Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-03-2012, n. 4260 Contributi

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Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado del Tribunale della Spezia, rigettava le domande proposte da M. R. e Mu.Pa., dirette alla rivalutazione del periodo contributivo in base alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in relazione alla dedotta esposizione alle fibre aerodisperse di amianto nel corso e a causa delle loro prestazioni lavorative, nei periodi al riguardo precisati.

La Corte osservava che le censure degli appellanti si sostanziavano nella critica alla c.t.u. per avere assunto come parametro della loro esposizione all’amianto il valore di 800 fibre/litro, anzichè quello, indicato dal loro consulente, di 2000 fibre/litro. Al riguardo la Corte ricordava che secondo il c.t.u. non era adeguato quest’ultimo valore, in quanto relativo ad attività svolte in ambito edilizio di demolizione, asporto e in genere manipolazione di materiali da costruzione, mentre i ricorrenti non avevano svolto tale tipo di attività, consistendo le loro mansioni in attività di manutenzione, per sole 120 ore annuali, di limitata entità.

I lavoratori ricorrono per cassazione con quattro motivi. L’Inps resiste con controricorso. Memoria dei ricorrenti.

Motivi della decisione

Il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., lamenta, con riferimento alla posizione del ricorrente Mu., che il giudice di appello, come già prima il giudice di primo grado, non abbia preso in considerazione il lavoro dal medesimo intrattenuto dall’1.9.1979 al 21.12.1982. Si sostiene che il mancato esame della questione non è giustificato dal fatto che tale periodo da solo, per la sua durata di soli due anni, non sia rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda.

Il motivo è infondato.

Le circostanze stesse riferite nel motivo evidenziano che il giudice di appello, non esaminando se nel periodo ivi indicato, in cui al lavoratore aveva prestato servizio presso un datore di lavoro diverso rispetto al periodo e alle prestazioni per cui era stata espletata la consulenza tecnica, lo stesso lavoratore era stato esposto a fibre di amianto in misura rilevante ai fini del beneficio della maggiorazione contributiva, si è attenuto a un giustificato criterio di economia processuale, ritenendo non superati i livelli rilevanti di esposizione nell’altro periodo lavorativo, per cui erano state eseguite le indagini peritali.

Si è in effetti in presenza di giustificato mancato esame di una questione di fatto perchè assorbita, in base ai principi di diritto applicati, in relazione all’esito degli accertamenti compiuti riguardo ad un’altra questione di fatto. D’altra parte, in caso di cassazione della sentenza per vizi inerenti alla parte di accertamento compiuto, il giudice di rinvio potrebbe se necessario riesaminare anche la questione di fatto precedentemente non approfondita.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per la mancata considerazione del fatto, esposto dal et. di parte, che i ricorrenti avevano svolto un’attività di frantumazione, con mezzi meccanici, delle coperture in amianto e che tale tipo di attività, secondo documentazione dell’Inail, comportava il rilascio di almeno 2000 fibre/litro.

Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione circa la mancata considerazione che, proprio per il fatto che la centrale della Spezia aveva cessato l’attività produttiva dal settembre 1991, era stata intensificata l’adibizione dei ricorrenti alle operazioni di manutenzione comportanti una maggiore esposizione all’amianto.

Il quarto motivo denuncia omessa e contraddittoria motivazione riguardo al mancato espletamento di prove ulteriori rispetto alla consulenza tecnica, quali la prova testimoniale, che avrebbe potuto offrire un quadro dettagliato dell’ambiente in cui i ricorrenti avevano operato.

Neanche questi tre motivi, che per la loro connessione sono esaminati congiuntamente, meritano accoglimento.

