Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 07-07-2011) 28-09-2011, n. 35252

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 27/10/2010 il Tribunale di Reggio Calabria, adito dall’indagato F.M. in sede di riesame ai sensi dell’art. 309 c.p.p., confermava la misura cautelare della custodia in carcere inflitta al predetto con ordinanza in data 14/9/2010 del G.I.P. in sede per il reato di cui all’art. 416 bis c.p..

Si contestava all’indagato di aver fatto parte dell’associazione mafiosa denominata "’ndrangheta", avente natura transnazionale, operante sul territorio della Provincia di Reggio Calabria, e di altre aree del territorio nazionale ed estero, costituita da molte decine di "locali" o "’ndrine", articolate in tre Mandamenti (Ionico, Tirrenico e Centro-Reggio città), aventi un organo di vertice e di coordinamento delle plurime "locali" in esso gravitanti, denominato "Provincia", ed in particolare della ‘ndrina di Rosarno – facente parte del Mandamento Tirrenico – con il compito di assicurare nell’ambito della stessa le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici della società e dell’associazione, riconoscendo e rispettando le gerarchie e le regole interne al sodalizio.

In motivazione il Tribunale richiamava le numerose sentenze, che avevano affermato l’esistenza della organizzazione criminosa e si soffermava sulla importanza vitale e strategica, ai fini della operatività della consorteria, dell’organismo di vertice, denominato "Provincia", composto di esponenti di rilievo dell’organizzazione criminosa, sulle modalità di costituzione, sulle competenze e sulla sua consistenza organica, che i precedenti giudicati non avevano avuto modo di approfondire; evocava quindi il contenuto delle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche, nonchè i conseguenti servizi di o.p.c., posti in essere dall’autorità inquirente a comprova della esistenza ed operatività della "locale" di Rosarno, della sua organizzazione interne e sui rapporti con le altre "locali"; non dubitava della gravità del quadro indiziario delineatosi a carico dell’indagato, richiamando in particolare l’intercettazione ambientale in data 8/8/2009, nella quale gli interlocutori, identificati per O.D., capo-crimine indiscusso della "Provincia" e M.M. "mastro di giornata" della locale, si dilungano sui riti di affiliazione, riguardanti nuovi adepti, necessari per creare "nuove piante", ossia acquisire nuovi adepti per rimpinguare la compagine associativa, parlano di una prossima riunione, che sarebbe avvenuta presso la c/da Serricella di Rosarno, e il M. riferisce che uno dei nuovi adepti lo porterà "questo del lavaggio… M., che è suo nipote" e sulle successive indagini, che avevano consentito di acclarare non solo che F.M. è titolare di un autolavaggio e che Z.K. è suo nipote, essendo figlio di una sorella dell’indagato, ma anche che tale riunione si era effettivamente tenuta in data 11/8/09 e ad essa avevano partecipato tra altri coindagati sia il F. che lo Z., controllati poco dopo dai Carabinieri al termine della cerimonia a bordo dell’autovettura VW Golf, condotta dal primo, come dimostrava, tra le altre intercettazioni, una conversazione intercorsa tra il M. e T.B., altro partecipe della riunione, nella quale si faceva riferimento ad una telefonata che il F. aveva fatto a P.B., che insieme a lui aveva partecipato alla riunione, di non passare per una certa strada, in cui vi era un posto di blocco; ritiene infine il Tribunale, quanto al quadro cautelare, inevitabile l’applicazione della massima misura cautelare in forza del titolo del reato e della presunzione di colpevolezza, espressa dal disposto di cui all’art. 275 c.p.p., comma 3.

Contro tale decisione ricorre l’indagato personalmente e nel primo motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione denuncia La violazione degli artt. 309, 125 e 546 c.p.p. in riferimento alla mancata acquisizione dei tabulati telefonici, richiesta dal difensore prima ancora della presentazione dell’istanza di riesame, inspiegabilmente negata dal P.M., ritualmente eccepita e rimasta senza risposta da parte del tribunale reggino. Tali tabulati avrebbero consentito di acclarare che la telefonata, ritenuta fondamentale riscontro della partecipazione dell’indagato alla riunione, non vi era mai stata.

Con il secondo motivo eccepisce la violazione della legge processuale e penale in riferimento alla valutazione della gravità del quadro indiziario ai sensi dell’art. 273 c.p.p. e art. 416 bis c.p..

Sostiene in sintesi il ricorrente che l’ordinanza impugnata non recava alcuna risposta circa le ragioni per le quali le prospettazioni alternative difensive dovevano essere disattese e si sofferma in particolare sulla incongruenza del numero delle iniziazioni, che dovevano essere effettuate nella nota riunione, che nella conversazione in data 9/8/09 dovevano essere cinque e in quella del 14/8/09 il numero da cinque era passato a sei ("tre ne hanno fatti, ne mancano altri tre"). Osserva che dall’elenco dei soggetti menzionati, gli unici che avrebbero potuto ricevere l’affiliazione erano lo Z. e tale P.F., portato da B. M., e che stranamente il P. era sfuggito al provvedimento cautelare, il che consentiva di dubitare che in quella riunione si fosse proceduto alla celebrazione del rito dell’affiliazione, senza contare che la riunione, secondo quanto era emerso dal servizio di osservazione dei Carabinieri, era durata solo 15 minuti. Il dato significativo, che faceva crollare l’impianto accusatorio era che le conversazioni successive, che, malamente interpretate dai giudici del merito, avrebbero dovuto confermare tale assunto, di fatto sconfessavano la premessa. Ad avviso del ricorrente lo scopo della riunione, come era emerso da varie informazioni testimoniali, aveva una natura lecita e riguardava la vendita di una partita di mandarini primizi. D’altronde l’ordinanza impugnata non conteneva alcun riferimento a fatti o comportamenti di natura mafiosa, riconducibili al F., onde la "mera affectio societatis", rappresentata al limite dal contenuto dell’intercettazione del 9/8/09, non sarebbe bastata da sola a dimostrare l’inserimento nella consorteria mafiosa del ricorrente e di conseguenza legittimare l’asserita sussistenza della gravità indiziaria e quindi la custodia cautelare inframuraria.

