CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III PENALE – SENTENZA 18 novembre 2011, n.42672 NON C’È SEQUESTRO DI PERSONA SE MANCA LA SERRATURA ALLA PORTA DELL’APPARTAMENTO

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Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Trieste, con sentenza del 6/2/07, dichiarava G.D. colpevole dei reati di cui agli artt. 605, 614, 609 bis. 81 cpv e 660. 594 c.p., e lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 5 di reclusione, con applicazione della pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pp.uu.: lo condannava, altresì, a) risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, liquidato in Euro 15.000.00. nonché alla rifusione, in favore della stessa, delle spese processuali. La Corte di Appello di Trieste, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto nell’interesse del prevenuto, con sentenza dell’8/7/2010, in parziale riforma del decisimi di prime cure, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 660 c.p.. perché estinto per prescrizione, e, concesse le attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate, ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 10 di reclusione, con riduzione a cinque anni della durata della interdizione dai pp.uu.. con condanna alla rifusione delle spese del grado in favore della p.c. con conferma nel resto.

Propone ricorso per cassazione la difesa del G. , con i seguenti motivi:

– la declaratoria di responsabilità penale in capo al prevenuto si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni della presunta persona offesa, ma una corretta lettura delle emergenze istruttorie avrebbe dovuto indurre il giudice di merito a mandare assolto l’imputato per tutti i reati ad esso contestati.

Infatti, dall’esame della piattaforma probatoria è dato rilevare che non sussistono elementi per ritenere che si siano concretizzati né il sequestro di persona, né la violenza sessuale e tan poco la violazione di domicilio e le molestie e le ingiurie: è evidente che le emergenze istruttorie sono state travisate dal decidente, che sulle stesse ha svolto una argomentazione estimativa non corretta.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato per quanto di ragione.

Il discorso giustificativo, svolto dal decidente per pervenire alla pronuncia di condanna del prevenuto, si palesa del tutto logico e corretto, tranne che in attinenza al delitto di cui all’art. 605 c.p..

Col primo motivo di impugnazione la difesa del G. lamenta la insussistenza di prove in ordine ai reati ascritti all’imputato, la cui responsabilità sarebbe stata affermata sulla base della ritenuta attendibilità della parte offesa e della credibilità attribuita a quanto da essa dichiarato: peraltro, le ulteriori emergenze istruttorie non avrebbero potuto ritenersi confermative della versione dei tatti fornita dalla M. . in quanto non avallano il narrato di costei.

Si osserva che i giudici di merito sono pervenuti nella convinzione della fondatezza della accusa a seguito di una corretta analisi valutativa della piattaforma probatoria ed hanno rilevato che la M. è soggetto attendibile, né è da attribuire alla stessa intenzioni calunnatorie nei confronti del prevenuto; quanto riferito dalla stessa, in ordine alle violenze subite, peraltro, e acciaialo da riscontri estrinseci, quali la deposizione della teste V. . gli SMS inviali dal G. alla donna, che comprovano un atteggiamento persecutorio e molesto che questi aveva nei confronti della vittima.

Rilevasi che anche per la deposizione testimoniale della persona offesa vale il principio della presunzione di attendibilità, che è stato costantemente affermalo dalla giurisprudenza di legittimità.

Varie pronunce di questa Corte hanno chiaramente statuito che il giudice deve presumere che il teste, fino a prova contraria, riferisca correttamente quanto a sua effettiva conoscenza e deve perciò, limitarsi a verificare se sussista o meno incompatibilità tra quello che il leste riporta come vero, per sua diretta conoscenza, e quello che emerge da altre fonti di prova di eguale valenza, non quindi quello che emerge dall’interrogatorio dell’imputato (ex multis Cass. 10/10/06 Montefusco Rv. 234830).

Ciò non esclude, peraltro, che la persona offesa, tanto più se costituita parte civile, sia portatrice nel processo penale di un interesse personale che confligge naturalmente con quello del prevenuto, il che impone al giudice di procedere con cautela e rigore particolari nella valutazione delle dichiarazioni da essa rese.

La giurisprudenza di legittimità, di poi. ha affermato costantemente che la deposizione testimoniale della vittima del reato, anche se non equiparabile a quella di un testimonio estraneo al merito del processo, può, tuttavia, essere assunta da sola come fonte di prova, ove venga sottoposta ad una rigorosa analisi positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità oggettiva della testimonianza (ex multis Cass. 14/4/08 De Ritis).