Le censure ora in esame si basano sull’assunto che i ricorrenti non avrebbero svolto le attività considerate dal c.t.u., ma un’attività implicante l’utilizzazione di mezzi meccanici al fine di demolire, frantumare, trasportare, ecc. coperture in amianto, o rivestimenti in amianto di condotte di grande diametro o di navi in demolizione – come prospettato dal c.t. di parte e con l’atto di appello -, con conseguente produzione di fibre molto più elevata di quella inerente alla operazione su materiali contenenti amianto non comportanti tale tipo di frantumazione, nonchè sul rilievo che il mancato funzionamento della Centrale della Spezia dal 1991, lungi dal comportare il venir meno dell’esposizione all’amianto, aveva fatto intensificare l’adibizione del personale alle operazioni di manutenzione.

Tali affermazioni in linea di fatto risultano però apodittiche, prive cioè di riferimenti a risultanze istruttorie che sarebbero state ignorate, tenuto anche presente che il quarto motivo solo in modo del tutto generico lamenta la mancata ammissione di prove testimoniali, senza precisare, nè l’occasione in cui la richiesta relativa era stata formulata, e quale era stato il suo contenuto. Ne deriva anche la non concludenza della doglianza relativa al riferimento del c.t.u. ad informazioni assunte al di fuori di una rituale assunzione testimoniale, tenuto presente altresì che l’onere della prova gravava sugli attuali ricorrenti.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti a rimborsare all’Inps le spese del giudizio determinate in Euro 30,00 oltre Euro duemila per onorari, oltre accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 28-11-2011, n. 9295

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che il difensore intervenuto all’udienza pubblica, ha dichiarato e fatto verbalizzare che parte ricorrente non ha più interesse alla coltivazione del gravame;

Ritenuto pertanto che null’altro resta al Collegio se non dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

Ritenuto infine di compensare le spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. I^, definitivamente pronunciando sul ricorso, di cui in premessa, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 29-09-2011) 14-11-2011, n. 41433 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 29.09.2010 la Corte di Appello di Catanzaro, dichiarato il fatto di cui al capo a) assorbito in quello di cui al capo d), rideterminava in mesi 2 d’arresto Euro 7.200 d’ammenda la pena inflitta nel giudizio di primo grado a P.V. quale colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 44, lett. c) e art. 181 per avere realizzato in zona assoggettata a vincolo paesaggistico un fabbricato rurale con blocchi di cemento e mattoni forati, con copertura in lamiera, senza permesso di costruire e senza autorizzazione paesaggistica, D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 64, 71, 65, 72, per avere eseguito l’opera con conglomerato cementizio senza progetto esecutivo e senza affidare i lavori a un tecnico abilitato omettendo di denunciare all’ufficio competente l’inizio dei lavori.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando inosservanza di norme processuali a pena di nullità (artt. 33 e segg. c.p.p.) versando il Collegio in condizioni d’incompatibilità per la presenza del consigliere B.A. che aveva partecipato, quale relatore, al procedimento del Tribunale di sorveglianza su istanza di riabilitazione dell’imputato.

La riabilitazione era stata negata con un provvedimento in cui l’estensore si era soffermato sulla sentenza di primo grado del presente procedimento, sicchè era ipotizzatole che il predetto avesse contribuito nella decisione d’appello influenzato dalla precedente decisione.

Denunciava, altresì, – mancata assunzione di una prova decisiva costituita dall’esame degli operanti di PG che avevano eseguito il sopralluogo il cui esame era stato revocato sull’erronea premessa della superfluità dell’incombente che, era, invece, necessario perchè i giudici di merito avevano ritenuto che fossero stati costruiti due corpi di fabbrica, anzichè uno;

– violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 quinquies, che aveva introdotto una causa di estinzione di tutti i reati contestatigli. Egli, infatti, aveva eseguito la rimessione in pristino spontaneamente, prima che venisse disposta dall’autorità amministrativa, e comunque prima della sentenza di condanna;

– violazione dell’art. 132 cod. pen. con riferimento alla dosimetria della pena essendo eccessivi la pena base e gli aumenti per la continuazione.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Non è puntuale il primo motivo di ricorso non essendo configurabile la nullità della sentenza per l’asserita esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 c.p.p., che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all’art. 37 c.p.p., Cassazione Sezione 5^ n. 40651/2006, RV. 236307; n. 13593/2010 RV. 246716.

