella medicazione poi effettuata, il Collegio osserva che il riferimento era funzionale alla chiamata del 118 e al successivo ricovero del Co., non già a richiedere la sussistenza del pericolo di vita nella configurabilità della fattispecie prevista dall’art. 328 c.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-05-2011) 28-07-2011, n. 30108

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione A.C. avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna – sez. per i minorenni- in data 16 giugno 2010 con la quale è stata confermata quella di primo grado, di condanna per il concorso nel reato di lesioni personali aggravate (dall’uso di un bastone) in danno di U.Z. e M. M., fatto del (OMISSIS). Era stato anche addebitato al prevenuto il porto ingiustificato del bastone.

Deduce la violazione degli artt. 431 e 191 c.p.p..

Era già stata formulata alla Corte di appello la doglianza relativa alla dedotta inutilizzabilità del certificato medico ritenuto prova delle lesioni cagionate al M.. Da tale doglianza sarebbe dovuta discendere la assoluzione da tale reato e la eliminazione dell’aumento di pena fissato in continuazione (un mese e quindici giorni di reclusione).

Si trattava infatti di un "documento" che il Pm avrebbe dovuto introdurre con richiesta di ammissione e sottoporre al contraddittorio con la controparte.

Non era viceversa un atto irripetibile destinato ad essere collocato di ufficio nel fascicolo per il dibattimento e, quale allegato della querela, avrebbe al più potuto essere destinato a provare la procedibilità della azione penale.

Infine il ragionamento della Corte secondo cui le lesioni potevano essere ritenute provate anche solo sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, non era da condividere.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La giurisprudenza di questa Corte, di cui il giudice a quo ha fatto corretta applicazione, esprime il principio secondo cui l’erroneo inserimento di atti nel fascicolo per il dibattimento non ne determina automaticamente l’inutilizzabilità, occorrendo che la parte interessata proponga tempestiva eccezione di inutilizzabilità entro il limite fissato dall’art. 491 c.p.p., comma 2. (Sez. 2, Sentenza n. 23608 del 11/05/2006 Ud. (dep. 06/07/2006) Rv. 234904). E nella specie tale eccezione non risulta formulata.

D’altra parte, la categoria della inutilizzabilità nel caso di specie, con riferimento cioè al documento inserito erroneamente nel fascicolo per il dibattimento senza che la parte abbia eccepito alcunchè nella apposita fase dibattimentale dedicata alla trattazione delle questioni preliminari (art. 491 cpp), appare evocata in linea solo astratta, non essendo dimostrato dalla difesa che la presenza del documento nel fascicolo sia avvenuta in violazione di uno specifico "divieto" stabilito dalla legge.

Destituita di fondamento è anche la osservazione che per provare la effettività delle lesioni non possa costituire equipollente del certificato medico la deposizione testimoniale della persona offesa e di quanti assistettero agli eventi o ne constatarono gli effetti.

Infatti in tale ultimo senso si è espressa la Corte d’appello con tesi ineccepibile. La osservazione del ricorrente è non solo generica e non sostenuta da alcun precetto normativo, ma si scontra con la generale attitudine del mezzo di prova testimoniale a costituire prova di quanto il dichiarante possa avere constatato oggettivamente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. II, Sent., 30-12-2011, n. 30571 Garanzia per i vizi della cosa venduta

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Svolgimento del processo

1. – Con atto di citazione notificato in data 11 ottobre 1989, Z. L. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Trani D.L. A., esponendo che con atto notarile del 9 novembre 1988 aveva acquistato dalla stessa un immobile sito in (OMISSIS), composto da due locali a piano terra, con accessi da due strade, per il prezzo di L. 66 milioni, interamente versato all’atto della stipula del contratto, ma che nell’aprile 1989, in seguito ad un accertamento tecnico preventivo, aveva accertato che detto immobile presentava gravi vizi e difetti, avendo, in particolare, il solaio di copertura subito un notevole cedimento che rendeva il bene inidoneo all’uso.