Il ricorso è inammissibile, siccome fondato su motivi non consentiti e comunque manifestamente infondati.

Destituita di fondamento è innanzi tutto la censura in ordine alla mancata acquisizione dei tabulati telefonici dell’utenza cellulare intestata all’indagato; essa presuppone che detti tabulati fossero già acquisiti agli atti del P.M. e non trasmessi al giudice del riesame, laddove invece tali atti non risultavano per nulla acquisiti, giacchè la circostanza dell’avvenuto contatto dell’indagato con il compartecipe della riunione, per avvertirlo della presenza del posto di blocco, trovava conferma in una conversazione intercorsa tra il M. e il T., oggetto di intercettazione ambientale.

Le altre censure sono dirette a ottenere una rilettura delle risultanze processuali e una rivalutazione della consistenza indiziaria e delle circostanze poste dal giudice della cautela a fondamento della custodia cautelare in carcere, condivise e fatte proprie dal Tribunale, come sintetizzate in narrativa con specifico riferimento alle censure formulate dal ricorrente.

Gli argomenti sviluppati dal giudice del riesame danno adeguatamente conto dell’esistenza e operatività dell’associazione mafiosa, meglio nota come "’ndrangheta", della sua evoluzione storica e della sua propaggine, costituita dalla "’ndrina" di Rosarno, nonchè della partecipazione ad essa dell’indagato e del ruolo ricoperto dal predetto all’interno di tale sodalizio criminoso.

Infatti il percorso argomentativo, sebbene riproduca in parte le motivazioni del provvedimento cautelare e ne sintetizza i contenuti significativi e condivisi dal Tribunale, è completo, logicamente corretto e privo di aporie, laddove pone in risalto gli elementi per i quali il F. fosse da ritenersi partecipe dell’organizzazione criminosa e contribuisse consapevolmente alla sua operatività.

Va poi ricordato che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze in tema di procedimenti incidentali, relativi alla libertà personale non può riguardare la verifica della rispondenza delle argomentazioni, poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, provvedendosi così ad una rilettura degli elementi di fatto, atteso che la relativa valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito.

Principio quest’ultimo che non può non valere anche per l’asserito travisamento del fatto, riferito alla verifica della consistenza indiziaria e la significato di essa in relazione all’oggetto dell’accusa.

Questa Corte ha già più volte ribadito che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, dopo le modifiche apportare dalla L. n. 46 del 2005, art. 8, non può consistere in una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione. Il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di motivazione la prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione del quadro indiziario.

Del resto la valutazione della gravità indiziaria che – avvenendo nel contesto incidentale del procedimento de libertate, e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo in itinere – deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza dell’indagato.

Completezza e coerenza della motivazione, in tale contesto valutativo, rendono dunque inammissibile il sindacato richiesto a questa Corte di legittimità.

Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di giustizia ex art. 616 c.p.p., di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 10-11-2011, n. 2705 Assegnazione di alloggi

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Svolgimento del processo

In data 27.11.2007 il ricorrente ha presentato domanda di assegnazione alloggi E.R.P. di cui al bando generale II semestre 2007, venendo tuttavia successivamente cancellato dalla graduatoria da parte del Comune, in data 26.1.2010, per carenza dei requisiti di cui all’art. 28 della L.r. n. 27/2009.

Il ricorrente non aveva, infatti,, risieduto continuativamente nel Comune di Milano nei cinque anni precedenti la data di presentazione delle domanda, né parimenti aveva svolto nel medesimo lasso temporale attività lavorativa nella Regione Lombardia; in particolare non era risultato iscritto nei registri dell’anagrafe della popolazione residente, dal 3.6.2003 al 22.7.2005.

In data 23.9.2009 è stato eseguito un provvedimento di rilascio di alloggio in danno del ricorrente, relativamente ad un immobile sito in Via Giuba n. 2.

In data 13.10.2010 il ricorrente ha presentato domanda di "aggiornamento" della precedente domanda, nella quale ha documentato, tra l’altro, lo sfratto subito.

Con il provvedimento impugnato il Comune, da un lato ha rimesso in graduatoria il ricorrente, essendo decorso un quinquennio dalla sua reiscrizione nelle liste anagrafiche, denegando tuttavia valenza, ai fini dell’attribuzione del maggior punteggio, allo sfratto di cui sopra, essendo il medesimo stato eseguito da più di un anno dalla data di presentazione della domanda; e ciò in conformità a quanto previsto nell’All. I, Parte I, punto n. 8 della L.r. citata.