Va, peraltro, osservato che la partecipazione del consigliere B. riguardava un procedimento, diverso dal presente, sfociato in un’ordinanza nella quale si dava atto del dato obiettivo costituito da una sentenza di condanna di primo grado per abusivismo edilizio emessa nei confronti del Paolino, dato che, unitamente alle altre segnalate pendenze giudiziarie, deponeva negativamente sulla condotta serbata dopo la condanna inflittagli con sentenza irrevocabile 19.02.1981 dal pretore di Domodossola.

Va, poi, rilevato che è manifestamente infondato il secondo motivo con cui l’imputato si duole della revoca dell’ordinanza d’ammissione dei testi che avevano eseguito il sopralluogo stante che nessun valido argomento egli oppone alla decisione di revoca basata sulla ritenuta superfluità degli esami per l’esaustiva acquisizione di dati probatori relativi alla descrizione da parte dell’ispettore M. dell’abuso relativo all’esecuzione di un fabbricato rurale composto da due corpi di fabbrica.

Su terzo motivo di ricorso si osserva che, secondo il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 quinquies, "la rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1".

L’ordine impartito dall’autorità amministrativa è l’intimazione di ripristinare lo stato dei luoghi che è rivolto all’autore dell’abuso e che, ove rimanga inadempiuto, da luogo a esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.

La nuova fattispecie estintiva può configurarsi soltanto se l’autore dell’abuso si attivi spontaneamente alla rimessione in pristino e, quindi, prima che la PA la disponga perchè l’effetto premiale può realizzarsi solo in presenza di una condotta che anticipi l’emissione del provvedimento amministrativo ripristinatorio Cassazione Sezione 3^ n. 3945/2005 RV. 234046; n. 3464/2007 RV. 238628.

Non merita, pertanto, adesione l’assunto difensivo secondo cui l’effetto estintivo conseguirebbe anche nel caso in cui l’ordine sia stato disposto d’ufficio e l’imputato abbia effettuato il ripristino dopo l’ingiunzione comunale a demolire ma prima della sentenza di condanna.

Tale previsione, infatti, attiene al caso in cui la rimessione in pristino non sia stata ordinata dall’autorità amministrativa.

Nel caso in esame, risulta:

– che, con ordinanza 12.01.2007, l’Ufficio tecnico comunale ha ingiunto all’imputato di procedere alla demolizione dell’opera abusiva;

– che la demolizione è intervenuta dopo la notifica dell’ordinanza.

Essendo la rimessione in pristino avvenuta dopo l’emissione dell’ingiunzione, non ricorrevano le condizioni per applicare la causa estintiva.

Anche l’ultimo motivo, peraltro aspecifico, va disatteso avendo la corte territoriale esaurientemente motivato sul punto riducendo la pena per effetto del dichiarato assorbimento del reato di cui al capo a) in quello di cui al capo d) della rubrica.

La manifesta infondatezza del ricorso comporta l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Cons. Stato Sez. V, Sent., 10-01-2012, n. 36 Concessione per nuove costruzioni

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con Provv. 13 aprile 1987, n. 3643 il Sindaco del comune di Città S.Angelo negava al sig. G.D.C. il rilascio di una concessione edilizia per la costruzione di un edificio alberghiero in c.da S.Martino in ragione della circostanza che nella zona in questione era necessaria una preventiva lottizzazione.

In accoglimento del ricorso proposto dall’interessato tale diniego veniva annullato dal Tar Abruzzo, sezione di Pescara, con sentenza 27 aprile 1992, n. 148, passata in giudicato, sulla base del rilievo che l’area era ricompresa in una zona già edificata ed urbanizzata.

Dopo l’adozione di un primo provvedimento di sospensione del rinnovato procedimento e l’emanazione da parte del Tar dell’ordine di riesaminare la vicenda, con Provv. 9 maggio 1996, n. 5199 del 1996 il Sindaco del Comune di Città S.Angelo negava nuovamente il rilascio della concessione edilizia.

