T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 20-07-2011, n. 6525 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sulla sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana;

Rilevato che con nota del 24 maggio 2011 prot. K10/127523 il Ministero dell’Interno ha dichiarato di aver predisposto il decreto di conferimento della cittadinanza al ricorrente in data 20/5/2011, atto trasmesso alla firma dei competenti organi;

Rilevato che con dichiarazione resa a verbale il difensore del ricorrente ha dichiarato che è venuto meno l’interesse al ricorso.

Ritenuto di dover dichiarare il ricorso improcedibile sulla base della dichiarazione del difensore, con compensazione delle spese di giudizio sussistendone i giusti motivi.;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 25-08-2011, n. 1166 Lavoro subordinato

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con l’epigrafato provvedimento, la Prefettura di Catanzaro ha disposto l’archiviazione dell’istanza di emersione ex l. 102/2009 presentata dall’odierno ricorrente, in favore del cittadino straniero S.B., motivando in ragione della condanna dello straniero per il reato di illegittima permanenza nello Stato in violazione di un provvedimento di espulsione, di cui all’art. 14 comma 5 ter del T.U. 286/1998.

In particolare, la P.A. ha ritenuto che il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter T.U. 286/1998, punito con pena edittale fino a quattro anni di reclusione, rientrerebbe nel novero di quelli indicati dall’art. 381 c.p.p., categoria normativa cui si richiama espressamente l’art. 1 ter comma 13 lett. c del D.L. n. 78/2009.

Con il presente gravame, si sostiene che la condanna per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del T.U. 286/1998 non sia elemento ostativo alla regolarizzazione, trattandosi di un’ipotesi di reato del tutto peculiare che non sarebbe assimilabile a nessuna delle fattispecie disciplinate dagli articoli 380 e 381 c.p.p., le uniche richiamate dalla norma di cui all’art. 1 ter comma 13 del D.L. 78/2009.

Il ricorrente fa anche valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge 241/1990 nei riguardi del lavoratore da regolarizzare, il quale non sarebbe stato destinatario di nessuna comunicazione.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata affermando l’infondatezza del proposto ricorso.

All’udienza pubblica del giorno 21 luglio 2011 il ricorso è passato in decisione.

La questione qui in contestazione è già stata affrontata dal Cons. Stato, Ad. Plen., 10 maggio 2011, n. 8 che ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 28 aprile 2011, in causa C/61/11, emessa su domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell’art. 267 TFUE dalla Corte di Appello di Torino, nell’ambito di un procedimento penale a carico di un cittadino extracomunitario condannato in primo grado alla pena di un anno di reclusione per il reato di permanenza irregolare sul territorio italiano, senza giustificato motivo, in violazione di un ordine di allontanamento emesso nei suoi confronti dal questore di Udine.

Con essa, la Corte di Giustizia ha dichiarato che la Direttiva 2008/115 (immediatamente applicativa in alcune sue parti, tenuto anche conto che il termine di recepimento è scaduto inutilmente il 24 dicembre 2010), in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella italiana in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo.

Ciò posto, sul noto rilievo secondo cui il principio di diritto affermato nelle sentenze interpretative della Corte di giustizia si impone con effetti erga omnes (Corte cost. 23 aprile 1985, n. 113; 11 luglio 1989, n. 289; Cass. 3 ottobre 1997, n. 9653), la vicenda conseguente all’emanazione della sentenza della Corte di Giustizia 28 aprile 2011 deve essere sostanzialmente inquadrata in un’ipotesi di "abolitio criminis", così ricadendo nella sfera di applicazione dell’art. 2 comma 2 c.p. anche per quanto concerne gli effetti retroattivi (conf.: Cass. Pen. Sez. VI, 19 ottobre 2010, n. 41683).

Ciò determina, quale ulteriore e decisiva conseguenza, che la condanna penale riportata a suo tempo dal sig. Singh Baljeet per il reato di cui all’art. 14 comma 5 ter del D.lgs. 286/1998 non può (più) essere considerata in alcun modo ostativa alla sua domanda di regolarizzazione che, quindi, dovrà essere nuovamente esaminata dall’Amministrazione competente.