Dal vaglio di legittimità a cui è stata sottoposta la pronuncia impugnata è evidente che il giudice di merito ha fatto buon governo dei principi enunciati da questa Corte, pervenendo nella convinzione della attendibilità della M. , a seguito di esame estimativo corretto di tutte le prove acquisite, singolarmente analizzate e, di poi, costruite in un insieme armonico e concordante, tale da permettere al decidente di pervenire alla affermazione di responsabilità del G. . Peraltro, la censura formulata dalla difesa del prevenuto tende ad una rivisitazione della piattaforma probatoria, sulla quale al giudice di legittimità è precluso procedere a nuova analisi valutativa. Il sindacato di questa Corte sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare che la relativa motivazione sia effettiva, ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non manifestamente illogica, ovvero sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nella applicazione delle regole della logica: non internamente contraddittoria, ossia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non logicamente incompatibile con altri atti del processo, dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare o radicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione (Cass. 29/3/06, n. 10951).

La Corte territoriale ha dimostrato di attenersi pienamente ai principi richiamati.

Non può di contro non rilevarsi che in un sol punto il discorso giustificativo, sviluppato dal giudice di merito contrasta, con netta evidenza, con le emergenze istruttorie, e su questo punto la difesa del prevenuto muove mirata e fondata censura: la p.o. ha dichiarato che in occasione dell’episodio di cui al 25 giugno 2005 da cui è scaturita la imputazione ex art. 605 c.p. a carico dell’imputato, la porta di ingresso dell’appartamento del G. era priva di serrature, circostanza questa che determina una dissonanza evidente con la imputazione, secondo la quale (capo – a – della rubrica) l’imputato avrebbe privato la M. della libertà personale, costringendola a rimanere chiusa in casa, ‘chiudendo la porta della abitazione a chiave, che sottraeva e nascondeva’.

La stessa p.o., quindi, va a denegare la possibilità che l’ingresso dell’appartamento de quo fosse serrato e chiuso a chiave, proprio perché difettava la possibilità di bloccare la serratura, visto che la stessa era mancante.

Questa Corte, pertanto, ritiene di annullare con rinvio la impugnata sentenza, limitatamente al reato di cui al capo a) della imputazione, affinché il giudice ad quem motivi in punto di sussistenza o meno del delitto di sequestro di persona, contestato al prevenuto, in dipendenza di analisi valutativa delle emergenze istruttorie in merito.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all’art. 605 c.p. con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Trieste; rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-02-2011, n. 3960

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Svolgimento del processo

S.C. e S.G. presentavano nel 1997 denuncia di successione relativa a vari immobili ubicati in (OMISSIS), di cui alcuni sottoposti a vincolo di interesse storico-artistico.

Nel 2001 la Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione delle imposte dovute (di successione, ipotecarie, catastali e sostitutive di INVIIVI) ai sensi della L. n. 154 del 1988, art. 12, e rettificava tali fine in aumento il valore dichiarato degli immobili esposto dai contribuenti.

I predetti impugnavano l’avviso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Padova, sostenendone la illegittimità per difetto di motivazione, e, nel merito, che l’Ufficio aveva errato nel calcolare il valore tabellare degli immobili sottoposti a vincolo storico ed artistico ai sensi della L. n. 154 del 1988, citato art. 12 anzichè prendendo a base le minori tariffe di estimo previste per le abitazioni ubicate nella stessa zona censuaria nella quale gli immobili stessi erano siti, ai sensi della L. n. 413 del 1991, art. 11, comma 2.

La Commissione accoglieva il ricorso sotto entrambi i profili.

Appellava l’Ufficio, sostenendo la sufficienza della motivazione e, nel merito che la agevolazione di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11 per gli immobili di interesse storico ed artistico si applicava esclusivamente alle imposte sui redditi.

Nelle more del giudizio il contribuente S.C. presentava istanza di definizione della lite pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art 16.

L’Ufficio rigettava la istanza, sostenendo che vertendosi in tema di mera liquidazione delle imposte la controversia non era suscettibile di definizione.

Il rigetto era impugnato dallo S. innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, la quale con sentenza n. 45/29/05 in data 10-6-2005, depositata in data 7-7-2005, dichiarava la illegittimità del diniego dell’Ufficio ed accoglieva la istanza del contribuente, dichiarando la definizione della lite.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, con un motivo, nei confronti di entrambi i litisconsorti.

Resiste il solo S.C. con controricorso, e formula ricorso incidentale condizionato, con un motivo, notificandolo anche alla litisconsorte S.G..

