Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 29-11-2011) 02-12-2011, n. 44875

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 22.12.2008, il Tribunale di Sciacca dichiarò C.V. responsabile dei reati di ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e lo condannò alla pena di anni 3 mesi 3 di reclusione ed Euro 2.300,00 di multa.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza in data 1.12.2010, in parziale riforma della decisione di primo grado, ritenuta la continuazione fra i reati di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza 26.6.2007 del Tribunale di Sciacca, determinò la pena complessiva in anni 4 mesi 3 di reclusione ed Euro 2.700 di multa.

Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità fondata sulla mancata giustificazione della provenienza dell’assegno ricevuto; la Corte d’appello ha affermato che l’imputato si era rifiutato di indicare da chi avesse ricevuto l’assegno, mentre il primo giudice aveva affermato che l’imputato non aveva fornito alcuna giustificazione, sicchè sarebbero state travisate le risultanze; l’imputato avrebbe legittimamente potuto tacere e comunque avrebbe potuto voler coprire un prossimo congiunto ai sensi dell’art. 384 c.p.; difetterebbe perciò motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato;

2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla individuazione del reato più grave ai fini della continuazione basandosi non sulla gravità del reato desumibile dalla pena più grave edittalmente prevista, ma solo sulla valutazione del reato definito successivo; peraltro gli assegni provengono dalle stesse denunzie di smarrimento, sporte da G.R. e da P.G.; i reati di cui al presente procedimento non potrebbero perciò essere considerati più gravi di quelli di cui alla sentenza irrevocabile, sicchè si sarebbe dovuta aumentare l’unica pena irrevocabile;

3. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’aver mantenuto ferma la pena inflitta dal Tribunale in conseguenza dell’errore di cui al capo precedente; inoltre difetterebbe la motivazione sull’entità della pena e sull’aumento per recidiva.

Motivi della decisione

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il Tribunale ha affermato che l’imputato non ha fornito nessuna attendibile indicazione in ordine alla provenienza dell’assegno e che in ordine ad altro assegno proveniente dallo stesso carnet l’indicazione fornita era stata smentita.

E’ giurisprudenza consolidata di questa Corte che ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell’elemento soggettivo può essere desunta anche dall’omessa – o non attendibile – indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede. (V. Cass. Sez. 2 sent. n. 25756 in data 11.6.2008 dep. 25.6.2008 rv 241458).

Non vi è, in ragione di tale orientamento, alcuna inversione dell’onere della prova in capo all’imputato nè violazione del diritto al silenzio, dal momento che la prova a carico è rappresentata dall’essere stato costui in possesso dei beni di provenienza delittuosa, sicchè laddove egli li avesse ricevuti in buona fede, ha solo l’onere di allegare tale elemento in modo verificabile e quindi circostanziato.

Mera illazione è che l’imputato intendesse tutelare un prossimo congiunto.

Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono fondati.

Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di reato continuato, per la determinazione della violazione più grave il giudice deve fare riferimento alla pena edittale prevista per ciascuno dei reati, con la conseguenza che più grave deve essere considerata la violazione punita più severamente dalla legge. (V. da ultimo Cass. Sez. 6, Sentenza n. 34382 del 14.7.2010 dep. 23.9.2010 248247).

D’altra parte il giudice della cognizione che, in sede di applicazione della continuazione, individui il reato più grave in quello al suo esame e i reati-satellite in quelli già definitivamente giudicati, non è vincolato, nella rideterminazione della complessiva pena, dalla misura stabilita dalla sentenza irrevocabile relativa ai reati-satellite. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5832 del 17.1.2011 dep. 16.2.2011 rv 249397) La Corte territoriale ha invece affermato di non poter applicare il criterio secondo il quale il reato più grave è quello punito con la pena più severa perchè alcuni dei reati erano stati oggetto di sentenza irrevocabile.

Manca perciò una corretta motivazione in punto di individuazione del reato più grave e di determinazione della pena.

La sentenza impugnata deve perciò essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo, limitatamente all’individuazione del reato più grave ed alla conseguente determinazione della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Palermo, limitatamente all’individuazione del reato più grave ed alla conseguente determinazione della pena.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 14-01-2011, n. 65