Per tali ragioni, deve essere accolto il ricorso, con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di lite possono essere compensate, in considerazione della novità della questione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 14-04-2011) 02-09-2011, n. 33011

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Svolgimento del processo

Ricorre per cassazione, per tramite del difensore J.M. assolto dal Tribunale di Bolzano con sentenza 5 febbraio 2007, divenuta irrevocabile il 22 maggio 2007, ex art. 530 cpv. cod. proc. pen., per non aver commesso il fatto da entrambi gli addebiti contestatigli, in concorso, di favoreggiamento, a fini di lucro, dell’immigrazione clandestina in Italia di cittadini pakistani e di contraffazione di autorizzazioni e certificazioni amministrative – avverso l’ordinanza in data 11 giugno 2009 con la quale la Corte d’appello di TRENTO – Sezione distaccata di BOLZANO aveva respinto la domanda di riparazione per l’ingiusta detenzione dal predetto subita in carcere dall’1 luglio all’8 dicembre 2004 ed agli arresti domiciliari, con autorizzazione al lavoro, dal 9 dicembre 2004 fino al 19 gennaio 2005, sul presupposto della sussistenza di un comportamento dell’istante connotato da colpa grave sinergica con l’emissione ed il mantenimento della misura cautelare. In esito al giudizio, il Tribunale di Bolzano aveva accertato che lo J. – scagionato dalle dichiarazioni rese in giudizio da S.A.:

fratello dell’istante pur con cognome diverso – aveva dato ospitalità in un appartamento sito in Bolzano, di sua proprietà, a cittadini stranieri clandestini interessati a trattenersi nel territorio dello Stato – che nello stesso avevano effettivamente soggiornato – della cui condizione soggettiva egli non poteva non essere a conoscenza, alla stregua delle molteplici convergenze indiziarie evidenziate nella stessa sentenza di assoluzione.

Censura il ricorrente l’ordinanza deducendo, con un unico motivo, il vizio di mancanza ed illogicità della motivazione.

La Corte d’appello, secondo il ricorrente, avrebbe sostanzialmente "riletto" la sentenza del Tribunale di Bolzano, facendo ricorso a mere supposizioni oltrechè ad indizi generici e non comprovati atteosochè l’istruttoria aveva sufficientemente dimostrato che i cittadini stranieri, escussi in qualità di testi, non avevano avuto incontri con l’istante, ma con il fratello S.A., quando costui veniva ospitato nell’appartamento sito in (OMISSIS), di fatto quindi solo dal peddetto utilizzato. In ogni caso sottolinea il ricorrente che l’eventuale ospitalità fornita a soggetti immigrati clandestini, benchè parzialmente scorretta, non vale ad integrare quella colpa grave che avrebbe dato causa all’applicazione della misura cautelare, essendo essa pacificamente disgiunta da qualsivoglia finalità di lucro visto che lo J. non aveva intascato alcuna somma di danaro.

Costituendosi in giudizio a ministero dell’Avvocatura Generale dello Stato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze con memoria in atti ha richiesto il rigetto del ricorso.

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta in atti ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

Il ricorso non merita accoglimento.

Contrariamente agli assunti del difensore,l’ordinanza impugnata è del tutto immune dai denunziati vizi motivazionali.

La Corte distrettuale si è infatti correttamente attenuta, nell’esame critico e nella valutazione selettiva degli elementi utilizzati per giungere alla pronunzia di rigetto dell’istanza, ai principi fissati in subiecta materia dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte 13 dicembre 1995, Sarnataro secondo cui l’approccio valutativo al quale il giudice dell’equa riparazione deve sottoporre il medesimo materiale deve atteggiarsi in modo del tutto differente rispetto a quello che deve seguire il giudice della cognizione al fine di stabilire se determinate condotte costituiscano o meno reato. Il Giudice della riparazione è invece tenuto a verificare – con valutazione ex ante – se le stesse hanno rivestito un ruolo condizionante agli effetti della produzione dell’evento dannoso ovverosia dell’emissione e dell’eventuale mantenimento del provvedimento restrittivo della libertà personale. Ed ha altresì fatto corretta applicazione, come osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, dei principi enunciati dalle Sezioni Unite penali di questa Corte con altra sentenza n. 34559 del 2002 secondo cui il giudice della riparazione deve fondare le proprie statuizioni su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, con particolar riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza od imprudenza al fine di stabilire ex ante non se le stesse integrino estremi di reato, ma solamente se siano state il presupposto che abbia ingenerato, anche in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto.