Impugnato anche tale atto, con sentenza n. 898/1999 il Tar Abruzzo, sezione di Pescara, accoglieva il ricorso, ritenendo che la sopravvenuta pianificazione urbanistica non fosse opponibile al sig. D.C., anche se intervenuta prima della notificazione della precedente sentenza, perché con il giudicato era stato accertato il diritto all’edificazione e perché comunque l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la situazione dell’area oggetto del precedente annullamento al fine di renderla edificabile senza limitazioni.

Aggiungeva il Tar che la strada, richiamata nel provvedimento di diniego, non era in concreto realizzabile per la presenza di altri edifici da tempo esistenti.

Il comune di Città S.Angelo ha proposto ricorso in appello avverso tale sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati.

Il ricorrente di primo grado, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

All’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

2. L’oggetto del presente giudizio è costituito dall’accertamento della possibilità di edificare un albergo in zona dove l’intervento richiesto è diventato incompatibile con le norme di P.R.G., adottate prima della notificazione della precedente sentenza del Tar di annullamento del primo diniego opposto dall’amministrazione comunale.

Il giudice di primo grado ha fatto riferimento all’orientamento giurisprudenziale secondo cui, in sede di riesercizio del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale di un diniego di concessione edilizia, il Comune è tenuto ad applicare la normativa urbanistica vigente al momento in cui la sentenza è stata notificata o comunicata in via amministrativa, divenendo inopponibili al privato le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute successivamente a detto momento (a partire da Cons. Stato, Ad.plen., 8 gennaio 1986, n. 1).

Il Tar ha, tuttavia, ritenuto non applicabile al caso di specie tale principio perché con il giudicato era stato accertato il diritto a edificare in capo al ricorrente e perché il Comune avrebbe dovuto tenere conto di tale statuizione nel successivo iter di variazione dello strumento urbanistico.

Il comune di Città S.Angelo contesta tale statuizione, deducendo il vizio di ultrapetizione e richiamando l’orientamento giurisprudenziale ritenuto inapplicabile dal Tar.

Con riguardo al profilo della ultrapetizione, si osserva che in effetti nel ricorso di primo grado non vi era un espresso riferimento alla violazione da parte del comune dell’obbligo di valutare la situazione del ricorrente in sede di modifica della pianificazione urbanistica; si ritiene che comunque tale aspetto non regga autonomamente l’impugnata sentenza e possa essere valutato unitamente alle altre questioni sollevate.

I motivi del ricorso in appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

Con il giudicato formatosi sul primo diniego è stato accertato che la mancanza della lottizzazione non era ostativa al rilascio della concessione edilizia, essendo stato dato rilievo alla c.d. "lottizzazione fattuale", consistente in una situazione di edificazione ed urbanizzazione, accompagnata dalla destinazione dell’area ad attività alberghiera nel P.d.F..

In un caso, quale quello di specie, a prescindere dal motivo dell’annullamento del diniego di concessione edilizia, va applicato il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la disciplina urbanistica da applicare in occasione dell’esame di un progetto edilizio conseguente ad una sentenza di annullamento del diniego della concessione è quella vigente al momento in cui la sentenza è notificata al sindaco, risultando inopponibili all’interessato solo le variazioni dello strumento urbanistico sopravvenute successivamente a tale notificazione (Cons. Stato. Ad. plen. 8 gennaio 1986, n. 1).

Non è questa la sede per verificare la validità di tale orientamento anche nel caso di accoglimento dell’azione di condanna al rilascio di un determinato provvedimento, che può oggi accompagnare l’azione di annullamento in base al combinato disposto degli artt. 30, comma 1 e art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. (condanna atipica "all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio", interpretata come azione di adempimento da Cons. Stato, Ad. plen. n. 3/2011 e n. 15/2011).