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Svolgimento del processo

Con determinazione n. 203 del 29.1.09, la Fondazione XX Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e Regina Elena, indiceva una procedura di gara per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria delle strutture di proprietà, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso, con importo a base d’asta di Euro 5.000.000,00.
L’ATI S., odierna ricorrente, formulava un "ribasso unico e incondizionato" del 51,511% (risultato essere il maggiore offerto in gara), allegando preventivamente a giustificazione dell’offerta:
– i costi orari della manodopera, oscillanti fra Euro 20,00 ed Euro 29,55 in funzione della qualifica posseduta;
– l’utile d’impresa, specificato nel 5%;
– l’ammontare dei costi generali, indicati nell’8%, comprovando il dato con la produzione di una tabella di riclassificazione analitica dei costi, una tabella di analisi economico – strutturale, una situazione contabile al 31.12.07 e del piano di ammortamento.
Con nota del 20.3.09, la Fondazione resistente, richiedeva chiarimenti alla ricorrente in quanto l’offerta presentata era stata individuata come anormalmente bassa ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/06, poiché, applicando il ribasso offerto del 51,511% agli elenchi dei prezzi posti a base di gara, il costo della manodopera sarebbe risultato inferiore ai trattamenti salariali minimi inderogabili ricavabili dai dati CCIA di Milano, ed. IV trim. 2008 e dal listino DEI ed. II sem. 2008 (richiesta evasa in data 30.3.09).
Con nota del 6.4.09, l’Amministrazione integrava la propria originaria richiesta, chiedendo alla ricorrente di "presentare le giustificazioni in ordine al computo metrico" che veniva allegato alla missiva (richiesta evasa il 20.4.09).
In pari data l’Ente chiedeva ulteriormente di "indicare ogni elemento ritenuto utile in relazione al computo metrico a suo tempo allegato" e convocava l’impresa per l’esperimento del contraddittorio orale fissato per il 5.05.09.
Con nota del 6.5.09, la resistente, sul presupposto dell’insufficienza dei chiarimenti forniti, comunicava all’interessata l’esclusione dell’offerta perché inaffidabile.
In data 8.5.09 quest’ultima avanzava una prima richiesta di accesso agli atti di gara che, in data 11.5.09, veniva respinta sul rilievo che il procedimento non si era ancora concluso con l’aggiudicazione (diniego che veniva confermato telefonicamente a seguito di reiterazione della richiesta in data 25.5.09).
Detto diniego veniva, quindi, impugnato, ex art. 25 della L. n. 241/1990 con ricorso iscritto al n. 1411/2009, definito con decreto presidenziale n. 639 dell’11 marzo 2010).
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ricorrente, ha impugnato, con richiesta di sospensione, risarcimento e di acquisizione istruttoria, gli atti in epigrafe indicati, deducendo, con un unico articolato motivo, la violazione degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/06, dell’art. 3 della L. n. 241/1990, eccesso di potere per vizi della motivazione, difetto di istruttoria, nonché, violazione dei principi di economicità, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fondando le proprie censure sulla ritenuta mancata valutazione, da parte dell’Amministrazione, delle copiose e dettagliate giustificazioni fornite.
La Fondazione, costituita in giudizio, resisteva al prodotto ricorso chiedendo la sua reiezione.
Nella camera di consiglio del 29.7.09, preso atto dell’intenzione dalla ricorrente, di proporre motivi aggiunti, la discussione veniva rinviata a data da destinarsi.
In data 28.8.09 la ricorrente presentava una nuova istanza istruttoria accolta con ordinanza presidenziale n. 110 del 9 settembre 2009 e, a seguito dell’adempimento da parte della Fondazione (che depositava la documentazione richiesta il 29.9.09), integrava l’originario ricorso con un primo atto con motivi aggiunti depositato il 4.11.09.
In particolare, con il primo motivo rubricato come n. 2, reiterava la dedotta insufficienza della motivazione del provvedimento di esclusione, denunciando l’irrilevanza, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 3 della L. n. 241/1990, del deposito in giudizio della relazione riassuntiva della Commissione, nonché delle allegate "schede verifica prezzi", stante la loro natura di documenti privi di alcuna indicazione certa circa la loro provenienza e riferibilità.
La relazione, infatti, risulterebbe essere stata sottoscritta con tre firme illeggibili prive d’indicazione quanto alla funzione dei sottoscrittori, mentre le schede, redatte su carta non intestata, si presentavano prive di sottoscrizione.
Con un secondo motivo aggiunto (motivo n. 3), censurava ulteriormente il procedimento di verifica di anomalia, evidenziando profili di contraddittorietà e lacunosità sotto il profilo istruttorio.
Con un ultimo motivo (motivo n. 4), rilevava il travisamento in cui sarebbe incorsa la Stazione appaltante che, in un primo tempo, avrebbe individuato i profili di anomalia relativamente ai livelli retributivi (chiedendo chiarimenti in relazione a tale specifico profilo), per poi rilevare aspetti critici ulteriori e diversi, non oggetto di contestazione, riferiti alla quantificazione della manodopera e ai costi dei materiali pertinenti alcune lavorazioni.
Con memoria depositata in vista della discussione cautelare, la resistente eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, stante la mancata, formale adozione di un provvedimento di esclusione, dovendosi intendere la nota del 06.05.09 come mera manifestazione del "proprio intendimento di escludere" l’offerta.
Nella camera di consiglio del 25 novembre 2009 veniva accolta l’istanza di sospensione, avuto riguardo a profili di contraddittorietà delle determinazioni della Stazione appaltante, emergente, da una parte, dall’esame delle schede giustificative di prezzo delle voci principali degli interventi di ordine manutentivo, per i quali "il confronto fra la manodopera applicabile riferendosi ai prezzi indicati DEI corretti con lo sconto proposto, e la manodopera indicata come minimo sindacale nei contratti nazionali dei settori industria e artigianato, sembrerebbe corretto" (doc. 15 b della Fondazione); dall’altra nel fatto che "il controllo del costo della manodopera facendo riferimento ai minimi sindacali e al listino prezzo DEI sembra confermare la bontà dell’offerta" (15 c).
In data 26.1.10, l’Amministrazione, preso atto della motivazione della pronuncia cautelare, comunicava alla ricorrente di aver avviato un supplemento di istruttoria, avanzando un’articolata richiesta di chiarimenti con riguardo ad aspetti non oggetto di precedenti contestazioni ed individuati con un innovativo criterio.
In particolare, nella nota da ultimo citata, si precisava che, una volta "analizzati tutti i prezzi per i quali il computo metrico…prevede un importo complessivo superiore a 1.250,00 Euro", erano state individuate 70 voci di prezzo corrispondenti a "un importo pari al 60% dell’importo complessivo del computo", in ordine alle quali si rendeva necessario procedere all’acquisizione di ulteriori chiarimenti, in vista di un contraddittorio da svolgersi successivamente.
Stante la successiva inerzia dell’Ente dopo il deposito della documentazione da parte della ricorrente, essa, con atto di significazione e messa in mora del 10.4.10, diffidava l’Ammistrazione a concludere il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
Con determinazione n. 1057 del 5.5.10, la Fondazione, approvava gli atti di gara, compresi gli esiti della verifica di anomalia, aggiudicando i lavori al Consorzio Stabile Ambrosiano s.c.a.r.l., odierno controinteressato.
Nel medesimo provvedimento, quanto alla posizione della ricorrente, veniva precisato che, sulla base di una relazione datata 23.2.10, redatta da un "professionista qualificato" nominato in data 14.1.10 a supporto del RUP, "per la valutazione tecnico specialistica dell’anomalia delle offerte", era emerso che "all’esito del procedimento di valutazione" l’offerta di S. era "risultata nel suo complesso non remunerativa e, pertanto, inaffidabile".
