T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, Sent., 09-03-2011, n. 354 Rapporto di pubblico impiego

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Svolgimento del processo

Con ricorso in ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss c.p.a., il dott. P.R. chiede l’integrale esecuzione della sentenza n. 68 del 2003 emessa dal Tribunale di Catanzaro, passata in giudicato a seguito della sentenza n. 20045/2009 della Suprema Corte di Cassazione con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dal Ministero della Pubblica istruzione avverso la sentenza dichiarativa della inammissibilità dell’Appello.

Con la sentenza n. 68/2003, della cui esecuzione si tratta, il dott. P.R., collocatosi tra gli idonei oltre l’80° posto del concorso per titoli integrato da colloquio per la copertura di n. 17 posti di dirigente amministrativo bandito dal Ministero della Istruzione nel 1997, chiedeva ed otteneva l’accertamento del proprio diritto a rivestire la qualifica di dirigente amministrativo di ruolo dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica.

Il ricorrente, quindi, proponeva ricorso ai sensi dell’art. 612 cpc al Giudice dell’Esecuzione presso il Tribunale di Catanzaro che con ordinanza del 12 maggio 2009 disponeva la nomina del ricorrente nel ruolo dell’amministrazione scolastica periferica del Ministero.

Il Ministero con decreto del 29 marzo 2010, in asserita esecuzione della sentenza n. 68/2003, attribuiva al ricorrente la qualifica di dirigente amministrativo di II fascia nel ruolo della suddetta amministrazione, affermando, tuttavia, che tale riconoscimento non avrebbe comportato né il diritto al conferimento dell’incarico dirigenziale né lo svolgimento delle relative funzioni né conseguenze di alcun genere con riguardo al trattamento retributivo, di quiescenza o di previdenza.

Il ricorrente, con l’odierno ricorso, chiede l’integrale ottemperanza alla sentenza n. 68 del 2003 del Tribunale di Catanzaro nonché nomina del Commissario ad Acta affinchè provveda ad inserire il ricorrente nel ruolo dei dirigenti dell’amministrazione scolastica e corrisponda tutte le differenze retributive spettanti, nonché la rideterminazione del trattamento pensionistico a far data dal gennaio 2009 nonchè il trattamento di quiescenza e previdenza a far data dal 24/1/2003 e fino alla cessazione del rapporto di lavoro.

Con memoria si è costituita l’Amministrazione resistente per eccepire l’improcedibilità del ricorso e resistere nel merito.

Alla Camera di Consiglio del 9 marzo 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile in quanto la sentenza della cui esecuzione si tratta risulta integralmente ottemperata dall’Amministrazione resistente con il decreto del 29 marzo 2010.

Con il suddetto decreto, infatti, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha attribuito al ricorrente la qualifica di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo.

Il diritto all’attribuzione di tale qualifica è tutto quanto statuito dal Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 68/2003, atteso che per quanto riguarda il conferimento dell’incarico dirigenziale ha implicitamente escluso la sussistenza di alcun obbligo in tal senso in capo all’amministrazione resistente laddove ha, invece, affermato che "Rimane, indiscutibilmente, nella assoluta discrezionalità dell’amministrazione stabilire la effettiva copertura dei posti vacanti nonché fissare i tempi e i modi, nonché individuare, secondo i criteri prescritti dall’art. 19 Dlgs 165/2001, i soggettio cui conferire l’incarico dirigenziale.

A tale riguardo nel decreto di esecuzione della suddetta sentenza del 29 marzo 2010 si legge che i posti vacanti ricoperti, mediante scorrimento della graduatoria nella quale il ricorrente occupa un posto successivo all’80°, sono solo 37, né il ricorrente allega la copertura di altri posti dirigenziali nel termine di validità della graduatoria (8 agosto 2002).

La legittima scelta discrezionale dell’amministrazione scolastica, a prescindere dal numero delle vacanze (108), risulta essere stata nel senso di limitare la spesa conseguente alla copertura di tutte le vacanze, alla luce della comparazione tra costi e benefici ed avuto riguardo alla concreta particolare situazione riscontrabile nel contesto organizzativo e temporale di riferimento.

La giurisprudenza è peraltro pacifica nel ritenere che " nel lavoro con la p.a., la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale. Da tale scissione tra instaurazione del rapporto di lavoro dirigenziale e conferimento dell’incarico è stata desunta la insussistenza di un diritto soggettivo del dirigente pubblico al conferimento di un incarico dirigenziale e, peraltro, al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l’art. 2103 c.c." (Cassazione civile, sez. lav., 30 dicembre 2009, n. 27888, ma vedi anche Cassazione civile, sez. lav., 15 febbraio 2010, n. 3451).