Motivi della decisione

Preliminarmente i ricorsi principale ed incidentale devono essere riuniti ex art. 335 c.p.c..

Con l’unico motivo di ricorso principale l’Ufficio deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, L. n. 413 del 1991, D.L. n. 70 del 1988, art. 12, D.Lgs. n. 346 del 1980, art. 34 ed insufficiente ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Espone che l’avviso di liquidazione era fondato sulla applicazione del D.L. n. 70 del 1988, art. 12, convertito nella L. n. 154 del 1988, e del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 34, comma 6, richiesta dai contribuenti, ipotesi che esclude un potere di accertamento da parte dell’Ufficio, e sostiene che anche in presenza di istanza volta ad applicare la minore tariffa di estimo di cui alla L. n. 413 del 1991, art. 11, per gli immobili vincolati per valore storico ed artistico, (di per sè infondata in quanto agevolazione limitata all’ambito delle imposte dirette) la controversia rimane sempre di liquidazione e non di valutazione, con inapplicabilità della normativa sul condono.

Il contribuente nel controricorso sostiene la infondatezza dell’assunto dell’Ufficio, e formula ricorso incidentale condizionato.

Con l’unico motivo deduce violazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, commi 8 e 10, ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5.

Sostiene che il diniego di definizione della lite notificato al solo contribuente richiedente S.C. non era valido ed efficace, in quanto lo stesso doveva essere notificato anche alla litisconsorte ed obbligata solidale S.G., in quanto interessata al condono e parte processuale. In carenza di tale adempimento ad avviso del controricorrente manca un atto impeditivo della definizione della lite e pertanto detta definizione doveva intendersi in ogni caso perfezionata, non essendo ipotizzabile una soggezione "sine die" al potere della Amministrazione.

Il ricorso principale è infondato.

E’ pacifico che i contribuenti nella denuncia di successione non si limitarono a richiedere la applicazione della procedura di cui alla L. n. 154 del 1988, art. 12, ma fecero altresì istanza, per gli immobili sottoposti al vincolo di cui alla L. n. 1089 del 1939 di applicazione, al fine di determinarne il valore ai fini delle imposte di successione e collegate, delle minori tariffe di estimo di cui alla L. n. 491 del 1991, art. 11. Ed è in ogni caso certo che almeno parte della differenza tra le somme portate dall’avviso di liquidazione e quelle dichiarate dai contribuenti non dipendevano da errori di calcolo, bensì dalla applicazione del diverso regime di valutazione di cui alla citata disposizione agevolativa. Tale infatti era l’oggetto della lite, risolta dalla Commissione Provinciale a favore dei contribuenti, con la sentenza poi appellata dall’Ufficio anche sotto tale profilo.

Se così è, pare evidente che l’atto denominato avviso di liquidazione era in realtà un atto di accertamento, in quanto riteneva implicitamente infondata una tesi in diritto dei contribuenti, posta alla base della enunciazione di debenza di imposte da loro effettuata nella denuncia di successione, e ne rettificava "in peius" i risultati.

Nè vale dire che l’Ufficio ha applicato un metodo (quello tabellare di cui all’art. 12 cit.) che non lascia spazio a discrezionalità valutativa, perchè è proprio l’uso di tale metodo che il contribuente aveva escluso per gli immobili di interesse storico ed artistico esponendo dati diversi ed ulteriori rispetto a quelli utilizzati dall’Ufficio.

E’ infatti principio consolidato (v. Cass. n. 10735 del 2006, Cass. n. 7887 del 2007) che in tema di chiusura delle liti fiscali pendenti ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, ciò che rileva ai fini della condonabilità della lite è non già la qualificazione formale dell’atto impugnato, bensì il suo contenuto sostanziale, quale espressione del potere impositivo dell’amministrazione, la cui contestazione da parte del contribuente vale a integrare una controversia effettiva e non apparente sui contenuti dell’obbligazione tributaria, dovendosi ritenere atto impositivo qualsiasi atto dell’ufficio che attiene all’accertamento dell’esistenza e dell’entità dei presupposti e criteri dell’imposizione, e non si limiti alla mera liquidazione dell’imposta in base a criteri predeterminati dalla legge e attraverso semplici operazioni contabili.