Motivi della decisione

Con il presente ricorso si lamenta la mancata attribuzione del punteggio utile ai fini della graduatoria, alla situazione di "sfrattato" in cui versava il ricorrente dal 23.9.2009.

Con entrambi i motivi si deduce in sostanza che il Comune di Milano avrebbe erroneamente considerato la domanda del 13.10.2010 come autonoma, rappresentando invece la stessa un mero aggiornamento di quella precedentemente prodotta nel 2007. In particolare, la stessa Amministrazione ciò avrebbe implicitamente riconosciuto, assegnando ad entrambe il medesimo numero (41836); inoltre i termini per l’aggiornamento sono stati riaperti in data 21.9.2010, dunque prima dello spirare del termine annuale dall’esecuzione dello sfratto.

Il ricorso è, tuttavia, infondato, muovendo dall’erroneo presupposto che la domanda presentata in data 13.10.2010 si collochi nel procedimento avviato con l’istanza del 27.11.2007.

In realtà, tale ultima domanda, nonostante abbia inizialmente avuto riscontro positivo, ha in seguito condotto ad un intervento in autotutela da parte del Comune, che a seguito dell’istruttoria esperita, si è avveduto del difetto della residenza quinquennale nel Comune di Milano.

La seconda istanza, presentata in data 13.10.2010, non può pertanto definirsi quale "aggiornamento" della precedente da ritenersi definitivamente e negativamente conclusa per il ricorrente, ma solo come presentata ex novo.

Tale nuova domanda ha avuto esito positivo, ma legittimamente il Comune non ha preso in considerazione lo sfratto subito dal ricorrente, essendo stato eseguito oltre un anno prima dalla sua presentazione.

Il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Sezione I,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 11-10-2011) 27-10-2011, n. 39135

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con sentenza, deliberata il 29 settembre 2010 e depositata in pari data colla contestuale motivazione, il Tribunale ordinario di Padova, in composizione monocratica, procedendo col rito della applicazione della pena su richiesta, ha applicalo la sanzione concordata allo straniero extracomunitario clandestino A. M., imputato del delitto previsto e punito dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 quinquies.

2. – Ricorre per cassazione l’imputato, personalmente, mediante atto recante la data del 13 ottobre 2010, col quale denunzia ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), vizio di motivazione.

3. – Deve rilevarsi, in limine e ai sensi dell’art. 609 c.p.p., comma 2, in relazione all’art. 129 c.p.p., che il fatto ascritto all’imputato – iure superveniente – non è previsto dalla legge come reato.

Successivamente alla proposizione della impugnazione, il 25 dicembre 2010, essendo infruttuosamente spirato (il giorno precedente) il termine stabilito per l’attuazione e/o per il recepimento, hanno acquisito efficacia diretta nell’ordinamento giuridico interno gli artt. 15 e 16 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

E, in proposito, è, testè sopravvenuto il recentissimo arresto della Corte di giustizia della Unione europea, Sezione 1^, 28 aprile 2011, nel procedimento C-61/11 PPU, sulla pregiudiziale interpretativa circa le disposizioni della suddetta direttiva, in relazione al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter.

La Corte della Unione ha stabilito: "La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, etc…, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo".

E, conseguentemente, ha affermato che ai giudici penali degli Stati della Unione spetta "disapplicare ogni disposizione del D.Lgs. n. 286 del 1998 contraria ai risultato della direttiva 2008/115", tenendo anche "debito conto del principio della applicazione retroattiva della legge più mite il quale fa parte delle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri" (p. 61).

La Corte di Kirchberg ha motivato: "gli Stati membri non possono introdurre, alfine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, solo perchè un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale" (p. 58), in quanto la pena detentiva "segnatamente in ragione delle sue condizioni e modalità di applicazione, rischia di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito da detta direttiva, ossia l’instaurazione di una politica efficace di allontanamento e di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare", ostacolando "l’applicazione delle misure di cui all’art. 8, n. 1, della direttiva 2008/115 e ritardando l’esecuzione della decisione di rimpatrio" (p. 59).

Il principio di diritto stabilito dal Giudice della Unione implica la disapplicazione delle norme incriminatrici, contestate ai giudicabili nel presente giudizio e, per l’effetto, impone l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata colla formula "perche il fatto non è previsto dalla legge come reato".

Si tratta, infatti, della formula che, secondo un arresto di questa Corte suprema, si attaglia al caso della inapplicabilità della disposizione penale per effetto della incompatibilità con la "normativa comunitaria", stabilita dalla Corte di giustizia della Unione europea (Sez. 7^, 6 marzo 2008, n. 21579, Boujlaib, massima n. 239960, cui adde in termini: Cass., Sez. 1^, 28 aprile 2011, Trajkovic, e Sez. 1^, 29 aprile 2011, n. 18586, Sterian, massima n. 250233).

Consegue l’annullamento, senza rinvio, della sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La declaratoria della causa di non punibilità comporta la cessazione della misura cautelare cui l’imputato è sottoposto, con i consequenziali provvedimenti.