Che possa escludersi l’accertamento del diritto all’incarico dirigenziale nella sentenza n. 68/2003 da parte del Tribunale di Catanzaro non sembra pertanto possano sussistere dubbi, sia alla luce dei principi sopra richiamati che del fatto che, ove così avesse statuito il giudice, all’accertamento del diritto sarebbe dovuta conseguire anche la condanna dell’amministrazione alla liquidazione delle relative competenze.

Ma nel dispositivo, così come nella parte motiva, non vi è traccia di alcuna statuizione in tal senso.

Alla luce di quanto sopra osservato il ricorso va dichiarato inammissibile, risultando integralmente ottemperato il giudicato prima della proposizione del ricorso.

Sussistono tuttavia sufficienti motivi, data la natura processuale di questa pronuncia, per la compensazione tra le parte delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 03-03-2011) 28-03-2011, n. 12364

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza del 16 settembre 2009, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza emessa il 5 novembre 2007 dal Tribunale di Imperia con la quale S.L. e Z.S. erano stati condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 500,00 di multa ciascuno, quali imputati dei reati di cui all’art. 392 cod. pen. e artt. 56 e 640 cod. pen. loro ascritti. In particolare, era loro addebitato di essere penetrati, dopo aver forzato la porta di ingresso con l’ausilio di un fabbro, all’interno di una abitazione di loro proprietà ma posseduta ancora da N.J.A., potendo ricorrere a giudice, e di aver tentato di truffare lo stesso N. compiendo atti intesi a far addebitare al medesimo consumi di elettricità non effettuati.

Propone ricorso per cassazione il difensore il quale, nel riproporre deduzioni già devolute in appello e da quei giudici disattese, lamenta violazione di legge in riferimento al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, sul rilievo che al momento della sostituzione della serratura dell’appartamento utilizzato dal N. a titolo di comodato tacito, risultava ormai abbandonato e gli imputati non sapevano dove fosse la parte offesa. Quanto alla contestata tentata truffa si ribadisce l’assenza di lesività della condotta, giacchè dalla diversa lettura del contatore sarebbe potuta derivare una decurtazione di pochi Euro.

Il ricorso è inammissibile, sia perchè il ricorrente si limita a prospettare censure di merito, del tutto estranee rispetto al perimetro entro il quale è consentito l’odierno sindacato di legittimità, sia perchè gli argomenti ed i temi proposti a sostegno della impugnazione riproducono integralmente le stesse doglianze già dedotte in appello, senza alcun reale apporto critico rispetto alla ampia e puntuale motivazione offerta dai giudici a quibus sulle singole deduzioni svolte dall’appellante ed ora nella sostanza rinnovate. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che nella sostanza si limitano a riprodurre le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi motivi di tal fatta considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (Cass., Sez. 1, 30 settembre 2004, Burzotta;

Cass., Sez. 6, 8 ottobre 2002, Notaristefano; Cass., Sez. 4, 11 aprile 2001 Cass., Sez. 4, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez. 4, 18 settembre 1997, Ahmetovic).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno di essi, inoltre, al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 08-04-2011, n. 869 Armi da fuoco e da sparo Porto abusivo di armi

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Svolgimento del processo

Il ricorrente, Sig. G.L., amministratore unico di una società di servizi di trasporti industriali, in data 30.11.2005 ha richiesto alla Prefettura di Catania il rilascio del porto di pistola per difesa personale, sostenendo di averne necessità in ragione della propria attività imprenditoriale, che lo costringe a maneggiare ingenti somme di denaro per anticipare contante agli autotrasportatori e per pagare in contanti alcune fatture e gli stipendi. Ha altresì dichiarato di avere subito in passato due tentativi di rapina e di essere titolare di licenza di porto di armi per uso tiro a volo.

Avverso il diniego formulato con il provvedimento impugnato, fondato sull’assunto che nel caso di specie non risulterebbe provata l’effettiva necessità della difesa personale da parte del richiedente, non essendo emerse circostanze che lo espongono a situazioni di pericolo per la propria incolumità personale e per il patrimonio, è stato proposto il ricorso in esame, sulla scorta delle seguenti censure:

Violazione dell’art. 42 R.D. 18.6.1931 n. 773, eccesso di potere per sviamento, erronea valutazione dei presupposti, violazione art. 3 l. 241/90, difetto di motivazione.