Chiese, pertanto, che fosse accertato il suo diritto ad ottenere, ai sensi dell’art. 1492 cod. civ., la riduzione del prezzo contrattuale in una percentuale che rappresentasse la diminuzione del bene e comunque in misura pari a L. trenta milioni, oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento dell’immobile.

Il Tribunale di Trani accolse parzialmente la domanda attorea, riducendo il prezzo a L. 44 milioni, condannando la convenuta a rimborsare all’attore la somma di L. 22 milioni maggiorata degli interessi legali, a far tempo dal 21 aprile 1989 fino all’effettivo pagamento, e rigettando la domanda di risarcimento dei danni e di condanna della convenuta all’esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello stato dell’immobile. Rigettò poi le domande proposte dalla convenuta, che, sostenendo che sarebbe stato l’attore a modificare l’unità immobiliare demolendo le murature portanti, aveva convenuto con separata citazione, notificata il 22 novembre 1989, lo stesso affinchè fosse condannato al risarcimento dei danni.

Avverso tale sentenza propose appello la D.L.. Lo Z. propose a sua volta appello incidentale.

2. – La Corte d’appello di Bari, con sentenza depositata l’11 febbraio 2005, accolse il gravame della D.L., condannando l’appellante Z. ad eseguire sull’immobile in questione e nell’appartamento soprastante, di proprietà della stessa D.L., gli interventi indicati nella c.t.u. per riportare l’unità dell’attrice al pregresso stato unitamente alle parti comuni in modo da garantire le condizioni statiche dell’edificio, nonchè al risarcimento dei danni nella misura di Euro 18000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, e alle spese processuali.

Rigettò invece le domande proposte dallo Z..

Osservò la Corte di merito che il primo giudice non aveva valutato adeguatamente la funzione portante che i muri interni al locale dell’appellato svolgevano di fatto per il sovrastante solaio e, conseguentemente, la incidenza sulla stabilità del solaio dell’abbattimento di tali muri effettuato senza la direzione di un tecnico abilitato all’esecuzione di tali opere, che aveva comportato l’imbarcamento del solaio. Tale situazione – rilevò la Corte di merito – risultava dalla consulenza tecnica svolta nel giudizio di appello, dalla quale emergeva altresì che l’appellato aveva proceduto alla demolizione di tre murature di mattoni forati, e che aveva chiesto l’autorizzazione ad effettuare tali opere solo dopo aver già rimosso le murature sottostanti al solaio, e dopo aver già ricevuto l’atto di citazione del marzo 1989. Tali murature, secondo quanto accertato dal c.t.u., avevano una funzione statica e costituivano vincoli intermedi per il sovrastante solaio, per cui la demolizione delle stesse aveva determinato le gravi lesioni a tutte le murature di divisione dei vari ambienti dell’appartamento al primo piano.

La Corte di merito si fece carico delle contestazioni mosse alla c.t.u. dal consulente di parte, che aveva escluso che i tramezzi abbattuti avessero funzione portante, ma osservò che detta funzione era desumibile dal fatto che essi erano stati realizzati da oltre cinquant’anni e che solo a seguito della rimozione degli stessi il solaio si era imbarcato, sicchè essi non avrebbero potuto essere rimossi se non previa verifica statica e sostituzione tecnica idonea a garantire la situazione sussistente.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre lo Z. sulla base di quattro motivi, illustrati anche da successiva memoria. Resiste con controricorso la D.L..

Motivi della decisione

1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1490 cod. civ. in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., nonchè la incongruità e contraddittorietà della motivazione per travisamento dei fatti di causa ed erronea delibazione delle risultanze peritali. Avrebbe errato la Corte di merito nel fondare la sua decisione sulle argomentazioni della c.t.u. disposta in secondo grado, cui avrebbe aderito in modo acritico ed incondizionato, senza offrire alcuna motivazione di tale scelta in presenza delle contrarie risultanze cui era pervenuto non solo il consulente di parte, ma altresì il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado. Le risultanze della consulenza disposta dalla Corte di merito, tra l’altro, sarebbero contraddittorie ed incomplete, in quanto fondate, con inversione dell’ordine logico delle questioni sulle quali si incentrava il giudizio, su di un dato puramente empirico, privo di alcun valore scientifico.

2. – Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., nonchè la omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia. La Corte di merito avrebbe travisato una prova decisiva acquisita al processo, costituita dalle risultanze in particolare del quesito n. 5 posto al c.t.u., in base alle quali, oltre al profilo inerente alla diversità di spessore osservata per talune murature di divisione, superiore a quelle del piano terra, si rilevava una differenza tra le tramezzature degli altri vani di piano terra estranei alla proprietà dell’attuale ricorrente e quelle preesistenti nel locale dello Z.. Tale precisazione inficerebbe i rilievi che fondavano la valutazione sulla quale si incentrava l’intero elaborato peritale, seguito in modo acritico dal giudice di secondo grado, e cioè quella relativa alla natura portante delle murature al piano terra rimosse dall’attuale ricorrente. Si osserva ancora che il c.t.u. aveva rilevato che l’imbarcamento del solaio non si sarebbe manifestato così fortemente se le tramezzature fossero rimaste inalterate: ciò che escluderebbe che il consulente avesse inteso sostenere che il fenomeno non si sarebbe affatto verificato ove l’intervento di rimozione non fosse stato eseguito. Resterebbe, inoltre, privo del necessario approfondimento il rilievo dell’assenza di alcun tipo di fondazione alla base delle tramezzature, in contrasto con l’asserita funzione statica delle stesse: rilievo pur fatto presente negli scritti difensivi e negli elaborati peritali di parte.

3.1. – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la stretta connessione che le avvince, tese, come sono sostanzialmente entrambe, a conseguire una nuova valutazione delle risultanze della c.t.u., non possono trovare ingresso nel presente giudizio.

3.2. – E’ pur vero che, secondo il più recente orientamento di questa Corte, qualora, nel corso del giudizio di merito, vengano espletate più consulenze tecniche, in tempi diversi e con difformi soluzioni prospettate, il giudice, ove voglia uniformarsi alla seconda consulenza, è tenuto a valutare le eventuali censure di parte e giustificare la propria preferenza, senza limitarsi ad un’acritica adesione ad essa, potendo egli discostarsi da entrambe le soluzioni solo dando adeguata giustificazione del suo convincimento, mediante l’enunciazione dei criteri probatori e degli elementi di valutazione specificamente seguiti, nonchè, trattandosi di una questione meramente tecnica, fornendo adeguata dimostrazione di avere potuto risolvere, sulla base di corretti criteri e di cognizioni proprie, tutti i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione (v. Cass., sentt. n. 5148 del 2001, n. 23063 del 2009).

Resta, così, superato il precedente indirizzo giurisprudenziale, del quale sono espressione, tra le altre, le sentenze di questa Corte n. 10209 e n. 6440 del 2002, n. 15629 e n. 15318 del 2001, secondo il quale, in caso di contrasto fra consulenze tecniche di ufficio disposte in gradi diversi del giudizio di merito, l’accoglimento da parte del giudice dell’appello delle conclusioni formulate dal secondo consulente presuppone solo il controllo della correttezza metodologica della consulenza redatta dal secondo ausiliare e non richiede alcun processo motivazionale in ordine alla scelta di tali conclusioni, essendo il diverso risultato della seconda consulenza un naturale effetto del giudizio di appello, che – in quanto revisio prioris instantiae – è proprio diretto a raggiungere un risultato diverso da quello di primo grado in relazione ai medesimi fatti.

3.3. – Nella specie, la Corte di merito ha fornito adeguata giustificazione della propria adesione alla c.t.u. disposta in secondo grado, soffermandosi analiticamente sui dati da essa offerti, e facendosi inoltre carico delle censure esposte dall’appellante come delle discordanti risultanze della precedente c.t.u., che ha ritenuto superate alla stregua di un’approfondita disamina degli elementi forniti nel secondo accertamento peritale.