P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata, perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Dichiara cessata la misura cautelare della sottoposizione agli obblighi sui l’imputato è sottoposto e manda la cancelleria per la comunicazione al Procuratore generale della Repubblica in sede ai sensi dell’art. 626 c.p.p..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 22-05-2012, n. 8071 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

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Svolgimento del processo

L.M., professore associato presso l’Università di Milano Bicocca nella materia "malattie dell’apparato locomotore", partecipava alla procedura di valutazione comparativa per titoli indetta dall’Università degli Studi dell’Insubria, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di Medicina e chirurgia nel settore della detta materia.

All’esito della procedura, con decreto del Rettore n. 411 del 2002, venivano approvati gli atti della commissione giudicatrice e dichiarati idonei i professori P.G. e T.L. P. e non idoneo il prof. L.. Il prof. P. veniva quindi nominato professore di prima fascia presso l’università dell’Insubria.

Il prof. L. impugnava davanti al TAR per la Lombardia tutti gli atti della procedura di concorso e l’atto di nomina del prof. P.. il Con sentenza n. 1960 del 2006 il TAR accoglieva il ricorso e annullava gli atti impugnati, giudicando irragionevole la valutazione negativa della commissione giudicatrice sulla particolare specializzazione del prof. L. nel settore della chirurgia della mano e contraddittoria quella, pure resa dalla commissione, di scarsa rilevanza dell’attività svolta all’estero.

Con nota del Rettore n. 16331 del 2006, in ottemperanza della sentenza, veniva riconvocata la commissione giudicatrice.

La sentenza del TAR veniva appellata con separati ricorsi dei professori P. e T.L. e dell’Università dell’Insubria, con domanda cautelare di sospensione.

Il Consiglio di Stato, dopo aver accolto la domanda di sospensione dell’impugnata sentenza, ritenendo prevalente nelle more del giudizio di merito l’interesse pubblico alla preservazione del consolidato assetto organizzativo, con sentenza della Sez. 6^ n. 4635 del 2007, respingeva gli appelli.

Successivamente il Rettore, non avendo approvato gli atti della valutazione nel frattempo svoltasi il 14-11-2006, stante la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado, con nota n. 17423 del 2007, disponeva la rinnovazione della procedura di valutazione, con l’invito a tener conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, e, con decreto n. 12454 del 2008, accettava le dimissioni dalla commissione del presidente prof. C., provvedendo quindi, con decreto n. 12656 del 2008, alla sua sostituzione con il prof. G. e alla conferma dei restanti componenti della commissione.

Con decreto rettoriale n. 13793 del 2008, venivano infine approvati gli atti del concorso con dichiarazione di idoneità dei professori P. e T.L. e, con delibera del Consiglio di Facoltà dell’11-11-2008, veniva disposta la chiamata del prof. P. come professore di ruolo di prima fascia, per il S.S., MED/33- Malattie dell’apparato locomotore, dall’1-12-2008.

Gli atti della detta rinnovata procedura (dalla conferma dei restanti componenti della commissione fino alla chiamata del prof. P.), venivano quindi impugnati dal prof. L., con ricorso n. 64 del 2007 e con motivi aggiunti, dinanzi al TAR per la Lombardia.

Il controinteressato prof. P. proponeva ricorso incidentale subordinato all’accoglimento del ricorso principale.

Il TAR, con sentenza n. 3502 del 2009, accoglieva il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, e respingeva l’istanza risarcitoria ed il ricorso incidentale disponendo, per l’effetto, l’annullamento degli atti impugnati.

Con ricorso n. 4220 del 2009 il prof. P. chiedeva l’annullamento della sentenza di primo grado con domanda cautelare di sospensione dell’esecuzione.

Il prof. L. si costituiva depositando memorie.

L’Università degli Studi dell’Insubria ed il Prof. T. L., proponevano, ciascuno, appello incidentale chiedendo l’annullamento della sentenza di primo grado.

Depositate dalle parti ulteriori memorie, il Consiglio di Stato – Sez. 6^, con sentenza n. 8248 depositata il 17-12-2009, respingeva gli appelli, principale e incidentale, con la conferma della sentenza di primo grado nei termini di cui in motivazione.

In sintesi il Consiglio di Stato, in primo luogo affermava che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza di primo grado, "non vi è nell’ordinamento, salvo il diverso caso della concomitante violazione della normativa sulla formazione dell’organo, un principio o norma generale per cui a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell’organo che li ha adottati al fine della loro rinnovazione" e che "un tale obbligo, comportante nella specie la modifica della composizione di una commissione giudicatrice di un concorso pubblico, può perciò soltanto scaturire da una pronuncia del giudice a seguito della valutazione di condizioni specifiche connesse allo svolgimento della vicenda dedotta in giudizio".

In ordine, poi, alla rinnovata procedura comparativa, il Consiglio di Stato osservava che dalla precedente sentenza n. 4635 del 2007, doveva conseguire "la integrale rinnovazione della valutazione con la sola esclusione dei vizi rilevati in sentenza quali ragioni necessarie dell’annullamento dell’atto, individuati, nella specie, nella valutazione in termini negativi della specializzazione raggiunta dal prof. L. e nella minore considerazione della sua attività all’estero". La procedura rinnovata, andava pertanto esaminata "nel quadro dell’effetto conformativo del giudicato come prima precisato e secondo il contenuto proprio del sindacato giurisdizionale in materia, consistente nella verifica della conformità a norma del procedimento e della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità delle valutazioni tecniche formulate, fermo il limite del loro contenuto di merito", il tutto alla luce della normativa di riferimento (D.P.R. n. 117 del 2000, art. 4).