Con istanza del 16.5.10, preso atto delle determinazioni sopravvenute e, in particolare, del coinvolgimento del citato esperto esterno, la ricorrente avanzava nuovamente istanza di accesso agli atti di gara e, con un secondo ricorso per motivi aggiunti depositato il 9.6.10 (motivo n. 5), denunciava la violazione dell’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 per mancata comunicazione della motivazione dell’esclusione (ritenendo insufficiente a tal fine il semplice richiamo alla relazione del consulente non allegata).
Con un secondo motivo, formulato con il medesimo mezzo (motivo n. 6), essa contestava ulteriormente l’illegittimità dell’integrazione procedimentale del gennaio 2010, censurando, in particolare, il mancato esperimento del contraddittorio preannunziato in sede di richiesta di chiarimenti.
Presa cognizione della relazione tecnica del professionista esterno, Ing. M. (nel frattempo acquisita), con atto depositato il 28.06.10, la ricorrente proponeva un terzo ricorso per motivi aggiunti, censurando con due ulteriori motivi (motivo n. 7 e motivo n. 8) l’illegittimità del segmento istruttorio affidato al suindicato professionista, sostenendo l’inattendibilità delle conclusioni ivi formulate.
Con il medesimo atto avanzava richiesta istruttoria tesa ad acquisire tutta la documentazione di gara non ancora prodotta e, segnatamente, la delibera di incarico al professionista e la relazione redatta dal medesimo.
In prossimità della camera di consiglio del 14.7.10 (all’esito della quale veniva fissata la discussione nel merito del ricorso senza adozione di ulteriori provvedimenti) la resistente Amministrazione depositava l’offerta di disponibilità all’incarico dell’Ing M. e la mail del RUP diretta al professionista (del seguente tenore: "facendo seguito alle pregresse intese verbali intercorse, si comunica che le è stato affidato l’incarico per la valutazione dell’anomalia delle offerte presentate per l’appalto in oggetto. L’incarico sarà espletato alle condizioni meglio delineate nell’unito allegato").
Ritenuta l’illegittimità delle descritte modalità di nomina, e in particolare l’omissione di una specifica determinazione provvedimentale, S., proponeva un quarto ricorso per motivi aggiunti (motivo n. 9), deducendo la discontinuità fra l’iniziale procedimento di verifica condotto dalla Stazione appaltante (all’esito del quale era esclusa una prima volta) e quello condotto dall’Ing. M., le cui risultanze erano state poste a fondamento del definitivo giudizio di inaffidabilità e della conseguente esclusione della propria offerta, contenuto nella determinazione di aggiudicazione del servizio.
Con il medesimo mezzo avanzava riserve circa la competenza tecnica dei commissari, fondando le proprie perplessità sull’intervenuta nomina di un consulente esterno.
Alla pubblica udienza dell’11 novembre 2010, la causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Con il presente ricorso, l’ATI S., partecipante alla gara indetta dall’Amministrazione resistente per l’affidamento al miglior prezzo dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici di proprietà dell’Ente resistente, nell’ambito della quale aveva formulato il ribasso più consistente, ha impugnato con una serie articolata di censure contenute nell’originario ricorso e nei successivi motivi aggiunti, la propria esclusione della gara indotta dai risultati della verifica dell’anomalia.
Al riguardo, ha contestato l’operato dell’Amministrazione con riferimento tanto alle operazioni condotte dalla Commissione di gara, nel corso delle quali è stato emesso il provvedimento di esclusione impugnato con il ricorso introduttivo, quanto all’integrazione istruttoria disposta a seguito dell’intervenuta sospensione degli atti impugnati, condotta tramite l’operato di un professionista esterno.
S. ha denunciato a tal fine che l’Amministrazione avrebbe agito contraddittoriamente, modificando in corso di procedimento le contestazioni mosse e pervenendo, in entrambe le occasioni, a conclusioni non motivate e non precedute da un’adeguata istruttoria.
In particolare, ha sottolineato che il procedimento si sarebbe sviluppato senza un effettivo contraddittorio e che la Fondazione avrebbe omesso l’esame dei contenuti delle copiose produzioni documentali prodotte in sede di verifica.
Ha contestato, inoltre, la stessa decisione di ricorrere all’ausilio di un esperto esterno da parte della Stazione appaltante, sia sotto il profilo procedimentale (modalità di conferimento dell’incarico), che nel merito, sostenendo, ancorché in via ipotetica, il dubbio possesso in capo all’incaricato delle necessarie competenze tecniche.
Osserva, in proposito il Collegio che, sotto un primo, preliminare aspetto, la rinnovazione della verifica della congruità dell’offerta posta in essere dalla Stazione appaltante a seguito dell’ordinanza cautelare adottata dalla Sezione nella camera di consiglio del 25.11.09 induce a superare sia i motivi dedotti nel ricorso introduttivo sia i primi motivi aggiunti, ove si consideri che l’evoluzione dell’articolato procedimento di verifica è stato tale che alcun dubbio può nutrire la ricorrente circa la natura delle osservazioni poste poi a fondamento della disposta esclusione.
La Stazione appaltante, infatti, dopo aver espletato il visto supplemento istruttorio, ha adottato l’esclusione dalla gara che è stata motivata su profili di incongruità dell’offerta di per sé idonei a fondare la disposta esclusione.
In tema di verifica di congruità, infatti, la giurisprudenza ha precisato che le Stazioni appaltanti non sono tenute in tale fase a dar conto della compiuta valutazione di ogni singola giustificazione prodotta dalle offerenti, essendo sufficiente evidenziare nel provvedimento conclusivo gli elementi dirimenti in ordine alla valutazione di inaffidabilità. (Cons. Stato, Sez. V, 7 settembre 2007, n. 4694).
Ne deriva che il procedimento di verifica contestato può essere esaminato unicamente sotto il profilo della ragionevolezza dei criteri adottati e dell’attendibilità e congruità delle conclusioni tratte dagli elementi emersi in sede istruttoria.
Per questo aspetto la ricorrente censura l’operato dell’Amministrazione con il secondo, terzo e quarto ricorso per motivi aggiunti, contestando nel merito i risulta esiti per essa sfavorevoli delle ridetta procedurta.
A suo dire sarebbe, da un lato, arbitraria la scelta di coinvolgere un professionista esterno e, dall’altro, altrettanto arbitrari sarebbero i criteri adottati per pervenire alle finali conclusioni.
Con il motivo n. 5 (secondo atto di motivi aggiunti) ha, poi, denunciato la violazione dell’art. 79 del Codice degli appalti pubblici, ai sensi del quale graverebbe sulla Stazione appaltante l’obbligo di corredare la comunicazione di esclusione con "il provvedimento e la relativa motivazione".
La determinazione n. 1057 del 5.5.10, con cui la Fondazione ha approvato gli atti di gara, ivi compresi quelli dell suddetta verifica di anomalia, ha richiamato, invero, una relazione datata 23.2.10, redatta da un "professionista qualificato" nominato in data 14.1.10 a supporto del RUP "per la valutazione tecnico specialistica dell’anomalia delle offerte",in base alle cui conclusioni l’offerta presentata dalla ricorrente è risultata nel suo complesso non remunerativa e, pertanto, inaffidabile.
La mancata allegazione della relazione richiamata avrebbe privato la determinazione contestata della necessaria motivazione.
Detto ordine argomentativo è, peraltro, fallace.
L’art. 3,della L. n. 241 del 1990 consente il ricorso alla motivazione per relationem con richiamo ad altri atti dell’Amministrazione, onerando l’Autorità procedente del solo obbligo di indicare gli estremi di tutti gli atti della procedura e di metterli a disposizione su richiesta dell’interessato (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 27 ottobre 2008, n. 9158; T.A.R. Campania Napoli, sez. VII, 04 luglio 2007, n. 6458)". (TAR Veneto, 25 febbraio 2010, n. 530)