3.4. – Avendo, dunque, il giudice di secondo grado assolto compiutamente e in modo non illogico il proprio onere motivazionale, nessun sindacato può nella presente sede essere mosso alla sua decisione in parte qua.

4. – Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 2056 cod. civ. in relazione all’art. 41 cod. pen., nonchè motivazione insufficiente e contraddittoria. La decisione impugnata avrebbe violato la disciplina relativa al rapporto di causalità tra condotta ed evento, e, quindi, il principio della equivalenza delle cause, applicabile anche nel campo civilistico, secondo il quale, quando l’evento è riferibile ad una pluralità di azioni od omissioni, deve ritenersi sussistente il rapporto di causalità tra ciascuna di esse e l’evento. La Corte territoriale non avrebbe tenuto nella debita considerazione la circostanza che la preesistente condizione del solaio, a copertura del piano terra, di proprietà dello Z., formante calpestio dell’appartamento della De Lucia, non possedeva i requisiti statici idonei ad assolvere la funzione propria di copertura. Infatti l’unità immobiliare della D. L., costruita in epoca successiva al piano terra, era stata realizzata in totale violazione della normale e buona tecnica del costruire, come chiarito nella stessa c.t.u. disposta in grado di appello, con ciò aggravando, a seguito dell’incremento dei carichi permanenti ed accidentali sul solaio, le già precarie condizioni statiche dello stesso. Ne deriverebbe che, indipendentemente dalla funzione portante o non portante dei tramezzi interni al locale dell’attuale ricorrente, l’abbattimento degli stessi non avrebbe potuto da solo causare l’imbarcamento del solaio.

5.1. – La censura è infondata.

5.2. – In realtà, dal tessuto argomentativo della sentenza impugnata è evincibile il convincimento della Corte di merito che l’imbarcamento del solaio fosse da ricondurre esclusivamente alla demolizione dei muri eseguita, senza autorizzazione e senza – come esattamente rilevato dalla controricorrente – alcuna indagine preventiva, dall’attuale ricorrente. Nessuna concausa è stata, invero, individuata dalla c.t.u. e dal giudice di secondo grado, come dimostra lo stesso rilievo dato in sentenza alla circostanza che prima della demolizione delle tramezzature, nessun problema si era verificato in cinquant’anni : un rilievo, codesto, fattuale, e non dotato, certo, di dignità scientifica, ma che non ha assunto il carattere di elemento fondante la decisione, ma ha solo fornito sostegno proprio al convincimento della Corte in ordine alla mancanza di altre cause del dissesto.

6. – Con il quarto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1494 e 2697 cod. civ. in relazione all’art. 116 cod. proc. civ., nonchè la motivazione insufficiente e contraddittoria. Avrebbe errato la Corte territoriale nel confermare il rigetto della domanda di risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo a scopo artigianale dei locali acquistati, domanda proposta in primo grado dallo Z. e fatta oggetto di appello incidentale. Si rileva che l’art. 1494 cod. civ., comma 1 subordina la concessione del risarcimento in relazione ai vizi della cosa acquistata alla mancata prova da parte del venditore della ignoranza incolpevole degli stessi: prova che, nella specie, non sarebbe stata fornita, risultando, anzi, il contrario dalle risultanze peritali espletate relativamente ai locali in questione. Ove, poi, le voci di danno allegate nel gravame incidentale siano considerate ricomprese nell’art. 1494 cod. civ., comma 2 sarebbe violato detto precetto normativo, che fa comunque salvo il diritto del compratore al risarcimento dei danni derivanti dai vizi della cosa.

7.1. – Anche tale doglianza è destituita di fondamento.

7.2. – Come chiarito sub 3.3. e 5.2., infatti, la Corte di merito ha escluso che fosse configurabile, nella specie, la ipotesi disciplinata dall’art. 1494 cod. civ., concernente i vizi della cosa venduta che la rendano inidonea all’uso cui essa è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. Ne consegue la inapplicabilità del disposto della invocata norma codicistica.

8. – Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio, che vengono liquidate come da dispositivo, devono, in applicazione del principio della soccombenza, essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2700,00, di cui Euro 2500,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.