In particolare, quindi, il Consiglio di Stato rilevava che la valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L. non risultava "svolta compiutamente" per varie carenze valutative sotto vari profili, come specificato in motivazione, e concludeva che la formazione del giudizio dato sul candidato L., "pur nel passaggio da discreto a buono, presentava modalità simili a quelle assunte nella precedente procedura", così rilevando "tra i due giudizi una valutazione analogamente non adeguata, della connessa, peculiare esperienza del candidato nella tecnica della chirurgia della mano al fine della complessiva considerazione del suo curriculum, risultando inoltre reiterata la carente valutazione dell’attività svolta all’estero, già censurata" nella precedente sentenza n. 4635 del 2007, "in cui si era rilevata la minore considerazione di tale attività".

In tali sensi il Consiglio di Stato riteneva che la procedura in oggetto doveva essere annullata e rinnovata integralmente, dovendosi inoltre innovare "la composizione della commissione giudicatrice" "al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità trattandosi, in questo caso, della terza tornata concorsuale cui sarebbero altrimenti preposti i membri già componenti delle commissioni operanti per le due precedenti ed essendosi altresì riscontrata, come visto, inosservanza del giudicato nel quadro della seconda di tali valutazioni".

Per la cassazione di tale sentenza il prof. T.L. ha proposto ricorso con quattro motivi.

Anche il prof. P. ha proposto ricorso, con sei motivi.

Il prof. L., dal canto suo, ha resistito ai ricorsi con rispettivi controricorsi.

Gli altri intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva.

Infine i proff. T.L., P. e L. hanno depositato ciascuno una propria memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art. 335 c.p.c..

Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, art. 362 c.p.c. e R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, il prof. T.L. lamenta che il Consiglio di Stato "ha oltrepassato in modo palese ed evidente" i "limiti del proprio sindacato sulle valutazioni tecniche assunte dalla pubblica amministrazione nell’esercizio della propria funzione", "entrando nell’area riservata in via esclusiva alla Commissione per ben due volte: a) quando ha ritenuto di potere definire "innovativa" la tecnica del trapianto della mano; b) quando ha ritenuto che il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche del prof. L. non possa prescindere da tale presupposto finendo in tale modo per esprimere…un giudizio (positivo) sulla qualità scientifica delle pubblicazioni stesse".

Con il secondo motivo, denunciando formalmente le stesse violazioni, il ricorrente principale censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che "la formazione del giudizio dato sul candidato L. ad esito della procedura rinnovata presenti modalità simili, pur nel passaggio da "discreto" a "buono", a quelle assunte nella precedente procedura rilevandosi tra i due giudizi una valutazione analogamente non adeguata della produzione scientifica del candidato e sotto questo profilo in particolare della connessa, peculiare esperienza del candidato nella tecnica della chirurgia della mano al fine della complessiva considerazione del suo curriculum".

In specie il ricorrente principale evidenzia che la valutazione in termini di "adeguatezza" del giudizio della commissione "sconfina nel merito" e dunque "è preclusa al giudice amministrativo" e che parimenti l’uso dell’aggettivo "peculiare" "formula nuovamente un giudizio a contenuto tecnico-scientifico (finendo per censurare la valutazione in termini di "buono"attribuita dalla commissione).

Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta inoltre "violazione dei limiti della giurisdizione per invasione della sfera riservata al potere legislativo" in materia (organizzazione amministrativa e ordinamento degli uffici) "coperta da riserva relativa di legge", con riferimento alla statuizione dell’impugnata sentenza "relativa alla rinnovazione della commissione", non prevista, neppure implicitamente, da alcuna disposizione normativa, di guisa che, in sostanza, al riguardo il Consiglio di Stato avrebbe posto in essere una "attività creativa".

Con il quarto motivo, infine, sempre con riferimento alla statuizione relativa alla rinnovazione della commissione, premesso che "in assenza di una qualsivoglia disposizione in tal senso" è da ritenere "inequivocabile la volontà del legislatore" di rimettere "la scelta circa la rinnovazione di una commissione per effetto dell’annullamento delle operazioni concorsuali in sede di giudizio, alla decisione della pubblica amministrazione", il ricorrente principale rileva che "tale decisione è da considerarsi come attinente al merito dell’azione amministrativa e dunque ad un profilo che viene sottratto al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo".

Il prof. P., dal canto suo, con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 360 e 362 c.p.c. e R.D. n. 1054 del 1924, art. 27, ancora con riferimento alla disposta "rinnovazione" della commissione, parimenti sostiene che tale statuizione, ha ecceduto il limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, "imponendo alla pubblica amministrazione un facere che esula dall’ambito del sindacato di legittimità" del detto giudice e "sostanziandosi in un sindacato sul merito amministrativo, al quale deve certamente ricondursi la scelta se rinnovare o meno la commissione giudicatrice".

Con il secondo motivo il prof. P. denuncia "difetto di giurisdizione anche sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, in quanto il ricorrente non aveva dedotto alcuna censura in ordine ad un preteso obbligo di rinnovazione della composizione della commissione giudicatrice in seguito all’eventuale ulteriore annullamento degli atti della procedura valutativa", essendo stato tale obbligo dedotto "dinanzi al TAR, con riferimento alla seconda valutazione (espletata in ragione del precedente giudicato) ma non con riferimento a quella successiva, da compiersi eventualmente dopo il secondo annullamento giurisdizionale".