Per conseguenza, non risultando che la Fondazione abbia negato l’accesso al documento, la relativa censura deve essere disattesa.
Con il motivo n. 6, (secondo atto di motivi aggiunti), la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 86, 87 e 88 per mancanza di un effettivo contraddittorio, allegando che, con richiesta del 26.1.10, la Stazione appaltante aveva richiesto chiarimenti in ordine a specifici profili dell’offerta anticipando che avrebbe proceduto ad una successiva convocazione per l’esperimento del contraddittorio orale, pervenendo poi, contrariamente a quanto preannunciato, all’adozione della delibera n. 1057 di esclusione senza procedere ad alcuna convocazione.
Sotto altro profilo la Stazione appaltante avrebbe coinvolto il consulente esterno, motivando tale scelta con la complessità delle verifiche da effettuarsi, riconoscendo, con ciò, la carenza di idonee professionalità all’interno della Commissione. Il professionista, inoltre, sarebbe intervenuto solo nella seconda fase del procedimento, redigendo una relazione che ha costituito il fondamento dell’esclusione, dando, tuttavia, corso a un procedimento obiettivamente discontinuo condotto da parte della Commissione di gara, conclusosi, infatti, con un provvedimento motivato sulla base delle sole conclusioni del consulente esterno.
Anche le suddette censure sono infondate.
Sotto un primo aspetto alcun dubbio può profilarsi circa il rispetto delle scansioni procedimentali disciplinate dall’art. 88 del D. Lgs. come dimostra l’articolato confronto fra le parti nel corso di tutto il complesso e prolungato iter di verifica, mentre legittima appare, altresì, la nomina di un consulente esterno.
L’art. 88, comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006, riconosce, infatti, alla stazione appaltante la lata facoltà di "istituire una commissione… per esaminare le giustificazioni prodotte" il che si traduce, a fronte di una palese ampia discrezionalità in capo all’Autorità procedente, nella possibilità di avvalersi di elementi esterni per il compimento di determinate operazioni.
Quanto alla nomina del consulente esterno, nella persona dell’ing. M., deve rilevarsi che l’Ente ha agito nei limiti di quanto prescritto dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006, che ammette l’affidamento diretto senza necessità di alcuna procedimentalizzazione per importi, come nel caso di specie, inferiori alla cifra di Euro 20.000,00.
Con riferimento alla stessa nomina deve ritenersi, inoltre, inammissibile per genericità il denunciato difetto di adeguate professionalità in capo al consulente, rilievo che è rimasto sprovvisto di ogni prova.
Con il motivo n. 7 (terzi motivi aggiunti), S. censura il merito del procedimento di verifica tanto con riferimento ai criteri adottati che alle finali conclusioni, che sarebbero prive di fondamento.
La Stazione appaltante non avrebbe valutato l’offerta prodotta in gara dalla ricorrente, ma avrebbe tratto un giudizio di complessiva insostenibilità di essa, vagliando unicamente un campione corrispondente ad un valore di Euro 274.130,04, nell’ambito del quale, avrebbe verificando voci per soli Euro 155.193,78.
Il motivo è infondato.
Nell’occasione, la Stazione appaltante, preso atto dell’esito cautelare, con nota del 26.01.10, aveva disposto un’integrazione istruttoria, indicando il criterio cui si sarebbe attenuta per la valutazione di anomalia con contestuale trasmissione di 70 schede prezzi (riferita ad un computo metrico campione) sulle quali riportare le giustificazioni richieste. (sul punto si evidenzia come sia la stessa ricorrente a rilevare la significatività del chiarimento richiesto, ove afferma che "con la riapertura dell’istruttoria, disposta a seguito della ricordata ordinanza cautelare, la Fondazione, con comunicazione del 26 gennaio 2010, si è finalmente risolta a richiedere ben 70 pagine di chiarimenti su specifici aspetti dell’offerta")
S. replicava alla suddetta richiesta con nota del 10.02.10, precisando di aver effettuato "un riesame profondo delle schede analisi prezzo" e dando atto che "tale revisione non modifica il ribasso percentuale esposto in sede di gara (sconto del 51,51%) pur revisionando in maniera differenziata alcuni prezzi già revisionati nelle precedenti comunicazioni"
Sulla scorta di detta documentazione l’ing. M. osserva ostativamente che, "adottando i prezzi riportati nei giustificativi consegnati in data 20 aprile 2009", l’importo complessivo riferito alle voci del computo tipo adottato "assomma a 72.373,47 Euro, mentre adottando i prezzi riportati nei giustificativi consegnati a seguito della richiesta del 26 gennaio assomma a 78.504,34 Euro. L’incremento dell’importo pari a 6.130,87 Euro costituisce l’8,47% rispetto all’importo iniziale, e quindi superiore alla percentuale di utile dichiarato pari al 5%. Considerato inoltre che trattasi di appalto aperto per lavori di manutenzione straordinaria per il quale pertanto la composizione dei lavori potrebbe variare rispetto al computo metrico assunto quale tipologico, l’aumento significativo dei prezzi giustificati in seconda istanza non garantisce il mantenimento della percentuale di utile previsto dall’Appaltatore".
Secondo la ricorrente, invece, le illustrate conclusioni sarebbero basate su un computo metrico, non riferito ai lavori oggetto di affidamento, mentre i calcoli compiuti dai quali emerge uno scostamento di Euro 6.130,87, suscettibile di assorbire l’intero utile dichiarato, sarebbero palesemente erronei, posto che la somma indicata non potrebbe assorbire l’8,47% della base d’asta (Euro 5.000.000,0).
Le suddette argomentazioni sono anch’esse prive di pregio.
Osserva il Collegio che, da una parte, la percentuale di utile dichiarato non va commisurata alla base d’asta, ma all’importo offerto che, nel caso di specie, è inferiore alla metà e che, dall’altra, la ricorrente confronta due dati risultanti dall’applicazione di un tasso percentuale su differenti basi (la base d’asta, la ricorrente, e il valore del computo campione, il consulente), trascurando di considerare che oggetto la gara all’esame è un cosiddetto "appalto aperto", che presenta, cioè, una prestazione di contenuto non predeterminabile ex ante in tutte le sue componenti: lo stesso Capitolato Speciale d’appalto, all’art. 5, fornisce, infatti, la "descrizione sommaria delle opere e dei servizi oggetto dell’appalto", precisando che "le opere oggetto dell’appalto riguardano la messa a norma e la riqualificazione di parti di edifici e di impianti con carattere d’urgenza che si renderanno necessarie nel periodo indicato dall’art. 2 del presente CSA e saranno pertanto individuate dall’ente sia nella loro consistenza che nella loro articolazione e durata temporale".
Ne deriva che il giudizio di complessiva attendibilità condotta in sede di verifica di anomalia non poteva che riferirsi ad un computo "tipo" appositamente predisposto con criteri tali da renderlo rappresentativo delle lavorazioni che si andranno a realizzare.
Nella fattispecie, l’Amministrazione, ha individuato una serie di interventi relativi a forniture e pose in opera afferenti le possibili future lavorazioni al fine di rendere strutturalmente omogeneo quanto dovrà successivamente eseguirsi (opere edili, impianti tecnologici ed elettrici, ecc.).
Preso atto del criterio prestabilito, il procedimento logico – deduttivo condotto dal consulente, fondandosi su di un campione, comporta che il raffronto costi/utile non possa che essere rapportato alla medesima grandezza, ovvero, all’importo del campione esaminato risolvendosi, in ultima analisi, in un confronto fra dati percentuale.
Con riferimento a tale campione sono stati analizzati i rialzi di costo applicati dalla ricorrente, accertando l’incidenza percentuale delle apportate modifiche sui margini di utile attesi e rilevando che questi coprono solo una parte degli incrementi registrati.