L’Amministrazione non avrebbe tenuto in considerazione le circostanze allegate dal ricorrente per giustificare la richiesta di rilascio della licenza di porto di pistola, con riferimento alla situazione di pericolo per la propria incolumità personale, dimostrata dai tentativi di rapina subiti anni addietro.

Nessuna rilevanza avrebbe poi la circostanza che si tratta di episodi che risalgono al 1999, tenuto conto che la situazione di esposizione a pericolo del ricorrente dipenderebbe strettamente, secondo quanto dallo stesso ritenuto, dallo svolgimento dell’attività imprenditoriale in sé considerata, e pertanto, il fatto che gli atti di rapina siano risalenti nel tempo non permette di escludere a priori la possibilità del ripetersi dell’evento, con la conseguenza che dovrebbero riconoscersi come attualmente sussistenti le già rappresentate esigenze di tutela della sicurezza del ricorrente e legittima l’esigenza di dotazione di armi a protezione dai probabili eventi lesivi futuri indirizzati ai suoi danni.

La Prefettura di Catania, costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 1413/08 nella camera di consiglio del 9 ottobre 2008, la 1^ Sezione del Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del giorno 10 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

Osserva il Collegio che le autorizzazioni di polizia, e nella specie il porto d’armi, non riguardano posizioni di diritto degli interessati, costituendo il porto d’armi non già un riconoscimento generalizzato in favore di tutti i cittadini, bensì un riconoscimento eccezionale in relazione ai presupposti normativamente previsti (il "dimostrato bisogno" di cui all’art. 42 T.U.L.P.S., il non avere riportato condanne penali, provare la buona condotta e dare affidamento di non abusare delle armi, di cui al successivo art. 43).

Il citato art. 42 del T.U.L.P.S. riconosce al Prefetto il potere discrezionale di concedere la licenza per il porto di rivoltelle o pistole di qualunque misura solo nei casi di dimostrato bisogno, per esigenze di difesa personale, la cui sussistenza deve essere provata dal richiedente e deve essere tale da giustificare la deroga al principio generale dell’ordinamento secondo cui i cittadini debbono essere, di norma, disarmati e la tutela della incolumità personale è garantita, in via istituzionale, dalle forze di polizia, cui è affidato il compito della tutela dell’ordine e sicurezza pubblici (cfr. ex multis TAR Piemonte, sez. II, 23 gennaio 2003, n. 106; Id., 4 ottobre 2003, n. 1203; TAR Calabria, Catanzaro, I, 4 maggio 2004, n. 1007; TAR Perugia, sez. I, 17 dicembre 2009, n. 802; Consiglio di Stato, sez. VI, 22 maggio 2008.n. 2450).

Si tratta, all’evidenza, di un potere tipicamente discrezionale in ordine alla valutazione delle istanze dei privati al rilascio o al rinnovo, dovendo l’Amministrazione esprimere un apprezzamento legato alle singole richieste, ed implicante la valutazione di condizioni soggettive ed oggettive del richiedente in relazione alla detenzione ed al porto di arma.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha da sempre ritenuto che la norma in esame debba essere interpretata in senso rigoroso e restrittivo, proprio in considerazione delle esigenze dettate dal richiamato principio generale di evitare una massiccia circolazione di armi in possesso dei cittadini, riconoscendo all’Autorità di pubblica sicurezza ampia discrezionalità nell’apprezzamento del "dimostrato bisogno".

Con particolare riferimento a tale requisito, è stato infatti affermato che esso deve essere sempre dimostrato in concreto, in quanto la necessità di portare l’arma non può desumersi automaticamente dalla particolare attività professionale svolta dal ricorrente e dalle modalità del suo svolgersi, ovvero dal fatto di operare egli in una zona ad alto tasso di criminalità; in tale prospettiva, si ritiene legittimo il diniego dell’autorizzazione al titolare di un esercizio commerciale, che abbia evidenziato nella sua richiesta l’esigenza di una protezione personale durante il frequente trasporto di valori (cfr. ex multis Consiglio Stato, sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 621).

L’Amministrazione è pertanto tenuta a valutare con attenzione le richieste di autotutela, consentendola solo nei casi di assoluto bisogno di portare l’arma, per la sussistenza del quale non è sufficiente che vi sia una situazione di potenziale pericolo come conseguenza dell’attività imprenditoriale svolta dal ricorrente.