Con il terzo motivo il prof. P. lamenta violazione dei limiti esterni della giurisdizione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto "non adeguata" la valutazione e il giudizio di "buono" del L. (così di fatto intendendo affermare che il giudizio doveva essere di "ottimo"), con "macroscopica ingerenza nel merito della valutazione riservata alla commissione".

Con il quarto motivo lo stesso ricorrente denuncia parimenti violazione dei limiti esterni della giurisdizione ed ingerenza nel merito della detta valutazione, con riferimento alla affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui "la valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L. non risulta svolta compiutamente", in particolare con riguardo alla tecnica del trapianto della mano definita "indubbiamente innovativa" nonchè con riferimento alla mancata valutazione degli elementi "dell’apporto individuale del candidato" e "della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica", così in sostanza superando "il motivato giudizio sulla mancanza di rigore metodologico" di tali pubblicazioni, preclusivo della valutazione degli ulteriori elementi.

Con il quinto motivo il medesimo ricorrente lamenta altra violazione dei limiti esterni della giurisdizione e ingerenza nel merito amministrativo con riferimento alla affermazione del Consiglio di Stato secondo cui "nel giudizio sulla continuità ed intensità della produzione scientifica, infine, si sottolinea criticamente un andamento cronologico invero non dissimile da quello riscontrabile per le pubblicazioni del prof. P….", in tal modo procedendo "ad una assimilazione tra i profili dei candidati", "in contrasto con la valutazione espressa dalla commissione giudicatrice".

Con il sesto motivo il prof. P. denuncia, infine, analoga ulteriore violazione con riguardo alla affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui "l’attività di ricerca e clinica del prof. L., oggetto del precedente giudicato, nonostante sia distinta da una notevole estensione e continuità nel tempo…e da un’ampia gamma di esperienze…..non risulta specificamente valutata sia nei giudizi individuali come in quello finale, nè sono valutati incarichi in atto…..tutto ciò è infatti soltanto citato ma non ponderato per misurarne la rilevanza…". In specie il ricorrente deduce che il Consiglio di Stato è così entrato nel merito della valutazione della commissione giudicatrice in ordine al contenuto della "ponderazione" e del grado di "rilevanza" dei titoli.

In sostanza, il primo e il secondo motivo del ricorso T. L. sono simili al quarto e al terzo motivo del ricorso P., i quali risultano connessi con il quinto e il sesto motivo dello stesso ricorso, mentre gli altri motivi riguardano la statuizione circa la "rinnovazione" della commissione, in particolare investendo la medesima questione il quarto motivo del ricorso T.L. e il primo motivo del ricorso P., e diversi profili di censura gli altri motivi (terzo del ricorso T.L. e secondo del ricorso P.).

Orbene, rileva in primo luogo il Collegio che come più volte affermato da queste Sezioni Unite (v. fra le altre, Cass. S.U. 21/6/2010 n. 14893 Cass. S.U. 9-5-2011 n. 10065 cfr. anche Cass. S.U. 19-12-2011 n. 27283, "le valutazioni tecniche delle commissioni esaminatoci dei pubblici concorsi, inserite in un procedimento amministrativo complesso e dipendenti dalla valorizzazione dei criteri predisposti preventivamente dalle medesime commissioni, sono assoggettabili al sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo – senza che ciò comporti un’invasione della sfera del merito amministrativo, denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione – anche qualora risultino affette da illogicità manifesta o travisamento del fatto od irragionevolezza evidente o grave, o da grave difetto di motivazione".

Peraltro come pure è stato affermato da queste Sezioni Unite, deve ritenersi che "le decisioni del giudice amministrativo sono viziate per eccesso di potere giurisdizionale e, quindi, sindacabili per motivi inerenti alla giurisdizione, laddove detto giudice, eccedendo i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato e sconfinando nella sfera del merito (riservato alla P.A.), compia una diretta e concreta valutazione della opportunità e convenienza dell’atto, ovvero quando la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell’annullamento, esprima la volontà dell’organo giudicante di sostituirsi a quella dell’Amministrazione, così esercitando una giurisdizione di merito in situazioni che avrebbero potuto dare ingresso soltanto a una giurisdizione di legittimità (dunque, all’esercizio di poteri cognitivi e non anche esecutivi) o esclusiva o che comunque ad essa non avrebbero potuto dare ingresso" (v. fra le altre Cass. 9-11-2011 n. 23302).

In tale quadro, però, da ultimo (v. Cass. S.U. 8-3-2012 n. 3622) è stato anche precisato che "per esercitare la propria giurisdizione di legittimità, e quindi valutare gli eventuali sintomi dell’eccesso di potere dai quali un atto amministrativo impugnato potrebbe essere affetto, il giudice amministrativo non può esimersi dal prendere in considerazione la congruità e la logicità del modo in cui la medesima amministrazione ha motivato l’adozione di quell’atto".