Ne deriva che il campione è da ritenersi rappresentativo dell’intero ventaglio delle lavorazioni oggetto di gara (come è stato ritenuto), per cui il giudizio a esso riferito è ragionevolmente estendibile all’intera offerta: il criterio adottato, dalla quale si evince la rappresentatività del computo cosi elaborato si accredita dunque come indice qualificato e attendibile della complessiva sostenibilità o meno dell’offerta.
Sotto altro non meno significativo profilo deve rilevarsi che, in sede di contraddittorio scritto, la ricorrente ha riformulato i prezzi unitari indicati su ben 31 voci delle 70 contemplate, modificando sostantivamente la propria offerta sì di determinarne autonomamente l’esclusione.
Come ormai pacifico in giurisprudenza "in sede di verifica della congruità dell’offerta presentata in una gara d’appalto di lavori pubblici, il principio del contraddittorio successivo (come imposto dalle regole comunitarie interpretate dalla Corte di giustizia con la sentenza 27 novembre 2001 n. 285) mira a consentire un fisiologico arricchimento degli elementi dedotti in origine e quindi incontra un limite nel divieto – immanente al sistema – di trasformazione dell’offerta originaria in un quid sostanzialmente nuovo o diverso per mezzo delle ulteriori giustificazioni". (Cons. Stato, Sez. V, 11 aprile 2006, n. 2021).
E’ noto al Collegio quell’indirizzo della giurisprudenza che ritiene, entro certi limiti, possibile l’aggiustamento delle varie componenti dell’offerta (Cons. St., sez. VI, 21 maggio 2009, n. 3146), restando in ogni caso fermo che:
a) o una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo (rispetto alle giustificazioni già fornite), lascia le voci di costo invariate;
b) oppure un aggiustamento di singole voci di costo trova il suo fondamento o in sopravvenienze di fatto o normative che comportino una riduzione dei costi, o in originari e comprovati errori di calcolo, o in altre ragioni plausibili.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che il subprocedimento di giustificazione dell’offerta anomala non è volto a consentire aggiustamenti dell’offerta per così dire in itinere ma mira, al contrario, a verificare la serietà di una offerta consapevolmente già formulata ed immutabile" (Cons. St., sez. V, 12 marzo 2009, n. 1451)
E’ dunque anche su tale base incontestato che non si può consentire che, in sede di giustificazioni, vengano rimodulate le voci di costo al solo scopo di armonizzare la struttura dell’offerta con l’importo derivante dal ribasso formulato.
A fronte dell’intervenuta riformulazione delle voci di costo operata dalla ricorrente, deve conclusivamente ritenersi che il giudizio di inattendibilità formulato dalla Stazione appaltante sulla base delle risultanze del segmento istruttorio supplementare sia da condividere.
Con il motivo n. 8, viene dedotta l’illegittima introduzione, da parte della Stazione appaltante, di un innovativo parametro cui commisurare la correttezza dei valori specificati dalla ricorrente in tema di incidenza della manodopera.
A tal proposito evidenzia che, nella Relazione conclusiva dell’Ing. M., si afferma che "in alcune voci di prezzo l’incidenza della manodopera esposta nei giustificativi aggiornati risulta ancora sottostimata se confrontata con i valori indicati nel TEMPARIO del Sole 24 ore".
Sulla base di tale parametro, non contemplato dalla disciplina di gara né, tanto meno, comunicato in sede di richiesta di chiarimenti, si sarebbe desunta la pretesa esiguità dei tempi di intervento ritenuta rilevante in sede di esclusione.
Anche questo motivo è infondato.
L’incidenza dei costi della manodopera sulle lavorazioni è stato, invero, oggetto di contestazione sin dalle prime fasi del procedimento di verifica (v. scheda, doc. 15 c, dell’Amministrazione) e il Tempario contestato non è stato surrettiziamente introdotto quale nuovo parametro di legittimità dell’offerta, ma è stato considerato esclusivamente come un riferimento qualificato in relazione al quale ricavare elementi di valutazione circa un aspetto significativo dell’offerta.
In sede di verifica di congruità, infatti, la necessità di formulare un giudizio sotto il profilo della complessiva attendibilità dell’offerta, consente il ricorso a fonti esterne nella misura in cui siano qualificate e rappresentative dei reali costi (tale natura del Tempario non è messa in discussione dalla ricorrente).
Ciò che viene posto in rilievo dal consulente, e assunto a presupposto dell’esclusione, non è, infatti, il mero scostamento dai valori indicati nel Tempario, ma l’esiguità degli importi dichiarati, ritenuti eccessivamente bassi e in relazione ai quali, i valori del listino assumono una valenza meramente indiziaria a supporto dell’evidente incongruità ed insostenibilità degli stessi.
D’altra parte la sottostima dei valori specificati in offerta è implicitamente confermata dalla stessa ricorrente che, in sede di contraddittorio, pur senza allinearsi ai dati del Tempario, li ha significativamente aumentati.
Il che ricorre anche, a puro titolo esemplificativo, come riporta il consulente, per la voce di costo B.6.04.315.B1, che, pur mantenendo valori distanti da quelli del Tempario (Euro 0.59 h/mq), è stata successivamente variata inl rialzo passando da un dato dichiarato di Euro 0.18 h/mq a quello di Euro 0.30 h/mq.
Analogo incremento si è registrato in relazione alla voce A.2.04.154.C0, per la quale la ricorrente ha elevato l’importo da Euro 0.50 h/mq a Euro 0.82 (a fronte di un valore specificato nel Tempario pari a Euro 1.001.40)
L’importanza annessa dalla Stazione appaltante allo specifico profilo e l’incidenza delle richiamate sottostime ai fini della finale valutazione in questa sede contestata sono state oggetto di puntuale motivazione in seno alla determinazione di esclusione, ove si precisa che "in merito all’incidenza della manodopera, la sottostima individuata su alcuni prezzi riveste maggiore rilevanza in considerazione della tipologia dell’appalto che, trattandosi di manutenzioni, comporterà l’esecuzione delle lavorazioni in condizioni disagiate e con logistiche difficoltose in considerazione della prevedibile presenza di attività ospedaliere limitrofe che dovranno essere mantenute in funzione durante le lavorazioni"
Con il motivo n. 9 (quarti motivi aggiunti), la ricorrente, replicando censure già formulate in precedenza, insiste sulla denunciata discontinuità del procedimento di verifica dell’anomalia che si sarebbe svolto in due segmenti non omogenei quanto alle contestazioni mosse, affermando che, considerando unitariamente la fase di verifica, l’esclusione determinatasi all’esito dell’integrazione istruttoria si porrebbe in contraddizione con le perplessità inizialmente rilevate;nella diversa ipotesi che il secondo segmento istruttorio dovesse considerarsi autonomo rispetto al primo, l’l’Amministrazione avrebbe operato in difetto di contraddittorio.
La censura è infondata in quanto, come già rilevato, l’esclusone disposta in seconda battuta si fonda sull’intervenuta rimodulazione dei costi operata dalla ricorrente determinata dalla necessità di renderli compatibili con l’importo offerto; modifica resasi necessaria con riferimento agli aspetti di dubbiezza già sottolineati (quantificazione della manodopera e costi del materiale impiegato) già oggetto di contestazione e contraddittorio in seno alla prima fase e di cui è stato dato atto nelle richiamate schede dei prezzi prodotte dalla Fondazione (doc. 15 b).
Quanto alla ritenuta mancanza di specifiche competenze in capo in capo alla commissione e al consulente nominati, già oggetto di precedente contestazione, se ne ribadisce l’inammissibilità per eccessiva genericità, rinviando alle considerazioni già espresse.
Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente la pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 5.000,00 in favore di ciascuna parte costituita, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente
Elena Quadri, Primo Referendario
Marco Poppi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, Sent., 26-01-2011, n. 20