Orbene, la Corte distrettuale ha dato specificamente atto degli elementi di prova evidenziati dalla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Bolzano ed in particolare della acclarata circostanza dello status dell’istante di proprietario dell’appartamento (sito in (OMISSIS)) nel quale molti cittadini pakistani, entrati clandestinamente nello Stato, avevano trovato accoglienza e soggiornato per periodi prolungati , peraltro confermando che lo J. si era fattivamente ingerito nel favorire il loro illegale ingresso e soggiorno nello Stato. Ed ha altresì sottolineato del tutto correttamente che l’assoluzione "nel merito" dello J. era stata determinata dal sostanziale difetto di completezza ed esaustività del riferito quadro probatorio ed indiziario. Ne discende che del tutto condivisibile va ritenuto l’assunto conclusivo cui è pervenuta la Corte distrettuale laddove ha opportunamente rimarcato che i richiamati elementi indiziari "a carico" dell’istante, benchè non idonei a fondarne l’affermazione di penale responsabilità in ordine ai delitti ascrittigli, valevano tuttavia ad integrare una condotta gravemente e macroscopicamente negligente ed imprudente tale da ingenerare negli inquirenti un’erronea rappresentazione della correità dello J. sì da giustificare, pertanto, l’emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale, stante l’indubbia relazione di causa ad effetto tra dette condotte e l’adozione di quest’ultimo.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonchè alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente, come in dispositivo liquidate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione delle spese in favore dell’Amministrazione resistente e liquida le stesse in Euro 750,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 19-10-2011, n. 8028

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il gravame in oggetto parte ricorrente impugnava il provvedimento di cui in epigrafe, in specie al fine di contestare la limitazione del numero dei posti e la conseguente l’esclusione dall’iscrizione all’anno accademico 2002/2003 dal corso di laurea indicato.

Avverso tali atti venivano dedotti i seguenti motivi:

– illegittimità del d.m. 4/7/2002 per contrasto con la sentenza n. 383 del 1998 e violazione degli artt. 33 s. Cost. e delle direttive europee, dovendosi parlare nella specie di numero programmato, violazione degli artt. 1 c. 2 d.lgs. 257/1991 e 3 l. 241/1990, eccesso di potere per illogicità per mancata istruttoria e valutazione delle ragioni sottese al numero programmato;

– illegittimità dell’esclusione per eccesso di potere per la determinazione del numero programmato per criteri illogici e carenti di istruttoria.

L’amministrazione statale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del gravame.

Con ordinanza del 18/11/2002 veniva respinta la domanda cautelare proposta.

Alla pubblica udienza del 13/10/2011 la causa passava in decisione.

Il ricorso è prima facie infondato.

Dall’analisi degli atti di causa, come già posto a fondamento della statuizione cautelare, i presupposti concreti che hanno indotto l’amministrazione a definire il numero dei posti disponibili, per l’anno accademico in questione, sono stati esaurientemente identificati attraverso l’indicazione dei parametri e degli elementi utilizzati, anche sotto il profilo del rapporto ottimale tra le strutture universitarie e gli studenti per una preparazione professionale confrontabile con gli standards europei.

I motivi di ricorso contestano, in maniera alquanto generica, la valutazione che avrebbe dovuto seguire (come invero ha seguito) la natura di numero programmato, il tutto sulla scorta di un’errata lettura della pronuncia della Corte Costituzionale invocata.

Se quindi in concreto le doglianze sono smentite sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate, emergenti prima facie dalle delibere in atti specie quella del senato accademico, più in generale come noto con la nota sentenza n. 383 del 1998 la Corte costituzionale, secondo la corretta lettura già proposta anche dalla sezione, ha ritenuto che non possa in pratica discutersi della conformità alla Costituzione del sistema introdotto con l’art. 17 commi 116 e 117 della legge n. 127 del 1997 e che ha, poi, trovato applicazione nel D.M. 21 luglio 1997 n. 245 e nei successivi provvedimenti esecutivi, considerato che si è ritenuto legittimo che una normativa secondaria possa integrare in concreto i contenuti generali delle disposizioni di rango legislativo.

Con l’entrata in vigore, in data 21 agosto 1999, della L. 2 agosto 1999 n. 264, che detta le norme in materia di accessi ai corsi universitari, il potere della P.A. consegue, per l’anno accademico 1999/2000, anche una copertura legislativa (cfr. più in generale sulla questione, anche in termini di compatibilità e costituzionale del sistema, Tar Lazio sez III bis n. 6020/2005).

Sussistono giusti motivi, anche a fronte della natura degli interessi azionati, per compensare tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.