"Neppure quando perciò si tratti… di un atto a contenuto fortemente valutativo, cui certamente inerisce un ampio grado di discrezionalità anche tecnica, si può negare al giudice il potere- dovere di vagliarne la relativa motivazione, ai fini e nei limiti sopra accennati; e, se pure è vero che in siffatte situazioni, esiste il rischio che detto giudice travalichi quei limiti e sostituisca indebitamente la propria valutazione a quella dell’amministrazione, per riscontrare un tale eccesso non basta certo soltanto il fatto che il giudice si sia soffermato a soppesare gli argomenti sui quali la motivazione dell’atto impugnato si articolava.

Non gli sarebbe altrimenti possibile esprimere alcun giudizio sulla congruità e logicità di quella motivazione, che si perverrebbe così all’inammissibile risultato di rendere di fatto insindacabile".

Pertanto, come è stato ulteriormente chiarito con la detta recente pronuncia, "occorre allora riuscire a cogliere la linea di discrimine – talora sottile, ma mai inesistente – tra l’operazione intellettuale consistente nel vagliare l’intrinseca tenuta logica della motivazione dell’atto amministrativo impugnato e quella che si sostanzia invece nello scegliere tra diverse possibili opzioni valutative, più o meno opinabili, inerenti al merito dell’attività amministrativa di cui si discute. Altro è l’illogicità di una valutazione, altro è la non condivisione di essa. Un conto è stabilire quali criteri di valutazione l’amministrazione intende privilegiare nel compiere una certa scelta, a quali clementi essa intende dare maggior peso ed a quali un peso minore o come ritiene di dover contemperare i primi con i secondi, altro conto è motivare la concreta applicazione di quei medesimi criteri nel caso concreto. L’insindacabilità della valutazione discrezionale dell’amministrazione ad opera del giudice non esclude che sia invece sindacabile una motivazione che non consenta di comprendere i criteri ai quali quella valutazione si è ispirata o che, peggio ancora, manifesti l’illogicità o la contraddittorietà della loro applicazione nella fattispecie concreta".

Tali principi vanno qui ribaditi, evidenziandosi come corollario necessario, che la sentenza del giudice amministrativo, impugnata dinanzi a queste Sezioni Unite, non può che essere esaminata nell’intero contesto dell’iter argomentativo svolto, non potendo estrapolarsi singole espressioni contenute nella decisione, le quali, seppure di per sè stesse (nel loro senso letterale) appaiano esprimere singolarmente una qualche ingerenza nel merito amministrativo o nella valutazione tecnica, devono comunque essere lette nel contesto complessivo della decisione stessa.

La verifica, infatti, dell’osservanza, da parte del giudice amministrativo, dei limiti (esterni) nella valutazione della congruità e logicità della motivazione dell’atto, e della non ingerenza nella scelta tra le diverse opzioni valutative non può essere incentrata soltanto su singole espressioni, o addirittura parole, estrapolate dal contesto argomentativo della decisione.

Orbene, nella fattispecie, con riferimento al primo e secondo motivo del ricorso T.L. e (id est) al quarto e terzo motivo del ricorso P., nonchè al quinto e sesto motivo di quest’ultimo ricorso, osserva il Collegio che le censure non meritano accoglimento.

Innanzitutto i ricorrenti concentrano l’attenzione su singole espressioni della impugnata sentenza, che, nel loro senso letterale, di per sè stesse, esprimerebbero, in sostanza, delle valutazioni di merito, anche di carattere tecnico ("tecnica indubbiamente innovativa", "valutazione non adeguata" con "modalità simili, pur nel passaggio da "discreto " a "buono", "peculiare esperienza", "rilevanza scientifica", "andamento cronologico invero non dissimile", attività di ricerca e clinica "specificamente valutata", "tutto ciò è infatti soltanto citato ma non ponderato").

In realtà, dalla lettura complessiva della sentenza, emerge chiaramente che si tratta di espressioni argomentative comunque tutte inserite nel quadro della verifica della congruità e logicità del modo in cui è stata motivata la valutazione comparativa in oggetto, alla luce anche del precedente giudicato amministrativo.

In specie il Consiglio di Stato, in base alla disciplina di cui al D.P.R. n. 117 del 2000, art. 4, ha rilevato che: "nei giudizi, individuali e in particolare finale (verbale del 10 ottobre 2008) la valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L. non risulta svolta compiutamente, in quanto: rispetto alla tecnica del trapianto della mano…si richiamano soltanto le valutazioni critiche e non anche quelle indicate come favorevoli nella memoria del prof. L., e che, per quanto tali, avrebbero dovuto altresì essere considerate, nel quadro di una complessiva valutazione di una tecnica indubbiamente innovativa agli atti del solo curriculum del candidato; non risulta valutato….l’elemento dell’apporto individuale del candidato…..; nè risulta valutato l’elemento della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica…..; nel giudizio sulla continuità ed intensità della produzione scientifica, infine, si sottolinea criticamente un andamento cronologico invero non dissimile da quello riscontrabile per le pubblicazioni del prof. P….. L’attività di ricerca e clinica svolta all’estero dal prof. L., oggetto del precedente giudicato, nonostante sia distinta da una notevole estensione e continuità nel tempo…e da un’ampia gamma di esperienze…non risulta specificamente valutata sia nei giudizi individuali come in quello finale, nè sono valutati incarichi in atto…; tutto ciò è infatti soltanto citato ma non ponderato per misurarne la rilevanza, nè osta a ciò la richiamata concomitanza tra l’attività svolta all’estero e quella presso l’Università di Milano, non apparendo impossibile verificare il contenuto proprio della prima comunque specifico per la diversità delle sedi e del contesto".