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Col ricorso in epigrafe, proposto in sede straordinaria e trasposto in sede giurisdizionale, V.C., giornalista, ed il Sindacato Giornalisti del Trentino Alto Adige impugnano sia il bando della selezione pubblica per l’assunzione di un giornalista a tempo indeterminato, presso il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, sia l’esclusione del V. per carenza di un requisito di partecipazione, costituito dal possesso della laurea quadriennale.

A sostegno del gravame è stato dedotto che:

a) il requisito della laurea quadriennale per partecipare alla selezione non è conforme alla legge professionale, che non prescrive il possesso della laurea per l’esercizio dell’attività di giornalista; al più, tale requisito sarebbe potuto essere previsto come titolo preferenziale, ma non di ammissione e, comunque, è illogico che non sia specificato un tipo di laurea coerente con tale professione;

– il requisito di iscrizione all’albo dei giornalisti per otto anni è illogico e non particolarmente significativo;

– è illegittimo il requisito costituito dal pregresso rapporto di lavoro subordinato, senza che sia ammesso quello autonomo;

– è illogico e discriminatorio per i giornalisti radiotelevisivi il requisito della pregressa qualifica di vicecaposervizio o superiore.

Con motivi aggiunti, successivamente notificati, è stato impugnato, per illegittimità derivata, l’atto di approvazione dell’esito del procedimento.

Il Consiglio provinciale, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito:

– l’inammissibilità del ricorso collettivo in quanto proposto da soggetti portatori di interessi disomogenei;

– l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del regolamento organico del Consiglio provinciale che consente di prevedere requisiti ulteriori;

– il difetto di legittimazione del Sindacato in quanto portatore di interessi dei suoi iscritti disomogenei rispetto alla controversia;

– il difetto di interesse del V. alle censure n. 2, 3 e 4 essendo egli in possesso di tali requisiti;

– l’inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto il ricorrente, ammesso con riserva alla selezione, si è classificato al quinto posto.