Nel caso in esame, non può dirsi che siano stati prospettati circostanze e fatti specifici e significativi, dai quali avrebbe potuto desumersi una connotazione concreta del "bisogno" del ricorrente connesso a esigenze di difesa personale particolarmente pressanti ed evidenti, che avrebbero giustificato il rilascio della licenza in questione.

Non può, infatti, ritenersi che l’attività svolta dal ricorrente presenti caratteristiche tali da poterla far ricomprendere tra quelle esposte a rischio, e il fatto che tale attività sia connessa con il maneggio e la disponibilità di ingenti somme di denaro non giustifica di per sé l’esigenza di girare armati, che in caso contrario potrebbe caratterizzare un indeterminabile numero di possibili interessati (cfr., Consiglio Stato, sez. IV, 7 settembre 2004, n. 5766; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 12 gennaio 2006, n. 266).

Il ricorrente riferisce, poi, di due episodi di rapina avvenuti nel 1999 all’interno della sede della società per inferirne la rischiosità dell’attività svolta, che lo espone al pericolo che in futuro possano ripetersi atti di aggressione e violenza ai suoi danni

Il rilascio dell’autorizzazione non può essere concesso sulla base di un’affermata, potenziale e probabilistica sussistenza di un pericolo, come conseguenza dell’attività imprenditoriale svolta dal ricorrente; nel caso di specie, poi, l’Amministrazione si è conformata ad una aggiornata valutazione della situazione personale del ricorrente: dall’istruttoria espletata, infatti, non è risultata la dimostrazione di circostanze nemmeno potenziali di pericolosità, nè alcun evento nuovo che potesse attestare una attuale situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità del ricorrente.

Sulla base di questi rilievi, ritiene il Collegio che il ricorso debba essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2000/00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 2000/00 (duemila/00), oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. civ. Sez. V, Sent., 29-07-2011, n. 16656 Società

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Svolgimento del processo

Con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Ravenna F.G. impugnava l’avviso di accertamento, relativo a maggiorazione delle imposte Irpef e Ssn per l’anno 1997, fatto notificare dall’agenzia delle entrate, e con il quale l’amministrazione comunicava di avere accertato dei proventi complessivi di importo superiore, relativamente a quelli di partecipazione nelle quote della società A.B.C. Royal di Fantini Gilberto & C. sas-, a fronte di quanto dichiarato dal medesimo. Egli esponeva che l’atto impositivo si basava sull’accertamento operato nei confronti della società, peraltro a sua volta impugnato.

Instauratosi il contraddittorio, l’amministrazione eccepiva l’infondatezza dell’opposizione, atteso che la rettifica era scaturita dalla verifica effettuata dalla Guardia di finanza, la quale aveva appurato fra l’altro che la società, di cui il contribuente era socio accomandatario al 50%, e che si occupava di compravendite immobiliari, non era titolare di alcun conto corrente;

era a ristretta base familiare, ed inoltre i ricavi erano stati determinati sulla scorta dei vari movimenti bancari inerenti ai conti correnti dei soci e di parenti, sia per i versamenti che per i prelevamenti; pertanto chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo.

Il giudice adito annullava l’atto impositivo.

Avverso la relativa decisione l’agenzia delle entrate proponeva appello, cui il contribuente resisteva, dinanzi alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, la quale lo rigettava, osservando che in realtà l’onere della prova dei propri assunti circa la riferibilità delle movimentazioni bancarie ai proventi da partecipazione gravava sull’amministrazione, che tuttavia non aveva dimostrato la pretesa tributaria.

Contro questa decisione il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

F. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione

Pregiudizialmente va rilevato che, trattandosi di reddito da partecipazione, il processo non può non svolgersi nei confronti della società A.B.C. Royal di Fantini Gilberto & C. sas., di cui il contribuente era socio, nonchè di tutti gli altri partecipanti a tale ente, società di persone, trattandosi di litisconsorzio necessario, che è mancato nei precedenti gradi, e che perciò va integrato, atteso che la pronuncia deve essere emessa nei confronti di tutti i diretti interessati. Infatti, com’è ormai noto, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società stessa che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Invero siffatta controversia, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 14815 del 04/06/2008, Sent. n. 1225 del 2007).

Ne discende che, pronunciando sul ricorso, va disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla commissione tributaria provinciale di Ravenna, altra sezione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio con tutti gli interessati come sopra.

Quanto alle spese dell’intero giudizio, esse saranno regolate dal giudice del rinvio stesso.
P.Q.M.

LA CORTE Pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria provinciale di Ravenna, altra sezione, per nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.