Nella specie al momento della istanza di definizione pendeva una lite di contenuto sostanziale sulla pretesa impositiva, e pertanto era sussistente il presupposto della definizione ai sensi dell’art. 16, L. citata. Nè vale disquisire sulla infondatezza dell’assunto di merito dei contribuenti, in quanto questione irrilevante ai fini della presente decisione, il cui esame è precluso dal ricorso alla definizione agevolata, potendosi per inciso osservare che l’assunto non è meramente pretestuoso od apparente, in quanto la tesi sostenuta dall’Ufficio è su base giurisprudenziale e non su espressa definizione legislativa ed è oggetto di controversie di merito (come 1 esito della sentenza di primo grado dimostra).

Il ricorso incidentale condizionato rimane assorbito. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, assorbito l’incidentale. Condanna la Agenzia alla rifusione delle spese a favore del contribuente S.C., che liquida in complessivi Euro 3.500,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 19-01-2011) 10-02-2011, n. 4844 Ricorso

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 22.10.2008, il Tribunale di Catania dichiarò P.V. responsabile del reato di associazione di tipo mafioso e lo condannò alla pena di anni 8 di reclusione, pene accessorie.

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di Catania, con sentenza in data 19.1.2010, in riforma della decisione di primo grado, ritenuta la continuazione fra il reato oggetto del presente procedimento e quello di cui alla sentenza 28.6.2006 della Corte d’assise d’appello di Catania, irrevocabile dal 1 marzo 2007, determinò l’aumento di pena in continuazione di anni 2 di reclusione.

Ricorre per Cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità in quanto le dichiarazioni del collaborante R. G. non sarebbero riscontrate; sarebbe intrinsecamente contraddittoria l’interpretazione delle intercettazioni data dai giudici di merito, dal momento che da esse si fa discendere che P. avrebbe favorito l’ingresso nell’associazione mafiosa di C.S., per il cui omicidio è stato poi condannato; in particolare avrebbe scritto dal carcere alla "famiglia" mafiosa in cui C.S. era entrato "vedete che è il genero di un amico nostro, trattatelo bene"; la condanna di P. per l’omicidio di C. dovrebbe far escludere la sua appartenenza all’associazione; già la sentenza di primo grado, nel ricostruire i fatti relativi all’omicidio C., rilevava che Ca.

A., responsabile del clan al quale P. è accusato di appartenere, temeva ripercussioni negative sui rapporti con il clan dei "carcagnusi", sicchè quell’omicidio non sarebbe stato voluto dal clan al quale P. è accusato di appartenere, onde avrebbe dovuto essere esclusa la sua partecipazione al predetto sodalizio mafioso;

2. vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con altro reato di associazione mafiosa per il quale è intervenuta applicazione di pena in data 22.12.2002, sulla quale la Corte territoriale non si pronuncia chiaramente;

3. vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

Con motivi nuovi il difensore dell’imputato deduceva violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della continuazione fra il resto per cui si procede ed altro reato di associazione mafiosa per il quale l’imputato era stato condannato con sentenza n. 1265/02 in relazione agli indici dell’identità del disegno criminoso richiesto per la continuazione elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e che si assumono ricorrere nel caso in esame.

Il primo motivo di è inammissibile per violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, perchè propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con gli stretti rapporti fra P. ed esponenti di spicco della criminalità organizzata e "l’orgogliosa ammissione dell’appartenenza al gruppo malavitoso" e con la spiegazione dei rapporti fra i clan mafiosi.

In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede.

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di motivazione o la sua manifesta illogicità.

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità degli enunciati che la compongono.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale, sia pure rigettando l’eccezione di bis in idem, ha ritenuto che si trattasse di associazioni di tipo mafioso diverse, così escludendo ogni ipotesi di unicità del disegno criminoso, non apparendo ipotizzabile che chi appartiene ad un clan, prefiguri la successiva appartenenza ad altra e diversa associazione di tipo mafioso.

Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che "ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi indicati dall’art. 133 c.p., che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime". (Cass. Sez. 2A sent. n. 4790 del 16.1.1996 dep. 10.5.1996 rv 204768).