Nel merito l’Amministrazione ha controdedotto concludendo per la reiezione del ricorso.

Ciò premesso, vanno anzitutto esaminate le eccezioni di rito opposte dalla difesa del Consiglio provinciale.

E’ fondata l’eccezione di difetto di legittimazione del Sindacato dei giornalisti trentini.

Invero, la contestazione dei requisiti fissati dal bando di concorso non risponde all’interesse della generalità della categoria, poiché tali requisiti non sono escludenti per l’intera categoria, ma solo per coloro che ne sono privi. Tali requisiti, infatti, potrebbero essere posseduti da un certo numero di iscritti al Sindacato i quali, perciò, avrebbero interesse alla loro conservazione e non alla loro caducazione.

Anche l’impugnativa proposta dal V., che è stato escluso per il mancato possesso di tale requisito (ma non degli altri requisiti, alla contestazione dei quali non ha, quindi, alcun interesse) è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Infatti egli, dopo l’esclusione, è stato ammesso con riserva al procedimento selettivo e si è classificato al quinto posto, in posizione non utile per l’assunzione. Egli non ha contestato, con i motivi aggiunti, la propria collocazione in graduatoria e perciò, anche se venisse annullata la sua esclusione, a seguito dell’accoglimento del ricorso, non gli deriverebbe alcuna utilità.

Invero, nel processo amministrativo l’interesse al ricorso, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della sua proposizione sia in quello della pronuncia finale, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della predetta condizione in relazione a ciascuno di tali momenti (cfr., in termini, C.d.S., sez. VI, 3.9.2009, n. 5191).

Ne consegue, nella specie, che l’impugnazione dell’esclusione del V. dal controverso procedimento selettivo è divenuta improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

Nel merito, peraltro, il ricorso è infondato poiché le controverse previsioni del bando che prescrivono la laurea, nonché gli altri requisiti, ulteriori rispetto alla semplice qualifica professionale di giornalista, ma previsti dall’art. 11 del regolamento organico del Consiglio provinciale, sono coerenti col principio di buon andamento, in quanto elevano il livello di professionalità richiesto normalmente ad un giornalista.

Tali previsioni, inoltre, non sono affatto illogiche in quanto al giornalista assunto dal Consiglio provinciale sono attribuiti, dall’art. 11 del citato regolamento organico, delicati compiti di "cura e responsabilità delle pubblicazioni, delle comunicazioni e dei rapporti in genere con la stampa" riconducibili alla qualifica di caporedattore.

Il curriculum richiesto non appare, poi, in sé irrazionale o discriminatorio:

a) relativamente al requisito della laurea quadriennale, in quanto il possesso di un titolo di studio di livello universitario rivela comunque una maggiore qualificazione culturale;

b) relativamente al requisito costituito dal pregresso rapporto di lavoro subordinato, per otto anni come vicecaposervizio, poiché garantisce effettività e continuità di tale esperienza lavorativa.

Conclusivamente, per le considerazioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere all’Amministrazione provinciale resistente le spese e gli onorari del giudizio, che liquida – tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della complessità delle questioni giuridiche sollevate e dell’impegno defensionale occorso – in complessivi euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre ad i.v.a. e c.n.p.a. ed al 12,5% su tale importo, a titolo di spese generali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Armando Pozzi, Presidente