Ciò che rileva nel presente giudizio è l’annullamento del primo diniego e la situazione urbanistica al momento della notificazione della sentenza del Tar.

Al riguardo, non è in contestazione che:

a) la sentenza 27 aprile 1992, n. 148, passata in giudicato, è stata comunicata all’amministrazione in data 30 aprile 1992;

b) con deliberazione 20 marzo 1990, n. 109 il Consiglio comunale di Città S.Angelo aveva adottato un nuovo P.R.G., che, pur conservando all’area in questione la destinazione a zona alberghiera, non consentiva nuove edificazioni, ma solo l’ampliamento del 20% degli edifici esistenti.

L’intervento richiesto dal ricorrente di primo grado riguardava una nuova edificazione alberghiera, e non un ampliamento, ed era così diventato incompatibile con le norme di P.R.G., già adottate al momento della comunicazione della prima sentenza del Tar.

Il predetto orientamento giurisprudenziale si applica, infatti, anche nel caso di semplice adozione del nuovo P.R.G. (Cons. Stato, IV, n. 924/2002), risultando quindi irrilevante il successivo iter, svoltosi attraverso l’approvazione del piano con prescrizioni da parte del consiglio provinciale (deliberazione 30 novembre 1992, n. 182), il susseguente adeguamento del consiglio comunale (deliberazione del consiglio comunale 3 dicembre 1992, n. 78) e la definitiva approvazione (deliberazione del consiglio provinciale di Pescara 7 ottobre 1993, n. 117).

Le sopravvenute norme di piano hanno, quindi, reso l’intervento incompatibile e non più realizzabile e tale considerazione si fonda sulla preclusione di nuove edificazioni alberghiere, senza che assuma rilievo decisivo la questione della strada, che è stata richiamata nel provvedimento impugnato quale ulteriore e autonomo motivo ostativo, in mera aggiunta alla predetta incompatibilità (chiarita nei pareri richiamati per relazione nel diniego).

E’, quindi, superfluo ogni ulteriore accertamento sulla realizzabilità della strada, che – sulla base delle fotografie prodotte dal comune appellante – sembra comunque essere in parte avvenuta.

Va, infine, chiarito che ogni questione relativa all’obbligo del comune di tenere conto del giudicato di annullamento in sede di pianificazione non può costituire parametro per valutare la legittimità del diniego di concessione edilizia, ma integra un aspetto che il ricorrente di primo grado avrebbe potuto far valere nei confronti della variante al P.R.G. (con osservazioni in sede amministrativo o con eventuale ricorso giurisdizionale).

La giurisprudenza in precedenza richiamata ha, infatti, affermato che la tutela giuridica che può riconoscersi al privato che abbia ottenuto un giudicato favorevole contro il diniego di concessione edilizia consiste anche nella titolarità in capo al soggetto privato di un interesse "pretensivo" (da far valere con apposita istanza) a che l’autorità competente riveda in "parte qua" il piano urbanistico vigente al fine di valutare se ad esso possa essere apportata una variante, che recuperi, in tutto o in parte e compatibilmente con l’interesse pubblico, la previsione del piano abrogato, sulla quale si fondava originariamente la domanda di concessione.

Tale interesse – si ribadisce – non incide direttamente sui provvedimenti con cui la domanda di rilascio di concessione edilizia è esaminata, dovendosi in quella sede fare necessaria applicazione delle previsioni urbanistiche vigenti, ma può essere fatto valere nei confronti delle modificazioni agli strumenti urbanistici; si tratta, comunque, di questione che esula dall’oggetto del presente giudizio, che è costituito dalla verifica della legittimità del diniego di concessione edilizia.

3. In conclusione, il ricorso in appello deve essere accolto e, in riforma dell’impugnata sentenza, va respinto il ricorso di primo grado.

Ricorrono i presupposti per compensare le spese del doppio grado di giudizio, tenuto conto della peculiarità in fatto della controversia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in primo grado.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore

Francesca Quadri, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo’ Lotti, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.