Nel caso di specie tale elemento è stato comunque indicato nei precedenti penali e, secondo l’orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, "in tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all’art. 62 bis c.p. non impone al giudice di merito di scendere alla valutazione di ogni singola deduzione difensiva, dovendosi, invece, ritenere sufficiente che questi indichi, nell’ambito del potere discrezionale riconosciutogli dalla legge, gli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti. Ne consegue che le attenuanti generiche possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell’imputato, perchè in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità". (Cass. Sez. 4A sent. n. 08052 del 6.4.1990 dep. 1.6.1990 rv 184544).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

L’inammissibilità del ricorso principale comporta l’inammissibilità dei motivi nuovi ai sensi dell’art. 585 c.p.p., comma 4.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 13-01-2011) 25-02-2011, n. 7435 Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo

La CdA di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale Z.A. fu condannato alla pena di giustizia e al risarcimento del danno in favore della PC, in quanto ritenuto colpevole dei delitti di cui all’art. 699 c.p., (capo a), art. 56 c.p., art. 614 c.p., commi 1 e 2 (capo b), art. 582 c.p., art. 583 c.p., nn. 1 e 3 (capo c), art. 635 cpv. c.p. (capo d), art. 586 c.p. (capo e).

Ricorre per cassazione l’imputato e deduce violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto ex art 586 c.p., originariamente contestato come delitto di cui all’art. 590 c.p..

Sostiene il ricorrente che le ferite riportate da S.V., colpita da frammenti di vetro, staccatisi dalla porta di ingresso del suo appartamento, contro la quale Z. aveva sferrato dei colpi, non possono ritenersi conseguenza della sua condotta, quanto piuttosto la conseguenza di cause sopravvenute, del tutto indipendenti dall’agire del ricorrente.

La stessa sentenza, da atto che la S., nel momento in cui si rese conto della condotta aggressiva dello Z., si recò in bagno per porsi in contatto con le FF.OO.;

quindi, del tutto inaspettatamente, ritornò presso la porta di ingresso e, in tale circostanza, fu colpita dalle schegge di vetro.

La condotta della donna, in quanto imprevedibile, va ricondotta sotto la categoria del "fattore eccezionale"; ciò esclude che l’evento dannoso possa essere posto a carico dell’imputato in quanto casualmente legato alla sua condotta, atteso che, appunto, il nesso eziologico, va considerato interrotto a seguito dell’azione della vittima.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e merita rigetto.

Il ricorrente va condannato alle spese del grado.

In tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, il rapporto fra delitto voluto ed evento non voluto è stabilito dall’art. 586 c.p. in termini di pura e semplice causalità materiale, rientrando tale fattispecie tra i casi previsti dalla legge nei quali, ai sensi dell’art. 42 c.p., comma 3, l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione; si rendono pertanto applicabili in materia le norme sul rapporto di causalità e sul concorso di cause previste dagli artt. 40 e 41 c.p., e spetta al giudice di merito, il cui apprezzamento è incensurabile in sede di legittimità – se congruamente motivato – accertare l’eventuale esistenza di cause sopravvenute e la loro idoneità a escludere il rapporto di causalità, qualora siano state da sole sufficienti a determinare l’evento (ASN 199606361 – RV 205374).

Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha giudicato del tutto prevedibile che "dietro alle vetrate che l’imputato stava furiosamente infrangendo vi fossero persone che potessero essere colpite e ferite dalle schegge di vetro … dal momento che gli occupanti della casa si erano asserragliati … ecc.".

L’assunto non cozza certo nè contro i dettami della logica, nè contro quelli della comune esperienza, essendo noto, da un lato, che le scaglie di vetro possono procurare ferite anche gravi, e, dall’altro, che, infrangendo i vetri della porta di ingresso di una abitazione, è probabile (più che possibile) che gli occupanti possano essere colpiti dalle predette schegge.

Il fatto che la S. si sia portata, in un primo momento, all’interno dell’appartamento per telefonare alla polizia, nulla ha a che fare con la prevedibilità della sua condotta successiva.

Invero, dal punto di vista soggettivo, l’imputato non poteva sapere che cosa stava facendo (e che cosa avrebbe fatto) la donna tra le mura della casa nella quale egli tentava, con la violenza, di introdursi; dal punto di vista oggettivo, non si vede perchè la S., una volta chiamati gli agenti, non avrebbe potuto accorrere nel luogo nel quale si stava svolgendo l’azione delittuosa.

Le motivazioni di tale successiva condotta possono essere svariate (tentare di resistere, unitamente agli altri occupanti della casa, alla violenza di Z., tentare di convincere lo stesso a desistere dalla sua condotta ecc.).

Ciò che rileva, ovviamente, non è interpretare la volontà della S., ma verificare se la sua condotta abbia presentato quei caratteri di imprevedibilità, di assurdità, di bizzaria, atti a interrompere il nesso causale.

Ebbene, per le ragioni appena indicate, detto carattere è stato giustamente ritenuto insussistente dal giudice di secondo grado.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.