Lorenzo Stevanato, Consigliere, Estensore

Fiorenzo Tomaselli, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen., sez. I 28-05-2008 (13-05-2008), n. 21357 Manifesta infondatezza.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ordinanza del 2/4/2007 la Corte d’appello di Napoli rigettava l’opposizione proposta da E.P., condannato irrevocabilmente per i delitti di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e art. 648 ter c.p. (per avere impiegato i proventi illeciti del clan camorristico "Giuliano" di Forcella in attività commerciali, immobili o conti correnti e per averli fittiziamente intestati a prestanomi nullatenenti o gestiti tramite società di capitali all’uopo costituite), avverso il provvedimento di confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies dei beni analiticamente elencati (quote sociali, aziende, conti correnti e unità immobiliari) e già oggetto di sequestro preventivo 3/5/2004 nel giudizio di merito a suo carico.
Rilevava la Corte territoriale che l’E., a fronte di quanto accertato, nel processo di merito per l’attività di riciclaggio svolta nell’interesse della famiglia Giuliano dal 1993 fino al giugno 2001, circa l’illecita provenienza dei beni in sequestro dal continuo e consistente flusso di finanziamenti provenienti da esponenti del clan Giuliano, non era stato in grado di fornire alcuna giustificazione credibile per superare la presunzione d’illecita accumulazione patrimoniale di immobili, disponibilità finanziarie ed esercizi commerciali, esorbitanti le proprie, modeste, capacità economiche e finanziarie ed acquistati a partire dal 1989, epoca ragionevolmente prossima a quella delle contestate condotte criminose.
2. Hanno presentato ricorso per cassazione contro detta ordinanza i difensori dell’ E., riproponendo innanzi tutto le eccezioni di legittimità costituzionale (già ritenute manifestamente infondate) della L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, in riferimento agli artt. 3, 24, 27, 42 e 111 Cost., nella parte in cui – a differenza di quanto previsto dalla L. n. 575 del 1965, art. 2 ter – consente la confisca anche oltre il biennio dalla data di esecuzione del sequestro dei medesimi beni, nonchè nella parte in cui, secondo l’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, possa disporsi la confisca di beni nella disponibilità del condannato a prescindere da qualsiasi nesso di pertinenzialità o cronologico con i delitti contestati ed anzi con l’onere di allegazione o dimostrazione probatoria a suo carico circa la liceità della provenienza.
La difesa ha quindi censurato l’indebita estensione della presunzione d’illecita locupletazione e della confisca anche a beni acquistati in epoca antecedente o successiva alla collocazione cronologica delle condotte criminose, individuate tra il 1992 e il 1998, o, in subordine, quantomeno alle quote di partecipazione alla Emporio Junior s.r.l. costituita nel novembre 2000 ed ai proventi leciti conseguiti dalla relativa attività commerciale, ribadendo siffatti rilievi con successive memorie e motivi nuovi.
3. Osserva innanzi tutto il Collegio, per rispondere alle specifiche critiche mosse pregiudizialmente dalla difesa del ricorrente, che il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies conv. in L. n. 356 del 1992, introdotto dalla L. n. 501 del 1994, art. 2, configura la speciale ipotesi di confisca in esame come misura di sicurezza patrimoniale atipica, modellata secondo la figura affine della misura di prevenzione antimafia introdotta dalla L. n. 575 del 1965, dalla quale mutua la finalità preventiva (Cass., Sez. Un., 17 luglio 2001, Derouach, rv. 219221), che colpisce tutti i beni, il denaro o altre utilità di cui non sia stata giustificata la provenienza, di valore sproporzionato al reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o all’attività economica di chi sia condannato per uno dei gravi delitti tassativamente J indicati nella medesima disposizione e considerati riferibili alla criminalità organizzata e dei quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, ne risulti titolare o averne la disponibilità a qualsiasi titolo.
Il legislatore ha stabilito, sulla base di un’insindacabile scelta politico-criminale, una presunzione iuris tantum d’illecita accumulazione, nel senso che il provvedimento ablatorio incide su tutti i beni di valore economico non proporzionato al reddito o all’attività economica del condannato e dei quali questi non possa giustificare la provenienza, trasferendo sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibilità dei beni, l’onere di dare un’esauriente spiegazione in termini economici (e non semplicemente giuridico-formali) della positiva liceità della loro provenienza, con l’allegazione di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistica in tema di diritti reali, possessori e obbligazionari, siano idonei a vincere tale presunzione.
Ne consegue che, non essendo colpiti i soli beni collegati al delitto "presupposto" come profitto o provento dello stesso, si riconosce che, all’interno della disciplina dettata dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, non ha rilevanza il rapporto di pertinenza tra i beni sottoposti a confisca e il reato per il quale è stata pronunciata condanna, nè tantomeno l’epoca dell’acquisto, sicchè essa opera anche nel caso in cui i beni risultino acquisiti al patrimonio del condannato in epoca precedente o successiva ai fatti contestati per i quali sia intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (Cass. Sez. Un., 17 dicembre 2003, Montella, rv. 226490-492).
4. Alla stregua dei principi suesposti la duplice questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del ricorrente (già disattesa dalla Corte d’appello) risulta priva di pregio e manifestamente infondata.
Da un lato, la diversità di disciplina delle modalità e delle scansioni temporali del sequestro preventivo e della confisca dei beni nel processo penale, instaurato per l’accertamento della responsabilità dell’imputato in ordine ad uno dei delitti indicati dal D.L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies, rispetto alla parallela disciplina del sequestro e della confisca nel procedimento di prevenzione L. n. 575 del 1965, ex art. 2 ter, è giustificata dalla obiettiva disomogeneità, strutturale e funzionale, delle situazioni procedimentali considerate.
Dall’altro, la ragionevolezza della presunzione di provenienza illecita dei beni patrimoniali, nei termini sopra configurati, è stata confermata dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 18 del 1996, che ha scrutinato negativamente il dubbio sull’arbitrarietà della scelta legislativa, dal momento che l’elemento della "sproporzione" va comunque accertato attraverso una ricostruzione storica della situazione dei redditi e delle attività economiche del condannato al momento dei singoli acquisti e che questi ben potrà esporre fatti e circostanze, specifiche e rilevanti, indicando quindi puntualmente le proprie giustificazioni (v. già, in tal senso, per la manifesta infondatezza dei plurimi profili d’incostituzionalità denunziati dal ricorrente, Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2003, Montella, cit.).
5. Non si riscontrano, d’altra parte, con riferimento alla confisca disposta, vizi del provvedimento impugnato rilevanti in sede di legittimità, poichè la Corte territoriale, seguendo un corretto metodo di esame e di valutazione della prova, ha individuato gli elementi dimostrativi dell’assunto accusatorio con argomentazioni congrue, complete e prive di salti logici.
A fronte della censura difensiva in ordine all’estensione della presunzione di illecita locupletazione e della confisca anche a beni acquistati in epoca antecedente o successiva alla collocazione cronologica delle condotte criminose, individuate tra il 1992 e il 1998, o, in subordine, quantomeno alle quote di partecipazione alla Emporio Junior s.r.l. costituita nel novembre 2000 ed ai proventi leciti conseguiti dalla relativa attività commerciale, appare sufficiente rilevare che il giudice ha posto a fondamento della confisca l’assorbente rilievo che l’E., il quale era un piccolo commerciante, che non aveva dichiarato alcun reddito se non per importi modestissimi, improvvisamente e nel giro di pochissimo tempo aprì una serie di negozi e di attività commerciali ed acquistò appartamenti, gestendo tali attività imprenditoriali tramite prestanomi o società di capitali, mentre risultava inequivocamente provato che il prezzo fu pagato con il flusso costante di imponenti somme di denaro provenienti da esponenti del clan camorristico Giuliano e che gli acquisti furono realizzati per la maggior parte tra il 1989 e il 2000, cioè in stretta e ragionevole contiguità col periodo di commissione dell’attività delittuosa de qua.
Di talchè, anche in merito alle quote di partecipazione ed ai proventi della Emporio Junior s.r.l., una volta accertata insindacabilmente dal giudice di merito la riconducibilità della costituzione della società ai finanziamenti del clan Giuliano, non può conseguentemente qualificarsi come lecito il provento della relativa attività commerciale, frutto del reimpiego di denaro di provenienza criminale.
Del resto, dagli esposti motivi del ricorso si ricava in larga parte che essi, riproponendo le medesime deduzioni in fatto e in diritto già precedentemente svolte e adeguatamente disattese dalla Corte territoriale, prospettano, sotto l’apparente deduzione di vizi attinenti alla violazione di legge o alla illogicità della motivazione, un’inammissibile richiesta di rivalutazione del merito laddove appare, invece, corretto il presupposto logico-giuridico su cui si fonda la decisione impugnata alla stregua dei suesposti principi giurisprudenziali in punto di metodologia della prova.
Il ricorso dev’essere pertanto respinto con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionale. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.