"In questo quadro" il Consiglio di Stato ha ritenuto conclusivamente che la formazione del giudizio dato sul candidato L. ad esito della procedura rinnovata presenti modalità simili, pur nel passaggio da "discreto" a "buono", rilevando "tra i due giudizi una valutazione analogamente non adeguata della produzione scientifica e sotto questo profilo, in particolare, della connessa, peculiare esperienza del candidato nella tecnica della chirurgia della mano al fine della complessiva considerazione del suo curriculum, risultando inoltre reiterata la carente valutazione dell’attività svolta all’estero, già censurata nella sentenza….n. 4635 del 2007…".

E’ evidente, quindi, che, al di là della analisi isolata delle singole espressioni o parole adottate nello sviluppo argomentativo, la sentenza impugnata ha semplicemente riscontrato la manifesta illogicità e irragionevolezza e le gravi carenze di motivazione (con riferimento all’attività all’estero anche reiterate dopo la precedente sentenza del Consiglio di Stato) nella procedura di valutazione comparativa de qua, in ordine alla "valutazione della produzione scientifica e del curriculum del prof. L.", senza sostituirsi alla commissione giudicatrice e all’amministrazione nella scelta delle diverse opzioni valutative. in tale chiaro contesto complessivo vanno, infatti, lette le espressioni adottate in termini di "non adeguatezza", di "tecnica indubbiamente innovativa", di "peculiare esperienza", di "rilevanza scientifica" e di "andamento cronologico non dissimile", mentre il carattere "non ponderato" della mera citazione dell’attività all’estero e degli incarichi in atto evidenzia chiaramente la (peraltro reiterata) sostanziale carenza valutativa al riguardo e non una diversità di valutazione. Peraltro neppure può ritenersi, come sostengono i ricorrenti, che la sentenza impugnata abbia comunque imposto un giudizio per il prof. L. superiore a "buono", così sostituendosi alla commissione giudicatrice, avendo il Consiglio di Stato semplicemente rilevato che, nonostante il passaggio del giudizio da "discreto" a "buono", la valutazione presentava in sostanza gli stessi vizi di manifesta illogicità e irragionevolezza e le stesse carenze di motivazione del precedente giudizio.

Così respinti i primi due motivi del ricorso T.L. e i motivi dal terzo al sesto del ricorso P., risulta poi inammissibile il secondo motivo del ricorso P., attenendo lo stesso, in sostanza, non alla giurisdizione (e ai suoi limiti esterni) bensì al rispetto del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Infine neppure meritano accoglimento il terzo e il quarto motivo del ricorso T.L. e il primo motivo del ricorso P., rivolti contro la statuizione dell’impugnata sentenza relativa alla rinnovazione della commissione giudicatrice.

Al riguardo in primo luogo va rilevata la contraddittorietà tra il terzo e il quarto motivo del ricorso T.L..

Il detto ricorrente, infatti, da un lato afferma che la statuizione del giudice amministrativo avrebbe invaso "la sfera riservata al potere legislativo", dall’altro ritiene "inequivocabile la volontà del legislatore di rimettere, in via esclusiva, la scelta circa la rinnovazione di una commissione per effetto dell’annullamento delle operazioni concorsuali in sede di giudizio, alla decisione della pubblica amministrazione", nelle cui competenze la statuizione in esame sarebbe sconfinata.

Nella fattispecie, poi, sul punto, dopo aver premesso che "non vi è nell’ordinamento, salvo il diverso caso della concomitante violazione della normativa sulla formazione dell’organo, un principio o norma generale per cui a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell’organo che li ha adottati al fine della loro rinnovazione", il Consiglio di Stato, nell’annullare la procedura di valutazione comparativa in oggetto, statuendo che la stessa deve essere "rinnovata integralmente", ha altresì affermato che "deve anche essere innovata la composizione della commissione giudicatrice incaricata dello svolgimento delle operazioni concorsuali al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità trattandosi, in questo, caso, della terza tornata concorsuale cui sarebbero altrimenti preposti i membri già componenti delle commissioni operanti per le due precedenti ed essendosi altresì riscontrata, come visto, inosservanza del giudicato nel quadro della seconda di tali valutazioni".

Anche tale ultima statuizione, non può che essere inserita nel quadro dell’annullamento della procedura di valutazione comparativa de qua, come disposto dal giudice amministrativo nella vicenda concreta.

In tal senso il Consiglio di Stato, senza esorbitare dai limiti della propria giurisdizione e senza invadere il merito amministrativo, ha semplicemente disposto una misura idonea "ad assicurare l’attuazione del giudicato" (v. D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 34 lett. e), "al fine di assicurare condizioni oggettive di imparzialità" nel caso concreto (riguardante, in particolare, una "terza tornata concorsuale" in una ipotesi di riscontrata "inosservanza" di una precedente pronuncia del giudice amministrativo).

Del resto tale "misura" risponde palesemente all’esigenza di effettività della tutela giurisdizionale propria del giudice amministrativo, nella fattispecie concreta.

Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti e i ricorrenti, in solido, in ragione della soccombenza vanno condannati al pagamento delle spese in favore del L.. Nulla per le spese nei confronti degli altri intimati, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e condanna i ricorrenti in solido a pagare in favore del L. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in 12.200,00 Euro, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
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